Contract
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni per i termini indicati con lettera maiuscola. I termini “prestito”, “finanziamento” e “mutuo” sono equivalenti.
“Area riservata”: pagina del Portale dedicata all’Investitore, dove sono salvate le informazioni rese e i documenti sottoscritti.
“Assicurazione”: contratto avente oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto. “Capitale Investito”: importo del prestito erogato al Titolare del Progetto dall’Investitore con l’Ordine di Investimento.
“Condizioni Generali di Finanziamento”: il presente documento.
“Condizioni Particolari di Finanziamento”: le condizioni particolari che integrano il Contratto, formandone parte sostanziale, che includono il Piano di ammortamento.
“Contratto”: unitariamente le Condizioni Generali di Finanziamento, le Condizioni Particolari di Finanziamento, e il Piano di Ammortamento, nonchè eventuali allegati indicati nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
“Durata del Prestito”: numero di mesi entro il quale il Titolare del Progetto deve restituire il prestito all’Investitore con i relativi interessi.
“E2C”: la società ENER2CROWD S.r.l. S.B. con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx Xxx 10585050965, REA MI-2543587, PEC
“Fornitore di Servizi di Pagamento”: ogni soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento secondo la normativa vigente (es: Istituti Bancari, Istituti di pagamento, IMEL).
“Garanzia”: garanzia sul prestito che può essere di natura reale (come un’ipoteca), di natura personale (come una fidejussione) ovvero una c.d. garanzia autonoma.
“Giorni di Ritardo”: numero di giorni effettivi da calcolarsi alle ore 00:00 del giorno successivo in cui il Titolare del Progetto ha caricato in ritardo il proprio Xxxxxx (vale l’esatto momento in cui il fornitore di servizi di pagamento accredita il Wallet del Titolare del Progetto) per il pagamento della Rata o per la restituzione del prestito.
“Interesse Xxxxx”: la percentuale del capitale spettante all’Investitore come remunerazione del prestito.
“Interesse convenzionale”: l’interesse dovuto dal Titolare del Progetto nel caso di ritardo nel pagamento, decorso il periodo di tolleranza.
“Investimento” o “Capitale investito”: l’importo prestato dall’Investitore al Titolare del Progetto in relazione ad una specifica Offerta perché gli venga rimborsato, maggiorato di interessi, indicato
dall’Investitore nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
“Investitore”: ogni persona, fisica o giuridica che abbia sottoscritto il Contratto e che voglia prestare denaro al Titolare del Progetto, in relazione ad una specifica Offerta.
“Istituto di Pagamento”: soggetto nazionale o comunitario, diverso dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzato a prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB.
“Numero di Rate di Preammortamento”: numero di rate in cui il Titolare del Progetto si impegna a pagare esclusivamente la Quota Interessi.
“Numero di Rate Totali”: numero di rate totali che il Titolare del Progetto deve pagare all’Investitore per tutta la durata del Contratto di Finanziamento.
“KIIS”: la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, redatta dal Titolare del Progetto e pubblicata sul Portale a corredo dell’Offerta (articolo 23 del Regolamento).
“Offerta”: la comunicazione pubblicata sul Portale avente ad oggetto un’offerta al pubblico di investimento contenente almeno gli elementi essenziali previsti dall’art. 1336 c.c., irrevocabile fino ad un determinato termine e che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere l’investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding.
“Ordine di Investimento”: l’accettazione da parte dell’Investitore dell’Offerta del Titolare del Progetto, con la precisazione dell’ammontare dell’investimento espresso in euro.
“Parti”: il Titolare del Progetto e l’Investitore,
congiuntamente tra loro.
“Piano di Ammortamento”: il prospetto che stabilisce le modalità e i termini di restituzione di un prestito specificando quanti fondi vengono destinati al rimborso del capitale e agli interessi ad ogni scadenza.
“Portale”: la piattaforma di crowdfunding ospitata
all’indirizzo web xxx.xxxx0xxxxx.xxx.
“Progetto di Crowdfunding”: la o le attività imprenditoriali per le quali il Titolare del Progetto persegue l’obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding.
“Titolare del Progetto”: ogni persona fisica o giuridica che persegua l’obiettivo di reperire fondi tramite il Portale ed a tale scopo intenda stipulare contratti di finanziamento ai sensi del Regolamento.
