Indice
Modello di contratto tipo di scrittura televisiva tra Autore e Rai
Indice
1. Oggetto del contratto 3
SEZIONE I – LAVORO DI SCRITTURA
2. Quadro generale 4
3. Definizioni 4
4. Prestazioni 4
5. Aggiunta di nuovi coautori in corso di scrittura 5
SEZIONE II – DIRITTI D’AUTORE
6. Diritti morali d’autore 6
7. Concessione dei diritti patrimoniali d’autore 6
8. Diritti riservati all’autore 8
9. Gestione collettiva dei diritti d’autore 8
10. Durata 8
11. Compensi 8
12. Rendiconti e pagamenti 9
13. Protezione dei diritti 10
14. Garanzie e cessione dei crediti 10
15. Cessione a terzi 11
16. Clausola risolutiva espressa 11
SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI
17. Conseguenze dell’interruzione del lavoro di scrittura (sezione I) sui diritti d’autore (sezione II) 11
18. Continuazione del lavoro di scrittura e nuove stagioni dell’opera 11
19. Normativa Rai 12
20. Iniziative promozionali 12
21. Rimborso spese 12
22. Pagamenti 13
23. Copie destinate all’autore 13
24. Dichiarazione dell’opera e ISAN 13
25. Controversie 13
26. Modifiche 13
Tra
……………………………………………………………………………….. in seguito denominato/a "l’Autore"
e
………………………………………………………………………………… in seguito denominata "Rai"
L’Autore e la Rai sono in seguito denominati insieme come “le Parti”
Premesso che:
- il Sig./la Sig.ra …. esercita l’attività di autore televisivo e come tale è iscritto/a al Registro Professionale Europeo curato dalla FUIS
- la Rai intende produrre un’opera destinata alla televisione, provvisoriamente o definitivamente intitolata:
“……………………………….”
(eventualmente) adattata dall'opera preesistente …. (titolo) di .… (autore) avente per soggetto ….
appartenente al genere …. numero di puntate ….
- la Rai desidera affidare all’Autore, che accetta, e a …. (nome del coautore) la scrittura della bibbia e di una puntata pilota oppure la scrittura del paper format e di una puntata pilota (scegliere)
- i testi scritti dall’Autore oggetto del presente contratto costituiscono un’opera dell’ingegno tutelata ai sensi della L. 633 del 1941
- l’Autore dichiara di essere iscritto alla SIAE
- l’Autore si impegna ad accordare alla Rai i diritti necessari allo sfruttamento dell’opera tratta dai suoi testi
- le Parti concordano di derogare alle Condizioni generali di contratto Rai.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 1 -‐ OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 -‐ Il presente contratto ha ad oggetto il lavoro di scrittura dell’Autore (sezione I) e le condizioni di utilizzo e di sfruttamento da parte della Rai dei testi scritti dall’Autore (sezione II) in vista della realizzazione, dell’utilizzazione e dello sfruttamento dell’opera.
1.2 -‐ Si conviene che la regia delle puntate dell’opera sarà affidata a .… (oppure, il regista sarà scelto di comune accordo dall’Autore e dalla Rai)
SEZIONE I - ‐ SCRITTURA
ARTICOLO 2 -‐ QUADRO GENERALE
Il presente accordo è un contratto d’opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
ARTICOLO 3 -‐ DEFINIZIONI
Le Parti convengono le seguenti definizioni:
- Opera: nel presente contratto il termine opera fa riferimento sia al genere della serie televisiva, come la fiction, che si compone di più puntate normalmente di durata equivalente sia al genere del programma televisivo, di intrattenimento, informazione, educazione o altro; entrambi progettati e realizzati a partire dagli elementi contenuti nella bibbia della serie o nel paper format del programma. Il termine «opera» comprende le bozze, le revisioni e tutte le stagioni dell’opera.
- Bibbia della serie: documento scritto contenente il disegno complessivo della serie ed i temi suscettibili di esservi trattati, la descrizione dettagliata dei personaggi con i loro problemi, i loro obiettivi, le relazioni tra i personaggi (professionali, affettivi, familiari o altro), l’epoca e gli scenari nei quali tali personaggi evolvono, gli esempi di soggetti da sviluppare nelle puntate, nonchè i seguenti testi: ….
- Paper format del programma: documento scritto contenente il disegno complessivo di un programma televisivo ed i temi suscettibili di esservi trattati; la scansione temporale di ciò che avverrà nel corso del programma; il bozzetto del set; l’indicazione della durata, del profilo del conduttore, del cast, del pubblico e della fascia oraria; il riferimento ai singoli contenuti (balletti, interventi comici, contributi video, rubriche o altro), nonchè i seguenti testi: ….
