CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMECIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA (in seguito
CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMECIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA (in seguito
chiamata “Ente”) con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx x. 0 codice fiscale 80013970373, nella persona del Dr. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Bologna il
29/12/1968 nella sua qualità di Dirigente del II Settore, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso la sede dell’Ente
E
Banca----------------- di seguito denominata
“Gestore”
PREMESSO CHE
- l’Ente, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del ed ai sensi dell’art. 51
comma 1 lettera a) sub 2.1 D.L. 77/2021, ha esperito la procedura di affidamento diretto (CIG ) per il
servizio di Cassa, Servizi inerenti al nodo dei
pagamenti SPC, servizio di custodia titoli e valori e per servizi accessori come descritti negli
articoli seguenti, della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna a far
data da 1/1/2023 per il periodo di anni 4 con possibilità di proroga di anni 1 a richiesta
dell’Ente;
- che l’Ente è incluso nella tabella A annessa alla
legge 29/10/1984 n. 720, così come previsto
dall’art. 1 commi da 391 a 394 della legge di stabilità 23/12/2014 n. 190 ed è pertanto sottoposto
al regime della “Tesoreria Unica”;
- che il Gestore, non avendo la materiale detenzione
delle giacenze di cassa dell’Ente, deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte
dall’Ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria dello
Stato;
- la Camera di Commercio di Bologna, in ottemperanza al termine fissato dal D.L. 162/2019, che per
effetto del Decreto Semplificazione (dl 16/7/2020 n. 76) à stato prorogato al 28/2/2021, ha attivato la
modalità di pagamento tramite la procedura Pago-Pa il sistema dei pagamenti elettronici della Pubblica
Amministrazione, realizzato attraverso una
piattaforma denominata Nodo dei pagamenti prevista dall’art. 81 c. 2 bis del D.lgs 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e
sostanziale della pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1. L’Ente, con le modalità di cui alla presente
convenzione, affida al Gestore il servizio di Cassa, Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC della
Camera di Commercio di Bologna, la custodia e amministrazione di titoli e valori nonché servizi
accessori.
2. Le condizioni di cui alla presente convenzione
potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di nuove disposizioni legislative o
regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le
parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell’attività i
perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio
stesso.
3. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di
tacito accordo o silenzio/assenso.
ART. 2
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle
entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinate con l’osservanza
delle norme di Legge e, in particolare, del
Regolamento concernente la “Disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio” di cui al DPR 254/2005, dello Statuto, dei Regolamenti camerali, dei patti stipulati con la
presente convenzione, oltre ai servizi accessori compresi la custodia e l’amministrazione dei titoli
e valori di cui al successivo art. 8.
2. Il servizio di Cassa viene effettuato
esclusivamente mediante un sistema di gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento
integrato con la firma digitale qualificata
accreditata e basata sull’utilizzo di certificati rilasciata da una Certification Authority (CA)
accreditata dagli organismi competenti.
3. Il Gestore di impegna pertanto, sin dal momento
dell’aggiudicazione, ad automatizzare in modo completo ed integrato la procedura di trasmissione
acquisizione e gestione degli ordinativi informatici
di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la “firma
digitale qualificata”, assicurandone la piena operatività e funzionalità.
4. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche fornite dall’Ente e
con modalità idonee a garantire la provenienza
l’integrità e la sicurezza dei dati nonché la
sicurezza degli accessi e la riservatezza delle
informazioni. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare, ed a titolo esaustivo, le modalità
gli standard e i protocolli comunicazioni tra i sistemi informativi dell’Ente e del Gestore, le
tipologia e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in
entrate ed in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da
adottare. Lo scambio dei dati tra i sistemi
informativi dell’Ente e del Gestore dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato formato XML,
così come definito dalla normativa di settore vigente. Ogni onere connesso alla realizzazione,
installazione e ed aggiornamento dei suddetti software è a carico del Gestore, così come tutti i
costi concernenti il funzionamento e l’erogazione
dei servizi forniti dai suddetti software all’interno del perimetro del soggetto cui sarà
affidata la gestione del servizio di cassa (ad esempi costi hardware, di collegamento ai sistemi
dell’Ente di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire
l’interoperabilità e la compatibilità con l’attuale
procedura informatizzata in uso presso l’Ente.
5. E’ richiesto che il Gestore sia in grado di
gestire i seguenti servizi inerenti al nodo dei pagamenti-SPC previsto dall’art. 81 x. 0 xxx xxx
X.xxx 00/0000 (XXX):
- interconnessione con il Nodo dei pagamenti SPC;
- riversamento all’Ente incassi provenienti dal sistema PagoPa con cadenza giornaliera;
- fornitura di 20 Pos fisici integrati con il sistema Pago-Pa.
