CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Responsabilità Civile Patrimoniale
Verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo-contabile
FASCICOLO INFORMATIVO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE
a) NOTA INFORMATIVA
b) GLOSSARIO
c) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
d) MODULO DI ADESIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
A) Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali pag. 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale pag. 2
B) Informazioni sul contratto
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni pag. 2
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità pag. 4
5. Aggravamento del rischio e diminuzione del rischio pag. 4
6. Premi pag. 4
7. Diritto di surrogazione pag. 5
8. Facoltà di recesso in caso di Sinistro pag. 5
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto pag. 5
10. Legge applicabile al contratto pag. 5
11. Regime fiscale applicabile al contratto pag. 5
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo pag. 6
13. Reclami pag. 6
14. Arbitrato pag. 7
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie pag. 7
GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
MODULO DI ADESIONE
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
*****
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) La Polizza è stipulata con Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
b) Liberty Mutual Insurance Europe S.E. ha la sua sede legale in 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX
c) In Italia Liberty Mutual Insurance Europe S.E. ha sede secondaria in xxx Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxxx 00000
d) Il sito internet, il recapito telefonico e l’indirizzo mail sono rispettivamente:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ T: x00 00 0000 000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
e) Liberty Mutual Insurance Europe S.E. opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00101.
Liberty Mutual Insurance Europe S.E. è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Conduct Authority (FCA), con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, X00 0XX, Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx) e Prudential Regulation Authority (PRA) con sede presso Xxxx xx Xxxxxxx 00 Xxxxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx).
Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Managing Agency Limited, in nome e per conto di Lloyd’s Syndicate 4472, e Liberty Mutual Insurance Europe S.E., entrambe fanno parte di Liberty Mutual Insurance Group e sono registrate in Inghilterra e Galles.
Liberty Managing Agency Limited (registrazione numero 3003606, registrazione PRA/FCA 204945) e Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (registrazione numero SE000115, registrazione PRA/FCA 202205) sono autorizzate da Prudential Regulation Authority e regolate da Financial Conduct Authority e da Prudential Regulation Authority. La sede legale di ciascuna società è 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale
Al 31 Dicembre 2016, l’ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe S.E. è di € 969.305.000 di cui € 369.968.000 di capitale sociale ed € 599.337.000 di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe (che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 141,74%.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Durata e proroga del contratto
La Polizza ha durata per il periodo indicato nel Modulo e Scheda di copertura e non è soggetta a tacito rinnovo e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Se la presente Xxxxxxx fosse stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti rescindere dal Contratto di Assicurazione al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata. Cfr. Art. 3 condizioni particolari e Art. 8 condizioni generali.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni
Con la presente copertura gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati per la Responsabilità Civile per Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi conseguenti ad Atti Illeciti e/o errori derivanti dall’esercizio delle funzioni assegnate inerenti ai compiti istituzionali ed amministrativi, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nell’ambito del rapporto con l’Ente di Appartenenza, anche a titolo di Responsabilità Amministrativa e Contabile nei confronti dell’Ente di Appartenenza o di altro Ente Pubblico e con colpa grave.
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Si richiamano gli articoli delle Condizioni Particolari che descrivono in dettaglio le garanzie previste dalla copertura:
⮚ Art. 4 “Oggetto dell’Assicurazione”
⮚ Art. 6 “Interruzione o sospensione di attività di Terzi”
⮚ Art. 7 “Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale”
⮚ Art. 8 “Attività di rappresentanza presso altri Enti o in organi collegiali”
⮚ Art. 11 “Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e regolamento GDPR”
⮚ Art. 12 “Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza”
⮚ Art. 13 “Attività di cui al D. Lgs. Nr. 81 del 09.04.2008”;
⮚ Art. 14 “Attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari”;
⮚ Art. 15 “Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici”;
⮚ Art. 16 “Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale del Dipendente Legale”;
La copertura può anche essere estesa (se richiesto ed espressamente richiamato nella Scheda di copertura) alla seguente attività, si richiama l’articolo delle Condizioni Particolari:
⮚ Art. 20 “Attività di membro di commissione giudicatrice”.
Avvertenza
Forma “Claims Made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i Reclami e/o Sinistri avanzati da Terzi, per la pima volta, contro l’Assicurato e da lui denunciati all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, indicato nel Modulo e Scheda di copertura, derivanti da Atti Illeciti ed errori commessi dall’Assicurato durante il periodo di Efficacia dell’Assicurazione.
Al termine del Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna Denuncia potrà essere accolta, ad eccezione di quelle notificate entro la data di scadenza della valenza Postuma (Ultrattività), concordata ed indicata nella Scheda di copertura allegata, purché afferenti ad Atti Illeciti ed errori commessi dall’Assicurato durante il periodo di Efficacia dell’Assicurazione.
Si richiamano le Avvertenze, l’Art. 3 - Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione; l’Art. 17 - Inizio e termine della garanzia (Claims Made) delle Condizioni Particolari. Art. 9 Cessazione del contratto delle condizioni generali.
Avvertenza
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo)
Il contratto può prevedere l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali e/o sotto limite di indennizzo (massimo limite di indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. I massimali, le franchigie e/o scoperti sono riportati nella scheda di copertura (Allegato 1).
Si richiamano l’Art. 18 - Limiti di indennizzo delle condizioni particolari di polizza
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate dalle Condizioni Generali e più precisamente nei seguenti Articoli:
⮚ Art. 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
⮚ Art. 2 - Altre Assicurazioni
⮚ Art. 5 - Aggravamento del Rischio
⮚ Art. 8 - Periodo di Assicurazione
⮚ Art. 18 - Validità Territoriale
⮚ Art. 19 - Richiesta Fraudolenta
⮚ Art. 22 - Xxxxxxxx xxxxxxxx, limitazioni ed esclusioni
e dalle Condizioni Particolari e più precisamente nei seguenti Articoli:
⮚ Art. 19 - Xxxxxx esclusi dall'assicurazione
Esempio 1: Applicazione di Franchigia:
Limite massimo d’indennizzo: € 100.000,00 Danno accertato: € 20.000,00
Franchigia prevista in polizza: € 2.000,00 per sinistro
Importo liquidato: € 18.000,00 (€ 20.000,00 – € 2.000,00 = € 18.000,00).
Esempio 2: Applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo:
Limite massimo d’indennizzo: € 5.000,00 Danno accertato: € 6.000,00
Franchigia prevista in polizza: € 500 per sinistro Importo liquidato: € 5.000,00.
Esempio 3: Applicazione di Scoperto con il minimo:
Limite massimo d’indennizzo: € 100.000,00 Danno accertato: € 2.000,00
Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.
Importo liquidato: € 1.750,00 (€ 2.000,00 – 250,00 = 1.750,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00 ed è inferiore al minimo di 250,00).
Avvertenza
Pagamento del premio del premio
Si richiama l’attenzione alll’Art. 3 – Pagamento del Premio delle Condizioni Generali e l’Art. 3 – Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione delle Condizioni Particolari.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità
Avvertenza
Le dichiarazioni e le informazioni, rese per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente nel Questionario Proposta (e relativi allegati), formano la base della presente Polizza e ne fanno parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti.