- (descrivere altre tipologie di testo relative alla produzione della singola puntata pilota)
ARTICOLO 4 -‐ PRESTAZIONI
L’Autore si impegna a mettere in opera tutte le sue qualità professionali e ad assumersi la responsabilità artistica dei suoi elaborati.
L’incarico di scrittura comprende:
▪ la fase A: lo sviluppo della bibbia / paper format così come definito all’art. 3
▪ la fase B: la scrittura di una puntata pilota così come definita all’art. 3
▪ la fase C: la scrittura dei testi annessi necessari alla produzione dell’opera.
4.1 -‐ La fase A: Conferimento d’incarico della scrittura della bibbia / paper format
4.1.1 -‐ L’Autore si impegna a scrivere per la Rai che accetta, alle condizioni di seguito indicate, la bibbia / paper format, da solo / in collaborazione con …. .
4.1.2 -‐ L’Autore si impegna a consegnare, su supporto cartaceo / digitale, la prima versione dei testi in data …. .
La Rai ha un periodo di …. giorni dalla consegna per presentare all'Autore per iscritto le sue eventuali richieste di modifica. Nel caso non vengano richieste modifiche nei termini stabiliti, la prima versione verrà considerata accettata dalla Rai.
La consegna della seconda versione dei testi avverrà entro …. giorni dalle richieste di modifica della prima versione dei testi. La Rai avrà un periodo di giorni per accettare o rifiutare per iscritto la
seconda versione dei testi, al termine del quale questa versione sarà considerata accettata e costituirà la versione definitiva della bibbia / paper format.
Una sola serie di modifiche può essere richiesta dalla Rai senza remunerazione supplementare. L’elaborazione di ogni versione modificata supplementare è oggetto di un contratto separato.
4.1.3 -‐ A titolo di compenso per il lavoro di scrittura della bibbia / paper format l’Autore riceverà dalla Rai una remunerazione forfettaria di: € …. (più iva), che le Parti convengono di versare alle seguenti scadenze: …. .
4.1.4 -‐ Al termine della scrittura della bibbia / paper format le Parti convengono che l’Autore scriverà una puntata pilota secondo le modalità indicate all’art. 4.2.
4.2 -‐ La fase B: Conferimento d’incarico della scrittura di una puntata pilota
4.2.1 -‐ L’Autore si impegna a scrivere per la Rai che accetta, alle condizioni di seguito indicate, una puntata pilota dell’opera, da solo / in collaborazione con …. .
Il lavoro di scrittura comprende i seguenti testi: .… .
4.2.2 -‐ L’Autore si impegna a consegnare, su supporto cartaceo / digitale, la prima versione dei testi entro il …. . La Rai ha un periodo di …. giorni dalla consegna per presentare all'Autore per iscritto le sue eventuali richieste di modifica. Nel caso non vengano richieste modifiche nei termini stabiliti, la prima versione verrà considerata accettata dalla Rai.
La consegna della seconda versione dei testi avverrà entro …. giorni dalle richieste di modifica della prima versione dei testi. La Rai avrà un periodo di giorni per accettare o rifiutare per iscritto la
seconda versione dei testi, al termine del quale questa versione sarà considerata accettata e costituirà la versione definitiva della puntata pilota.
Una sola serie di modifiche può essere richiesta dalla Rai, senza remunerazione supplementare.
4.2.3 -‐ A titolo di compenso per il lavoro di scrittura della puntata pilota, l’Autore riceverà dalla Rai una remunerazione forfettaria di: € …. (più iva), che le Parti convengono di versare alle seguenti scadenze: …. .
4.3 -‐ La Fase C: Lavori di scrittura annessi
4.3.1 -‐ L’Autore si impegna a scrivere, su richiesta della Rai, per il dossier di produzione dell’opera:
▪ la sinossi del programma (…. righe al massimo)
▪ la sinossi delle singole puntate (…. righe al massimo per puntata)
▪ l’arco narrativo della stagione (…. righe al massimo)
▪ il comunicato stampa (…. righe al massimo)
▪ il promo (…. righe al massimo)
▪ la comunicazione per i social (…. righe al massimo)
▪ altro : ….
L’Autore consegna tali testi nel momento della creazione del dossier di produzione.
4.3.2 -‐ A titolo di compenso per il lavoro di scrittura degli annessi, l’Autore riceverà dalla Rai una remunerazione forfettaria di: € …. (più iva), che le Parti convengono di versare alle seguenti scadenze: …. .
4.4 – Rifiuto definitivo dei testi
In caso di rifiuto definitivo di uno dei testi commissionati, di cui all’artt. 4.1, 4.2 e 4.3, sia che riguardi la versione iniziale che una versione modificata, è espressamente convenuto che la Rai non potrà utilizzare il lavoro rifiutato. L’Autore ha diritto al pagamento e all’acquisizione delle somme pattuite a compenso del lavoro svolto.