Il Gestore si impegna a collaborare con il partner
tecnologico individuato dall’Ente per l’adesione e l’utilizzazione del sistema PagoPa assicurandone la
fruibilità per quando di competenza.
La Software House fornitrice del sistema operativo
del l’ordinativo informatico dell’Ente è Infocamere s.c.p.a.
6. In alcun modo il Gestore potrà modificare o
sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Ente, restando ferma la
condizione che i tracciati “proprietari” utilizzati per la trasmissione, acquisizione e la gestione
degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle elative ricevute/esiti firmati con la “firma
digitale qualificata”, dovranno essere resi
compatibili con quelli utilizzati dal servizio in
essere.
7. Il Gestore dovrà fornire giornalmente un flusso
elettronico contenente le seguenti informazioni: ordinativi ricevuti, ordinativi estinti totalmente o
parzialmente, ordinativi in sospeso (da estinguere), introiti/pagamenti eseguiti senza ordinativi (da
regolarizzare).
Per ogni ordinativo di pagamento ed incasso il
Gestore è tenuto a trasmettere idonea ricevuta
informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l’elaborazione,
l’esecuzione e lo storno, la relativa motivazione entro un giorno da quello di trasmissione
dell’ordinativo informatico.
8. Il Gestore si impegna a comunicare con un
anticipo di almeno 5 giorni lavorativi all’Ente,
qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di cassa che si rendesse necessario per effettuare
operazioni di aggiornamento, manutenzione ecc.
9. Durante il periodo di validità della convenzione
il Gestore si impegna senza oneri per l’Ente ed in accordo con esso, ad apportare gli adeguamenti
organizzativi ed informatici che si rendano
necessari al fine dell’incremento di efficienza ed
efficacia dei servizi erogati, tenuto conto del
progresso tecnologico, con i pagamenti in area SEPA e fuori area SEPA.
ART. 3
RISCOSSIONI
1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad
ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente del
II Settore e dal responsabile dell’Ufficio
Ragioneria o dai rispettivi delegati e raggruppate in distinte. Le reversali sono trasmesse al Gestore
con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito, tramite l’utilizzo del prodotto
offerto da Infocamere scpa, già in uso presso l’Ente.
2. Le reversali devono contenere i dati minimi
previsti dall’art. 17 c. 6 del dpr 254/2005 ovvero:
- nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- codice fiscale del debitore;
- la causale
- l’importo
- la data di emissione
- l'indicazione di eventuali vincoli di
destinazione e dell'imputazione alla
contabilita' speciale fruttifera o infruttifera
in cui le entrate incassate affluiscono.
Le reversali devono contenere inoltre la codifica
gestionale siope e la modalità di incasso.
3. Il Gestore è tenuto all’incasso, anche senza
autorizzazione dell’Ente, delle somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa a
favore dell’Ente stesso e rilascia apposita ricevuta, ed è tenuto al riversamento degli importi
a favore dell’Ente derivanti dal sistema Pago-Pa. Il
Gestore segnalerà tali incassi con numerazione progressiva specificandone la causale all’Ente
richiedendo l’emissione delle relative reversali. Il Gestore inoltre registra le riscossioni delle somme
affluite direttamente in contabilità speciale, a seguito della ricezione della comunicazione da parte
della competente sezione di Tesoreria.
4. Per tutte le riscossioni il Gestore applicherà la valuta dello stesso giorno di incasso o di
accredito degli importi.
5. Il Gestore può accettare versamenti a mezzo di
assegni circolari o vidimati intestati all’Ente.
6. Le reversali rimaste inestinte alla fine
dell’esercizio sono restituite all’Ente per gli
adempimenti conseguenti.
7. Il Gestore non addebita commissioni o altre
spese per incassi che pervengono dall’estero.
ART. 4
PAGAMENTI
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base
a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente, numerati progressivamente, firmati dal
Dirigente del II Settore e dal responsabile dell’ufficio Ragioneria o dai rispettivi delegati e
raggruppati in distinte. I mandati sono trasmessi al
Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito, tramite l’utilizzo dei prodotti
informatici già in uso presso l’Ente.
Il Gestore è tenuto a dare corso ai pagamenti
avvalendosi delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale fruttifera ed infruttifera con
le modalità previste dalle disposizioni in materia
di Tesoreria Unica, salvo quanto previsto dall’art.
