tra
COMUNE DI GELA
Provincia di Caltanissetta CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
tra
…..……………………………………………………………………………………
indicazione del comune contraente (e della sua sede)
in seguito denominato/a “Ente” rappresentato/a da………………………….
........……............…………………………………....……...... nella qualità di
......…………………………………........... in base alla …………….. n del
..………............., divenuta esecutiva ai sensi di legge
e
…..……………………………………………………………………………………
indicazione della banca contraente (e della sua sede)
in seguito denominato/a “Tesoriere” rappresentato/a da…………………………
……………………………………………............................... nella qualità di
................………………………………………………..………..……….
premesso
• che l’Ente contraente è sottoposto alla disciplina di cui alla L. n. 720 del 29 ottobre 1984, da attuarsi con le modalità applicative di cui ai decreti del Ministro del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;
• che il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell’Ente giacenti in Tesoreria unica, non avendo di norma la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato”.
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1
Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria viene svolto in un locale destinato dal Tesoriere esclusivamente a tale scopo, che il Tesoriere dovrà ubicare nella sede o filiale sita nel Comune di Gela e più vicina agli Uffici della Ragioneria Generale , nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto del normale orario di svolgimento dei servizi bancari. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
Negli sportelli di Tesoreria dovranno funzionare almeno due casse giornaliere.
Detti locali devono essere decorosi ed igienici e tali da soddisfare per ampiezza e numero di vani tutte le esigenze del servizio.
Dovranno essere muniti dei presidii di custodia e di sicurezza ritenuti necessari dal Tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 19, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
4.. In tutti i casi in cui è previsto un termine di adempimento decorrente dalla data di consegna al Tesoriere del relativo ordine (mandato, riversale, etc.), lo stesso è da considerarsi consegnato al momento della consegna presso la sede del Tesoriere così come individuata ai sensi del precedente comma 1.
Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, presso tutte le dipendenze in Italia della Banca, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 15.
2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate" nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. Tali attività costituirebbero, infatti, premessa per la stipula di appositi separati accordi fra le parti.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; ove necessario, presso il Tesoriere è aperto apposito conto corrente bancario intestato all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
Art. 3
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Art. 4 Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere Generale o suo delegato, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità. Tali ordinativi possono contenere introiti a valere su diverse classificazioni di bilancio.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
• l'indicazione del debitore;
• la causale del versamento;
• la codifica di bilancio e la voce economica;
• il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
• l’annotazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera.
• Ogni altro elemento e/o indicazione resa obbligatoria da leggi e/o regolamenti.
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, ivi compresi i bollettini postali intestati al Comune di Gela, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione dettagliata della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n ", rilevato dai dati comunicati
dal Tesoriere.
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento periodico dai conti medesimi deve essere effettuato dal Tesoriere con cadenza massima quindicinale, come disposto dal Ministero del Tesoro con circolare n. 1976 del 10 febbraio 1990 e con la più recente circolare ministeriale n. 50 del 1998. Il Tesoriere esegue il prelevamento mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. L’Ente ha la facoltà di richiedere al Tesoriere il prelevamento dai predetti conti con frequenza anche abbreviata rispetto al predetto termine, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario; di ciò dovrà dare di volta in volta specifica disposizione al Tesoriere.