ARTICOLO 5 -‐ AGGIUNTA DI NUOVI COAUTORI IN CORSO DI SCRITTURA
Le Parti convengono che l’aggiunta di nuovi coautori, oltre a quelli menzionati agli articoli 4.1.1 e 4.2.1, che collaborino con L’Autore al lavoro di scrittura, è deciso di comune accordo tra la Rai e l’Autore. L’aggiunta di uno o più nuovi coautori non ha alcun effetto sulle remunerazioni previste dal presente contratto a favore dell’Autore.
SEZIONE II – DIRITTI D’AUTORE
ARTICOLO 6 -‐ DIRITTI MORALI D’AUTORE
6.1 -‐ Titolo originale
Il titolo originale definitivo dell’opera è scelto di comune accordo tra la Rai, l'Autore e i suoi coautori.
6.2 -‐ Diritto di paternità
L'Autore ha il diritto di decidere se il suo nome possa essere o meno utilizzato in relazione all'opera alla quale ha collaborato. Parimenti, l'Autore si riserva il diritto di ricorrere all'uso di uno pseudonimo.
La Rai si impegna a far pervenire all’Autore una copia della puntata montata. Egli comunica le sue intenzioni per iscritto alla Rai al più tardi nella settimana che segue la ricezione della copia stessa.
6.3 -‐ Citazione e pubblicità
6.3.1 -‐ Fatti salvi i casi di cui all’art. 6.2, nei titoli di testa e di coda dell’opera, il nome ed il cognome dell’Autore, o lo pseudonio indicato dallo stesso, sono obbligatoriamente citati come segue:
(per la bibbia / paper format) SU IDEA ORIGINALE DI / UN’OPERA CREATA DA
Nome e cognome dell’Autore (per la puntata pilota) UN’OPERA SCRITTA DA / SCENEGGIATURA ORIGINALE DI /
SCENEGGIATURA, ADATTAMENTO, DIALOGHI DI (scegliere)
Nome e cognome dell’Autore
I caratteri della menzione dell'Autore sono identici a quelli utilizzati per la menzione del regista.
6.3.2 -‐ Su tutto il materiale promozionale visivo, cartaceo o digitale, e in particolare sulla locandina dell’opera, la menzione del nome e del cognome dell'Autore è identica a quella utilizzata per l'insieme dei collaboratori artistici e tecnici. La Rai provvede ad includere un curriculum vitae dell'Autore nella documentazione fornita agli organi di informazione.
La Rai è responsabile della puntuale e corretta esecuzione di tali obblighi nella pubblicità realizzata, commissionata e diffusa dalla stessa o dai suoi distributori, e si impegna altresì ad imporne il rispetto a tutti gli utilizzatori. In caso di errore grossolano, la Rai è tenuta a far correggere il materiale promozionale non corrispondente alle condizioni di cui sopra.
L'Autore si impegna a non fare alcuna comunicazione ai media o al pubblico prima dell'uscita dell’opera senza il consenso della Rai.
6.4 -‐ Conservazione dell’opera originale e protezione in caso di distruzione
La Rai si impegna a garantire la salvaguardia e la conservazione permanente di una copia originale dell’opera in Italia, in un laboratorio o presso un organismo abilitato.
Se sono state realizzate più versioni delle puntate dell’opera, ognuna di queste è oggetto delle misure di conservazione di cui sopra.
Su semplice richiesta dell'Autore, la Rai è tenuta a indicargli il luogo di deposito dell’originale.
ARTICOLO 7 – CONCESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE
I seguenti diritti sono oggetto di concessione in relazione all’opera nella sua interezza e ai suoi estratti.