5 del presente capitolato.
2. I mandati devono contenere i dati minimi prescritti dall’art. 16 c. 3 del dpr 254/2005 e ogni
altro dato la cui indicazione sia prevista dalle norme vigenti all’atto di emissione:
- nome cognome o ragione sociale del creditore
- codice fiscale del creditore
- causale
- importo
- modalità di estinzione del titolo
- data di emissione
- data di scadenza (eventuale)
- codifica gestionale siope
- Cig e cup ove previsti
I mandati devono contenere altresì l’indicazione dell’eventuale assoggettamento ad imposta di bollo,
la destinazione delle somme e la contabilità
fruttifera o non.
3. Qualora, per problemi di ordine tecnico o per
ragioni di eccezionale urgenza, non sia possibile l’emissione del mandato con procedura informatica,
la Camera può disporre pagamenti attraverso una lettera di richiesta pagamento in conto transitorio,
firmata, anche tramite firma digitale, dal Dirigente
dell’Area Economico Finanziaria e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, oppure, in caso di assenza
o impedimento, dalle persone autorizzate a sostituirli. La Camera provvederà tempestivamente
all’emissione del mandato di regolarizzazione.
4. Come stabilito dall’art. 20 del D.lgs 11/2010,
il Gestore di impegna a garantire che dal momento
della ricezione dell’ordine di pagamento, avvenuto
tramite l’invio di apposito flusso telematico,
l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiato entro la fine della giornata
operativa successiva (in conformità alla Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE recepita con
D.lgs n. 218/ del 15/12/2017 e circolare esplicativa
n. 22 del 25/6/2018). Qualora i pagamenti abbiano
scadenze prefissate, i relativi mandati saranno trasmessi al Gestore di norma due giorni lavorativi
bancari precedenti a detta scadenza.
5. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi
nei pagamenti allo stesso imputabili come precisato all’art. 16.
6. Per i pagamenti dei mandati è assegnata per l’Ente la valuta dello stesso giorno dell’operazione
di pagamento.
7. Il Gestore non deve dar corso al pagamenti di mandati che risultino irregolari ovvero sprovvisti
di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati o non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.
8. I mandati possono essere estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli,
mediante:
accreditamento sul conto corrente bancario del
beneficiario. La Banca assicura che, dal momento dell’ammissione al pagamento del mandato,
l’importo dell’operazione venga accreditato sul
conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. La data valuta
dell’accredito non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo
dell’operazione viene accreditato.
accreditamento in c/c postale a favore del
creditore, o mediante vaglia postale. In tal caso
la Banca trasmette alla Camera le ricevute di versamento rilasciate dall’Amministrazione postale
o, in loro vece, elaborazioni meccanografiche recanti gli stessi estremi della vidimazione del
pagamento, convalidati con timbro e firma della
Banca. I versamenti sul c/c postale sono eseguiti entro due giorni lavorativi dall’ammissione al
pagamento del mandato da parte della Banca;
commutazione in assegno bancario a copertura
garantita con firma di traenza, in vaglia
cambiario o in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, con emissione del
medesimo entro due giorni lavorativi
dall’ammissione al pagamento da parte della Banca.
Gli assegni bancari e/o circolari saranno trasmessi direttamente ai beneficiari dalla Banca
a mezzo lettera ordinaria i primi, e a mezzo lettera raccomandata assicurata al valore minimo
convenzionale, con avviso di ricevimento, i secondi, in entrambi i casi con spese a carico dei
beneficiari, quando la Camera non le metta esplicitamente a proprio carico;
versamenti tramite girofondi sui conti di
tesoreria speciale per gli accrediti a favore di enti soggetti al regime di tesoreria unica di cui
alla Legge n. 720/1984.
In contanti per reintegro del fondo del Cassiere.
9. Per i mandati di pagamento da estinguere
mediante assegno circolare non trasferibile
all’ordine del creditore, il Gestore si impregna all’emissione entro due giorni lavorativi
dall’ammissione al pagamento. Gli assegni circolari saranno trasmessi direttamente ai beneficiari a cura
del Gestore.
10. Nessun addebito di commissione spese inerenti
l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai
sensi del presente articolo è posto a carico
dell’Ente e dei beneficiari salvo l’imposta di bollo
dovuta per legge. Anche per i pagamenti verso l’estero la Banca non applicherà alcuna spesa o
commissione né rimborsi di spese reclamati dai singoli corrispondenti.
