Contract
Accordo per il trasferimento del servizio di distribuzione acqua potabile, rete fognaria e depurazione nel territorio comunale di Castellazzo Bormida (AL).
tra
-- 2i Rete Gas S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale euro 3.638.516,60 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva 06724610966, in persona di [●], nella sua qualità di procuratore, munito dei necessari poteri giusta delega che si allega (doc.1), di seguito denominata anche “2iRG” o “Cedente”;
-- Comune di Castellazzo Bormida con sede in Via XXV Aprile n. 108, Codice Fiscale 00190020065, Partita Iva 00190020065, rappresentato da [●] giusta delibera che si allega (doc. 2), di seguito denominato anche “Comune”;
-- Gestione Acqua S.p.A. con sede legale in Cassano Spinola Regione Scrivia s.n.c., Codice Fiscale e Partita Iva 01880180060, iscritta nel Registro delle Imprese di Alessandria, Rea n. 207731, capitale sociale di euro 11.443.205,00 in persona di Xxxxx X’Xxxxxxx, nella sua qualità di procuratore, munito dei necessari poteri giusta delega che si allega (doc.3), di seguito denominata anche “Gestore”;
-- Autorità d’ambito territoriale ottimale n.6 Alessandrino con sede in Alessandria, Corso Xxxxxxxx Xxxxxx n. 95, in persona di [●] giusta delibera che si allega (doc. 4), di seguito anche “ATO 6”;
di seguito congiuntamente denominate anche le “Parti”
PREMESSO CHE:
1) 2iRG gestisce il servizio idrico integrato nel territorio comunale di Castellazzo Bormida (AL), in forza di:
i) Convenzione di concessione Rep. 145 del 11/02/1997 sottoscritta tra il Comune e 2iRG (già Arcalgas Progetti S.p.A.), avente ad oggetto il servizio di distribuzione acqua potabile (di seguito anche, “Acquedotto”);
ii) Convenzione di concessione Rep. 155 del 15/03/1997 sottoscritta tra il Comune e 2iRG (già Arcalgas Progetti S.p.A.) avente ad oggetto il servizio di depurazione (di seguito anche “Depurazione”);
iii) Deliberazione del Consiglio comunale di Castellazzo Bormida n. 3 del 24/01/2006 con la quale viene affidato a 2iRG (già Arcalgas Progetti S.p.A.) il servizio di fognatura (di seguito anche “Fognatura”) a seguito della deliberazione n. 4/2006 del 16.1.2006 della Conferenza dell’ATO n. 6 che così ha disposto nelle more del passaggio della gestione al gestore del servizio idrico integrato ed escludendo l’istituto della salvaguardia;
2) con atto per notar Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di Milano, del 16 dicembre 2009, repertorio n. 91.978, raccolta n. 16.888, registrato in Milano, il 17 dicembre 2009, numero 25542, serie 1T, Arcalgas Progetti S.p.A. è stata fusa per incorporazione, (con effetto, ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 2 dal 31 dicembre 2009) in Italcogim Reti S.p.A., con unico socio, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, capitale sociale di euro 50.010.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 13422920150, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1649233, società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di "GdF Suez S.A.";
3) in data 14 dicembre 2010, l’assemblea straordinaria di Italcogim Reti S.p.A., il cui verbale è stato redatto dal notaio Xxxxx Xxxxxxxxxx di Milano, repertorio n. 12.797, raccolta n. 3.839, registrato in Milano 6, il 16 dicembre 2010, numero 14.073, serie 1T, ha deliberato di modificare, con effetto dal 1° gennaio 2011, la sua denominazione sociale in G6 Rete Gas S.p.A.;
4) in data 16 settembre 2013, per atto Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Notaio in Roma, repertorio n. 51.237, raccolta n. 14.420, registrato in Roma I, il 16 settembre 2013, n. 24.439 1-T, G6 Rete Gas S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Enel Rete Gas S.p.A., con effetti civilistici decorrenti dal primo giorno di calendario del mese successivo a quello nel corso del quale sarà stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 cod. civ.;
5) in data 10 marzo 2014, l’assemblea straordinaria di Enel Rete Gas S.p.A., il cui verbale è stato redatto dal Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx di Genzano di Roma, rep. n. 9548, racc. n. 6478, ha deliberato di modificare, con effetto dal 19 marzo 2014, la sua denominazione sociale in 2i Rete Gas S.p.A.;
