SERVIZIO TRANSFRONTALIERO MI.CO.TRA.
Regolamento di vettura
SERVIZIO TRANSFRONTALIERO MI.CO.TRA.
Valido dal 1/1/2021
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni di trasporto dei Passeggeri si applicano ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri del Progetto Micotra effettuati da Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito FUC).
2. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE RIGUARDANTI IL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI
Sono fonti normative legislative:
1. Il Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1371, salvo le eventuali esenzioni disposte a livello nazionale o regionale;
2. Il Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
3. La legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 “Attuazione del decreto legislativo in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”;
4. Il Decreto Legislativo 1°aprile 0000, x 000 (Xxxxx xx materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
5. Delibera di Giunta Regionale n. 2492 del 15/12/2011;
6. STI – Regolamento CE 18 novembre 2014 n. 1300;
7. Delibera di Giunta Regionale n. 2552 del 22/12/2015.
Le Condizioni di trasporto sono a disposizione per la consultazione presso le rivendite autorizzate FUC e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
3. IL CONTRATTO DI TRASPORTO
Con il contratto di trasporto, FUC si obbliga a trasportare i Passeggeri, dal luogo di partenza fino al luogo di destinazione, previo pagamento del prezzo previsto.
Il contratto di trasporto concluso ai sensi delle presenti Condizioni di trasporto, di norma, è relativo all’utilizzo da parte del Passeggero di un singolo treno ed è rappresentato da un titolo di viaggio che legittima il medesimo ad usufruire del servizio ferroviario prescelto.
4. L’INFORMAZIONE
FUC garantisce l’informazione sui servizi offerti.
Le informazioni vengono fornite tramite l’orario ferroviario di Trenitalia e di FUC nonché tramite appositi
pieghevoli informativi e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Presso le biglietterie di Trenitalia, la Stazione di Cividale del Friuli, le rivendite autorizzate di biglietti di FUC srl e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, il Viaggiatore può avere le seguenti informazioni:
• condizioni di trasporto;
• orari;
• condizioni per l’eventuale accesso delle biciclette;
• interruzioni di linea, soppressione dei servizi, scioperi del personale;
• procedure per il recupero dei bagagli smarriti e per la presentazione di reclami.
SERVIZIO MI.CO.TRA
1. IL SERVIZIO
Il Servizio Passeggeri Micotra transfrontaliero tra Udine e Villaco (da giugno 2018 tra Trieste e Villaco nei fine settimana e festivi) è nato, nel giugno 2012 come progetto europeo il cui Lead - partner del progetto è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Altri partner sono la Regione Carinzia, le Ferrovie OBB, la società VKG di Klagenfurt e la Società Ferrovie Udine Cividale srl (FUC).
Per i viaggi fra (Trieste) Udine e Villaco sono applicabili:
- nelle tratte Trieste - Udine e Udine - Tarvisio B.V. le tariffe di corsa semplice e di abbonamento Trenitalia (tariffe del gruppo 39, 40 e 41) e la relativa normativa tariffaria,
- nella tratta Tarvisio B.V. - Villaco le tariffe di corsa semplice e di abbonamento OBB e la relativa normativa tariffaria.
Per i viaggi transfrontalieri vengono emessi biglietti di corsa semplice interi, ridotti, abbonamenti settimanali e mensili. Le tariffe vengono deliberate annualmente dalla Giunta regionale.
Il servizio prevede solo la seconda classe.
2. COME ACQUISTARE I BIGLIETTI
I biglietti di corsa semplice transfrontalieri possono essere acquistati, nel territorio italiano, direttamente a bordo senza pagamento di alcuna penalità o sovrattassa.
Il Viaggiatore può acquistare, per i viaggi da effettuarsi sulle tratte Trieste – Udine e Udine – Tarvisio, biglietti e abbonamenti utilizzando la normale rete di vendita di Trenitalia. Per la tratta Tarvisio - Villaco i biglietti e gli abbonamenti si possono acquistare utilizzando la rete di vendita delle ferrovie austriache. La rete di vendita austriaca è anche abilitata ad emettere biglietti di corsa semplice per viaggi transfrontalieri tra l'Italia e l'Austria.
Il biglietto transfrontaliero, acquistato a bordo, è già convalidato con la data di partenza ed è valido per effettuare il viaggio in un'unica direzione, per tutto il giorno solare.
