PER GARANZIE RELATIVE A CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) E FINANZIAMENTI DI ALTRA NATURA
FOGLIO INFORMATIVO
PER GARANZIE RELATIVE A CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) E FINANZIAMENTI DI ALTRA NATURA
INFORMAZIONI SU ALBA LEASING S.P.A.
Alba Leasing S.p.A. è un intermediario finanziario costituito nel 2009 con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxx. x. 00; capitale sociale di Euro 255.000.000,00 i.v.; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06707270960; iscritto nell’Elenco Generale ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 41763 e nell’Elenco Speciale ex art. 107 al n. 33627.1, Tel. 02-36.71.61; Numero Verde 800.180989; Fax 02-3671.6443; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX
Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 -
Iscrizione all’Albo delle Banche 4932 - Gruppo bancario Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx - 5387.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Telefono 059/0000000 (centralino)– Fax 059/0000000. Sito internet: xxx.xxxx.xx,
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi.
LEGENDA
- Garante: è il soggetto (persona fisica o giuridica) che rilascia a favore di Xxxx Xxxxxxx S.p.A. una garanzia di adempimento del debitore principale. Per alcune tipologie di garanzie il garante può coincidere con il debitore principale;
- Debitore principale: è il soggetto tenuto ad adempiere l’obbligazione garantita. Nel leasing finanziario è l’Utilizzatore del bene oggetto del contratto;
- Creditore: è Alba Leasing S.p.A. in qualità di Concedente nell’operazione di leasing finanziario ovvero in qualità di finanziatore in operazioni di finanziamento di diversa natura;
- Importo xxxxxxx xxxxxxxxx: è l’importo massimo riferito alla somma che il garante può essere chiamato a corrispondere ad Alba Leasing S.p.A.;
- Consumatore: è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- Clientela al dettaglio: sono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale od artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di n. 10 addetti e realizzano un fatturato annuo od un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR;
- Risoluzione anticipata: evento che comporta l’obbligo del debitore principale del contratto di leasing finanziario garantito di pagare in un’unica soluzione il debito scaduto, gli interessi, il debito residuo attualizzato ed ogni altra somma contrattualmente prevista;
- Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- Canone: è il corrispettivo periodico del leasing finanziario;
- Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate;
- Reclamo: ogni atto predisposto in forma scritta, mediante il quale un cliente, identificabile dall’intermediario, contesta un attività od un’omissione da parte di quest’ultimo;
- Foro competente: è l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto di garanzia, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
CHE COS’E’ UNA GARANZIA
Una garanzia è un contratto in forza del quale il garante assume l’obbligo di adempiere quanto dovuto dal debitore principale a favore del creditore. E’ opportuno che il garante conosca i rischi e le obbligazioni del rapporto principale e, per questa ragione, può richiedere all’intermediario anche il Foglio Informativo relativo a quest’ultimo rapporto.
ALCUNI TIPI DI GARANZIA DI UTILIZZO PIU’ FREQUENTE ED I LORO RISCHI
Alba Leasing può condizionare la concessione del leasing finanziario (o del finanziamento di altra natura) al perfezionamento di una, o più, garanzie. Il testo di tali garanzie è – usualmente – predisposto da Alba Leasing.
Nell’operatività di Alba Leasing le più comuni tipologie di garanzie sono le seguenti:
FIDEJUSSIONE
E’ l’atto mediante il quale il garante si obbliga personalmente verso Alba Leasing S.p.A., garantendo l’adempimento delle obbligazioni del debitore principale. La fidejussione è valida ed efficace anche se il debitore principale non ne è a conoscenza.
Il fidejussore risponde – eventualmente anche insieme ad altri garanti – sino al concorso di ciò che è dovuto dal debitore principale ed entro il limite dell’importo massimo garantito.
Quando le obbligazioni garantite derivano da un contratto di leasing finanziario, il fidejussore risponde delle somme dovute al creditore a titolo di canoni, interessi, spese, oneri fiscali, risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo previsto dal contratto a carico del debitore principale.
Il creditore non è tenuto a richiedere l’adempimento al debitore principale, prima di agire nei confronti del garante.
Il garante corre il rischio che il proprio patrimonio sia soggetto alle azioni di recupero del credito di Alba Leasing S.p.A.
PEGNO
E’ il diritto reale che il garante concede al creditore su una cosa mobile di sua proprietà, a maggior garanzia del credito derivante dal contratto di leasing finanziario (o finanziamento di altra natura).
Possono costituire oggetto di pegno: beni mobili, titoli di credito, valori o denaro. Ad esempio: obbligazioni, titoli di stato, azioni o certificati di deposito. La cosa oggetto del pegno deve rimanere “vincolata” alla disponibilità del creditore e può essere consegnata ad un terzo depositario.
La costituzione del pegno deve essere realizzata mediante atto scritto avente data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite da parte del debitore principale, il creditore potrà, senza pregiudizio per ogni altro suo diritto od azione, ottenere la vendita, in tutto o in parte, dell’oggetto del pegno, trattenendo dal netto ricavo della vendita quanto occorrente per l'integrale rimborso del proprio credito.