6) con atto del 16.12.2014 rep. n. 24234, racc. n. 10858, a ministero del Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx, 2i Rete Gas S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento di F2i Reti Italia S.r.l., C.F., P. IVA 00736240151 è stata fusa per incorporazione nella propria controllante F2i Reti Italia S.r.l., C.F., P. IVA 06724610966, che si è contestualmente trasformata in società per azioni assumendo la denominazione di 2i Rete Gas S.p.A.;
7) nella Conferenza d’ambito del 22/01/2001, l’ATO 6 ha deliberato di “non riconoscere la
salvaguardia delle gestioni ex art. 10 co.3 L. 36/1994 delle seguenti aziende: Arcalgas relativamente ai servizi di acquedotto e depurazione per il Comune di Castellazzo Bormida”;
8) in data 20 dicembre 2002 è stato sottoscritto il “Contratto per la gestione temporanea del servizio idrico integrato nell’ATO6, mediante coordinamento delle gestioni esistenti” di Rep. 117.590 tra l’ATO 6 e l’A.T.I. costituita in data 8 novembre 2002, per atto Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, rep. n. 93868, tra l’azienda Multiutility Acqua e Gas S.p.A., quale mandataria, l’azienda consortile Intercomunale Bacino dello Scrivia, il Consorzio Azienda per gli acquedotti di Val Borbera, Val Curone, Xxx Xxxx e Valle Scrivia, il Consorzio dell’acquedotto Madonna della Rocchetta e Arcalgas Progetti S.p.A., quali mandanti, con decorrenza dall’1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003 e rinnovabile annualmente;
9) con deliberazione n. 33/2003, la conferenza dell’ATO 6 ha approvato il rinnovo del contratto di cui al punto che precede per un anno, ulteriormente tacitamente rinnovabile di anno in anno, sino al termine ultimo improrogabile del 31/12/2006;
10) con deliberazione n. 36/2004, in data 2/12/2004, l’ATO 6 ha affidato la gestione unitaria del servizio idrico integrato (di seguito anche SII) ad AMAG S.p.A. e a Gestione Acqua
S.r.l. sino al 31/12/2022, prevedendo di:
- determinare nel gestore unico d’ambito il modello organizzativo gestionale, per l’erogazione del SII nell’intero ATO 6;
- determinare, ai sensi dell’art. 7 co. 2 e 5 della L.R. Piemonte n. 13/1997, di affidare la titolarità della gestione del SII sull’intero ATO 6 ad AMAG S.p.A. e a Gestione Acqua
S.r.l. con decorrenza dal 01/01/2005 al 31/12/2022;
- stabilire che, qualora cessi una preesistente gestione e/o la gestione di un segmento del servizio, sia in economia diretta comunale che a seguito di cessazione per scadenza di preesistenti affidamenti in concessione, ovvero per ogni altro motivo, nessuno escluso, i soggetti affidatari di cui al precedente punto dovranno subentrare con immediatezza nella gestione e garantire agli utenti uguali condizioni di erogazione del servizio;
11) in data 11/02/2010 è stata sottoscritta la Convenzione rep. 217 con la quale l’ATO 6 (di seguito anche Convenzione ATO) ha affidato in esclusiva , ad AMAG S.p.A. e a Gestione Acqua S.p.A. in esclusiva, ognuno per la parte territoriale di competenza, l’erogazione del servizio idrico integrato;
12) l’art. 47 della Convenzione ATO di cui al punto che precede, prevede che qualora cessi,
per qualsiasi causa, un preesistente rapporto giuridico di gestione, il gestore subentri nella gestione con l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 19, previo parere conforme dell’ATO 6, un indennizzo pari al solo valore delle reti e degli impianti non ancora ammortizzati, di cui si terrà conto nella definizione della tariffa;
13) ai sensi dell’art. 33 della Convenzione, il Gestore si impegna ad assumere alle proprie dipendenze il personale dipendente presso le gestioni in essere che, per qualsiasi causa, vengano a cessare, secondo le modalità e le forme previste dalle vigenti normative;
