Contract
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 17 marzo 2021
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla legge 160/2019, articolo 1, ai commi da 817 a 836, denominato «canone». Ai sensi del comma 816 dell’articolo 1, legge 160/2019 il canone sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni , il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
2. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 160/2019, è disciplinato nel capo IX.
Articolo 2 Classificazioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 826, della L. n. 160 e tenuto conto dei dati sulla popolazione dell’istituto nazionale di statistica il Comune di Aosta si colloca nella fascia dei comuni con popolazione oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
2. Le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su quattro categorie tariffarie per quanto riguarda il canone patrimoniale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche mentre è basata su due categorie per il canone sulle esposizioni pubblicitarie. L’allegato A del presente Regolamento contiene tali classificazioni.
Articolo 3 Presupposto
1. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque gravate da altro diritto di godimento a favore della collettività;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini dell’applicazione del canone sono considerati rilevanti i messaggi diffusi, attraverso ogni mezzo e forma di comunicazione visiva e acustica, finalizzati alla promozione della domanda di beni e servizi di qualsiasi natura; a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Rientrano nel presupposto pubblicitario le comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1. del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Articolo 4 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima.
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE OCCUPAZIONI
Articolo 5
Attivazione procedimento per occupazioni
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il provvedimento anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente. Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento.
3. La domanda, redatta su apposita modulistica definita dall’Ente, deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
4. Qualora la richiesta di occupazione sia effettuata da associazioni, partiti politici o movimenti di idee in genere dovrà essere altresì presentata una dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano.
5. L’istanza deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
6. In caso di modifica di un’’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo già rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai precedenti commi del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
7. La comunicazione inviata dall’ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi
indicato, non inferiore a 15 giorni, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
8. La comunicazione da parte dell’ufficio della presenza di una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 14.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere trasmessa, a cura del servizio competente al rilascio, al soggetto a cui sono attribuite le attività di recupero e di riscossione del canone permanente.
Articolo 6
Istruttoria e rilascio concessione
1. Il responsabile del procedimento provvede, salvo quanto eventualmente disposto da specifiche leggi o regolamenti comunali vigenti per i singoli servizi, entro i termini indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.319 del 22 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30.
2. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso. Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, oltre alle spese istruttorie di cui al successivo comma, è dovuta un’indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento richiesto.
3. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta il pagamento delle relative spese da parte del richiedente secondo criteri stabiliti dalla Giunta comunale.
4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massino di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
6. Il responsabile del procedimento, entro il termine per il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
7. L'ammontare della garanzia di cui è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
8. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
9. A seguito di esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale soggetto Gestore - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune così come disciplinato dall’art.19 del Regolamento delle entrate comunali di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.174 del 13 dicembre 2017. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
11. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, solo dopo l’avvenuto pagamento del canone quando dovuto.
12. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 13 in caso di occupazioni di urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.
13. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della
Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
15. Il Direttore dei lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di servizio comunale che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà preventivamente acquisire i pareri dai soggetti competenti in materia. Resta comunque necessaria l’ordinanza dirigenziale in caso di modifica della viabilità veicolare.
Articolo 7
Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art 6 comma 6;
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento-
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
b1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
b2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
Articolo 8 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al responsabile del procedimento competente.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sempre sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può essere superiore a 90 giorni
4. L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione temporanea relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Articolo 9
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto
dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 10
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto accertatore invia al responsabile del provvedimento concessorio una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine ed in assenza idoneo riscontro, il responsabile ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o
liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 11 Occupazioni non consentite
1. Sono in ogni caso vietate le occupazioni in contrasto con il decoro cittadino o per l’esercizio di attività non consentite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano, anche indirettamente, implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e di identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
Articolo 12 Particolari fattispecie
1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. La dichiarazione annuale è da presentarsi entro il 31 marzo ed è relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
CAPO III
LE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Articolo 13 Tipologie
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 14 Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni lavorativi prima
dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarla o assoggettarla a particolari prescrizioni.
Articolo 15 Occupazioni d’urgenza
1. In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone o cose e/o per ragioni di sicurezza, si può procedere a occupare il suolo pubblico in assenza di atto autorizzativo, dandone immediata comunicazione, con procedura semplificata (anche via email o PEC), al Comando di Polizia Municipale.
2. La domanda di concessione in sanatoria, dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone dovrà essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 7 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva, con gli effetti sanzionatori previsti dal presente Regolamento e l’obbligo immediato di sgombero.
4. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 30%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online.
Articolo 16 Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà
effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
Articolo 17
Passi carrabili e accessi a raso
1. Le occupazioni con passi carrabili autorizzati ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
4. Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
Articolo 18
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
Articolo 19
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Il canone deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato in sede di approvazione delle tariffe una specifica agevolazione. Qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.
Articolo 20
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. In relazione alle singole zonizzazioni territoriali le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 800 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 800 mq.
Articolo 21 Occupazioni a sviluppo progressivo
1. E’ consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all’Allegato B del presente regolamento.
Articolo 22 Pubblici Esercizi
1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all’esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 30% della tariffa di riferimento per tutta l’area interessata dall’occupazione.
Articolo 23 Attività Edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per tali occupazioni lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 24
Occupazione per contenitori per la raccolta dei rifiuti
1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente
2. L’Utente impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l’autorizzazione all’utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso del condominio o dell’attività.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l’Ufficio Igiene Urbana. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell’assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio Arredo Urbano. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all’interessato con nota scritta entro 30 giorni.
4. L’autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l’area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
a) prescrizioni previste dal regolamento comunale di igiene urbana ed aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell’area da occupare;
b) durata massima dell’autorizzazione.
Articolo 25
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 26
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
Articolo 27 Parcheggi a pagamento
1. Per le concessioni di suolo pubblico destinate all’attività di gestione dei parcheggi a pagamento la superficie assoggettata al canone è data dalla somma di una parte della superficie occupata interamente computata maggiorata della restante parte computata in ragione del dieci per cento.
2. Alla superficie così determinata si applicheranno, ad ogni categoria, le tariffe vigenti avendo quale criterio di imputazione delle aree l’incidenza percentuale delle singole superfici rispetto all’entità complessiva dell’occupazione.
Articolo 28 Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non sia in contrasto con specifiche normative di settore e ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Articolo 29 Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata, a condizione che ciò non sia in contrasto con specifiche normative di settore, la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in
materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Art. 30
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 31 Occupazioni per traslochi
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. In occasione di un trasloco, coloro che abbiano necessità di occupare parte di suolo pubblico devono presentare istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 32 Serbatoi
1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
CAPO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 33
Attivazione procedimento per pubblicità
1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste dal Piano Generale degli Impianti oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nei provvedimenti rilasciati dalle autorità competenti.
2. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
6. All’interno dei “centri abitati”, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune si riserva la facoltà di concedere le deroghe previste dal CdS, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. La domanda di autorizzazione redatta in bollo deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
10.Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Articolo 34
Istruttoria e rilascio autorizzazione
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del
relativo provvedimento. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente così come disciplinato dall’art.19 del Regolamento delle entrate comunali di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.174 del 13 dicembre 2017. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 35
Titolarità delle autorizzazioni e subentro
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g. custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i. versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo
n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni
relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 36
Xxxxxxx, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 37
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Costituiscono causa di revoca dell’autorizzazione a titolo esemplificativo:
a. la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
b. la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario;
c. la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
d. quando il mezzo pubblicitario diventa incompatibile, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, di valori storico-architettonici dell’ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale;
e. quando il mezzo pubblicitario diventa incompatibile a seguito dell’approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di specifici progetti finalizzati al riordino del settore impiantistico per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale del territorio;
f. quando l’impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.
3. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
4. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 38
Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
d) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 39 Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 40
Messaggi pubblicitari non consentiti
1. Su tutto il territorio comunale è vietata la propaganda pubblicitaria in qualunque forma, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di gioco d’azzardo. Sono esclusi dal divieto i concorsi a premi, indetti ai sensi del D.P.R. 26/10/2001, n. 430, le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile o dalle ONLUS, lotterie nazionali.
2. Ai fini della presente disposizione, si intende quale forma di propaganda pubblicitaria indiretta anche l’esposizione presso le sedi di operatori di giochi d’azzardo di cartelli o avvisi volti a rendere pubbliche le vincite realizzate. Chi trasgredisce al presente divieto è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 in caso di violazione dei regolamenti comunali. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono destinati a finanziare progetti riguardanti iniziative finalizzate alla prevenzione della ludopatia.
CAPO V LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 41 Impianti pubblicitari
1. Si definisce impianto o mezzo pubblicitario qualunque struttura finalizzata alla diffusione di messaggi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
2. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiamano e confermano la classificazione, la tipologia degli impianti e le norme di attuazione contenute nel Piano Generale degli Impianti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 24 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’aggiornamento del Piano è effettuato nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.e i.).
4. Non è ammesso nessun impianto finalizzato all’effettuazione di pubblicità per conto terzi al di fuori degli impianti di affissione diretta e degli impianti di pubbliche affissioni.
Articolo 42
Pubblicità negli ascensori adibiti a servizio pubblico
1. La pubblicità negli ascensori adibiti ad uso pubblico è ammessa con l’osservanza delle disposizioni contenute nella L. 14.07.1993, n. 235, cui il presente Regolamento espressamente rinvia.
Articolo 43 Pubblicità fonica
1. Per pubblicità fonica, si intende la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall’Autorità di pubblica sicurezza.
2. Fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. All’interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
17.00 alle ore 19,00, esclusi i giorni festivi ed il periodo dal 1° al 4 novembre compresi, di ogni anno.
3. E’ vietata nelle “aree particolarmente protette” indicate come tali dal “Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 169 del 17.09.1998 e s.m.e i.. 4 art. 59 del DPR 495/1992 e s.m. e i. 5 L.
n. 447/1995 e L. R. n. 9/2006. - 14 – Il livello sonoro non deve superare i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
4. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Comune, almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio dell’attività e deve contenere l’indicazione di ogni veicolo o mezzo utilizzato per lo svolgimento dell’attività, l’iniziativa specifica che si intende promuovere, la durata, il luogo o il percorso e, in allegato, la relazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 11 della L.R. 9/2006.
5. In occasione di particolari eventi di natura eccezionale la Giunta Comunale può concedere motivate deroghe a quanto previsto dai commi precedenti.
Articolo 44
Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario e locandine
1. E’ consentita la distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario sul territorio del Comune di Aosta. E’ invece vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario, nonché mediante apposizione sui veicoli in sosta.
2. E’ consentita l’esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e all’interno dei locali aperti al pubblico. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse e l’indicazione della categoria normale o speciale.
3. Le locandine oltre il mezzo metro quadrato di superficie potranno essere affisse esclusivamente sugli impianti di Pubblica Affissione
Articolo 45
Pubblicità effettuata con veicoli in genere
1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23, 54 e 56 del
C.d.S. e s.m.e i. è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 57 del D.P.R. 495/92.
2. Ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 495/1992, l’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto al successivo comma 6, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’art. 61 del C.d.S..
3. Ai fini dell’applicazione del canone:
a) per veicoli adibiti ad uso pubblico s’intendono: • servizio di noleggio con conducente (articolo 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.); • servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
b) per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s’intendono i servizi di linea per trasporto di persone (articolo 82, comma 5, lettera c. del C.d.S.) o di cose (articolo 82, comma 5, lettera e. del C.d.S.). I termini “inizio” e “fine corsa” di cui al comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs 507/1993 sono da riferirsi all’elenco delle linee date in concessione al vettore;
c) per veicoli adibiti ad uso privato s’intendono: • veicoli ad uso proprio; • veicoli ad uso di terzi di cui all’art. 82 comma 5 lettera a. (locazione senza conducente) e lettera d (servizio di trasporto di cose per conto terzi).
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell’impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla), dell’indirizzo, del sito web, dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, del numero di fax e simili purché l’iscrizione non sia apposta più di due volte sul veicolo.
5. E’ ammessa la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), se immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente. La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento. Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale per particolari eventi di natura eccezionale.
6. Ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea e sui veicoli adibiti al servizio taxi.
Articolo 46
Pubblicità effettuata negli impianti sportivi comunali
1. All’interno delle aree di pertinenza degli impianti sportivi di proprietà comunale è possibile effettuare pubblicità in relazione all’individuazione di specifici spazi a ciò dedicati, qualora non diversamente disposto dai competenti servizi comunali di riferimento, mediante manifesti, striscioni e pannelli .
2. Il soggetto concessionario o il gestore dell’impianto è tenuto a presentare al gestore del servizio di riscossione del canone, entro il mese di gennaio di ogni anno, la lista degli impianti pubblicitari corredata dei relativi dati tecnici (impianto sportivo di riferimento, numero impianti pubblicitari, dimensioni, materiali, soggetti pubblicizzati, tipologia attività svolta, caratteristiche richiedente, periodo espositivo). Aggiornamenti successivi potranno intervenire in ragione di eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi in corso d’anno.
3. L’installazione dei manufatti pubblicitari deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la sicurezza dell’impianto e comunque delle persone in generale;
b) la perfetta visibilità dell’evento sportivo da parte di ciascun spettatore;
c) il corretto svolgimento dell’attività o della manifestazione sportiva.
