Relazione ex art. 34, comma 20
Affidamento in house del servizio idrico integrato nell’Ambito Distrettuale Napoli Città
DL 179/2012
Relazione ex art. 34, comma 20
Prologo
L’art. 34 comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
La presente relazione costituisce la relazione prevista dall’ art. 34. comma 20 del DL 179/2012 per l’affidamento in house del Distretto Napoli Città, predisposta dagli uffici dell’Ente Xxxxxx Xxxxxxx, con la collaborazione della società affidataria, a seguito degli indirizzi del Consiglio di Distretto così come previsto dalla L.R. 15/2015, e sottoposta all’approvazione dal Comitato esecutivo dell’Ente.
Il DL 9 agosto 2022, n.115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, successivamente convertito nella Legge 21 settembre 2022, n. 142 (in Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221) introduce una significativa accelerazione delle attività di affidamento in xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, come definiti dalla L.R. 15/2015 e xx.xx. e ii. prevedendo il commissariamento degli enti di governo dell'ambito che non provvedano all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
INFORMAZIONI DI SINTESI
Oggetto dell’affidamento | Servizio Idrico Integrato Distretto Napoli Città |
Ente affidante | Ente Idrico Campano |
Tipo di affidamento | in house |
Modalità di affidamento | diretto |
Durata del contratto | fino al 31.12.2027 |
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | nuovo affidamento |
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | Comune di Napoli |
SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
Nominativo | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Ente di riferimento | Ente Xxxxxx Xxxxxxx |
Area/servizio | Direzione generale |
Telefono | 000 000000 |
Data di redazione ultima versione | 27/09/2022 |
1. Gestione preesistente dei segmenti del Servizio Idrico Integrato (SII) nel Distretto Napoli città.
Il Distretto Napoli città coincide con il territorio del Comune di Napoli, per quanto attiene ai segmenti della captazione, dell’adduzione e della distribuzione idrica, opera da oltre 130 anni l’Azienda Speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli, nelle diverse sue forme societarie che si sono succedute nel tempo.
Le origini dell’Azienda risalgono al 1885, anno in cui fu inaugurato da parte della Naples Water Works Company LTD, l’Acquedotto del Serino.
Il 3 aprile 1878 viene fondata a Londra la Naples Water Works Company Limited (società anonima per i lavori idraulici della città di Napoli), società anglo-francese, con un capitale pari a 37.500.000 lire italiane. Nata per la realizzazione e gestione (75 anni) del nuovo acquedotto (da Serino a Napoli), questa fu abilitata ad operare in Italia il 30 gennaio 1881, con regio decreto di Xxxxxxx X Re d’Italia.
Il 10 maggio 1885, viene completata l’opera di adduzione del Serino che culmina nell’arrivo dell’acqua in una grande fontana circolare in Piazza Plebiscito, di fronte al Palazzo Reale ed alla Basilica di San Xxxxxxxxx xx Xxxxx.
Il 1° dicembre del 1922 inizia ad operare la Società Anonima Acquedotto di Napoli.
Nel 1925, la società passa sotto il controllo della maxi-prefettura creata dal regime fascista, l’Alto Commissariato per la Città e la provincia di Napoli. Tra il 1925 ed il 1930, la società Acquedotto di Napoli, con l’allacciamento della sorgente Pelosi, porta allo Scudillo le acque di Serino. Nel 1936 viene anche realizzato l’allacciamento della sorgente Acquaro.
Nel 1945, il Comune per salvaguardare la continuità del servizio idrico, dà inizio al periodo di “Gestione Comunale” e, nel 1954, riscatta la concessione di esercizio al costo di un miliardo e cinquecento milioni di lire.
Nel 1959 viene costituita l’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli (AMAN) che sarebbe entrata in funzione qualche anno dopo, con l’approvazione del nuovo Regolamento.
Dopo l’entrata in vigore della L. 142/1990, che all’art. 22 determina le modalità di gestione dei servizi pubblici locali in un’ottica di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali, il Consiglio comunale di Napoli, con Deliberazione n. 131 del 29 maggio 1995 costituisce l’azienda speciale ARIN (Azienda Risorse Idriche di Napoli) – Ente strumentale del Comune.
Dal 1° gennaio 2001 l’ARIN diviene S.p.A. con il Comune di Napoli unico azionista.
Il 23 settembre 2011, infine, la Giunta Comunale approva la delibera di proposta al Consiglio n. 942 di trasformazione dell’ARIN S.p.A. in azienda speciale e con delibera n. 32 del 26 ottobre 2012 il Consiglio comunale dispone la trasformazione della società ARIN S.p.A. in azienda speciale ABC (Acqua Bene Comune), approvando contestualmente lo schema di statuto.
La trasformazione, operata tecnicamente ex art. 2500 octies x.x. (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx), xx perfeziona nel mese di aprile 2013.
La preesistente titolarità dell’Azienda ABC ad operare sul territorio del Comune di Napoli è riferibile ai seguenti atti dal 2010 ad oggi:
1) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’Ambio “Napoli-Volturno” n. 5 del 18/06/2010;
2) Delibera di Giunta comunale di Napoli n. 854/2014 e di Consiglio comunale n. 6/2015, con le quali viene approvata la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato nel Comune di Napoli in favore di ABC per 30 anni (Convenzione rep. 85597 del 18/12/2015);
3) Deliberazione n. 33 del 26/09/2016 del Commissario Straordinario dell’ATO2 Napoli- Volturno, nelle more della istituzione dell’Ente Xxxxxx Xxxxxxx, avente ad oggetto l’atto di sottomissione ABC per consentire l’adeguamento della convenzione sottoscritta con il Comune di Napoli ai contenuti della convenzione-tipo approvata da ARERA con propria deliberazione n. 656/2015/R/idr;
La titolarità di ABC Napoli a gestire il servizio idrico integrato nella città di Napoli è stata, in diverse occasioni, oggetto di sindacato da parte del Giudice Amministrativo, il quale ha riconosciuto la legittimità dei provvedimenti di affidamento del servizio disposti dal Comune di Napoli. In particolare si fa riferimento alle sentenze 699/2017 del TAR Campania e 849/2018 del Consiglio di Stato, che confermano la titolarità dell’Azienda a proseguire nella gestione del servizio fino alla individuazione del nuovo gestore da parte dell’EIC (“Dunque, fino a quando l’Ente di Governo d’Ambito non abbia individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato, gli Enti locali non possono esimersi dallo svolgere direttamente le funzioni di cui all’art. 142, comma 3, del D.Lgs. 152 del 2006 “di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo”. In conclusione, legittimamente il Comune di Napoli continua a gestire il Servizio Idrico Integrato del proprio territorio nelle more dell’individuazione di un gestore unico da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito”).
Per quanto attiene invece all’estensione del servizio ai diversi segmenti dei quali si compone il Servizio Idrico Integrato, a seguito della Convenzione rep. 85597 del 18/12/2015, il Comune di Napoli ha affidato progressivamente anche il settore fognario ad ABC.