Su riserva dell'esecuzione integrale del presente contratto, del pagamento da parte della Rai delle remunerazioni ivi previste e del rispetto del diritto morale dell'autore, l'Autore accorda alla Rai,
direttamente o indirettamente tramite licenza a terzi, per il mondo intero, a titolo esclusivo e per la durata precisata all'art. 10, l’esercizio dei seguenti diritti:
I - ‐ Sfruttamento dell’opera mediante diffusione televisiva e radiofonica
7.1 -‐ il diritto di adattamento:
7.1.1 -‐ il diritto di produrre l’opera a partire dai testi dell'Autore;
7.1.2 -‐ il diritto di tradurre, doppiare o sottotitolare l’opera in tutte le lingue;
7.2 -‐ il diritto di riproduzione:
7.2.1 -‐ il diritto di far realizzare l’opera in versione originale di lingua italiana;
7.2.2 -‐ il diritto di registrare o di fare registrare, attraverso qualsiasi procedimento tecnico, su qualsiasi supporto, in qualsiasi formato, utilizzando qualsiasi rapporto d’inquadratura, le immagini in bianco e nero o a colori, le colonne sonore originali e i doppiaggi, i titoli o i sottotitoli dell’opera, come pure le fotografie raffiguranti scene dell’opera;
7.2.3 -‐ il diritto di fare o far fare, nel numero definito dalla Rai, tutti gli originali, duplicati o copie della versione definitiva dell’opera su tutti i supporti analogici o digitali;
7.2.4 -‐ Il diritto di mettere o di far mettere in circolazione tali originali, duplicati o le copie, per la diffusione televisiva dell’opera e per tutti gli sfruttamenti di seguito elencati;
7.2.5 -‐ Il diritto di registrare e di sincronizzare, con le immagini dell’opera, tutte le composizioni musicali con o senza parole, originale e/o preesistenti;
7.2.6 -‐ Il diritto di modulare, comprimere e decomprimere o di usare tutti gli altri procedimenti tecnici necessari alla digitalizzazione dell’opera, al suo stoccaggio, al suo trasferimento e alla sua diffusione;
7.3 -‐ il diritto di comunicazione al pubblico:
7.3.1 -‐ il diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione televisiva e radiofonica comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e in televisione;
7.3.2 -‐ il diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, inclusi i servizi di Streaming, Video-‐on-‐Demand e Pay-‐per-‐View.
II – Sfruttamenti secondari dell’opera
7.4 -‐ il diritto di sfruttamento sotto forma di videogrammi:
comporta il diritto di sfruttare l’opera sotto forma di videogrammi, registrati su supporto analogico o digitale, da destinare alla vendita, al noleggio o al prestito per uso privato;
7.5 -‐ il diritto di proiezione in pubblico:
comporta il diritto di sfruttare l’opera in versione originale, doppiata o sottotitolata, in tutte le sale cinematografiche a pagamento o gratuite, nel circuito commerciale e non commerciale, compreso qualsiasi festival o manifestazione promozionale;
7.6 -‐ il diritto di riprodurre e di sfruttare i testi dell’opera:
comporta il diritto di riprodurre e di sfruttare i testi dell’opera in qualsiasi lingua, a condizione che questi non superino il …. % dell’opera e che siano destinati direttamente alla pubblicità e/o alla promozione dell’opera (questi testi possono essere pubblicati in riviste, giornali e periodici, ma non possono essere oggetto di un'edizione libraria o di una separata vendita al pubblico);
7.7 -‐ il diritto di sfruttamento sotto forma di programma multimediale:
comporta il diritto di sfruttare estratti brevi dell’opera per integrarli, senza modifiche, in un
programma multimediale su qualsiasi supporto;
7.8 -‐ il diritto di sfruttamento della colonna sonora:
comporta il diritto di sfruttare in tutto o in parte la colonna sonora dell’opera su fonogrammi (supporti analogici o digitali);
7.9 -‐ il diritto di sfruttamento sotto forma di making of audiovisivo:
comporta il diritto di produrre e sfruttare un making of dell’opera, ed eventuali contenuti supplementari a complemento della stessa.
7.10 -‐ il diritto di merchandising:
comporta il diritto di utilizzare in tutto o in parte gli elementi caratterizzanti dell’opera per realizzare supporti di merchandising, commerciali o meno, e di distribuirli.
ARTICOLO 8 – DIRITTI RISERVATI ALL’AUTORE
Tutti i diritti che non sono espressamente accordati alla Rai dal presente contratto rimangono di esclusiva proprietà dell'Autore, con il diritto di disporne a suo piacimento e senza restrizione alcuna. L'Autore conserva, a titolo esemplificativo ma non limitativo, sotto qualsiasi forma e in tutte le lingue, i diritti sul suo lavoro in vista di rappresentazioni teatrali, di edizioni letterarie e grafiche, i diritti sull’eventuale format derivante, il diritto di adattamento dell’opera in opere audiovisive derivate, come ad esempio: remake, sequel, prequel e spin-‐off.
ARTICOLO 9 – GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE
9.1 -‐ L'Autore dichiara di aver autorizzato la SIAE a rappresentare i propri diritti di comunicazione al pubblico, il diritto di sfruttamento sotto forma di videogrammi e il diritto di proiezione in pubblico nelle sale cinematografiche, di cui agli artt. 7.3, 7.4 e 7.5. Di conseguenza, tali diritti sono negoziati direttamente per conto dell'Autore tra la SIAE in Italia, e all'estero dai suoi rappresentanti, e le reti televisive o gli altri utilizzatori dell’opera.
9.2 -‐ I territori riservati alla SIAE sono pubblicati sul relativo sito web alla voce “SIAE all’estero”.
9.3 -‐ La Rai è tenuta a comunicare a ogni partner contrattuale, con il quale tratta per lo sfruttamento dei suoi diritti sull’opera, che una remunerazione è dovuta alla SIAE o ai suoi rappresentanti secondo le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili per ciascuna forma di sfruttamento nei territori riservati.
