CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE - AREA FERRARA -
COOP RENO
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
- AREA FERRARA -
Il giorno 21 dicembre 2010, presso la Sede della Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ferrara,
tra
Coop Reno soc. coop. rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx assistiti da Xxxxx Xxxxxxxx della Lega delle Cooperative e Mutue di Ferrara
e
le Organizzazioni Sindacali Provinciali rappresentate da:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx della Filcams – Cgil di Ferrara e Xxxxxx Xxxxxxxx Rsa Coop Reno e
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Provinciale della Fisascat – Cisl di Ferrara
si è stipulato
il presente Contratto Integrativo Aziendale da valersi per tutta la Provincia di Ferrara per il personale dipendente di Coop Reno.
PREMESSA
Partendo dalla premessa del precedente Contratto Integrativo Aziendale che delineava la nascita e la storia di Coop Reno quale presidio di punti vendita Coop che sarebbero stati dimessi, oggi si ha che Coop Reno rappresenta una realtà importante nel panorama delle cooperative di consumo e registra una sempre maggiore affermazione nel territorio ferrarese.
Coop. Reno – Area Ferrarese infatti è riuscita ad affermarsi in un contesto difficile, fortemente concorrenziale, caratterizzato da un calo di consumi e da una diversificazione degli stessi che ha messo in difficoltà molti settori della distribuzione commerciale.
Malgrado le sempre maggiori difficoltà del settore, Coop. Xxxx, con l’importante e fondamentale apporto nell’attività quotidiana dei suoi dipendenti, è diventata nel territorio di Ferrara una realtà riconosciuta e portatrice dei valori della cooperazione, quali l’attenzione al consumatore, la fidelizzazione dello stesso, la stabilità occupazionale.
La scelta strategica di Coop Reno è stata quella di rilanciare i presidi commerciali nelle piccole ma significative realtà provinciali, con un investimento importante di risorse per consolidare e sviluppare la presenza sul territorio oltre che interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei presidi stessi. Strategica si è dimostrata inoltre la scelta di Xxxx. Reno di impostare, con i dipendenti e le organizzazioni sindacali, un confronto e un coinvolgimento effettivo nella gestione dei punti vendita, scelta che le parti hanno inteso rilanciare e rafforzare con questo rinnovo contrattuale.
Con la contrattazione integrativa si sono trovati e consolidati quei meccanismi di grande equilibrio che hanno omogeneizzato e portato a regime i vari negozi di Coop. Reno - Area Ferrarese; esito non scontato visto la diversa provenienza degli stessi e le diversità di trattamento economico preesistenti.
Alla luce del miglioramento complessivo nella gestione dei punti vendita e della tenuta dell’andamento delle vendite e dei consumi, se pur in una situazione di mercato difficile e complesso, le parti hanno inteso valorizzare tali scelte e strategie della cooperativa, oltre che la collaborazione fattiva dei dipendenti; pertanto l’obiettivo di questo rinnovo contrattuale è stato il giusto riconoscimento ai lavoratori, attraverso l’introduzione di norme atte alla stabilizzazione e/o all’incremento occupazionale, il miglioramento della qualità del lavoro anche attraverso interventi economici, sempre con la giusta attenzione rivolta al mercato.
ARTICOLO 1 – SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale dipendente occupato nei punti vendita ubicati nella provincia di Ferrara che a tutt’oggi è così rappresentata:
• AREA ALTO FERRARESE:
- Casumaro
- Poggio Renatico*
- Renazzo
- Sant’Xxxxxxxx
• AREA BASSO FERRARESE:
- Berra
- Bosco Mesola
- Jolanda di Savoia
*Per quanto concerne i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1/01/2003 nel punto vendita di Poggio Renatico, verrà garantito il trattamento economico e normativo acquisito da precedenti accordi sindacali
Il presente contratto integrativo aziendale verrà integralmente applicato ai dipendenti occupati presso eventuali punti vendita di nuova apertura in provincia di Ferrara.
In presenza di acquisizioni o nuove aperture di punti vendita e/o creazione di società controllate che abbiano le caratteristiche per rientrare nel campo d’applicazione del presente contratto di secondo livello, le parti s’impegnano a dare concreta ed effettiva applicazione dello stesso ai relativi dipendenti ed a incontrarsi qualora vi sia la necessità di armonizzare eventuali condizioni normative e/o economiche.
ARTICOLO 2 – RELAZIONI SINDACALI
Le parti si riconoscono pienamente nei valori espressi e nei contenuti del CCNL per la definizione di un quadro di relazioni sindacali che favorisca il dispiegarsi delle potenzialità di democrazia economica connaturate con lo spirito e finalità proprie della cooperazione.
In un’ottica di sviluppo, di qualificazione delle relazioni sindacali e di valorizzazione delle risorse umane, la partecipazione dei lavoratori costituisce un elemento strategico, al fine di produrre efficienza, competitività, sviluppo aziendale che permettano condizioni di lavoro ottimali.