“Quota Interessi”: importo dovuto all’Investitore a
titolo di interesse.
“Rata”: ciascuna delle parti in cui viene suddiviso il pagamento che deve effettuare il Titolare del Progetto entro un limite di tempo determinato, in base a quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Finanziamento e dal Piano di Ammortamento.
“Remunerazione”: la somma che il Titolare del Progetto si obbliga a corrispondere all’Investitore, a fronte di un Investimento in un Progetto di Crowdfunding, oltre al rimborso della somma investita. “Regolamento”: il Regolamento EU 1503/2020.
“Wallet”: il conto di pagamento digitale aperto presso un Fornitore di Servizi Pagamento convenzionato con E2C.
Le presenti definizioni si applicano anche alle
“Condizioni Particolari di Finanziamento”.
2. LE PARTI DEL CONTRATTO E IL RUOLO DI E2C Sono Parti del Contratto, il Titolare del Progetto e l’Investitore.
E2C non è parte del Contratto, ma il soggetto autorizzato dalla Consob e alla Banca d’Italia ad offrire il servizio di intermediazione dei prestiti mediante il Portale; in proposito, E2C ha predisposto il presente Contratto e presiede i processi gestionali e digitali di perfezionamento degli accordi tra Titolare del Progetto ed Investitore al fine di assicurare un corretto, trasparente ed omogeneo processo di stipulazione dei contratti tra Titolare del Progetto ed Investitore. Pertanto, E2C non è responsabile della consegna della somma investita, della sua restituzione o del pagamento di interessi. In proposito, le Parti esonerano e manlevano E2C da ogni responsabilità, prendendo atto che E2C si limita a svolgere un servizio di contatto e di facilitazione del prestito peer to peer.
3. OGGETTO
Il Contratto ha ad oggetto e disciplina l’erogazione da parte dell’Investitore di un finanziamento in favore del Titolare del Progetto per una specifica Offerta.
Il finanziamento viene erogato dall’Investitore sotto forma di mutuo di scopo, pertanto, il Titolare del Progetto si obbliga ad utilizzare i fondi ricevuti esattamente come indicato nell’Offerta e nel KIIS pubblicati sul Portale.
Il Titolare del Progetto si obbliga, inoltre, a non impiegare le somme ricevute tramite il Portale per finalità diverse da quelle per le quali sono state raccolte.
Il Titolare del Progetto si obbliga a condurre la propria attività in buona fede e secondo correttezza, salvaguardando l’utilità dell’Investitore. Il Titolare del Progetto si obbliga a non impiegare le somme ricevute tramite la Piattaforma per finalità diverse da quelle per le quali sono state raccolte.
Il Titolare del Progetto garantisce che il rendimento spettante all’investitore ha diritto di liquidazione preferenziale e, per tale effetto ogni distribuzione di capitale e/o finanziamenti e/o utili e/o interessi, sarà postergato.
4. STRUTTURA DEL CONTRATTO
Il Contratto è composto dalla Condizioni Generali di finanziamento e dalle Condizioni Particolari di finanziamento, nonché dal Piano di Ammortamento ed eventuali allegati indicati nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
Le Condizioni Particolari di Finanziamento contengono alcuni elementi essenziali quali:
a) Importo del finanziamento;
b) remunerazione del finanziamento;
c) durata del finanziamento;
d) altre pattuizioni concernenti lo specifico Progetto di Crowdfunding.
Qualora vi fossero contraddizioni tra le Condizioni Generali di Finanziamento e le Condizioni Particolari di Finanziamento, prevarranno le Condizioni Particolari di Finanziamento.
Il Contratto è pubblicato tra i documenti dell’Offerta, nelle pagine del Portale alla stessa dedicate, ma le Condizioni Particolari di Finanziamento si definiscono con l’Ordine di Investimento, che riporta l’importo del finanziamento e l’eventuale scelta tra diverse tipologie di prestiti oggetto dell’Offerta.
5. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER L’INVESTITORE
Il Contratto viene concluso dall’Investitore per adesione, tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA), secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 e 26 del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) e pertanto soddisfa l’obbligo di forma scritta.
