ART. 1 DEFINIZIONI
"REGOLAMENTO TEMPORANEO PER L’ADOZIONE DEL LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”
ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento, in virtù di quanto disposto dall’art. 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81, si intende per:
a. “Lavoro agile”: una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro;
b. “Amministrazione”: Comune di Nola;
c. “Lavoratore agile”: dipendente che espleta l’attività lavorativa in modalità agile;
d. “Dotazione informatica”: strumenti informatici quali pc portatile, tablet, smartphone, appartenenti al dipendente;
e. “Sede di lavoro”: locali ove ha sede l’Amministrazione e ove il dipendente espleta o la sua attività lavorativa nei giorni di lavoro agile secondo quanto concordato nello specifico accordo individuale;
f. “Diritto alla disconnessione”: diritto del lavoratore agile, nelle giornate di espletamento della prestazione in modalità agile, di non leggere e-mail e/o messaggi e di non rispondere a telefonate aventi contenuto afferente all’attività lavorativa, all’interno della fascia oraria definita dall’accordo individuale.
ART. 2 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l’adozione del lavoro agile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017
n. 3, e in osservanza della legge del 22 maggio 2017 n. 81 cui si rinvia per quanto qui non previsto e della Direttiva n. 1/2020 e n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l’introduzione del lavoro agile è consentito, al personale in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Nola, secondo la procedura di cui all’art. 9, lo svolgimento delle prestazioni lavorative contrattualmente dovute in ambienti diversi dalla sede di lavoro, ma pur sempre nel rispetto dell’orario di lavoro ordinariamente assegnato.
In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.
Al decorrere di un mese dall’attuazione del presente regolamento, l’Amministrazione, in virtù degli
esiti del monitoraggio sulla situazione sanitaria e sulla base delle indicazioni degli organi competenti alla gestione dell’emergenza, si riserva la possibilità di prorogare il periodo di validità del presente Regolamento.
Art. 3 OBIETTIVI
Con l’introduzione del lavoro agile l’Amministrazione Comunale di Nola intende perseguire i seguenti obiettivi:
Promuovere forme di lavoro flessibili quale misura contenitiva dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
garantire la continuità operativa dei principali servizi dell’Ente; fornire ai dipendenti utili strumenti conciliativi.
Art. 4 DESTINATARI
Il regolamento è rivolto a tutto il personale dell’Amministrazione, ivi compresi i Dirigenti, i titolari
di P.O., che rivestano profili professionali che si prestano allo svolgimento della suddetta attività sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente della struttura di appartenenza e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
1. lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, documentata attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una struttura pubblica;
2. lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
3. i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia o su cui grava la cura di congiunti disabili a causa della contrazione dei servizi di assistenza.
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione
d’interesse.
ART. 5
REQUISITI GENERALI DEL RAPPORTO DI LAVORO
La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano i seguenti requisiti:
a) è possibile svolgere le attività assegnate al dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nei locali dell’Amministrazione;
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell’Amministrazione;
c) è possibile monitorare la prestazione;
d) qualsiasi altra prestazione lavorativa concretamente esigibile in lavoro agile (quali ad esempio analisi, studio, ricerca, elaborazione di atti/provvedimenti amministrativi, di relazioni e documentazioni per avvisi, procedure di gara, convenzioni, contratti, espletamento di adempimenti istruttori, stesura di eventuale reportistica, redazione di comunicati stampa e gestione dei social media, gestione PEC e protocollo).
Art. 6
SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal dipendente per l’intera settimana lavorativa.
Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.
L’Ente si riserva la possibilità di prorogare la durata della prestazione lavorativa agita in modalità agile, sulla base delle indicazioni degli organi competenti al monitoraggio della situazione sanitaria e delle eventuali direttive impartire dagli organi competenti.
Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà fruire di tutti i permessi o altri istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione ed autorizzazione del dirigente di appartenenza.
L’attestazione della presenza in servizio sarà effettuata attraverso il sistema URBI in dotazione attraverso la piattaforma in CLOUD e secondo le indicazioni che saranno concordate tra il dipendente e il Servizio Innovazione Tecnologica.
