INFORMAZIONI SULLA BANCA
Offerta dedicata a clienti consumatori esclusivamente mediante la Rete Agenti Banca del Fucino.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca: Banca del Fucino S.p.A.
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxx Telefono: 00.000000 Fax: 00.00000000
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx Codice ABI: 03124
Iscritta all’albo delle Banche: n. 5640
Iscritta all’albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca Numero REA: n. 1458105
Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: 04256050875 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo
IDENTITA’ E QUALIFICA DEL SOGGETO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
Nome /Ragione Sociale:
Cognome:
Iscrizione ad Albi o elenchi:
Numero Delibera Iscrizione all'albo:
Qualifica:
Sede:
Telefono:
E-mail:
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, il modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”.
Data (firma del cliente)
CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, con tutti gli strumenti a sua disposizione, in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.
La concessione di una apertura di credito in conto corrente è subordinata all’istruttoria della Banca sulla base delle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale Rischi, Centrale Allarme ecc.).
A seguito delle risultanze istruttorie (o già in fase di richiesta) potrebbero essere concordate tra le parti garanzie, quali ad esempio fideiussione, pegno titoli, ipoteca.
La concessione è, comunque, subordinata alla richiesta da parte del cliente.
L’età massima per la concessione della facilitazione è di 75 anni alla scadenza.
Per saperne di più è possibile consultare sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e sul sito della Banca xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Trasparenza”:
- la Guida pratica della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici” che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto;
- la Guida pratica della Banca d’Italia “La Centrale Rischi in parole semplici”, che aiuta a comprenderne il funzionamento.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Apertura di credito a consumatori a tempo determinato
TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | Importo minimo: € 1500,00 Importo massimo: € 4000,00 |
CONDIZIONI DI PRELIEVO Modalità e tempi con il quale il consumatore può utilizzare il credito | I prelevamenti, dalla data di messa a disposizione delle somme, possono essere effettuati: in contanti; altri documenti idonei forniti dalla Banca. |
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO | 6 mesi |
RATE, ED EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE | Il Cliente pagherà: In caso di utilizzo: · dall’erogazione del finanziamento fino alla scadenza: i costi applicati all’affidamento con addebito trimestrale sul conto corrente. dall’utilizzo del finanziamento fino alla scadenza gli interessi e le spese di gestione del conto. In caso di mancato utilizzo: dall’erogazione del finanziamento fino alla scadenza i costi applicati all’affidamento con addebito trimestrale sul conto corrente; le spese di gestione del conto. |
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito | |
GARANZIE RICHIESTE Xxxxxxxx che il consumatore deve prestare per ottenere il credito | Tipologie di garanzia: Non prevista |
COSTI DEL CREDITO
TASSO DI INTERESSE | Tipologia Tasso: Fisso | |||||||
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | Accordato | Interesse | CO | TAEG | Importo Totale dovuto dal consumatore | |||
A | 4.000,00 | 5% | 2% | 7,15% | € 4.138,07 | |||
B | 3.000,00 | 5% | 2% | 7,15% | € 3.103,57 | |||
C | 2.000,00 | 5% | 2% | 7,15% | € 2.069,04 | |||
D | 1.500,00 | 5% | 2% | 7,15% | € 1.551,77 | |||
Accordato | Importo Totale dovuto dal consumatore | |
A | € 4.000,00 | € 4.138,07 |
B | € 3.000,00 | € 3.103,57 |
C | € 2.000,00 | € 2.069,04 |
D | € 1.500,00 | € 1.551,77 |
PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: UN’ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO UN ALTRO CONTRATTO O SERVIZIO ACCESSORIO Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | Non è prevista la sottoscrizione di un’assicurazione che garantisca il credito È prevista la sottoscrizione di un Contratto di Conto Corrente (qualora il rapporto non sia già acceso presso la Banca del Fucino) |
Costi connessi
EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO | Spese invio comunicazione ai sensi del D.lgs.385/1993: €. 0,00; Commissione onnicomprensiva: 0,50% sull’importo affidato Periodicità di addebito della commissione onnicomprensiva: trimestrale. La commissione onnicomprensiva è calcolata in misura proporzionale sull’ammontare dell’affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, ed addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento |
CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI | Ad eccezione delle condizioni relative ai tassi di interesse, la Banca potrà modificare unilateralmente le clausole del “Contratto di Apertura di Credito ai Consumatori a tempo determinato”, qualora ricorra un giustificato motivo, con comunicazione scritta e preavviso di almeno due mesi, recante evidenziata la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. In tal caso il Cliente potrà recedere senza spese entro il termine di preavviso per l’applicazione della modifica, liquidandosi il rapporto alle precedenti condizioni: le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l’entrata in vigore delle modifiche. |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati interessi di mora al: | |
TASSO DEBITORE ANNUALE EXTRAFIDO SULLE SOMME UTILIZZATE 11,00% | |
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore la: | |
COMMISSIONE D’ISTRUTTORIA VELOCE | |
La Commissione d’Istruttoria Veloce si applica in caso di sconfinamento e a ogni incremento dello sconfinamento. | |
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO | La Commissione d’Istruttoria Veloce è applicata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. |
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la | € 0,00 |
vendita forzata dei beni (e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro) | Franchigia, una sola volta a trimestre per sconfinamenti fino a € 500,00 di durata non superiore a sette giorni consecutivi. |
INTERESSI DI MORA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI | |
11,00% | |
Gli interessi di mora sono calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità (1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati). Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. |
ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
DIRITTO DI RECESSO Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI Il Cliente può recedere entro quattordici giorni dalla stipula del presente contratto. Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. |
RIMBORSO ANTICIPATO Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. | SI Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In caso di rimborso anticipato che riguarda un contratto di apertura di credito, non è dovuto alcuno indennizzo alla Banca. |
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | SI La Banca al fine della verifica del merito creditizio provvede a consultare banche dati (CRIF e Centrale dei Rischi), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca è tenuta ad informare il Consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. |
DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta non intende concludere il contratto. | SI |
INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO
La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (benchmark), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell’indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall’utilizzo dell’indice.
L’indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l’importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell’indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull’importo della rata da addebitare al Cliente. L’indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.
L’indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla European Money Markets Institute (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d’interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell’euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il Ribor – Roma Interbank Offered rate). Le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l’importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + spread) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell’EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull’importo della rata da addebitare al Cliente.
Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (benchmark), che agisce come Calculation Agent per conto di EMMI (European Money Markets Institute) in base a un contratto formale e con l'applicazione di standard operativi definiti in un Service Level Agreement.
Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:
XXXXX MINIMO BCE | Rilevazione comunicati dalla BCE. |
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre). |
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio). |
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese. |
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese. |
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese. |
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE | Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese. |
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il Cliente può recedere entro quattordici giorni dalla stipula del presente contratto. Il Cliente che recede:
a) ne dà comunicazione alla Banca inviandole, prima della scadenza del termine di cui sopra, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi all’ Ufficio Amministrativo di riferimento oppure rivolgendosi direttamente presso l’Ufficio Amministrativo di riferimento;
b) se il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte l’importo dell’affidamento concesso, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista. dalla lettera a), restituisce il capitale e paga, in sede di liquidazione degli interessi, gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal presente contratto.
Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell’'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di recesso o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per estinguere l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI
Reclami
Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla Funzione dedicata alla gestione dei reclami (“Funzione Reclami”) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:
Posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un’accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.
Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Ricorsi stragiudiziali
Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
Ricorso all’autorità giudiziaria
Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.
Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:
all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.