14) in data 09/06/2014, 2i Rete Gas S.p.A. ha diffidato gli Enti competenti a portare a termine il perfezionamento del modello del SII con contestuale concessione degli impianti e delle reti al fine dell’espletamento del servizio da parte dell’attuale Gestore, curando tutti gli adempimenti e gli atti prodromici necessari, nonché il Gestore a porre in essere ogni eventuale azione nei confronti degli Enti pubblici preposti affinché venga rimosso ogni ostacolo di natura giuridica e politica al trasferimento del servizio;
15) in data 18/12/2014 ATO 6 ha trasmesso al Gestore e a 2iRG il provvedimento di “cessazione gestione SII nel Comune di Castellazzo Bormida di parte di 2i Rete Gas e subentro società Gestione Acqua” n. 34/2014 del 15/12/2014 (Prot. 1465);
16) detto provvedimento è stato impugnato in data 13/02/2015 dal Gestore al TAR Piemonte al fine di ottenerne l’annullamento ed il relativo giudizio è ancora pendente;
17) con nota del 04/08/2015, 2iRG ha trasmesso all’ATO 6 e al Comune una propria stima, effettuata dalla società Utiliteam S.r.l., del valore residuo degli impianti di sua proprietà strumentali alla gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Castellazzo Bormida, realizzati dalla medesima 2iRG sino al 31.12.2013 nonché una stima del valore degli investimenti in corso di realizzazione nell’anno 2014, per un valore complessivo di euro 1.187.301,78;
18) in data 26/02/2016, ATO 6 ha inviato a 2iRG, al Gestore e al Comune la valorizzazione dell’impianto di cui sopra, calcolata con la metodologia di cui alla deliberazione AEEGSI 643/2013/R/idr che riporta un valore residuo pari a euro 1.101.216,00 (doc. 5);
19) in data 29/03/2016 ATO 6 ha trasmesso la propria deliberazione n. 10/2016 con la quale è stato approvato il quadro riepilogativo delle gestioni in economia nell’ambito di competenza, e nella quale viene dato atto che 2i Rete Gas è soggetto non salvaguardato, non legittimato per la gestione del SII nel territorio comunale di Castellazzo Bormida e che è in corso il trasferimento della gestione a Gestione Acqua S.p.A.;
20) la rete e gli impianti necessari per l’erogazione del servizio Acquedotto, Depurazione e Fognatura di proprietà del Comune sono indicati nell’allegato doc. 6 mentre quelli
realizzati dal concessionario (e di sua proprietà) sono indicati nel doc. 7; i contratti con terzi relativi alla gestione del servizio vengono indicati nell’elenco allegato (doc. 8);
21) 2iRG è altresì proprietaria di due terreni come risulta da visura del catasto terreni (doc. 9) sui quali sono installati impianti strumentali al servizio stesso:
i) Foglio 27 particella 757;
ii) Foglio 27 particella 759,
Detta proprietà verrà trasferita nella medesima data della sottoscrizione del presente atto, mediante apposito atto da stipularsi presso il Notaio xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx con Studio in Novi Ligure (AL) – Xxx Xxxxxxxxx x.00;
22) il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. [●] del [●] (doc. 10) ha:
- preso atto dell’intervenuta decadenza delle concessioni dei servizi di Depurazione, Acquedotto e Fognatura, in quanto affidamenti non conformi alla disciplina pro- tempore vigente (cfr. Deliberazione ATO n. 36/2004, art. 172 del D.Lgs. 152/2006 e art. 47 della Convenzione ATO);
- preso atto delle consistenze fisiche degli impianti in oggetto;
- autorizzato il trasferimento dei servizi al Gestore;
23) ATO6 sottoscrive il presente atto per approvazione e presa visione impegnandosi a modificare conseguentemente il provvedimento n. 34/2014 del 15/12/2014 a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Il Gestore si impegna a rinunciare a ogni azione avverso detto provvedimento a spese compensate. ATO 6 si impegna altresì ad aggiornare la relazione di cui all’allegato 5 con i valori degli investimenti forniti da 2iRG entro il [•] aggiornati alla data di sottoscrizione del presente accordo, entro il [•];
24) è ora intenzione delle Parti disciplinare il trasferimento del SII di che trattasi da parte di 2iRG che procederà a riconsegnare gli impianti indicati nell’allegato 6 ed a consegnare quelli riportati negli allegati 7 e 9, al Comune che contestualmente li consegnerà al Gestore come da verbale che si allega in bozza (doc. 12).