La partecipazione dei lavoratori si esplica attraverso la condivisione delle finalità dell’impresa cooperativa, il conseguente coinvolgimento nella definizione degli obiettivi ed il contributo attivo al loro raggiungimento, l’assunzione di responsabilità verso i risultati ed il destino della cooperativa e la coerenza dei comportamenti.
Per lo sviluppo di processi partecipativi, le parti sono impegnate a ricercare convergenze sempre più ampie di valori e di interessi, anche al fine di realizzare un giusto equilibrio tra le finalità della cooperativa e le legittime aspettative dei lavoratori a migliorare le proprie condizioni di lavoro ed economiche.
ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E LIVELLI DELLE RELAZIONI
Per il perseguimento dei principi sopra condivisi, le parti convengono sull’esigenza di sviluppare in ampiezza e contenuti il livello di confronto decentrato al punto di vendita, ferme restando le norme, le regole e gli istituti definiti dalla contrattazione aziendale.
Tale livello di confronto, dovrà favorire una crescita del peso delle rappresentanze dirette dei lavoratori, dare maggiormente corpo alla loro rappresentatività e, in termini più generali, stimolare una maggiore partecipazione dei lavoratori.
In applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL, il sistema di relazioni sindacali si articolerà su due livelli: uno aziendale ed uno interno al singolo punto vendita.
Il livello aziendale è costituito dalle parti firmatarie il presente contratto integrativo aziendale e si realizzerà mediante le informazioni, il confronto e la negoziazione.
Il livello interno al punto vendita è costituito dal responsabile dell’unità produttiva stessa, o da un suo rappresentante, e dalla Rsu/Rsa del punto vendita e le relazioni sindacali sono limitate all’informazione ed al confronto.
Le parti si danno atto che, con il rafforzamento del metodo del confronto interno al punto vendita, non hanno inteso e non intendono istituire un ulteriore livello di contrattazione.
ARTICOLO 4 – DIRITTI DI INFORMAZIONE
Le parti ribadiscono la validità di quanto previsto in materia dal vigente CCNL ai vari livelli e si impegnano a dare maggior efficacia al livello aziendale ed a quello decentrato di unità organizzativa.
A livello aziendale generale la cooperativa fornirà, di norma entro il primo semestre, informazioni riguardanti:
1. gli andamenti del mercato di riferimento, le loro prospettive con la previsione delle relative conseguenze sullo sviluppo di Coop Reno;
2. l’andamento dell’occupazione, la sua struttura nell’anno precedente e le previsioni per l’anno in corso;
3. il consuntivo dell’anno precedente ed il budget;
4. i dati del bilancio preventivo utili ai fini del confronto per la determinazione degli obiettivi della retribuzione variabile;
5. le linee degli eventuali progetti di riorganizzazione aziendale;
6. i piani di sviluppo, consolidamento ed i progetti d’innovazione tecnologica e d’investimento;
7. i fabbisogni formativi ed i programmi annuali di formazione;
8. i dati riepilogativi circa l’entità e le ragioni del ricorso al lavoro supplementare dei lavoratori con contratto a part-time;
9. le politiche di marketing e commerciali o di servizio relative alle tipologie di prodotto ed ai mercati di riferimento;
10. verifica dell’eventuale utilizzo della flessibilità prevista dall’articolo 12 del presente Contratto Integrativo Aziendale.
Le informazioni che saranno fornite dalla cooperativa a livello di punto vendita alla RSU/RSA (o in caso di assenza delle stesse, alle XX.XX. firmatarie) riguarderanno:
a) gli andamenti relativi agli obiettivi della retribuzione variabile;
b) le modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro;
c) le ristrutturazioni dell’unità produttiva;
d) le variazioni quantitative rilevanti e definitive dell’organico, intendendo per rilevanti le variazioni superiori al 20% del punto vendita; in tale percentuale non vengono computati i contratti a termine;
e) le misure e le attività di protezione e prevenzione degli infortuni;
f) programmazione per la gestione delle aperture in deroga (orario di lavoro, turni di riposo, ecc…).
Al fine di quanto sopra, le parti individuano i seguenti strumenti di supporto all’informazione:
- il report mensile per punto vendita relativo alla rilevazione della produttività oraria, alle ore di lavoro supplementari e straordinarie complessive del punto vendita, alle ferie , alle assenze;
- il report mensile delle vendite per P.d.V.;
- il report di controllo della gestione commerciale al semestre ed annuale;
- la graduatoria dei part-time.
ARTICOLO 5 – CONFRONTO
Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione ed a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni al rispetto reciproco delle persone e dei ruoli.
Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l’attuazione di decisioni tempestive.
Il confronto a livello aziendale generale è regolamentato dal CCNL vigente. Tale confronto potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL, in tale eventualità il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure.
Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l’istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti.
Il confronto a livello di punto vendita potrà avvenire solo sulle materie del precedente articolo 3, lettere a), b), c), d), e) e f), e secondo la seguente procedura:
- la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile del punto vendita entro 3 giorni dal ricevimento dell’informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l’esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati:
- il responsabile del punto vendita, o suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta;
- il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura.
Qualora la RSU/RSA ritenesse insoddisfacenti le risposte ricevute, potrà investirne le istanze sindacali superiori, le quali potranno richiedere la prosecuzione del confronto a livello aziendale generale, la cui durata sarà ridotta del tempo già impiegato a livello di punto vendita.
In assenza di RSU/RSA a livello di singolo punto vendita, il confronto sulle materie oggetto di confronto in quella sede, potrà avvenire a livello aziendale generale anche a seguito della richiesta di una delle parti firmatarie il presente Contratto Integrativo Aziendale.
Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al precedente 3°comma, fino all’esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e le Organizzazioni Sindacali a non dar luogo a manifestazioni di conflittualità.
ARTICOLO 6 – PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
La rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente.
Il monte ore è definito con riferimento ai dipendenti dell’Area Ferrarese in forza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Sono escluse dal monte ore di cui sopra le ore di partecipazione agli incontri relativi all’esame dei bilanci preventivi, in corso d’anno e consuntivi.
Il monte ore annuo permessi sindacali, come sopra determinato, potrà essere superato entro il limite del 10%, con utilizzo maggiore di ore nel corso dell'anno di calendario e pari diminuzione del monte ore relativo all’anno successivo; tale meccanismo verrà misurato e compensato prendendo a riferimento ogni biennio decorrente dalla data di vigenza del presente contratto.
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali sarà consegnato semestralmente il report relativo all’utilizzo da parte della RSU/RSA del monte ore annuo.
ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA SINDACALE
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali è riconosciuta la possibilità di convocare assemblee sindacali retribuite anche al di fuori della sede di lavoro.
ARTICOLO 8 – RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
In rappresentanza dell’insieme dei lavoratori dell’Area ove trova applicazione il presente Contratto Integrativo Aziendale, le parti concordano sulla nomina di due rappresentanti per la sicurezza, uno per l’Area dell’Alto Ferrarese ed uno per l’Area del Basso Ferrarese, da individuare nell’ambito delle stesse RSU/RSA e di norma resteranno in carica 3 anni.
Sarà cura della Cooperativa realizzare la formazione dei RLS tramite un modulo di 32 ore per ogni RLS e nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 e successive modifiche legislative in materia.
Con cadenza annuale saranno effettuati interventi formativi di aggiornamento, a cura della Cooperativa, che riguarderanno gli RLS e verranno concordati con gli stessi.
Ogni RLS potrà utilizzare per l’agibilità del suo ruolo fino a n° 40 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU/RSA, con utilizzo flessibile nel ciclo contrattuale attuale,
attraverso possibile cumulo in aggiunta o in sottrazione sull’anno successivo, fermo restando il raggiungimento di una situazione non a debito nei confronti della Cooperativa alla data di scadenza del contratto stesso.
Alle XX.XX. provinciali firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale verrà fornito semestralmente il report relativo all’utilizzo da parte dei RLS del mone ore annuo.
Le parti hanno esaminato quanto indicato dall’accordo sindacale interconfederale del 5 ottobre 1995 e convengono che il suddetto monte ore non verrà utilizzato per gli adempimenti di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 81/08.
In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 81/08, svolte fuori dal proprio orario di lavoro, si procederà come segue:
- riconoscimento delle ore di svolgimento dell’attività alla pari (pagamento o recupero);
- riconoscimento del tempo di trasferimento alla pari eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera (pagamento o recupero) per spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento di funzione di RLS e/o viceversa, ovvero per spostamenti in aggiunta ai normali spostamenti casa/lavoro e/o viceversa. Il trasferimento non è compreso nelle 40 ore di permesso per attività dei RLS.
- Riconoscimento dei chilometri percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza.
In caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività prevista dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/08, svolte in orario di lavoro, si procederà come segue:
- riconoscimento dei permessi retribuiti coincidenti con assenze dal lavoro con diminuzione del monte ore previsto, ovvero senza diminuzione del monte ore in caso di attività previste per gli adempimenti legislativi, comprensivi del tempo di trasferimento coincidenti con l’assenza dal lavoro;
- riconoscimento dei chilometri percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza.