A tal fine il creditore non sarà tenuto ad esperire preventivamente azioni di sorta nei confronti del debitore principale o di altri eventuali garanti.
Il pegno dà diritto al creditore garantito di essere soddisfatto con precedenza rispetto ad altri creditori che non siano titolari di analoghe garanzie.
Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con la cosa data in pegno.
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
E’ una garanzia definita anche “garanzia a prima domanda” che si caratterizza per la carenza del requisito dell’accessorietà rispetto al contratto garantito.
Tale caratteristica differenzia questa tipologia di garanzia dalla fidejussione la quale si può, invece, definire accessoria.
Questo comporta che il garante corra il rischio di pagare quanto dovuto a favore del creditore, senza poter opporre eccezioni, né in merito alla validità, né in merito all’efficacia del contratto garantito.
CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA
E’ l’atto in forza del quale il garante cede al creditore un credito vantato nei confronti di un terzo.
Per effetto della cessione, la titolarità del credito viene trasferita al creditore al momento della sua accettazione da parte del terzo (debitore ceduto) ovvero al momento della sua notifica a quest’ultimo.
Il creditore può disporre del credito ceduto a scopo di garanzia nel caso di inadempimento da parte dell’obbligato principale.
Le somme incassate dal creditore in virtù della cessione vengono portate a decurtazione del credito ad esso derivante dal contratto di leasing finanziario (o di altra natura) sino ad avvenuta estinzione di ogni sua ragione di credito, ivi comprese quelle derivanti a titolo di risarcimento danni.
Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia subisca una diminuzione rispetto a quello pattuito nell’atto di cessione, è obbligo del garante integrare la garanzia con la cessione di altri crediti di gradimento del creditore.
Nel caso di inadempimento del debitore principale il garante corre il rischio di non poter beneficiare delle somme cedute a scopo di garanzia.
IPOTECA
E’ una garanzia reale che attribuisce al creditore la facoltà di ottenere la vendita del bene sul quale è costituita, con il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.
E’ caratterizzata dalla specialità, intesa nel senso della necessità che cada su beni determinati (immobili o mobili registrati). Essa si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri.
Questa garanzia può essere costituita in forza di un contratto o di una dichiarazione unilaterale (ipoteca volontaria); in forza di una norma di legge (ipoteca legale); od ad istanza del creditore a cui favore sia stata emanata una sentenza o altro provvedimento giudiziale che condanni il debitore a pagare una somma di denaro od a realizzare un’altra obbligazione (ipoteca giudiziale).
Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con il bene ipotecato.
IMPEGNO AL RIACQUISTO O IMPEGNO ALL’ACQUISTO
In un’operazione di leasing finanziario è la garanzia che il fornitore del bene (impegno al riacquisto) od un terzo soggetto (impegno all’acquisto) costituisce a favore della società di leasing.
Il garante si impegna all’acquisto del bene per l’ipotesi in cui la sua detenzione pervenga alla società di leasing, a seguito della anticipata risoluzione del contratto, ovvero a fronte del mancato esercizio della facoltà di opzione di acquisto finale da parte dell’Utilizzatore.
Per l’ipotesi di escussione della garanzia, la somma dovuta dal garante alla società di leasing viene individuata in funzione del momento in cui il debitore principale si sia reso inadempiente all’obbligo di pagamento dei canoni e di un piano di degrado concordato.
A seguito del pagamento di tale somma il creditore deve procedere al trasferimento del diritto di proprietà del bene a favore del garante.
Nel caso di inadempimento o di mancato esercizio del riscatto del bene da parte del debitore principale, il garante corre il rischio di dover corrispondere alla società di leasing l’importo previsto nella garanzia. Questo importo potrebbe non essere coincidente con il valore commerciale del bene.
IMPEGNO AL SUBENTRO
In forza di questa garanzia il garante si impegna a rendersi cessionario del contratto garantito.
La condizione affinché tale impegno possa essere preteso da parte del creditore è solitamente l’inadempimento del cliente originario nel contratto di leasing finanziario.
Nel caso di subentro da parte del garante, questi è tenuto a versare ogni somma dovuta dal cedente in forza del contratto ceduto ed, in particolare, le obbligazioni che scadranno successivamente alla cessione.
Il garante corre il rischio di essere obbligato a subentrare in un contratto, rispondendo dell’adempimento del debitore principale.
LETTERA DI PATRONAGE
Attraverso questa forma di garanzia il garante presta alcune rassicurazioni al creditore (lettere di patronage deboli), ad esempio: assicurando al creditore di essere in grado di esercitare una posizione di influenza o di controllo nei confronti del debitore principale, oppure di essere in grado di conoscere che il debitore manterrà i propri impegni finanziari, od ancora, affermando l’esistenza di un proprio interesse al finanziamento concesso dal creditore.
Per questa tipologia di patronage il garante corre il rischio di essere chiamato alla responsabilità precontrattuale, qualora le rassicurazioni prestate al creditore non corrispondano alla situazione reale.
