ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
ex art. 112, comma 4, D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm. ii
L’anno 2017 il giorno 19 luglio, in Cabras,
TRA
il MINISTERO DEI BENI DEL E ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (di seguito “Ministero”),
rappresentato dal Ministro
E
la REGIONE SARDEGNA (di seguito “Regione”) rappresentata dal Presidente
E
il COMUNE DI CABRAS (di seguito “Comune"), rappresentato dal Sindaco, (congiuntamente definiti nel prosieguo “le Parti” ovvero “i Soggetti sottoscrittori”)
* * * PREMESSO CHE
- l’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, prevede che «La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata informe compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei Soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»;
- l’art. 111, commi 1, 2, 3 e 4, del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che «Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziare o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare Soggetti privati. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione,
pluralità dei Soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale»;
- l’articolo 20, comma 2, lettera e), del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, stabilisce che il Direttore generale musei «svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice»;
- l’articolo 34, comma 2, lettere b), o) e p), del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, stabilisce che il direttore del polo museale regionale «promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza nonché gli altri Soggetti pubblici e privati», «promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all‘articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tal fine definisce intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale» e «elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e gli altri enti interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali anche mediante l’istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali»;
- l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del Decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, stabilisce che «Il sistema museale nazionale è finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attività museali. Fanno parte del sistema museale nazionale i musei statali, nonché, tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni del presente capo, con il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante “Atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” e con il Codice etico dei musei dell’lnternational Council of Museums (ICOM). Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini,la cui costituzione è promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Xxxxx, sentito il Consiglio superiore “Beni Culturali e paesaggistici”»;
- l’art. 112, del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica , prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso:
a) una fase strategica, nella quale «Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi» (art. 112, comma 4);
b) una fase pianificatoria/programmatoria, nella quale si elaborano suddetti piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione di beni culturali di pertinenza pubblica e i relativi programmi, fase, quest’ultima, che può essere attuata anche da Soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali (art. 112, comma 4 e comma 5);
- l’art. 115 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, dispone che allo svolgimento delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica si provvede attraverso forme di gestione diretta o gestione indiretta;
- l’art. 115, comma 7, del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, prevede che, nel caso in cui si sia proceduto a costituire appositamente Soggetti giuridici, da parte dello Stato, delle regioni o degli altri enti pubblici territoriali, le amministrazioni possono partecipare al patrimonio di tali Soggetti giuridici anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che sono oggetto della valorizzazione;
- la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna” stabilisce, all’art. 3, che la Regione ha potestà legislativa nella materia relativa alle biblioteche e musei di enti locali;
- la Legge regionale 20 settembre 2006 n.14, “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura” prevede, all’art. 12, la creazione del «Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo culturale»;
- mediante le leggi regionali n. 28/1984, n. 4/2000 e n. 14/2006 la Regione finanzia il progetto di gestione dei luoghi e istituti della cultura del Comune di Cabras (l’area archeologica di Tharros, la Torre di San Xxxxxxxx, l’ipogeo di San Salvatore, il tempio fenicio di Capo San Marco, la necropoli di San Xxxxxxxx e dello Spiaggione, i resti dell’Acquedotto Romano e il nuraghe Baboe Cabitza);
- vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cabras n. 57 del 29 settembre 2010 avente come oggetto “Ordine del giorno proposto dalla giunta comunale avente per oggetto il progetto di valorizzazione de “le statue di Mont’e Prama – Cabras, Provincia di Oristano”;
- visto il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 febbraio 2017;
CONSIDERATO CHE
- il Comune di Cabras, la Regione e l’allora Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Cagliari e Oristano , fin dal 2011 hanno già condiviso, sulla base di uno specifico protocollo d’intesa stipulato il
12 dicembre 2011, l’elaborazione di programmi di valorizzazione del complesso scultoreo e del sito archeologico di Mont’e Prama, mediante la costituzione di una cabina di regia e la realizzazione del “Sistema Museale di Mont’e Prama” incentrato sul rinvenimento delle sculture e, nello specifico, sul patrimonio culturale di Cabras;
- l’Accordo di Programma Quadro (APQ) Rafforzato in materia di beni e attività culturali, siglato il 29 ottobre 2014 tra il Ministero, la Regione e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del MiSE, prevede importanti interventi relativi alla valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: “Ampliamento del Museo Civico di Cabras ed allestimento introduttivo reperti” in capo al Comune di Cabras; “Progetto scientifico culturale di musealizzazione” in capo al Ministero; “Progettazione e realizzazione dell’allestimento e dei contenuti museali” in capo al Ministero; “Realizzazione piano di comunicazione e promozione a livello internazionale” in capo alla Regione; “Unità introduttive al piano di comunicazione e promozione” in capo al Comune di Cabras;
- il POR FESR Sardegna 2014-2020 ha individuato due aree sperimentali di rilevanza strategica, in cui agire prioritariamente con azioni di valorizzazione turistica, ambientale e culturale, una delle quali è costituita dal territorio dei comuni dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola del mal di Ventre, nonché i territori dei comuni ad essi limitrofi;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019 prevede, nella Strategia “Beni comuni”, la riqualificazione e valorizzazione di siti e beni a forte rilevanza culturale, tra i quali il complesso scultoreo di Mont’ e Prama (Progettazione del sistema museale, Ampliamento ed allestimento della sede museale di Cabras), anche attraverso partenariati pubblico-privati.