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Consenso ed oggetto
1.1. A decorrere dalle ore 00.00.00 del 31/12/2016 2iRG cesserà lo svolgimento del SII nel territorio comunale di Castellazzo Bormida che verrà trasferito al Gestore alle condizioni e modalità che seguono.
1.2. In pari data gli impianti e i terreni indicati negli allegati 6, 7, 9 verranno consegnati al Comune che contestualmente li consegnerà al Gestore sottoscrivendo apposito verbale, come da schema di cui all’allegato 12) al presente contratto.
La proprietà dei due terreni di cui alla premessa 21 del presente atto verrà trasferita nella medesima data della sottoscrizione del presente atto, mediante apposito contratto da stipularsi presso il Notaio xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx con Studio in Novi Ligure (AL) – Via Garibaldi n.91;
1.3. In conseguenza di quanto sopra, a decorrere dalle ore 00.00.01 del giorno 01.01.2017, il Gestore sarà responsabile della gestione del SII nel territorio comunale di Castellazzo Bormida.
1.4. Il Comune e il Gestore riconoscono di aver verificato lo stato degli impianti visibili che verranno consegnati e la conformità alla normativa vigente nonché il buono stato di manutenzione, fatta salva la normale usura.
1.5. Il Comune riconosce la correttezza e la piena conformità ai dettami contrattuali della gestione del servizio effettuata da 2iRG sino alla data di cui sopra, e nulla avrà più a pretendere al riguardo.
1.6. Entro trenta giorni dal trasferimento della gestione verranno restituite dal Comune le fideiussioni rilasciate da 2iRG a garanzia dell’assolvimento degli obblighi assunti con i contratti di cui al punto 1) delle premesse.
1.7. Il Gestore si impegna a istruire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto le pratiche per il subentro nei contratti di fornitura di energia elettrica, nelle concessioni di attraversamento di beni pubblici, nelle autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico ed in ogni altro rapporto di cui alla data odierna 2iRG è titolare in relazione agli impianti strumentali all’esercizio del SII, come da allegato (cfr. doc. 8). Qualora le volture non dovessero essere fatte nei termini sopra detti, il Gestore dovrà riconoscere a 2iRG agli importi pagati da 2iRG per il periodo di competenza del Gestore.
Art. 2 - Valore di rimborso
2.1 Si conviene che, a titolo di valore di rimborso per gli impianti di cui all’ allegato 7 e per i terreni di cui all’allegato 9, di proprietà di 2iRG, il Gestore versi a 2iRG i seguenti importi:
€ 1.025.364,00 per gli impianti di cui all’allegato 7 realizzati sino al 31.12.2014
€ 5.852,00 per i terreni di cui all’allegato 9 con le seguenti modalità
a. contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l’importo di € 1.025.364,00,oltre IVA ai sensi di legge, corrispondente alla valorizzazione degli impianti realizzati da 2iRG sino al 31.12.2014
b. contestualmente alla sottoscrizione del contratto di trasferimento dei terreni , l’importo di € 5.852,00.
