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DELIBERAZIONE N. 558 DEL 13/05/2021 | |
OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTU- RE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPE- CIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ. | |
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . | STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € . | |
- Utilizzato: € . | |
- Residuo: € . | |
Autorizzazione n°: . | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
Responsabile del Procedimento Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | |
X’Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Proposta n° DL-564-2021 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 12/05/2021 | Data 11/05/2021 |
IL DIRETTORE SANITARIO Xxxxxx Xxxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 10/05/2021 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Xxxx Xxxxxxx data 11/05/2021 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - convenzione ifo/campus biomedico extra rete formativa sc.specializzazione chirurgia generale(presso uoc ortopedia oncologica)allegato pag.5 |
Il Dirigente della UOC Affari Generali
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte- grazioni;
Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approva- to dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e inte- grato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita- ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Premesso che, con Decreto Interministeriale del MIUR di concerto con il Ministero del- la Sanità del 4 febbraio 2015 n. 68/2015, è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria con il quale:
- si individuano le Scuole di Specializzazione afferenti all’area medica, all’area chirurgica e all’area dei servizi clinici, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i percorsi didattici;
- si dispone che gli ordinamenti didattici delle scuole attivate presso le Uni- versità siano adeguati alle disposizioni del D.M. medesimo;
che con Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
Considerato che l’Università Campus Biomedico di Roma ha manifestato l’interesse a sti- pulare con gli Istituti una convenzione per lo svolgimento di attività integrati- ve ai fini della formazione specialistica di Area Sanitaria presso strutture assi- stenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università;
che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità defi- niti dal D.I. n. 402 del 13.06.2017;
Preso atto che in data 29.04.2021 gli IFO e la predetta Università hanno sottoscritto la convenzione in parola;
Atteso che gli IFO mettono a disposizione dell'Università personale, locali e attrezza- ture, ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402 per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie;
che fino alla fine della fase epidemica e alla modifica delle disposizioni in materia di assistenza a pazienti oncologici, i medici in formazione specialisti- ca potranno accedere agli IFO solo dopo effettuazione di test molecolare per la ricerca del COVID-19 con esisto negativo.
Ritenuto opportuno procedere al recepimento della convenzione di cui trattasi;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stre- gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- la convenzione sottoscritta tra gli IFO e l’Università degli Studi Campus Biomedico per lo svolgimento di attività integrative ai fini della formazione specialistica di Area Sanita- ria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializ- zazione in Chirurgia Generale, secondo l’allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che la suddetta convenzione decorre dal 29.04.2021 e scadrà il 29.04.2022.
La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio- ne della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOC Affari Generali Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale f.f.
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non- ché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
Vista la nota prot. 391869 del 03.05.2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all’affidamento dell’incarico di Direttore Generale f.f. degli Istituti fisioterapici Ospitalieri al Direttore Amministrati- vo dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx;
Vista la delibera I.F.O. n. 550 del 03/05.2021 di insediamento del Direttore Generale x.x. xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ.” e di renderla disposta.
Il Direttore Generale F.F. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL’UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA
▪ Visto il d.P.R. 11 luglio 1980, n.382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e in particolare l’articolo 27;
▪ Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
▪ Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
▪ Visto il D.I. n. 68/2015 concernente il Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni;
▪ Visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
▪ Visto il Regolamento Didattico dei Corsi di Specializzazione dell’Area Sanitaria emanato il 19 ottobre 2005 con Decreto 2973 prot. n. 34598;
▪ Vista la delibera del Consiglio della Scuola del 17 marzo 2021;
TRA
L’Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx C.F/97087620585, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Università, d’ora in poi denominata “Università”
E
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in prosieguo denominata “Ente convenzionato”, P.IVA/CF 01033011006/02153140583 con sede legale in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx n. 53, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx, nato a Roma il 02/05/1951, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede degli IFO;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
L’Ente convenzionato si impegna ad accogliere presso la UOC di Ortopedia Oncologica per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formative regionale, il medico specialista in formazione Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
Art. 3
L’attività formativa della specializzanda di cui all’articolo 2, determinata nel piano di formazione personalizzato di cui all’art. 5 e da effettuarsi durante la vigenza della presente convenzione, ha durata di 2 mesi, a decorrere dal 2 maggio 2021 e sino al 15 giugno 2021. L’attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.
Art. 4
L’Ente convenzionato, che dichiara di essere in possesso di tutte le dovute autorizzazioni amministrative, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, assistenziale (infermieristico e di supporto) facente capo alla UOC di Ortopedia Oncologica.
Il medico specialista in formazione frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Responsabile della struttura e comunque nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.
Art. 5
Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della UOC di Ortopedia Oncologica mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.
Art. 6
La frequenza del medico specialista in formazione è finalizzata all’addestramento previsto dall’Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con la struttura ospitante.
Art. 7
L’attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UOC di Ortopedia Oncologica, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, individuata come tutore della struttura ospitante.
Art. 8
L’accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.
Art. 9
Lo svolgimento dell’attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.
Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 10
Il medico in formazione specialistica provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni connessi all’attività assistenziale presso le strutture dell’Ente attraverso l’accensione di apposita polizza assicurativa.
Art 11
Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.
Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
È onere dell’Ente convenzionato fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l’operato di questi soggetti.
L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza.
I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall’Unità Operativa cui sono assegnati.
I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.
L’Ente convenzionato provvede all’accertamento medico nei confronti di tutti i medici in formazione specialistica, al fine di valutarne l’idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs.
n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l’intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.
I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall’Ente convenzionato secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall’Ente convenzionato secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in permanenza dell’epidemia COVID-19, ad accedere alla struttura solo dopo aver effettuato test molecolare per SARS-CoV-2 con esito negativo.
Art. 12
L’Ente convenzionato assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.
Art. 13
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”), in materia di protezione dei dati personali.
l’Ente convenzionato si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui venga a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso l’Ente convenzionato secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.
Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
Art. 14
Durante lo svolgimento dell’attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14. Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 15
La presente convenzione ha durata di 12 mesi, con decorrenza, a norma dell’art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio formale di lettera 60 giorni prima della scadenza.
Art. 16
E’ fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.
In particolare, l’Università riconosce all’Ente convenzionato la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico specialista in formazione degli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.
Art. 17
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo, con oneri a carico dell’Università. E’ altresì soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.
Art. 18
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.
Art. 19
Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 20
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università.
Letto, approvato, sottoscritto
Roma lì,
PER GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA (IFO) IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx di Meana …………………………………………….
PER L’UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
CALABRO’ RAF
IL RETTORE
2021.04.10 01:09:49
C=IT
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx …CN…=CA…LABR…O’ R…AFFA…EL …………………………….
2.5.4.4=CALABRO’
2.5.4.42=XXXXXXXX
RSA/2048 bits