ARTICOLO 9 – VISITE SANITARIE
Per le ore dedicate all’effettuazione di visite sanitarie in vigenza di rapporto di lavoro previste dal decreto legislativo 81/08, con eccezione delle visite richieste volontariamente dal lavoratore, si procederà al riconoscimento di un permesso retribuito in caso di coincidenza con l’orario di lavoro o al pagamento del tempo necessario all’effettuazione della visita se fuori dall’orario di lavoro. Verrà inoltre riconosciuto ai dipendenti, quale orario di lavoro normale, il tempo di percorrenza per recarsi nel luogo dove si effettueranno le visite mediche nei limiti eccedenti i 30 minuti complessivi su base giornaliera, con il riconoscimento del relativo rimborso chilometrico e/o delle spese di trasporto pubblico sostenute e documentate.
A seguito di approfondito confronto tra le parti e con l’obiettivo di far fronte al disagio dei lavoratori nel recarsi fuori provincia per sottoporsi a visite sanitarie, l’Azienda si impegna a far svolgere tali visite presso la sede della Cooperativa.
ARTICOLO 10 – ATTESTATO DI XXXXXXXX’ SANITARIA
In riferimento alla normativa regionale in materia di addestramento sulle norme igienico sanitarie, l’azienda organizzerà, in accordo con le AUSL, i corsi formativi per l’acquisizione dell’attestato sanitario.
I corsi avranno luogo prevalentemente presso la sede amministrativa ed avranno la durata di circa tre ore ciascuno.
Ai partecipanti verrà garantito il rimborso chilometrico e/o il biglietto di treno o autobus per coloro che avranno un esborso per poter partecipare all’attività formativa.
Le ore di formazione sono a carico dei partecipanti.
La non adesione dei lavoratori a questo modulo formativo prevederà l’autonoma responsabilità per l’espletamento dell’iter formativo presso le strutture preposte, con l’obbligo di presentazione dell’attestato sanitario.
ARTICOLO 11 – ORARIO DI LAVORO
La durata dell’orario di lavoro effettivo settimanale è fissato in 38 ore.
La distribuzione dell’orario dovrà tenere conto del contemperamento della miglior utilizzazione dei fattori produttivi aziendali e della ricerca dei possibili miglioramenti delle condizioni complessive di lavoro.
A tal fine si conviene che, l’orario di lavoro dovrà essere così articolato:
la normale distribuzione di lavoro settimanale è su 6 giornate e prevederà di norma 2 mezze giornate di riposo (turni unici).
L’intervallo minimo tra il turno mattutino e pomeridiano è pari a 2 ore.
Il nastro orario giornaliero massimo, inteso per tale il tempo intercorrente tra l’ora di inizio del primo turno e l’ora in cui termina l’ultimo turno, è fissato in 13 ore.
La durata minima della singola prestazione lavorativa è di 2 ore e 30 minuti, ad eccezione dell’eventuale necessità per l’espletamento dell’attività di inventario mensile. In presenza di durata minima della prestazione lavorativa come sopra definita, l’azienda si impegna a ricercare le condizioni di effettuare tale turno in presenza di un nastro orario inferiore alle 13 ore.
Fermo restando il limite della ordinaria prestazione giornaliera di 8 ore, potrebbero essere effettuate prestazioni eccedenti tale orario da concordare tra Azienda e RSU/RSA.
ARTICOLO 12 – FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO
In attuazione di quanto previsto in materia dal CCNL vigente e per le finalità ivi enunciate, potranno essere effettuati, anche per i singoli lavoratori, periodi ed ore di superamento dell’orario di lavoro settimanale da compensare con conseguenti periodi ed ore di riduzione nei limiti previsti dal CCNL stesso.
In tali casi la cooperativa si impegna a comunicare alle RSU/RSA o, in loro assenza, alle XX.XX. provinciali stipulanti, di norma, con 10 giorni di calendario di anticipo, i programmati regimi di orario flessibile.
Nell’ipotesi di esigenze aziendali indifferibili, potrà essere concordato con le RSU/RSA un termine inferiore.
Il recupero delle ore prestate in più sarà effettuato entro l’anno solare decorrente dal termine della loro effettuazione e sarà concordato e programmato su richiesta ed indicazione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze della gestione. Al termine dell’anno solare, unitamente alla mensilità immediatamente successiva, l’eventuale residuo di ore di flessibilità da recuperare sarà retribuito con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
ARTICOLO 13 – STRAORDINARIO
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico – organizzativo.
Così come previsto dal CCNL vigente si concorda che le ore di lavoro straordinario prestato dai lavoratori a tempo pieno potranno, a scelta del singolo lavoratore, essere:
❑ retribuite;
❑ trasformate in permesso retribuito fermo restando il pagamento della maggiorazione.
ARTICOLO 14 – PAUSA GIORNALIERA
A tutti i lavoratori viene concessa una pausa giornaliera retribuita di durata non inferiore a 10 minuti rapportata al full time.
La pausa dovrà essere effettuata in modo da non pregiudicare la continuità e l’efficienza del servizio e tenendo conto delle esigenze dei lavoratori.