All'atto di ricevere il titolo di viaggio, il Viaggiatore deve assicurarsi che sia stata applicata la riduzione di prezzo spettante, che sia esatto il numero delle persone, l’origine e la destinazione, la data e l'itinerario richiesti, che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul titolo di viaggio e che sia corretto il resto in denaro per i pagamenti in contanti.
In caso di furto, smarrimento o distruzione del titolo di viaggio non è ammesso il rilascio di un duplicato.
Il biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale e va conservato fino all’uscita della stazione di arrivo e, nel caso sia richiesto, il Xxxxxxxxxx deve riconsegnare il titolo di viaggio a viaggio terminato al personale incaricato del ritiro.
Per i titoli di viaggio per i quali la riduzione di prezzo applicata imponga l’identificazione dell’avente titolo, è prescritta l’esibizione da parte del Viaggiatore di un documento personale d'identificazione valido, a richiesta del personale di bordo o di terra incaricato del controllo.
La cessione dei titoli di viaggio non nominativi non è permessa.
La cessione abusiva del titolo di viaggio e dei documenti personali di trasporto rende nullo il titolo di viaggio. Il commercio dei titoli di viaggio non autorizzato da FUC srl è vietato.
Il Viaggiatore non ha diritto al trasporto se il titolo di viaggio presentato non è integro o se è stato contraffatto o alterato.
3. UTILIZZO, CONVALIDA E VALIDITÀ DEI TITOLI DI VIAGGIO
3.1 Biglietti di Corsa Semplice
Il biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di FUC srl e conservato fino all’uscita dalla stazione e, nel caso sia richiesto, deve riconsegnare il titolo di viaggio a viaggio terminato al personale incaricato del ritiro. Il biglietto, una volta iniziato l’utilizzo, è incedibile.
Fermate intermedie - Il Viaggiatore può effettuare un numero illimitato di fermate durante la validità del biglietto.
3.2 Abbonamenti
Per gli abbonamenti transfrontalieri la società Ferrovie Udine Cividale Srl ha la facoltà di istituire una tessera di abbonamento al prezzo stabilito annualmente da Delibera della Giunta Regionale.
Periodo di validità dell’abbonamento:
Abbonamento 30 gg: 30 gg di corse illimitate a partire dalla data di inizio di validità.
Abbonamento 7 gg: 7 gg di corse illimitate a partire dalla data di inizio di validità.
4. RIDUZIONI E GRATUITA’
Sono ammesse gratuità o riduzioni al prezzo intero dei viaggi di corsa semplice per:
• BAMBINI (solo su tratta transfrontaliera)
BAMBINI: fino a 6 anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché in compagnia di un adulto.
• RAGAZZI (solo su tratta transfrontaliera)
RAGAZZI: tra i 6 e i 15 anni non ancora compiuti viaggiano a prezzo ridotto.
• FAMIGLIE (solo su tratta transfrontaliera)
FAMIGLIE: i bambini fino a 15 anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente, i ragazzi tra i 15 e i 26 anni compiuti viaggiano a prezzo ridotto, i genitori pagano la tariffa intera.
Per dimostrare l’età del ragazzo occorre esibire un documento d’identità.
• OVER 60 (solo su tratta transfrontaliera)
I viaggiatori oltre i 60 anni viaggiano a prezzo ridotto del 50% sulla tariffa intera, dietro presentazione di un documento di identificazione valido.*
• GRUPPI
Per i gruppi è prevista una riduzione del 20% alle comitive composte da almeno 6 viaggiatori. Per i bambini e i ragazzi la riduzione del 20% verrà applicata alla tariffa prevista per tali categorie.
I biglietti per i gruppi si possono acquistare direttamente a bordo treno in Italia, mentre in Austria nelle Biglietterie abilitate.
La prenotazione è obbligatoria per comitive composte da almeno 6 persone.
• ANIMALI
I cani di piccola taglia e gli altri animali di affezione viaggiano gratuitamente nella tratta italiana. Nella tratta austriaca pagano € 2,00 se non sono all’interno dell’apposito trasportino, come previsto dall’accordo tra i vettori. I cani di qualsiasi altra taglia viaggiano previo pagamento del biglietto previsto per la tratta da percorrere ridotto del 50%.
• NON VEDENTI
Specifiche agevolazioni tariffarie sono riservate ai disabili della vista, dietro presentazione della tessera dell’Unione Italiana Ciechi (mod. 28/C) valida 5 anni o di apposite richieste (mod. 28) per i viaggi isolati dell’accompagnatore. Il cane guida per viaggiatori non vedenti è ammesso gratuitamente.