L’affidamento si è determinato a partire dal mese di gennaio del 2017, con il trasferimento della gestione dell’ex impianto di trattamento di San Xxxxxxxx e l’assorbimento del relativo personale addetto, cui ha fatto seguito, nel biennio 2017-2018, la consegna degli oltre 40 impianti di sollevamento fognari della città di Napoli e, infine, con la consegna all’Azienda di tutta la rete fognaria avvenuta con verbale dell’aprile del 2019.
Da questa data, ABC ha completato il proprio subentro nella gestione del servizio fognario cittadino.
Il passaggio della gestione degli oltre 40 impianti di sollevamento, dei circa 1.200 Km di rete fognaria, nonché dell’attività di manutenzione delle oltre 100.000 caditoie cittadine, è avvenuta in forza dei seguenti provvedimenti:
(i) Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2015, con la quale viene stabilito il completo passaggio ad ABC dell’intero ciclo idrico integrato da realizzarsi entro il 31/12/2018 (la delibera viene seguita da diversi atti di Giunta che disciplinano nel dettaglio il progressivo trasferimento del servizio);
(ii) Delibera ABC n. 4 del 20/12/2016, con la quale l’Azienda prende in carico i primi impianti di sollevamento fognario ed il personale del Consorzio San Xxxxxxxx;
(iii) Sottoscrizione, in data 14/04/2019, del Disciplinare attuativo della Convenzione rep. 85597 del 18/12/2015, con presa in carico, dall’aprile 2019, dell’intera rete fognaria.
In conclusione, allo stato attuale l’Azienda ABC, in attesa della nuova individuazione del gestore da parte dell’EIC, gestisce interamente i segmenti della distribuzione e della fognatura nel territorio
compreso nel perimetro del Comune di Napoli, in forza della Convenzione rep. 85597 del 18/12/2015.
Per quanto attiene alla depurazione, infine, ABC, con diverse note, ad es. con nota prot. PR 51 del 03/03/2020, e prot. 39850 del 27/07/2021, ha richiesto alla Regione Campania – attuale gestore tecnico pro tempore del segmento depurativo - di acquisire in gestione l’impianto di depurazione delle acque reflue denominato “Napoli Est”, al fine di completare l’intera gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Napoli.
2. Normativa di riferimento.
Come già riportato nel prologo della presente relazione l’art. 34 comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
In coerenza con il dettato normativo, il presente documento si pone l’obiettivo di fornire le motivazioni che portano l’Ente Xxxxxx Xxxxxxx, Autorità d’Ambito operante nella Xxxxxxx Xxxxxxxx xx X.X. 00/0000, a disporre l’affidamento in house della gestione del Distretto Città di Napoli all’Azienda Speciale ABC Napoli.
Nei successivi paragrafi, si effettuerà una analisi della normativa nazionale, regionale e locale, nonché dei provvedimenti di indirizzo assunti dal Consiglio di Distretto della Città di Napoli applicabili alla presente fattispecie.
2.1 Disciplina statale.
L’art. 149 bis, nel suo testo attualmente vigente, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. d, del D.L. n. 133/2014, prevede quanto segue: “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”.
Tale articolo, in linea con la più recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389), “va interpretato nel senso che, nel rispetto dell’articolo 34, comma 20, d.l. 179/2012, si possa, tra l’altro, scegliere:
a) di esperire una gara per la scelta del concessionario-gestore privato cui affidare la gestione del servizio idrico;
b) di costituire una società mista, con socio operativo/industriale, cui conferire la gestione del servizio, a condizione che la gara per la scelta del socio sia preordinata alla individuazione
del socio industriale od operativo che concorra materialmente allo svolgimento del servizio pubblico nel rispetto di quanto oggi stabilito dal d. lgs. 175/2016 (e, tra l’altro, dagli articoli 7 e 17 d. lgs. ora citato) nonché dalla giurisprudenza comunitaria (Corte UE, sez. III, 15 ottobre 2009 C196/08) e nazionale;
c) di affidarlo a società in house”.
La stessa giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che la prescrizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 - relativa all’eventuale partecipazione di capitale privato nella società in house (“… solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto”) - non può avere applicazione, nel caso di applicazione dell’art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006, posto che non solo “manca una norma di legge che espressamente lo prescriva”, ma anzi l’art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 lo esclude espressamente; peraltro, “Giova altresì ribadire che non può giungersi a diversa conclusione, come prospettato dalla regione richiedente, in considerazione del richiamo all’ “ordinamento europeo” che vi è nell’articolo 149 bis Cod. amb. perché, proprio l’ordinamento europeo richiamato, impone una specifica previsione nazionale che prescriva (e disciplini) la partecipazione dei privati alle società in house (in termini analoghi i già richiamati articoli 5 Codice dei contratti pubblici e 16 d. lgs. 175/2016)” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389). Pertanto, nell’ipotesi dell’affidamento in house la società affidataria deve essere partecipata esclusivamente da capitale pubblico.
Di conseguenza, per quanto attiene alla ipotesi di affidamento in house, devono riscontrarsi in capo al soggetto affidatario le tre seguenti condizioni:
1) Il capitale dell’affidatario deve essere interamente pubblico;
2) l’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3) oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante.
La situazione attuale, nella quale le tre opzioni di affidamento offerte dalle disposizioni europee sono poste su un piano di pari dignità, è il risultato di un complesso excursus normativo.
Nell’anno 2008, infatti, il legislatore era intervenuto sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con una disposizione (l’art. 23-bis del DL 112/2008) dichiaratamente prevalente sulle relative discipline di settore con esse incompatibili, che prevedeva, al comma 2, che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali potesse avvenire, con “modalità ordinarie”, rispettivamente: (i) a seguito di procedure comparative ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; (ii) in favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenisse mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a).
Al successivo comma 3, esclusivamente in chiave di deroga alle modalità di affidamento c.d. ordinario di cui al comma 2, veniva infine prevista la terza possibilità offerta dalla disciplina comunitaria “per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”, di procedere ad affidamento diretto in favore di “società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.
In sostanza, il legislatore aveva relegato la modalità di affidamento in house ad un livello subordinato rispetto alle c.d. “modalità ordinarie” dell’affidamento del servizio ad un gestore individuato mediante selezione pubblica e dell’affidamento ad una società mista, il cui socio privato fosse stato selezionato mediante gara. Detto articolo, tuttavia, è stato abrogato con l’art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 113/2011, a seguito della consultazione referendaria del giugno 2011.
