SCHEMA DI
ALLEGATO D
SCHEMA DI
CONTRATTO CONCESSIONE DI EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA 2 GIUGNO ANGOLO VIA TOSCO ROMAGNOLA E DELL’AREA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE RETROSTANTE ALL’EDIFICIO
Rep. n°
L’anno , il giorno del mese di , nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile, tra
- il COMUNE DI CASCINA (C.F.: 00124310509), rappresentato dalla Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, nata il , Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1, Amministrativa, Istituzionale e Contabile, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. del , esecutiva ai sensi di legge, e della Determinazione n. del , di seguito denominato semplicemente “Concedente”,
e
- Il/la Sig./ra nato/a il di seguito denominato semplicemente “Concessionario”,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della concessione
In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n del ,
esecutiva a termini di legge, il Comune di Cascina, nella sua qualità di
proprietario, concede in uso a , che accetta:
a. l’edificio sito in Xxxxxxx (XX) Xxx 0 Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx,
catastalmente identificato al foglio 21 mappale 71, sub. 5, di cui all’allegata planimetria catastale (Allegato “A”) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, individuato come “edificio pubblico” situato in area per attrezzature di interesse comune (art. 21.2 delle NTA del vigente R.U.);
b. l’area situata sul retro dell’edificio stesso, fisicamente e funzionalmente collegabile ad esso, area avente la medesima destinazione urbanistica dell’edificio di cui al precedente punto a. e ricompresa, nel Catasto Terreni del Comune di Cascina, nella partita strade meglio identificata nell’estratto di mappa allegato (Allegato “B”) a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente contratto – concessione disciplina altresì le modalità di realizzazione nell’area di cui alla precedente lettera b. di un parco giochi attrezzato per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni i cui costi interamente a carico del Concessionario, si configurano quale importo aggiuntivo al canone di concessione di cui all’articolo 3.
Art. 2 – Durata della concessione
La concessione ha la durata di anni 6, con decorrenza dalla data di stipula. Alla prima scadenza la concessione in oggetto si intenderà rinnovata per ulteriori sei anni alle medesime condizioni, fatte ovviamente salve le norme disciplinanti la realizzazione del parco giochi.
Art. 3 – Canone di concessione
Il canone di concessione viene pattuito nella misura di € /mese,
corrispondenti ad € annuali, oltre IVA se dovuta, da pagarsi in rate
trimestrali anticipate di € , entro i primi 10 giorni del trimestre di
riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o tramite bonifico bancario sul Conto di Tesoreria.
Qualora il Concessionario si rendesse moroso anche di una sola rata di canone, a decorrere dall’ undicesimo giorno del trimestre di riferimento, l’ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali.
Art. 4 – Aggiornamento del canone
A decorrere dall’inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di concessione sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente con riferimento al periodo mese/mese (due mesi antecedenti la stipula).
Art. 5 – Destinazione dell’edificio
L’edificio che si concede in uso, come riportato al precedente articolo 1, è situato in area per attrezzature di interesse comune (art. 21.2 delle NTA del vigente R.U.) e, con decreto n. 196/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato dichiarato di interesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii., in quanto possiede i requisiti di interesse storico artistico e rimane, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D.Lgs. In data / /2019 è stata ottenuta l’autorizzazione ex art. 57bis. [N. B. - Articolo da integrare con eventuali prescrizioni dettate dall’autorizzazione ex art. 57bis del D.Lgs. n. 42/2004]
L’immobile sarà adibito a , uso compatibile con la
disciplina urbanistica di riferimento vigente e con le disposizioni di tutela di cui al X.Xxx. 42/2004 cui è assoggettato l’edificio nonché con la destinazione indicata
con Deliberazione G.C. n. 206/2018.
Sono a cura e spese del Concessionario la richiesta e l’ottenimento di titoli abilitativi edilizi, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza nonché la realizzazione di eventuali interventi edilizi e/o di adeguamento tecnico, igienico sanitario che si rendessero necessari per adibire e mantenere l’immobile all’uso specifico che il Concessionario, con riferimento alla suddetta destinazione, intende farne.
La sottoscrizione del presente atto non costituisce impegno alcuno da parte del Comune di Cascina in relazione al rilascio dei suddetti titoli e /o autorizzazioni; pertanto, non potranno essere avanzate pretese in tal senso nei confronti del medesimo Comune.
Alla conclusione degli eventuali lavori, dovrà essere consegnata al Concedente copia conforme all’originale delle dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti alle vigenti normative, nonché, nei casi previsti, nuovo Attestato di Prestazione Energetica.