Al non vedente viene applicata una riduzione del 50% sulla tariffa intera mentre l’accompagnatore viaggia
gratuitamente.
• MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E PER SERVIZIO
L’agevolazione è riservata ai mutilati e invalidi di guerra e per servizio (cittadini italiani residenti in Italia).
Al mutilato/invalido viene applicata una riduzione del 50% sulla tariffa intera mentre l’accompagnatore viaggia
gratuitamente.
A bordo treno, oltre al biglietto, è necessario esibire il documento concessionale e un documento di
riconoscimento* sia del titolare che dell’accompagnatore.
• DIVERSAMENTE ABILI
Viaggiano con una riduzione del 50% sulla tariffa intera, l’accompagnatore viaggia gratuitamente.
(*): I documenti di identificazione ritenuti validi da FUC sono i seguenti:
- Carta d’identità
- Passaporto
- Porto d’armi
- Patente di guida
5. MODIFICHE AL CONTRATTO DI TRASPORTO
Smarrimento del biglietto
Nessun rimborso o sostituzione spettano al Viaggiatore in caso di furto, smarrimento o deterioramento del biglietto.
6. IRREGOLARITÀ ED ABUSI
Le irregolarità di viaggio sono trattate e sanzionate a bordo come segue:
⮚ Documenti di identificazione mancanti o scaduti di validità – Il Viaggiatore trovato senza documento o con documento di identificazione scaduto di validità da oltre un mese viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una soprattassa di € 8,00.
⮚ Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto - Il Viaggiatore che all'arrivo risulta essere sprovvisto dei titoli di viaggio richiesti o esibisce gli stessi scaduti di validità è assoggettato al pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di € 200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a € 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a € 50,00.
⮚ Riduzione non spettante - Chi si avvale di un biglietto a riduzione senza avervi titolo o non soddisfa alle condizioni previste per l'applicazione della riduzione stessa, è assoggettato al pagamento, per tutto il percorso indicato sul biglietto, della differenza rispetto al prezzo intero più una soprattassa di € 8,00, salvo che non si tratti di abuso.
⮚ Viaggi irregolari dei ragazzi - Nel caso si tratti di un ragazzo sprovvisto di biglietto, che abbia superato i sei anni ma non i quindici, si provvede alla regolarizzazione mediante pagamento della metà del prezzo intero più una soprattassa di € 200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della
notifica l’importo è ridotto a € 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a € 50,00.
⮚ Xxxxx - Xxx casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati o riutilizzati ed anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi per sottrarsi al pagamento del biglietto, è dovuto il pagamento dell'importo di € 200,00.
I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori vengono ritirati.
⮚ Pagamenti riguardanti viaggi collettivi e il trasporto dei bagagli nelle carrozze - Le soprattasse, le penalità e i diritti si applicano per ogni biglietto, salvo le soprattasse previste, per mancanza del biglietto o esibizione di biglietto scaduto e nel caso di abusi, che si applicano per ogni singolo Viaggiatore.
Il pagamento delle somme dovute al personale in servizio a bordo è ammesso solo in contanti.
7. RIMBORSI E INDENNITÀ
7.1 Diritto al rimborso
Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto transfrontaliero non utilizzato per mancata effettuazione del viaggio causata da fatto imputabile a FUC o per ordine dell’Autorità Pubblica nei seguenti casi:
- soppressione del treno o partenza ritardata superiore a 60 minuti;
- sciopero del personale FUC srl (dalla dichiarazione dello sciopero, entro 24 ore lavorative successive al termine);
- ordine dell’Autorità Pubblica;
- mancanza di posti disponibili.
Nei seguenti altri casi è possibile ottenere un rimborso parziale o totale del biglietto.
Biglietto totalmente non utilizzato
La mancata utilizzazione deve essere fatta constatare al personale a bordo nel momento in cui si verifica la circostanza che impedisce il viaggio.
Biglietto totalmente non utilizzato per mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore. Dalla somma da rimborsare viene sempre dedotta una trattenuta del 10%. Non si procede al rimborso se la somma da corrispondere, dopo l’applicazione della trattenuta, è pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.
