ALLEGATO 3-
ALLEGATO 3-
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUMENTI DA LAVORO GENERICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITÀ (EN
20471/13) DEL PERSONALE ASM: delle aree Igiene Ambientale, Elettrica, Gas ed Idrico.
Sommario
Articolo 1-Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 3
Articolo 2-Oggetto 4
Articolo 4- Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore 4
Articolo 5- Responsabile dell’Accordo Quadro e Direttore dell’esecuzione 7
Articolo 6-Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 8
Articolo 7-Verifiche, controlli ed accettazioni 9
Articolo 8-Corrispettivi del Servizio 9
Articolo 9-Fatturazione e pagamenti 9
Articolo 10-Penali 11
Articolo 11-Cauzione 12
Articolo 12-Riservatezza 13
Articolo 13-Risoluzione 14
Articolo 14-Recesso 15
Articolo 15-Sicurezza, danni e responsabilità civile 16
Articolo 16-Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito 17
Articolo 17-Subappalto 17
Articolo 18-Foro competente 17
Articolo 19-Trattamento dei dati, consenso al trattamento 17
Articolo 20-Oneri fiscali e spese contrattuali 18
Articolo 21-Trasparenza 18
Articolo 22-Tracciabilità dei flussi finanziari 19
Articolo 23-Condizioni risolutive espresse 19
Articolo 24-Clausola finale 20
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO: “SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUMENTI DA LAVORO GENERICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITÀ (EN 20471/13) DEL PERSONALE ASM
DELLE AREE: Igiene Ambientale, Elettrica, Gas ed Idrica”.
ASM Terni S.p.A., con sede in Terni, Via Xxxxx Xxxxxxx, 100 Italia, telefono n. 0744/391404, telefax n. 0744/391407, X. XXX 00000000000, in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A. n.--------del -------------
(nel seguito, per brevità, anche “ASM”);
E
la/il , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al
n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
oppure
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro
, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. _, P.IVA
,domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro
, iscritta al Registro delle Imprese di -al n. , P.IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
, dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”).
PREMESSO CHE
a) ASM, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore cui affidare il “SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUMENTI DA LAVORO GENERICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITÀ (EN 20471/13) DEL PERSONALE ASM DELLE AREE: Igiene Ambientale, Elettrica, Gas ed Idrica”, attraverso una procedura di gara;
b) il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti;
c) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo
l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa per la responsabilità civile ed una polizza per la responsabilità derivate da danni ambientali, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
e) la menzionata documentazione di cui ai precedenti punti, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ASM nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1-Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi incluso il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, il Capitolato Tecnico, il disciplinare ed la X.X. XXX 00 00;
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile;
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per ASM. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da ASM prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da XXX.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro.
Articolo 2-Oggetto
1. ASM affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del “SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUMENTI DA LAVORO GENERICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITÀ (EN 20471/13) DEL PERSONALE ASM DELLE AREE: Igiene Ambientale, Elettrica, Gas ed Idrica”, attraverso una procedura di gara”;
2. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga, irrevocabilmente nei confronti di XXX, ad espletare il Servizio, nei limiti dell’importo complessivo massimo stimato di spesa pari ad Euro ( ), oltre I.V.A.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e relativi Allegati e, ove migliorativi, nella Relazione Tecnica e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto ASM si riserva la facoltà di affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. ASM si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di incrementare o di diminuire il Servizio e, comunque, le attività oggetto dell’Accordo Quadro, in base a quanto previsto all’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, laddove vi siano cambiamenti nel numero dei dipendenti e/o dei lavaggi.
1. Il presente Accordo Quadro ha durata di 24 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
2. È vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro.
