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REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI SOVRACANONI PER GLI ENTI RIVIERASCHI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI DERIVAZIONI DI ACQUA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA UBICATI NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione, introito e destinazione dei sovracanoni dovuti agli enti rivieraschi dai concessionari di acqua pubblica per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale media superiore a 220 kW insistenti in tutto o in parte nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 2 - Normativa di riferimento
I riferimenti legislativi e normativi vigenti sono elencati di seguito:
1. Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
2. Legge 27 dicembre 1953 n. 959 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”;
3. Legge 4 dicembre 1956 n. 1377 “Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”;
4. Legge 30 dicembre 1959, n. 1254 “Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane”;
5. Legge 22 dicembre 1961 n. 1501 “Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8”;
6. Legge 24 gennaio 1977, n. 7 “Norme per l’aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice”;
7. Legge 22 dicembre 1980 n. 925 “Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice”;
8. D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;
9. Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
10. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
11. Legge 28 dicembre 2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)”;
12. Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ““Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)”;
13. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
14. Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali – Ex collegato ambientale alla legge di stabilità 2014.
15. Decreto Direttoriale dell’Agenzia del Demanio 4 dicembre 2019 “Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici”;
Art. 3 - Definizioni
a) Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.): ai sensi dell’art. 1 della L. 27 dicembre 1953 n. 959, è il territorio delimitato da una cintura montuosa o collinare il cui perimetro è stabilito con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici. Il bacino è delimitato verso valle da una sezione dell’asta principale, detta “sezione di chiusura del bacino” in cui transitano tutte le acque superficiali raccolte dalla rete naturale di drenaggio. I Comuni compresi in tutto o in parte in un B.I.M. costituiscono un consorzio obbligatorio qualora almeno tre quinti di essi lo richiedano.
b) Canone di concessione: ai sensi dell’art. 35 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775 e s.m.i., il gestore di un impianto idroelettrico deve corrispondere alla Regione un canone di concessione annuo in base alla potenza nominale media annua dell’impianto. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore. L'art. 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha disposto
l’aggiornamento dei canoni con cadenza triennale con decreti ministeriali tenendo conto del tasso di inflazione programmato. Dopo il trasferimento delle relative competenze alle regioni con l’art. 89 del D. Lgs. n. 112/1998, il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, all'art. 154 comma 3 ha stabilito che, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo riduzioni del canone in caso di riuso delle acque o di restituzione con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
c) Enti Rivieraschi: sono considerati enti rivieraschi tutti i Comuni nei cui territori sono ubicate opere idrauliche di derivazione per produzione di forza motrice (diga; centrale idroelettrica, ecc.) e quelli in cui scorre un corso d’acqua nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione delle acque.
d) Grandi e piccole derivazioni: Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni, differenziate in base a soglie quantitative di derivazione stabilite dall’art. 6 del R.D. 1775/1933 in relazione agli usi. Inizialmente le derivazioni per la produzione di forza motrice erano considerate grandi derivazioni quando la potenza nominale media annua era superiore a 220 Kw, soglia poi elevata a Kw 3000 dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1977 n. 7 e dal D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275. L'art. 3 della legge n. 7/1977 ha stabilito che le derivazioni con forza motrice di potenza nominale media compresa tra 220 Kw e 3.000 Kw restano comunque assoggettate agli oneri previsti dagli artt. 52 e 53 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1775, e s.m.i. e' dalle leggi n. 959/1953 e n. 1254/1959 in tema di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanoni in favore degli enti locali.
e) Sovracanoni per i B.I.M.: l’art. 1 comma 8 della L. 27 dicembre 1953 n. 959 ha stabilito che, in sostituzione degli oneri previsti dall’art. 52 del X.X. 00 dicembre 1933 n. 1775, le grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, nuove o esistenti, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte, in un Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), sono soggetti al pagamento di un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dal provvedimento di concessione, a favore del Consorzio dei Comuni compresi nel perimetro del B.I.M.. Se il bacino imbrifero è compreso in più Province deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia Il sovracanone è aggiornato con cadenza biennale tenendo conto del tasso di inflazione programmato, ed è vincolato a interventi “a favore del progresso economico e sociale
delle popolazioni, nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato”.