Al fine di garantire un’efficace ed efficiente interazione, nonché un’ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale, dovrà garantire la contattabilità nella normale fascia di copresenza, vale a dire dalle ore 08,00 alle ore 14,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 per i soli giorni di rientro (martedì e giovedì).
Durante dette fasce, il dipendente sarà tenuto a rispondere all’Amministrazione con immediatezza.
Al di fuori di dette fasce, l’Amministrazione, pur restando libera di contattare il dipendente, non potrà pretenderne l’immediata risposta. Resta fermo il diritto alla disconnessione di cui all’art. 8.
Art. 7 STRUMENTI DI LAVORO
Il lavoratore agile espleta l’attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone o quant’altro ritenuto opportuno e congruo dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività lavorativa, secondo i requisiti minimi indicati nell’allegato tecnico che sarà all'uopo redatto dal Servizio Innovazione Tecnologica.
La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software è a carico del lavoratore agile, sul quale vige un obbligo di diligenza aggravato dovendo garantire la corretta funzionalità delle attrezzature
messe a disposizione.
Al fine della effettiva decorrenza della prestazione in modalità agile, il dipendente deve procedere a
tutte le abilitazioni richieste dal presente regolamento, previa valutazione e validazione del modulo di dotazione tecnica per attività di smart working, a cura del Servizio Innovazione Tecnologica.
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless).
Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione.
Art. 8
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
L’Amministrazione riconosce il diritto del lavoratore agile di non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo
inerenti all’attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla lett. b) in una fascia oraria definita nell’accordo individuale, di cui all’art. 10.
Il “diritto alla disconnessione” si applica, comunque:
- in senso verticale bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;
- il “diritto alla disconnessione” si applica dalle ore 20.00 alle 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza o per reperibilità, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).
- al termine della ordinaria prestazione lavorativa giornaliera;
- durante la pausa prevista per la giornata di rientro pomeridiano.
Art. 9
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE
L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria.
Il dipendente di cui all’art. 4 del presente regolamento che intenda espletare la propria attività lavorativa in modalità agile deve presentare istanza al Dirigente di appartenenza, al Servizio Innovazione Tecnologia e al Servizio Risorse Umane.
Il Settore di competenza, entro il termine massimo di 24 ore, procederà alla valutazione circa la compatibilità della forma di lavoro flessibile con le mansioni da svolgersi e l’organizzazione del lavoro.
Tale valutazione deve tener contemperare il diritto alla salute del dipendente con le esigenze di regolare svolgimento dell’attività amministrativa.
L’accordo individuale di lavoro agile verrà stipulato dal dipendente con il Dirigente di appartenenza, solo previa valutazione e validazione da parte del Servizio Innovazione Tecnologica del modulo di dotazione tecnica per attività di smart working presentato dal dipendente.
Art. 10 ACCORDO INDIVIDUALE
I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in lavoro agile sottoscrivono un accordo, che disciplina:
a) l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;
b) le modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori;
c) il diritto di disconnessione.
Art. 11 RECESSO
L’Amministrazione ed il lavoratore agile possono recedere dal contratto di lavoro agile al cessare dei presupposti che hanno determinato lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile.
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dall’accordo individuale qualora, il dipendente, durante la validità dell’accordo individuale, non riesca a garantire il corretto funzionamento delle soluzioni informatiche messe a disposizione dal Servizio Innovazione Tecnologica e delle apparecchiature informatiche utilizzate per svolgere l’attività in modalità agile per un numero di giorni pari a 2 consecutivi.
Art. 12
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di
lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive.
Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
Sono riconosciute, previa autorizzazione del dirigente, le prestazioni lavorative aggiuntive effettate al fine del recupero di minori prestazioni dovute a permessi brevi o per la fruizione della flessibilità dell’orario di lavoro o per far fronte a lavoro straordinario richiesto dal Dirigente.
Le comunicazioni relative a tali disposizioni dovranno avvenire a mezzo mail istituzionale.