Successivamente, però, l’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - ritenuto conforme al dettato costituzionale ed eurounitario, rispettivamente, dalla sentenza della Corte costituzionale 27 maggio 2020, n. 100 e dalla sentenza della Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx’Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx. XX, 0 febbraio 2020, C-89/19 e C-91/19 - ha inserito una norma limitativa della possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di ricorrere al modello c.d. in house, secondo la quale “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
Tale norma, infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, “configura, come è dato evincere dal suo tenore testuale e secondo l’interpretazione che ne ha fatto la giurisprudenza amministrativa, una duplice condizione cui è subordinata la legittimità del ricorso al modello di gestione in house dei servizi pubblici: (a) la dimostrazione del cd. “fallimento del mercato”, ovvero della incapacità del mercato di offrire il servizio de quo alle medesime condizioni, qualitative, economiche e di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del “controllo analogo”; (b) la sussistenza di specifici “benefici per la collettività” derivanti dall’affidamento diretto del servizio in house … La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, quanto alla condizione per cui si discetta (cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 1564 del 3 marzo 2020) che: a) il primo presupposto per procedere mediante l’“in house” consiste nell’obbligo di motivare le ragioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell’affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato “fallimento del mercato”, rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a “gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house invece supplirebbe … Naturalmente, la congruità dell’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione deve essere valutata caso per caso; ciò implica, e così si entra nel vivo della questione controversa, che non potrebbe escludersi la legittima possibilità per l’amministrazione di procedere secondo modalità che non si traducono nell’effettuazione di specifiche indagini di mercato e/o di tipo comparativo. E invero, la peculiarità del caso concreto, l’esperienza di mercato vissuta in precedenza, l’elaborazione di specifici dati ben possono indurre alla ragionevole valutazione che l’affidamento mediante gara non garantisca (non, quantomeno, nella stessa misura di quello diretto) il raggiungimento degli obiettivi prefissati, traducendosi in plausibili, dimostrabili e motivate ragioni idonee a giustificare la scelta” (cfr. Cons. Stato, Sez. Quarta, 19 ottobre 2021, n. 7023).
Di conseguenza, pur essendo l’affidamento in house una ipotesi derogatoria e residuale rispetto all’ordinario ricorso al mercato (mediante esternalizzazione con gara o gara a c.d. doppio oggetto),
lo stesso sarà perfettamente legittimo fintanto che ricorrano i requisiti di cui sopra e l’Amministrazione adotti la motivazione rafforzata inerente ai punti nodali sopra richiamati.
2.2 Legge Regionale.
Nella Regione Campania il servizio idrico integrato è regolato dalla L. n. 15/2015, rubricata come “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”.
La legge regionale istituisce un unico Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il territorio della Regione Campania, suddiviso in Ambiti Distrettuali – definiti all’art. 6 - al fine di garantire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio.
In una prima fase, la norma aveva originariamente istituito cinque Ambiti Distrettuali. La città di Napoli era ricompresa nell’Ambito Distrettuale Napoli, insieme ad altri 32 Comuni della città metropolitana di Napoli. Con l’art. 35, comma 1, lett. b) della L.R. n. 31/2021, gli Ambiti Distrettuali venivano ridefiniti. In particolare, veniva istituito il Distretto Città di Napoli, riferito al solo perimetro del capoluogo campano che veniva quindi scorporato dagli altri 32 comuni del precedente Distretto. In attuazione alla modifica normativa intervenuta, si costituiva il Consiglio di Distretto Città di Napoli. Nel marzo del 2022, veniva apportata una nuova modifica legislativa (cfr. art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2022), dalla quale scaturiva l’attuale testo dell’art. 6 della L. 15/2015 che pone in capo alla Giunta Regionale il potere di individuare gli Ambiti Distrettuali in ragione degli obiettivi di efficienza gestionale e qualità del servizio che ispirano la norma.
L’Ente Xxxxxx Xxxxxxx (EIC), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 15/2015, è l’organo di Governo dell’ATO, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano. I suoi organi, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 15/2015, sono: il Presidente, il Direttore, il Comitato Esecutivo, i Consigli di Distretto ed il Collegio dei Revisori. Tra le competenze dell’EIC è previsto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b, della L.R. n. 15/2015, l’affidamento per ogni Ambito distrettuale della gestione del Servizio idrico integrato, al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto. Infatti, L’art. 14 della L.R. n. 15/2015, ha attribuito al Consiglio di Distretto la funzione di “definire la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato Esecutivo (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 15/2015)”, mentre l’art. 10, comma 2, lett. b), pone in capo al Comitato Esecutivo il compito di “approvare le forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali, su proposta dei Consigli di Distretto”.
2.3 Provvedimenti del Consiglio di Distretto Napoli Città dell’Ente Idrico Campano (EIC).
Esaminato il quadro normativo statale e regionale, ed analizzate le competenze degli Organi di EIC in relazione all’affidamento del Servizio nei singoli Ambiti Distrettuali nei quali si suddivide l’ATO unico regionale, si rende utile una ricognizione degli atti degli Organi di EIC che si sono espressi sul Servizio Idrico Integrato nella città di Napoli.
Da tali atti, come si potrà vedere, emerge con chiarezza l’indirizzo ad una gestione pubblica del servizio e ad una soluzione di affidamento in house dello stesso.
Nel merito, la Delibera n. 1 del 18/09/2019, del Consiglio di Distretto Napoli aveva già previsto “l’obiettivo politico di una pubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, attraverso un nuovo modello gestionale, compatibile con il diritto comunitario e al contempo di riportare il
servizio, dal punto di vista sostanziale e formale, nell’alveo della gestione pubblica”, nonché “la propria volontà di procedere alla pubblicizzazione del servizio idrico integrato, in conformità ai risultati del referendum del giugno 2011 e a quanto chiesto da molti comuni campani che hanno in tal senso modificato i propri statuti”, ed infine, “la necessità improrogabile che la questione dell’acqua pubblica venga inserita tra le priorità istituzionali dell’Ente Idrico Campano e della Regione Campania”. Il Consiglio, con la Delibera suddetta, ha quindi indirizzato l’Ente “ad intraprendere, in tempi rapidi, ogni azione istituzionale finalizzata alla gestione pubblica del servizio idrico integrato del Distretto di Napoli…”, indicando inoltre quale Gestore Unico del Distretto di Napoli l’Azienda Speciale ABC.
Successivamente, con Xxxxxxxx n. 2 del 28/04/2022, il Consiglio di Distretto Napoli Città ha sostanzialmente confermato l’indirizzo già espresso nel 2019 dal Consiglio di Distretto Napoli, ed in particolare, ritenendo che “la redazione del Piano di Distretto debba essere orientata all’attuazione di modelli gestori di tipo pubblicistico, in grado di consentire un controllo stringente sull’attività del Gestore” e che “in tale ottica ed al fine di non disperdere il patrimonio di competenze tecniche e di esperienze specialistiche maturate in oltre un secolo di attività dall’Azienda Speciale ABC Napoli, sia opportuno che l’EIC, nel rispetto delle procedure fissate dalla normativa applicabile, a prevedere l’affidamento della gestione del SII al gestore in house del Comune di Napoli”, ha proposto “che l’affidamento del servizio idrico integrato nell’Ambito distrettuale Città di Napoli sia disposto dall’EIC in favore di ABC Napoli”.
3. Caratteristiche del servizio.
Il Servizio Idrico Integrato (SII), in accordo a quanto definito dal Decreto Legislativo 152/06, art. 141, D.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3, è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, gestito nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Tali segmenti del SII è possibile suddividerli macroscopicamente in 3 servizi, ai quali sono associati tipicamente 3 distinte componenti di tariffa a remunerazione del gestore:
- acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche verso utenze domestiche e non domestiche (pubbliche e commerciali);
- fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura;
- depurazione: trattamento mediante impianti di depurazione delle acque reflue scaricate nella pubblica fognatura.