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere
9. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
10. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
Art. 5 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Ragioniere Generale o suo delegato, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento di contabilità. Tali ordinativi possono contenere introiti a valere su diverse classificazioni di bilancio.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
• l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
• la causale del pagamento;
• la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
• gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
• il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
• l'eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: “pagamento indilazionabile; gestione provvisoria”;
• Ogni altro elemento e/o indicazione resa obbligatoria da leggi e/o regolamenti
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e devono altresì riportare l'annotazione: a copertura del sospeso n° , rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. I mandati sono esigibili allo sportello della tesoreria a partire dal giorno successivo a quello di ricezione degli stessi da parte del Tesoriere, salvo nei casi di mandati relativi a scadenze perentorie, per i quali il Tesoriere è tenuto a provvedere al relativo pagamento a presentazione del mandato stesso. Il pagamento degli stipendi del personale dipendente del Comune dovrà essere effettuato il 25 di ciascun mese. Se il pagamento di competenze ai dipendenti viene effettuato mediante accreditamento sui conti correnti bancari di altre banche o postale, la valuta deve essere quella dello stesso giorno del pagamento degli stipendi cosi come sopra stabilito e senza addebito di spese. Nessun addebito di spese dovrà, parimenti, essere praticato per ogni altro emolumento relativo a prestazioni di lavoro dipendente pagato fuori dai predetti giorni, se accreditato in conti correnti bancari o postali. I benefici di cui usufruiscono i dipendenti sono estesi agli emolumenti percepiti a qualunque titolo nell' esercizio della propria funzione ai Consiglieri Comunali, ai componenti della Giunta
Municipale, al Sindaco ed agli organi istituzionali , facendo riferimento, per questi ultimi, alla data del mandato.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro ‘pagato’. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni
postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale da spedire al domicilio del terzo beneficiario a cura del Tesoriere stesso.
14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.
15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.
16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
18. Per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti comunali tramite assegni circolari il Tesoriere, contro rilascio di ricevuta, consegnerà i cedolini con i relativi assegni alle persone incaricate dall’Ente per il ritiro, le cui generalità e gli specimen di firma di tali incaricati dovranno risultare dalla relativa formale autorizzazione, predisposta secondo schemi concordati a firma del Ragioniere Generale, che sarà valida sino a revoca.
19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
20. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al secondo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un ‘visto’ preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il mediante
giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di ,
intestatario della contabilità n presso la medesima Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato”.
21. La valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti lo stesso giorno lavorativo e quelli su altri istituti tre giorni lavorativi.
22. Ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del tesoriere non viene applicata nessuna commissione.
23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali, sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di Tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. Le predette condizioni si applicano anche al pagamento degli emolumenti degli Amministratori.
Art. 6 Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi.
2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Eventuali errori sugli ordinativi di entrata e di spesa accertati dall'Ente, anche su segnalazione del Tesoriere Comunale, saranno rettificate mediante comunicazione al Tesoriere Comunale a firma del Ragioniere Generale e la stessa dovrà rimanere allegata all'ordinativo medesimo, per renderlo conforme al provvedimento autorizzativo. Nel caso in cui le riscossioni non si effettuassero entro il termine indicato negli ordinativi o negli elenchi di cui al comma 1, il Tesoriere ne renderà edotto il Comune entro cinque giorni dalla scadenza.
Per i mandati emessi il Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare in tutti i casi possibili l'ordine cronologico dei medesimi.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto e il regolamento di contabilità nonché le loro successive variazioni.
4. L'Ente trasmette al Tesoriere:
• copia del bilancio di previsione dell' esercizio di competenza reso esecutivo a norma di legge;
• eventuale deliberazione consiliare dell'esercizio provvisorio, nelle more dell' esecutività del bilancio approvato dal Consiglio;
• copia dei provvedimenti di modificazione del bilancio;
• copia delle deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva e ogni variazione di bilancio;
• la comunicazione dei nominativi degli amministratori in carica e del Collegio dei Revisori dei Conti;
• i bollettari di riscossione vidimati;
• delegazioni di pagamento dei prestiti contratti;
• l'elenco dei residui attivi e passivi di bilancio nonché i ruoli ed altro che comportino entrate per fitti canoni ed altre entrate comunali per i quali il Tesoriere deve accusare ricevuta;
• le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento ;
• il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
• l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
• le deliberazioni esecutive relative a xxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
• le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Art. 7
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
Il Tesoriere tiene aggiornati e conserva altresì gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio, nonché quelli sussidiari per meglio sviluppare le operazioni che eventualmente saranno indicati dal Comune quali, ad esempio il bollettario a madre e figlia per le entrate generali, per le cauzioni e depositi definitivi e/o provvisori, vidimato preventivamente dalla Ragioneria Generale, con dichiarazione nell’ultima pagina attestante il numero dei fogli controfirmati.