L’Assicuratore determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte dall’Assicuratore.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del c.c.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Si richiama l’Art. 1 – Dichiarazioni inesatte e reticenze delle Condizioni Generali
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza
Aggravamento del Rischio
Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il Rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso all’Assicuratore e si applicano le disposizioni degli art. 1898 c.c.
L’omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il Rischio, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo del Danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di recesso l’Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.
Sono richiamate le disposizioni dell’art. 1898 c.c. ove applicabili. Si richiama l’Art. 5 delle Condizioni Generali.
Diminuzione Del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, l’Assicuratore ridurrà proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897
c.c. e rinunciano al diritto di recesso.
Si richiama l’Art. 6 delle Condizioni Generali.
Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio
Un esempio di aggravamento di rischio può essere rappresentato da un avvocato, che comincia a svolgere l’attività di sindaco di una società per la prima volta, dopo la stipula del presente contratto. Se il Contraente non comunica all’Assicuratore questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro l’Assicuratore si avvarrà di quanto stabilito dall’Art. 2 delle Condizioni Generali.
6. Premi
Il pagamento del premio è effettuato per il tramite dell’intermediario che gestisce il contratto.
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):
a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
7. Diritto di surrogazione
Secondo quanto stabilito dall'Art. 1916 c.c., l’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato ad eccezione dei casi di dolo.
Si richiama l’attenzione all'Art. 12 delle Condizioni Generali di polizza
8. Facoltà di recesso in caso di Sinistro
Si richiama l’attenzione all’art. 7 Condizioni Generali di polizza
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 c.c. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terza ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (Art. 2952 c.c. 3° comma)
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legga italiana.
11. Regime fiscale applicabile al contratto
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di Polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
Si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni Generali:
⮚ Art. 21 – Clausola Europea di Notifica Atti e Giurisdizione
⮚ Art. 22 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
⮚ Art. 23 – Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali
13. Reclami
Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.
Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.
In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:
Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE) Indirizzo : Xxx Xxxxx Xxxxx 00
00000 Xxxxxx Xxxxx
Tel: 0000 00 0000 000
Fax: 0000 00 0000 0000
Email: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Il suo reclamo verrà riscontrato per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dall’effettiva data di ricezione da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l’esito del reclamo Le verrà fornito entro quarantacinque giorni lavorativi dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE.
La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.
Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni lavorativi o qualora si ritenesse insoddisfatto dell’esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx
Xxxxxx
Tel.: 000 000000 (dall’Italia)
Tel.: x00 00 00000 000 (dall’estero)
Fax: x00 00 00000 000 oppure x00 00 00000 000 E-mail: xxxxx@xxx.xxxxx.xx
Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx
La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione per poter risolvere il reclamo, in ottemperanza ai suoi diritti contrattuali.
14. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, come previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Avvertenza
In base al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, fatta eccezione per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali le disposizioni del decreto decorreranno dal 20 marzo 2012, è previsto l’obbligo per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, di esperire il procedimento di mediazione, che dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa (soltanto in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto).
In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l’esponente dovrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale dell’Assicuratore.
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. E’ RESPONSABILE DELLA VERIDICITA’ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
Il Rappresentante Legale
Xxxxxxx Xxxxxx
GLOSSARIO
Le parti attribuiscono alle seguenti espressioni, convenendo che laddove è indicato il singolare dovrà considerarsi ricompreso il plurale e cosi ove indicato il maschile sarà da intendersi ricompreso il femminile, il significato rispettivamente indicato a lato:
Amministratore e Dipendente | Qualsiasi persona che sia stata, che si trovi e che sarà legata all’Ente Pubblico in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Ente stesso; a titolo esemplificativo e non limitativo: Sindaco, Assessore, Presidente, Membro del CdA, ecc. |
Assicurato | Ogni singolo soggetto aderente alla presente polizza che sia associato a Fedirets sez FEDIR, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
Assicuratore | Liberty Mutual Insurance Europe S.E. |
Assicurazione | Il Contratto di Assicurazione. |
Atti di Terrorismo | Atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all’uso della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influire su qualsiasi governo e/o spaventare, totalmente o parzialmente, il popolo. |
Atto Illecito | Qualsiasi azione od omissione compiuta dall’Assicurato nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni presso l’Ente di Appartenenza. |
Circostanza: | Qualsiasi atto, fatto, errore od omissione commesso o rilevato dall’Assicurato che possa ragionevolmente dar luogo ad un Reclamo e/o Sinistro nei confronti dell’Assicurato stesso. |
Consumatore | E’ la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
Contraente | Il soggetto che stipula il Contratto nell’interesse proprio o di altri soggetti. |
Contratto di Assicurazione | Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. |
Xxxxx | Xxxxxxxxx pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione economica. |
Xxxxx Xxxxxxxx | Il Danno subìto dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali. |
Danno Materiale | Il pregiudizio economico subito da Terzi conseguente a danneggiamento di cose, animali, lesioni personali e morte. |
Denuncia | La notifica inviata dall’Assicurato all’Assicuratore al verificarsi di una Circostanza, Reclamo e/o Sinistro nei termini e modi stabiliti in Polizza. |
Dipendente | Qualsiasi persona che sia stata, che si trovi e che sarà alle dirette dipendenze dell’Ente Pubblico e quindi sia a questo collegata da: i. Rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ii. Rapporto di servizio, cioè il personale estraneo all’Ente Pubblico ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo dell’Ente stesso. |
Dipendente Legale | Qualsiasi persona, regolarmente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Ente Pubblico. |
Dipendente Tecnico | Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, in qualità di Dipendente dell’Ente Pubblico, che svolga: i. Attività di studio e ricerca ii. Compiti di istruzione e formazione iii. Attività istituzionale di vigilanza e di prevenzione incendi iv. Attività di soccorso e difesa civile (comprese emergenze di protezione civile) v. Direttore dei lavori e Collaudatore vi. Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori vii. Datore di lavoro / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
Efficacia dell’Assicurazione | Il periodo che intercorre tra la data di Retroattività e la data di scadenza del contratto, indicato nella Scheda di copertura. |
Ente Pubblico | Qualsiasi soggetto giuridico, a titolo esemplificativo e non limitativo: Regioni, Province, Comuni, Unione dei Comuni e simili, Aziende Speciali, Consorzi, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, A.S.P., C.C.I.A.A., Farmacie, Università, Parchi, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Enti o Associazioni varie, Musei, Fondazioni e Società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Ente di Appartenenza | l’Ente Pubblico indicato nella Scheda di copertura allegata, con il quale |
l’Assicurato abbia un rapporto di impiego, di servizio o un mandato. | |
Franchigia e/o Scoperto | Per Franchigia si intende la parte di Danno fissa e certa che, al momento del pagamento del Danno, viene detratta dall’Indennizzo e resta a carico dell’Assicurato. Per Scoperto si intende la percentuale che, applicata all’importo indennizzabile del Danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell’Assicurato. |