f) Sovracanoni per gli Enti Rivieraschi: L’art. 53 del R.D. 1775/1933, come modificato dalla L. 04/12/1956 n. 1377, ha disposto la facoltà per il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di stabilire con proprio decreto un ulteriore canone annuo fino a Lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso, a carico del concessionario delle derivazioni con potenza nominale media annua superiore a 220 Kw, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, con la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo, ripartito tenendo conto delle condizioni economiche degli enti rivieraschi e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione. Con L. 21/12/1961 n. 1501 il limite massimo del sovracanone è stato aumentato fino a Lire 800 per kW nominale concesso, e con L. 22/12/1980 n. 925 il canone è stato stabilizzato e assoggettato, con cadenza biennale, a revisione sulla base dei dati ISTAT relativi all’andamento del costo della vita (ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) con decreto del Ministro delle finanze. Il riparto fra i comuni rivieraschi e le province può avvenire con accordo diretto, ratificato con Decreto del Ministro delle Finanze. Dal 01/01/2001 le funzioni del Ministero delle Finanze sono state attribuite all’Agenzia del Demanio, istituita con D. Lgs. n. 300/1999 e D.M. 28/12/2000 n. 1390.
Art. 4 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle concessioni di acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua superiore a kW 220, le cui opere di derivazione e di restituzione sono ubicati in tutto o in parte nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di definire i criteri di ripartizione dei “sovracanoni per gli Enti rivieraschi” di cui all’art. 3 lett. f).
Il sovracanone ha finalità di ristoro della ricchezza persa a causa della sottrazione dell’uso dell’acqua pubblica per gli usi della popolazione locale e dei danni arrecati all’ambiente naturale in conseguenza dell’attuazione della derivazione.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del R.D. 1775/1933, il sovracanone viene ripartito tra i Comuni rivieraschi e le Province. Nel caso di derivazioni le cui acque vengono restituite in un corso d’acqua o in un bacino diverso da quello da cui sono derivate, l’Agenzia del Demanio stabilisce tra quali Comuni e Province e in quale misura debba essere ripartito il sovracanone.
L’elenco dei concessionari e dei Comuni rivieraschi destinatari dei sovracanoni è riportato in Allegato 1. L’aggiornamento dell’elenco potrà essere adottato con determinazione dirigenziale della struttura competente.
Art. 5. Determinazione dell’importo del sovracanone
L’importo annuo del sovracanone, che i concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza superiore a kW 220 devono versare a favore degli enti rivieraschi, è determinato moltiplicando la potenza nominale media (P.N.M.) della centrale idroelettrica espressa in chilowatt, risultante dal provvedimento di concessione, per il sovracanone unitario espresso in
€/kW, stabilito dalla L. 22/12/1980 n. 925, come modificata con L. 28/12/2001 e successivamente con L. 27/12/2002 n. 289. La base di calcolo, differenziata per concessioni con P.N.M. compresa tra 220 e 3000 kW (piccole derivazioni) e per concessioni con P.N.M. superiore a 3.000 kW (grandi derivazioni) è aggiornata con periodicità biennale con Decreto Direttoriale dell’Agenzia del Demanio (D.D.A.D.) sulla base dei dati ISTAT relativi agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Tab. 1. storico delle basi di calcolo e relativi aggiornamenti