Entro il [•] l’ATO 6 aggiornerà il valore di rimborso degli impianti al 31.12.2016 e di conseguenza il Gestore conguaglierà (a credito o a debito) a 2IRG detta somma entro il 31.07.2017.
2.2 I valori di rimborso di cui sopra sono calcolati ai sensi di legge sulla base degli stati di consistenza degli impianti, nonché secondo i criteri di cui alle deliberazioni AEEGSI n. 643/2013 e 664/2015 come risulta dalla relazione ATO 6 di cui alla premessa 17) al presente atto.
2.3 ATO 6 si impegna a trasmettere entro il [•] alle altre Parti la valorizzazione di cui al precedente art. 2.1 degli investimenti realizzati da 2i RG negli anni 2015 e 2016 sino alla consegna del servizio, valorizzazione effettuata sulla base dei dati definitivi che saranno forniti da 2iRG entro il 31/01/2017 nonché secondo i criteri di cui al precedente punto 2.2.
2.4 In caso di ritardo nei pagamenti di cui al precedente punto 2.1 verranno applicati interessi di mora ex X.Xxx. 231/2002.
Articolo 3 - Rapporti con i clienti
3.1 A decorrere dalle ore 00:00:01 del giorno 1 gennaio 2017, il Gestore diventerà l’esclusivo titolare dei rapporti contrattuali con i clienti indicati nell’elenco di cui all’allegato 13.
3.2 I dati relativi ai clienti di cui al predetto allegato 13, cosiddette anagrafiche, verranno consegnati al Gestore su supporto informatico contestualmente alla consegna degli impianti.
3.3 La comunicazione ai clienti dell’avvenuto trasferimento della gestione da 2iRG al Gestore verrà inviata da 2iRG in occasione dell’ultima fatturazione; il testo della comunicazione verrà concordato tra le parti e sottoposto all’ATO6 per approvazione.
3.4 L’ultima fatturazione verrà effettuata da 2iRG entro il 28/02/2017 sulla base delle letture effettive effettuate entro il 31/12/2016 e contestualmente verranno restituiti i depositi cauzionali agli utenti.
Articolo 4 - Cessione dei crediti
4.1 2iRG e il Gestore sin d’ora concordano che i crediti derivanti dalle fatture emesse da 2iRG nei confronti dei clienti per la gestione SII nel Comune che risulteranno insoluti alla data del 30/06/2017, saranno ceduti al Gestore a fronte del versamento di euro 1,00 a far data dal 31/07/2017, a condizione che il Gestore abbia effettuato tutti i pagamenti a favore di 2iRG.
Articolo 5 - Personale
5.1 Ai sensi dell’art. 173 D.Lgs. n. 152/2006, contestualmente al trasferimento della gestione del SII, sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore il rapporto di lavoro attualmente in essere tra 2iRG ed il dipendente adibito alla gestione di tali attività, i cui dati sono riportati nell’allegato 14 al presente contratto, con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Al riguardo il Gestore si impegna con il dipendente stesso a mantenere ferme le condizioni contrattuali pregresse.
5.2 A tal fine 2iRG procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del trasferimento della gestione e il Gestore procederà alla contestuale assunzione del dipendente stesso.
Art. 6 - Rapporti di xxxxxx e credito
6.1 Contestualmente al trasferimento della gestione 2iRG ed il Comune concordano quanto segue in relazione ai rispettivi rapporti di xxxxxx e credito derivanti dalla cessazione delle concessioni di cui al punto 1) delle premesse di cui al presente contratto.
6.2 Per quanto concerne il servizio di Depurazione, il Comune dà atto che sono stati versati tutti i corrispettivi previsti all’art. 8 del contratto di cui al punto 1.ii delle premesse del presente atto e che null’altro avrà a pretendere a tale titolo da 2iRG.