9.4 -‐ Le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili sono quelle in vigore al momento dello sfruttamento dell’opera, e che sono state stabilite dalla SIAE o dai suoi rappresentanti per il territorio in questione o, in mancanza, quelle che saranno definite d’intesa fra la SIAE o i suoi rappresentanti, da una parte, e l'utilizzatore, dall'altra.
ARTICOLO 10 – DURATA
I diritti elencati all'art. 7 sono accordati dall'Autore alla Rai a titolo esclusivo per una durata di …. anni a partire dalla firma del presente contratto.
Se entro un termine di …. anni a partire dalla firma del presente contratto non viene portata a compimento la versione definitiva della prima puntata dell’opera, il presente contratto è risolto di pieno diritto per semplice decorrenza dei termini, senza necessità di costituzione in mora o di altre formalità; l’Autore rientra pertanto nel pieno possesso di tutti i suoi diritti, le somme già ricevute rimangono a lui definitivamente acquisite oltre a mantenere il diritto a ricevere il pagamento dell’eventuale residuo di quanto pattuito.
ARTICOLO 11 -‐ COMPENSI
11.1 -‐ Compensi percepiti dalla SIAE
Per le forme di sfruttamento menzionate agli articoli 7.3, 7.4 e 7.5 e per i territori riservati, la SIAE percepisce direttamente o indirettamente tramite i suoi rappresentanti, i compensi a favore
dell'Autore presso gli utilizzatori dell’opera.
Se, nei Paesi riservati alla SIAE, la Rai o suoi intermediari, trattino con un utilizzatore non ancora legato attraverso convenzione/accordo con le società degli autori, la Rai si impegna a ricordare a tale utilizzatore che egli è tenuto, prima di qualsiasi utilizzo dell’opera, a prendere gli accordi necessari con la SIAE o i suoi rappresentanti, per quel che concerne il compenso dell'Autore per i suddetti diritti.
L'Autore conserva integralmente la quota dei diritti che gli sono dovuti secondo le differenti legislazioni nazionali per la copia privata, il prestito o il noleggio, la ritrasmissione delle opere ecc. I diritti sono versati all'Autore direttamente dalla società d’autori a cui egli è affiliato.
11.2 -‐ Compensi versati dalla Rai
Al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 11.1, per le forme di sfruttamento menzionate all'art. 7, concernenti l’integralità o una parte dell’opera, la Rai si impegna a remunerare l'Autore in percentuale rispetto ai ricavi netti o lordi della Rai, definiti nell’allegato del presente contratto, come segue.
11.2.1 -‐ Sfruttamento dei diritti (ad eccezione dell’ipotesi della coproduzione): nei Paesi non riservati alla SIAE, la Rai versa all’Autore un compenso del …. % dei suoi ricavi netti.
11.2.2 -‐ Coproduzione: se la Rai produce l’opera in collaborazione con un produttore straniero, il compenso dell'Autore è determinato diversamente a seconda dei casi: ….
11.2.3 -‐ Sfruttamento dei diritti da parte di terzi: per ogni ipotesi di sfruttamento indiretto dei diritti da parte di un terzo, la Rai versa all'Autore un compenso pari al .… % di tutti gli importi lordi incassati.
11.2.4 -‐ Sfruttamento del diritto di merchandising: in tutti i casi nei quali lo sfruttamento del diritto di merchandising genera degli incassi a favore della Rai, quest'ultima versa all'Autore un compenso del …. % dei suoi ricavi netti.
11.2.5 -‐ Premi e riconoscimenti: i premi e i riconoscimenti che sono conferiti esplicitamente alla scrittura dell’opera spettano all’Autore, nel rispetto dei diritti degli altri eventuali coautori dell’opera stessa.
ARTICOLO 12 -‐ RENDICONTI E PAGAMENTI
12.1 -‐ Minimo garantito
In ogni caso, la Rai versa all’Autore la somma di € …. a titolo di minimo garantito rispettando le seguenti scadenze:
- € …. , alla firma del presente contratto,
- € …. , il …
Nel caso in cui il totale delle somme spettanti all’Autore ai sensi dell’art. 11.2 ecceda il minimo garantito, la Rai può detrarre il minimo garantito dal totale dovuto e corrisponde all’Autore la differenza.
12.2 -‐ Rendiconti
I conti relativi allo sfruttamento dei diritti sono chiusi annualmente il 31 dicembre. Essi sono inviati all’Autore entro il mese successivo alla loro data di chiusura, accompagnati dal prodotto, qualora risulti, delle somme spettanti all’Autore conformemete all’art. 11.2. La Rai tiene una contabilità dettagliata degli sfruttamenti, che deve essere tenuta a disposizione dell’Autore, e riconosce sin d’ora ad un fiduciario designato dall’Autore, soggetto a segreto professionale, il diritto di controllare la contabilità presso la sua sede sociale in qualsiasi momento durante gli orari e i giorni di lavoro, previo preavviso di 5 giorni lavorativi.