- è volontà delle Parti, agli esiti della stipula del presente accordo di valorizzazione, assicurare la partecipazione di altri Soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d’intesa con la Regione, un piano strategico di sviluppo, anche con valenze turistico-economiche, di un percorso culturale, all’interno del territorio del Comune di Cabras, incentrato sul complesso scultoreo e sul sito archeologico di Mont’e Prama, quale segmento significativo del sistema museale della Sardegna, promuovendo altresì la sua integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
- le strategie delineate nel sopracitato PRS 2014-2019 e le conseguenti linee di azione devono, in considerazione delle aree territoriali interessate, mirare a promuovere l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati, puntando, altresì, al
coinvolgimento, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di Soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione turistica e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico- privato, il coinvolgimento di Soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- l’elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici e dei correlati programmi di azione nonché degli sviluppi progettuali dell’offerta pubblica di fruizione e di valorizzazione possono essere affidati ai sensi dell’art. 112, comma 5, del D. lgs. 42/2004, a Soggetti giuridici appositamente costituiti, cui possono partecipare, oltre al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Sardegna e agli altri enti territoriali coinvolti, anche Soggetti privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto;
RILEVATO INOLTRE, CHE
- è opportuno stabilire, in conformità a quanto previsto dall’articolo 112 del D. lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni, una strategia condivisa tra il Ministero, la Regione e il Comune finalizzata a promuovere il complesso scultoreo e il sito di Mont’e Prama nell’ambito di un sistema di valorizzazione integrata territoriale, che si sviluppi intorno ai beni culturali identificati come “Complesso scultoreo e sito archeologico di Mont’e Prama”, e ai luoghi e istituti della cultura del territorio del Comune di Cabras, quali l’area archeologica di Tharros, la Torre di San Xxxxxxxx, l’ipogeo di San Salvatore, il tempio fenicio di Capo San Marco, la necropoli di San Xxxxxxxx e dello Spiaggione, i resti dell’Acquedotto Romano e il nuraghe Baboe Cabitza, (d’ora in avanti denominato “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”) anche nell’ambito di un itinerario tematico omogeneo con le altre emergenze culturali del territorio sardo, e in particolare con quelle archeologiche;
- è necessario che la strategia di promozione del “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama” tenga conto delle esperienze e delle istanze delle rappresentanze del territorio definendo le più appropriate modalità di coinvolgimento delle stesse nella loro valorizzazione;
- è opportuno stabilire una specifica strategia per la valorizzazione del patrimonio culturale di Cabras nell’ambito di un programma di area vasta (Campidano di Oristano) mirato a connetterlo territorialmente con le risorse del paesaggio agrario, boschivo e fluviale del contesto e tematicamente con ulteriori risorse patrimoniali, quali gli itinerari storico-archeologici, ed i saperi e il patrimonio immateriale;
- è opportuno individuare il soggetto giuridico cui competerà l’elaborazione e lo sviluppo e l’attuazione del relativo piano strategico di valorizzazione, anche paesaggistica;
- è fondamentale concepire un percorso di valorizzazione turistico- culturale per il Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama nel più vasto ambito del rilancio complessivo dello sviluppo della Sardegna coerente con l’approccio integrale della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- è necessario quindi stipulare specifici accordi di collaborazione interistituzionali tra le amministrazioni pubbliche di volta in volta interessate per realizzare programmi finalizzati agli assi prioritari dello sviluppo del territorio, tra cui la conservazione e riqualificazione ambientale e la promozione della filiera agro-alimentare.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
tra le Parti come sopra costituite, si stipula il seguente Accordo di valorizzazione:
Articolo 1 Oggetto
1. Con il presente Accordo di valorizzazione il Ministero, la Regione, il Comune definiscono gli indirizzi strategici e gli obiettivi comuni per contribuire ad un progetto di miglioramento della fruizione, gestione e promozione dei beni culturali e aree annesse già individuati in premessa, ossia i beni culturali identificati come ‘Complesso scultoreo e sito archeologico di Mont’e Prama’ e i luoghi e istituti della cultura del territorio del Comune di Cabras quali l’area archeologica di Tharros, la Torre di San Xxxxxxxx, l’ipogeo di San Salvatore, il tempio fenicio di Capo San Marco, la necropoli di San Xxxxxxxx e dello Spiaggione, i resti dell’Acquedotto Romano e il nuraghe Baboe Cabitza, già complessivamente denominati “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”.