6.3 Per quanto concerne il servizio di Acquedotto, il Comune riconosce che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dall’art. 1 lett. d) del contratto richiamato nella premessa 1.i di cui al presente contratto e che null’altro avrà più a pretendere a tale titolo da 2iRG.
6.4 Per quanto riguarda il servizio di Fognatura, il Comune riconosce che sono state adempiute tutte le obbligazioni ivi previste nel contratto richiamato nella premessa 1.iii e che null’altro avrà più a pretendere a tale titolo da 2iRG.
6.5 ATO6 dà atto che sono stati versati da 2iRG tutti i corrispettivi dovuti e che null’altro avrà a pretendere.
6.6 Una volta definiti i rispettivi saldi debitori e creditori, la Parte tra il Comune e 2iRG che avrà un saldo debitorio, provvederà al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla data di definizione del saldo stesso.
Articolo 7 – Dichiarazioni e garanzie
7.1 2iRG, per quanto a propria conoscenza, dichiara e garantisce che gli impianti di cui all’allegato 7 sono in buone condizioni operative e di manutenzione e, fatta eccezione per la normale usura, sono utilizzabili e adeguati alle operazioni svolte o da svolgersi relativamente al servizio idrico integrato.
7.2 Il Gestore dichiara e garantisce di aver preso visione degli impianti e di averne verificato il buono stato di manutenzione, fatta salva la normale usura.
7.3 Per quanto precede, 2iRG si impegna a indennizzare il Gestore per ogni spesa sopravvenuta in relazione agli impianti per vizi non visibili che dovranno essere segnalati a 2iRG entro e non oltre 30 giorni dalla scoperta ed entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto a pena di decadenza. Resta inteso che non vi sarà obbligo di indennizzo per importi inferiori a Euro 1.000,00 (“de minimis”) e che detto indennizzo non potrà superare in nessun caso il limite complessivo di Euro 50.000,00.
Articolo 8 - Riservatezza e trattamento dati personali
8.1 Le Parti riconoscono e danno atto che, nell’esecuzione ed in conseguenza del presente Contratto, le stesse hanno avuto ed avranno accesso ad informazioni riservate su 2iRG e Gestione Acqua e/o sulle società dei rispettivi gruppi societari di appartenenza. Ai fini del presente articolo, per informazioni riservate (di seguito “Informazioni Riservate”) si intenderanno i dati, le notizie e le informazioni specifiche, di contenuto determinato, che non siano già stati resi pubblici.
8.2 Allo scopo di salvaguardare la confidenzialità delle Informazioni Riservate ciascuna Parte:
i) ne limiterà la copiatura e diffusione alle sole persone, all’interno della propria organizzazione, che abbiano necessità di venirne a conoscenza in stretta relazione al compimento delle attività qui contemplate;
ii) le proteggerà dalla divulgazione non autorizzata con ogni mezzo a ciò ido-neo secondo le migliori pratiche del comparto industriale di rispettiva appartenenza;
iii) farà in modo che tutti i soggetti alla cui conoscenza esporrà le Informazioni Riservate siano edotti della loro natura confidenziale, degli impegni contenuti nel presente articolo e, conseguentemente, si impegnino ad osservarne le previsioni.
8.3 Senza in alcun modo limitare la generalità di quanto precede, resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non si applicheranno ad Informazioni Riservate che:
i) siano o diventino di pubblico dominio senza colpa della Parte ricevente;
ii) siano acquisite da una Parte nei riguardi dell’altra presso terzi che dichiari-no di poterne disporre;
iii) siano sviluppate autonomamente da una Parte senza fare affidamento su Informazioni Riservate precedentemente acquisite;
iv) una Parte sia obbligata a rivelare ad autorità amministrative o giudiziarie al cui potere detta Parte sia soggetta, il tutto come dimostrabile da idonea evidenza scritta e salvo, comunque, l’impegno ad informare immediatamente la Parte cui tali Informazioni Riservate si riferiscono dell’avvenuto verificarsi di uno dei suddetti eventi ed a cercare, comunque ed in ogni modo legittimo, di proteggere tali Informazioni Riservate da ulteriore diffusione o circolazione.
