CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Applicabili alla certificazione di prodotti, processi, servizi, dei sistemi di gestione e del personale
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti Condizioni generali sono applicabili alle attività di Certificazione di Prodotti, Processi, Servizi, dei Sistemi di gestione e del Personale svolte da ITEC su incarico conferito dall'Organizzazione con le modalità indicate alla successiva clausola 4.
1.2 I Regolamenti che disciplinano le procedure applicabili ai singoli settori di certificazione costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni generali.
2. DEFINIZIONI
Ai fini dell'interpretazione delle presenti Condizioni generali si applicano le seguenti definizioni:
Certificato: si intende il documento emesso da ITEC a completamente di un iter certificativo di un prodotto, processo, servizio, o di sistema di gestione o del personale conclusosi con esito positivo in merito ai requisiti specificati. In taluni specifici settori, tenuto conto della legislazione e/o dei documenti normativi applicabili il Certificato può assumere anche la denominazione di Attestato, Dichiarazione (vedi norma ISO 17000 per ulteriori precisazioni).
Certificazione di conformità: si intende la verifica effettuata, con esiti positivi, da parte di ITEC relativamente alla conformità di un Prodotto, processo, servizio, di un Sistema di gestione o del Personale rispetto ai requisiti specificati dalla legislazione pertinente ed applicabile e/o ai documenti normativi di riferimento.
Condizioni generali: le presenti Condizioni generali di contratto.
Contratto: si intende l’insieme costituito dall'ordine inviato dal cliente e dalla conferma d’ordine inviata da ITEC. Per Contratto si intende altresì l’offerta economica formulata da ITEC sottoscritta per accettazione, in forma autografa o elettronica, da parte dell'Organizzazione. Il Contratto può altresì assumere la forma di un documento sottoscritto dalle Parti contenente l'indicazione dei reciproci obblighi.
Documento normativo: si intende qualsiasi regola, norma, specifica o atto avente forza di legge volto a prescrivere i requisiti di un prodotto, processo, servizio o di Sistema di gestione o le qualifiche del Personale in base ai quali sono definiti dei requisiti specificati oggetto delle indagini a scopo di certificazione o attestazione conferite ad ITEC.
ITEC: si intende la ITEC S.r.l. quale Organismo terzo ed indipendente che opera nel settore della Valutazione di conformità e Certificazione dei Prodotti dei Sistemi di gestione e del Personale. ITEC può operare o meno, a seconda dell’incarico conferito dall’Organizzazione, sulla base degli Accreditamenti emessi dall'Organismo nazionale di Accreditamento, nonché sulla base delle Autorizzazioni, Designazioni e Notifiche da parte delle competenti Autorità nazionali e dell'Unione Europea. L'elenco dei suddetti Accreditamenti, Autorizzazioni, Designazioni e notifiche è presente sul sito internet della ITEC, xxx.xxxx-xxxx.xx.
Legislazione di prodotto: si intende qualsiasi direttiva o regolamento dell'Unione Europea volto disciplinare i requisiti essenziali validi ai fini della "marcatura CE" e/o comunque ai fini della libera circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo. In settori caratterizzati dall'assenza di Legislazione dell’Unione Europea, la regola può essere costituita anche da provvedimenti legislativi e/o regolamentari nazionali.
Norma: si intende, ai sensi del Regolamento (UE) 1025/2012, una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
a) norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale (es. ISO, IEC, ecc..;
b) norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normazione (CEN, CENELEC, ETSI, ecc..;
c) norma armonizzata: una norma europea emessa su mandato della Commissione UE ai fini di definire requisiti specificati in merito alla sicurezza e a requisiti prestazionali come richiamati dalle direttive specifiche, il cui riferimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
d) norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normazione nazionale (UNI, CEI).
Organizzazione: si intende qualsiasi persona o gruppi di persone aventi funzioni proprie con responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi (es. impresa, società, ente, azienda pubblica, studi professionali, associazioni e persone fisiche), cliente di ITEC che stipula un Contratto di per la fornitura di servizi siano essi relativi alla certificazione di prodotto, processo, servizio e/o di sistema di gestione o di personale al quale si applicano le presenti Condizioni generali.