Come sopra evidenziato, attualmente le attività riferibili al segmento depurativo sono operate dalla Regione Campania; pertanto, il Servizio Idrico Integrato del Comune di Napoli risulta al momento frammentato e non integrato verticalmente nella gestione, con separazione delle competenze tra acquedotto e fognatura, oggetto del presente documento e gestite attualmente da ABC Napoli, e depurazione. La piena integrazione verticale del SII nel Comune di Napoli sarà pertanto realizzata mediante l’inclusione della gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue denominato “Napoli Est”, secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite dall’Ente Idrico Campano d’intesa con la Regione Campania, in ragione della natura comprensoriale dell’infrastruttura in relazione alla previsione di cui all’art. 21, comma 7 della L.R. n. 15/2015.
In linea generale, la gestione del Servizio Idrico Integrato oggetto del presente documento comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il servizio di corretto e regolare funzionamento dei sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione idrica-
collettamento e depurazione; ovvero la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria straordinaria e programmata necessaria per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere affidate al Gestore.
Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di unbundling del SII, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio le seguenti attività, che il Gestore è tenuto a svolgere:
a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l’adduzione, l’accumulo in serbatoi coperti o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale;
b) la raccolta, il collettamento ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;
c) il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio e l’accumulo delle acque di prima pioggia, inclusa la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, con esclusione del sistema drenante superficiale (cunette, ecc.);
d) l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il servizio di pronto intervento;
e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
f) l’allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
g) l’allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII;
h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni;
i) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Xxxxxxxx ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Xxxxxxxx tutelati;
j) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l’utenza;
k) la riscossione della tariffa;
l) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
m) l’informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti;
n) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla conduttura principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
o) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
p) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
q) l’espressione dei pareri di competenza nell’ambito di procedimenti autorizzatori attivati dall’Autorità competente;
r) l’espressione in merito alla fattibilità tecnico-economica delle opere funzionale al SII in occasione di modifiche ai sistemi insediativi, ai sensi di quanto previsto nella normativa regionale in materia;
s) l’attuazione di tutte le misure indicate dal Piano d’Ambito per la salvaguardia degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili.
Per quanto riguarda la protezione dall’inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore deve attenersi alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Il Gestore inoltre deve realizzare gli investimenti e gli interventi ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia, come definite dall’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.
Per quanto attiene agli standard di qualità del servizio, il Gestore deve garantire nel periodo di affidamento l’efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII, mediante il controllo in continuo degli indicatori di performance di cui alla Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d’Ambito e dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr.
In via esemplificativa e non esaustiva, tale funzionalità ed efficienza è data da:
• il razionale utilizzo delle risorse idriche;
• la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
• la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
• la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
• il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
• il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.
La gestione del SII deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore dovrà quindi mettere in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA già AEEGSI) o dagli altri Enti ed Autorità preposti.
3.1 Obblighi di servizio pubblico e universale.
Il Servizio Idrico Integrato è considerato, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. n. 146/1990 per quanto attiene alla tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il servizio, pertanto, non potrà per nessuna ragione essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore.
Trattandosi di servizio pubblico in senso anche “soggettivo” del termine, i relativi obblighi (intesi quali misure regolatorie specifiche imposte al fornitore del servizio mediante adeguati
provvedimenti, in relazione ai differenti “servizi di pubblica utilità”) trovano definizione nella Convenzione di servizio, destinata a regolare i rapporti tra l’Ente d’Ambito ed il soggetto affidatario, oltre che negli altri strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio espressamente richiamati dalla medesima Convenzione. Ci si riferisce in specie al Piano d’ambito, al Regolamento di gestione del servizio idrico, al Disciplinare tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti, al Piano degli Interventi, al Piano Operativo degli Interventi, e allo Schema Regolatorio, attraverso i quali vengono specificamente indicati i livelli di servizio minimi e obiettivo e gli standard qualitativi del servizio, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo e di ricavo su base annua, nel rispetto della pianificazione d’ambito e della regolazione dell’Autorità nazionale (ARERA).
L’attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata dalla Carta del servizio che il Gestore deve adottare sulla base dello schema tipo deliberato dall’Autorità d’Ambito.
La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l’erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti previsti in particolare nella Carta.
Eguaglianza
Il gestore, nell’erogazione del SII, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell’erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.
Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito.
Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni del Piano d’ambito elaborato dall’Autorità d’Ambito.
Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell’erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità nazionale ARERA e dell’Agenzia, con particolare riferimento al riconoscimento del cd bonus idrico.
Imparzialità
Il gestore ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l’erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.
Continuità
Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nel contratto di servizio. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell’utente. La mancanza di servizio può essere imputabile
solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.
Partecipazione
Il Servizio Idrico Integrato costituisce, come già detto, un’attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica ed indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte dei singoli cittadini. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali l’accessibilità, la disponibilità e l’universalità, è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato pagamento delle fatture).
In tal senso, il gestore garantisce sempre la partecipazione dell’utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L’utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso.
L’utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni del D. Lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti dal gestore rispetto ai quali l’utente medesimo vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
Efficienza ed efficacia
Il servizio è erogato in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia nell’ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
Cortesia
Il gestore garantisce all’utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l’utente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.
Xxxxxxxxx e comprensibilità dei messaggi
Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l’efficacia.
Sicurezza e rispetto dell’ambiente e della salute
Il gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.
Il gestore garantisce, per quanto connesso all’attività del servizio, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell’ambiente, il miglioramento continuo e la conformità alle norme di settore.
Il gestore è tenuto a rispettare, anche per quanto attiene agli appalti, le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio limitando gli sprechi.
Il gestore si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le Associazioni di tutela del consumo al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla soddisfazione dell’utenza che coinvolga anche l’operato delle riferite Associazioni.
Privacy
Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Regolamento UE n. 2016/679 e di tutta la normativa vigente in materia.
Finanziamento degli oneri di servizio universale.
I costi del servizio pubblico di gestione del SII saranno integralmente coperti, ai sensi della normativa vigente, dalla tariffa, come determinata in applicazione della specifica disciplina regolatoria dell’ARERA, quale corrispettivo per lo svolgimento del SII svolto dal Gestore affidatario nel territorio interessato. Non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte dell’Ente locale partecipante a favore del soggetto affidatario.
Circa i flussi finanziari, gli utenti, verseranno direttamente al Gestore gli importi definiti a copertura dei costi indicati nel piano economico finanziario predisposto dall’Ente di governo dell’Ambito secondo la disciplina regolatoria ARERA.
Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche tariffarie conseguenti all’aggiornamento e/o alla variazione del Piano d’ambito eventualmente da riconoscersi secondo la disciplina contrattuale.
4. Elementi favorevoli alla scelta dell’in house.
Dopo aver fornito una ricostruzione del contesto normativo e della evoluzione storica dell’affidamento e della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Napoli, si può passare alla trattazione della modalità gestoria che l’Ambito Distrettuale Città di Napoli ha individuato tra quelle messe a disposizione dall’ordinamento.
