MODULO DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL CAPITOLO 5, PARAGRAFO 10 DEL CODICE DI RETE
Allegato 3A
Carta intestata dell’Offerente MODULO ADESIONE
MODULO DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL CAPITOLO 5, PARAGRAFO 10 DEL CODICE DI RETE
tra
Snam Rete Gas S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio
con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7
00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 102380291008
R.E.A. Milano n. 1964271
in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato) …………..
qui di seguito denominata "SRG",
e
[Società], con sede legale in…………………………, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di ………… n° ………….., R.E.A. ………. n° ………….., rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………, qui di seguito denominata "Fornitore",
entrambe qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".
Premesso che
La delibera 249/2012/R/gas, pubblicata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 14 giugno 2012, prevede la possibilità da parte di SRG di individuare un Fornitore Transitorio per l’erogazione del Servizio di Default Trasporto;
il Codice di Rete ai sensi del comma 2.4 della suddetta delibera contiene, al Capitolo 5, paragrafo 10, la Procedura a evidenza pubblica per la selezione di fornitori transitori per l’erogazione di tale servizio relativamente all’Anno Termico, nonché le condizioni e le relative responsabilità;
in applicazione del Codice di Rete Snam Rete Gas ha svolto la procedura per l’individuazione dei Fornitori Transitori per gli Anni Termici 2013-2014 e 2014-2015, rendendo disponibile in data 30 agosto 2013 la Procedura sul proprio sito Internet e concludendo la Procedura in data 27 settembre 2013;
il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, si impegna irrevocabilmente a regolare il Servizio di Default Trasporto per i quantitativi di gas oggetto dell’offerta di cui all’Allegato 4 nei limiti che dovessero risultare all’esito dell’espletamento della Procedura, secondo quanto descritto al Capitolo 5, par. 10 del Codice di Rete;
all’esito della Procedura, Snam Rete Gas provvederà a trasmettere uno degli originali del presente Xxxxxx a definizione del Contratto per il servizio di Default (di seguito: Contratto);
ai sensi della Delibera 361/2013/R/Gas dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas la Procedura è estesa alle Imprese regionali di Trasporto che ne abbiano fatto esplicita richiesta a Snam Rete Gas nei termini previsti dalle norme in vigore ed il cui elenco è pubblicato sul sito Internet della stessa Snam Rete Gas.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse, la Procedura e gli allegati alla Procedura così come sottoscritti dal Fornitore e da questo consegnati a Snam Rete Gas nell’ambito della medesima Procedura, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Xxxxxx valgono le definizioni del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete, nonché le seguenti:
“Anno Termico”: è il periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell’anno successivo;
“Codice di Rete”: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’Autorità con Delibera n. 75/03 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti.
“Delibera”: è la deliberazione 249/2012/R/gas “Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente";
"Joule" o "J" e "GigaJoule" o "GJ": per "Joule" o "J" si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l’uso dei multipli ed altre unità correlate; per "GigaJoule" o "GJ" si intende una quantità pari a 109 Joule;
“Fornitori Transitori”: sono i fornitori selezionati attraverso la Procedura che, a seguito dell’attivazione del Servizio di Default Trasposto, assumono la qualifica di utente del bilanciamento con riferimento ai punti di riconsegna per i quali viene attivato il Servizio, e ai relativi prelievi.
“FUI”: è il Fornitore di ultima istanza, di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG;
“Periodo di validità della Graduatoria”: E’ il periodo pari a 2 (due) Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell’anno in cui è svolta la Procedura in cui resta valida ed efficace la Graduatoria ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto;
“Procedura”: E’ il documento recante “Criteri e modalità per la selezione dei Fornitori Transitori ai sensi della Delibera 249/12” allegato 5T al Capitolo 5 del Codice di Rete;
“Graduatoria”: E’ la graduatoria dei Fornitori Transitori stilata ai sensi del paragrafo 3 della Procedura;
“Richiesta di Partecipazione”: E’ la richiesta di partecipazione alla Procedura, irrevocabile, presentata dal Soggetto Titolato. La Richiesta si compone della documentazione e dell’offerta economica come descritte al paragrafo 2) della Procedura.
“Servizio di Default Trasporto, o Servizio”: è il servizio offerto dai Fornitori Transitori ai soggetti e alle condizioni descritte nel Codice di Rete e nella Delibera.
“Soggetto Titolato”: E’ il soggetto in possesso dei requisiti per accedere alla Procedura ai sensi del paragrafo 1) della Procedura;
“TIVG”: è il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” di cui all’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i..