4. L’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e la rimozione degli impianti pubblicitari avviene a completa cura e spese dei soggetti espositori, nel rispetto delle norme vigenti in materia. I medesimi soggetti si obbligano al ripristino dello stato dei luoghi antecedente allo svolgimento dell’attività pubblicitaria.
5. I soggetti come sopra sono responsabili degli eventuali danni procurati dagli impianti pubblicitari da loro esposti e relative strutture a persone e cose durante tutto il periodo di montaggio, esposizione e smontaggio degli impianti pubblicitari di proprietà.
Art. 47
Pubblicità elettorale
1. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni della L. 24.04.1975, n. 130.
Art. 48
Autorizzazioni implicite nel pagamento dell’imposta
1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della legge 160/2019.
2. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà del gestore del canone prevedere la timbratura delle singole locandine
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dal gestore e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. La pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti è considerata implicitamente autorizzata con il pagamento dell’imposta ed è consentita esclusivamente nelle zone e con le modalità previste dal Piano generale degli impianti.
Articolo 49
Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
CAPO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 50
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Gestore del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è determinata nel Piano Generale degli Impianti ed è destinata per il 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, politica o comunque priva di rilevanza economica e per l’85% alle affissioni di natura commerciale.
Articolo 51
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati anagrafici del committente, del numero e del formato dei manifesti, dell’oggetto del manifesto, della data di inizio e fine dell'affissione.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona presso gli uffici del Gestore, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro sette giorni dalla richiesta di affissione. Il committente potrà annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
4. Il committente ha sempre la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in tal caso la metà del diritto dovuto.
5. Le prenotazioni partono dal 1° novembre e possono essere effettuate al massimo fino al 31 dicembre dell’anno successivo. E' vietata la prenotazione di spazi per le pubbliche affissioni qualora non sia definito l'oggetto e la durata dell'affissione.
6. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione da parte del Servizio Affissioni presso il quale è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
7. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, a cura del committente, nei giorni e nell’orario di apertura, almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
8. Su richiesta del committente, il Gestore deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
9. E' possibile richiedere lo spostamento di un’affissione prenotata per una determinata data, compatibilmente con le disponibilità di spazi relativi alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto a volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione ed i nuovi diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata.
10. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Pubblicità ed Affissioni del Gestore, con la data di scadenza prestabilita.
11. I manifesti non utilizzati dal Gestore restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 15 giorni, salvo che ne venga richiesta la restituzione con il recupero delle spese di spedizione.
12. Il Gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
14. Ai fini di una razionalizzazione dell’attività, il Gestore può stabilire la durata e i quantitativi massimi che possono essere richiesti in ogni commissione .
15. Il Gestore ha l’obbligo di coprire completamente i manifesti scaduti entro i tre giorni successivi alla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata. I nuovi manifesti e i fogli di carta colorata dovranno essere di una consistenza tale da impedire che si possano vedere le parole dei manifesti coperti, altrimenti il Gestore sarà tenuto a togliere i manifesti scaduti.
16. Eventuali reclami concernenti l’attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al funzionario responsabile del servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
17. Nel caso in cui il Comune debba rimuovere o rendere non accessibile un impianto a causa della realizzazione di opere pubbliche, il Gestore, su istanza del committente, provvederà a rimborsare l’intero diritto versato.
18. Le affissioni sugli impianti bifacciali vengono effettuate su entrambi i lati per lo stesso tipo di manifesti.
19. Per quanto riguarda le affissioni funebri la scadenza del manifesto è considerata il giorno successivo al verificarsi dell’evento indicato.
Articolo 52 Circuiti impianti
1. Il Gestore, ai fini di una razionale gestione del servizio e di una oggettiva assegnazione degli spazi in relazione alla diversa efficacia pubblicitaria dei singoli impianti affissionali, può istituire mediante disposizione del funzionario responsabile, uno o più circuiti di stendardi formato cm. 140x200 e 200x140 e poster 600x300, destinati esclusivamente alle affissioni commerciali.
2. Le posizioni e i quantitativi dei singoli circuiti sono vincolanti per il committente. E' possibile richiedere più circuiti contemporaneamente anche per il medesimo tipo di manifesto.
3. Se i manifesti richiesti in circuito, ed in generale tutti quelli richiesti in prefissata, vengono consegnati in ritardo rispetto alla data di inizio affissione, il Gestore provvederà all'affissione entro i due giorni lavorativi successivi alla data di consegna del materiale, fermo restando la data di fine esposizione prenotata.
Articolo 53
Limitazioni alle pubbliche affissioni
1. Le commissioni di manifesti formato 70x100, 100x140, 140x200 e 200x140, non richiesti nell'ambito di un circuito, non possono contenere richieste di affissione che superino la durata di giorni 30. In tutti i casi l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per più di due volte consecutive.
2. I manifesti formato 600X300, anche se nell'ambito di un circuito, vengono affissi per una durata bisettimanale con decorrenza convenzionale a lunedì alternati. Se il lunedì di inizio affissione ricade in giornata festiva la data di inizio viene spostata al primo giorno non lavorativo successivo, ferma restando la data di fine esposizione. In tutti i casi l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per più di due volte consecutive.
3. Le prefissate di stendardi formato 140x200 e 200x140, anche se nell’ambito di un circuito hanno durata bisettimanale con decorrenza convenzionale a martedì alternati. Se il martedì di inizio affissione ricade in giornata festiva la data di inizio viene spostata al primo giorno non lavorativo successivo, ferma restando la data di fine esposizione. In tutti i casi l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per più di due volte consecutive.
4. I limiti di durata indicati nel comma precedente possono essere oltrepassati solo in forza di obbligo di Legge, regolamenti.
5. I manifesti con misura difforme da cm. 70X100, multipli o sottomultipli fino al 50x70 non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri.
Articolo 54
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e l'attestazione del pagamento deve essere allegata alla richiesta per l'affissione dei manifesti.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 166, della L. 27.12.2006, n. 296 il pagamento del diritto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Articolo 55
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari e le comunicazioni diverse, quali partecipazioni al lutto, ringraziamenti della famiglia, avvisi di cerimonie religiose, anniversari.
.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 460/1997, le Onlus di cui all’art. 10 dello stesso Decreto, beneficiano della riduzione del 50% della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni. Per beneficiare della riduzione i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione al Gestore di idonea documentazione attestante la natura di ONLUS.
5. Ai manifesti riportanti uno o più loghi, ragione sociale o marchi di soggetti economici che abbiano aderito a iniziative di sponsorizzazione, sia tecnica che finanziaria, in favore del Comune di Aosta per quello specifico evento/iniziativa, si applica una riduzione del 50% del diritto dovuto. Ai fini dell’applicazione della presente riduzione il Comune dovrà attestare che trattasi di sponsor dell’evento.