8.4 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci e vincolanti per le Parti dalla sottoscrizione del presente Contratto e per i 18 mesi successivi alla stessa, per qualsiasi motivo, fatta salva la loro automatica decadenza in conseguenza di una diversa ed incompatibile disciplina contenuta in eventuali future pattuizioni negoziali che potranno intervenire fra le Parti in relazione al presente contratto.
8.5 Le Parti si danno espressamente atto che la violazione degli obblighi di riservatezza qui disciplinati rappresenteranno in qualsiasi momento un grave inadempimento del presente Contratto ai fini della risoluzione dello stesso.
8.6 Ciascuna delle Parti prende e dà alle altre pieno atto, esprimendo quindi il proprio consenso informato, di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. 196/03 relativamente al trattamento che dei propri dati verrà fatto dall’altra in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
8.7 In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le Parti si informano reciprocamente che tutti i dati ricevuti verranno trattati in forma telematica e cartacea al solo fine della gestione ed esecuzione del presente Contratto. Non verranno comunicati se non a soggetti necessari per l’espletamento delle funzioni. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in difetto, non sarà possibile procedere all’esecuzione del Contratto. Ciascuna Parte sarà, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 196/2003, Titolare
autonomo del trattamento in relazione alle attività di specifica competenza in relazione al presente Contratto.
9 - D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
9.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, in attuazione del presente Contratto, saranno scrupolosamente osservate le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
9.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti dichiarano, altresì, di aver preso conoscenza delle norme e prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato rispettivamente da ciascuna di esse anche ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, impegnandosi ad osservarlo.
Articolo 10 – Comunicazioni
10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Xxxx dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata a/r o a mezzo pec o a mezzo fax (in quest’ultimo caso da confermarsi comunque con lettera raccomandata o pec nei giorni successivi) e si intenderà efficacemente e validamente eseguita con il ricevimento della stessa, purché sia indirizzata come segue:
2i Rete Gas S.p.A.
Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 10 00000 - Xxxxxx - XX
fax 00 00000000
pec 0xxxxxxxx@xxx.0xxxxxxxx.xx
Gestione Acqua S.p.A. Regione Scrivia s.n.c.
15063 – Cassano Spinola - AL fax 0000 000000
Comune di Castellazzo Bormida Via XXV Aprile n. 108
15073 – Castellazzo Bormida – AL fax 0000 000000
pec xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Autorità d’Xxxxxx Xxxxxxxx n.6 Alessandrino Corso Xxxxxxxx Xxxxxx 95
15100 – Alessandria – AL fax 0000 000000
pec xxxxx@xxxx.xxx0xxxxxxxxxxxx.xx
Art. 11 - patti aggiunti o contrari
Le integrazioni o le modifiche al presente atto dovranno essere concordate e stipulate in forma scritta.
Art. 12- legge applicabile e foro competente
Il presente atto è sottoposto alla legge italiana.
Per ogni controversia relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Elenco allegati:
1) Delibera/procura poteri 2iRG
2) Deliberazione di Consiglio Comunale di Castellazzo Bormida
3) Delibera/procura poteri Gestione Acqua S.p.A.
4) Deliberazione Autorità d’Ambito territoriale Ottimale n.6 Alessandrino
5) Determinazione del valore residuo della gestione
6) Planimetrie con evidenza dei beni del SII di proprietà del Comune
7) Consistenze fisiche dei beni del SII di proprietà di 2iRG
8) Contratti con terzi attinenti al servizio
9) Visura catasto terreni
10) Deliberazione di Consiglio Comunale n. [●] del [●]
11) Schema di verbale di consegna
12) Anagrafiche utenze
13) Dati inerenti il personale da trasferire
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
lì
2I RETE GAS S.P.A.
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
GESTIONE ACQUA S.P.A.
AUTORITA’ D’AMBITO OTTIMALE N.6 ALLESSANDRINO