Nell’altra tipologia di questo genere di garanzie (lettere di patronage forti) il garante assume veri e propri obblighi nei confronti del creditore, ad esempio: impegnandosi a garantire con proprie prestazioni l’adempimento del debitore principale; ovvero assicurando di mantenere in futuro il controllo sul debitore o di non mutare la misura della propria partecipazione.
Per questa tipologia di patronage il garante corre il rischio di essere chiamato ad adempiere alle obbligazioni promesse al creditore.
CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
Alba Leasing S.p.A. non richiede commissioni per la stipula e per il ritiro delle garanzie che assistono le operazioni di leasing finanziario o finanziamento di altra natura dalla stessa concessi. Peraltro, il garante potrebbe dover sostenere oneri derivanti da professionisti (ad esempio: notai o periti) o da altri soggetti (es.: Banche).
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.
Il garante potrà proporre eventuali reclami direttamente al Creditore, anche a mezzo di semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure e-mail ai seguenti recapiti:
Alba Leasing S.p.a.
Al Responsabile Ufficio Reclami via Sile n. 18 – 20139 – Milano;
n. tel 02-36.71.61; n. fax 02-3671.6200
Qualora entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo la Concedente non abbia provveduto a riscontrare l’Utilizzatore, oppure quest’ultimo sia rimasto insoddisfatto della risposta ricevuta, l’Utilizzatore, prima di adire le vie giudiziali, potrà rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo le indicazioni previste nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; presso le Filiali della Banca d’Italia o presso la Concedente;
- Conciliatore Bancario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, n. 54. Tel. 00.000000 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
* * *
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’ABF è costituto da 3 Collegi, siti in Milano, Roma e Napoli, rispettivamente competenti per i reclami presentati da clienti con domicilio in Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, il primo; Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, il secondo; Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, il terzo.
I Collegi sono indipendenti ed imparziali.
L’ABF offre una risoluzione stragiudiziale, rapida ed economica. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato per rivolgersi all’ABF ed è sufficiente a tal fine versare un contributo per le spese di procedura che verrà restituito al cliente nel caso in cui il suo reclamo sia accolto.
L’ABF può essere interpellato per le controversie relative a contratti di leasing:
- di valore fino a € 100.000,00 se l’Utilizzatore chiede una somma di denaro;
- di valore indeterminato, se l’Utilizzatore chiede di accertare diritti, obblighi o facoltà.
L’ABF non può decidere sulle controversie che riguardano servizi ed attività di investimento, operazioni in strumenti derivati, beni o servizi diversi da quelli bancari o finanziari; o ancora, controversie che siano sorte anteriormente all’1/01/2007 e che siano già state sottoposte all’autorità giudiziaria, ad arbitri o conciliatori.
Per ricorrere all’ABF il cliente può richiedere alla Concedente, ad una Filiale della Banca d’Italia, ovvero scaricare dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oltre alla “Guida Pratica all’ABF”, anche l’apposito modulo.
Conciliatore Bancario
Il Conciliatore Bancario appartiene all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario”, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, n. 54.
Il Conciliatore Bancario offre una risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la Concedente e la clientela, attinenti ai rapporti contrattuali tra le stesse intercorrenti, oltre quelle espressamente previste dai procedimenti legislativi ed amministrativi che richiamino l’istituto della conciliazione.
La procedura davanti al Conciliatore Bancario si svolgerà nel luogo indicato da quest’ultimo come propria residenza o sede del proprio studio e dovrà concludersi entro 60 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della prima riunione. La procedura davanti al Conciliatore bancario è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi e richiede il pagamento di alcune indennità e spese.
Per ricorrere al Conciliatore Bancario, la parte che vi abbia interesse deve compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ove sarà possibile consultare anche il: “Regolamento di procedura per la Conciliazione”.
Arbitrato
Il procedimento di arbitrato è istituito presso la Camera Arbitrale dal “Conciliatore Bancario Finanziario”, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, n. 54, ma la sede dell’arbitrato può essere diversamente stabilita per accordo delle parti.
L’arbitrato offre una risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte fra la concedente e la clientela, in materia bancaria, societaria e finanziaria.
Vi si può ricorrere in presenza di una clausola compromissoria prevista in contratto ovvero per unanime accordo delle parti.
L’arbitro può essere una persona fisica o un collegio composto da tre persone, di cui una in veste di presidente, nominate tutte dal Conciliatore Bancario Finanziario. La procedura di arbitrato potrà essere rituale, che terminerà con la pronuncia di un “lodo”, suscettibile di acquistare efficacia esecutiva, ovvero irrituale, che terminerà con una decisione avente unicamente valore contrattuale, ovvero ancora secondo equità.
Per ricorrere all’arbitrato, la parte che vi abbia interesse deve depositare l’istanza, secondo le modalità previste sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Regolamento del procedimento di arbitrato presso la camera arbitrale del conciliatore bancario finanziario”