ARTICOLO 15 – PART TIME
Ribadendo i principi generali e le finalità del rapporto di lavoro a tempo parziale sancite dal CCNL, le parti convengono che l’utilizzo del part time non potrà superare il 40% dell’intero organico assunto a tempo indeterminato nell’area ferrarese, escludendo dal computo sia dall’organico a tempo pieno che da quello a tempo parziale, il personale appartenente a categorie protette (Legge 68/99), nonché i lavoratori così detti “volontari” intendendo per tali quelli che non hanno fatto richiesta di entrare in graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro a full-time.
ARTICOLO 16 – LIMITI DI ORARIO PART TIME
Le fasce di svolgimento della prestazione individuale di cui al CCNL vigente, sono così modificate:
A. Nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale:
1) l’orario sarà di norma compreso tra le 20 e le 25 ore, se articolato in 2 turni spezzati;
2) l’orario sarà di norma compreso tra le 20 e le 30 ore, se articolato su 3 turni spezzati.
B. Nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale:
1) l’orario sarà di norma articolato secondo le fasce, rapportate ad anno, di cui al precedente punto A.
In tale ipotesi il totale annuo delle ore potrà essere distribuito in varie forme, ivi compresa la possibilità che vi siano settimane con orario pari a quello dei lavoratori a tempo pieno e settimane nelle quali l’orario di lavoro è ridotto.
La Cooperativa, allo scopo di garantire una retribuzione di riferimento certa per i propri dipendenti e tenuto conto che la retribuzione settimanale incide su alcune prestazioni, quali gli assegni familiari, si impegna a non utilizzare una distribuzione di orario che preveda settimane nelle quali non vi sia alcuna prestazione lavorativa.
Nelle settimane in cui l’orario è ridotto valgono le disposizioni di cui alla precedente lettera A.
ARTICOLO 17 – LAVORO SUPPLEMENTARE PART TIME
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 61/2000 e successive modificazioni, ed in attuazione del CCNL vigente, è ammesso il ricorso a prestazione di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze organizzative, quali a titolo esemplificativo:
a) assenza di altri lavoratori per malattia, infortunio o altre cause;
b) incrementi consistenti dell’attività lavorativa legati all’andamento delle vendite, o alla realizzazione di particolari progetti o iniziative, o fasi particolari di lavoro;
c) situazioni di necessità straordinarie od impreviste;
d) ristrutturazione di punti vendita o nuove aperture.
Del ricorso al lavoro supplementare relativo alle suddette ipotesi dovrà essere data preventiva informazione al delegato aziendale della struttura di riferimento, salvo i casi di necessità imprevista ed indifferibile.
Il lavoro supplementare rimane legato alla volontarietà del lavoratore.
Le parti si incontreranno, di norma con cadenza annuale, per verificare l’eventuale possibilità e/o necessità di consolidare parte delle ore effettuate di supplementare nell’orario di lavoro dei dipendenti a part time.
ARTICOLO 18 – GRADUATORIA PART TIME
- Graduatoria da Part time a Full time a tempo indeterminato
Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza ai sensi e per effetti del D. Lgs. 61/2000 e successive modificazioni esercitabile dai lavoratori assunti con contratto part time a tempo indeterminato vengono individuate due zone: Alto Ferrarese (Casumaro, Poggio Renatico, Sant’Xxxxxxxx, Renazzo) e Basso Ferrarese (Berra, Bosco Mesola, Jolanda di Savoia).
I lavoratori interessati potranno iscriversi nelle graduatorie di entrambe le zone.
Quando il lavoratore in graduatoria rifiuti la trasformazione del contratto a tempo pieno per uno dei negozi indicati perderà il diritto e sarà automaticamente escluso dalla graduatoria relativa ai negozi prescelti sino a presentazione di nuova domanda.
Per l’iscrizione nelle graduatorie il lavoratore dovrà inviare all’Ufficio Amministrazione del Personale apposita richiesta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la specifica del/dei punti vendita prescelti; rimane inteso che, in assenza di specifica, si farà riferimento al punto vendita di assegnazione.
L’iscrizione nella graduatoria per il passaggio da part time a full time a parità di mansioni seguirà la data di Protocollo aziendale della richiesta e verrà data priorità, a parità di Protocollo aziendale al lavoratore con maggiore anzianità di servizio.
Le graduatorie saranno affisse, con cadenza semestrale, all'interno di ogni punto vendita per la consultazione da parte dei lavoratori.
I part time a tempo indeterminato inseriti nelle graduatorie hanno comunque la priorità per il passaggio a tempo pieno rispetto ai nuovi assunti, nelle medesime mansioni e nelle medesime unità organizzative ad eccezione degli assunti in ottemperanza agli obblighi di legge.
- Graduatoria da Full time a Part time a tempo indeterminato
Ai lavoratori full time a tempo indeterminato che ne facciano richiesta per iscritto l’azienda concederà il passaggio a part time previa verifica sulle compatibilità rispetto alle esigenze di funzionamento tecniche e produttive.