2. Il Tesoriere dovrà quotidianamente inviare all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera ed infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali il tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati.
4. Il Tesoriere deve ritornare periodicamente, e comunque sino alla fine dell’esercizio, all’Ente i mandati estinti e le riversali incassate con un elenco di accompagnamento in duplice copia, una delle quali da restituire per ricevuta; deve, altresì, unificare tutti i documenti in suo possesso e quelli trasmessi dall’ente per classificarli ed essere posti a corredo del rendiconto di gestione.
5. Il Tesoriere a cadenza giornaliera deve trasmettere all’Ente:
• le riscossioni effettuate e le riversali non ancora riscosse;
• le somme riscosse senza ordinativi di incasso;
• i pagamenti effettuati ed i mandati non pagati;
• le somme pagate senza mandato di pagamento.
6. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi intestati all’Ente; è, altresì, Responsabile per eventuali danni causati all’Ente o a terzi rispondendo con il proprio patrimonio e con tutte le proprie attività.
Art. 8 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 9 Anticipazioni di tesoreria
Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:
• assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali;
• assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni
l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
6. Il Tesoriere comunale ha facoltà, su conforme richiesta dell’Ente da prodursi di volta in volta, di concedere mutui alle medesime condizioni di tasso e di periodo di rimborso offerte dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti Locali.
Art. 10 Garanzia fideiussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.
Art. 11
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 3, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all’art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l’utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l’Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.
Art. 12
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Nei procedimenti esecutivi contro l'Ente per i quali il Tesoriere è tenuto a rendere la dichiarazione di terzo, la medesima deve essere resa in modo analitico, in modo che risulti la effettiva disponibilità al momento del pignoramento ai sensi dell'art 159 del D.lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso l'Istituto deve immediatamente comunicare, al Ragioniere Generale e all’Ufficio Legale del Comune, l'inizio delle procedure di pignoramento. Nelle ipotesi di intervenuta assegnazione delle somme da parte dell’A.G., qualora l'Ente comunichi al Tesoriere che intende proporre opposizione avverso tale assegnazione, il Tesoriere medesimo su richiesta dell'Ente sospende il pagamento sino all'adozione da parte dell’A.G. dei provvedimenti di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
3. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
5. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 13
Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 9, viene applicato un interesse pari al ………………..…………. la cui liquidazione ha luogo con cadenza
……………………….. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica - lasciti e donazioni destinati a borse di studio, somme rivenienti dall'emissione di titoli obbligazionari e dalla contrazione di mutui per i quali ricorrano gli estremi di applicazione dell’art. 14 bis della L. n. 202 del 12 luglio 1991 - le condizioni di tasso saranno determinate di volta in volta.
4. Il Tesoriere applicherà ai c/c intestati ai dipendenti ed amministratori comunali, da accendersi su indicazione di ciascun beneficiario presso qualsiasi sportello, tasso di interesse creditore del _ e il tasso debitore del . Su detti c/c il Tesoriere consentirà la domiciliazione bancaria gratuita delle utenze. Il personale comunale in servizio potrà ottenere dal Tesoriere un piccolo prestito pari a tre mensilità di stipendio netto in percezione, rimborsabile in 36 mensilità, da erogarsi, senza altra formalità entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di ricevimento del certificato di stipendio. Per comprovate esigenze potrà inoltre ottenere un prestito sino all'ammontare massimo di € 20.000 (ventimilaeuro) a insindacabile giudizio del Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a concedere i prestiti sopra specificati come da tasso applicato ai clienti della Tesoreria
Le ritenute mensili, derivanti dai prestiti di cui sopra, saranno operate dall'Ente sulle competenze spettanti al personale interessato e versate al tesoriere; le stesse non potranno superare complessivamente il quinto della retribuzione netta in percezione al momento della richiesta da parte del dipendente comunale. Inoltre il Tesoriere si obbliga a concedere mutui ai dipendenti comunali, a loro richiesta, per acquisto di immobili ad uso di abitazione, riscatto di alloggi popolari, costruzione di case in cooperative, ristrutturazioni, riparazioni o restauri di appartamenti di civile abitazione, alle stesse condizioni di trattamento dei mutui concessi al Comune.