OGGETTO, VALIDITÀ E DURATA
Oggetto del presente Contratto è l’erogazione dei servizi di cui al Capitolo 5, paragrafo 10 del Codice di Rete in relazione al Servizio di Default Trasporto prestato da parte del Fornitore nel periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2015, ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli e in coerenza con le disposizioni previste dal Codice di Rete e della regolazione oggi vigente, ivi inclusa la Delibera.
Il Fornitore si impegna irrevocabilmente ad erogare il Servizio di Default Trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10 del Codice di Rete.
Il Fornitore è consapevole che Snam Rete Gas non assumerà alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio di Default Trasporto nei confronti di altre Imprese di Trasporto.
Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di Snam Rete Gas ed avrà durata fino alla fine dell’Anno Termico 2014-2015.
QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA
Su comunicazione da parte di SRG, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3 della Procedura, il Fornitore si impegna a fornire i quantitativi di gas che dovessero risultare all’esito della Procedura secondo l’ordine di priorità e i parametri risultanti dalla relativa Graduatoria stilate, per ciascun soggetto, sulla base dell’offerta di cui al modello allegato sub 4 alla Procedura e degli ulteriori criteri stabiliti dalla medesima Procedura.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto si intenderà risolto di diritto laddove il Fornitore Transitorio venga escluso dalla Graduatoria nei casi previsti al Capitolo 5, paragrafo 10, del Codice di Rete, e della Procedura.
La risoluzione anticipata non solleverà nessuna delle Parti dai diritti e dagli obblighi derivanti dal presente Modulo di Adesione, prima della sua risoluzione.
RESPONSABILITÀ
Il Fornitore è e rimane l’unico ed esclusivo soggetto responsabile dell’esecuzione dell’attività del servizio di Default Trasporto liberando quindi Snam Rete Gas da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al servizio, manlevando altresì espressamente quest’ultima da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.
Il Fornitore Transitorio non potrà imputare a Snam Rete Gas alcuna responsabilità circa la correttezza e completezza dei dati trasmessi da Snam Rete Gas laddove conformi a quelli trasmessi dal precedente Utente in esecuzione degli obblighi informativi di cui al par. 5.2.5. del Capitolo 5..
La esclusione dalla Graduatoria del Fornitore Transitorio secondo quanto previsto nel Codice di Rete, comporterà a carico dello stesso l’addebito di ogni eventuale danno conseguente all’inadempimento degli impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto.
CLAUSOLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Il Fornitore Transitorio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Modello 231”, che include anche il Codice Etico di Snam in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Modello 231 è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx. In ogni momento, il Fornitore transitorio avrà inoltre facoltà di richiedere a Snam Rete Gas la consegna di copia cartacea.
CALUSOLA ANTIRICICLAGGIO
Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva“ (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Il Fornitore Transitorio dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
Il Fornitore Transitorio dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente contratto.
Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’Utente costituisce inadempimento al presente contratto.
Conseguentemente a Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto di allacciamento in caso di:
sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di dette facoltà comporterà a favore di Snam Rete Gas il diritto di addebitarvi tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente contratto.
FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.
DISPOSIZIONI FINALI
Nessuna delle due Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.
Ogni rinuncia all’esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.
Nessuna modifica o emendamento del presente Contratto sarà valido a meno che tale modifica o emendamento sia fatto mediante pattuizioni scritte e firmate da ciascuna Parte.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rete e del relativo Contratto di Trasporto nonché della Delibera.
Il presente Contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.
DOMICILIO E COMUNICAZIONE
Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:
Fornitore: ………………………………………………………………………
Indirizzo: ………………………………………………………………………
Xxx.xx: ………………………………………………………………………
Telefono: ………………………………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………
Posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, altro recapito e-mail: ………………………………………………………………………
SRG: Snam Rete Gas
Indirizzo: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0
00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxx.xx: Responsabile Contratti di Trasporto e Fatturazione
Telefono 0000 00 000 00000
Fax 0000 00 000 00000
e-mail xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente Contratto si riterrà validamente effettuata solo quando pervenuta agli indirizzi indicati nel Contratto.
San Xxxxxx Xxxxxxxx, Italia, [data]
SRG Fornitore
……………………… ………………………
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile le Parti approvano specificatamente i seguenti articoli:
Articolo 7 (Responsabilità)
Articolo 8 (Responsabilità amministrativa)
Articolo 10 (Foro Competente)