Questi lavoratori hanno la priorità nel passaggio a part-time, rispetto ad eventuali nuove assunzioni nell’unità organizzativa di appartenenza, in relazione alle esigenze aziendali per le stesse mansioni.
Nella richiesta di passaggio a part time e nel successivo contratto individuale può essere indicato un periodo di durata della prestazione lavorativa ridotta valutabile caso per caso, allo scadere del quale il lavoratore dovrà rientrare a full time.
ARTICOLO 19 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 06/09/2001 n° 368 e dal CCNL vigente, si specifica che tra le ipotesi che legittimano l’apposizione del termine del contratto previste dal citato CCNL rientrano:
- iniziative commerciali che comportino momentanei incrementi delle vendite;
- ristrutturazioni o nuove aperture di punti vendita;
- situazioni straordinarie ed impreviste o realizzazioni di progetti che rendano necessario un temporaneo incremento degli organici;
- alle assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie sono equiparate le assunzioni dei lavoratori assenti per permessi, recuperi compensativi o aspettative volontarie.
I limiti numerici previsti dal CCNL vigente potranno essere superati solo previo accordo scritto da stipularsi tra le parti e/o RSU/RSA firmatarie del presente accordo.
- Graduatoria dei contratti a tempo determinato
In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL (articolo 84) e con l’obiettivo di stabilizzare e/o incrementare l’occupazione e nel caso si ravvedesse tale opportunità Coop Reno si impegna ad assumere a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni già espletate durante i rapporti a termine, i lavoratori che abbiano completato, con esito positivo, uno o più contratti a termine che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.
Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza da parte dei lavoratori con contratto a tempo determinato rispetto a future assunzioni a tempo indeterminato da parte della Cooperativa vengono individuate due zone: Alto Ferrarese (Casumaro, Poggio Renatico, Sant’Xxxxxxxx, Renazzo) e Basso Ferrarese (Berra, Bosco Mesola, Jolanda di Savoia).
Il lavoratore con contratto a tempo determinato potrà esercitare tale diritto di precedenza per una o entrambe le Aree come sopra identificate entro i successivi 12 mesi decorrenti dal termine del contratto.
Quando il lavoratore in graduatoria rifiuti l’assunzione a tempo indeterminato per uno dei negozi indicati perderà il diritto e sarà automaticamente escluso dalla graduatoria relativa ai negozi prescelti sino a presentazione di nuova domanda.
Per l’iscrizione nelle graduatorie il lavoratore dovrà inviare all’Ufficio Amministrazione del Personale apposita richiesta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la specifica del/dei punti vendita prescelti; la posizione in graduatoria del lavoratore, a parità di mansione di assunzione e/o quelle effettivamente svolte, sarà determinata in base alla data di inizio del primo rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della nuova domanda se precedentemente cancellato dalla graduatoria stessa.
Le graduatorie saranno affisse, con cadenza semestrale, all'interno di ogni punto vendita per la consultazione da parte dei lavoratori.
ARTICOLO 21 – FESTIVITA’
E’ facoltà della Cooperativa l’apertura dei negozi in giornate festive, domenicali o infrasettimanali, quando ciò sia consentito dalle Autorità competenti.
Ogni anno potranno essere effettuate massimo 2 giornate di apertura domenicale e/o festive, anche frazionabili.
Eventuali deroghe ai citati limiti potranno essere concordate preventivamente e definite con apposito accordo scritto tra le parti.
Fermo restando la normativa vigente, la Cooperativa si impegna a prevedere un’organizzazione che consenta il riposo compensativo settimanale, garantendo di norma ai lavoratori non più di sei giorni lavorativi consecutivi, fermo restando l'orario di lavoro settimanale contrattualmente convenuto.
ARTICOLO 22 – TRASFERTA
Premesso che la cooperativa si impegna a favorire, compatibilmente alle esigenze tecnico/produttive, una mobilità dei lavoratori all’interno dei punti vendita dell’Area dell’Alto ferrarese o del Basso ferrarese nella quale gli stessi sono stati assunti, si conviene quanto segue:
- al lavoratore che sia comandato temporaneamente in trasferta dal luogo abituale di lavoro in un’altra unità produttiva ubicata in un altro comune entro l’Area di assegnazione (Alto ferrarese o Basso ferrarese) e sempre che sia situata ad una distanza maggiore dalla propria abitazione, spetterà il rimborso chilometrico delle maggiori spese sostenute;
- nessun rimborso è dovuto qualora la trasferta comporti che il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.
Il calcolo del rimborso sarà determinato sulla base del costo del biglietto o abbonamento di un mezzo pubblico o al costo chilometrico in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto.
