VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Registro delibere n° 9
Proposta n. 57/2020
COMUNE DI MARTELLAGO
Città Metropolitana di Venezia
Immediatamente eseguibile
🞐 Non soggetto a controllo
🞐 Trasmettere alla Prefettura di Venezia
🞐 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
🞐 Contratto/Convenzione
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione del giorno 29/01/2021, ore 20.10
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2021.
L'anno duemilaventiuno, addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 20.10 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.
N. | Cognome e Nome | Presenti | Assenti | |
1 | XXXXXXXXX XXXXXX | Xxxxxxx | X | |
2 | XXXXXXXXX XXXX | Presidente | X | |
3 | XXXXXXX XXXXXX | X | ||
4 | XXXX XXXXX | X | ||
5 | FODDE GIUSEPPINA | X | ||
6 | XXXXXX XXXXXXX | X | ||
7 | XXXXX XXXXXX | X | ||
8 | XXXXXXXXX XXXXXXX | X | ||
9 | XXXXX XXXXXXX | X | ||
10 | XXXXXXX XXXXX | X | ||
11 | XXXXXXXXXX XXXX | X | ||
12 | XXXXXXXX XXXXXX | X | ||
13 | XXXXXX XXXXX | X | ||
14 | XXXX XXXXXX | X | ||
15 | XXXXXXX XXXXXXX | X | ||
16 | XXXXXXXX XXXXXX | X | ||
17 | XXXXXXX XXXXXXX | X | ||
17 | 0 |
Partecipa alla seduta il Sig. Fattori Pierfilippo Segretario Generale.
Sono presenti alla seduta gli Assessori: Xxxxxxxx X., Xxxx E., Xxxxxxx L., Xxxxx A., Tozzato L.,
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxx, nella sua qualità di Presidente, ha assunto la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.
Scrutatori i Consiglieri: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx.
Si precisa che il Presidente, il Sindaco, Il Segretario Generale, l’Assessore Faggian, sono presenti presso la sede fisica di piazza della Vittoria n. 81 – mentre per tutti gli altri partecipanti la presenza è realizzata attraverso audio video conferenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:
PREMESSO che ad opera dell’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 - e le loro pertinenze;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;
RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto previsto con la vecchia IMU;
PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;
CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06% - nel limite che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI - con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;
VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale - inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze - nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per il Comune di ridurla fino all’azzeramento;
VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;
CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;
VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai
comuni la possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;
VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima - dell’1,06 per cento di cui al comma 754 - fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015;
CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;
RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora predisposto e pubblicato nel sito del MEF, Portale Federalismo, il predetto apposito prospetto di determinazione delle aliquote;
ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote - di cui al citato comma 757 - e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;
RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;
CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:
ALIQUOTE | tipo di immobile | ||
base | massima | minima | |
0,50% | 0,60% | 0,00% | Abitazione principale di lusso |
0,10% | 0,10% | 0,00% | Fabbricati rurali strumentali |
0,10% | 0,25% | 0,00% | "Beni merce" |
0,76% | 1,06% | 0,00% | Terreni agricoli |
0,86% | 1,06% | 0,00% | Fabbricati gruppo "D" |
0,86% | 1,06% | 0,00% | Altri immobili |
RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure delle aliquote IMU per l’anno 2021:
ALIQUOTA | TIPOLOGIA IMMOBILE | DETRAZIONE |
0,60% | Abitazione principale di lusso | € 200,00 |
0,00% | Fabbricati rurali strumentali | |
0,00% | “Beni merce” | |
0,88% | Terreni agricoli | |
1,06% | Fabbricati gruppo “D” di cui: - 0,76% Stato - 0,30% Comune | |
1,06% | Altri immobili |
RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite nell’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2019 "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della performance 2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e modificata con le deliberazioni n. 59 del 01.04.2020, n. 97 del 29.06.2020, n. 132 del 19.08.2020;
RILEVATO che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, fissata al 31 dicembre ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è stata prorogata dall’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, al 31 gennaio 2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 30.12.2020 di proroga del P.E.G. del triennio 2020/2022 per l’esercizio 2021;
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017;
VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Xx.Xx.Xx. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;
SI PROPONE
1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell’anno 2021;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
4. di applicare le aliquote IMU in base alle casistiche indicate nel seguente prospetto:
ALIQUOTA | TIPOLOGIA IMMOBILE | DETRAZIONE |
0,60% | Abitazione principale di lusso | € 200,00 |
0,00% | Fabbricati rurali strumentali | |
0,00% | “Beni merce” | |
0,88% | Terreni agricoli | |
1,06% | Fabbricati gruppo “D” di cui: - 0,76% Stato - 0,30% Comune | |
1,06% | Altri immobili |
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la presente costituisce allegato alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 57/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:
Tipo Parere | UO | Incaricato | Esito parere | Espresso il |
Tecnico | SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE VARIE | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Favorevole | 15/01/2021 |
Contabile | RESPONSABILE UFFICIO. RAGIONERIA | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Favorevole | 15/01/2021 |
DATO ATTO che:
- con nota p.n. 1651 del 22/01/2021 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 27/01/2021;
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 21/01/2021; Sentiti gli interventi integralmente trascritti ed allegati al presente verbale.
Il Consiglio Comunale, con voti espressi per chiamata nominale, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:
Presenti n. 17
Astenuti n. 6 (X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxx) Votanti n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 0
DELIBERA
di approvare la proposta soprariportata.
Con separata votazione, con voti espressi per chiamata nominale, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:
Presenti n. 17
Astenuti n. 6 (X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxx) Votanti n. 11
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. 0
il presente xxxx viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
XXXXXXXXX XXXX Fattori Pierfilippo
- firmato digitalmente- - firmato digitalmente-
La presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005 .