Articolo 4- Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro, deve essere effettuata nel rispetto di termini, condizioni, modalità, requisiti tecnici e livello di servizio di cui al Capitolato tecnico, da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. Pertanto, in difetto di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, ASM potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. Le attività del presente Accordo Quadro comprendono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, tra cui quelle qui di seguito elencate:
a) ritiro dei DPI e vestiario sporchi ove previsto nei tempi e siti indicati;
b) lavaggio dei DPI;
c) sanificazione dei DPI e vestiario;
d) finissaggio (asciugatura e stiratura) dei DPI e vestiario;
e) confezione (piegatura ed imballaggio) dei DPI e vestiario;
f) manutenzione dei DPI e vestiario (riparazione e ripristino);
g) riconsegna dei DPI e vestiario puliti nei tempi e siti successivamente indicati;
h) custodia dei DPI e vestiario in specifici contenitori, forniti-collocati-gestiti dal Contraente, con scomparti separati per sporco/pulito e dotati di opportuni sistemi di chiusura mediante serratura;
i) personalizzazione (mediante R-FID) dei DPI e del vestiario per garantire l’utilizzo esclusivo dell’indumento al singolo e specifico utente.
l) Inoltre è onere del Contraente:
• sottoporre sistematicamente e puntualmente i DPI a verifica e certificazione relativamente a quanto concerne i parametri che definiscono le caratteristiche dell’Alta Visibilità ai sensi della norma UNI ISO 20471/2013;
• sottoporre sistematicamente i DPI e vestiario a verifica e certificazione relativamente all’avvenuta sanificazione, ai sensi della Norma UNI ISO 14065/2004;
• rispettare i requisiti generali previsti per gli indumenti di protezione avendo a riferimento la Norma UNI EN ISO 13688/2013;
5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nonché nell’Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo.
6. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne ASM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di XXX, assumendosene ogni relativa alea.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di ASM dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi sono stabiliti nel Capitolato da ASM. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi di ASM
continueranno ad essere utilizzate per la loro destinazione istituzionale dal personale di XXX stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di ASM, e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ASM e/o da terzi autorizzati, fatta salva la buona fede.
10. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nel Capitolato.
11. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Accordo Quadro e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad ASM.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ASM di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
13. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ASM.
14. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad ASM di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.
15. Il Fornitore si impegna ad eseguire le attività di seguito dettagliate, oltre a quelle più ampiamente riportate nel Capitolato Tecnico:
a) eseguire il sopralluogo presso tutte le sedi indicate nel Capitolato in cui dovrà essere erogato il servizio;
b) fornire in noleggio, posizionare e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la completa sostituzione, a carico del Prestatore, di nuovi armadietti per la custodia degli indumenti puliti/sporchi presso le varie sedi dell’ente appaltante, indicate nel Capitolato Tecnico, dotati di un sistema di chiusura con chiave per ogni dipendente;
c) alla scadenza contrattuale, il Prestatore, a meno che ASM non eserciti il diritto di riscatto degli armadietti, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei propri contenitori consegnati alle utenze per l’espletamento del servizio e/o comunque non prima dell’insediamento dell’eventuale Prestatore subentrante secondo le modalità ed indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione dell’Accordo Quadro;
d) personalizzare i DPI ed il vestiario con sistema R-FID per garantire l’utilizzo esclusivo dell’indumento al singolo e specifico utente;
e) ritiro, secondo cadenza prevista all’Art. “Ritiro indumenti sporchi” del Capitolato, presso le varie sedi ASM a cura e spese del Contraente e alla presenza di un Responsabile di ASM, dei DPI e vestiario sporchi nei suddetti termini; l’ASM comunicherà eventuali variazioni dei termini, sedi e tipi, con gg. 15 di preavviso;
f) lavaggio e sanificazione dei DPI ;
g) controllo puntuale e sistematico dei DPI e vestiario dopo ciascun ciclo di lavaggio;
h) sanificazione che garantisca l’abbattimento delle eventuali cariche microbiologiche secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 14065/04 e Linee Guida RABC per le categorie di lavoratori soprarichiamati;
i) alta visibilità dei DPI conformemente ai seguenti requisiti della norma UNI EN 20471/2013:
-aree minime di materiale visibile (classe 2 o 3) (rif. Norma UNI EN 20471/2013)
-colore del materiale di fondo (rif. Norma UNI EN 20471/2013)
-requisiti fotometrici del materiale retroriflettente (rif. Norma UNI EN 20471/2013)
l) riconsegna, contestuale al ritiro degli indumenti sporchi, a cura e spese del Contraente, degli indumenti puliti, singolarmente ed opportunamente confezionati, nei suddetti termini presso le varie sedi di cui al Disciplinare (tale operazione avverrà in giorni ed orari indicati nel Capitolato; ASM dovrà comunicare eventuali variazioni dei termini, sedi e tipi, con gg. 15 di preavviso).