6. Al fine di promuovere un più ampio e diffuso utilizzo degli spazi comunali la Giunta può, compatibilmente alla gestione ordinaria del servizio, stabilire riduzioni del canone dovuto in relazione alla maggior durata e/o alla maggior quantità di manifesti posti in affissione.
Articolo 56
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Rientrano nell’esenzione di cui alla lettera a. i manifesti riguardanti attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione il Comune dovrà attestare che trattasi di attività istituzionale svolta in via esclusiva dal Comune stesso.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f. del comma 1, il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g. del comma 1, il soggetto richiedente l’affissione deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulti che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
CAPO VII - TARIFFE E CANONE, AGEVOLAZIONI
Articolo 57
Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia e finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
Articolo 58
Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata ed anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in
rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Articolo 59
Determinazione delle tariffe
1. La deliberazione di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni, le maggiorazioni e i coefficienti di valorizzazione previsti dal presente Regolamento in relazione alla tipologia, durata, periodo e zona di occupazione o installazione, è di competenza della Giunta comunale e
deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta comunale con il medesimo provvedimento determina altresì l’entità della superficie dei parcheggi a pagamento da computare per intero così come previsto dall’art.27, comma 1.
3. Le tariffe qualora non modificate entro il termine di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno.
Articolo 60 Tariffe annuali
1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019.
2. La tariffa ordinaria è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate nell’allegato A su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta del 20 per cento rispetto alla 1a
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1a
d) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta del 60 per cento rispetto alla 1a
3. La tariffa ordinaria è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate nell’allegato A su base annuale e per unità di superficie espositiva espressa in metri quadrati secondo la seguente classificazione:
a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta del 50 per cento rispetto alla 1a
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori.
5. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,2 o non superiori a 5, sono applicati alle fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria indicati nell'allegato B del presente Regolamento.
6. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 61 Tariffe giornaliere
1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019.
2. La tariffa ordinaria è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate nell’allegato A su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta del 20 per cento rispetto alla 1a
c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1a
d) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta del 60 per cento rispetto alla 1a
3. La tariffa ordinaria è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate nell’allegato A su base annuale e per unità di superficie espositiva espressa in metri quadrati secondo la seguente classificazione:
a) strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata
b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta del 50 per cento rispetto alla 1a
7. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori.
8. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,2 o non superiori a 5, sono applicati alle fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria indicati nell'allegato B del presente Regolamento.
9. Per le occupazioni giornaliere, in sede di approvazione delle tariffe annuali, i coefficienti moltiplicatori sono ridotti , progressivamente e per scaglioni, in relazione alla durata complessiva del periodo autorizzato.
10. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 62
Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di ’esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
Articolo 63
Occupazioni non assoggettate al canone
1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
a) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow – windows e in genere ogni infissi di carattere stabile sporgenti da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
b) le tende anche se aggettanti su area pubblica;
c) le occupazioni realizzate con xxxxxxx e intercapedini;
d) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Aosta;
e) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure che, per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Aosta;
f) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle loro attività istituzionali ad eccezione di manifestazioni, mostre e fiere;
g) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato;
h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate nonché con vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
j) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall’Amministrazione Comunale – per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci ;
k) le occupazioni effettuate da promotori di iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale (comizi- raccolta firme) purché l’area o le aree occupate non eccedano complessivamente i dieci metri quadrati.;
l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose limitate alla durata delle manifestazioni indicata nell’autorizzazione;
m) le occupazioni di pronto intervento con xxxxx, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e tetti nonché per lo scarico carico di materiale edile, autorizzate anche per più giorni, di durata non superiore a due ore giornaliere;
n) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze individuate dalla Giunta Comunale;
o) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle quattro ore;
p) le occupazioni poste in essere da soggetti pubblici o privati che, per effetto di convenzioni stipulate con l’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio della concessione ad edificare , risultino realizzate per l’esecuzione di interventi di manutenzione della struttura e/o dell’area oggetto dell’accordo. La durata dell’esenzione, indicata nel titolo abilitativo, è limitata al tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.
q) le rastrelliere, le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote, i contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti “porta a porta”.
Articolo 64 Riduzioni del canone
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a) riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
b) riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;
c) riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con enti pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere
commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
2. In presenza di particolari ragioni di carattere economico-sociale la Giunta comunale, in sede di approvazione delle tariffe annuali, può deliberare riduzioni specifiche per singole tipologie di occupazione senza aggravio di oneri per le restanti categorie;
3. la Giunta Comunale può concedere riduzioni del canone fino a al massimo del 50% per i titolari di pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali, in regola con i pregressi versamenti, qualora essi si trovino in aree interessate da lavori pubblici di durata superiore a 3 mesi, per il solo periodo di effettiva limitazione dell’accessibilità dell’area per effetto del cantiere;
Articolo 65
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di 1,00 euro.
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
CAPO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, RIMBORSI E SANZIONI
Articolo 66
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi 600,00 euro sarà facoltà dell’interessato richiedere, prima del termine di decorrenza iniziale del titolo autorizzativo, la rateazione massima di quattro rate uguali con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione viene rapportato a giorni effettivi e deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il mese di febbraio; per importi superiori a 600,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate uguali , scadenze febbraio – maggio – agosto - novembre , sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il soggetto incaricato della riscossione del canone può inviare avvisi di pagamento entro i termini di scadenza. Il mancato invio o la mancata ricezione dell’avviso non può essere invocata dal concessionario a sua discolpa in caso di mancato o ritardato pagamento.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 68 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 67 Accertamenti - Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale e ai soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il responsabile del procedimento di concessione nonché i dipendenti del Comune o del soggetto gestore cui, con provvedimento dirigenziale siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, qualora non definiti nei termini di legge, sono trasmessi al Dirigente competente alla determinazione della misura sanzionatoria.
3. Il Comune o il soggetto gestore provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 68 Sanzioni e indennità
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689:
a) per il mancato ritiro dell’atto di concessione entro 30 giorni dal rilascio e per la mancata tenuta della concessione di suolo pubblico all’interno dell’esercizio per i controlli degli organi di vigilanza, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €100,00 e un massimo di
€ 300,00;
b) per l’occupazione o esposizione pubblicitaria con componenti difformi da quelli oggetto di concessione/autorizzazione, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 250,00 e un massimo di
€ 500,00:
c) per il mancato ripristino dell’area alla scadenza della concessione o la mancata rimozione dell’esposizione pubblicitaria alla scadenza dell’autorizzazione, oltre all’imputazione delle spese per la rimessa in pristino e per eventuali danni arrecati, sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 500,00;
d) per il mancato rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 300,00.
e) per il tardivo o mancato pagamento di canoni sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 ne maggiore a € 500,00 .
4. Ogni altra violazione a quanto previsto dal presente Regolamento prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 300,00.
5. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l’ammontare dell somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Articolo 69
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare
dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 70 Rimborsi e Compensazioni
1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Non si procederà al rimborso e al recupero di somme pari o inferiori a 12,00 euro.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle entrate.
4. È ammessa la compensazione fra crediti e debiti, anche con riferimento a diversi anni solari di riferimento, solo previo accoglimento di apposita istanza da presentarsi al soggetto gestore del canone.
5. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal richiedente al Comune o al soggetto gestore a titolo di canone, penalità o sanzioni. La compensazione avviene d‘ufficio con provvedimento notificato al soggetto debitore.
Articolo 71 Autotutela e contenzioso
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile della riscossione del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può anche essere disposto d'ufficio.
3. Le controversie attinenti la debenza del canone rientrano nell’ambito della competenza giurisdizionale del Giudice ordinario.
Articolo 72 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e secondo con le modalità previste dal Capo III del regolamento generale dell’entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale e n. 174 del 13.12.2017.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
CAPO IX - CANONE PER I MERCATI
Articolo 73 Disposizioni generali
1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 74 Mercati e fiere
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette alle prescrizioni e alle procedure di autorizzazione dei posteggi per i mercati, fissi, settimanali, itineranti contenute nella specifiche discipline di settore a cui si fa espresso rinvio.
2. Per l’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall’occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
Articolo 75
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è quella determinata dall’allegato "A".
Articolo 76 Determinazione della tariffa
1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) durata dell'occupazione;
d) tipologia dell’occupazione;
e) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di
coefficienti moltiplicatori anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Qualora si verifichino particolari situazioni di necessità, quali calamità naturali o epidemie, con provvedimento di Giunta Comunale possono essere disposte specifiche agevolazioni tariffarie.
Articolo 77 Determinazione delle tariffe annuali
1. La tariffa standard annua è indicata nell’articolo 1, comma 841 della legge n. 190 del 2019.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
Articolo 78 Determinazione delle tariffe giornaliere
1. La tariffa standard giornaliera è indicata nell’articolo 1, comma 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le tipologie di occupazioni ai fini della determinazione del canone, sono deliberati dalla Giunta comunale.
4. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. La tariffa giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
Art. 79
Determinazione del canone
1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell’occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo e ultimo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni giornaliere il canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell’occupazione.
4. Per le occupazioni giornaliere fino ad un massimo di 9 ore, il canone è determinato ad ore in relazione all’orario effettivo ed in ragione della superficie. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
Articolo 80 Versamento del canone
1. Il versamento del canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata sul documento di pagamento inviato agli operatori, che verrà emesso con cadenza trimestrale posticipata. Per le occupazioni che hanno inizio nel corso dell’anno, la prima rata deve essere versata al termine del primo trimestre corrispondente al rilascio dell’autorizzazione.
2. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi agli spuntisti (precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato) sarà effettuata dalla Polizia commerciale e il versamento sarà effettuato al momento dell’assegnazione con tramite apparecchiatura POS.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
Articolo 81
Attività gestionale e di controllo
1. Il Comune provvede a nominare un funzionario responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone mercatale, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente, previa intimazione ad adempiere, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell’attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l’intera attività commerciale.
3. Qualora il soggetto non regolarizzi la propria posizione debitoria, anche in relazione alle precedenti forme di prelievo sostitute dall’art.1, comma 837 della legge 160/90, pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione nei termini stabiliti, il dirigente competente avvierà le procedure per la revoca della concessione all’occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
Articolo 82 Subentro, cessazione, rimborso
1. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
2. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore, o nei casi di versamento eccedente o non dovuto, secondo quanto prescritto all’articolo 70.
Articolo 83 Occupazioni abusive
1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 84 Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 816 e 846 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’ufficio comunale competente al rilascio del titolo autorizzativo provvederà all’esame della compatibilità degli atti già emessi con le previsioni del presente regolamento. All’esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’integrazione del titolo con gli elementi previsti dal presente regolamento, comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi già acquisiti dall’ente saranno scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. Per il solo anno 2021, le scadenze di versamento del canone sono le seguenti:
- 31 luglio 2021: prima rata;
- 30 settembre 2021: seconda rata e rata unica;
- 30 novembre 2021: terza e quarta rata;
5. E’ ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
6. La Giunta comunale nel corso dell’anno 2021 avvierà procedure di monitoraggio degli effetti di applicazione del nuovo sistema tariffario anche al fine di proporre eventuali soluzioni perequative.
Articolo 85 Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento produce i suoi effetti a decorrere dal 1 gennaio 2021 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria ratione materiae. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Allegato A
- CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE
Occupazioni di suolo e spazi soprastanti e sottostanti
I ^ CATEGORIA
Arco d’Xxxxxxx – X.xxx Xxxxxx E. – Via Chabloz – Via Chanoux E. – X.xxx
Conseil des Commis – (da P.zza Chanoux all'incrocio con X. Xxxxxx)
Croix de Ville –Via De Sales Mons. – Via De Tillier – Via
Des Franchises – P.zza Xxxxxxxx XXXXX – P.zza*
H. Des Etats – Viale Porta Pretoria – Via
Porte Pretoriane – X.xxx Xxxxxxxx – Via Roncas – P.zza
X. Xxxxxxx – Via
X. Xxxxxxxxx – X.xxx
S. Orso – Via Xxxxxxx Xxxxxx – P.zza Xxxxxx xx Xxxxxxx – Via
La piazza è da intendersi temporaneamente declassata in II Categoria fino alla data di ultimazione dei lavori di riqualificazione.
II^ CATEGORIA
Accademie de St. Anselme – P.zza Anfiteatro – Via
Antica Vetreria – Via Baillage – Via Battaglione Aosta – X.xx Boson – Via
Bramafan – Via
Caduti dei lager nazisti – P.zza Carabel – Via
Xxxxxxxxx Xxxx. Veneto (e tutta area mercatale) – P.zza
Cerise – Via Cerlogne – Via Chabod F. – Via Chambery – Via Chanoux A. – Via Charrey – Via Cogneins – Vic.
College St. Benin – Via
Conseil des Commis – Viale (da
V. Festaz a P.zza Manzetti)
Conte Crotti – Viale Xxxxx Xxxxxxx – Via Crétier – Via
D’Avise – Via
De Challand – Via De l’Archet – Via De la Xxxxxx – Via
De l'Ancien Abattoir –Via – P.zza De Lostan – Via
Tollein – Via Deffeyes – P.zza
Della Repubblica – P.zza Des Pres Fossés – Via Duc – Via
Xxxxxxxxx Xxxxxx – X.xxx Xxxxxxx – Vic.