Normativa di riferimento | Periodo di applicazione | Base di calcolo/kW | ||
dal | al | P.N.M. 220 ÷ 3000 kW | P.N.M. > 3000 kW | |
L. 04/12/1956 n. 1377 art. 1 c. 2 | 01/01/1957 | 31/01/1962 | Max lire 436 (€ 0,225) | |
L. 21/12/1961 n. 1501 art. 1 c. 3 | 01/02/1962 | 31/12/1979 | Max lire 800 (0,413) | |
L. 22/12/1980 n. 925 art. 2 c. 1 | 01/01/1980 | 31/12/1981 | L. 1200 (€ 0,620) | L. 1200 (€ 0,620) |
D.M. Finanze 28/11/1981 n. 33199 | 01/01/1982 | 31/12/1983 | L. 1614 (€ 0,834) | L. 1614 (€ 0,834) |
D.M. Finanze 19/11/1983 n. 34096 | 01/01/1984 | 31/12/1985 | L. 2141 (€ 1,110) | L. 2141 (€ 1,110) |
D.M. Finanze 26/11/1985 n. 34004 | 01/01/1986 | 31/12/1987 | L. 2532 (€ 1,31) | L. 2532 (€ 1,310) |
D.M. Finanze 25/11/1987 n. 33941 | 01/01/1988 | 31/12/1989 | L. 2802 (€ 1,447) | L. 2802 (€ 1,447) |
D.M. Finanze 25/01/1990 n. 30248 | 01/01/1990 | 31/12/1991 | L. 3.125 (€ 1,614) | L. 3.125 (€ 1,614) |
D.M. Finanze 07/08/1992 n. 30042 | 01/01/1992 | 31/12/1993 | L. 3535 (€ 1,826) | L. 3535 (€ 1,826) |
D.M. Finanze 01/02/1994 n. 31661 | 01/01/1994 | 31/12/1995 | L. 3871 (€ 1,999) | L. 3871 (€ 1,999) |
D.M. Finanze 26/01/1996 n. 55055 | 01/01/1996 | 31/12/1997 | L. 4250 (€ 2,195) | L. 4250 (€ 2,195) |
D.M. Finanze 16/01/1998 n. 54504 | 01/01/1998 | 31/12/1999 | L. 4445 (€ 2,296) | L. 4445 (€ 2,296) |
D.M. Finanze 30/11/1999 n. 78879 | 01/01/2000 | 31/12/2001 | L. 4601 (€ 2,376) | L. 4601 (€ 2,376) |
D.D.A.D. 26/11/2001 n. 32482 | 01/01/2002 | L. 4845 (€ 2,502) | L. 4845 (€ 2,502) | |
L. 28/12/2001 n. 488 (art. 27 c. 10) | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 3,50 €/kW | 3,50 €/kW |
L. 27/12/2002 n. 289 art. 31 c. 10 | 01/01/2003 | 31/12/2003 | 4,50 €/kW | 4,50 €/kW |
D.D.A.D. 27/11/2003 n. 45223 | 01/01/2004 | 31/12/2005 | 4,73 €/kW | 4,73 €/kW |
D.D.A.D. 31/01/2006 n. 5439 | 01/01/2006 | 31/12/2007 | 4,91 €/kW | 4,91 €/kW |
D.D.A.D. 21/12/2007 n. 46797 | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 5,09 €/kW | 5,09 €/kW |
D.D.A.D. 20/01/2010 n. 2383 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 5,27 €/kW | 5,27 €/kW |
L. 30/07/2010 n. 122 (art. 15 c. 6) | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 7,00 €/kW | 7,00 €/kW |
D.D.A.D. 30/11/2011 n. 37803 | 01/01/2012 | 31/12/2013 | 5,53 €/kW | 7,35 €/kW |
D.D.A.D. 22/11/2013 n. 27998 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 5,72 €/kW | 7,60 €/kW |
D.D.A.D. 02/12/2015 n. 21499 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 5,73 €/kW | 7,61 €/kW |
D.D.A.D. 06/12/2017 n. 15834 | 01/12/2018 | 31/12/2019 | 5,78 €/kW | 7,67 €/kW |
D.D.A.D. 04/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 5,87 €/kW | 7,78 €/kW |
D.D.A.D. 07/12/2021 n. 21499 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 6,02 €/kW | 7,98 €/kW |
Art. 6. Ripartizione
Ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del R.D. 1775/1933 il sovracanone viene ripartito tra i Comuni rivieraschi e le Province tenendo conto delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in conseguenza della derivazione.
