CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ TRIENNIO 2019 - 2021
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ TRIENNIO 2019 - 2021
Il giorno 2 novembre 2022 alle ore 15.15, ha avuto luogo, presso la sede dell’Aran, l’incontro tra l’A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019/2021.
Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Per le : Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali FP CGIL Firmato CGIL Firmato
CISL FP Firmato CISL Firmato
UIL FPL Firmato UIL Firmato
FIALS Firmato CONFSAL Firmato
NURSIND Firmato CGS Firmato
0
NURSING UP Firmato CSE Firmato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
SANITA’
Periodo 2019-2021
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza 8
Art. 1 Campo di applicazione 8
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 9
Art. 3 Conferme 10
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 11
Capo I Sistema delle relazioni sindacali 11
Art. 4 Obiettivi e strumenti 11
Art. 5 Informazione 12
Art. 6 Confronto 13
Art. 7 Confronto regionale 14
Art. 8 Organismo paritetico per l’innovazione 15
Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 17
Art. 10 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 19
Art. 11 Trattamento economico del personale in distacco sindacale 20
Art. 12 Clausole di raffreddamento 21
Capo II Diritti sindacali 22
Art. 13 Diritto di assemblea 22
Art. 14 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo II 23
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE 24
Capo I Sistema di classificazione professionale 24
Art. 15 Il sistema di classificazione del personale 24
Art. 16 Area del personale di elevata qualificazione 26
Art. 17 Norma di primo inquadramento 26
Capo II Passaggi di profilo e progressioni 27
Art. 18 Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente 27
Art. 19 Progressione economica all’interno delle aree 28
Art. 20 Progressione tra le aree 31
Art. 21 Norme di prima applicazione 32
Art. 22 Norme transitorie su procedure concorsuali, selettive e progressioni economiche
in corso 33
Art. 23 Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento 33
Capo III Sistema degli Incarichi 35
Art. 24 Definizione, principi e tipologie 35
Art. 25 Contenuto degli incarichi di posizione 36
Art. 26 Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione 37
Art. 27 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione 39
Art. 28 Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa 41
Art. 29 Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale 42
Art. 30 Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e
professionale 45
Art. 31 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa
e professionale 47
Art. 32 Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area dei
professionisti della salute e dei funzionari 50
Art. 33 Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area degli assistenti e dell’area degli operatori 52
Art. 34 Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione 52
Art. 35 Norma transitoria per gli incarichi di funzione organizzativa 53
Art. 36 Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi 54
CAPO IV Arpa 55
Art. 37 Norma sul personale trasferito alle Arpa 55
Art. 38 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III 55
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO 57
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro 57
Art. 39 Il contratto individuale di lavoro 57
Art. 40 Periodo di prova 58
Art. 41 Transizione di genere 60
Art. 42 Ricostituzione del rapporto di lavoro 61
Capo II Istituti dell’orario di lavoro 62
Art. 43 Orario di lavoro 62
Art. 44 Servizio di pronta disponibilità 65
Art. 45 Riposo settimanale 67
Art. 46 Lavoro notturno 67
Art. 47 Lavoro straordinario 68
Art. 48 Banca delle ore 70
Capo III Ferie e festività 71
Art. 49 Ferie e recupero festività soppresse 71
Capo IV Permessi, assenze e congedi 73
Art. 50 Permessi giornalieri retribuiti 73
Art. 51 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 74
Art. 52 Permessi previsti da particolari disposizioni di legge 75
Art. 53 Congedi per le donne vittime di violenza 76
Art. 54 Permessi e assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici 77
Art. 55 Permessi orari a recupero 79
Art. 56 Assenze per malattia 80
Art. 57 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 83
Art. 58 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio 84
Art. 59 Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica 84
Art. 60 Congedi dei genitori 85
Art. 61 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 86
Art. 62 Diritto allo studio 87
Capo V Mobilità 89
Art. 63 Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale 89
Capo VI Formazione del personale 91
Art. 64 Principi generali e finalità della formazione 91
Art. 65 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi 91
Art. 66 Destinatari dei processi della formazione 92
Art. 67 Formazione continua ed ECM 95
Art. 68 Congedi per la formazione 96
Art. 69 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo IV 98
TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO 99
Capo I Lavoro a tempo determinato 99
Art. 70 Contratto di lavoro a tempo determinato 99
Art. 71 Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato 102
Capo II Somministrazione di lavoro a tempo determinato 105
Art. 72 Contratto di somministrazione 105
Capo III Lavoro a tempo parziale 106
Art. 73 Rapporto di lavoro a tempo parziale 106
Art. 74 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 109
Art. 75 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 110