Intermediario | Colui che è iscritto al registro unico degli intermediari e a cui l’Assicurato/Contraente abbia affidato la gestione del proprio contratto ed è specificato nella Scheda di copertura. |
Isvap (ora Ivass) | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (Broker ed Agenti) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
Indennizzo | La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro, coperto ai termini di Polizza. |
Massimale/Limite di Indennizzo | Massima esposizione dovuta dall’Assicuratore per ogni Sinistro, in aggregato annuo ed in corresponsabilità di più Assicurati appartenenti al medesimo Ente Pubblico. |
Modulo di adesione | Il formulario, facente parte del presente contratto, che contiene tutte le informazioni necessarie, per la valutazione del rischio e la definizione del Premio di Polizza, di cui l’Assicurato è obbligato a comunicare ai sensi degli artt. 1892,1893, 1894 del c.c. |
Xxxxxx e Scheda di copertura | I formulari intitolati “Modulo” e “Scheda di copertura”, allegati alla presente Polizza, facenti parte del presente contratto e recanti le condizioni tecniche della copertura. |
Perdita Patrimoniale | Il pregiudizio economico, subito da Terzi, che non sia conseguenza di Danno materiale. |
Periodo di Assicurazione | Il periodo che intercorre dalla data di effetto alla data di scadenza del contratto, indicato nel Modulo e Scheda di copertura. |
Polizza | Il documento che prova l’Assicurazione. |
Postuma (Ultrattività) | Il periodo immediatamente successivo alla scadenza della durata della Polizza (indicato nella Scheda di copertura) durante il quale, l’Assicurato ha il diritto di notificare un Reclamo e/o Sinistro derivanti da Atti Illeciti e/o errori posti in essere durante l’Efficacia dell’Assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dall’Assicurato all’Assicuratore. |
Responsabilità Amministrativa - Contabile | La responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio e/o d’impiego, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; Per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico. |
Responsabilità Civile | La responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni in conformità all’art. 2043 e successivi del c.c. e al principio dettato dall’Art. 28 della Costituzione. |
Retroattività | Si intende il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di copertura. |
Reclamo | Qualsiasi comunicazione (anche verbale) con la quale un Xxxxx manifesti all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Xxxxx in conseguenza di un fatto colposo, di un errore od Atto Illecito attribuiti all’Assicurato stesso. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il Sinistro. |
Sinistro | La formale richiesta di risarcimento danni o la notifica dell’atto introduttivo o l’azione di risarcimento danno con la quale il Xxxxx ritiene l’Assicurato responsabile dei danni subiti. |
Sottolimite di indennizzo | La parte del Massimale/Limite di Indennizzo che rappresenta la massima esposizione dall’Assicuratore per quella specifica garanzia. |
Terzo | Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato/Contraente con l’esclusione: ▪ delle ditte/aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla Legge o di cui sia – direttamente o indirettamente – azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive; ▪ del coniuge o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari, degli altri parenti o affine conviventi |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZE
Premesso che l’Assicurato abbia fatto pervenire all’Assicuratore della presente Polizza il Modulo di adesione recante la data, indicata nel Modulo e Scheda di copertura, e contenente le informazioni necessarie e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa Polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.
Forma dell’Assicurazione. L’Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i Reclami e/o Sinistri avanzati da Terzi, per la pima volta, contro l’Assicurato e da lui denunciati all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione, indicato nel Modulo e Scheda di copertura, derivanti da Atti Illeciti ed errori commessi dall’Assicurato durante il periodo di Efficacia dell’Assicurazione.
Al termine del Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna Denuncia potrà essere accolta, ad eccezione di quelle notificate entro la data di scadenza della valenza Postuma (Ultrattività), concordata ed indicata nella Scheda di copertura allegata, purché afferenti ad Atti Illeciti ed errori commessi dall’Assicurato durante il periodo di Efficacia dell’Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI
Definizioni
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato Ogni singolo soggetto aderente alla presente polizza, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Assicurazione il contratto di assicurazione
Xxxxx Xxxxxxx - Atto illecito qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell’adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell’Ente di Appartenenza
Contraente l’Assicurato così come definito
Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni materiali il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Ente di Appartenenza l’ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l’Assicurato abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un mandato.
Indennizzo la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Massimale la massima esposizione dell’Assicuratore per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo
Perdite Patrimoniale il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Xxxxx materiali.
Polizza il documento che prova l'assicurazione.
Premio la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente e/o azienda la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Amministrativa la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato
obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa - Contabile la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni,
valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Civile la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s.del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato; invito a dedurre notificato ad un Assicurato dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti
Sinistro la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l’assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni e le informazioni, rese per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente nel Modulo di adesione, formano la base della presente Polizza e ne fanno parte integrante ed essenziale a tutti gli effetti.
L’Assicuratore determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte dall’Assicuratore.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del c.c.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Art. 2 Altre Assicurazioni
Qualora esistano altre Assicurazioni, da chiunque contratte, stipulate anteriormente a coprire il medesimo Rischio e le medesime responsabilità e a risarcire gli stessi Xxxxx, questa Polizza opererà a secondo Xxxxxxx e cioè per quella parte dell’ammontare dei Danni e delle spese che eccederà il Limite di Indennizzo previsto da tali altre Assicurazioni, mentre opererà a primo Xxxxxxx per le tutte le garanzie non previste da tali altre Assicurazioni ma prestate dalla presente Polizza, fino alla concorrenza massima del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di copertura. Ferma la Franchigia a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva agli Assicuratori dell’esistenza di altre Assicurazioni per i xxxxxxxx Xxxxxx, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro (art. 1910 c.c.).
Art. 3 Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nell’appendice rilasciata all’Assicurato, secondo le modalità contenute nell’Art. 3 – “Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione” delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Laddove il soggetto Assicurato svolga presso il medesimo Ente funzioni diverse sarà coperto dalla presente assicurazione per tutte le attività, salvo il fatto che abbia aderito versando l’importo di premio per la funzione più onerosa da lui ricoperta. Le parti convengono che nel caso in cui l’Assicurato ricopra funzioni anche in Enti diversi da quello principale di Appartenenza, il premio addizionale dovuto rispetto a quello base, sarà pari al 30% dello stesso per ciascun Ente differente in cui si presta la funzione. Si intenderanno così ricoperte anche tutte le altre mansioni di livello minori a quelle dichiarate.
Si precisa inoltre, come riportato nelle modalità di adesione di cui all’ Art. 3 – “Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione” delle Condizioni Particolari di Assicurazione, che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa / Ente di appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all’atto dell’adesione nel periodo di polizza l’Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori senza dover corrispondere il maggior premio. Una volta effettuata la comunicazione il rischio si intende automaticamente in garanzia.
In occasione dell’eventuale rinnovo l’Assicurato dovrà dichiarare il nuovo status e pagare il relativo premio.
Art. 4 Forma Scritta
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto.