L’art. 2 della Legge 22 dicembre 1980 n. 925 e s.m.i., stabilisce che il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto degli Enti rivieraschi, ratificato con decreto dell’Agenzia del Demanio, di cui si approva un modello, Allegato 2 del presente Regolamento.
La Città metropolitana di Roma Capitale definisce nella misura massima del 25% la quota di ripartizione a proprio favore, da definire in accordo con i Comuni rivieraschi di cui in Allegato 1, per ogni concessione insistente in tutto o in parte nel proprio territorio.
I criteri per la definizione delle percentuali di ripartizione sono i seguenti:
a) le quote per i Comuni rivieraschi sono assegnate in misura proporzionale tra gli stessi sulla base dell’estensione territoriale per una quota del 60% e della popolazione nella misura del 40%;
b) condizioni economiche degli Enti;
c) danno eventualmente subìto in conseguenza della derivazione, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita dall’ente rivierasco
Art. 7. Modalità di rendicontazione e di introito
Ai sensi del comma 4 dell’art. 53 del R.D. 1775/1933 il pagamento del sovracanone ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone demaniale di concessione.
Con L. n. 1254 del 30 dicembre 1959 è stata fornita l’interpretazione autentica dell’art. 1 comma 9 della L. 959/1953 chiarendo che: “Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell’annualità del canone demaniale ad essa
relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.
Qualora l’impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente all’utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell’impianto stesso.”
I concessionari invieranno tramite posta elettronica certificata (PEC) idonea rendicontazione annuale dettagliata per ciascuna concessione, del sovracanone dovuto entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
I concessionari sono tenuti a versare i sovracanoni spettanti alla Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le quote di riparto stabilite con i comuni rivieraschi, con periodicità annuale, entro 30 giorni dalla fine dell’anno di riferimento, tramite il sistema pubblico dei pagamenti denominato PAGOPA previsto dall’art. 5 del D.lgs. 82/2005 s.m.i.
Nel caso di mancato versamento del canone entro il termine previsto dal capoverso precedente, l’ente procederà all’invio di una richiesta di messa in mora con applicazione dei relativi interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c.. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario alla richiesta di messa in mora si procederà al recupero dell’entrata tramite accertamento esecutivo previsto dall’art. 1 co. 792 della L. 160/2019 e seguenti s.m.i e comunque applicando le norme relative alla riscossione coattiva vigenti.
Art. 8. destinazione dei sovracanoni
I fondi derivanti dai sovracanoni oggetto del presente Regolamento saranno destinati ad interventi di tutela e valorizzazione ambientale nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.
I Comuni rivieraschi del territorio metropolitano, nell’ambito dell’accordo con la Città metropolitana di Roma Capitale, si impegnano a destinare i fondi dei sovracanoni ad interventi di tutela e valorizzazione ambientale dei rispettivi territori.
