ACCORDO TRA XXXXX E L’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER IL RECUPERO DELLE RIMANENZE ALIMENTARI
ACCORDO TRA XXXXX E L’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER IL RECUPERO DELLE RIMANENZE ALIMENTARI
L’anno xxxx (0000) e questo dì del mese di xxxxxxx,
TRA
con sede legale in , partita IVA e codice fiscale , rappresentata da , domiciliato per la carica presso il quale interviene nella sua qualità ;
E
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (di seguito denominato DSU Toscana), avente sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - codice fiscale 94164020482 -
P. IVA 05913670484 in persona del Dr. , nato a
(FI) il
, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di , nominato con ;
PREMESSO CHE
il DSU Toscana, istituito con la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26, nell’ambito della sua finalità istituzionale realizza servizi ed interventi per gli studenti universitari, tra cui i servizi di ristorazione;
Il DSU Toscana produce e eroga attraverso i propri stabilimenti produttivi più di 3.500.000 unità di pasti all’anno presso “i comuni ove hanno sede legale le Università della Toscana (…) e nei comuni che ospitano le sedi decentrate”, così come espressamente enunciato all’art. 10, comma 3 della Legge Regionale suddetta;
gli stabilimenti/mense a gestione diretta (con proprie attrezzature e personale dipendente del DSU Toscana) sono posizionati nelle tre città di Firenze, Pisa e Siena, sedi di ateneo della Toscana;
l’attività produttiva di pasti si colloca in un mercato aperto e concorrenziale in cui le previsioni in termini di consumi presunti sono comunque sottoposte a quotidiana aleatorietà;
ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare i cibi che sono stati avviati al consumo presso la ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche, etc) ma non sono stati consumati dagli utenti, sono di regola destinati allo smaltimento;
la Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale" (cosiddetta “Legge del Buon Samaritano”) stabilisce, all’articolo 1, che le organizzazioni riconosciute come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti;
la suddetta legge permette quindi a tutte le Organizzazioni che operano a fini di solidarietà sociale, di recuperare gli alimenti ad alta deperibilità rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche, etc) e della grande distribuzione (ad esempio supermercati) e di distribuirli ai bisognosi;
il conferimento delle rimanenze alimentari ad organizzazioni che operano ai fini di solidarietà sociale contribuisce inoltre all’azione di riduzione dei rifiuti immessi nell’ambiente, garantendo un elevato livello di sicurezza alimentare e al contempo incrementando il recupero di alimenti invenduti e così riducendo lo spreco alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;
il DSU Toscana, come in precedenti occasioni, ha offerto la propria disponibilità a consegnare alle suddette organizzazioni, a titolo gratuito e senza alcun onere, i cibi non consumati presso i propri stabilimenti produttivi e, pertanto, destinati allo smaltimento;
nelle mense del DSU Toscana di Pisa è attuato da anni il “Progetto Homeless”, promosso dalla Società della Salute di Pisa e reso operativo da cooperative sociali individuate dal Comune di Pisa, con l’obiettivo prioritario del recupero delle rimanenze di cibo dalle mense pisane e messo in atto attraverso stipula di apposita Convenzione approvata con Deliberazione del CdA n. 29 del 30 giugno 2011;
il Comune di ha attuato il servizio di tramite
, in virtù di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica (se presente)/se non presente la Cooperativa Sociale è stata individuata dal
Comune di Pisa quale soggetto attuatore del progetto mediante ;
il recupero degli alimenti non serviti avverrà secondo procedure codificate al fine di garantire la sicurezza igienico-nutrizionale lungo tutta la “filiera” di recupero, dalle mense aziendali ai centri per le persone in difficoltà;
il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Deliberazione n. … del ha disposto di
rinnovare l'esperienza del progetto in parola, approvando contestualmente lo schema del presente accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO
Le Parti come sopra costituite si impegnano a collaborare all'attuazione del progetto descritto in premessa nei termini di seguito specificati.
Il DSU Toscana si impegna a consegnare a titolo gratuito e senza alcun onere i cibi non consumati presso i propri stabilimenti produttivi, e altrimenti destinati allo smaltimento, alle Organizzazioni
firmatarie del presente accordo.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad effettuare il ritiro e la distribuzione dei pasti consegnati in osservanza ai criteri igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente, e secondo procedure codificate al fine di garantire la sicurezza igienico-nutrizionale lungo tutta la “filiera” di recupero, dagli stabilimenti di produzione del DSU Toscana ai punti di consumazione, sollevando il DSU Toscana da ogni responsabilità relativa alle fasi di utilizzo dei cibi successive al loro ritiro.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non si configura come contratto di appalto.
ART. 2
MODALITA' DI ESPLETAMENTO
Il DSU Toscana e le Organizzazioni firmatarie concorderanno un calendario di ritiro del cibo. Nei giorni stabiliti, incaricati delle Organizzazioni si presenteranno presso gli stabilimenti produttivi del DSU Toscana alla conclusione del servizio per ritirare il cibo non consumato mediante idonei contenitori a perdere e con mezzi propri, come previsto dal sistema di autocontrollo Aziendale. La fornitura dei contenitori a perdere e ogni altro onere diretto o indiretto connesso all'espletamento dell'attività oggetto del presente Accordo sarà ad esclusivo carico delle Organizzazioni.
La struttura organizzativa del DSU Toscana incaricata di gestire l'accordo è individuata nell'Area Ristorazione.
ART 3
MODALITA’ DI STIPULA DELL'ACCORDO
Il presente accordo viene stipulato sotto forma di scrittura privata, in formato elettronico con firma digitale.
ART. 4 DECORRENZA E DURATA
Il presente Accordo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previa volontà espressa delle parti.
Qualora il Comune di revochi per qualsiasi motivo la designazione di soggetto attuatore del progetto nei confronti di una delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, lo stesso si considererà risolto con effetto immediato nei confronti dell'Organizzazione interessata.
Le Organizzazioni firmatarie sono tenute ad informare tempestivamente il DSU Toscana di ogni vicenda relativa al rapporto con il Comune di che possa incidere sulla validità del presente
Accordo.
ART. 5
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Accordo le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze, in relazione con la sede legale del DSU Toscana.
ART. 6 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le leggi, decreti, circolari vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso della gestione, che abbiano comunque attinenza con l’oggetto dello stesso e al quale le Parti dovranno conformarsi senza necessità di adozione di atti integrativi.
ART. 7
IMPOSTA DI XXXXX E DI REGISTRAZIONE
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, Allegato A – parte prima del DPR 26/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii., e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 28 aprile 1986 e ss.mm.ii.con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.
L'imposta di bollo, pari a € …..............., grava in quote uguali sulle Parti e sarà assolta dal DSU Toscana in modo virtuale giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Firenze, …………..
ARDSU
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Organizzazione
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