11. Il pagamento degli emolumenti da corrispondere alla generalità del personale e/o collaboratori
esterni dell’Ente dovrà essere eseguito direttamente dal Gestore con valuta fissa indicata dall’Ente.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre
saranno restituiti all’Ente per gli adempimenti conseguenti.
13. Su richiesta dell’Ente, il Gestore fornisce, entro il giorno lavorativo successivo, gli estremi
di qualsiasi pagamento eseguito.
14. L’Ente si impegna a non inviare mandati al
Gestore oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione
di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
15. Per il pagamento, alle singole scadenze, delle rate dei mutui, la Banca è autorizzata ad
“accantonare" i fondi necessari, avvalendosi prioritariamente di vincoli sull'utilizzo
dell'anticipazione di cassa richiesta e attivata.
16. Per l'imposta di bollo per quietanza ed in
genere per tutte le ritenute fiscali, la Banca si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate
sui mandati; in difetto, la Banca si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
ART. 5
ANTICIPAZIONE DI CASSA
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei
limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente.
2. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi della contabilità speciale presso Banca
d’Italia, su richiesta dell’Ente, il Gestore si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa.
3. Sugli utilizzi di tali anticipazioni verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale pari a
Euribor tre mesi lettera base 365, parametrato per
ciascun mese alla media del mese precedente, più 3,25%, che decorre dalla data di effettivo utilizzo.
4. L’istruttoria per eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.
5. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate
sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi
del precedente comma 2 e decorrono dalla data di
effettivo utilizzo.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui alla
presente convenzione venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del
servizio di cassa ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In
tal caso l’Ente si impegna a | far | si che il Gestore |
subentrante assuma, all’atto | del | trasferimento del |
servizio, ogni esposizione | in | essere sia per |
capitale sia per interessi ed accessori. Parimenti il Gestore si impregna altresì a subentrare all’atto
dell’acquisizione del servizio ad ogni esposizione in essere (capitale interessi ed accessori)
dell’Ente nei confronti dell’attuale soggetto cassiere.
7. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto
bancario dell’Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell’apposito estratto
conto e con esclusione di qualsiasi alto onere (commissioni massimo scoperto, spese di istruttoria
commissioni o altro). L’operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di
pagamento.
ART. 6
FONDO SERVIZIO DI CASSA INTERNO
1. In base a quanto previsto dagli articoli 42 –
43 – 44 del Dpr 254/2005 al cassiere è assegnato un
fondo per il servizio di cassa interno.
2. Il Gestore provvederà, su eventuale richiesta
della Camera, all’apertura di un conto corrente bancario intestato alla Camera di Commercio di
Bologna – Servizio di cassa sul quale sarà autorizzato ad operare esclusivamente il cassiere
camerale o suo sostituto in caso di assenza od
impedimento, anche attraverso il servizio “on line Banking”.
3. L’apertura e la gestione del conto è compresa nel compenso forfettario di cui all’art. 11 ed allo
stesso saranno estese tutte le condizioni previste dalla presente convenzione. Tale conto sarà pertanto
senza oneri di alcun tipo per l’Ente, inclusi i
relativi bonifici.
ART. 7
OBBLIGHI DEL GESTORE
1. Il Gestore svolgerà il servizio oggetto della
presente convenzione con proprio personale con la massima diligenza e risponderà di eventuali disguidi
disfunzioni e danni causati dalla propria
organizzazione nonché di eventuali disguidi
intervenuti nell’esecuzione di tutte le forme di
pagamento difformi dalle indicazioni dell’Ente. Il Gestore assicura altresì l’operatività di una
propria filiale in comune di Bologna distante non piu di 2 km da una delle sedi dell’Ente come punto
di riferimento per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. La Banca dedicherà all'espletamento del servizio ogni migliore cura, comunicando per scritto
entro la data di inizio del servizio stesso i
nominativi di due persone, fra il proprio personale, alle quali la Camera faccia riferimento per tutte le
problematiche connesse alle proprie operazioni e comunicando per iscritto immediatamente ogni
sostituzione dei nominativi suindicati, pena la possibile applicazione di penalità come più oltre
specificato.