L'Autore ha pieno potere di esigere la giustificazione dei conti a lui forniti. La Rai è, in particolare, tenuta a fornire all'Autore, dietro semplice domanda, la copia di qualsiasi contratto con il quale essa accordi a terzi tutti o parte dei diritti di cui dispone in merito all’opera.
Nel caso di mancata presentazione del rendiconto relativo agli sfruttamenti dell’opera da parte
della Rai nei confronti dell'Autore, o del mancato pagamento delle somme che essa deve all'Autore alle scadenze previste, trova applicazione l’art. 16.
ARTICOLO 13 -‐ PROTEZIONE DEI DIRITTI
13.1 -‐ Da parte dell’Autore
13.1.1 -‐ L’Autore dichiara che la sua opera è originale, è protetta in base alla legge italiana sul diritto d'autore, non viola i diritti su altre creazioni protette dalla proprietà intellettuale e non contiene contenuti di carattere diffamatorio o lesivi della personalità di terzi che possano impegnare la responsabilità della Rai.
13.1.2 -‐ L'Autore garantisce inoltre di disporre della titolarità piena ed esclusiva dei diritti concessi alla Rai, che non sono stati oggetto di un altro contratto o di un diritto di prelazione, e di essere di conseguenza legittimato a disporne ai termini del presente contratto.
13.1.3 -‐ L’Autore dichiara di accettare che l’opera potrà essere oggetto di iniziative di sponsorizzazione.
13.2 -‐ Da parte della Rai
13.2.1 -‐ La Rai ha il diritto di perseguire ogni contraffazione, imitazione o sfruttamento non autorizzato dell’opera, nel limite dei diritti conferiti dal presente contratto, a proprie spese, a proprio rischio e di sua iniziativa.
13.2.2 -‐ Allorché l’opera si basi su un'opera preesistente, spetta alla Rai ottenere dai titolari i diritti necessari per la creazione di un'opera derivata. La Rai comunica all'Autore le clausole relative alle condizioni specifiche legate all'adattamento, come pure qualsiasi elemento in grado d’influire sulla remunerazione dell'Autore.
13.2.3 -‐ Allorché l'oggetto dell’opera, o certi suoi elementi, hanno per fondamento o sono ispirati da fatti di attualità o dalla biografia di persone realmente esistite, le Parti convengono che la decisione finale di incorporare tali elementi spetti alla Rai sotto la sua esclusiva responsabilità. La Rai si occupa di tutte le autorizzazioni necessarie.
13.2.4 -‐ La Rai prende a suo carico qualsiasi procedura nei confronti dell'Autore e manleva l'Autore da tutte le conseguenze derivanti da tali procedure (condanne pecuniarie, soppressione o modifica di scene, inibitoria, ecc.).
13.2.5 -‐ La Rai si impegna a sfruttare l’opera nel miglior modo possibile ed a prendere tutte le iniziative possibili ed atte a favorirne il successo. L’Autore è informato delle decisioni relative allo sfruttamento dell’opera (diffusioni nazionali e internazionali, repliche, vendite DVD, VOD, etc.) e alla partecipazione a festival o concorsi. L’Autore è consultato per le decisioni importanti concernenti lo sfruttamento e la partecipazione a festival o concorsi.
ARTICOLO 14 -‐ GARANZIE E CESSIONE DEI CREDITI
La Rai garantisce di non accordare sull’opera alcun diritto suscettibile di ostacolare la regolare e corretta esecuzione del presente contratto. La Rai cede fin d'ora all'Autore, a concorrenza dei compensi previsti all'art. 11.2, i crediti originati dallo sfruttamento dell’opera attraverso l'utilizzo dei diritti accordatigli dal presente contratto. In virtù di questa cessione, l'Autore può incassare autonomamente e direttamente da tutti i debitori il prodotto dei crediti ceduti. La cessione produce i suoi effetti sulle somme derivanti dallo sfruttamento dell’opera, solo se la Rai è in mora nel pagamento di ciascuna somma dovuta all'Autore ai sensi dell’art. 11.2.