Biglietto parzialmente non utilizzato per una parte del percorso. Il Viaggiatore deve far constatare al personale a bordo la mancata prosecuzione del viaggio all’atto dell’interruzione. Si rimborsa la differenza tra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato.
Il Viaggiatore può chiedere, prima della scadenza di validità del biglietto, il rimborso nei seguenti casi:
a) quando non intenda valersi dei mezzi alternativi, messi a disposizione da FUC, per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno o da interruzioni di servizio;
b) quando il viaggiatore, per fatto proprio, non possa proseguire il viaggio, purché la mancata prosecuzione sia fatta constatare a FUC all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia comprovata.
Biglietto utilizzato da un numero inferiore di persone il viaggiatore può richiedere, prima dell’utilizzazione del biglietto, il rimborso parziale nel caso di rinuncia al viaggio di uno o più viaggiatori, salvo il vantaggio ricevuto da sconti previsti per comitive.
7.1.1 Esclusione dal rimborso
Non hanno diritto al rimborso i biglietti di supplemento bici.
7.1.2 Modalità di rimborso
La richiesta di rimborso può essere presentata da:
• il possessore del biglietto non nominativo;
• per le comitive, l’organizzatore del viaggio, il capo comitiva oppure, in caso di rimborso parziale, il singolo
componente;
• i delegati dagli aventi diritto.
La richiesta di rimborso può essere presentata a:
Società Ferrovie Udine Cividale srl, Xxx Xxxxxxxxx, 00 XXXXX.
La richiesta di rimborso può essere presentata in forma:
• verbale, se il biglietto è rimborsabile a vista e senza necessità di ulteriori approfondimenti;
• scritta: (carta libera) se il rimborso è richiesto per divieto dell’autorità pubblica o per causa FUC non verificabili immediatamente. In ogni caso devono essere consegnati i biglietti originali ed esibito un documento di identificazione personale, unitamente ad ogni altro documento che comprovi il diritto al rimborso.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il periodo di utilizzazione del biglietto.
Il rimborso è effettuato da FUC srl nei seguenti modi,
• in contanti,
• a mezzo assegno, bonifico bancario.
7.2 Indennità per i soli biglietti transfrontalieri
Nel caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto, il passeggero potrà
chiedere un’indennità pari:
• il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (tale indennità è riconosciuta per biglietti pari almeno a 6,00 euro);
• il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore il 120 minuti (tale indennità è riconosciuta per
biglietti pari almeno a 6,00 euro).
Non saranno riconosciute indennità di importo inferiore a € 4,00.
La richiesta di indennità deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni.
7.3 Indennità ai titolari di abbonamento
I possessori di abbonamento rilasciato da FUC, nel caso in cui un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati nel periodo di validità dell’abbonamento subisca un ritardo superiore a 15’ o venga soppresso, possono richiedere un indennizzo pari alla percentuale delle corse in ritardo o soppresse.
I possessori di abbonamento Trenitalia o di abbonamento integrato Trenitalia/SAF devono invece rivolgersi direttamente a Trenitalia per eventuali richieste di indennizzo che verranno gestite secondo le modalità previste dall’Impresa.
Le richieste di indennizzo presentate dall’intestatario dell’abbonamento FUC o, in caso di minori, dal genitore o da chi ne fa le veci, devono pervenire a FUC entro 30 gg. dal termine di validità dell’abbonamento, tramite la compilazione del relativo modulo scaricabile dal website aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. BAGAGLI E PICCOLI ANIMALI
8.1 Bagagli
Il Viaggiatore può portare con sé gratuitamente i bagagli a condizione che non contengano sostanze maleodoranti, nocive o pericolose (ai sensi del Regolamento in materia di trasporti internazionali per ferrovia delle merci pericolose - RID - e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti per materie ed oggetti esplosivi ed infiammabili, materie soggette ad infiammazione spontanea, tossiche, infettanti, radioattive e corrosive), vengano posti nello spazio messo a disposizione e non rechino disturbo o danno agli altri Viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture.
Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario sarà assoggettato al pagamento di una
penalità di € 8,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione di fermata.
Possono inoltre essere considerate bagaglio le sostanze e gli articoli confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso personale e/o domestico, per esigenze sanitarie o per attività sportive o di svago.
Nel caso in cui il viaggiatore non rispetti queste disposizioni deve risarcire il danno e, dovrà corrispondere, a titolo di penalità, la somma di € 200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridotto a € 100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a € 50,00.