Art. 13 CONDOTTE SANZIONABILI
Sono applicate tutte le norme previste dal codice disciplinare e dal codice di comportamento
Art. 14
OBBLIGHI DI CUSTODIA, RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE
Il dipendente deve attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione in merito all’utilizzo degli strumenti e dei sistemi come da indicazioni dell’allegato tecnico che sarà redatto a cura del competente Servizio Innovazione Tecnologica.
Il dipendente è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dall’Amministrazione, ivi incluse le informazioni sui suoi beni e sul personale, o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell’Amministrazione per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale.
Il dipendente nell’esecuzione della prestazione lavorativa si impegna a non divulgare e a non usare informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando le disposizioni al presente articolo.
Art. 15 PRIVACY
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle
finalità legate all’espletamento delle suddette prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche – Codice Privacy.
Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall’Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.
Art. 16 SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., avuto riguardo alle specifiche esigenze dettate dall’esercizio flessibile dell’attività di lavoro, l’Amministrazione garantisce la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ogni singolo dipendente collabora diligentemente con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
Art. 17 CLAUSOLA DI INVARIANZA
Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 18 NORMATIVA DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, all’accordo di cui all’articolo 10 del presente regolamento, alla contrattazione collettiva nazionale applicabile, alla legislazione nazionale in materia di rapporto di lavoro pubblico.
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
In data , presso , l’Ente , nella persona di (di seguito l’Amministrazione) e il/la Sig./ra nome, cognome qualifica, ufficio, (di seguito il Dipendente)
Visto
il “Regolamento Temporaneo Interno per l’adozione del lavoro agile” (riferimenti del regolamento)
………… (di seguito il Regolamento) e le relative fonti normative in esso richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte;
la manifestazione di interesse presentata dal dipendente in data , che si allega al presente accordo (All. n. 1)
concordano quanto segue
1. Svolgimento della prestazione
a. Durata dell’accordo e tempo della prestazione
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal Dipendente per n. gg a settimana, per un totale di n. al mese,.
Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.
Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà fruire di permessi o altri istituti che comportino riduzioni di orario o assenze giornaliere.
La distribuzione dell’orario di lavoro da parte del dipendente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di orario relative alla tutela della sua integrità psico-fisica.
b. Fasce di contattabilità
Le di contattabilità, ovvero dei periodi di tempo durante i quali il dipendente deve rendersi contattabile dall’Amministrazione via mail, telefono etc.) sono le seguenti:
Dalle ore 8.00 alle ore 14.30 tutti i giorni lavorativi (Lun al Ven) Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nella giornata di rientro
Durante dette fasce, il Dipendente sarà tenuto a rispondere all’Amministrazione con immediatezza.
Al di fuori di dette fasce, l’Amministrazione, pur restando libera di contattare il Dipendente, non potrà pretenderne l’immediata risposta. Resta fermo il diritto alla disconnessione di cui al paragrafo seguente.
c. Diritto alla disconnessione
Il dipendente ha diritto alla disconnessione nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, nonché delle fasce di contattabilità e comunque al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro sono quelle di cui all’art. 8 del Regolamento.
2. Strumenti di lavoro
Al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente mette a disposizione gli strumenti informatici necessari secondo quanto indicato nell’allegato modulo di dotazione tecnica per attività di smart working, nel quale vanno indicate le dotazioni informatiche domestiche in possesso del lavoratore richiedente.
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless) secondo le prescrizioni contenute nell'allegato tercnico che sarà redatto dal competente Servizio Innovazione Tecnologica.
Il dipendente si impegna a mantenere efficienti gli strumenti informatici utilizzati per il lavoro agile, garantendone il corretto funzionamento.
Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione.
Il dipendente assume l’impegno di utilizzare i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente per finalità di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo dette attrezzature e a non consentirne ad altri l’utilizzo.
Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al Servizio Innovazione Tecnologica qualsiasi malfunzionamento e/o circostanza che impedisca il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (a titolo meramente esemplificativo: mancata ricezione dei dati), qualora la problematica persista per più di n. 2 giorni consecutivi l’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dall’accordo individuale.