Nel merito, la scelta del modello di gestione in house viene ritenuta la più idonea al territorio servito, in considerazione degli elementi di vantaggio e delle opportunità offerte dalla stessa, secondo la valutazione discrezionale dell’Ente idrico Campano, che il ricorso al mercato non garantirebbe ovvero garantirebbe in misura minore, nonché in ragione degli elementi di debolezza e dei rischi insiti nel ricorso al mercato, come di seguito elencati.
Tra i punti di forza della gestione in house si elencano:
- il pieno sostegno politico ed amministrativo del Comune di Napoli, ovvero dell’Ente in favore del quale il servizio viene reso;
- la possibilità di attivare con maggiore intensità rapporti di collaborazione o di rete con altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, in modo da consentire un naturale accrescimento del capitale sociale ed una complessiva economicità dei progetti paralleli ai servizi;
- la maggiore capacità di adattamento ai mutamenti delle esigenze gestionali rispetto alle previsioni contrattuali, dettati da bisogni sopravvenuti rispetto alla genesi del rapporto convenzionale;
- la maggior trasparenza gestionale derivante dal controllo sull’Azienda Speciale insito nel rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al Comune non solo in termini di indirizzo, ma attraverso la valutazione ex ante dei principali atti di gestione;
- la sinergia con le molteplici funzioni del Comune e dell’EGATO, con conseguente semplificazione dei reciproci rapporti ed accelerazione delle procedure tese al conseguimento degli obiettivi pianficati;
- la riduzione della possibilità di contenzioso tra Ente di Governo dell’Ambito e soggetto gestore;
- possibilità per i cittadini di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come un bene della collettività;
- possibilità di un’attività di confronto maggiore sulla qualità dei servizi, con conseguente possibilità di apportare correttivi al rapporto convenzionale, difficilmente realizzabili per il caso di ricorso al mercato;
- rapidità dell’affidamento, che evita la macchinosa attività per l’individuazione del contraente, nonché per il controllo in ordine ai requisiti di legge dei partecipanti alla gara ed in particolare degli affidatari, con tempi di conclusione assolutamente incompatibili con il rispetto del termine prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 115/2022 per l’affidamento del SII, la cui inosservanza comporta l’attivazione dei poteri sostituitivi ivi disciplinati;
- minori possibile instaurarsi di contenzioso tra soggetto gestore ed Amministrazione;
- minore probabilità della scarsa propensione del contesto territoriale di riferimento a collaborare con un gestore con partecipazione privata, potenzialmente destinatario di attacchi mediatici e forme di protesta che non favoriscono il raggiungimento degli obiettivi di servizio pianificati.
Secondo le valutazioni dell’Ente, oltre ad essere economicamente più vantaggioso, nella valutazione comparativa tra le varie opzioni gestionali possibili, l’affidamento in house della gestione del SII nell’ambito Distrettuale Napoli Città consente la valorizzazione degli elementi di vantaggio sopra indicati nonché di evitare i rischi e le criticità connaturati al ricorso al mercato.
Nei successivi paragrafi, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, inoltre, si darà ulteriormente dimostrazione della sussistenza di specifici “benefici per la collettività” derivanti dall’affidamento diretto del servizio in house.
4.1 Coerenza strategica della scelta con gli atti esistenti.
Sotto un primo profilo di carattere strategico, il modello in house è l’unico in grado di coniugare insieme:
(i) il perseguimento degli interessi delle comunità locali, a prescindere alla logica del profitto; (ii) un approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato ed il perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa.
Per quanto attiene al punto (i), l’interesse della comunità locale ad una gestione pubblica della risorsa e del servizio idrico, emerge da tutti gli atti di riferimento, a partire dallo Statuto del Comune di Napoli e dallo Statuto della Città Metropolitana, nonché con riferimento alle Delibere del Consiglio comunale di Napoli n. 5 e 6 del 09/03/2015 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, lo Statuto di ABC (che nel “Preambolo” e in diversi suoi articoli ribadisce la natura
di carattere pubblico della risorsa idrica ed il valore irrinunciabile della gestione pubblica dell’Azienda) e la Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato (che fissa un controllo stringente dell’Amministrazione sull’Azienda). L’indirizzo di cui sopra è confermato anche dal competente Consiglio di Distretto dell’EIC, composto a sua volta da esponenti dell’assemblea elettiva degli enti locali ad esso sottesi, che, per quanto attiene alla città di Napoli, si è espresso sul punto con le già citate Delibere n. 1 del 18/09/2019 del Distretto Napoli e n. 2 del 28/04/2022 del Distretto Città di Napoli.
Per quanto attiene al punto (ii), si rileva che il gestore ABC ha adeguato le modalità di espletamento dei servizi gestiti agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale ed alle ulteriori prescrizioni imposte dalla regolazione dell’Autorità di settore ed è oggi pienamente in linea con gli adempimenti regolatori.
In sintesi, l’Azienda attua una gestione di tipo industriale nell’accezione assentita dal contesto regolatorio nel quale opera e si colloca a pieno titolo e, ad ulteriore conferma di ciò, la sua tariffa è determinata dagli enti d’ambito in coerenza con i metodi tariffari che l’Autorità ha emesso dal 2012 ad oggi.
4.2 Economicità della gestione.
Dal punto di vista della economicità della gestione, la scelta dell’in house può essre considerata la più conveniente, atteso che l’obiettivo di fondo della gestione del Servizio è l’equilibrio economico/finanziario della gestione ed è esclusa la marginalità di profitto.
Con la conseguenza che, qualora si determinino utili nella gestione pubblicistica, essi saranno automaticamente reinvestiti in investimenti infrastrutturali (come per l’appunto prevede lo Statuto di ABC), o comunque resteranno in ambito pubblico, laddove, in caso di gestione di privati, gli utili potranno essere distribuiti tra i soci e sottratti al sistema.
Peraltro, la società in house ha come obiettivo il progressivo miglioramento del servizio per la comunità di riferimento e persegue l’equilibrio economico finanziario della gestione. Questo approccio consente di conciliare un sistema efficiente e di livello qualitativo adeguato.
La considerazione che precede viene confermata dalle risultanze delle indagini di customer satisfaction eseguite a cadenza annuale dall’Azienda, che attestano un livello di generale soddisfazione dell’utenza verso il servizio ricevuto.
A margine e ad integrazione di quanto sopra, sempre sotto l’aspetto della economicità ed efficienza della gestione, va evidenziata la rinnovata solidità economica dell’Azienda conseguente alle recenti deliberazioni del Consiglio Comunale di Napoli.
4.3 Sussistenza dei requisiti per l’affidamento in house a favore dell’Azienda Speciale ABC.
A partire dalle modifiche apportate, in data 15 dicembre 2010, allo Statuto della Società ARIN
s.p.a. (ovvero, l’ente da cui è poi scaturita l’attuale Azienda Speciale ABC), l’affidamento del SII all’Azienda Speciale ABC è stato qualificato, da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 22 dicembre 2016, n. 26644, come in house providing.