Nell’ipotesi di utilizzo del proprio mezzo, i chilometri da rimborsare sono pari alla distanza che intercorre tra l’abituale sede di lavoro ed il nuovo luogo di lavoro, quantificati come la differenza chilometrica che il lavoratore deve effettuare rispetto alla precedente assegnazione.
L’importo del rimborso deve essere altresì calcolato per ogni percorso di andata e ritorno per ogni turno di lavoro. Il rimborso chilometrico in caso di 2 turni giornalieri è rapportato a 4 viaggi.
L’indennità chilometrica avrà come riferimento le Tabelle ACI e pertanto varierà in relazione all’aumento o diminuzione di queste, in riferimento ai costi proporzionali di un auto di media cilindrata (quota ammortamento capitale, carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione/riparazione). Tale indennità verrà aggiornata nel mese di luglio di ogni anno e verrà presa a riferimento quale auto di media cilindrata una Fiat Grande Punto 1400 di cilindrata.
ARTICOLO 23 – XXXXXXX XXXXX
Viene riconosciuta, per le auto del personale comandato per esigenze aziendali e per attività connesse alle funzioni dei rappresentanti della sicurezza, la copertura con polizza Kasko per il percorso di andata e ritorno, con franchigia a carico del dipendente di €. 258,23.
ARTICOLO 24 – AVVICINAMENTO
I lavoratori che ne faranno richiesta potranno essere trasferiti in luoghi di lavoro vicini alla propria residenza qualora ciò sia compatibile con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.
Per le definizioni delle priorità, i dipendenti saranno collocati in un’apposita graduatoria che verrà elaborata in base alla data di presentazione della richiesta ed in caso di parità si terrà conto del maggior disagio derivante dalla distanza.
ARTICOLO 25 – INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI PUNTI VENDITA
Nel condividere quale elemento unificante dell’intera Cooperativa il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità di tutto il personale anche attraverso la definizione di nuovi criteri di inquadramento e di indennità corrispondenti alle modifiche organizzative del lavoro introdotte negli ultimi anni, le Parti concordano che entro la scadenza del presente Contratto Integrativo Aziendale e a seguito della verifica della sperimentazione sui nuovi assetti organizzativi, verrà avviato un confronto che abbia come obiettivo la definizione di una CLASSIFICAZIONE UNICA degli inquadramenti di tutto il personale Coop. Reno.
In attesa della definizione di tale percorso, le Parti concordano di riconoscere al personale già titolare del ruolo, a far data dal 1 gennaio 2011, un’indennità di mansioni di 20 €. mensili secondo la seguente TABELLA:
Figura professionale | Livello Inquadramento |
Capo Reparto Macelleria | 3°livello + €. 20,00 |
Addetto al Banco Carni | 4°livello – parametro 155 (4D) |
Capo Reparto Salumeria, Gastronomia, Latticini | 4°livello – parametro 155 (4D) + 20,00 |
Capo Reparto Generi Vari (sostituto Capo Negozio) | 4°livello – parametro 155 (4D) + 20,00 |
L’attribuzione dell’indennità sopra prevista verrà assegnata alle seguenti congiunte condizioni: il decorso di 6 mesi dal conseguimento del livello di inquadramento base relativo alla posizione ed in presenza di una valutazione di piena adeguatezza della mansione ricoperta; nell’ipotesi di valutazione negativa, l’indennità non verrà attribuita.
L’indennità è strettamente connessa alla condizione organizzativa/strutturale dell’unità produttiva ed al conseguente ruolo acquisito dal dipendente e verrà meno al venir meno delle condizioni che hanno dato adito alla sua corresponsione.
Tale indennità di mansione sarà erogata per 12 mensilità.
Tale indennità di mansione sarà assorbibile in presenza di indennità analoghe superiori già riconosciute al personale e non sarà riconosciuta al personale con inquadramenti superiori a quanto previsto dalla sopra riportata TABELLA.
Tale indennità di mansione avrà carattere transitorio e sarà soggetta ad omogeneizzazione con quanto verrà definito quale CLASSIFICAZIONE UNICA di tutto il personale Coop. Reno.
Con l’istituzione dell’indennità in oggetto, le parti non hanno inteso apportare modifiche al sistema di inquadramento previsto dal CCNL vigente, né creare livelli superiori di mansione, ciò anche al fine del mantenimento della possibilità di mobilità fra mansioni equivalenti per la quale le parti non hanno inteso stabilire ulteriori vincoli.
L’indennità potrà essere assorbita da passaggi di livello o a parametri superiori, nonché dall’attribuzione di altre indennità erogate a qualsiasi titolo.
Al Capo Reparto Xxxxxx Xxxx viene riconosciuto quale livello di inquadramento il 4° livello parametro 155 (4D) dal 1 gennaio 2010.
ARTICOLO 26 – SISTEMA RETRIBUTIVO PER CAPI NEGOZIO
I lavoratori che ricoprono l’incarico di CAPO NEGOZIO saranno inquadrati, previo periodo di formazione, al 2°livello del vigente CCNL.