NON E’ PREVISTO IL TRASPORTO DI BAGAGLI NON ACCOMPAGNATI.
8.2 Trasporto delle biciclette nelle apposite sacche porta-bici
I Viaggiatori possono portare gratuitamente una bici a condizione che essa sia contenuta in una sacca di dimensioni non superiori a cm. 80x110x40 e non arrechi pericolo o disagio agli altri viaggiatori.
FUC si riserva la facoltà di stabilire particolari caratteristiche tecniche per le sacche portabici.
Nel caso in cui la bici arrechi grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, il viaggiatore deve risarcire il danno ed è assoggettato al pagamento di una penalità di € 8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarla alla prima stazione di fermata.
8.3 Custodia dei bagagli – Responsabilità
FUC, in caso di incidente, corrisponde, su richiesta del Viaggiatore, per la distruzione o smarrimento delle valigie e degli altri oggetti ammessi al trasporto, € 260,00 a Viaggiatore, salvo la dimostrazione di un maggior danno. Nel caso di deterioramento corrisponde al Viaggiatore l’ammontare del deprezzamento subito dalle cose oggetto di trasporto.
8.4 Trasporto di piccoli animali
E’ ammesso, salvo particolari eccezioni, il trasporto gratuito di cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a cm. 70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori sia alle vetture.
Il trasporto di un cane di qualsiasi altra taglia è ammesso, provvisto di museruola e guinzaglio sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza previo pagamento di un biglietto alla tariffa prevista per il percorso effettuato, ridotta del 50%.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori. Qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l’accompagnatore dell’animale, su indicazione del personale di bordo, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.
Per il trasporto dei cani (anche se racchiusi nell’apposito contenitore), con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale, nonché al momento dell’acquisto del biglietto ove previsto.
L’accompagnatore dell’animale ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è responsabile di tutti i danni eventualmente prodotti dall’animale stesso.
Nel caso in cui l’accompagnatore risulti sprovvisto del biglietto previsto per l’animale viene regolarizzato come previsto al punto 6 delle presenti Condizioni di trasporto.
Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto il pagamento della penalità di €
8,00 e il proprietario è tenuto comunque a scendere alla prima stazione di fermata.
Nel caso di mancanza di certificato di iscrizione all’anagrafe canina viene prevista la regolarizzazione a bordo treno pari a € 25,00, fermo restando l’obbligo per l’accompagnatore dell’animale di scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.
Se l’irregolarità riguarda sia il biglietto del Viaggiatore che il rispetto delle condizioni di trasporto dell’animale le
soprattasse o le penalità dovute si applicano una sola volta.
9. BICI AL SEGUITO
Sui treni Micotra è possibile trasportare la bicicletta (max 1 per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri).
Per il trasporto della bici il Viaggiatore deve esibire il supplemento bici utilizzabile per 24 ore dal momento della convalida. (Il supplemento acquistato in Italia rimane valido anche per il percorso austriaco dei treni MICOTRA e viceversa).
Il supplemento bici deve essere pagato anche dai possessori di biglietto ridotto o gratuito.
Se la bici è trasportata all’interno dell’apposita sacca il trasporto è gratuito, come disposto al punto 8 delle presenti Condizioni. Il Viaggiatore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico ed è responsabile della custodia della propria bici e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale e al materiale rotabile e a terzi.
Il trasporto delle biciclette per i gruppi è ammesso. Il personale di accompagnamento può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.
In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni previste per i biglietti di corsa semplice.
Il supplemento bici non è rimborsabile.
FUC non assume responsabilità per la custodia delle bici caricate nel treno e non risponde per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse. FUC, in caso di incidente a essa imputabile, corrisponde, su richiesta del Viaggiatore, per la distruzione o lo smarrimento, € 260,00 a bici, salvo la dimostrazione di un maggior danno.
10. INTERRUZIONI - RITARDI – SOPPRESSIONI
10.1 Avviso alla clientela
Le interruzioni di linea, le soppressioni di treni e i ritardi vengono portati a conoscenza dell’Utenza nei limiti del possibile, indicandone la durata presunta e comunicando gli eventuali mezzi sostitutivi.
10.2 Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione
Gli Utenti in viaggio al momento dell'interruzione sono condotti a destinazione ricorrendo, ove possibile, a mezzi sostitutivi.