Art. 6 – Destinazione dell’area per attrezzature di interesse comune L’area per attrezzature di interesse comune, di cui al precedente articolo 1 lettera b., dovrà essere adibita a parco giochi attrezzato per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni secondo il progetto di fattibilità tecnico economica, predisposto dal Concessionario nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara e secondo le indicazioni del RUP nominato dall’Amministrazione Comunale, e approvato con delibera G.C. / /2019, n. , esecutiva ai sensi di legge.
Il parco giochi così realizzato potrà essere utilizzato dal Concessionario in maniera esclusiva in orario mattutino per le proprie attività garantendone comunque la fruibilità alla collettività secondo il seguente calendario:
− dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano;
− il sabato, la domenica e i giorni festivi
con i seguenti orari: [da completare sulla base degli accordi intervenuti con il Concessionario]
Art. 7 – Subconcessione
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di sub concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, quanto concesso in uso senza il permesso scritto del Concedente.
La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto - concessione.
L’inerzia del Concedente rispetto alla conoscenza dell’eventuale subconcessione avrà esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario.
Art. 8 - Obblighi e oneri del concessionario e particolari prescrizioni per la progettazione e realizzazione del parco giochi
Entro due mesi dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica il Concessionario dovrà presentare il progetto definitivo per la verifica ed approvazione da parte della Giunta Comunale, su proposta della Macrostruttura 2 – Governo del Territorio.
Entro un mese dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale, il Concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo dell’intervento che sarà approvato dal Responsabile della suddetta Macrostruttura 2.
Il parco giochi dovrà essere realizzato e completato entro nove mesi dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo.
Per quanto le particolari prescrizioni per la progettazione e realizzazione del parco giochi, si fa espresso riferimento agli articoli 10 e 11 del Disciplinare di gara, che anche se non materialmente allegato al presente contratto – concessione, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. Il Concessionario dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente senza eccezione alcuna le suddette norme.
Art. 9 - Modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione del parco giochi.
I lavori di realizzazione del parco giochi dovranno essere affidati dal Concessionario, secondo le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 per le gare pubbliche sotto soglia (art. 36, comma 3), ad operatori economici di cui all’art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato all’art. 12 del Disciplinare di gara.
Qualunque sia la procedura seguita, il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune di Cascina dei risultati della procedura di affidamento, indicando anche i nominativi di tutti i soggetti consultati e/o invitati, e trasmettere copia della documentazione relativa alla procedura stessa.
Il Concessionario dovrà, altresì, comunicare al Comune di Cascina la data prevista per l’inizio dei lavori e il nominativo del Direttore dei Lavori e quello del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (ove nominato e se diverso dal Direttore dei lavori).
Art. 10 - Controllo sull’esecuzione dei lavori di realizzazione del parco giochi. La conduzione dei lavori di realizzazione del parco giochi dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di esecuzione di lavori pubblici, ivi comprese le norme relative alla tenuta dei documenti e contabilità di cantiere vigenti al momento della realizzazione del parco giochi.
Il controllo sull’esecuzione dei lavori e sulla corrispondenza tra le lavorazioni e forniture e la relativa contabilità verrà esercitato da personale della Macrostruttura 2 – Governo del Territorio che provvederà a comunicare il quadro economico definitivo dell’intervento al Servizio Patrimonio e Inventari.
La regolare esecuzione dei lavori sarà attestata dal Direttore dei Lavori incaricato dal Concessionario.
Art. 11 – Manutenzione e riparazione
Il Concessionario s’impegna a mantenere l’edificio e le sue pertinenze nelle buone condizioni di manutenzione ed efficienza in cui è stato consegnato ed accettato, salvo il deperimento per l’uso compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria.
Per la manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo si fa riferimento alla “Tabella oneri accessori” concordata tra CONFEDILIZIA e SUNIA – SICET – UNIAT, registrata il 30.04.2014 a Roma.
La manutenzione straordinaria è a carico del Concedente fatta eccezione per gli interventi edilizi e/o di adeguamento tecnico, igienico sanitario di cui al precedente articolo 5.
Sono infine a carico del Concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi per tutta la durata della concessione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Disciplinare di gara, nonché gli oneri necessari, nessuno escluso, per garantire la fruizione del medesimo parco da parte della collettività secondo quanto indicato al precedente articolo 6.
Art. 12 – Xxxxxxxxx e innovazioni
L’edificio e le sue pertinenze e l’area per attrezzature di interesse comune sono
consegnati ed accettati in concessione nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta; ogni intervento che il Concessionario ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo dei beni, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Concedente, e rimarrà per patto a beneficio della parte concedente; quando anche autorizzato, il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate.