Art. 5 Aggravamento del Rischio
Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il Rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso all’Assicuratore e si applicano le disposizioni degli art. 1898 del c.c.
L’omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il Rischio, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo del Danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di recesso l’Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del Contratto di Assicurazione.
Sono richiamate le disposizioni dell’art. 1898 del c.c. ove applicabili.
Art. 6 Diminuzione Del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, l’Assicuratore ridurrà proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinunciano al diritto di recesso.
Art. 7 Facoltà di recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o l’Assicuratore possono recedere dall'Assicurazione. In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore questo ha effetto dopo 60 giorni dall’avvenuta comunicazione all’Assicurato.
Resta pattuito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di Sinistro, non è prevista alcuna restituzione del Premio pagato.
Art. 8 Periodo di Assicurazione
La Polizza ha durata per il periodo indicato nel Modulo e Scheda di copertura e non è soggetta a tacito rinnovo e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Se la presente Xxxxxxx fosse stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti rescindere dal Contratto di Assicurazione al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata.
Art. 9 - Cessazione del contratto
Oltre agli altri casi previsti dalla Xxxxx, e salva la garanzia postuma della presente Xxxxxxx, l’Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale.
Art. 10 Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 Rinvio alle Norme di Legge
Per quanto non diversamente stabilito nel presente Contratto di Assicurazione si applica la Legge Italiana.
Art. 12 Diritto di surrogazione
Secondo quanto stabilito dall'art. 1916 del c.c., l’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato, ad eccezione dei casi di dolo.
Art.13 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall’Assicuratore.
Art. 14 Clausola Intermediario Assicurativo
Con la sottoscrizione della presente Polizza il Contraente dichiara di aver affidato incarico all’Intermediario Assicurativo, indicato nella Scheda di copertura, e di rappresentarlo ai fini della presente Xxxxxxx.
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata all’Intermediario dall’Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dall’Intermediario del Contraente/Assicurato all’Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
Art. 15 Domande giudiziali
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dall’Assicuratore al Rappresentante Generale per l'Italia. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "L’Assicuratore che ha assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n°……………. in persona del Rappresentante Generale per l'Italia”.
Art. 16 Foro Competente
Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale il Contraente/Assicurato ha sede.
Art. 17 Interpretazione della Polizza
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 18 Validità territoriale
L'Assicurazione è operante per i Reclami e/o Sinistri originati da Atti Illeciti e/o errori posti in essere nel territorio dei Paesi membri dell’Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica.
Tuttavia, per gli Enti Pubblici che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra (con esclusione degli Stati Uniti, Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione), l’Assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma
limitatamente alle Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi secondo i termini della Legge Italiana ed esclusivamente in relazione alle attività previste e consentite dal rapporto di impiego, di servizio o specifico mandato.
Art. 19 Richiesta Fraudolenta
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'Indennizzo di cui alla presente Assicurazione.
Art. 20 Clausola di Responsabilità degli Assicuratori Responsabilità disgiunta e non solidale dell’Assicuratore
La responsabilità di un Assicuratore nell’ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.
La parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata accanto al relativo timbro. Tale procedura è sempre soggetta alle disposizioni relative al "signing" (firma) di seguito esposte.
Nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all’ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Xxxxx’x, Xxxx Xxxxxx 0, Xxxxxx XX0X 0XX. L’identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd’s e l’entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd’s, all’indirizzo sopra menzionato. Quota di responsabilità
Salvo la presenza dell’indicazione “signing" (firma) (vedi sotto), la parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da ciascun Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata accanto al timbro dell’Assicuratore stesso ed è denominata “written line” (linea sottoscritta).
Se previsto dal presente contratto, le linee sottoscritte, o alcune di esse, possono essere rettificate (“signed”). In tal caso, al presente contratto dovrà essere allegato un prospetto per indicare l’effettiva parte di responsabilità nell’ambito del presente contratto sottoscritta da ciascun Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato). L’effettiva parte di responsabilità (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd’s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è denominata “signed line" (linea firmata). Le "signed lines" presenti nel prospetto prevalgono sulle "written lines", salvo l’eventualità di un errore di calcolo riconosciuto.
Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al “presente contratto” al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
Art. 21 Clausola Europea di Notifica Atti e Giurisdizione
Il presente contratto d’assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani e qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d’assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.
Pertanto l’Assicuratore concorda che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che gli debbano essere notificati al fine di promuovere azioni legali nei suoi confronti in relazione al presente contratto d’assicurazione saranno correttamente notificati se gli saranno indirizzati e consegnati presso Liberty Mutual Insurance Europe – Italia – Rappresentante Legale che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per suo conto.
L’Assicuratore nel fornire tale potere non rinuncia ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbia diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della sua residenza o domicilio in Inghilterra.
Art. 22 Xxxxxxxx xxxxxxxx, limitazioni ed esclusioni
Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax e/o posta elettronica certifica (pec), all’Assicuratore oppure all’Intermediario Assicurativo incaricato della gestione della polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando si e verificata una delle seguenti circostanze:
a) ricevimento di informazione di garanzia;
b) ricevimento di notifica dell'avvio di un procedimento di responsabilità;
c) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato- Ente Pubblico-Corte dei Conti- Pubblica Amministrazione in genere- ecc.).
La denuncia di sinistro, dovrà contenere una descrizione circostanziata dell'evento e ogni altra utile indicazione.
Art. 24 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali
L’Assicuratore può assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale anche amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.
In conformità all'art. 1917 del Codice Civile, sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra l’Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
CONDIZIONI PARTICOLARI
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE PER DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA COLPA GRAVE – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA/CONTABILE- DANNO ERARIALE PER AMMINISTRATORI e DIPENDENTI Dl ENTI/AZIENDE PUBBLICHE
Art. 1 - Contraenza
L'Assicurazione prestata con la presente Polizza e stipulata dal Contraente esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse delle persone assicurate (a norma dell'art. 1891 Codice Civile), come definite al successivo art. 2 e identificate nella scheda di copertura.
Art. 2 - Persone Assicurate
E’ persona assicurata ogni dipendente (sia amministrativo che tecnico) o Amministratore di Enti o Aziende Pubbliche, il quale, alla decorrenza di ogni annualità:
a) abbia aderito all'assicurazione prestata con la presente polizza sottoscrivendo il relativo MODULO DI ADESIONE ed il cui nominativo figuri nell'elenco delle persone assicurate;
b) abbia corrisposto il relativo premio, a suo totale carico, secondo le modalità stabilite.