Festaz – Via Folliez – Passaggio Forum – Via Frutaz – Via Garibaldi – Viale Ginevra – Viale Ginod – Via
Xxxxxxxx XXXXX – P.zza* Gorret – Via
Gramsci – Via
H. Des Monnaies – Via Xxxxx X. – Via
IV Novembre – Via
Ivrea – X.xx (da P.zza Vuillermin fino all'incrocio con V. Clavalité)
Linty – Via Losanna – Via Lucat – Via Xxxxxxx – Via Malherbes – Via Manzetti – P.zza
Marché Vaudan –Via
Martinet – Via Matteotti – Viale Mauconseil – Via Mazzini – Via Monte Grappa – Via Monte Grivola – Via Narbonne – X.xxx Xxxxxxxx – Via
Pace – Viale
Pere Laurent – X.xx Piave – Via Plouves – X.xxx Xxxxx – Vic.
Promis – Via Rey G. – Via Ribitel – Via
X. Xxxxxxxx – Via
St. Xxxxxxx xx Xxxxxxx – Via
Xxxxxxxx – Via Torino – Via
Torre del Lebbroso – Via Tour de Pailleron – Via Tourneuve – Via
Treves A. – Via Trottechien – Via Verger – Passaggio Vescoz – Passaggio Vevey – Via Vuillermin – P.zza XXVI Febbraio – X.xx Xxxxxxxxxx – Via
III^ CATEGORIA
Xxxxxxxx – Via Artanavaz – Via Avondo – Via Battaglione Cervino – P.zza
Battisti – Via Berthet – Via Bich – Via Binel – Via
Borgnalle – Reg. Bréan – Via Brocherel – Via Buthier – Via
Caduti del Lavoro – Via Cap. Chamonin – Via Carducci – Viale
Carrel G. – Via Cavagnet – Via Chaligne – Via Chamolé – Via Chatelard – Via Chatrian – Via Xxxxxxxx – Via Clavalité – Via Cognon – Reg. Col. Alessi – Via Croix Noire – Via
Dalla Xxxxxx Xxxxx A. – Via Darbelley Cap. – Via
Xxxxx Xxxxxxxxx – Strada (a sud di V. Roma) Dell’Archibugio – Via
Des Fermes – Vicolo Des Regions – Via Dora Baltea – Via
Duca degli Abruzzi – Via Elter G. – Via
Esperanto – Via Europa – Viale Evancon – Via Fiollet – Via Furggen – Via Gal P. – Via Xxxxx – Via Gastaldi – Via
Gran Paradiso – Via Grand Eyvia – Via Guédoz – Via Innocenzo V Papa – Via
Ivrea – X.xx (da V. Clavalité fino all’incrocio con V. Croix Noire)
Kaolach – Xxx
Xxxxxxxx xx Xxxxx – X.xx Xxxxxxxx – Via
Lavoratori Vittime Del Col du Mont. – Via
Lexert – Viale Liconi – Via Lys – Via Marmore – Via Mochet J. – Via
Mont Falere – Via Mont Gelé – Via Mont Vélan – Via Montagnayes – Strada Monte Bianco – Via Monte Cervino – Via Monte Emilius – Via Monte Pasubio – Via Monte Solarolo – Via Monte Vodice – Via Mont Zerbion – Via Montmayeur – Via Mus I. – Via
Page E. – Via Paravera – Strada Parigi – Via Partigiani – Viale Pasquettaz – Via
Xxxxxx Xxxxxxxxx – Via
Xxxxxxx X. Xxxxxxxx – Via
Pila – Via
Plan des Rives – Via Pont Suaz – Strada Ponte Romano – Via 1° Maggio – Via Roma – Via
X. Xxxxxxx – Via Saba G. – Via Sacco – Via Salvadori B. – X.xxx Xxxxxx – Via
Soldats de la neige – X.xxx
St. Xxxxxx xx X. – X.xx Tzamberlet – P.zza Valli Valdostane – Via Verraz – Via
Viseran –Via Voison – Strada
Volontari del Sangue – Via
Vuillerminaz – Via
IV CATEGORIA
Arpuilles Coutumier – Via du Gran San Xxxxxxxx – Porossan Le Movisod Arpuilles Avire Dessous Della Consolata – Strada Viale Porossan Les Neyves Arpuilles Avire Dessus (a nord di V. Roma) Grand Tournalin – Via Porossan Le Papet Arpuilles Les Chacoteyes Della Scuola Militare La Bioulaz – Reg. Porossan Papet di Sopra Arpuilles Entrebin Alpina – Via La Riondaz – Reg Porossan Roppoz Arpuilles Lein Blanc Delle Betulle – Via La Rochère – Reg. Porossan Le Tramail Arpuilles Lein Noir Des Seigneurs de Quart – Le Chabloz – Reg. Porossan Le Xxxxx Arpuilles Lein Avantey Via Le Crou – Reg. Porossan Le Truchod Arpuilles Plan De Diau Du Petit Seminaire – Via Le Saraillon – Reg. Saumont – Strada Arpuilles Les Planes Du Ru Xxxxxx – Via Le Talapé – Reg Signayes Le Clou Arpuilles Le Xxxxxx Duvet – Reg. Les Fourches – Reg. Signayes Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Via Edelweiss – Via Myosotis – Via Signayes Grand Signayes Bibian – Via Excenex Pallin – Reg. Signayes La Ravoire Bornyon – Via Excenex Champ de la Passerin d’Entrèves – Via Signayes Ossan
Brenloz – Reg Croix Petigat – Via Signayes Preille Bucaneve – Via Excenex Fleod Dessus Pleod – Reg. Signayes Le Ru Busseyaz – Reg. Excenex Fleod Dessous Porossan Les Arsins Signayes Seissinod
Cappuccini – Strada Champailler – Reg. Cossan – Reg.
Excenex Gaillet
Excenex Les Arp.Dessous Excenex Les Arpeilles Dessus
Excenex Meylan
Excenex Le Plan Des Xxxx Xxxxxx des Chevrères – Via
Porossan Baazo Porossan Cache Porossan La Badiaz Porossan La Chapelle Porossan Le Chiou Porossan La Xxxxxx
Xxxxxxx L. – Via Les Xxxxxxxx – Reg.
Esposizioni pubblicitarie
I ^ CATEGORIA
Accademie de St. Xxxxxxx – P.zza Arco d’Xxxxxxx – X.xxx
Aubert E. – Via Battaglione Aosta - C.