In particolare, l’Investitore dovrà apporre la propria sottoscrizione su un documento informatico, in formato PDF o equivalente, visualizzato sul Portale, mediante l’inserimento di un codice OTP che verrà inviato da E2C al numero di cellulare o indirizzo mail indicato dall’Investitore in sede di registrazione sul Portale. Una volta inserito il codice OTP, il Contratto si considererà sottoscritto tramite FEA e una copia in formato PDF, con l’indicazione dell’ora e data verrà inserito all’interno dell’Area Riservata dell’Investitore e un avviso inviato a mezzo email.
Il Contratto potrà essere scaricato in formato PDF o equivalente, e conservato dall’Investitore su supporto durevole.
Il Contratto si stipula per adesione nel momento in cui:
a) L’Investitore digita l’importo che intende finanziare, che verrà prelevato dal proprio Xxxxxx e che verrà automaticamente recpito nelle condizioni particolari di finanziamento
b) L’Investitore sottoscrive il Contratto tramite il Portale.
All’esito, E2C invia all’Investitore una email invitandolo a consultare la propria Area Riservata dove troverà:
i. le Condizioni Generali di Finanziamento sottoscritte;
ii. le Condizioni Particolari di Finanziamento sottoscritte
iii. il Piano di Ammortamento, ove previsto il rimborso con rate.
Resta intesto che la procedura di conclusione del Contratto può essere attivata solo se il wallet è capiente, ossia solo se la provvista è almeno pari all’importo che si intendere investire.
In caso contrario la procedura non può avere seguito, nemmeno per l’eventuale somma inferiore presente nel wallet.
6. SERVIZI DI PAGAMENTO
L’erogazione delle somme a favore del Titolare del Progetto avviene tramite i servizi prestati dal Fornitore dei Servizi di Pagamento.
Questo addebita senza ritardo sul Wallet dell’Investitore le somme da quest’ultimo indicate in fase di investimento e procede ad accreditarle sul Wallet del Titolare del Progetto, che fino alla conclusione con successo della raccolta resterà indisponibile.
L’Investitore prende atto del fatto che la chiusura del Wallet comporta l’impossibilità di ricevere quanto gli fosse eventualmente ancora dovuto in relazione a finanziamenti effettuati ed ancora non rimborsati.
7. DURATA
Il Contratto è a tempo determinato, in quanto le Parti hanno pattuito il termine per la restituzione delle somme.
Tale termine è indicato nelle Condizioni Particolari di Finanziamento e nel piano di ammortamento ove previsto.
8. REMUNERAZIONE DELL’INVESTIMENTO
A fronte dell’Investimento il Titolare del Progetto si obbliga a corrispondere all’Investitore la remunerazione prevista nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
Sia l’Investimento che la remunerazione vengono regolati esclusivamente in euro.
Gli interessi possono essere calcolati in misura fissa o variabile, come descritto nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
Il Titolare del Progetto potrà applicare diversi tassi di interesse correlati alla fascia di importo investito, come descritto nel KIIS e nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
A seconda di quanto previsto , nel KIISe nelle Condizioni Particolari di Finanziamento, detta remunerazione può essere periodica (ad es. mensile, trimestrale ecc.) o erogata in un’unica al termine del finanziamento, unitamente alla restituzione della somma prestata.
Quando il termine per la restituzione delle somme è espresso in mesi (es: restituzione in 12 mesi), detto termine finale si calcola all’ultimo giorno del mese di scadenza (es: durata 12 mesi a partire dal 1° dicembre 2023. In tal il termine entro il quale dovrà essere effettuata la restituzione è entro il 31 dicembre 2024).
Il termine di restituzione delle somme potrà essere oggetto di un periodo di tolleranza. In tal caso detto termine verrà indicato nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
Resta inteso che durante il periodo di tolleranza, gli intessi continuano a maturare.
Decorso il periodo di tolleranza, avrà inizio il conteggio dei termini di cui agli articoli 13 e 14 15 del Contratto. Resta inteso che nel caso di finanziamento con restituzioni in più di una Rata, nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo, si dovrà considerare il primo giorno feriale utile successivo.
Nel rispetto delle tempistiche indicate, il Titolare del Progetto è tenuto a restituire all’Investitore senza ritardo la somma investita oltre agli interessi stabiliti nelle Condizioni Particolari di Finanziamento accreditando l’importo senza spese sul proprio Xxxxxx affinché da questo possano essere tempestivamente eseguiti i pagamenti in favore dell’Investitore.