Art. 3 - Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione
Per aderire alla presente copertura assicurativa, l'Assicurando dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo d'Adesione, al fine dell'approvazione da parte degli Assicuratori, ed inviarlo all’Assicuratore per il tramite dell’Intermediario Assicurativo incaricato, a mezzo fax o e-mail o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio a mezzo bonifico bancario come indicato nel Modulo di Adesione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel "MODULO" allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante e la decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo Assicurato è stabilita come segue, a patto che gli Assicuratori abbiano preventivamente autorizzato la copertura:
Disciplina delle adesioni
Il Periodo di Validità dell’Assicurazione ed il relativo Premio sono disciplinati come di seguito specificato:
a) Moduli di Adesione ricevuti dalle ore 24:00 del 7 ottobre 2018 e fino alle ore 24:00 del 6 aprile 2019 unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o del numero di CRO, data ordine di bonifico non successiva al 6 aprile 2019:
- data di decorrenza dell’Assicurazione: ore 24:00 del 7 ottobre 2018;
- data di termine dell’Assicurazione: ore 24:00 del 7 ottobre 2019;
- Premio 100% del Premio annuo.
b) Moduli di Adesione ricevuti successivamente alle ore 24:00 del 7 aprile 2019 e fino alle ore 24:00 del 7 ottobre 2019, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o del numero di CRO, la data ordine di bonifico non successive al 7 ottobre 2019:
- data di decorrenza dell’Assicurazione: ore 24:00 del 7aprile 2019;
- data di termine dell’Assicurazione: ore 24:00 del 7 ottobre 2019;
- Premio 60% del Premio annuo lordo.
Ai fini della individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell’Assicurazione farà fede esclusivamente la data di ordine bonifico, sempre che il Broker abbia ricevuto la copia della disposizione di pagamento unitamente al Modulo di Adesione, regolarmente compilato e sottoscritto.
Resta ferma, in ogni caso, l’estraneità dell’Ente di appartenenza alla procedura di adesione alla presente offerta di assicurazione ed agli esborsi che essa comporta.
Resta convenuto fra le Parti che si intenderanno comunque esclusi dalla copertura assicurativa i sinistri dei quali l'Assicurato sia già a conoscenza e/o per i quali abbia già ricevuto notifica, prima della data di decorrenza della garanzia come sopra stabilita.
Per quanto riguarda la retroattività della garanzia saranno validi i termini previsti dal successive art. 17 "Inizio e termine della garanzia" o come diversamente stabilito da eventuali estensioni di garanzia richiamate e comunque con decorrenza dalla data di effetto della copertura assicurativa come sopra stabilito.
Si precisa inoltre che l’inclusione nel novero degli Assicurati avverrà tramite l'emissione di appendici nominative.
L’Assicurazione è operante nel caso in cui l’assicurando attesti, tramite la compilazione del Modulo di Adesione di non essere a conoscenza di alcun fatto che possa originare una richiesta di risarcimento.
Nel caso in cui, invece, all'atto della compilazione dell'apposito Modulo di Adesione alla Convenzione, l'assicurando dichiari di essere a conoscenza di uno o più fatti, gli Assicuratori si riservano di non accettare la richiesta di adesione o di accettarla a condizioni speciali che sono dagli stessi comunicate all'assicurando nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del Modulo di Adesione; sino alla ricezione di tale comunicazione l’Assicurazione rimane sospesa.
In assenza di ricezione entro i 45 (quarantacinque) giorni previsti per le comunicazioni da parte degli Assicuratori, l’adesione si intende accettata alle normali condizioni contrattuali.
In caso di accettazione da parte degli Assicuratori a condizioni differenti da quelle della presente Convenzione, l'assicurando ha a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta degli Assicuratori entro i quali può manifestare il proprio assenso alle diverse condizioni proposte dagli Assicuratori attraverso il pagamento del nuovo premio annuo o il proprio diniego all'adesione.
In caso di accettazione l’Assicurazione decorre dalla data del Modulo di Adesione e dietro presentazione di una dichiarazione di assenza sinistri.
Il Modulo di Adesione, correttamente compilato in tutte le sue parti, avrà validità massima di 30 gg rispetto la data della sua sottoscrizione.
A) - GARANZIA BASE
(Sempre operanti)
Art. 4 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità per Colpa grave - Responsabilità Amministrativa, Amministrativa/Contabile – Danno Erariale
A fronte della corresponsione del relativo premio a carico di ciascun Assicurato, la presente assicurazione s'intende operante per:
1) i danni patrimoniali cagionati a terzi in relazione agli atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato con colpa grave.
Si intende compresa la responsabilità patrimoniale derivante all'Assicurato da fatti dolosi e colposi commessi da persane di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di Legge.
2) gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile (anche con colpa grave), ai sensi di Legge, per le perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di fatti, azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e/o della carica ricoperta, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, compresa la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Cantabile.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, nonché della Corte di Giustizia.
3) Le garanzie della presente polizza si intendono inoltre estese all'azione di rivalsa esperita dall'Ente di appartenenza di ogni singolo Assicurato e/o dalla Pubblica Amministrazione, che abbiano autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.
4) Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza dell'assicurazione, sulla base di quanto previsto della presente polizza, ferme le prescrizioni previste dalla Legge.
5) Le garanzie della presente polizza comprendono inoltre le perdite patrimoniali causate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio furto, rapina.
Sono comunque esclusi i danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.
Art. 5 - Funzioni precedentemente svolte
La copertura assicurativa della presente polizza si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati dalle eventuali funzioni e/o cariche, diverse dalle attuali, precedentemente svolte e/o ricoperte dall'Assicurato presso lo stesso
Ente di appartenenza, purché siano funzioni e/o cariche appartenenti alla stessa categoria di rischio o a categoria di rischio inferiore, per la quale è stipulata la presente polizza.
Art. 6 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali e/o mancato inizio, di attività in genere entro il massimale di Polizza per ciascun Assicurato.
Art. 7 - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale entro il massimale di Polizza per ciascun Assicurato.
Art. 8 - Attività di rappresentanza presso altri Enti o in organi collegiali
Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 19 “Rischi esclusi dall’assicurazione”, l'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza dell'Ente o Azienda di appartenenza, presso altri Enti - Aziende - Organi Collegiali.
Art. 9 - Vincolo di solidarietà
L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso gli Assicuratori risponderanno esclusivamente per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 10 - Acquisizioni in economia
Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere a norma di legge all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
l' assicurazione s'intende estesa, entro il massimale di polizza e con il limite per sinistro e per ciascun assicurato come previsto per legge (D.lgs 50/2016 e s.s.), alle responsabilità derivanti all'Assicurato stesso in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista;
Art. 11 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e regolamento GDPR
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da ogni Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di Legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile. Si intende recepito in copertura il regolamento GDPR.
L'Assicurazione non vale:
• per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
• per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.
Art. 12 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende la responsabilità amministrativa, per colpa grave, per le perdite patrimoniali e i danni all’immagine, cagionate alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dall’art. 41 del D.lgs 97/2016, commesse dai soggetti Assicurati nella loro funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’adozione del piano triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione.
Art. 13 - Attività di cui al D. Lgs. Nr. 81/2008
La copertura assicurativa è estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni e integrazioni comprese le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni Materiali.
Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in qualità di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. N° 81 del 09.04.2008
(ex dlgs n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni);
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. N° 81 del 09.04.2008 (ex X.Xxx n. 494 del14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni).
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
Art. 14 - Attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari
L'assicurazione, fermo il massimale indicato in polizza, vale altresì per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell'attività di levata dei protesti cambiari e di assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errata inserimento nel bollettino dei protesti medesimi.
Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione e deterioramento degli atti e/o documenti, purché non derivanti da furto, rapina od incendio;
b) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.
Art. 15 - Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici Fermo tutto quanto previsto alla precedente lettera "A" - Garanzia Base, che si intende sempre comunque operante, e nei limiti dei massimali previsti, per gli Assicurati che svolgono attività tecniche in genere la copertura assicurativa può essere estesa anche alle garanzie di seguito indicate. Per ogni Assicurato "Dipendente tecnico" si intendono operanti le estensioni di garanzia che siano espressamente richiamate:
⮚ Art. 15 A) garanzia base che deve essere sempre richiamata per gli Assicurati che svolgono attività tecniche e per poter ottenere le successive estensioni di garanzia.
1) La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a Terzi, alla Stato, compreso l'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui
debba rispondere a norma di Xxxxx, commessi nell'esercizio delle sue funzioni e/o prestazioni professionali in qualità di dipendente tecnico.
L'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, a condizione che l'Assicurato abbia tutti i requisiti previsti, è prestata anche per la responsabilità derivante all'Assicurato stesso, nell'esercizio di:
• Attività di, "Progettista" - "Direttore dei lavori" - "Collaudatore" - "Validatore" - "Responsabile di procedimento"
- "Responsabile dei lavori" - "Coordinatore per la progettazione" - “Coordinatore per l' esecuzione dei lavori"
- "Responsabile Unico del Procedimento (RUP)" e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge N° 109/94, D.lgs. 163/2006 e dal D. Lgs. no 81/2008 (ex D.lgs 626/1994 e n° 494/1996), e successive modificazioni e/o integrazioni e/o nuove leggi sostitutive;
• Attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento, verde industriale, impatto paesaggistico ed ambientale;
• Attività di geologo o chimico esplicata nell'ambito delle mansioni svolte in qualità di dipendente dell'Ente di appartenenza;
• La copertura assicurativa si intende estesa anche alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D.Lgs. N° 81 del 09.04.2008 (ex Dlg N° 626/1994 e N° 494/1996) successive modificazioni e integrazioni comprese le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a case.
Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Lgs. N° 81 del 09.04.2008 (ex D.lgs n. 626 del 19 settembre 1994) e successive modifiche e/o integrazioni.
2. "Committente", Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (ex D.lgs 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni.
Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
L'assicurazione si intende operante anche in riferimento alle responsabilità professionali derivanti da specifiche norme previste da leggi e/o regolamenti regionali.
La copertura assicurativa e estesa anche ai danni materiali conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a case e/o animali.
La presente estensione di garanzia non è operante (oltre alle esclusioni previste di cui all'Art 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione, nei seguenti casi:
🡪 per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
🡪 qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie (ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
🡪 per i lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore ;
🡪 per i danni verificatisi in occasione di maremoti, o movimenti tellurici in genere;
🡪 per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
🡪 per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessita cui sono destinate. Sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
🡪 per le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale e destinata;
🡪 per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
🡪 per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
⮚ Art. 15 B) Estensioni diverse (concedibili solamente in abbinamento alla garanzia Art. 15 A):
1) Danni alle opere
• A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia di cui l'Art. 15 A), l'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali e ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, conseguenti ad atti, fatti omissioni e/o errori professionali di cui debba rispondere l'Assicurato.
L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilita dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediate avviso agli Assicuratori.
2) Mancata rispondenza e inidoneità dell'opera
A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia di cui l'Art. 15 A), l'Assicurazione si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato per:
⮚ danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
⮚ perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere, riscontrati e/o sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale e destinata.
Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia ogni costo per eventuali migliorie alle opere.
3) Xxxxx a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
A parziale deroga delle esclusioni previste dalla precedente estensione di garanzia di cui l'Art. 15 A), l'Assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi o che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Art. 16 - Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale del Dipendente Legale
Le garanzie si intendono altresì operanti nel caso l'Assicurato fosse un dipendente di Ente Pubblico con mansioni di Legale come di seguito definito:
⮚ Dipendente Legale: qualsiasi persona abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Xxxxx ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di appartenenza.
Tutte le garanzie operanti per la presente Polizza sono prestate per coprire la Responsabilità Civile e professionale derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Legale come sopra definite.
La garanzia si intende altresì estesa per coprire la Responsabilità Amministrativa, Amministrativa – Cantabile - Danno Erariale, derivante all'Assicurato per Perdita Patrimoniali involontariamente cagionati all'Ente di Appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Legale come sopra definito.
Sono da intendersi escluse le attività prestate dal Dipendente Legale in proprio.
Art. 17 - Inizio e termine della garanzia (Claims Made)
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di validità dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della data di stipula della presente polizza, come indicato nella scheda di copertura “retroattività”, e non siano già note all'Assicurato stesso.
Pertanto si intendono esclusi atti - fatti - od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della propria copertura assicurativa (artt. 1892-1893 del Codice Civile).
L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, pervenute all'Assicurato, e trasmesse agli Assicuratori, per la prima volta entro i 5 anni, come indicato nella Scheda di Copertura, immediatamente successivi alla scadenza del contratto o alla cessazione dell'assicurazione.
Per ogni Assicurato, per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per il singolo Assicurato.
La garanzia postuma cessa automaticamente qualora gli Assicurati, durante il periodo di garanzia postuma, stipulino altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi.
Nel caso un Assicurato cessi dal servizio o dalla carica durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx intende automaticamente operativa la garanzia postuma nei termini previsti dal contratto e il premio annuo versato si intenderà compensato.
La presente garanzia postuma comunque non avrà alcuna validità per i casi di licenziamento per giusta causa.
Art. 18 - Limiti di indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale concordato per ogni singolo Assicurato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo così come indicato nella scheda di copertura, o Appendice o Certificato.
Resta convenuto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente o Azienda Pubblica di appartenenza, nella determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino ad un massimo di € 7.500.000,00 e con una massima esposizione in aggregato annuo di polizza di € 10.000.000,00 come indicato nella scheda di copertura.
Le garanzie vengono prestate senza l'applicazione di franchigia/scoperto o come altrimenti indicato nella scheda di copertura.
La franchigia e/o lo scoperto rimangono a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.