3.Trattamento economico e normativo
Nel periodo di lavoro in modalità agile al dipendente continuerà ad applicarsi il trattamento economico e normativo in essere durante lo svolgimento dell’attività in modalità tradizionale.
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non prevede il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva, quale, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’indennità di missione, di trasferta, di reperibilità comunque denominate.
Durante le giornate di lavoro agile, il buono pasto non è dovuto.
4. Esercizio del potere di controllo
L’esercizio del potere di controllo dell’Amministrazione sulla prestazione resa in modalità agile avviene comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 l. n. 300 del 1970 e successive modificazioni.
5. Riservatezza
Il dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo dell’Amministrazione, e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.
6. Salute e sicurezza sul lavoro
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, un allegato tecnico, che sarà redatto dal competente Servizio innovazione Tecnologica, nel quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel periodo emergenziale.
L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale.
Il dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione.
L’Informativa sul trattamento dei dati personali (all. 2) costituisce parte integrante del presente accordo.
7. Condotte sanzionabili
Come da Regolamento, le specifiche condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità agile, che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, sono riconducibili a tutte le fattispecie previste dal codice disciplinare e dal codice di comportamento.
8. Recesso
Così come previsto all’art. 11 del Regolamento, le parti possono recedere dal presente accordo al cessare dei presupposti che hanno determinato lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile.
In caso di impedimenti che non consentano l’espletamento della regolare attività lavorativa per un periodo superiore a n. 2 giorni consecutivi, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in maniera unilaterale dall’accordo individuale.
Allegati:
1. Manifestazione di interesse;
2. Modulo di dotazione tecnica per attività di smart working
3. Informativa sul trattamento dei dati personali.
Firme
Il Dirigente Il/la Dipendente
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Soggetti Interessati: dipendenti
Il Comune di Andria nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Xxx.xx UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento
I dati personali relativi alla geolocalizzazione del Suo dispositivo e, indirettamente, della Sua posizione geografica, verranno trattati al fine di rilevare e verificare l’inizio e la fine dell’attività lavorativa tramite timbratura attraverso apposita applicazione sul Suo dispositivo, consentendo anche di evitare errori in merito al corretto conteggio delle ore effettivamente lavorate.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, ex art. 6 co.1 lett. F) del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali risparmio di costi e maggiore efficienza.
In caso di mancata comunicazione dei dati personali non si potrà procedere all’instaurazione del rapporto contrattuale.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali potranno essere trattati mediante installazione dell’applicazione sul Suo dispositivo e a mezzo di calcolatori elettronici.
L’attivazione dell’applicazione comporta l’individuazione e memorizzazione della posizione geografica attraverso il sistema GPS e la rete WiFi; si informa, inoltre, che l’applicazione utilizzata non accederà ad altri dati presenti sul Suo dispositivo, né dati ultronei (dati relativi al traffico telefonico, sms, posta elettronica, navigazione in internet).
Il trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Inoltre, La informiamo che, durante l’utilizzo dell’applicazione, sul Suo dispositivo apparirà un’icona che indica che la funzione di localizzazione è attiva (previa abilitazione, da parte Sua, della visualizzazione dell’icona della localizzazione stessa tra le impostazioni generali del dispositivo).
La suddettafunzionedilocalizzazionepotràessere da Leidisabilitatadurante le pauseconsentitedall’attività lavorative.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare al quale potrà richiedere una lista aggiornata.
Comunicazione
I suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente alla società sviluppatrice dell’applicazione nominata Responsabile esterno del trattamento.
Diffusione
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
- 10 anni in ottemperanza agli obblighi relativi alla conservazione delle scritture contabili (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)
- 5 anni dalla data dell'ultima registrazione nel libro unico limitatamente alle informazioni che devono essere annotate nel libro unico del lavoro in base alla disciplina di riferimento
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Andria
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
x. xxxxx estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Luogo, lì