ARTICOLO 15 -‐ CESSIONE A TERZI
La Rai ha il diritto di cedere a terzi, sia in Italia che all’estero, i benefici e gli oneri derivanti dal presente contratto, in tutto o in parte, in particolare nell’ambito di una coproduzione, a condizione di notificare tale cessione all’Autore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Autore ed alla SIAE entro 30 (trenta) giorni dalla firma dell’atto di cessione, e di imporre al cessionario l’integrale rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
La Rai è tenuta ad allegare alla lettera di notifica una copia del contratto di cessione nel caso in cui essa ceda l'integralità della produzione ad un terzo. Nel caso di coproduzione, la Rai si impegna a comunicare all'Autore, sotto forma di estratti del contratto di coproduzione, le clausole determinanti per l'esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 16 -‐ CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatto salvo quanto previsto all’art. 10, in caso di inadempimento da parte dell’Autore o della Rai alle obbligazioni assunte contrattualmente, sarà facoltà di ciascuna parte risolvere immediatamente il presente accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c., ovvero intimare l’adempimento entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il presente accordo si intenderà automaticamente risolto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.
SEZIONE III - ‐ DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 17 -‐ CONSEGUENZE DELL’INTERRUZIONE DEL LAVORO DI SCRITTURA (SEZIONE I) SUI DIRITTI D’AUTORE (SEZIONE II)
17.1 -‐ Con il presente contratto, la Rai si impegna a non interrompere il lavoro di scrittura dei testi commissionati all’art. 4.
Tuttavia, se l'Autore è costretto a interrompere la scrittura per causa a lui non imputabile (quale, per esempio, la malattia e l’infortunio) è concordato che la scrittura sarà posticipata per quanto lo permettano le circostanze. Se il rinvio della scrittura non è possibile l’Autore e la Rai sceglieranno di comune accordo l’autore per la sostituzione.
17.2 – In caso di mancato rispetto da parte dell'Autore delle date pattuite di consegna dei testi, e se tale mancanza persiste alla scadenza di un termine di 15 giorni lavorativi fissato dalla Rai attraverso una messa in mora inviata con lettera raccomandata, la Rai sarà libera di aggiungere o sostituire uno o più co-‐autori di sua scelta e di agire per il risarcimento dei danni. L’Autore ha diritto ai compensi per il lavoro già consegnato e, di conseguenza, la remunerazione complessiva (fissa e proporzionale) sarà determinata tra le parti nel rispetto del presente contratto.
17.3 -‐ Nel caso in cui l'Autore, su riserva del suo diritto morale, autorizzi espressamente la riscrittura dei suoi testi, e cioè qualsiasi modifica o sviluppo apportati ai suoi testi da parte di autori terzi, la Rai si impegna a informare l'Autore dell'identità del nuovo autore o dei nuovi autori, e a informare parallelamente il/i nuovo/i autore/i della partecipazione dell'Autore all’opera, comunicando loro il nome e l’indirizzo dell'Autore. Inoltre la Rai invia all'Autore i testi definitivi dell’opera.
ARTICOLO 18 – CONTINUAZIONE DEL LAVORO DI SCRITTURA E NUOVE STAGIONI DELL’OPERA
18.1.1 – Se la Rai decide di continuare a sviluppare l’opera quando le fasi di scrittura previste alla sezione I sono terminate, le Parti convengono che, per la produzione delle puntate della prima stagione e di una o più stagioni supplementari, la Rai dovrà preventivamente offrire all’Autore l’incarico di scrittura dei testi di tali puntate e potrà aggiungere di comune accordo uno o più coautori.
18.1.2 – Se la bibbia (o il paper format) deve essere adattata in vista della produzione di una nuova stagione dell’opera, è parimenti previsto in favore dell'Autore un diritto di priorità per la scrittura della nuova bibbia (o paper format).
18.1.3 – I diritti di priorità di cui ai commi precedenti devono essere esercitati entro un termine di 15 giorni dalla richiesta della Rai, con lettera raccomandata. In caso di mancata risposta entro il suddetto termine o di rifiuto, la Rai può assegnare il lavoro di scrittura ad altri coautori scelti di comune accordo con l'Autore.
18.1.4 -‐ Nel caso in cui l’Autore accetti di redigere le puntate ulteriori e/o la bibbia (o il paper format), il relativo contratto di commissione non può prevedere condizioni inferiori a quelle concordate nel presente contratto.
18.1.5 -‐ Nel caso in cui la scrittura delle puntate ulteriori continui senza l’Autore, la Rai si impegna a versare, oltre al compenso per il lavoro di scrittura della bibbia (o del paper format) previsto all’art. 4.1, una somma forfettaria e definitiva di € …. (più iva), da corrispondere alla messa in produzione di ciascuna nuova puntata dell’opera.
Nel rispetto dei diritti riservati agli eventuali coautori, l’Autore riceve la parte di compensi che gli spetta su ciascuna puntata ulteriore dell’opera a seguito del suo contributo alla bibbia (o al paper format), attraverso l’intermediazione della SIAE conformemente a quanto disposto nell’art. 11.1 ed alle regole di ripartizione tra la bibbia / paper format e le puntate, in vigore presso la SIAE.
I compensi previsti all’art. 11.2 sono dovuti interamente.