Art. 19 - Xxxxxx esclusi dall'assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore
L'assicurazione non vale peri danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:
b) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitive dell'autorità competente;
c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente Art. 8;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a presenza di amianto
f) calunnia, ingiuria, diffamazione, discriminazione di tipo sessuale, raziale o altro;
g) in nessun caso questa assicurazione coprirà qualsiasi perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura, che altrimenti sarebbe stata risarcibile nei termini di questa assicurazione, derivante direttamente o indirettamente dall'uso o operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta:
- del cambio di qualsiasi data
- di qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data.
h) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
i) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
l) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
m) sanzioni pecuniarie, multe e penalità inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che le stesse siano inflitte, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato stesso, contro Xxxxx compreso l'Ente di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere che agiscano in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato responsabile;
n) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivategli dalla Legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell'Ente di appartenenza.
o) danni materiali di qualsiasi tipo salvo per le garanzie previste dall’Art. 4) punto 5, salvi i danni materiali conseguenti ad Attività di cui al D. Lgs. N° 81 del 09.04.2008 (ex 626/1994 e N° 494/1996) come da estensione di garanzia Art. 13) e salvi i danni materiali conseguenti ad errori professionali dei tecnici di cui alle estensioni di garanzia Art. 15);
p) gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
q) gli Assicuratori non risponderanno per danni derivanti dalla Colpa Lieve dell'Assicurato;
r) eventi e/o circostanze dei quali l'Assicurato fosse già a conoscenza o che gli fossero stati notificati prima dell'inizio del Periodo di Durata del Contratto.
s) Cyber Risk Event. Ogni Sinistro derivante direttamente od indirettamente perdita, alterazione, danneggiamento di, riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di: computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno, è escluso dalla presente polizza.
t) Materiali Chimici e Biologici
Si conviene che la presente Assicurazione esclude ogni perdita, Danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l’uso o la minaccia dell’uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.
Qualora l'Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
u) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria.
Si intendono inoltre esclusi i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ai rischi di cui al successivo punto B) - (Estensioni di garanzia) - salvo per quelle garanzie espressamente richiamate nel Modulo di adesione e quindi ricomprese in polizza, previo pagamento del relativo premio.
Esclusione rischi Guerra e Terrorismo
E' espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
2) qualunque atto di terrorismo.
Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei suddetti punti 1) e 2).
Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti e a carico dell'Assicurato.
Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.
B) - Estensioni dl garanzia
Fermo quanto previsto dalla GARANZIA BASE alla lettera A - Art. 4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE e nell’ambito dei massimali convenuti di cui all’art. 18 – LIMITI DI INDENNIZZO, l’Assicurazione si intenderà operante anche per la seguente estensione di garanzia, se espressamente richiamata nel MODULO di adesione e riportata nell’appendice nominativa.
E’ condizione essenziale che siano rispettati i requisiti richiesti dalle disposizioni di leggi e/o norme nazionali, comunitarie ed internazionali attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Art. 20 – Attività di membro di commissione giudicatrice
La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità amministrativa, per colpa grave, derivante ai soggetti Assicurati in conseguenza di perdite patrimoniali cagionate a terzi nello svolgimento dell’incarico di membro di commissione giudicatrice come previsto dall’Art. 77 del D.Lgs 50/2016.
E’ condizione essenziale che siano rispettati i requisiti previsti dall’Art. 78 del D.Lgs 50/2016.
Data | L’Assicurato/Contraente |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
La presente Assicurazione e in forma "claims made"; ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.
Alla fine del Periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessun reclamo.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti artt. delle Norme di Assicurazione ed in particolare quanta riportato nella "Scheda di copertura e calcolo del premia":
Con riferimento alle condizioni generali di polizza: Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art. 2 Altre assicurazioni
Art. 3 Pagamento del Premio Art. 5 Aggravamento del rischio Art. 9 Cessazione del contratto
Art. 22 Xxxxxxxx xxxxxxxx, limitazioni ed esclusioni
Con riferimento alle condizioni particolari di polizza:
Art. 3 Modalità di adesione - Decorrenza dell'Assicurazione Art. 17 Inizio e termine della garanzia (Claims Made)
Art. 18 Limiti di indennizzo
Art. 19 Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione
Data | L’Assicurato/Contraente |
Fedirets sez. FEDIR
MODULO DI ADESIONE
Copertura Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo Contabile
CONTRAENTE | Fedirets sez. FEDIR – Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici in nome e per conto delle Persone Assicurate (a norma dell'art. 1891 c.c.) |
DATI DEL PROPONENTE | |
Cognome, Nome Assicurato | |
Indirizzo | |
Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Carica | |
Ente di appartenenza |
CARICHE AMMINISTRATIVE (barrare la casella interessate con una crocetta) | |||
❑ Avvocati | ❑ Provveditori | ❑ Dirigenti Amministrativi | ❑ Segretari Comunali |
MASSIMALE | |||
€ 1.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | |
Premio lordo per adesioni entro il 06/04 | ❑ 115,00 € | ❑ 200,00 € | ❑ 350,00 € |
Premio lordo per adesioni dal 07/04 | ❑ 69,00 € | ❑ 120,00 € | ❑ 210,00 € |
CARICHE TECNICHE (barrare la casella interessate con una crocetta) ❑ Dirigenti Tecnici | |||
MASSIMALE | |||
€ 1.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | |
Premio lordo per adesioni entro il 06/04 | ❑ 204,00 € | ❑ 340,00 € | ❑ 570,00 € |
Premio lordo per adesioni dal 07/04 | ❑ 122,00 € | ❑ 204,00 € | ❑ 342,00 € |
Estensioni di garanzia (barrare le caselle interessate con una crocetta) | |
Art. 3) delle Condizioni Generali – incarichi in diversi Enti: precisare il numero di Enti oltre al principale: | _| | ❑ + 30% del premio “base” di rata per ciascun Ente aggiuntivo |
Art. 20) delle Condizioni Particolari - Attività di membro di commissione giudicatrice ex Art. 78 D.Lgs 50/2016 | ❑ + 50% del premio “base” di rata |
L'Assicurando dichiara altresì | |
Di accettare che la copertura assicurativa è subordinata alla valutazione e accettazione degli Assicuratori del presente modulo e al pagamento del premio secondo le modalità' previste all'Art. 3 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Di conoscere ed accettare tutte le Condizioni generali e particolari di Assicurazione. Di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli Articoli 1, 2, 3, 5, 9, 21 delle condizioni generali di assicurazione e 3, 13, 14, 15 delle condizioni Particolari. Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs N. 196/2003 e s.m.i. di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento relativa alle garanzie coperture dalla presente polizza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione e posto in essere negli ultimi 5 anni anche relativamente alle attività precedentemente svolte. | |
Data / _/ | Firma Aderente _ |
I premi sopra riportati sono validi in assenza di sinistri/circostanze note e soggetti a conferma da parte dell’Assicuratore
MODULO DA INVIARE A: Fedirets sez. FEDIR – Via Conegliano, 13 – 00182 Roma (RM) Tel. 00.0000000 – Fax 00.00000000 - e-mail: xxxx@xxxxx.xx | PAGAMENTO DEL PREMIO DA CORRISPONDERE A: Mediazioni Assicurative Srl IBAN: IT 52 M 0510439550 CC 0120521410 |
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2. Quali informazioni raccogliamo e per quale ragione?
