ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB
ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI XXXXXXX SPA SB
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026
TRA
L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018 (di seguito denominata “Università”), nella persona del Rettore pro - tempore, Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nato a Torino, il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Xxxxxx, xxx X. Xxxxx x. 0;
E
Istituti Clinici Scientifici Xxxxxxx S.P.A. SB (in prosieguo d’atto denominata “ICS Xxxxxxx”), con sede in Pavia, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 0, in persona dell’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Verona, il 08.10.1966, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società
Congiuntamente definite le “Parti” e ciascuna singolarmente la “Parte”
PREMESSO CHE
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l’Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 ha disciplinato il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò,
in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.
Le strutture di rete si distinguono in:
a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.
Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- che con successiva nota Nota n. 0031249 del 7 novembre 2017 il MIUR ha precisato quanto segue:
- la limitazione prevista nell’utilizzo di una medesima struttura si applica alle Scuole di specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Ne consegue che, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire una adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti assistenziali minimi previsti dal decreto n. 402/2017, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Xxxxxx si ripartiscano i predetti volumi assistenziali in modo tale da evitare sovrapposizioni;
- il divieto di cui al punto 1.2 dell’Allegato 1 del Decreto Interministeriale n.
402 del 13/6/2017 non si applica in ogni caso alle strutture complementari cosiddette di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale. Tali strutture, infatti, a differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate, possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio nazionale
- Il Decreto direttoriale MIUR 19 luglio 2021, n. 21231 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l’art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l’Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture della ICS XXXXXXX-PRESIDIO MAJOR DI TORINO sono state individuate dall’Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 21231/2021 di cui in premessa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Le modificazioni o integrazioni degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente Accordo.
Art. 2
Oggetto dell’Accordo
ICS XXXXXXX si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-applicativa.
Nei periodi di permanenza degli specializzandi, ICS XXXXXXX garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.
ICS XXXXXXX consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia e mensa.
ICS XXXXXXX dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei e che potranno essere messe a disposizione nei limiti di cui alla nota MIUR in premessa indicata.
Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.
ICS XXXXXXX garantisce, per le strutture in allegato quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
ICS XXXXXXX assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
Art. 3
Organizzazione dell’attività formativa ed assistenziale
I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero
minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.
All’inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui agli allegati comunicano al Legale Rappresentante dI ICS XXXXXXX, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.
La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture di ICS XXXXXXX.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.
L’accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.
Art. 4 Attività didattica
ICS XXXXXXX mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l’eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica, fatta salva l’attività istituzionalmente dovuta.
Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l’ordinamento dell’Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali e previa autorizzazione della direzione del personale di ICS XXXXXXX
Art. 5 Tutor
Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.
I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.
Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell’orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.
Ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l’attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.
Art. 6 Copertura assicurativa
Ai sensi del comma 3 dell’art 41 del D.Lgs n. 368/1999, la copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale o tramite misure alternative è a carico di ICS XXXXXXX, fatta salva la rivalsa di ICS XXXXXXX in caso di dolo o colpa grave da esercitarsi nel rispetto della normativa vigente.
ICS XXXXXXX si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.
Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica
Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Xxxxx di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N. Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all’Università.
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati da ICS XXXXXXX di tutte le protezioni ex art.113 del D.Lgs 101/2020.
L’Università si impegna ad assolvere nei confronti degli specializzandi gli obblighi di cui all’art 112 del D.Lgs 101/2020.
L’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all’art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.
Art. 8 Sicurezza
ICS XXXXXXX si impegna a informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività. ICS XXXXXXX garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.
Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nel Presidio Major di ICS XXXXXXX e presso l’Istituto di Veruno lo specializzando è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.
ICS XXXXXXX si impegna a dare comunicazione all’Università degli accertamenti sanitari effettuati.
Art. 9 Trattamento dei dati e privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e delle altre disposizione vigenti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte di dichiara che il trattamento dei dati personali necessari alla sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa ed ai soli fini di perfezionamento della convenzione in oggetto oltre che per l’adempimento delle connesse attività amministrativo – contabili e/o all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità
Le parti concordano che l’Università è Titolare del trattamento di dati personali volto a creare un percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.
ICS Xxxxxxx è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle attività di formazione specialistica e/o facilitare l’uso di propri servizi, così come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: servizi mensa, rilascio badge, dotazione vestiario e accesso ai sistemi informativi).ICS Xxxxxxx contestualmente all’avvio delle attività di formazione, si impegna a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, la quale è altresì disponibile al linkhttps://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx alla voce “Informativa al trattamento dei dati personali del Personale non strutturato”. Successivamente, la stessa, nomina, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i medici in formazione dell’Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.
Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato da ICS Xxxxxxx, è altresì, tenuto:
- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
Art. 10 Oneri
Resta inteso che l’attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo e per ICS Xxxxxxx rispetto a quelli derivanti dal presente Accordo.
Art. 11 Validità
Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall’a.a. 2021/2022 e comunque fino all’approvazione del nuovo Accordo Attuativo.
Art. 12 Recesso
Le Parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC agli indirizzi:
per ICS Xxxxxxx: xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx per l’Università: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx
L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.
Art. 13
Spese di bollo e registrazione
Il presente Accordo sarà soggetto all’imposta di bollo a cura ed a spese di ICS Xxxxxxx, (salvo che la stessa goda dell’esenzione prevista dalla normativa vigente), giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provincia di Pavia n. 7/2016 del 26/09/2016.
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore
Xxxxxxx XXXXX
(Documento firmato digitalmente)
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI XXXXXXX SPA SB
L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Documento firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXXX Xxxx: 15/02/2023 14:42:16
Xxxxxxx Xxxxx
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO/02099550010 17.02.2023 09:42:05 GMT+01:00
ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI XXXXXXX SPA SB
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026
ALLEGATO
PRESIDIO MAJOR
Scuola | Struttura collegata |
Medicina fisica e riabilitativa | Recupero e riabilitazione funzionale 5620 |
Scuola | Struttura complementare |
Malattie dell'apparato cardiovascolare | Cardiologia riabilitativa 5622 |
ISTITUTO SCIENTIFICO DI VERUNO
Scuola | Struttura complementare |
Malattie dell’apparato respiratorio | U.O. di Pneumologia riabilitativa |