COMUNE DI TRAPANI
COMUNE DI TRAPANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO MODALE GRATUITO DI BENI PRODUTTIVI PER L’AFFIDAMENTO DELLA RACCOLTA E MANTENIMENTO DELLE PIANTE DI OLIVO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TRAPANI LOTTO N.
L’anno 2022 e questo giorno del mese di in Trapani, tra i Signori: nato a per il ruolo domiciliato presso la Casa Comunale in Piazza Municipio, n.1, Dirigente a.i. del 3° Settore Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio, il quale agisce in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale di Trapani, Partita IVA 00079880811 C.F. 80003210814 di seguito detto "Comodante" e di comune accordo tra i contraenti, Sig.
nato a il e
residente a in Via n. , codice fiscale
in nome e per conto della ditta , con sede a in Via
n° “Comodatario” ; Premesso:
partita IVA
di seguito, per brevità, di seguito
- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n.381 del 25-10-2022 l’Amministrazione comunale stabiliva di concedere a titolo gratuito la raccolta e di mantenimento delle piante di olivo fornendo indirizzi operativi al Dirigente a.i. del 3° Settore “Urbanistica/Suap/Patrimonio/Abusivismo Edilizio per la predisposizione degli atti conseguenziali;
- che il Comune di Trapani ha predisposto apposito avviso pubblico per la concessione del servizio di raccolta delle olive in cambio di mantenimento delle piante di olivo a dimora sui suoli e sugli spazi pubblici urbani comunali approvato con determinazione dirigenziale n. del ;
Con la presente scrittura privata da valere e tenere alla pari di pubblico atto ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Il Comune di Trapani concede alla ditta , la facoltà della raccolta delle olive di cui al lotto n. presenti nei seguenti luoghi ove sono a dimora attualmente circa n.350 piante di olivo e che saranno comunque meglio precisate dall’Ufficio al momento della consegna.
Art.2 – In contropartita dell’affidamento del servizio di cui sopra, la ditta si impegna al mantenimento ed una adeguata coltivazione agronomica delle suddette piante di olivo.
La conduzione agronomica è, di massima, quella prevista al successivo art.3 e consistente, di massima, nella potatura annuale delle stesse (da eseguirsi nel periodo febbraio/aprile).
Art.3 – Il concessionario, ai sensi del precedente art.2 deve provvedere ad eseguire i seguenti interventi agronomici e colturali: POTATURE Le potature dovranno essere effettuate nel periodo febbraio/aprile mentre nei rimanenti periodi è consentita la potatura verde quando ritenuta utile ai fini colturali e comunque purché non interessi rami a legno. Sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore espressamente comandati dall’Amministrazione Comunale. Il taglio dei rami dovrà avvenire in modo da conferire alla pianta un aspetto armonico ed equilibrato nella collocazione delle branche, con equidistanza fra loro e con omogenea occupazione degli spazi. Salvo diverse disposizioni impartite dal Comune dovranno essere evitati tagli di rami di grande diametro, che possano compromettere l’assetto delle impalcature e, conseguentemente, l’equilibrio statico e vegetale delle piante. I tagli dovranno essere netti e precisi, evitando categoricamente scosciature, abrasioni o slabbrature. Nel caso di asportazione di rami direttamente innestati sul tronco principale, il taglio non dovrà essere rasente al tronco stesso, ma dovrà essere conservata una porzione di ramo sul tronco, di almeno 10 cm, in modo da evitare cicatrizzazioni anomale e possibili ferite. Le operazioni di potatura dovranno comprendere anche l’eliminazione di rami troncati, lesionati o disseccati, in qualsiasi
momento o periodo dell’anno. La potatura verde dovrà comprendere l’estirpazione dei ricacci alla base del tronco. Le ramaglie, il legname e le foglie risultanti dalle operazioni colturali sopraindicate dovranno immediatamente essere smaltite. Gli assegnatari sono obbligati ad effettuare la potatura in modo da lasciare libero il transito pedonale. RACCOLTA OLIVE Il concessionario dovrà procedere tempestivamente alla raccolta delle olive al fine di evitare, specie lungo strade e parcheggi lo sporco causato dalle drupe cadute. La raccolta delle olive così come ogni altro intervento sulle piante dovrà essere eseguito nella massima sicurezza. In caso di piante a dimora su strade ed aiuole in prossimità di parcheggi il concessionario dovrà collocare apposita segnaletica di divieto di sosta/transito durante le operazioni colturali. A