10.3 Ritardi e soppressioni di treni
In caso di ritardo del treno in partenza superiore ai 60 minuti o in caso di soppressione nella stazione di partenza del Viaggiatore, questo ha diritto al rimborso integrale.
11. TRENI SPECIALI
FUC effettua, a richiesta dei clienti, treni speciali o carrozze riservate in aggiunta ai treni quando compatibili con le esigenze di servizio.
Il prezzo del trasporto è stabilito da FUC in base a valutazioni commerciali.
Le richieste di carrozze in maggior composizione devono essere inoltrate per iscritto almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del trasporto al seguente indirizzo: Direzione Esercizio Ferrovie Udine Cividale, Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXXX.
Nelle carrozze in uso esclusivo non sono ammessi viaggiatori eccedenti il numero dei posti offerti.
12. AUTOSERVIZI SOSTITUTIVI
FUC può effettuare autoservizi in sostituzione di servizi ferroviari, per la linea o tratti di linea, nel caso in cui l'esercizio ferroviario sia interrotto o sospeso.
Agli autoservizi possono accedere i viaggiatori con biglietto ferroviario a tariffa competente, compresi quelli gratuiti.
E’ possibile acquistare a bordo degli autobus il titolo di viaggio per relazioni comprese nella percorrenza
dell’autolinea.
Sugli autoservizi sostitutivi si applicano gli stessi prezzi del vettore ferroviario sia per il trasporto delle persone che dei bagagli.
Per i rimborsi e indennizzi si applica quanto previsto al punto 7 delle presenti Condizioni.
Nel caso di sostituzione, non prevista in orario, di servizi ferroviari con autoservizi possono non essere garantiti i
servizi aggiuntivi (es. disabili, bici, animali…).
13. ASSISTENZA PER LE PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA E CON DISABILITÀ
Il personale della Società Ferrovie Udine Cividale, in collaborazione con il personale RFI e ÖBB segue l’accoglienza e l’assistenza dei Viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea, al fine di assicurare loro, a bordo dei treni, un viaggio caratterizzato dal massimo comfort e sicurezza.
Il servizio di assistenza a terra viene garantito da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) tramite il proprio servizio dedicato
“Sala Blu”.
Le carrozze attualmente disponibili per il servizio MI.CO.TRA non consentono il trasporto di persone a mobilità ridotta che necessitano di sedia a ruote.
Per l’assistenza a terra agli altri Viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea, è necessario
rivolgersi al servizio di RFI - “Sala Blu” con una delle seguenti modalità:
- inviando una e-mail all’indirizzo XxxxXxx.XXXXXXX@xxx.xx;
- recandosi direttamente presso la Sala Blu di Trieste, sita al binario n. 1 della Stazione ferroviaria di Trieste Centrale (orario di apertura dalle ore 6.45 alle ore 21.30, tutti i giorni, festivi inclusi);
- telefonando al numero verde gratuito 800 90 60 60 raggiungibile da telefono fisso in Italia oppure, al numero nazionale a tariffazione ordinaria x00 00000000 raggiungibile da telefono fisso e mobile e dall’estero.
Il trasporto o il servizio di assistenza possono essere rifiutati se le stazioni di salita o discesa non sono presidiate da personale dedicato.
FUC può richiedere che il viaggiatore con disabilità sia accompagnato da una persona in grado di fornirgli
l’assistenza necessaria qualora non fosse autosufficiente.
Gli aventi titolo all’assistenza sono:
- persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione;
- persone anziane;
- donne in gravidanza;
- non vedenti o con disabilità visive;
- non udenti o con disabilità uditive;
- persone con handicap mentale.
Ai soli viaggiatori con disabilità, in possesso di certificazione, si applica la tariffazione ridotta, mentre l’eventuale
accompagnatore viaggia gratuitamente.
FUC e OBB garantiscono la vendita di biglietti a bordo dei mezzi.
Il titolare di biglietto di corsa semplice o di abbonamento venduto da altra Impresa deve invece rivolgersi direttamente a questa in caso di reclamo e/o richiesta di rimborso e a Sala Blu-RFI per la mancata assistenza a terra.
14. RECLAMI
Il Viaggiatore può presentare suggerimenti o reclami relativi a disservizi verificatisi sia a bordo dei treni che a terra, con le seguenti modalità:
• tramite segnalazione telefonica al recapito x00 0000-000000 (Orario: 09.00 – 12.00 da Lunedì a Venerdì);
• compilando l’apposito modulo da richiedere al personale di bordo;
• compilando il modulo sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• posta al recapito: Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. - Direzione di Esercizio - Via Peschiera, 30 –
33100 UDINE.
L’Azienda darà riscontro scritto entro 20 gg. lavorativi dalla data del ricevimento del reclamo.