Articolo 2 Finalità
1. Il presente Accordo è finalizzato a promuovere la divulgazione, la conoscenza, la protezione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e aree annesse afferenti al “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”. In proposito le Parti si impegnano a condurre un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative, improntate alla massima collaborazione tra i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo.
2. Le finalità di cui al comma 1, le linee strategiche, i relativi obiettivi indicati negli articoli seguenti saranno conseguiti attraverso la costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 5 del Codice, di un soggetto giuridico, cui parteciperanno il Ministero, la Regione e il Comune, per l’attività di valorizzazione del complesso dei beni culturali e delle relative aree annesse denominato “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”.
Articolo 3 Linee strategiche
1. I Soggetti sottoscrittori stabiliscono che il piano strategico di sviluppo culturale e turistico e valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso oggetto del presente Accordo è improntato alle seguenti linee strategiche:
a) promozione turistica, al fine dell’attività di valorizzazione anche paesaggistica del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo. Allo scopo, con il sostegno delle Parti e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, saranno realizzati studi di contesto territoriale e di analisi di sostenibilità economica, accanto ad interventi di manutenzione e restauro del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico e paesaggistico;
b) promozione turistica, nel territorio della Sardegna, dello sviluppo del percorso culturale integrato del “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”, sulla base di linee di azione condivise tra i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo mediante la creazione di un percorso unitario di valorizzazione del patrimonio archeologico, considerando tale nucleo di beni culturali come appartenenti ad un unico contesto turistico omogeneo da valorizzare in rete, anche come possibile itinerario tematico ai fini del rilancio turistico delle aree territoriali sulle quali tali beni culturali insistono;
c) promozione, nell’ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alle lettere precedenti, dell’integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, nonché tra tutti i Soggetti capaci di apportare contributi nell’attuazione del piano strategico di cui all’art. 2 comma 2.
Articolo 4 Obiettivi
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2 e della linea strategica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a). i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo concordano, nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali, di:
a) contribuire alla conservazione dei beni culturali e delle aree annesse, oggetto dell’accordo, ferme restando le responsabilità degli organi centrali e periferici del Ministero in materia di tutela, ai sensi del D. lgs. n. 42/2004;
b) promuovere i beni culturali e le aree annesse oggetto del presente Accordo anche mediante l’attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali standard di fruizione.
2. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2 e della linea strategica di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo concordano di conseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere e attuare, nell’ambito del piano di cui all’art. 2 comma 3, programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema regionale, al
fine di superare la frammentazione della promozione turistica e della strutturazione dell’offerta di servizi turistici in modo tale da renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali;
b) incrementare, nei territori di riferimento, i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli turistici e alla necessità della loro integrazione e messa in rete, sia con riferimento a quelli ricettivi e di accoglienza, sia con riferimento ai servizi di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ai servizi di formazione, orientati allo sviluppo di professionalità nell’ambito della promozione e valorizzazione di beni culturali;
c) promuovere, in collaborazione con le istituzioni territorialmente competenti, lo sviluppo e l’adeguamento delle infrastrutture e della rete di trasporti di collegamento al complesso dei beni culturali e delle aree annesse, oggetto del presente Accordo di valorizzazione, nonché inserite nel percorso culturale e turistico integrato del patrimonio archeologico della Sardegna, definito in accordo tra i Soggetti sottoscrittori;
d) promuovere le conoscenze tecniche e scientifiche presenti nel territorio e valorizzare, nelle forme previste dalla legge, le competenze professionali maturate nei luoghi e istituti della cultura afferenti al “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”;
3. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2 e della linea strategica di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo concordano di conseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere l’integrazione nel processo di valorizzazione concordato dei diversi settori produttivi collegati con particolare riguardo alla filiera del turismo;
b) puntare al coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di Soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione turistica e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.