m) riparazione e ripristino dei DPI e vestiario (tutte le manutenzioni ordinarie, quali piccoli rammendi, sostituzioni di automatici o bottoni o cerniere e ripristino di cuciture), devono intendersi già comprese nel prezzo di aggiudicazione dei servizi e devono essere effettuate senza possibilità di deroghe alle date previste per la riconsegna; invece le manutenzioni straordinarie (da intendersi come interventi su DPI e vestiario che inseriscano soluzioni migliorative richieste dalla Stazione appaltante anche in conseguenza di evidenze manifestate dai Medici Competenti aziendali) dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate da ASM e saranno oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione;
n) software dato in uso gratuito ad ASM per la verifica in tempo reale dei dati connessi al servizio espletato tramite apposito, dal quale si potrà dedurre il numero di lavaggi effettuati per ogni singolo capo.
16. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio oggetto dell’Accordo Quadro con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei dipendenti ASM nelle varie sedi senza per questo maturare diritti a maggior compensi rispetto a quanto stabilito nell’Accordo Quadro.
17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, ASM può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ.
Articolo 5- Responsabile dell’Accordo Quadro e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile dell’Accordo Quadro” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso ASM per la gestione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro. Al Responsabile dell’Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di ASM.
2. Il Responsabile dell’Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro. I recapiti del Responsabile dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
-numero telefono cellulare ,-numero telefono fisso , -indirizzo e-mail
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad ASM, almeno a mezzo fax/PEC e con un
preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto.
4. Per parte sua ASM indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di ASM nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione dell’Accordo Quadro, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato. I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
-numero telefono cellulare ,-numero telefono fisso _ , -indirizzo e-mail
.
Articolo 6-Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ASM la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dei relativi Allegati, tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare il DUVRI ASM.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. Nell’ipotesi in cui si riscontri la mancata ottemperanza da parte del Soggetto Gestore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ASM può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. Fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, ASM può effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso denunciate alle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una congrua ritenuta del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola con quanto di sua spettanza.
Articolo 7-Verifiche, controlli ed accettazioni
1. Il Servizio e tutte le attività oggetto dell’Accordo Quadro sono sottoposti a verifica. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e livelli di servizio prescritti nel Capitolato nonché il rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche, il Fornitore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non Accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8-Corrispettivi del Servizio
1. I corrispettivi unitari dovuti al Fornitore da ASM, a fronte del lavaggio ed esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro per ciascun capo, con le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico, sono indicati nell’Offerta Economica, detti corrispettivi devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Il costo del lavaggio per ciascun capo è comprensivo dei servizi e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nel Capitolato Tecnico, ivi comprese tutte le manutenzioni ordinarie, quali a titolo puramente esplicativo e non esaustivo: piccoli rammendi, sostituzioni di automatici o bottoni o cerniere e ripristino di cuciture.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono remunerativi di ogni prestazione effettuata.
4. Le manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate da ASM e saranno oggetto di separata contabilizzazione e fatturazione.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo per ogni lavaggio previsto nel presente Accordo Quadro è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per un periodo di 24 mesi dalla stipulazione del presente Accordo Quadro.
7. Il corrispettivo che l’ASM dovrà pagare per ogni ordine che verrà emesso nell’ambito del presente Accordo Quadro sarà determinato contabilizzando a misura i lavaggi effettivamente effettuati; nulla sarà dovuto al Fornitore nel caso in cui la quantità di lavaggi effettuati non raggiunga il quantitativo previsto in sede di offerta, laddove invece vengano effettuati più lavaggi il Fornitore si renderà obbligato ad effettuarli e ne sarà remunerato il servizio in base ai relativi importi unitari espressi in fase di gara.
Articolo 9-Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da ASM in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Prestatore, pertanto, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, con cadenza mensile, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere il report riepilogativo dei capi sottoposti al lavaggio, suddiviso per ciascuna sede di lavoro, con indicazione dei capi consegnati a ciascun dipendente, il numero di lavaggi effettuati su ciascun capo, l’elenco di eventuali manutenzioni straordinarie, l’elenco dei DPI e vestiario sostituiti e/o smarriti.
Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro di ASM che, entro il mese di ricevimento del report, rilascerà il benestare all’emissione della fattura da parte del Prestatore quando l’importo raggiungerà almeno € 5000.
3. Concorreranno al raggiungimento dell’importo sopra indicato anche lavaggi aggiuntivi come indicato nell’articolo precedente al comma 7.
4. Nel caso in cui il servizio di lavaggio e manutenzione dei DPI e del vestiario per un dipendente non sia più richiesto (cessazione del rapporto di lavoro, adibizione ad altre mansioni), il Direttore di Esecuzione dell’Accordo Quadro provvederà a comunicarlo al Prestatore che provvederà ad effettuare le attività di sua competenza.
5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere inviata ad ASM e dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro ed al CIG (Codice Identificativo Gara) nonché al numero di ordinativo: assegnato da ASM e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di ASM dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti all’importo fatturato a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, nella Relazione Tecnica.
6. La documentazione, che il Fornitore dovrà allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad ASM l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da XXX, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
7. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da ASM secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura medesima, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
Agenzia/Filiale Codice IBAN . Il Fornitore dichiara e
garantisce che il predetto conto è “conto dedicato”.
8 Il Fornitore si obbliga a comunicare ad ASM le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
9. Le spese del bonifico sono a carico di ASM, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
10. ASM, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia
S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario ASM applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse, gli eventuali interessi da corrispondere al fornitore verranno calcolati nella misura del tasso legale ai sensi dell’art 1284 c.c.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, ASM potrà risolvere l’Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R inviata al Fornitore.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ASM le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Accordo Quadro un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di XXX, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
15. ASM si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
16. Sulle somme dovute da ASM al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10-Penali
1. In caso di difformità dei capi non significative rispetto alle prescrizioni di cui alle specifiche tecniche nel Capitolato Tecnico e/o a qualsiasi altro documento presentato in sede di gara, non imputabile ad ASM, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad ASM una penale da un minimo del 3% (tre per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento), in relazione alle difformità e/o carenze riscontrate, a cura degli organi di ASM. competenti, in conseguenza del minor pregio dei capi lavati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Salva l’ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, nel caso di mancato rispetto delle condizioni, anche migliorative, contenute nella Relazione Tecnica, saranno previste le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
a) 10,00 €/capo nel caso di non idonea sanificazione di ogni singolo capo e nella riconsegna di capi non più rispondenti alla norma UNI EN 20471/2013;
b) 1,00 €/capo in caso di mancato conferimento all’interno dello scomparto dell’armadio di ogni singolo capo pulito;
c) 1,00 €/DPI per ogni mancata effettuazione delle riparazioni ordinarie indicate nel Capitolato Tecnico segnalate dai referenti di ASM;
d) 50,00 € per ogni giorno di indisponibilità del sistema di rendicontazione IT;
e) 50,00 € per ogni giorno di ritardo/mancata disponibilità del sistema di monitoraggio e controllo dati e della reportistica mensile sui capi lavati e sostituiti, rispetto a quanto indicato eventualmente nella Relazione Tecnica;
f) 50,00 € per ogni giorno di ritardo/mancata disponibilità del sistema di monitoraggio sul ciclo di vita dei singoli capi, a quanto indicato eventualmente nella Relazione Tecnica;
g) 50,00 € per ogni giorno di ritardo/mancata disponibilità del sistema di tracking mediante R-FID per i capi in lavaggio, a quanto indicato eventualmente nella Relazione Tecnica; agli obblighi contrattuali, disservizi, irregolarità, difformità nello svolgimento del servizio, oltre all’applicazione della penale di cui sopra, ASM avrà la facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro, senza necessità di preventiva diffida, addebitando alla Ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno derivante dalla risoluzione del Accordo Quadro stesso, ivi compresa la nuova aggiudicazione.
