ABC Mediazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA
ABC Mediazione REGOLAMENTO DI PROCEDURA
Articolo 1 – Ambito di applicazione del regolamento
Ai sensi degli articoli 2 e 5 del D. Lgs N. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
La qualificazione dell’oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Articolo 2 – Attivazione del procedimento di mediazione
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. N. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda all’indirizzo di sede, fax o e-mail della Segreteria dell’Organismo di Mediazione (d’ora in poi ODM).
La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l’apposito modulo, sia in carta libera, purchè contenga tutti gli elementi indicati dal suddetto articolo:
- dati identificativi delle parti e dei relativi recapiti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
- copia laddove esistente, della clausola di mediazione o, in mancanza, l’invito a ciascuna controparte di aderire alla procedura;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
- eventuali documenti probatori (contratto oggetto della controversia, fatture, lettere di xxxxxxx, etc.)
- eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l’incontro di mediazione e/o eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari;
- eventuale dichiarazione dell’istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell’eventuale accordo, susseguente all’espletamento del procedimento, eventuale richiesta che l’incontro abbia luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’ODM.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore e pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D. Lgs. N. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi restando anche gli eventuali oneri dovuti all’ODM.
La Mediazione ha una durata non superiore a 45 giorni dal deposito dell’istanza, salvo diversa volontà espressa dalle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
ABC Mediazione, nel tempo più breve possibile dalla presentazione della domanda, contatta la/e controparte/i per proporre un tentativo di conciliazione.
Alla parte che accetta di partecipare alla procedura di mediazione è richiesto di specificare:
- nome e cognome o, se persona giuridica, denominazione, tipo, sede e legale rappresentante;
- nome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia;
- esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le conseguenti richieste nei confronti del’altra parte;
- accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.
La Mediazione e le altre comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche tramite procedure telematiche. Nel momento in cui si renderà operativa la piattaforma online per lo svolgimento del servizio di mediazione si procederà alla formale comunicazione – al Responsabile presso il Ministero della Giustizia
– contenente la specifica indicazione delle procedure telematiche che si intendono utilizzare al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.
Articolo 3 – Il mediatore
Il mediatore aiuta le parti a trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Egli non svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia.
Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione. La sua indicazione può avvenire con l’accordo delle parti, in caso contrario il mediatore è scelto da ABC Mediazione, tenendo conto di specifiche competenze professionali ed eventuali competenze tecniche richieste dalla natura della controversia.
Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle apposite norme di legge.
Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori (All. 2). In ogni caso, la comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il mediatore deve informare direttamente l’ODM ed eventualmente le parti dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell’imparzialità dell’attività svolta.
Per le controversie di particolare complessità o che necessitano di specifici pareri tecnici, il Mediatore ha facoltà di richiedere l’assistenza e il parere di un esperto indipendente, previo consenso delle parti e a loro spese.
Le parti possono richiedere all’ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell’istanza l’ODM nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente. L’ODM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM medesimo.
Qualora l’incarico di mediazione sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell’Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso, la Segreteria (o eventuali altri organi interni) provvederà ai compiti suddetti.
Articolo 4 – La segreteria
La Segreteria svolge la sua attività con imparzialità, neutralità e riservatezza e favorisce la speditezza della procedura di mediazione,. Non svolge attività tecnica di mediazione o consulenza giuridica e non entra nel merito della lite.
La Segreteria tiene il Registro, anche informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione; annota la domanda nell’apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante, l’avvenuta ricezione:
1. alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistita da un avvocato e da altri consulenti;
2. all’altra parte o alle altre parti: l’avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, il nominativo del mediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. N. 28/10; con l’invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all’incontro di mediazione, nella data e luogo indicati, anche eventualmente con un avvocato e altri consulenti e con l’invito a comunicare almeno otto giorni prima dell’incontro, la propria adesione e l’eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari e precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell’art. 8, comma 5, del D. Lgs. N. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, II c., c.p.c.
Articolo 5 – Incontro di mediazione
Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 28/10 all’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. ABC Mediazione comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento e sempre con mezzi idonei ad assicurarne la ricezione.
Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi di ABC Mediazione. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 180/2010 la sede di svolgimento del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
E necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l’incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle Tariffe dell’ODM.
Le parti partecipano all'incontro personalmente o tramite un rappresentante, che comunica al Mediatore se ha il potere di definire la controversia. Le parti si possono far accompagnare all’incontro da persone di fiducia ( ad. es. avvocati, consulenti, associazioni di consumatori), ma devono comunicare alla Segreteria i nominativi dei partecipanti entro 3 giorni prima della data fissata per I'incontro.
Le parti partecipano all'incontro con reciproco rispetto e con l'impegno di mantenere riservato il contenuto della riunione. Esse partecipano, inoltre su base volontaria e sono sempre libere di abbandonare la procedura, comunicandolo al Mediatore.
Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità e può sentire le parti congiuntamente o, qualora, lo ritenga opportuno, separatamente.
Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto.
La nomina é subordinata all'adesione delle parti e all’impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.
All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
La procedura, improntata alla rapidità, di norma si esaurisce in un unico incontro, ma il Mediatore e le parti possono concordare degli incontri successivi, a breve intervallo di tempo, qualora sia necessario analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo.
La Mediazione si considera conclusa quando:
- una parte non partecipa alla procedura;
- il mediatore rinuncia a sua discrezione all'incarico;
- é stato raggiunto un accordo per iscritto.
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungano un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione.
Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per indennità di mediazione e per il compenso dovuto all‘esperto eventualmente nominato.
Quando l’accordo non sia raggiunto, e fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nel termini che precedono. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. lgs. n. 28/2010, il mediatore nella formulazione della sua proposta e tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante I'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
Art. 6 — Riservatezza
L'intera procedura di mediazione é riservata e tutto ciò che viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato, né verbalizzato.
Al Mediatore, le parti e i partecipanti all’incontro è fatto divieto di divulgare a terzi fatti e informazioni appresi durante la procedura e di utilizzarli in eventuali successivi procedimenti giudiziali o stragiudiziali, che coinvolgano una delle parti e/o l'oggetto della mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione saranno tenuti alla sottoscrizione di apposita dichiarazione.
In merito agli stessi fatti e dichiarazioni, le parti devono anche astenersi dal chiamare a
testimoniare in giudizio: il mediatore, gli addetti dl ABC Mediazione, i consulenti e in generale tutti coloro che abbiano partecipato all‘incontro di mediazione.
ABC Mediazione garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento del dati personali inviati dalle parti ed il rispetto della normativa in materia (D. Lgs. n. 196/O3 ). È consentita eventualmente solo la divulgazione di dati statistici da cui non si possa risalire all'identità delle parti, salva diversa loro espressa volontà.
Art. 7 - Esito del procedimento
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:
a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
b) le parti non aderiscono all’eventuale proposta formulata dal mediatore;
c) la parte non partecipa all’incontro di mediazione;
d) le parti non raggiungono un accordo.
In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore redige un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
Nell‘ipotesi sub a) al verbale é allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti. Dal punto di vista dell’efficacia esecutiva, qualora tale accordo dovrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. II conseguente verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre
che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Nell'ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo.
Nell'ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte.
Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata. Quest'ultima disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l’originale sarà conservato presse la Segreteria di ABC Mediazione.
Nell’ipotesi sub d) infine, il Mediatore redigerà il “verbale di mancata conciliazione", di cui le parti possono richiedere copia.
ART 8 — Spese e indennità
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che é versato dall’istante al momento del deposito della demanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte, l’importo indicato nella Tabella delle Indennità allegata al presente regolamento e corrispondente alla Tabella A del D. M. 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima Tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso dl formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;
d) deve essere ridotte di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, I'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell‘indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato
secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
Tutti gli oneri fiscali, tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
Art. 9 — Durata del procedimento
Ai sensi dell’art, 6 del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione ha comunque una durata non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga adeguatamente motivata.
ART. 10 - Responsabilità
Né Abc Mediazione, né il Mediatore o i loro assistenti o collaboratori possono essere ritenuti responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione dell‘intera procedura dl mediazione.
Art. 11 - Modifiche ed applicazione del regolamento
Il Consiglio Direttivo può modificare il Regolamento, ma tali modifiche non hanno effetto sulle procedure in corso. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento del deposito della domanda di mediazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento come pure in ipotesi di incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e i principi stabiliti nel D. Lgs. n. 28/2010 e nel D.M. n. 180/2010 e successive modifiche.
Allegati
Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:
1. Tabella delle indennità;
2. Codice europeo di condotta dei mediatori (codice etico).
ABC Mediazione
All. 1- TABELLA DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
( spettanti agli organismi di mediazione a norma del D. M. n. 180/2010)
VALORE DELLA LITE | SPESE DI MEDIAZIONE (per ciascuna parte) |
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 130,00 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240,00 |
Da € 10.001 a € 25.000,00 | € 360,00 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 600,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 1.000,00 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.000,00 |
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 |
Spese di avvio € 40,00 per ciascuna parte |
TUTTI GLI IMPORTI SONO AL NETTO DI IVA
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ (ex art. 16 D. M. 180/2010)
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, é dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che é versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
ABC Mediazione
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella Tabella delle Indennità allegata al presente regolamento e corrispondente alla Tabella A del D. M. 180/2010.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010;1
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
1 Materie in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dal 21 marzo 2011: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 21 marzo 2012: condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
AGEVOLAZIONI FISCALI (artt. 17 e 20 D. Lgs. 28/2010)
• Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
• Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
• In caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
• Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 comma 1, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore, nonché a produrre a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.