In particolare, secondo il Giudice di legittimità:
“dopo le modifiche del 15 dicembre 2010 già dall'art. 1 balza evidente che la società Arin è stata riconfigurata "nel rispetto del modello "in house providing" descritto nell'ordinamento comunitario”.
L'art. 4 (cfr. u.c.) ha subordinato l’operatività nell'ambito dell'oggetto sociale al rispetto di questo modello.
L'art. 5 ha stabilito che il capitale sociale può essere detenuto solo da Enti pubblici o soggetti da essi controllati.
Il meccanismo dei controlli è stato disciplinato (art. 22) in conformità al cd “controllo analogo” che gli enti pubblici debbono esercitare dal punto di vista gestionale e finanziario”.
Successivamente alla trasformazione, intervenuta nell’aprile 2013, di ARIN s.p.a. nell’Azienda Speciale ABC, le condizioni di cui sopra si sono ulteriormente rafforzate, come descritto ai successivi paragrafi, con la conseguenza che le stesse devono necessariamente ritenersi sussistenti ad oggi, con conseguente piena legittimità dell’affidamento diretto a tale soggetto.
L’Azienda Speciale ABC, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, è un ente pubblico economico, strumentale del Comune di Napoli, il cui capitale è per definizione normativa appartenente all’ente locale (cfr. comma 6 della norma appena richiamata) e, al tempo stesso, non può esservi la partecipazione al capitale da parte di soggetti privati.
Il controllo del Comune di Napoli su ABC si è evoluto (e rafforzato) negli anni seguenti alla trasformazione di ARIN s.p.a. in Azienda Speciale, deliberata dal Consiglio comunale con atto n. 32 del 26/10/2011 e perfezionatasi nell’aprile 2013.
La natura di Azienda Speciale, per sua stessa definizione, presuppone un rapporto di interessenza molto stretto con il proprio ente di riferimento. In questo senso, viene in rilievo innanzitutto, l’art. 114, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’ente locale “determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali”. Nella stessa linea, si muovono le previsioni del D.P.R. n. 902/1986, rubricato come “Approvazione del nuovo regolamento per le Aziende di servizi dipendenti dagli enti locali”, il quale prevede all’art. 16, che il Consiglio comunale ha il compito di designare i membri dell’organo di amministrazione (Commissione amministratrice) e, ai sensi dell’art. 20, di surrogarli in caso di loro cessazione. Ulteriormente, l’art. 38 dello stesso D.P.R.
n. 902/1986, pone in capo al Comune un ampio ruolo nel coordinamento strategico degli aspetti gestionali più significativi dell’ente, disponendo che il Piano Programma dell’Azienda venga redatto sulla base degli indirizzi dell’ente locale di riferimento, con riguardo:
(i) alle dimensioni territoriali ed ai livelli tecnologici economicamente ottimali del servizio;
(ii) ai livelli di erogazione del servizio ed agli indici di produttività aziendale;
(iii) al programma pluriennale degli investimenti per l’ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
(iv) alle previsioni ed alle proposte in ordine alla politica delle tariffe;
(v) alla politica del personale;
(vi) alle forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi pubblici.
Il Capo VI del D.P.R. n. 902/1986, infine, disciplina la “Vigilanza sull’amministrazione delle aziende”.
Lo Statuto di ABC, nella versione approvata dal Consiglio comunale con Delibera n. 5 del 06/03/2015, attua i principi stabiliti dalla normativa primaria e secondaria, sopra richiamata. All’art.
2 dello Statuto, è previsto, infatti, che “il Comune di Napoli approva gli atti fondamentali dell’Azienda e provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controllando i risultati di gestione ed esercitando la vigilanza”. Il Titolo III dello Statuto disciplina nel dettaglio tali poteri del Consiglio Comunale, prevedendo: all’art. 38 il potere di indirizzo; all’art. 39 il potere di vigilanza e
di controllo; all’art. 40 il potere di approvazione degli atti fondamentali. Altre forme di controllo e indirizzo, si rinvengono poi nelle ulteriori norme statutarie: art. 29 (ove si dispone che il trasferimento o la cessione dei beni immobili conferiti in dotazione possa avvenire solo dietro il preventivo nullaosta della Giunta Comunale), art. 31 (ove si stabilisce che i prezzi, le tariffe e le condizioni di vendita dei prodotti e servizi forniti da ABC sono determinati tenendo conto degli indirizzi del Consiglio Comunale), art. 32 (ove si riprendono pedissequamente i contenuti dell’art.
38 del D.P.R. n. 902/1986), art. 35 (ove si attribuisce al Consiglio Comunale il compito di approvare i bilanci di esercizio).
Lo Statuto del Comune di Napoli, nella sua versione modificata, da ultimo, con Deliberazione consiliare n. 7 del 20/03/2017, conferma il quadro normativo di poteri di indirizzo, controllo e vigilanza spettanti all’ente locale sull’Azienda Speciale ABC. In questo senso, si veda lo Statuto comunale al Capo II, artt. 55 e ss., ove viene confermata, in coerenza con lo Statuto ABC, la necessità che gli atti fondamentali dell’Azienda indicati all’art. 59 (vale a dire il Piano Programma, il Bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale, il Conto consuntivo, la Costituzione di Società di Capitali e l’Assunzione di partecipazioni), siano soggetti, ex art. 60, all’approvazione del Consiglio Comunale. Al medesimo art. 60 dello Statuto comunale, e più precisamente al comma 3, viene sancito che “il Consiglio comunale esercita la vigilanza sull’operato dell’Azienda, verificandone la conformità ai fini statutari”. Il comma 4 precisa poi che “Il Consiglio comunale provvede con il proprio bilancio alla copertura degli eventuali costi sociali del servizio. Il regolamento di contabilità comunale disciplina le modalità di coordinamento contabile e finanziario dell’azienda con la contabilità e i bilanci del Comune”.
L’esercizio del controllo analogo è effettuato da parte del Comune di Napoli sulla base delle regole adottate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 820 del 22/12/2016, con la quale è stato approvato il “Disciplinare del controllo analogo da esercitarsi sugli organismi partecipati del Comune”, che l’Amministrazione comunale applica regolarmente a tutte le società/aziende rientranti nel suo perimetro, e tra esse ad ABC. Nel merito, il controllo proposto dal Disciplinare comunale si pone l’obiettivo di instaurare un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria ed agli aspetti di gestione ordinaria che l’ente concedente ritiene opportuno monitorare. Il controllo viene definito quale controllo amministrativo, simile ad un “controllo gerarchico”, da estendere agli organi ed alla gestione dell’Azienda. Nel concreto, il Disciplinare definisce una funzione di indirizzo e controllo, che si estrinseca in un controllo societario, economico-finanziario, di qualità dei servizi, di gestione, di regolarità amministrativa, etc. I Collegi Sindacali delle Società/Aziende devono redigere a cadenza trimestrale delle relazioni che hanno ad oggetto la corretta applicazione delle norme sulla contrattualistica pubblica, la corretta applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese, l’applicazione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale, l’applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni, l’applicazione delle norme in materia di diritto di accesso, trasparenza ed anticorruzione.