Organismo di accreditamento: si intende, ai sensi del Reg. (CE) 765/2008, l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato a rilasciare l’accreditamento.
Organismo di valutazione della conformità: si intende, ai sensi del Reg. (CE) 765/2008, un organismo che fornisce servizi di valutazione della conformità.
Parti: si intende la ITEC e l’Organizzazione.
Personale: si intendono le persone rispetto alle quali ITEC viene incaricata di svolgere la valutazione circa la sussistenza ed il mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento di una specifica attività in conformità a quanto previsto dalle norme e regole applicabili.
Prodotto: si qualsiasi risultato di un processo. (es. Servizi, Materiali, Componenti, Apparecchiature, Impianti fissi o mobili, Sistemi complessi, ecc.) oggetto di valutazione da parte di ITEC.
Regolamenti di certificazione: insieme di regole definite da ITEC e inclusi in Regolamenti in conformità alla pertinente regole e norme.
Rapporto di prova/ispezione/esame: si intendono i documenti emessi da ITEC in seguito allo svolgimento di attività di prova, di ispezione e di esame.
Requisiti Tecnici: le necessità o aspettative stabilite definite da norme o regole ai fini della certificazione, della valutazione della conformità di un Prodotto, processo, servizio o di un Sistema di gestione, compresi ad es. i requisiti di salute e sicurezza, di protezione dell’ambiente, le informazioni da riportare sul prodotto, sull'imballaggio, sull'etichetta e sulle istruzioni e le avvertenze, compresa la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, la marcatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
Ritiro della certificazione: si intende il provvedimento emesso da ITEC in seguito all'accertamento del venir meno certificati dei requisiti prescritti da norme e regole di riferimento in capo al Prodotto, Processo, Servizio, al Sistema di gestione e/o al Personale.
Specifica tecnica: si intende, ai sensi del Reg. (UE) 1025/2012, qualsiasi documento che prescrive i Requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare quali le caratteristiche richieste di un prodotto, i metodi e i processi di produzione, le caratteristiche richieste di un servizio, i metodi ed i criteri di valutazione della prestazione.
Sistema di gestione: si intendono le attività coordinate necessarie a tenere sotto controllo un’organizzazione. I sistemi di gestione previsti dalla legislazione e dalla normativa tecnica internazionale, europea e nazionale che possono essere implementati dalle Organizzazioni nei settori nei quali operano con riferimento ai requisiti riguardanti, a titolo di esempio, i sistemi di gestione dalla qualità, i sistemi di gestione ambientali, i sistemi di gestione per l’energia, i sistemi di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l’impatto sull’etica e sul sociale etc.
Valutazione della conformità: si intende la procedura atta a verificare il rispetto da parte di un Prodotto, processo, servizio, di un Sistema di Gestione o del Personale di requisiti specificati contenute nella legislazione di riferimento e/o in un documento normativo di riferimento.
Valutatore: si intende il soggetto incaricato di svolgere le attività di valutazione e/o di ispezione secondo gli schemi e le procedure previste dalle specifiche tecniche o dalla normativa di riferimento.
3. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
3.1 Il Contratto si intende concluso in seguito all’invio dell’Ordine da parte della Organizzazione e della Conferma d’ordine da parte di ITEC. Il Contratto si intende altresì concluso con l’accettazione, tramite sottoscrizione, dell'offerta economica formulata da parte di ITEC o ancora tramite la sottoscrizione delle Parti di un documento contenente la determinazione dei reciproci obblighi.
4. CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DA ITEC
4.1 L’Organizzazione si impegna a corrispondere ad ITEC gli importi indicati nel Contratto. In caso di mancata individuazione degli importi suddetti nel Contratto, il corrispettivo dovuto sarà calcolato sulla base alla Tariffa in vigore alla data di inizio di esecuzione della prestazione indicata nel Contratto.