3. Il Gestore dovrà avere cura di:
- tenere in ordine cronologico le registrazioni
giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito “giornale di cassa” da
trasmettere anche con modalità telematiche (home banking) quotidianamente all’Ente con particolare
attenzione all’indicazione di: numero di riferimento
mandati/reversali, valute , beneficiari, causali
dettagliate dei movimenti sospesi di entrata e
uscita, annullamento di operazioni, storni regolarizzazione di sospesi;
- trasmettere all’Ente almeno trimestralmente, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto
opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei
mandati pagati nonché delle riscossioni e dei pagamenti in sospeso e dell’elenco delle reversali e
mandati inevasi;
- inviare all’Ente trimestralmente una nota relativa a bolli ed eventuali imposte e tasse gravanti sugli
ordinativi di incasso e pagamento da rimborsare al Gestore;
- trasmettere trimestralmente all’Ente l’estratto conto corrente o documento equipollente; l’Ente è
tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli
segnalando per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 gg dalla data di ricevimento degli
stessi le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano
approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestone anche se
riconosciuti dopo l’approvazione dei documenti di
rendiconto.
3. Il Gestore attiverà senza alcun onere a carico
dell’Ente il servizio di Home Banking con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale
alle operazioni del servizio di cassa entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione della
presente convenzione.
Il Gestore attiverà altresì, senza onere alcuno a
carico dell’Ente, il servizio on line per l’invio telematico dei file, con tracciato standard,
relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai
dipendenti e/o collaboratori dell’Ente.
Il Gestore si impegna a provvedere alle debite
scadenze al pagamento dei modelli F24 telematici e a garantire l’attivazione gratuita, su richiesta della
Camera, del servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento di fatture relative a utenze della
Camera stessa e per le rate dei mutui contratti con
la Cassa Depositi e Prestiti.
Il Gestore si impegna inoltre, sempre a propria cura
e spese, ad effettuare i seguenti servizi con le modalità a fianco riportate:
- installare, entro un mese dall’aggiudicazione, gestire e mantenere fino a un massimo di 20
apparecchiature POS Pago-PA, pagoBancomat e carta di
credito, senza alcun corrispettivo o canone nelle
sedi che saranno indicate dalla Camera e non
applicare nessuna commissione per le operazione d’incasso e/o pagamento tramite POS per la modalità
pagoBancomat e per la modalità carta di credito come attivate con il precedente Istituto Cassiere. Se il
numero di apparecchiature è inferiore a 20, installare durante la vigenza del contratto le
ulteriori apparecchiature POS, pagoBancomat e carte di credito fino al concorrere del tetto massimo,
sempre senza alcun onere per la Camera, entro un
mese dalla richiesta scritta della stessa Camera. La Banca si impegna alla disinstallazione gratuita a
fine servizio, ad aggiornare la tecnologia delle apparecchiature in base ai cambiamenti tecnologici
richiesti dalla Camera senza addebitare spese a quest’ultima e a fornire i rotoli carta POS
gratuitamente; il Gestore non percepisce compenso
sul transato di Carte di Credito e Bancomat.
5. Il Gestore esegue le operazioni di bonifico
bancario o i versamenti tramite bollettino di Conto Corrente postale disposte dall’Ente tramite
l’utilizzo del fondo servizio di cassa interno senza addebito di alcuna commissione o spesa a carico
dell’Ente.
Il Gestore si impegna a rispettare tutti gli
obblighi di informazione e rilevazione previsti dal Siope Plus nonché dalla normativa vigente in materia
di Tesoreria Unica nonché a collaborare con l’Ente per gli adempimenti connessi.
Il Gestore si impegna, ai sensi dell’art. 72 c. 5 del dpr 254/2005, a consentire all’azienda speciale
dell’Ente CTC centro tecnico del commercio, l’apertura di apposito conto corrente per la
gestione della propria cassa alle migliori
condizioni di mercato.
Il Gestore deve essere in regola con la normativa in
materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs
81/2008, in particolare riguardo al censimento di rischi e alla definizione delle conseguenti misure
di sicurezza. La Camera di Commercio ha valutato
l’insussistenza di rischi da interferenza (DUVRI). Il Gestore si impegna a garantire, su richiesta
della Camera, l’attivazione del servizio di ritiro giornaliero degli incassi, da parte di personale
incaricato dalla Banca, presso le due sedi camerali di Bologna, con un costo unico per ogni ritiro di €
40,00 + IVA. Gli incassi sono accreditati alla
Camera lo stesso giorno del ritiro, con valuta lo
stesso giorno dell’incasso. Le modalità di ritiro
saranno concordate all’attivazione del servizio.