Art. 14
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L’Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio 1994.
Art. 15 Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento .
Art. 16 Corrispettivo e spese di gestione
1. Il servizio di Tesoreria verrà prestato con un compenso annuo a carico dell’Ente pari ad € 30.000,00.
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale . Il Tesoriere procede, , pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese , trasmettendo all’Ente apposita nota spese. L’Ente si impegna ad emettere con tempestività i relativi mandati.
3. Per le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione ( e/o non espressamente previsti ), saranno regolate alle più favorevoli condizioni previste per la clientela
Art. 17
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria custodendo valori e carte d’ufficio sotto la propria intera responsabilità.
Art. 18 Imposta di bollo
1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
NORME FINALI
Art. 19
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata di anni cinque dal al
…..…......….…… e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, fino ad un massimo di anni uno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 6 della L. n. 537 del 24 dicembre 1993, come modificato dall'art. 44 della L. n. 724 del dicembre 1994, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.
Art. 20
Norme inerenti alla cessazione del servizio di tesoreria
1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 19, ove il Comune non avesse provveduto alla nomina del nuovo Tesoriere e al disimpegno del relativo nuovo servizio, il Tesoriere dovrà continuarlo con gli stessi obblighi fatta eccezione per il plafond di cui all'art. 17 il quale in caso di proroga verrà avanzata apposita formale richiesta da sottoporre agli organi preposti della banca, e gli stessi diritti, fino a quando non verrà sostituito, e ciò per il periodo massimo di due anni, entro il quale il Comune dovrà assicurare la totale estinzione di ogni eventuale situazione debitoria comunque connessa con il servizio stesso.
In ogni caso qualora alla scadenza del contratto il Comune risulti debitore verso il Tesoriere e il servizio di tesoreria venga affidato ad altro Tesoriere, il Comune medesimo assume espresso impegno di inserire, nella nuova convenzione, idonea clausola che faccia obbligo all'assuntore di concedere una anticipazione nella misura che sarà considerata adeguata a ripianare con carattere di assoluta priorità la situazione debitoria nei confronti del Tesoriere uscente anche attraverso rapporti diretti tra quest'ultimo ed il nuovo Tesoriere.
Art. 21
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell’8 giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, la presente convenzione si dovrà considerare di valore determinato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella “D” allegata alla richiamata legge n.604/1962.
Art. 22
Penalità per la parte inadempiente
1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l' espletamento del servizio che, pertanto, costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.
2. In caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto della presente convenzione l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni 10. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio l'Ente provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio di giorni 10.
3. In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione si procederà all'applicazione di una penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 che verranno determinate ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale, salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito. L'applicazione di tale penalità avverrà previa contestazione mediante lettera raccomandata. Il Tesoriere, fatto salvo l'adempimento di cui ai punti precedenti, avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro l0 giorni dall'invio della contestazione.
4. Il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, a norma dell'articolo 1456 Codice Civile, quando è stata contestata l'inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla presente convenzione preventivamente al Tesoriere per almeno tre volte (mediante nota scritta) e questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi di inadempienze da parte del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di Xxxxx.
5. In tutti i casi di inadempienze degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche nell'ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il Comune di Gela da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse. Inoltre, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà di tutti i danni che possano derivare al Comune da tale risoluzione anticipata compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione da altro Istituto.
6. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto che non sarà possibile risolvere in sede stragiudiziale sarà devoluta alla autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 23
Cessione del contratto. Subappalto, cessione di crediti
1. E' vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.
2. E' vietato al Tesoriere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dalla presente convenzione se non vi aderisca formalmente l'Ente Affidante.
Art. 24
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 25 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
Per il Comune Per il Tesoriere
Il Segretario