Articolo 5 Fondazione Mont’e Prama
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2, delle linee strategiche di cui all’art. 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4, i Soggetti sottoscrittori del presente Accordo concordano di:
a) individuare nella “Fondazione di partecipazione” la forma giuridica del soggetto cui affidare l’elaborazione e l’attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, da realizzare in sintonia con le politiche di valorizzazione
territoriale poste in essere negli anni dal Comune di Cabras, in considerazione della diretta e dettagliata conoscenza del territorio e delle sue problematiche.
b) pervenire alla costituzione del soggetto giuridico di cui alla precedente lettera a), garantendo forme di partecipazione adeguate alle funzioni e prerogative dei Soggetti sottoscrittori del presente Accordo che saranno definite nello Statuto, oltre che adeguate forme di coinvolgimento anche di ulteriori Soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione di cui al presente Accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.
2. La Fondazione:
a) elabora il piano strategico di sviluppo turistico- culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo;
b) predispone uno studio di fattibilità sulla sostenibilità economico-finanziaria relativa alle competenze ad essa affidate;
c) gestisce, in prima istanza: il museo archeologico di Cabras; l’area archeologica di Tharros con relative necropoli; l’ipogeo di San Salvatore (Cabras); la Torre di San Xxxxxxxx, cui seguiranno -in seconda istanza- gli ulteriori beni identificati all’art. 1. come “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis - Terra di Mont’e Prama”;
d) è tenuta ad inserire -nei limiti di legge- la “clausola sociale” nei bandi di gara per la concessione dei servizi al pubblico dei beni che le verranno conferiti, al fine di garantire la salvaguardia delle professionalità che si sono sviluppate nel territorio;
e) incentiva e promuove la collaborazione con Università, Accademie e Centri di ricerca e restauro, nazionali e internazionali.
Articolo 6
Modalità attuative dell’Accordo
1. Il Ministero, la Regione e il Comune, ai sensi dell’articolo 115, comma 7, del Codice si impegnano a conferire in uso gratuito alla Fondazione il museo archeologico di Cabras - sia nella parte realizzata dal MiBACT sia in quella di proprietà comunale - con gli arredi e le collezioni ivi conservate, l’area archeologica di Tharros con relative necropoli, l’ipogeo di San Salvatore e la Torre di San Xxxxxxxx, ai fini della loro valorizzazione nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 115 del Codice.
2. I Soggetti sottoscrittori:
a) approvano il Piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, di cui all’art. 7, del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del
presente accordo di valorizzazione e ciascuno cura l’attuazione della parte di competenza, fatte salve le attività affidate alla Fondazione, di cui all’art. 5 comma 2;
b) adottano, elaborano e definiscono un sistema di monitoraggio della fase attuativa del presente Accordo;
c) eseguono il monitoraggio della fase attuativa del presente Accordo, verificando la rispondenza del Piano strategico di cui al successivo art. 7 agli indirizzi definiti con il presente Accordo e vigilano sulla compatibilità dei progetti di valorizzazione con la conservazione dei beni culturali coinvolti, escludendo attività incompatibili e che comunque possano mettere a rischio i beni;
d) individuano soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che potrebbero verificarsi nella interpretazione e/o attuazione del presente Accordo.
3. I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano altresì a garantire, per la sua attuazione, nell’ambito delle modalità di cui al precedente comma 2, forme ottimali di combinazione di risorse interne e di risorse esterne derivanti da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.
Articolo 7
Piano strategico di sviluppo
1 Compete alla Fondazione, in attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi definiti nel presente Accordo, l’elaborazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente accordo.
2 Il piano strategico di sviluppo culturale e turistico e di valorizzazione, anche paesaggistica, costituisce documento di riferimento per tutta l’attività di valorizzazione e sviluppo turistico del “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”.
3 Il piano di cui al comma 1 contiene una puntuale individuazione delle iniziative da realizzare unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziate o necessarie, delle modalità di realizzazione e dei Soggetti attuatori delle stesse.
4 Il piano di cui al comma 1 deve altresì illustrare le condizioni di sostenibilità finanziaria del piano stesso al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione, anche paesaggistica, fissati dal presente accordo, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private e la ricerca di modelli efficienti di offerta dei servizi.
Articolo 8
Durata e revisione dell’Accordo
1. Il presente Accordo di valorizzazione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato d’intesa tra i Soggetti sottoscrittori per un ulteriore periodo di anni 5
(cinque) salvo che uno dei Soggetti sottoscrittori abbia comunicato per iscritto la volontà di farne cessare gli effetti almeno 12 mesi prima la scadenza naturale.
2. Il presente Accordo può essere modificato con atti integrativi da parte dei Soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto o su richiesta anche di uno dei Soggetti sottoscrittori, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4 e sulla base dei risultati conseguiti.
Cabras, 19 luglio 2017
Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Il Presidente della Regione Sardegna
Il Sindaco del Comune di Cabras