Il Concedente, in relazione alla natura ed entità delle modifiche apportate all’edificio, si riserva, comunque, il diritto di chiedere, in tutto o in parte, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi alla scadenza del contratto di concessione.
Art. 13 – Utenze
Il Concessionario, all’atto della consegna dell’edificio, deve intestare a proprio nome i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono; i consumi di dette forniture sono a carico del Concessionario medesimo.
Il contratto per la fornitura dell’energia elettrica per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione del parco giochi sarà intestato al Concedente, sul quale graveranno le spese della relativa utenza.
Art. 14 – Visita ai locali
Il Concedente ha facoltà di accedere all’edificio, previo avviso, durante la concessione, anche per l’esecuzione di lavori.
Art. 15 – Riconsegna dell’edificio e del parco giochi
Alla data di cessazione del contratto - concessione, il Concessionario consegnerà puntualmente al Concedente l’edificio e relative pertinenze ed il parco giochi in buono stato, libero da persone e cose e pulito in ogni sua parte, sotto pena del
risarcimento dei danni.
Art. 16 – Manleva
Il Concessionario è costituito custode della cosa concessa in uso e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a sé o a terzi frequentatori dell’edificio e del parco giochi. Il Concessionario si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali e le relative pertinenze ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari.
Art. 17 – Attestazione prestazione energetica
Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio.
Copia del suddetto Attestato di Prestazione Energetica viene allegato sub. “C” al presente contratto.
Art. 18 – Garanzia degli obblighi contrattuali
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto - concessione, il Concessionario consegna al Concedente, cauzione / fidejussione
del complessivo importo di € ………….., pari a n. 3 mensilità di canone di
concessione [In caso di fideiussione assicurativa o bancaria inserire estremi della polizza. Per detta polizza valgono le medesime condizioni indicate per la cauzione provvisoria].
Detta cauzione / fidejussione verrà restituita al termine della concessione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente
contratto - concessione e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale.
Art. 19 – Decadenza della concessione e risoluzione del contratto
Il Concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione e la conseguente risoluzione del contratto accessivo alla concessione nei seguenti casi:
− ritardo nel pagamento del canone concessorio di oltre 90 giorni rispetto alla
scadenza;
− destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
− mancata realizzazione del parco giochi entro il termine indicato di nove mesi per fatto imputabile al Concessionario;
− mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità dell’edificio e sue pertinenze e quella del parco giochi;
− qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
− violazione al divieto di sub - concessione non autorizzata.
Art 20 – Revoca della concessione
Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenute prevalenti ragioni di interesse pubblico. In tal caso, qualora la revoca intervenisse nei primi sei anni della concessione, il Concedente rimborserà i costi, al netto di IVA, sostenuti per la progettazione e la realizzazione del parco giochi limitatamente a quelli imputabili al periodo di concessione non goduto calcolato a mesi. Dal momento che, come riportato al precedente articolo 1, tali costi si qualificano come canone aggiuntivo, essi si considerano ripartiti, indipendentemente dalla data di
completamento del parco giochi, sulle mensilità relative ai primi sei anni di concessione.
Art. 21 - Recesso
Il Concessionario può recedere dal presente contratto – concessione in qualunque momento con preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso, il Concedente non sarà tenuto al rimborso di alcun costo sostenuto per la progettazione e realizzazione del parco giochi.
Art. 22 – Imposte, tasse, spese di contratto
Il presente contratto - concessione è sottoposto a registrazione ai sensi di legge con spese di registrazione a carico del Concessionario.
Sono a carico del Concessionario anche tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto - concessione, ivi compresi i diritti di segreteria e le spese di bollo.
Art. 23 – Modifiche del contratto - concessione
Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto - concessione e la cosa concessa.
Art. 24 – Elezione domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto - concessione, compresa la notifica degli atti esecutivi, il Concessionario dichiara di eleggere domicilio in
Art. 25 – Foro competente
Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente il presente contratto
- concessione è competente il Foro di Pisa. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
p. il Comune
p. il Concessionario
A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli articoli n. 5 e 6 (destinazione), n. 7 (subconcessione), n. 11 (manutenzione e riparazione), n. 12 (migliorie e innovazioni), n. 16 (manleva), n. 19 (decadenza della concessione e risoluzione del contratto), n. 20 (revoca della concessione), n. 21 (recesso) e n. 22 (imposte, tasse, spese di contratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza.
p. il Comune
p. il Concessionario