Caduti dei lager nazisti – P.zza Xxxxxxxxx Xxxx. Veneto (e tutta area mercatale)
Chabloz – Via . Chabod F. – V.le Chambery – Via Challand – Via Chanoux E. – P.zza
Conseil des Commis – Xx. Xxxxx xx Xxxxx –
Xx Xxxxxxx – Via
De Sales Mons. – Via Deffeyes – P.zza
Duc – Via
Festaz – Via Franchises Place Garibaldi – Via Ginevra – Viale
Xxxxxxxx XXXXX – P.zza Gramsci – Via
Losanna – Via Lucat – Via Lys – Via
Manzetti – X.xxx Xxxxxxxx – Via Mazzini – Via
Monte Solarolo – Via Monte Vodice - Via Narbonne – P.zza Ollietti – Via
Pace – V.le
Padre Xxxxxxx – Xxxxx
Piave – Via Plouves – P.zza Porta Pretoria – Via
Porte Pretoriane – P.zza Repubblica – P.zza
Xxx X. – Via Ribitel – Via Roncas – X.xxx
X. Xxxxxxx – Via
X. Xxxxxxxxx – P.zza St. Xxxxxx xx X. – X.xx Xxxxxxx Xxxxxx – X.xxx
St . Xxxxxx xx X. –(da XXVI febbraio/X.Xxxxxxx)
Torino – Via Vevey - Via
Xxxxxx xx Xxxxxxx – Via XXVI Febbraio – X.xx
II^ CATEGORIA
Adamello – Via
Ancien Abattoir – P.zza Anfiteatro – Via
Antica Vetreria – Via Antica Zecca – Via Archibugio – Via Arionda – Reg
Arpuilles – Aville di Sopra Arpuilles – Aville di Sotto Arpuilles Capoluogo Arpuilles Chacottejes Arpuilles Entrebin Arpuilles Lein – Blanc Arpuilles Lein – Noir Arpuilles Lein – Vantey Arpuilles Plan – de – Diau Arpuilles Planet
Arpuilles Rotzon Artanavaz – Via Avondo – Via Baillage – Via
Battaglione Cervino – X.xxx Xxxxxxxx – Via
Xxxxxxxxxx – Rue
De Tollein – Via Xxxx Xxxxxx – Via
Duca degli Abruzzi - Via Xxxxxxxxx Xxxxxx – P.zza Elter G. – Via
Esperanto – Via Europa – V.le Evancon – Via Ferrein – Vic.
Fiollet – Via Folliez – Pass. Forum – Via Frutaz – Via Furggen - Via Gal P. - Via Xxxxx - Via Gastaldi - Via Ginod – Via Gorret – Via
Gran Paradiso – V.le Grand Eyvia - Via Edelweiss - Via Excenex Capoluogo
Excenex Champ de la Croix
Montmayeur – Via Mus I. – Via
Page E.Via Pasquettaz – Via Paravera – Via Parigi – Via
Partigiani – V Pompe – Xxx Xxxxxxx X. Xxxxxxxx – Via Pila - Via
Plan des Rives – Via Xxxxxx Xxxxxxxxx – Via Pont Suaz – Str.
Ponte Romano – Via Pres Fossés – Via
1 maggio Promis – Via Quintane – Via Regioni – Via Roma – Via
X. Xxxxxxx – Via Saba G. - Via Porossan - Papet
Porossan – Papet di Sopra Porossan - RoppozSacco - Via
Betulle – Via Berthet – Via Bich – Via Binel – Via Bioula – Reg.
Borgnalle – Reg. Boson – Via Bramafan – Via Bréan – Via Brenlo – Xxx Xxxxxxx via Brocherel – Via Bucaneve – Via
Busseyaz – Reg. Buthier – Via Caduti del Lavoro – Via
Cap. Chamonin – Via Cappuccini – Strada Carabel – Via Carducci – Via Carrel G. – Via Cavagnet via
Cerise – Via Cerlogne – Via Chabloz – Reg. Chaligne – Chaligne – A. Met
Chaligne – La neuve Chaligne – Vernet
Chamolé – Champailler – Reg. Xxxxxxx X. – Via Charrey – Via Chatelard – Via Chatrian via Xxxxxxxx – Via Clavalité – Via Cogneins – Vic.
Cognon – Reg.
College St. Benin – Rue Col. Alessi – Via Consolata – Strada Conte Crotti – V.le Xxxxx Xxxxxxx – Via Cossan – Reg.
Coutumier – Rue du Crétier – Via
Croix noire – Rue de la Crou – Reg.
D’Avise – Via
Dalla Xxxxxx Xxxxx A. - Via Darbelley Cap. - Via
Excenex Fleod di Sopra Excenex Fleod di Sotto Excenex Gaillet
Excenex Les Arpeilles di Sopra Excenex Les Arp.di Sotto Xxxxx X. – Via
Excenex Meilan Excenex Plan – de - Xxxx Xxxxxx des Chevrères -
Gran San Xxxxxxxx – V.le Grand Tournalin - Via Innocenzo V Papa - Via IV Novembre – Via
Ivrea – X.xx (fino al cavalcavia) Ivrea – X.xx
Kaolach - Via
La Rochère – Reg. Lancieri di Aosta – X.xx Larsinaz – Via
Lavoratori – Vittime Col du Mont. - Via
Les Fourches – Reg. Lexert - Via
Liconi - Via Linty – Via Xxxxxxx – Via Malherbes – Via
Xxxxxx Xxxxxx –Via Marmore - Via Mauconseil – Via Matteotti – Via Marché Vaudan –Via Marmore - Via Mauconseil – Via Matteotti – Via Mochet X. Xxx
Mont Falere - Via Mont Gelé - Via Mont Vélan - Via
Montagnayes - Via Monte Grappa – Via
Monte Bianco – V.le Monte Cervino - Via Monte Emilius – Via
Monte Grivola – Via Piave – Via Monte Pasubio - Via
Monte Zerbion – Via Myosotis – Via
Passerin d’Entrèves - Via Pallin – Reg.
Petigat - Via
Porossan - Tramail Porossan – Xxxxx Porossan – Truchod Porossan La Badia Porossan La Chapelle Route du ru Xxxxxx Rue du Petit Seminaire Salvadori B. – X.xxx Xxxxxxxxx – Reg.
Saumont – Reg.
Scuola Militare Alpina -Via Seigneurs de Quart - Via Xxxxxxx Xxxxxx – P.zza Sinaia – Via
Soldats de la neige Place X. Xxxxxxxx
– Via
X. Xxxx – Via
St. Xxxxxxx xx Xxxxxxx – Via Stati Generali – Via
Xxxxxxxx – Via Signayes – Clou Signayes – Gioannet
Signayes – Grand Signayes Signayes – La Ravoire Signayes – Ossan
Signayes – Preille Signayes – Ru Signayes – Xxxxxxxxx Xxxxxx – Reg.