Allegato 1
Concessionario: Enel Green Power Italia srl
Enti rivieraschi:
Impianto di Comunacqua e Scalelle:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Xxx.xx Prov. Frosinone
• Comune di Filettino
• Comune di Trevi nel Lazio
• Comune di Vallepietra
• Comune di Jenne
• Comune di Subiaco
Impianto di Acquoria-Vesta-Arci:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Tivoli
• Comune di CastelMadama
Impianto di Nazzano:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Xxx.xx Prov. Rieti
• Comune di Fiano
• Comune di Montopoli
• Comune di Nazzano
• Comune di Torrita Tiberina
• Comune di Poggio Mirteto
• Comune di Filacciano
• Comune di Ponzano
• Comune di Forano
• Comune di Stimigliano
Impianto di Castel Giubileo:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Roma Capitale
• Comune di Riano
• Comune di Castelnuovo di Porto
• Comune di Monterotondo
• Comune di Capena
• Comune di Montelibretti
• Comune di Fiano
Impianto di Subiaco:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Subiaco
Concessionario: ACEA ato 2 spa
Enti rivieraschi:
Impianto di Mandela
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Mandela
• Comune di Anticoli Corrado
• Comune di Roviano
• Comune di Cineto Romano
• Comune di Saracinesco
Impianto di Castel Madama
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Vicovaro
• Comune di Castel Madama
Concessionario La Energy srl
Enti rivieraschi:
Impianto di Sambuci:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Sambuci
Concessionario Basik due srl
Enti rivieraschi:
Impianto di Subiaco:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Subiaco
Concessionario Ecoenergie srl
Enti rivieraschi:
Impianto di Tivoli:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Comune di Tivoli
Concessionario Tiberis Holding srl
Enti rivieraschi:
Impianto di Fiano Romano:
• Città metropolitana di Roma Capitale
• Xxx.xx Prov. Rieti
• Comune di Fiano Romano
• Comune di Montopoli Sabina
Allegato 2
ACCORDO DIRETTO PER IL RIPARTO DEI SOVRACANONI RIVIERASCHI
(Art. 53 R.D. 11.12.1933 n. 1775; Art. 2 comma 2 L. 22 dicembre 1980 n. 925)
Impianto: sito nel Comune di
in loc. ; Concessionario: P.IVA. Con sede in
atti autorizzativi:
Potenza nominale media concessa: Decorrenza_
Con il presente accordo, a valere a tutti gli effetti di legge, tra:
• La Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx 000/X, 00000 Xxxx, codice fiscale 80034390585, rappresentata da , nato/a a il , in qualità di
, per la carica domiciliato/a in Roma, xxx XX Xxxxxxxx 000/X, 00000 Xxxx, all’uopo delegato dal Sindaco
metropolitano con decreto n. del ;
• Il Comune di
con sede in
codice fiscale , rappresentato da
, nato/a a
il , in qualità di
, per la carica domiciliato/a in , all’uopo delegato dal Sindaco
con n. del ;
• Il Comune di
con sede in
codice fiscale , rappresentato da
, nato/a a
il , in qualità di
, per la carica domiciliato/a in , all’uopo delegato dal Sindaco
con n. del ;
• Il Comune di
con sede in
codice fiscale , rappresentato da
, nato/a a
il , in qualità di
, per la carica domiciliato/a in , all’uopo delegato dal Sindaco
con n. del ;
PREMESSO
che tutti i concessionari di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico per la produzione di forza motrice con potenza nominale media, concessa o riconosciuta, superiore a 220 Kw sono tenuti
a corrispondere, ai sensi dell’art. 53 del X.X. 00/00/0000 N. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modifiche e della L. n. 925/1980, ai comuni rivieraschi ed alle province/città metropolitane un sovracanone annuo determinato in base alla misura fissata dal Ministero delle Finanze (ora dal Direttore dell’Agenzia del Demanio) per ogni Kw di potenza nominale media concessa;
VISTI
16. Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
17. La Legge 4 dicembre 1956 n. 1377 “Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933,
n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”;
18. La Legge 22 dicembre 1961 n. 1501 “Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8”;
19. La Legge 24 gennaio 1977, n. 7 “Norme per l’aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice”;
20. La Legge 22 dicembre 1980 n. 925 “Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice”;
21. Il D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;
22. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
23. Il “Regolamento per la ripartizione dei sovracanoni per gli enti rivieraschi dovuti dai concessionari di derivazioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica ubicati nel
territorio della Citta’ metropolitana di Roma Capitale” approvato con Delibera n.