Utilizzeremo le informazioni da Lei fornite o da noi raccolte per gestire la Sue richieste e domande di assicurazione e riassicurazione, eventuali polizze e relativi sinistri. Ciò include la sottoscrizione e gestione dei sinistri, con l'aiuto di altre società Liberty Mutual Insurance Group. Per offrirLe prodotti e servizi, conserviamo le informazioni nei nostri sistemi di dati o presso i nostri agenti o subappaltatori o altre società Liberty Mutual Insurance Group. Potremo utilizzare le Sue informazioni personali per i nostri processi e attività aziendali, tra cui analisi, revisione, pianificazione, transazioni aziendali, gestione di reclami assicurativi e/o legali e per la conformità ai nostri obblighi legali e normativi e per finalità amministrative e contabili. Potremo anche utilizzare le Sue informazioni personali per marketing, pubblicità e attività promozionali.
Lei ha la facoltà di fornire o non fornire le Sue informazioni personali. Tuttavia, se sceglie di non farlo, non sarà in grado di stipulare la polizza, beneficiare della stessa, o utilizzare i nostri servizi. Lei può scegliere di non ricevere i servizi di marketing o pubblicitari e ciò non influenzerà la possibilità di stipulare una polizza.
3. Come vengono trattati i Suoi dati?
Tratteremo i Suoi dati con l'ausilio di sistemi elettronici o automatizzati. Saranno utilizzate una serie di operazioni o gruppi di operazioni, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, la divulgazione e la cancellazione. I dati saranno trattati da noi stessi, nelle società Liberty Mutual Insurance Group e da alcune aziende di fiducia, come descritto di seguito.
4. Dati sensibili e altri dati particolari
Potrebbe essere necessario raccogliere dati personali sensibili (come ad esempio informazioni sulla salute fisica o mentale o sulle condizioni mediche), informazioni giudiziarie (condanne penali), informazioni sulle condanne relative alla guida dei veicoli a motore, informazioni sulle cause civili in corso e informazioni su procedure concorsuali/situazione debitoria relativi a Lei e ad altri nominativi presenti nella polizza assicurativa e ai terzi coinvolti in un sinistro. Sarà necessario il Suo consenso scritto alla raccolta e trattamento delle informazioni personali sensibili, e alla condivisione di tali informazioni con i nostri agenti, altri assicuratori e altri soggetti riportati nella presente comunicazione come coloro che trattano tali informazioni tra cui dati personali sensibili a tutti gli effetti rilevanti per il Suo rapporto con Xxxxxxx. Prima di fornire informazioni relative ad altri, Lei dovrebbe rendere tali altri soggetti consapevoli delle modalità di utilizzo delle loro informazioni e ottenere il loro consenso.
5. Controlli relativi al merito creditizio e di prevenzione delle frodi, controlli anti-riciclaggio e anti- finanziamento del terrorismo
Le informazioni fornite potranno essere verificate a fronte di altre informazioni a disposizione del pubblico (come ad esempio elenchi elettorali e sentenze del tribunale, database dei fallimenti e altri database del settore assicurativo; ciò può comportare l'effettuazione di controlli relativi a procedure concorsuali e somme da pagare in ottemperanza a sentenze del tribunale, prevenzione delle frodi, anti-riciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo, fatta salva la legislazione sulla protezione dei dati e con il Suo consenso, se necessario). Fatta salva la legislazione sulla protezione dei dati, tali informazioni potranno essere condivise con altri soggetti come indicato di seguito. Potremo utilizzare tali informazioni allo scopo di definire la valutazione e le decisioni relativi al credito e al rischio, rispettare i nostri obblighi legali e regolamentari e altre società Liberty Mutual Insurance Group potranno fare lo stesso per i propri scopi di conformità.
6. Statistica
Potremo modificare le informazioni personali in modo che Lei non possa essere identificato in base ai dati sia singoli, sia in combinazione con altri dati in nostro possesso. Tali dati, allora, non saranno soggetti alla presente comunicazione o alla legislazione relativa alla protezione dei dati. Potremo utilizzarli per scopi amministrativi di assicurazione tra cui l'analisi delle tendenze, l'esecuzione di lavori attuariali, la fornitura di servizi di pianificazione, valutazione di rischi e costi e oneri.
7. Quali informazioni condividiamo, con chi e per quale ragione
Le Sue informazioni e le attestazioni della cronologia dei sinistri potranno essere condivise con i seguenti soggetti nominati da noi che agiscono, a seconda dei casi, in qualità di titolari autonomi dei dati o di responsabili esterni di trattamento:
• i nostri agenti e fornitori di servizi;
• altri assicuratori, direttamente o tramite persone che agiscono per nostro e loro conto (come ad esempio i periti);
• altre società Liberty Mutual Insurance Group (sia all'interno che all'esterno dello Spazio Economico Europeo);
• eventuali agenti o rappresentanti agenti per Suo conto;
• organizzazioni commerciali, governative e normative cui apparteniamo o che ci controllano;
• forze dell'ordine, agenzie governative o autorità di regolamentazione, ed eventuali altri soggetti o organizzazioni, allo scopo di rispettare la legislazione relativa alle assicurazioni; e
• eventuali altri soggetti, se necessario per la stipula dei contratti assicurativi con Xxx, al fine di proteggerci dal rischio o per garantire la conformità alle normative e la buona gestione.
Le informazioni potranno essere scambiate con il Claims and Underwriting Exchange Register, gestito da Insurance Database Services Ltd (IDS Ltd) e il Motor Insurance Anti-Fraud and Theft Register, gestito da Association of British Insurers (ABI), e altre autorità pubbliche di vigilanza. L'obiettivo è quello di aiutarci nel processo di controllo delle informazioni ed evitare richieste fraudolente. Nella gestione della Sua richiesta di assicurazione, potremmo consultare tali registri.
Ai sensi delle condizioni relative alla Sua polizza, Xxx dovrà notificarci eventuali sinistri che possano dare luogo a un risarcimento.
8. I Suoi diritti
La informiamo che, ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy, Lei ha il diritto a ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, a prescindere dalla loro eventuale registrazione, e la comunicazione di tali dati in forma intelligibile. Inoltre Xxx ha il diritto di essere informato: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata al trattamento e se quest'ultimo viene effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento dati e dei soggetti addetti al trattamento dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di titolare del trattamento o di soggetto responsabile del trattamento. Inoltre Lei ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la modifica ovvero, se ne ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), e b) sono state notificate, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato se tale adempimento si rivela impossibile o comporta un sforzo chiaramente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) al trattamento dei dati personali, per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei Suoi dati personali, ove tale trattamento sia effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Infine, Lei ha il diritto di ottenere un elenco dei Responsabili del trattamento dati nominati dalla Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (filiale italiana), contattandoci come indicato di seguito.
9. Ulteriori informazioni e informazioni di contatto
Per una copia completa della presente comunicazione, tra cui ulteriori dettagli sulle modalità con cui le informazioni personali possono essere utilizzate per scopi di merito creditizio e di prevenzione delle frodi, si prega di consultare la Politica di riservatezza (Privacy Policy) che è possibile visualizzare visitando xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Se desidera esercitare eventuali Suoi diritti o ha dubbi relativi alla presente comunicazione, invii una lettera raccomandata a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana) Xxx Xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, una e-mail all'indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o un fax al numero x00 00 0000 0000.