Torre del Lebbroso - Via Tour de Pailleron - Rue Tourneuve – Via
Treves A. – Via Trottechien - Via Tzamberlet – P.zza Vaccari L. – Via Verraz - Via Verger Pass. - Via Vescoz - Via
Vevey - Via Viseran
Vignole – Reg Valli Valdostane - Via Voison - Via
Volontari del Sangue – ViaVuillerminaz - Via
Vuillermin – X.xxx Xxxxxxxxxx - Via
De Fermes – Ruelle Pleod
De l’ancien abattoir Via P.zza Porossan – Arsin De l’Archet – Via De la Xxxxxx Xxx. – Porossan - Baazo Via De Lostan – Porossan - Cache
Via Guédoz – Porossan - Chou
Via Des Seigneurs de Quart Porossan – La Comba
Duvet – Reg. Porossan - Movisod Porossan - Neyves
Allegato B
– TIPOLOGIE
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | |
1 | PASSI E ACCESSI CARRABILI |
2 | ASSOCIAZIONI - COMITATI - PARTITI (SENZA SCOPO DI LUCRO) |
3 | SPETTACOLO VIAGGIANTE |
4 | CHIOSCO PER EDICOLA |
5 | CHIOSCO PUBBLICO ESERCIZIO - ATTIVITA' COMMERCIALE |
6 | DISTRIBUTORI CARBURANTI |
7 | SERBATOI |
8 | ATTIVITA' EDILE E SCAVI (solo giornaliera) |
9 | TRASLOCHI E INTERVENTI URGENTI CON AUTOSCALE (solo giornaliera) |
10 | CAVI E CONDUTTURE |
11 | PARCHEGGI A PAGAMENTO - PARCHEGGI RISERVATE O AREE DI RISPETTO |
12 | PUBBLICI ESERCIZI |
13 | RICARICA VEICOLI ELETTRICI - |
14 | VETRINE - ELEMENTI ARREDO - ESPOSIZIONI FUORI NEGOZIO |
15 | AMBULANTI FUORI AREE MERCATALI (solo giornaliera) |
16 | FIERE E CONCERTI (solo giornaliera) |
17 | IMPIANTI TECNOLOGICI DI RADIO TELECOMUNICAZIONE |
18 | AREE PER ATTIVITA’ NON PREVISTE NELLA TABELLA (RIFERIMENTO A COEFFICIENTI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ANALOGHE) |
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE | |
1 | Messaggio pubblicitario fino a 1 mq |
2 | Messaggio pubblicitario da 1,01 a 5 mq |
3 | Messaggio pubblicitario da 5,01 a 8 mq |
4 | Messaggio pubblicitario oltre 8 mq |
5 | Impianto pubblicitario a messaggio variabile |
6 | Pubblicità realizzata con proiezioni |
7 | Striscione traversante la strada a giorno |
8 | Locandine e altro materiale temporaneo |
9 | Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno (categoria unica) |
10 | Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno (categoria unica) |
11 | Pubblicità per conto proprio su veicoli d’impresa (categoria unica) |
12 | Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (categoria unica) |
13 | Pubblicità fonica per postazione a giorno (categoria unica) |
14 | Volantinaggio per persona a giorno (categoria unica) |
15 | Pubblicità non prevista nella presente tabella (RIFERIMENTO A COEFFICIENTI RELATIVI AD ESPOSIZIONI ANALOGHE) |
Maggiorazione per esposizioni pubblicitarie su suolo pubblico |
INDICE - REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
Art. 2 Classificazioni
Art. 3 Presupposto
Art. 4 Soggetto obbligato
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE OCCUPAZIONI
Art. 5
Attivazione procedimento per occupazioni
Articolo 6
Istruttoria e rilascio concessione
Articolo 7
Titolarità della concessione e subentro
Art. 8
Xxxxxxx, proroga e disdetta
Art. 9
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
Art. 10
Decadenza ed estinzione della concessione
Art. 11 Occupazioni non consentite
Art. 12 Particolari fattispecie
CAPO III
LE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Art. 13 Tipologie
Art. 14 Occupazioni occasionali
Art. 15 Occupazioni d’urgenza
Art. 16 Occupazioni abusive
Art. 17
Passi carrabili e accessi a raso
Art. 18
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
Art. 19
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Art. 20
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
Art. 21
Occupazioni a sviluppo progressivo
Art. 22 Pubblici Esercizi
Art. 23 Attività Edile
Art. 24
Occupazione per contenitori per la raccolta dei rifiuti
Art. 25
Attività di propaganda elettorale
Art. 26
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
Art. 27 Parcheggi a pagamento
Art. 28
Occupazione con elementi di arredo
Art. 29 Esposizione merci fuori negozio
Art. 30
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
Art. 31 Occupazioni per traslochi
Art. 32 Serbatoi
CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 33
Attivazione procedimento per pubblicità
Art. 34
Istruttoria e rilascio autorizzazione
Art. 35
Titolarità delle autorizzazioni e subentro
Art. 36
Xxxxxxx, proroga e disdetta
Art. 37
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
Art. 38
Decadenza ed estinzione della autorizzazione
Art. 39 Rimozione della pubblicità
Art. 40
Messaggi pubblicitari non consentiti
CAPO V
LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Art. 41 Impianti pubblicitari
Art. 42
Pubblicità negli ascensori adibiti a servizio pubblico
Art. 43 Pubblicità fonica
Articolo 44
Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario e locandine
Art. 45
Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Art. 46
Pubblicità effettuata negli impianti sportivi comunali
Art. 47 Pubblicità elettorale
Art. 48
Autorizzazioni implicite nel pagamento dell’imposta
Art. 49
Le esposizioni pubblicitarie abusive
CAPO VI PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 50
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
Art. 51
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
Art. 52 Circuiti impianti
Art. 53
Limitazioni alle pubbliche affissioni
Art. 54
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Art. 55
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
Art. 56
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
CAPO VII
TARIFFE E CANONE, AGEVOLAZIONI
Art. 57
Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Art. 58
Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
Art. 59 Determinazione delle tariffe
Art. 60 Tariffe annuali
Art.61 Tariffe giornaliere
Art. 62 Determinazione del canone
Art. 63
Occupazioni non assoggettate al canone
Art. 64 Riduzioni del canone
Articolo 65
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
CAPO VIII
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, RIMBORSI E SANZIONI
Art. 66
Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 67 Accertamenti - Recupero canone
Art. 68 Sanzioni e indennità
Art. 69
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Art. 70
Rimborsi e Compensazioni
Art. 71 Autotutela e contenzioso
Art. 72 Riscossione coattiva
CAPO IX CANONE PER I MERCATI
Art. 73 Disposizioni generali
Art. 74 Mercati e fiere
Articolo 75
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Art. 76 Determinazione della tariffa
Art. 77 Determinazione delle tariffe annuali
Art. 78 Determinazione delle tariffe giornaliere
Art. 79 Determinazione del canone
Art. 80 Versamento del canone
Art. 81
Attività gestionale e di controllo
Art. 82
Subentro, cessazione, rimborso
Art. 83 Occupazioni abusive
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
………………
Art. 84 Regime transitorio
Art. 85 Disposizioni finali