Inoltre, se previsto nell’Offerta, oltre agli interessi in misura fissa, può essere prevista anche una remunerazione privilegiata a favore di particolari categorie di Investitori (es: residenza, età).
9. OBBIGLI DEL TITOLARE DEL PROGETTO
L’Offerta del Titolare del Progetto rimane ferma ed irrevocabile per la durata stabilita nell’Offerta stessa ed obbliga il Titolare del Progetto ad accettare tutte le adesioni conformi da parte degli Investitori, fino all’ammontare massimo previsto nell’Offerta.
10. INTERESSE CONVENZIONALE
In caso di ritardo da parte del Titolare del Progetto nei pagamenti alle scadenze previste, matura automaticamente in favore dell’Investitore un interesse convenzionale, la cui misura e modalità di calcolo sono indicati nelle Condizioni Particolari di Finanziamento. Resta inteso che, nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi convenzionali eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, a un tasso pari al massimo consentito.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO L’Investitore, ai sensi dell’articolo 1406 c.c., ha il diritto di cedere a terzi i suoi diritti, titoli e interessi derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento, senza richiedere un consenso esplicito o una notifica formale da parte del Titolare del Progetto. E2C provvederà ad informare il Titolare del Progetto dell’avvenuta cessione.
Il Titolare del Progetto riconosce che tale cessione non altererà in alcun modo i suoi diritti, obblighi o responsabilità ai sensi del presente Contratto.
Il Titolare del Progetto accetta inoltre che il suo consenso alla cessione del Contratto è implicito nel momento in cui entra in vigore la cessione stessa, a meno che non notifichi per iscritto entro un periodo ragionevole di due giorni dalla ricezione della comunicazione di cessione da parte di Ener2Crowd, indicando una valida ragione per l'opposizione alla cessione. In mancanza di tale notifica, si presume che il Titolare del Progetto abbia acconsentito tacitamente alla cessione del Contratto.
La cessione del presente Xxxxxxxxx non solleva il Titolare del Progetto da qualsiasi obbligo o responsabilità derivante dal presente Xxxxxxxxx, che continua ad essere vincolante per il Titolare del Progetto e il suo successore legale o avente causa.
Il Titolare del Progetto non ha il diritto di cedere la propria posizione contrattuale.
12. ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
Il Titolare del Progetto, se previsto dalle Condizioni Particolari, ha facoltà di estinguere anticipatamente il Finanziamento corrispondendo all’Investitore:
a)l’intero capitale finanziato;
b)gli interessi maturati alla data di estinzione del Finanziamento.
Il Titolare del Progetto dovrà inoltre corrispondere all’Investitore, una penale la cui misura è indicata nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.
Pertanto, l’importo che il Titolare del Progetto satà tenuto a corrispondere all’investitore è pari a: Capitale residuo [€] + Interessi maturati fino alla rata [€] + Capitale residuo [€] * 0,1%
Il Titolare del Progetto per esercitare tale facoltà dovrà inviare comunicazione scritta a mezzo e-mail a E2C, che ne informa gli Investitori a mezzo e-mail.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso in cui sia previsto il Piano di ammortamento, le Parti convengono che se entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna Rata, il Titolare del Progetto non provvede all’esatto pagamento delle somme, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Le Parti intendono attribuire al termine indicato nel presente articolo un carattere essenziale.
Resta inteso che il Titolare del Progetto resterà obbligato nei confronti dell’Investitore alla restituzione del residuo finanziamento, oltre agli interessi.
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ALTRE IPOTESI DI RITARDO NELLA RESTITUZIONE
Nel caso in cui il finanziamento sia restituito unitamente agli interessi in un'unica rata, le Parti
convengono che se entro 180 giorni dalla scadenza, il Titolare del Progetto non provvede all’esatto pagamento delle somme, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Le Parti intendono attribuire al termine indicato nel presente articolo un carattere essenziale.
Resta inteso che il Titolare del Progetto resterà obbligato nei confronti dell’Investitore alla restituzione del finanziamento, oltre agli interessi.