6. XXX provvederà a contestare l’inadempienza mediante raccomandata A/R, anticipata via fax.
7. L’Impresa aggiudicataria, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della raccomandata A/R di cui sopra, potrà presentare le proprie giustificazioni e/o controdeduzioni e ripristinare la regolarità della fornitura.
8. L’importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati ad ASM per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato fino a concorrenza, con le somme dovute alla Ditta aggiudicataria e, per eventuale eccedenza, sarà imputata sulla cauzione definitiva.
Articolo 11-Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di ASM per un importo di Euro
( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di XXX a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ASM, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di XXX e per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. Il Fornitore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Sempre in virtù dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016: “La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; […]”.
Secondo l’art. 103, comma 10 D.Lgs 50/2016: “In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
6. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da XXX.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di ASM.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, ASM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 12-Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che XXX abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di ASM, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, ASM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASM.
Articolo 13-Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da ASM per porre fine all’inadempimento, ASM ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che ASM potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nonché dell’art. 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R., il presente Accordo Quadro, potrà ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, nei seguenti casi:
a) in caso di mancata comunicazione dell’elenco del personale e dei mezzi da adibire al servizio;
b) superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ASM;
d) superamento oltre il limite di 30 giorni dell’inadempimento che darà luogo all’applicazione della penale;
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati;
f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata dell’Accordo Quadro;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro XXX;
h) il ripetersi, nel corso dell’anno solare, per almeno 3 (tre) volte di disservizi, ritardi ed eventuali altre disfunzioni nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’appalto rispetto alla tempistica indicata nel Capitolato Tecnico;
3. In ogni caso, si conviene che ASM potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Fornitore, nel corso di un singolo anno solare, per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi reiteri e permanga in situazioni difformi al presente Accordo Quadro e suoi allegati per quanto riguarda: condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, fatturazione e pagamenti, penali, cauzione, riservatezza, sicurezza, danni e responsabilità civile, brevetti industriali e diritti di autore, divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito, subappalto, trasparenza, tracciabilità dei flussi finanziari, codice etico.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, ASM ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di ASM di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest’ultimo.
Articolo 14-Recesso
1. ASM ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo di ASM, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) qualora il Fornitore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione delle medesime Procedure e/o per la stipula del presente Accordo Quadro e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Accordo Quadro;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ASM; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di ASM.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore avrà diritto al pagamento da parte di ASM dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 3, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro, alle spese sostenute ed al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui all’offerta di gara ed i corrispettivi pagati da ASM al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 15-Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Accordo Quadro, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da ASM, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di XXX.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ASM e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. In particolare, detta polizza tiene indenne ASM, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ASM, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro,
anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. Il massimale della polizza assicurativa è pari/o non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
4. Il Fornitore inoltre assume la responsabilità specifica contro il rischio da inquinamento mediante produzione di apposita polizza assicurativa per responsabilità ambientale, per un massimale non inferiore a
€ 200.000,00, che assicuri il rischio da inquinamento causato dall’attività svolta, per qualsiasi danno possa essere arrecato ad ASM, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate al precedente comma 3.
7. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ASM, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 16-Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ASM avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art.117 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 17-Subappalto
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni.
Articolo 18-Foro competente
Per qualsiasi contestazione che dovesse insorgere tra ASM e ditta appaltatrice, in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione, attuazione, efficacia e risoluzione del presente capitolato, nonché dei patti integrativi e/o comunque inerenti allo stesso, è competente il Foro di Terni.
Articolo 19-Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. ASM tratta i dati relativi all’Accordo Quadro in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 50/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 20-Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ASM per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i., con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 21-Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento all’Accordo Quadro di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e s.m.i., e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte di ASM di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 22-Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 e s.m.i., n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, ASM – in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n.136/2010 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Accordo Quadro.
5. ASM verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti – sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Accordo Quadro, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010 e s.m.i. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ASM, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante che nel relativo sub-Accordo Quadro è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006 e s.m.i., restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontrattistipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Accordo Quadro.
Articolo 23-Condizioni risolutive espresse
1. L’ Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula dell’Accordo Quadro e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intenderà risolto e ASM avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 24-Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte dell’Accordo Quadro da parte di ASM non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima ASM si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Terni, lì / / .
ASM IL FORNITORE
Il Direttore Generale