Dal 1/01/2009 è riconosciuta al Capo Negozio una Quota Salariale Aggiuntiva differenziata in tre fasce per tipologia di negozio; tale Q.S.A. verrà attribuita dopo dodici mesi dall’acquisizione del livello base; le cifre sono da intendersi per 12 mensilità.
Gli importi totali delle Q.S.A. sono riportati nella tabella seguente:
FASCE | NEGOZI | TOTALE |
01/01/09 | ||
1 | XXXXXXXX XXXXXXX DI SAVOIA | 50 |
2 | BERRA POGGIO RENATICO XXXXXXX XXXX’XXXXXXXX | 100 |
3 | BOSCO MESOLA | 150 |
Le quote salariali aggiuntive di cui al presente articolo sono istituite per compensare responsabilità, complessità gestionali, esperienza, competenza e capacità richieste ai titolari dei vari ruoli e sono attribuite sulla base di sistemi aziendali di valutazione.
Esse sono istituite anche con lo scopo di compensare particolari caratteristiche, modalità, durata e articolazione della prestazione lavorativa quindi comprendono anche le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro di riferimento, ad eccezione di:
- lavoro in giornata di apertura festiva o domenicale;
- lavoro notturno dopo le 22.00 fino alle ore 6.00.
ARTICOLO 27 – SALARIO VARIABILE
Premesso che la Cooperativa intende favorire e migliorare la partecipazione di tutti i lavoratori ai processi di raggiungimento dei risultati aziendali, così come individuati dal Protocollo sulla Politica dei redditi e dell’occupazione del 23 luglio 1993 e dalla normativa di legge vigente, vengono riconosciute a tutti i lavoratori occupati nell’Area Ferrarese, quote variabili di retribuzione da corrispondersi in relazione al raggiungimento o al superamento degli obiettivi annuali.
L’erogazione del salario variabile coinvolge tutti i lavoratori che hanno lavorato, nell’anno di competenza, con un contratto di lavoro a termine non inferiore a 6 mesi e che abbiano avuto un giudizio positivo di valutazione delle mansioni svolte al termine del rapporto.
I meccanismi e le modalità per l’erogazione del salario variabile sono definite da accordo integrativo aziendale Area Bologna valevole per tutti i dipendenti della Cooperativa.
Eventuali modifiche apportate al meccanismo esistente alla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale di salario variabile dovranno essere concordate con la RSU/RSA e con le XX.XX. della Provincia di Ferrara sottoscrittrici del presente Contratto Integrativo Aziendale.
ARTICOLO 28 – SALARIO DI INVITO
A tutti i lavoratori assunti ex novo a far data dal 06/04/1998, data di stipula del precedente accordo integrativo della Provincia di Ferrara, si conviene di incrementare, con decorrenza 1 gennaio 2011 il salario di invito di €. 10,00.
I suddetto importo è riferito al 4° livello Paramet ro 144 full time e saranno di conseguenza riparametrati per le tipologie d’inquadramento e per i rapporti di lavoro diversi dal tempo pieno.
Salario di invito | dal 01/01/2005 | dal 01/01/2011 | |
Livello | Parametro | €. | €. |
1 | 232 | 41,60 | 57,71 |
2 | 202 | 36,22 | 50,25 |
3D | 180 | 32,28 | 44,78 |
3 | 167 | 29,94 | 41,54 |
4D | 155 | 27,79 | 38,56 |
4 | 144 | 25,82 | 35,82 |
5 | 130 | 23,31 | 32,34 |
6 | 100 | 17,93 | 24,88 |
ARTICOLO 29 – UNA TANTUM
Le parti concordano quale riconoscimento della carenza contrattuale una quota economica “una tantum” di 220 € al 4° livello parametro 144 spetta nte a tutti i dipendenti in forza unitamente alle competenze del mese di luglio 2010.
Tale importo calcolato al 4° livello sarà riparamet rato come da CCNL vigente e riproporzionato all’orario di lavoro contrattuale con i criteri di maturazione del salario variabile per gli anni 2008 e 2009.
ARTICOLO 30 - DECORRENZA E DURATA
Con la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale le Parti hanno inteso rinnovare il precedente C.I.A. del 11 luglio 2003.
Le parti considerano il presente Contratto Integrativo Aziendale un complesso normativo unitario ed inscindibile e sostituisce integralmente il precedente C.I.A.
La validità del presente Contratto Integrativo Aziendale decorre dal 1 luglio 2010 fino al 30 giugno 2012 e così di anno in anno sino a suo rinnovo, salvo disdetta di una delle parti firmatarie.
Letto, confermato e sottoscritto
Per Coop. Reno Per la Filcams – Xxxx Xxxxxxx
Per Lega Coop Ferrara Per la Fisascat – Cisl Ferrara