15. CLAUSOLA PENALE
Le Parti convengono che nel caso in cui il Contratto venga risolto di diritto (xxx.xx 13 e 14), il Titolare del Progetto sarà tenuto al pagamento, a favore dell’Investitore, di una somma pari all’2% dell’Investimento, dovuta a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ.
Resta inteso che il Titolare del Progetto resterà obbligato nei confronti dell’Investitore alla restituzione del residui finanziamento, oltre agli interessi.
16. RECESSO
I termini e le condizioni dell’Offerta rimangono vincolanti per il Titolare del Progetto dal momento in cui l’Offerta è presente sulla Piattaforma fino alla data anteriore tra le seguenti:
a) la data di scadenza dell’Offerta annunciata dal Bridge nel momento in cui l’Offerta è presente sulla Piattaforma
b) la data nella quale viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento fissato, o, in caso di finanziamento flessibile, l’obiettivo di finanziamento massimo.
Per ogni Investitore l’Ordine di Investimento è soggetto
ad un periodo di ripensamento della durata di quindici
(15) giorni di calendario, decorrente dal momento in cui
viene effettuato l’Investimento.
Durante tale periodo l’Investitore può revocare liberamente l’investimento, senza incorrere in alcuna penalità.
Il Titolare del Progetto si obbliga a non recedere dal
Contratto fino a quando quest’ultimo sia in vigore.
17. EFFICACIA E TERMINE
L’efficacia del Contratto è subordinata al raggiungimento tempestivo dell’obiettivo minimo di raccolta eventualmente indicato nell’Offerta.
Nel caso in cui non sia previsto alcun obiettivo minimo di raccolta il Contratto è immediatamente efficace.
Decorsi cautelativamente 20 giorni dalla chiusura con successo dell’Offerta (allo scopo di consentire l’eventuale diritto di recesso all’Investitore), il Fornitore di Servizi di Pagamento rende disponibile al Titolare del Progetto le somme accreditate sul suo Wallet.
Laddove invece il termine di scadenza indicato nell’Offerta decorresse inutilmente, senza cioè il raggiungimento dell’obiettivo minimo indicato nella medesima Offerta, l’Investitore rientrerà subito nella piena disponibilità della intera somma investita, che gli
verrà riaccreditata sul Wallet, senza alcun costo od onere.
18. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sull’esecuzione o interpretazione del Contratto, le Parti eleggono quale Foro Competente in via esclusiva il Foro di Milano, in deroga a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.
Resta inteso che nell’ipotesi in cui l’Investitore sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo, il Foro competente sarà quello della residenza dell’Investitore.
19. GARANZIA AUTONOMA
1. La Società Fitness Investement S.r.l. P.iva e Codice fiscale 10046400965 detiene una partecipazione di controllo al 51% del Proponente ai sensi dell’art. 2359
c.c. Con la presente, la Garante si costituisce garante in favore del Finanziatore per l’adempimento delle obbligazioni in capo al Proponente derivanti dal
Contratto di Finanziamento, in caso di inadempimento da parte del Proponente all’obbligo rimborso del Finanziamento e relativi interessi.
2. La Garante, a fronte del ricevimento di semplice richiesta scritta a mezzo pec o racc.a.r. da parte del Finanziatore contenente copia della preventiva messa in mora del Proponente ad adempiere
entro un termine non inferiore a 30 giorni, si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a
pagare immediatamente al Finanziatore tutte le somme che il Finanziatore sarà a chiedere come dovute dalla Proponente - inclusi gli eventuali interessi di mora maturati ai sensi dell’art. 6.5 delle
Condizioni Generali - in dipendenza di inadempimenti del Proponente alle obbligazioni di pagamento
di cui al Contratto di Finanziamento. La presente Xxxxxxxx potrà essere escussa anche più volte sino alla concorrenza dell’importo dovuto dal Proponente
al Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento.
3. La Garante sarà libera dall’obbligo di adempiere alla
Garanzia qualora trasmetta al Finanziatore la
prova dell’avvenuto pagamento della/e rata/e oggetto
di messa in mora, in data precedente al ricevimento della richiesta di attivazione della Garanzia avanzata dal Finanziatore.