TITOLO VI LAVORO A DISTANZA 113
Capo I Lavoro agile 113
Art. 76 Definizione e principi generali 113
Art. 77 Accesso al lavoro agile 114
Art. 78 Accordo individuale 114
Art. 79 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione 115
Art. 80 Formazione nel lavoro agile 116
Capo II Altre forme di lavoro a distanza 117
Art. 81 Lavoro da remoto 117
Art. 82 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo VI 118
TITOLO VII RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 119
Art. 83 Obblighi del dipendente 119
Art. 84 Codice disciplinare 121
TITOLO VIII ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 126
Art. 85 Termini di preavviso 126
TITOLO IX ISTITUTI NORMO-ECONOMICI 128
Art. 86 Coperture assicurative per la responsabilità civile 128
Art. 87 Sistemi per la gestione del rischio 129
Art. 88 Patrocinio legale 130
Art. 89 Welfare integrativo 131
Art. 90 Servizio fuori sede 131
Art. 91 Trattamento di trasferta 132
TITOLO X TRATTAMENTO ECONOMICO 135
Capo I Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari 135
Art. 92 Struttura della retribuzione delle aree del personale di supporto, degli operatori,
degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari 135
Art. 93 Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata qualificazione 136
Art. 94 Retribuzione e sue definizioni 136
Art. 95 Struttura della busta paga 137
Art. 96 Tredicesima mensilità 138
Art. 97 Incrementi degli stipendi tabellari 139
Art. 98 Effetti dei nuovi stipendi 139
Art. 99 Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione
professionale 140
Art. 100 Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione 141
Capo II Fondi 142
Art. 101 Incremento Fondi 142
Art. 102 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali 142
Art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro 145
Capo III Sistema indennitario 148
Art. 104 Indennità di specificità infermieristica 148
Art. 105 Indennità tutela del malato e promozione della salute 148
Art. 106 Indennità di turno, di servizio notturno e festivo 148
Art. 107 Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi 149
Art. 108 Indennità professionale specifica 151
Art. 109 Indennità di rischio radiologico 151
Art. 110 Riposo biologico 151
Art. 111 Indennità di polizia giudiziaria 152
Art. 112 Indennità di bilinguismo 152
Art. 113 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo X 153
ALLEGATO A 154
DECLARATORIA DELLE AREE E DEI PROFILI 154
TABELLE 163
Tabella A - Incrementi mensili dello stipendio tabellare 163
Tabella B - Nuovi valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce
retributive 164
Tabella C - Valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione e fasce retributive a seguito del
conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare 165
Tabella D - Stipendi tabellari delle nuove Aree 166
Tabella E - Valori annui dei differenziali stipendiali e numero massimo di differenziali attribuibili 166
Tabella F - Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione professionale 167
Tabella G – Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse di cui all’art. 1,
comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, destinate alla indennità di pronto soccorso 168
Tabella H - Indennità di specificità infermieristica 169
Xxxxxxx X - Indennità tutela del malato e promozione della salute 169
Tabella J - Indennità professionale specifica 170
Tabella K - Indennità di qualificazione professionale 170
DICHIARAZIONI 171
Dichiarazione congiunta n. 1 171
Dichiarazione congiunta n. 2 171
Dichiarazione congiunta n. 3 171
Dichiarazione congiunta n. 4 171
Dichiarazione congiunta n. 5 172
Dichiarazione congiunta n. 6 172
Dichiarazione congiunta n. 7 172
Art. 84
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6 della legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D. Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D. Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Azienda o Ente e destinato al welfare integrativo a favore dei dipendenti ai sensi dell’art. 89 (Welfare integrativo).
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art.55-quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’azienda o Ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art.55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare
continuità nell’erogazione di servizi all’utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e da f bis) a f) quinquies del D.Lgs.n.165/2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5,6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
d) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2
secondo e terzo periodo del DPR 62/2013;
f) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
g) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’Azienda o Ente;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 68 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 21.5.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 21.5.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8 , comma 1, del D.Lgs. n.
235/2012;
- per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n.3;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio.
f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10.Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
00.Xx codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda o Ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs n. 165/2001.
00.Xx sede di prima applicazione , il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 66 (Codice disciplinare) del CCNL
del 21 maggio 2018.