15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL VIAGGIATORE
Il Viaggiatore deve seguire tutte le istruzioni fornite dal personale FUC, del gestore della stazione e del gestore dell’infrastruttura; osservare i regolamenti di ogni autorità amministrativa e quelli riguardanti l’uso di impianti e servizi ferroviari ed in particolare tutte le condizioni specifiche di accesso ai treni compreso l’obbligo di non oltrepassare le strisce gialle sui marciapiedi, di non salire o scendere in fermate non risultanti nell’orario ufficiale,
non sostare nei passaggi di intercomunicazione dei treni, non far uso di allarmi o dispositivi di emergenza posti sui treni, non sporcare le vetture, non fare uso delle toilette che non siano chimiche durante la fermata del treno nelle stazioni e causare disagio o disturbo o comunque provocare giustificate lamentele da parte di altri viaggiatori a causa della suoneria alta dei cellulari o usando un tono di voce elevato.
Il Viaggiatore può utilizzare un solo posto e deve lasciare a disposizione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta i posti a loro riservati.
Il Viaggiatore deve usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone o degli animali e dei bagagli che sono sotto la sua custodia; pagare le somme richieste, comprese sovrapprezzi e penalità, al personale incaricato; risarcire, senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e regolamenti in vigore, tutti i danni che determina a FUC, al gestore delle stazioni, al gestore dell’infrastruttura ed al loro personale.
In particolare, il Viaggiatore è responsabile nei confronti di FUC per qualsiasi danno determinato
dall’inosservanza:
a) degli obblighi e dei divieti di cui al presente punto ed in particolare degli adempimenti di formalità previste da autorità amministrative per sé e per i bagagli o gli animali che porta al suo seguito;
b) delle particolari disposizioni previste per il trasporto delle biciclette;
c) dei divieti previsti dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose e nocive.
Il Viaggiatore è responsabile nei confronti di FUC per qualsiasi danno causato dagli oggetti o animali che porta con sé, a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un Viaggiatore coscienzioso.
Al Viaggiatore è imposto il divieto di fumo sui treni e nell’ambito delle stazioni.
Il Viaggiatore non è ammesso al viaggio e durante il viaggio può essere allontanato senza diritto al rimborso del prezzo pagato per il biglietto nei casi in cui:
a) rappresenti un pericolo per la sicurezza delle attività ferroviarie o degli altri viaggiatori;
b) arrechi disturbo agli altri Viaggiatori o sia affetto da malattia contagiosa;
c) svolga attività di questuante o eserciti attività di commercio;
d) effettui, senza preventiva autorizzazione scritta di XXX, interviste o sondaggi di opinioni anche attraverso la distribuzione di questionari;
e) distribuisca, senza preventiva autorizzazione scritta di FUC, stampati o materiale pubblicitario.
16. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI FUC
16.1. Responsabilità per ritardi, soppressioni, interruzioni di linea e mancate coincidenze
Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità del vettore ferroviario dal Regolamento CE n.1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, si applica la disciplina prevista dalla legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni (legge 18/2/2009 n. 9, art. 3, comma 1, lett e).
16.2. Responsabilità per il fatto degli agenti ferroviari
XXX non risponde dell'operato dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per eseguire il trasporto quando operano dietro richiesta del Viaggiatore per prestazioni che non competono a FUC o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.
16.3. Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili
FUC non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del Viaggiatore, delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili che gli fanno carico a norma del precedente punto 15.
16.4. Responsabilità per danno alle persone
Se il Viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, FUC ne risponde, a meno che si provi che l'incidente è avvenuto per causa ad essa non imputabile.
16.5. Responsabilità per danno alle cose
Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del Viaggiatore. XXX risponde nei casi di perdita totale o parziale o avaria durante il viaggio a seguito di incidente se delle conseguenze dell'incidente FUC è tenuta a rispondere, ovvero nel caso in cui la perdita o avaria sia dovuta a colpa di FUC. Agli effetti della responsabilità, FUC non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli (ad esempio, numerario, carte valori, oggetti d'arte e di antichità, oggetti preziosi ed assimilati).