f) garantire, su richiesta della Camera,
l’attivazione gratuita nei giorni lavorativi di un servizio giornaliero di ritiro e consegna di
corrispondenza e documentazione varia, qualora lo sportello bancario per la sede di Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
di cui al precedente art. 1 fosse distante oltre 600 metri, calcolato con il percorso pedonale di
xxx.xxxxxxxxxx.xx;
g) impegnarsi ad accettare gli obblighi già assunti dai precedenti Istituti cassieri relativamente alle
delegazioni di pagamento dei mutui già in essere o in corso di perfezionamento alla data di decorrenza
della presente convenzione, senza ulteriori oneri;
h) accettare le delegazioni di pagamento che
verranno notificate alla Banca stessa a garanzia del
pagamento delle rate dei mutui che la Camera stipulerà durante la vigenza del contratto senza
applicazioni di nessun onere o commissione alla Camera;
i) impegnarsi, su richiesta della Camera, a fare proposte di investimento o per mutui passivi, nonché
rilascio di fideiussioni / garanzie, fatta salva la
verifica da parte della Camera stessa delle
condizioni di mercato di maggior favore.
ART. 8 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI
1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari e i titoli di credito consegnati
dall’Ente. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari
tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per
cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto nell’ambito della presente convenzione, e il
relativo compenso è ricompreso nel costo di cui all’art. 11.
2. Il Gestore di obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolarsi
ordini dell’Ente impartiti per iscritto.
3. Il Gestore si impegna a trasmettere trimestralmente la situazione dei titoli e dei
valori di cui è depositario.
4. Xxxx intendersi ricompreso nel compenso di cui
all’art. 11 anche l’emissione di attestazione dei titoli posseduti necessaria per la partecipazione
alle assemblee sociali.
ART. 9
CARTE DI CREDITO
10. Il Gestore si impegna a fornire all’Ente, su richiesta di quest’ultimo, una o più carte di
credito aziendali, appartenenti a circuito internazionale, dietro presentazione del
provvedimento che individua i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carta di credito e ne
stabilisce i limiti di utilizzo. Il rilascio e la gestione annuale delle carta aziendali sono da
intendersi compresi nel compenso forfettario di cui
all’art. 11.
Nessuna commissione dovrà essere applicata sul
contratto delle Carte di Credito. La Camera di Commercio procederà periodicamente all’emissione dei
mandati di pagamento a copertura delle spese addebitate.
ART. 10 VERIFICHE
La Camera di Commercio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni
qualvolta lo ritenga necessario e opportuno.
Il Gestore deve esibire, a ogni richiesta, i
registri, i bollettari e tutta la documentazione
contabile relativa alla gestione anche in formato
elettronico.
Le verifiche dei documenti devono essere eseguite
nelle ore ordinarie di apertura degli uffici dell’Istituto cassiere con la presenza del Dirigente
del II Settore della Camera o di un suo delegato e di un funzionario dell’Istituto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di
cassa. Di conseguenza, previa comunicazione dei
nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici
dove si svolge il servizio.
ART. 11
COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il Gestore espleterà il servizio di cassa
oggetto della presente convenzione al costo annuo di
euro (oltre ad iva di legge ove dovuta).
2. Si intendono compresi nella suddetta quota
forfettaria anche eventuali consulenze da parte dell’Istituto Cassiere a supporto delle attività
finanziarie camerali. Nel caso, a seguito delle stesse, fosse necessaria una qualche attività
dell’Istituto, tale attività sarà quotata alle
migliori condizioni di mercato.
3. Si intendono altresì compresi nella quota
forfettaria di cui sopra eventuali incontri di formazione che si rendessero necessari in merito
alle procedure tecniche in uso.
4. Il Gestore provvederà trimestralmente alla
fatturazione elettronica dei servizi svolti ai sensi del DM 55/2013.
5. Il pagamento della fattura verrà effettuato entro 30 gg. dalla data di attestazione di regolare
esecuzione dei servizi svolti alle condizioni
previste dalla presente convenzione previa verifica di regolarità del durc (documento unico di
regolarità contributiva) in corso di validità. Si ricorda inoltre che eventuali importi di iva
addebitati in fattura saranno assoggettati al regime dello split payment di cui all’art, 17 ter del dpr
633/72.
6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, l’Ente provvederà a rimborsare al Gestore,
previa presentazione con cadenza trimestrale di idonea documentazione, le somme effettivamente
anticipate per bolli imposte e tasse per conto dell’Ente stesso.
7. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori
derivanti dalla presente convenzione e/o non
espressamente previsti dalla presente, le parti
concorderanno gli eventuali oneri alle migliori condizioni previste dagli accordi interbancari in
vigore.