tale proposito dovrà fare richiesta di ordinanza al Comando polizia municipale mentre i cartelli potranno essere forniti dal magazzino comunale secondo le procedure in atto. TRATTAMENTI FITOSANITARI E CONCIMAZIONI Sono ammessi i trattamenti fitosanitari delle piante di olivo nel rispetto delle norme vigenti e comunque previa segnalazione al Comune e con l’indicazione in loco al fine di evitare danni e disagi agli utenti degli spazi pubblici. Sono ammesse concimazioni inorganiche secondo le buone norme colturali. Le concimazioni organiche con letame bovino maturo sono ammesse esclusivamente nei luoghi non frequentati dagli utenti e purché si provveda all’interramento dello stesso nelle 24 ore successive al suo spandimento. Di norma si consiglia l’uso di prodotti industriali in quanto già trattati e compatibili con l’uso pubblico del verde ove sono a dimora le piante. MANUTENZIONE DEL TERRENO Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia e manutenzione del terreno ove dimora l’ulivo e in ogni caso per almeno un metro di raggio dalla pianta, in modo che sia sempre tenuto libero da arbusti e con il taglio dell’erba a raso, pena la decadenza della concessione. Nel terreno non potranno essere eseguite coltivazioni di alcun genere. NORME DI CARATTERE GENERALE le ramaglie, il legname e le foglie risultanti dalle operazioni colturali sopraindicate dovranno immediatamente essere smaltite anche tramite bruciatura (nei periodi e con le modalità previste dalle norme vigenti) o tramite biocippatura per consentirne il riutilizzo in agricoltura. Il legname può essere utilizzato dalla Ditta aggiudicataria. Si fa assoluto divieto di lasciare i materiali di risulta sul posto, oltre il tempo necessario alle operazioni richieste, evitandone danneggiamenti, tagli o manomissioni non giustificati. In caso di conferimento in discarica della ramaglia il costo sarà a completo carico della ditta aggiudicatrice della concessione. Interventi colturali di carattere straordinario dovranno essere segnalati al Comune di Trapani che dovrà, preventivamente, autorizzarli. La ditta aggiudicataria dovrà adottare, nello svolgimento del servizio, tutte le precauzioni, previste dalla legge per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art.4 –Dette prestazioni, sia in favore che a carico della Ditta avranno decorrenza dalla data di stipula del presente atto e per 2 annate olearie e termineranno quindi il 31-12-2023, per esse il comodatario verserà al Comune un canone simbolico di € , fermo restando che il carattere di gratuità del comodato non viene meno pur avendo individuato un “modus” posto a carico del comodatario che non ha natura di controprestazione.
Art.5 –Le parti possono dare reciproca disdetta, a mezzo di semplice lettera raccomandata/pec, con preavviso di almeno tre mesi.
Art.6 Il comodatario si impegna ad esonerare il Comune di Trapani da ogni qualsivoglia responsabilità e da qualsiasi danno che potesse essere causato agli assegnatari e/o a terzi durante le operazioni di mantenimento delle piante e raccolta delle olive con particolare riferimento al rispetto delle norme di sicurezza. Esclude quindi ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune. Il concessionario stipulerà idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per i danni che possono essere causati durante l'espletamento dell’attività. Copia della polizza viene allegata al presente atto.
Art.7 Qualora il comodatario, per cattiva gestione o comunque per sua colpa non effettuasse il servizio previsto nei termini indicati nei precedenti articoli, il Comune provvederà all'accertamento del disservizio entro il 30 marzo 2023 dando 30 giorni per provvedere ad adempiere a quanto previsto. In caso di inadempienza provvederà alla revoca della concessione senza ulteriore comunicazione.
Art.8 Il rapporto con il concessionario è disciplinato dall’art.1803 e segg. del Codice Civile, per l’uso sopra determinato con l’obbligo di restituire le piante di olivo ricevute alla scadenza del contratto medesimo. Il
comodato modale è stimato a corpo e non a misura. Il carattere di gratuità del comodato non viene meno pur avendo individuato un “modus” posto a carico del comodatario che non ha natura di controprestazione.
Art.9 Le spese del presente atto e conseguenti, saranno a carico del concessionario, che espressamente se ne assume il carico. Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle norme vigenti.
Letto, confermato sottoscritto.
IL COMODATARIO IL COMODANTE