4. La presente garanzia garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Proponente in
forza del Contratto di Finanziamento secondo quanto previsto dallo stesso e dal Codice e si estingue
allo scadere del terzo mese successivo alla cessazione del Contratto. La Garante, decorso il termine
di scadenza della presente Garanzia, resterà comunque obbligata, a fronte di ogni richiesta di pagamento che le sia pervenuta dal Finanziatore anteriormente alla data di scadenza.
5. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla presenta Garanzia da effettuarsi alla Garante dovrà
essere indirizzata al seguente indirizzo: Fitness Investment S.r.l. P.iva e Codice fiscale 10046400965 con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 00 XXX 00000 Xxxxxx (PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx)
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NOME PROGETTO
STIPULATO IL [DATA OGGI] alle [ORARIO] TRA:
NOME SOCIETA’, con sede legale in XXX e COD. FISCALE/P.IVA XXXX, il cui identificativo del conto di pagamento è NUMERO WALLET XXXX, (di seguito “Proponente”) in persona di XXXX, nato il XXXX a XXXX, nella qualità di Amministratore munito dei poteri necessari per la stipula delle presenti Condizioni Particolari di Finanziamento
E
[NOME E COGNOME INVESTITORE], nato il [DATA] a [LUOGO] e [CODICE FISCALE], il cui identificativo del conto di pagamento è [NUMERO WALLET] (di seguito “Investitore”) cioè il soggetto che, valutata l’offerta al pubblico del Proponente, ha deciso di effettuare il presente finanziamento al Titolare del Progettotramite il Portale xxx.xxxx0xxxxx.xxx,
di seguito, congiuntamente, le Parti.
PREMESSA
1. Il Titolare del Progettoha pubblicato sul Portale il Progetto di Crowdfunding indicato nell’intestazione
del presente documento.
2. L’Investitore intende investire in detto Progetto di Crowdfunding.
3. Le Definizioni indicate nelle Condizioni Generali di Finanziamento accettate dall’Investitore devono
intendersi qui espressamente richiamate.
4. Le Condizioni Generali di Finanziamento, le Condizioni Particolari di Finanziamento, il Piano di Ammortamento allegato, formano un Contratto unico ed indivisibile e costituiscono il Contratto di Finanziamento tra le Parti, che viene sottoscritto in conformità a quanto previsto dalle menzionate Condizioni Generali di Finanziamento.
5. Qualora vi fossero contraddizioni tra le Condizioni Generali di Finanziamento e le Condizioni Particolari di Finanziamento, prevarranno le Condizioni Particolari di Finanziamento.
Tutto quanto ciò premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente documento, le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DEL FINANZIAMENTO RIMBORSI, REMUNERAZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA
TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO | {{descrizione piano rateale}} | |
CAPITALE FINANZIATO | {{capitale}} | € |
XXXXX DI INTERESSE ANNUO | {{interesse}} | % |
TOLLERANZA PER IL RIMBORSO | 5 giorni a decorrere dalla data di rimborso | |
NUMERO RATE TOTALI | {{numero}} | |
NUMERO RATE DI PREAMMORTAMENTO | ||
DURATA DEL PRESTITO | {{n. mesi}} | mesi |
FACOLTà ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO | SI, CON UNA PENALE DELL0,1% DEL CAPITALE |
RESIDUO | |
XXXXX DI INTERESSE CONVENZIONALE IN CASO DI RITARDO FINO ALLO SCADERE DEL TERMINE ESSENZIALE PER IL RIMBORSO | Pari al tasso di interesse legale in vigore all’apertura dell’Offerta |
Articolo 2. EVENTUALI ASSICURAZIONI O GARANZIE
DESCRIZIONE | ||
Il prestito è coperto da Assicurazione | ||
Il Titolare del Progettoha previsto una Garanzia per l’Investitore Investitori | Garanzia Autonoma da parte della controllante | FitActive Investements S.r.l. |
Art. 3 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione concernente il presente contratto deve essere inviata ai seguenti recapiti
PROPONENTE | Posta elettronica: {{emailproponente}} |
INVESTITORE | Posta elettronica: {{emailinvestitore}} |
Viene allegato alle seguenti Condizioni Particolari di Finanziamento il Piano di Ammortamento.
Firma Proponente Firma Investitore
Nome e cognome (CONTRATTO STIPULATO IN VIA TELEMATICA IN [DATA e Ora]