4.2 Qualora ai fini delle valutazioni di conformità richieste si rendesse necessario lo svolgimento di attività ulteriori e/o supplementari non previste nel contratto, ITEC provvederà ad avvisare previamente l'’Organizzazione e ad emettere una offerta supplementare. Le attività di valutazione
ulteriori e/o supplementari saranno svolte da ITEC solo successivamente all’accettazione della nuova offerta da parte dell'Organizzazione.
4.3 Qualora successivamente alla conclusione del Contratto intervengano modifiche legislative o tecnico normative tali da incidere sulla tipologia e/o sulla quantità e/o sulla qualità delle prove e/o delle ispezioni da eseguire o, comunque, modifiche tali da comportare un aumento dei costi delle suddette prove e/o valutazioni, sarà facoltà di ITEC recedere unilateralmente dal contratto e/o di emettere una Offerta supplementare volta alla rideterminazione del corrispettivo pattuito. Le attività di valutazione ulteriori e/o supplementari saranno svolte da ITEC successivamente all’accettazione della offerta da parte dell’Organizzazione.
4.4 Fatte salve eventuali condizioni particolari indicate nel Contratto, le spese sostenute da ITEC per l’esecuzione delle attività previste dal Contratto medesimo saranno a carico dell’Organizzazione e saranno calcolate sulla base del tariffario in vigore al momento dell'inizio della prestazione. Sarà facoltà dell'Organizzazione chiedere in qualsiasi momento copia dei giustificativi delle spese addebitate.
4.5 Fatte salve eventuali condizioni particolari indicate nel Contratto gli importi dovuti ad ITEC a titolo di corrispettivo e di spese saranno versati dall’Organizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura sul conto corrente i cui estremi saranno indicati nella fattura medesima.
4.6 I compensi previsti nel Contratto saranno dovuti ad ITEC anche in caso di valutazione negativa di conformità ai requisiti previsti dalla legislazione e/o documento normativo e/o dalla normativa tecnica di riferimento e, quindi, anche in caso di mancata emissione di un Certificato.
4.7 La mancata sottoposizione del personale all’esame finale, qualora previsto, non esonera l’Organizzazione dal pagamento ad ITEC dell’intero importo pattuito.
4.8. Il rilascio dei Certificati e/o dei Rapporti di prova/ispezione/esame è subordinato all’effettivo saldo da parte dell'Organizzazione delle fatture emesse da ITEC.
5. DURATA, CESSAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
5.1 I singoli Contratti hanno la durata specificata negli stessi. Per i Contratti di durata a tempo indeterminato o per i quali sia previsto il rinnovo tacito automatico, è diritto di ciascuna delle parti recedere dai Contratti medesimi mediante comunicazione scritta da inviarsi ad ITEC a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con un preavviso minimo di almeno tre mesi. Il recesso avrà effetto dal momento della ricezione da parte di ITEC della comunicazione suddetta. Saranno in ogni caso dovuti a ITEC tutti i corrispettivi pattuiti per le attività svolte dallo stesso fino alla data di efficacia del recesso.
5.2 L'efficacia del Contratto cessa nei casi di revoca, di recesso e di risoluzione previsti nelle presenti Condizioni generali.
5.3 ITEC avrà il diritto di effettuare fino alla data di efficacia del recesso gli audit programmati e/o comunque quelli supplementari e/o straordinari ritenuti opportuni e/o necessari tenuto conto del
della Legislazione vigente, del Contratto, dei singoli Regolamenti di certificazione o del documento normativo di riferimento. L'Organizzazione si obbliga in tali casi a consentire ai Valutatori di ITEC l'accesso alle proprie sedi per le finalità di esecuzione delle suddette verifiche. Anche in questo caso saranno dovuti a ITEC tutti i corrispettivi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso.