ARTICOLO 19 – NORMATIVA RAI
L'Autore si impegna a:
19.1.1 -‐ rispettare le norme ed i principi che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare riferimento alla missione del medesimo ed alla qualità dell’offerta;
19.1.2 -‐ rispettare la linea editoriale del serizio pubblico radiotelevisivo e le conseguenti indicazioni fornite dalle competenti Strutture/Direzioni di Rai e/o dall’incaricato Rai responsabile della produzione dell’opera;
19.1.3 -‐ non introdurre nella prestazione e, quindi, nell’opera elementi e/o riferimenti atti a pubblicizzare o promuovere, direttamente o indirettamente, il nome, il marchio, l’immagine, le attività o i prodotti di imprese, ditte e, in generale, soggetti pubblici o privati (siano essi persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni);
19.1.4 -‐ osservare la normativa antifumo in tutti i locali nella disponibilità giuridica della Rai;
19.1.5 -‐ fornire tempestiva comunicazione alla Rai di eventuali proprie candidature e/o incarichi comunque attribuiti a funzioni pubbliche, specificando la data di decorrenza degli incarichi medesimi, in considerazione della possibile incompatibilità di dette candidature/incarichi con la regolare esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto;
Con riferimento alle previsioni ed agli adempimenti di cui al d. lgs 165/2001 e successive modifiche e/o integrazioni ed all’art. 1, commi 56, 58, 60 e 61 della legge 662/96, l’Autore dichiara di non essere un pubblico dipendente.
ARTICOLO 20 – INIZIATIVE PROMOZIONALI
L'Autore si impegna a prendere parte, a richiesta della Rai, alla presentazione radiofonica e/o televisiva, nonché alle iniziative promozionali della produzione in oggetto, quali ad esempio spot di lancio e/o mantenimento, interventi per la realizzazione di back stage, interviste e conferenze stampa.
ARTICOLO 21 – RIMBORSO SPESE
L'Autore ha diritto al rimborso delle seguenti spese determinate dall'esecuzione del presente contratto: …. .
Il rimborso delle spese avviene contestualmente ai versamenti delle somme menzionate all'art. 4 dietro presentazione dei documenti giustificativi (oppure Il rimborso delle spese avviene
mensilmente dietro presentazione dei documenti giustificativi).
ARTICOLO 22 -‐ PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato direttamente ed esclusivamente sul seguente conto corrente bancario intestato all’Autore:
- …………………. .
ARTICOLO 23 -‐ COPIE DESTINATE ALL’AUTORE
La Rai autorizza l’Autore a sfruttare l’opera nel contesto delle proiezioni non commerciali qualora ciò non comporti pregiudizio al normale sfruttamento della stessa.
Se l’opera è sfruttata sotto forma di videogramma, esemplari sono consegnati all'Autore, in ogni
versione linguistica disponibile, gratuitamente, per il suo uso personale e privato.
ARTICOLO 24 -‐ DICHIARAZIONE DELL’OPERA E ISAN
La Rai si adopera per includere nell'opera tutti i procedimenti e tutte le informazioni che permettano di facilitare la gestione dei diritti, di limitare gli usi illeciti, di identificare l'opera o gli elementi dell'opera, disponibili allo stato della tecnica e della standardizzazione.
24.1 -‐ Dichiarazione dell’opera alla SIAE
L'Autore registra l’opera nel repertorio della SIAE, di cui è membro. Nell’ipotesi di opera in collaborazione, i diritti sono ripartiti tra i vari aventi diritto secondo una proporzione fissata tra di loro.
In caso di interventi multipli sulle puntate dell’opera, al fine di commisurare il lavoro di scrittura della bibbia (o del paper format) e di ciascuna puntata, la Rai tiene aggiornato un archivio contenente i riferimenti degli autori intervenuti in ordine cronologico di partecipazione alla scrittura del testo e con indicazione della natura dell’ultima fase consegnata del testo per ciascuno degli autori.
24.2 -‐ ISAN (International Standard Audiovisual Number)
La Rai si impegna ad attribuire a ciascuna puntata dell’opera un numero internazionale di identificazione ISAN prima della sua prima divulgazione al pubblico. La Rai comunica per iscritto all'Autore l'ISAN delle puntate alle quali egli ha collaborato.
ARTICOLO 25 -‐ CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno preventivamente sottoposte al servizio di mediazione della camera arbitrale della Camera di Commercio di Roma, ARBITRA CAMERA, iscritta al n. 44 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia e, in caso di esito negativo dello stesso, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato Semplificato di ARBITRA CAMERA che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.
ARTICOLO 26 -‐ MODIFICHE
Tutte le modifiche apportate al presente contratto richiedono la forma scritta.
Redatto in tre copie
(luogo e data) ____________________________________
L’Autore: la Rai:
Allegato: Definizione di ricavi netti della Rai