del Consiglio della Città metropolita di Roma Capitale;
del
CONSIDERATO
che con Atto autorizzativo del prot. ,
alla Soc. , con sede legale
in , per l’impianto in loc. del
Comune di , con opere di presa nel comune di , e con restituzione nel comune di
, con potenza nominale media Kw e decorrenza da , durata ;
che sono enti rivieraschi della sopra indicata derivazione la Città metropolitana di Roma Capitale e i
Comuni di , ,
;
che l’art. 2 della L. 22/12/1980 n. 925 prevede che il riparto del gettito annuo può avvenire previo accordo diretto tra i comuni riviveraschi e la Provincia/Città metropolitana;
che l’importo annuo del sovracanone è determinato moltiplicando la Potenza Nominale Media (P.N.M.) della centrale idroelettrica espressa in chilowatt, risultante dal provvedimento di concessione, per il sovracanone unitario espresso in €/kW, stabilito dalla L. 22/12/1980 n. 925, come modificata con
L. 28/12/2001, con L. 27/12/2002 n. 289 e con L. 30/07/2010 n. 122. La base di calcolo, differenziata per concessioni con P.N.M. compresa tra 220 e 3000 kW (piccole derivazioni) e per concessioni con P.N.M. superiore a 3.000 kW (grandi derivazioni) è aggiornata con periodicità biennale con Decreto Direttoriale dell’Agenzia del Demanio (D.D.A.D.) sulla base dei dati ISTAT relativi agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Che, secondo gli importi stabiliti con la normativa sopra citata, il calcolo del sovracanone per l’impianto oggetto del presente accordo, risulta essere:
ANNO | KW | GIORNI | IMPORTO UNITARIO (€/kW) | TOTALE (€) |
TOTALE DOVUTO |
che, con Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale n. _ del è stata approvata la ripartizione del sovracanone con le percentuali di seguito indicate ed è stato delegato alla sottoscrizione del presente accordo il/la
;
che con Delibera di Giunta del Comune di è stata approvata la ripartizione del sovracanone con le percentuali di seguito indicate ed è stato delegato alla sottoscrizione del presente accordo il/la ;
che con Delibera di Giunta del Comune di è stata approvata la ripartizione del sovracanone con le percentuali di seguito indicate ed è stato delegato alla sottoscrizione del presente accordo il/la ;
che con Delibera di Giunta del Comune di è stata approvata la ripartizione del sovracanone con le percentuali di seguito indicate ed è stato delegato alla sottoscrizione del presente accordo il/la ;
che nell’incontro del presso viene sottoscritto il presente accordo tra gli enti riviveraschi per la ripartizione dei proventi del sovracanone come di seguito indicato:
ENTE RIVIERASCO | PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE (%) |
Città metropolitana di Roma Capitale | …………… |
Comune di | …………… |
Comune di | …………… |
Comune di | …………… |
100 |
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite, CONCORDANO
1) Di stabilire, ai sensi dell’art. 2 della L. 22/12/1980 n. 925, che i preventi derivanti dal sovracanone rivierasco relativo alla derivazione concessa con Determinazione
del alla Società
, con sede in , per l’impianto sito in , venga ripartito secondo lo schema di seguito riportato:
ENTE RIVIERASCO | PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE (%) |
Città metropolitana di Roma Capitale | …………… |
Comune di | …………… |
Comune di | …………… |
Comune di | …………… |
100 |
2) Di stabilire che il concessionario versi annualmente a ciascun ente rivierasco la quota parte di canone spettante;
3) Di stabilire che gli enti rivieraschi si impegnano a destinare i fondi dei sovracanoni ad interventi di tutela e valorizzazione ambientale nei rispettivi territori.
4) Di chiedere al Direttore dell’Agenzia del Demanio l’emanazione del decreto di riparto e liquidazione dei sovracanoni con le modalità indicate al punto 1) per l’anno corrente, per gli anni precedenti e per il futuro.
5) Di trasmettere copia del presente accordo all’Agenzia del Demanio e, per conoscenza, al Concessionario.
Lì,
Per la Città metropolitana di Roma Capitale
Per il Comune di
Per il Comune di
Per il Comune di