La sanzione per gravi e/o reiterate violazioni del Disciplinare da parte delle Società/Aziende ad esso soggette, è quella della rimozione dall’incarico dell’Organo di Amministrazione.
4.4 Destinazione prevalente dell’attività svolta da ABC a favore del Comune di Napoli.
L’Azienda rispetta il requisito indicato in oggetto, come risulta dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ed approvati dal Comune di Napoli, in ultimo con delibera n. 39 del 16 settembre 2022.
Il fatturato riferito al Comune di Napoli, in quanto relativo al servizio da esso affidato, è costantemente ed ampiamente superiore all’80% del totale fatturato, sia mediamente che per singolo anno.
4.5 Praticabilità giuridica dell’affidamento in house in favore di ABC.
Sotto il profilo tecnico giuridico esistono è opinione dello scrivente che esistano i presupposti per procedere all’affidamento del servizio idrico integrato nel Distretto Città di Napoli ad ABC.
Per tutte le ragioni indicate nel paragrafo che precede, esiste un rapporto di delega interorganica tra il Comune di Napoli ed ABC. L’Azienda, visti i vincoli normativi, statutari e convenzionali esistenti, subisce il controllo analogo dell’Amministrazione napoletana.
In questo contesto, è importante ricordare il parere n. 2/SEZAUT/2014/QMIG rilasciato nella adunanza del 15/01/2014 dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, nel quale si chiarisce che “l’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nel caso di specie il servizio idrico) in Azienda Speciale Consortile [il principio è applicabile anche all’Azienda Speciale], è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
Nella parte motiva del provvedimento, del resto, la Corte dei Conti affronta il tema della vigenza o della abrogazione implicita (a seguito degli esiti della consultazione referendaria del giugno 2011) dell’art. 35 comma 8 della L. 448/2001 (nel quale si assegna un termine finale entro il quale trasformare le Aziende Speciali in Società per azioni, nel dichiarato fine di garantire la piena espansione del mercato e limitare ogni vulnus alla concorrenza), rilevando che tale norma apparteneva ad un contesto superato, soprattutto alla luce della successiva abrogazione dell’art. 00 xxx xxx XX n. 112/2008 che ha comportato la riproposizione di tre alternative in capo all’ente affidante, tra le quali quella di affidamento diretto e di gestione in house in piena coerenza con le norme comunitarie.
In tal senso, precisa il parere esaminato, va anche interpretata la conservazione del modello Azienda Speciale nel sistema giuridico italiano e l’assoggettamento dello stesso ai rigidi principi, tra l’altro, del patto di stabilità (all’epoca del parere).
In estrema sintesi, pertanto, il parere della Corte dei Conti, sezione autonomie, e l’analisi dell’excursus normativo sottesa allo stesso, dimostrano la praticabilità di un affidamento diretto e di un affidamento in house mediante una Azienda Speciale quale ABC.
5. Motivazioni economiche finanziarie di supporto.
Il già richiamato art 34 comma 20 del D. Lgs. n. 179/2012 dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
Il presente capitolo della relazione consente di esplicitare le ragioni sottese alla scelta effettuata avendo quale elemento conduttore l’economicità della gestione evidenziando la sostenibilità economico – finanziaria della scelta operata, e quindi la “motivazione economica – finanziaria” della stessa.
5.1 Sostenibilità economico finanziaria.
Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico a tariffa, come previsto dall’art. 154 del TUA e dal sistema di regolazione tariffario previsto e deliberato da ARERA, predisposto anche in ossequio al principio europeo di copertura integrale dei costi dei servizi.
In particolare il metodo tariffario predisposto secondo i principi ispiratori contenuti nel TUA prevede espressamente nel calcolo della tariffa una voce di ricavo da riconoscere al gestore denominata “CAPEX” che contiene gli effetti dell’ammortamento dell’investimento e degli oneri finanziari e fiscali connessi agli interventi. Pertanto la sostenibilità economico finanziaria è, in linea di principio, garantita già nell’ambito delle regole del sistema tariffario che prevedono la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento.
Ciò premesso, nel caso di specie, ABC ha predisposto un piano industriale, riportato in allegato alla presente relazione, che è stato asseverato come previsto dalla normativa vigente. Da tale piano risulta che ABC è in equilibrio economico ed ha risorse finanziarie sufficienti a garantire l’espletamento del servizio in corso di affidamento e la realizzazione degli investimenti programmati.
In particolare, per quanto attiene alle voci di costo più significative, il piano tiene conto dell’incremento del costo dell’energia verificatosi nell’ultimo periodo quale conseguenza dell’andamento della congiuntura economica internazionale. Cautelativamente, il piano non prevede
– come indicato nella relazione di accompagnamento – misure di sostegno che il governo potrebbe adottare per fronteggiare questo eccezionale incremento dei prezzi energetici.
Da un punto di vista finanziario, il piano prevede il ripagamento del debito verso la Regione secondo gli accordi in via di perfezionamento. Cautelativamente, il piano non prevede gli effetti positivi derivanti da un accordo similare con l’Ente proprietario.
Va anche evidenziato che, per quanto comunicato, negli ultimi anni ABC non ha fatto ricorso all’indebitamento bancario anche per effetto della mancata tempestiva approvazione dei propri bilanci di esercizio. La recente approvazione del Consiglio Comunale dei bilanci dell’azienda a tutto l’esercizio 2021, rimuove ogni ostacolo alla possibilità di ricorso all’indebitamento bancario. Ciò detto, nel PEF asseverato non è prevista tale necessità; tuttavia, tale ricorso potrebbe essere attivato qualora si rendesse necessaria una provvista finanziaria ulteriore per fronteggiare
l’insorgenza di imprevisti e ritardi nell’ottenimento delle risorse finanziarie destinate agli investimenti.
I bilanci dell’ultimo triennio presentano un utile di esercizio (circa 400.000 euro nel 2019 e circa 1,3 milioni nel 2020 e nel 2021), in prosecuzione di un positivo trend.
Il capitale immobilizzato risulta interamente coperto dai mezzi propri (circa il 64% dell’attivo immobilizzato) e dalle passività a medio termine. La capacità di investimento, nonostante l’assenza di ricorso al finanziamento bancario, è in crescita, attestandosi nell’ultimo biennio intorno ai 10 milioni di Euro.
Dai rendiconti finanziari dell’ultimo triennio, emerge sempre un flusso di cassa positivo, pari a circa 4 milioni di euro annui.
La relazione sulla gestione dell’esercizio 2021 evidenzia anche sono in via di definitiva risoluzione, attraverso il raggiungimento di accordi transattivi, due aspetti critici dell’azienda e relativi all’indebitamento verso la Regione Campania ed al riconoscimento dei crediti verso il Comune di Napoli.
5.2 Ulteriori motivazioni della scelta di affidamento ad ABC.
Come enunciato nelle sezioni precedenti, il Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Napoli è al momento frammentato tra acquedotto e fognatura, attualmente gestiti da ABC, e depurazione per la quale risulta operatore la Regione Campania, direttamente o tramite appaltatori.
