Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L’ ANNO SPORTIVO ……………...
In attuazione della determinazione dirigenziale P.G.N.....…............./20…. esecutiva ai sensi di legge F R A
Il Comune di Bologna – Quartiere Santo Stefano, C.F.01232710374, di seguito denominato “Quartiere”, per il quale interviene il Xxxx.Xxxxxx Xxxxxxx domiciliato per la carica in Bologna, Xxx Xxxxx Xxxxxxx x.000, di seguito denominato “concedente”;
E
L’Associazione ….......................... con sede in ….............................. – C.F. …................... - di
seguito denominato “Concessionario” rappresentata dal proprio legale rappresentante, Sig.
…........................... nato a...........................il......................., domiciliato per la carica
a......................in Via..................., n° ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione definisce le competenze tra Quartiere e concessionario per l’uso in orario extrascolastico dello spazio adibito ad attività motoria (palestra scolastica e servizi annessi) e degli arredi e delle attrezzature sportive fisse e mobili indicate nei verbali di consegna e di presa visione allegati alla presente convenzione (All.1e 2), facenti parte della scuola …..........................................
Per orario extrascolastico si intende quello in cui non vi è attività didattico-scolastica, così come esplicitato nel paragrafo 2 del protocollo d’intesa per l’assegnazione in uso temporaneo delle palestre scolastiche e dei servizi annessi P.G.N. 254780 del 20.10.2010.
ART. 2 – USO DELL’IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE
Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’impianto medesimo, e nelle giornate e negli orari indicati per ciascuna palestra.
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00000 Xxxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ogni uso deve essere espressamente autorizzato dal Quartiere. E’ in tutti i casi vietato l’utilizzo di locali e di attrezzature che non siano previste nel verbale di consegna e presa visione di cui all’All.1 della presente convenzione.
E’ vietata la sub concessione degli spazi nell’impianto in oggetto, senza preventiva autorizzazione del Quartiere;
I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, riferita all’anno sportivo …………….., dura fino al termine dell’attività didattica, e per eventuali periodi successivi di utilizzo dell’impianto richiesti dal concessionario, previo accordo con il Quartiere.
All’inizio della stagione sportiva il concessionario sottoscrive un verbale di consegna e presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze, così come previsto nei paragrafi 11 e 12 del protocollo d’intesa per l’assegnazione in uso temporaneo delle palestre scolastiche e dei servizi annessi P.G.N: 254780 del 20.10.2010.
Alla scadenza il Concessionario è tenuto a rilasciare i locali e le attrezzature nello stato di fatto esistente al momento della consegna, e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti.
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:
• garantire l’apertura e chiusura dell’impianto in base alle assegnazioni effettuate dal Quartiere;
• garantire la custodia, la guardiania e il corretto uso dell’impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati, durante le ore di utilizzo della palestra; la presenza del responsabile o suo delegato (Sig ) è condizione indispensabile per l’accesso alla palestra e per il suo uso;
• vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate; a tal fine il concessionario dovrà comunicare al Quartiere ogni uso difforme rispetto alle assegnazioni fatte;
• consentire l’accesso alla palestra e l’utilizzo delle attrezzature oggetto di convenzione esclusivamente alle società e soggetti assegnatari, espressamente autorizzati dal Quartiere;
• impegnarsi a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;
• non consentire l’accesso a persone non autorizzate e al pubblico durante lo svolgimento delle attività sportive;
• vigilare che gli utenti indossino calzature con suole di gomma, pulite, da usarsi esclusivamente all’interno della palestra;
• vigilare sul rispetto del divieto di fumo all’interno dei locali, in conformità della Legge 3/2003;
• effettuare regolarmente e al bisogno, a propria cura ed oneri, gli interventi di igiene e pulizia della palestra, degli spogliatoi, dei servizi e delle relative pertinenze, nonché di quelle esterne che consentono l’accesso alla medesima; a tal fine il concessionario presenta al
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00000 Xxxxxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - tel. x00 000 000000 - fax x00 000 000000 xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Quartiere un “piano dettagliato delle pulizie”(quali, quando e chi le fa), affinchè sia reso noto alle rispettive scuole/istituti;
• provvedere al termine di ogni turno di allenamento/attività a lasciare gli spazi utilizzati in ordine e a riporre le attrezzature utilizzate negli spazi/contenitori in cui erano posizionati all’inizio, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche ed extrascolastiche successive;
• garantire che eventuali beni mobili (contenitori, arredi) introdotti dal concessionario e/o dagli assegnatari all’interno dei locali rispettino la vigente normativa sulla sicurezza; in ogni caso il concessionario ne rimane l’unico custode e depositario;
• provvedere al controllo dell’efficienza dell’impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo;
• effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all’art.13 del vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi;
• comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle attrezzature riscontrati all’inizio di ogni turno d’uso o verificatisi durante l’attività sportiva;
• provvedere all’immediata riparazione degli attrezzi danneggiati ed alla sostituzione di quelli irrimediabilmente danneggiati ;
• presentare al Quartiere relazione annuale sull’uso dell’impianto. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui al presente punto può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell’impianto negli anni successivi;
Nell’esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.
ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’ ENTE PROPRIETARIO
Sono a carico dell’Ente proprietario
a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art.4;
b) i consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell’impianto e dei locali;
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all’assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi.
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Il Quartiere provvede al controllo dell’efficienza e della regolarità della gestione e dell’uso degli impianti, anche nei confronti dell’Istituzione scolastica. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che il personale comunale e della scuola riterranno di effettuare.
ART. 7 – TARIFFE D’USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE
Il Concessionario è tenuto ad esporre al pubblico in luoghi ben visibili le tariffe d’uso vigenti. Egli dovrà esigerne il pagamento anticipato delle tariffe d’uso alle società assegnatarie e versare le quote di contribuzione deliberate dall’Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima.
Il Quartiere provvede – a seguito di formale segnalazione di perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe – a revocare l’assegnazione dell’impianto ai soggetti inadempienti.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.
In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell’uso dell’impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all’uso dell’impianto e degli accessori.
A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all’attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell’impianto, ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere.
ART. 9 – VIOLAZIONI ED INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Bologna potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni a causati.
ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.
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Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.
Bologna, lì
Per l’Associazione Il Presidente
Per il Quartiere Santo Stefano Il Direttore
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