ART. 12
CONTO GIUDIZIALE
Ai sensi dell’art. 37 del dpr 254/2005, ogni anno
entro i termini di legge, il Gestore si impegna a trasmettere all’Ente il conto annuale di gestione
secondo gli schemi previsti dalla norma, nonché
l’elenco degli altri fondi o titoli depositati dalla Camera al 31/12 dell’esercizio precedente.
ART. 13
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIAIA
1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ha inizio il 1 gennaio di ogni anno e
termina il 31 dicembre dell’anno stesso.
2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno
precedente.
3. Il fondo cassa residuato a fine esercizio sarà
evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.
ART. 14
DURATA DEL SERVIZIO
1. La durata del servizio è stabilita in anni 4
con decorrenza 1/1/2023 e fino al 31/12/2026.
2. Il Gestore ha comunque l’obbligo di continuare
il servizio su richiesta in forma espressa dell’Ente per un periodo massimo di 1 anno dalla scadenza del
contratto in essere a condizioni invariate.
3. Alla cessazione delle sue funzioni il Gestore
consegnerà al subentrante tutti i titoli e valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata.
Renderà all’Ente il conto della gestione e darà
corso a quanto necessario per consentire un regolare e ordinato passaggio di consegne senza soluzione di
continuità.
4. In particolare il Gestore dovrà effettuare alla
scadenza la consegna di tutti i documenti in formato digitale secondo quando previsto dalla normativa sul
CAD – D.lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni nel rispetto delle relative regole tecniche in modo da garantire l’integrità
l’immodificabilità ed accessibilità nel tempo dei dati archiviati digitalmente.
ART. 15
CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE E LORO
INTERPRETAZIONE
1. La sottoscrizione della convenzione da parte
del Gestore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed osservanza delle leggi dei regolamenti
e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici. Con la firma della convenzione
il Gestore accetta espressamente e per iscritto a norma degli art. 1341 c. 2 tutte le clausole
previste nella presente convenzione nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e
regolamenti nel presente atto richiamate. Le
clausole contrattuali e le disposizioni della presente convenzione devono essere interpretate
tenendo conto delle finalità perseguite dall’Ente con la convenzione, in ogni caso trovano
applicazione gli artt. dal 1362 al n. 1369 del Codice Civile in quanto applicabili. In caso di
discordanza tra i diversi elaborati facenti parte
della documentazione che disciplina il presente affidamento del servizio di cassa, vale la soluzione
più aderente alle finalità perseguite dall’Ente secondo i criteri di ragionevolezza e di diligenza.
2. La sottoscrizione della convenzione da parte del Gestore equivale inoltre a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del
servizio e di incondizionata accettazione delle
condizioni previste dalla documentazione di gara per
lo svolgimento del servizio.
ART. 16
PENALI
1. Gli inadempimenti e le inefficienze nello
svolgimento del servizio, l’inosservanza degli impregni e delle condizioni stabiliti dalla presente
convenzione, saranno contestati per iscritto al Gestore che dovrà far pervenire le controdeduzioni
entro dieci giorni successivi al ricevimento della
comunicazione, fermo restando l’obbligo per lo stesso di sanare immediatamente l’inadempimento.
Decorso tale termine, la Camera ha facoltà a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale,
esigibile mediante pec o lettera raccomandata A.R. motivata al Gestore, sulle operazioni effettuate
oltre i termini e le modalità stabilite:
– in caso di ritardo sulle operazioni euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
– in tutti i rimanenti casi di discordanza per l’esecuzione delle operazioni rispetto a quanto
stabilito dalla presente convenzione, compresa la mancata individuazione e operatività dei referenti,
da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro
1.000,00.
Eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da
norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento del Gestore, dovranno essere
dallo stesso integralmente rimborsati alla Camera, oltre alle penali di cui sopra. La Camera si riserva
la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART. 17
DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI
1. Il Gestore è responsabile per qualsiasi danno arrecato per colpa del proprio personale durante lo
svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti.
ART. 18 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Salve le ipotesi particolari regolate nel
presente accordo, la risoluzione della convenzione trova disciplina nelle disposizioni del Codice
Civile di cui agli artt. 1453 e ss in quanto applicabili.
2. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- sopravvenuta perdita da parte del Gestore dei
requisiti richiesti dalla documentazione di gara o dalla legge per l’affidamento della presente ovvero
qualora l’impresa diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie
obbligazioni contrattuali a seguito di procedure concorsuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del Gestore per motivi non dipendenti da cause di
forza maggiore;
- grave negligenza nell’esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave;
- nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali
previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione
dovuta;
- commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Gestore;
- quando, per negligenza e/o inadempimento da parte del Gestore degli obblighi e/o delle condizioni
previste dalla presente convenzione e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga
compromesso il corretto svolgimento del servizio. E’
inoltre causa di risoluzione del contratto la
violazione di uno dei seguenti obblighi, che il
Gestore si assume con la stipula del contratto:
- ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012
conv. in L. 135/2012, i fornitori non possono ricevere contributi dalla Camera di Commercio di
Bologna;
- ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.L. 165/2001
i fornitori non possono concludere contratti di lavoro/incarichi con ex dipendenti camerali con
poteri autorizzativi;
- i fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta camerale ai sensi dell’art. 54 comma 5 D.L. 165/2001
e visionabile nel sito web xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra
la Convezione s’intenderà risolta non appena l’Ente
avrà dichiarato al Gestore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo pec entro 15
giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presenta clausola stabilita ad esclusivo beneficio
dell’Ente stesso.
4. In caso di risoluzione della convenzione per
mancato avvio del servizio per cause imputabili al
Gestore, l’Ente si riserva la facoltà di richiedere
il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori
oneri.
ART. 19
STIPULA DELLA CONVENZIONE
1. Il perfezionamento del rapporto contrattuale
avviene secondo quanto previsto e disposto dal D.lgs 18/4/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti). Ai
sensi dell’art. 42 c. 14 del suddetto decreto il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata
in forma digitale e registrato solo in caso d’uso a
tassa fissa ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 c. 2 e 40 del dpr 131/1986.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico
del richiedente.
3. La stipula della convenzione può avere luogo
anche tramite modalità informatiche con apposizione
della firma digitale da remoto e inoltro tramite pec.
4. L’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 3 della Tabella Allegato A Tariffa
Parte I del Dpr 642/1972 è a carico del Gestore e viene assolta mediante l’indicazione del riferimento
ai contrassegni telematici acquistati e applicati
sulla copia analogica conservata agli atti a cura
delle parti.
ART. 20
DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. E’ fatto espresso divieto al Gestore di cedere
la convenzione o subappaltarla a terzi, a pena di immediata risoluzione della convenzione stessa ed il
risarcimento di eventuali danni.
2. Resta inteso che la convenzione continua a
produrre i suoi effetti anche nel caso in cui il
Gestore sia oggetto di operazioni straordinarie per le quali altro soggetto giuridico subentri nei
contratti in essere ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. D Dlgs 50/2016.
ART. 21 ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. L’Ente provvede a depositare presso il Gestore
le firme autografe nonché i certificati di sottoscrizione con le generalità delle persone
autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere
impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute
modifiche nei poteri di firma.
2. L’Ente e il Gestore si conformano alla
disciplina di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del
7 luglio 2011 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui
Contratti Pubblici)paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del
CIG al momento dell’avvio della procedura di
affidamento.
ART. 22
RISERVATEZZA
1. Il Gestore si obbliga a rispettare tutti gli
obblighi in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. in merito al
trattamento dei dati personali.
ART. 23 CAUZIONE DEFINITIVA
Il Gestore è esonerato ai sensi dell’art. 103 c. 11 del Dlgs 50/2016 dal prestare cauzione per
l’affidamento del servizio oggetto della presente convenzione, in quanto obbligato al rispetto di
indici di equilibrio finanziario, economico e
patrimoniale per i quali è sottoposta a controllo ai
sensi del D.lgs 385/1993.
ART. 24
CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente convenzione e
per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Ente elegge il proprio domicilio in Bologna Piazza
della Mercanzia n. 4 ed il Gestore in
2. Per tutte le controversie derivanti dal
presente contratto o connesse allo stesso che
dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione
disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna
iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere
nell’applicazione della presente convenzione il Foro competente deve intendersi quello di Bologna.
ART. 25
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente con
particolare riferimento alle disposizioni in materia
di contratti pubblici di servizi ed al Codice Civile. Bologna, lì Letto confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.). Per il Gestore |
Per l’Ente CCIAA DI BOLOGNA Dr. Xxxxxx Xxxxxxx |
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenuti negli artt. 3 Riscossioni, 4 Pagamenti 6 Fondo servizio di cassa interno 7, Obblighi del Gestore. 8 Amministrazione titoli e valori, 11 Compenso e modalità di pagamento, 12 Conto Giudiziale, 16 Penali, 18 Risoluzione della Convenzione, 20 Divieto di cessione e subappalto e 24 Controversie e domicilio delle parti della presente convenzione. |