Per tale motivazione la scelta di ricorrere ad una tipologia di affidamento in esclusiva, in luogo di una selezione di concorrenza “nel mercato”, è supportata primariamente dalla necessità di trasferimenti a copertura degli OSU tra i diversi servizi attualmente non verticalmente integrati, e inoltre dalla necessità di applicazione di sussidi incrociati (compensazioni tra surplus e deficit all’interno delle diverse componenti del servizio erogato) tra acquedotto, fognatura e depurazione dove ABC Napoli opera quale soggetto riscossore di tutte le componenti tariffarie.
A tale motivazione si aggiungono ulteriori condizioni peculiari e specifiche del territorio servito, di seguito espresse:
i. pervasività del rapporto tra affidante e affidatario: Acqua Bene Comune Napoli (ABC) si configura da statuto come Azienda Speciale ai sensi e per gli effetti dell’art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Nei termini di legge e dello statuto, il Comune di Napoli approva gli atti fondamentali, provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati di gestione ed esercita la vigilanza sulle attività oggetto dello statuto di ABC, ovvero la gestione del servizio idrico integrato e dei beni comuni ad esso connessi, nonché la realizzazione delle opere destinate al suo esercizio, in conformità alle leggi, al Contratto di Servizio ed alle finalità e indirizzi determinati dal Consiglio comunale.
ii. grado di incertezza e variabilità del contesto economico e ambientale: il territorio oggetto dell’affidamento è fortemente caratterizzato dalla presenza di ampie aree in cui sono in corso progressive attività di bonifica e di recupero della salubrità ambientale, anche delle acque di falda e di dilavamento raccolte dalla rete di fognatura urbana, che possono risultare non conformi a quanto previsto dalle normative vigenti, con la necessità di trattamento per ripristino delle condizioni minime di qualità. ABC quale Azienda Speciale e senza fine di lucro ha pertanto garantito e ne può continuare a garantire la gestione anche sopperendo a forti variazioni del contesto ambientale notevolmente incidenti sulla struttura dei costi, che minerebbero la sostenibilità e redditività del servizio per un gestore privato
iii. disponibilità delle informazioni: l’Azienda Speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli, nelle diverse sue forme societarie che si sono succedute nel tempo, opera da oltre 130 anni nel Comune di Napoli per quanto attiene ai segmenti della captazione, dell’adduzione e della distribuzione idrica, possedendo un patrimonio di conoscenza del territorio e di esperienza nella gestione del servizio non paragonabile rispetto ad altri soggetti potenziali
iv. durata dell’affidamento: la durata dell’affidamento fino al 31/12/2027 con possibilità di estensione fino a 30 anni secondo i limiti di legge;
v. possibilità di monitoraggio e controllo: come sopramenzionato, il Comune di Napoli esercita da statuto su ABC un’attività di vigilanza e di indirizzo strategico, con particolare riferimento al rispetto della garanzia del Servizio Universale verso gli utenti anche più svantaggiati; pertanto, l’affidamento a soggetti diversi comporterebbe una inevitabile riduzione del grado di monitoraggio e controllo delle attività del gestore
In affiancamento quantitativo alle suddette motivazioni, ABC Napoli ha dichiarato, negli anni del suo operato come gestore dei servizi di acquedotto e fognatura, il raggiungimento di importanti obiettivi sia nell’efficienza operativa sia nell’efficacia del servizio, tra questi:
• Tariffe
Dai dati disponibili si desume la sostenibilità sociale della tariffa di ABC, che resta tutt’oggi particolarmente competitiva in Italia, come è possibile dimostrare confrontando la spesa media nel 2020 per la famiglia tipo (fonte Report gestionali di ABC e, per la media Italia, Rapporto Annuale sul SII, Cittadinanzattiva finanziato dal MiSE Legge 388/2000 – anno 2020),
Napoli | Media Italia | |
Acquedotto | 0,85 €/m³ | 1,19 €/m³ |
Fognatura Depurazione | 0,60 €/m³ | 0,96 €/m³ |
Quota fissa | 16,60 €/anno | 34 €/anno |
Totale SII | 1,45 €/m³ | 2,15 €/m³ |
• Perdite Idriche
Le perdite idriche nella rete gestita da ABC Napoli sono significativamente inferiori alla media del mezzogiorno ed in linea con la media nazionale, come è possibile verificare attraverso i dati del Preliminare di Piano d’ambito ed ISTAT 2020 (Bluebook 2020)
Napoli | Media Italia |
36,0 % | 36,2%³ |
• Utilizzo Responsabile della Risorsa Idrica
Il consumo di acqua da parte dei cittadini di Napoli risulta inferiore alla media nazionale, come desumibile dai dati ISTAT 2020 (Bluebook 2020)
Napoli | Media Italia |
161 l/ab/g | 166 l/ab/g |
• Contatori Intelligenti (Smart Metering)
ABC Napoli ha avviato un’attività di sostituzione dei contatori di misurazione dei consumi di acqua potabile con apparecchi di ultima generazione per ca. 100.000 utenze sulle complessive 295.000 circa, ponendosi oltre la media nazionale per copertura di contatori intelligenti, come è desumibile dall’indagine condotta da Xxxxxxxxxx (Libro Bianco 2022, Valore Acqua per l’Italia)
Napoli | Media Italia |
34% | 20% |
Inoltre a corredo degli indicatori quantitativi sopramenzionati che dimostrano buone performance operative e gestionali, si sottolinea nuovamente come di ABC da quando è un ente speciale ha reinvestito tutti gli utili prodotti in interventi volti al miglioramento del servizio idrico.
5.3 Strumenti per la valutazione di efficienza ed economicità.
Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario le motivazioni della scelta devono essere dettagliate all’interno di un piano economico – finanziario contenente:
- la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti,
- l’assetto economico-patrimoniale della società, la dimensione del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento, in caso di affidamento in house.
Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da un istituto di credito e iscritta nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della L. 1966/1939.
In allegato alla presente relazione, si acclude pertanto il PEF che sostiene la convenienza dell’affidamento diretto del servizio in favore di ABC, unitamente ad una relazione di accompagnamento allo stesso, che esplicita le modalità di sua redazione e le assumption poste alla base del lavoro eseguito.
6. Conclusioni.
L’Ente Xxxxxx Xxxxxxx, in definitiva, con delibera di Comitato esecutivo potrà ritenere di procedere ad affidamento diretto in house del servizio idrico integrato nell’Ambito distrettuale Città di Napoli in favore di ABC Napoli Azienda Speciale. Tale decisione è conseguente alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze paragonabili, nonché dei risultati della gestione precedente da parte di ABC Napoli Azienda Speciale sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti da parte del soggetto affidatario, ABC Napoli Azienda speciale ha trasferito un piano economico-finanziario che contiene la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano è regolarmente asseverato come previsto dalla normativa è, riportato in allegato alla presente relazione ne costituisce parte integrante.
Allegato 1. PEF 2022 – 2027, ABC Napoli Azienda Speciale