6. CONSEGNA E RITIRO DEI PRODOTTI
6.1 I Prodotti che devono essere sottoposti a Valutazione di conformità da parte di ITEC dovranno essere consegnati dall’Organizzazione presso la sede di ITEC medesima precedentemente al termine previsto nel Contratto per l’inizio delle prove. Tale clausola si applica anche in caso di campionamento dei prodotti da parte di ITEC. In tale caso l’organizzazione dovrà rispettare i requisiti definiti dall’iter di campionamento e dalle prescrizioni di ITEC in merito alla conservazione e consegna. Qualora eventuali Condizioni specifiche prevedano l’obbligo di ITEC di occuparsi del suddetto trasporto i relativi costi saranno fatturati all’Organizzazione richiedente con la maggiorazione prevista dal Tariffario ITEC in vigore.
6.2 Fatti salvi eventuali obblighi legislativi vigenti, i campioni di Prodotti sottoposti a prove dovranno essere ritirati dall’Organizzazione entro un mese dalla comunicazione degli esiti delle prove. Qualora i suddetti campioni non venissero ritirati nei termini suddetti, ITEC potrà procedere a propria scelta alla restituzione dei campioni all’”Organizzazione” o alla distruzione degli stessi. Sia in caso di restituzione che in caso di distruzione i relativi costi saranno fatturati all’Organizzazione medesima con la maggiorazione prevista dal Tariffario ITEC in vigore.
7. OBBLIGHI E DIRITTI DI ITEC - ESCLUSIONI
7.1 Mediante il contratto ITEC si obbliga svolgere nei confronti dell'Organizzazione le attività di Valutazione della conformità specificamente indicate nel Contratto nel rispetto delle presenti Condizioni generali. Saranno oggetto di Valutazione di conformità ai fini dell’emissione del Certificato esclusivamente il Prodotto, il Sistema di Gestione ed il Personale indicati nel Contratto.
7.2 Le attività di Valutazione della conformità saranno svolte da ITEC nel rispetto della legislazione dell'Unione Europea e/o della legislazione nazionale vigente ed applicabile, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nel pertinente Documento normativo nella versione vigente al momento del conferimento dell'incarico.
7.3 ITEC si impegna al termine delle attività di valutazione concluse con esito positivo ad emettere il relativo Documento/Certificato e/o i Rapporti di prova, di esame o di ispezione pertinenti.
7.4 ITEC in qualità di Organismo terzo, indipendente ed imparziale non effettua alcuna previsione in merito all’esito delle valutazioni di conformità commissionate e non assume alcun obbligo in merito all'esito positivo delle valutazioni medesime. In caso di esito negativo delle valutazioni di conformità ai requisiti specificati del Prodotto, Processo, Servizio, del Sistema di Gestione o del Personale ai requisiti indicati nel documento normativo ITEC non emetterà alcun Certificato. La mancata emissione del Certificato in tutti i casi suddetti non costituisce inadempimento agli
obblighi contrattualmente assunti con la conseguenza che l’Organizzazione dovrà comunque provvedere al pagamento del corrispettivo previsto in conformità alla precedente clausola n.4.
7.5 ITEC in qualità di Organismo di valutazione della conformità terzo, indipendente ed imparziale non può svolgere e non svolgerà alcuna attività di consulenza nei confronti dell'Organizzazione con riferimento ai Prodotti, Processi, Servizi, ai Sistemi di Gestione e al Personale oggetto del Contratto.
7.6 ITEC sulla base di quanto previsto dagli artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali, nonché sulla base di quanto previsto dai pertinenti Regolamenti di certificazione ha il diritto di Sospendere e/o di Ritirare le Certificazioni emesse qualora venga accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e dalla legislazione vigente nel settore di riferimento.
8. OBBLIGHI E DIRITTI DELLA ORGANIZZAZIONE – ESCLUSIONI
8.1 L’Organizzazione si obbliga a versare ad ITEC il corrispettivo indicato nel Contratto alle condizioni ivi previste nonché alle condizioni stabilite nell'art. 4 delle presenti Condizioni Generali.
8.2 L’Organizzazione si obbliga a mantenere conformi i propri sistemi di gestione, i sistemi produttivi, i Prodotti, i processi e/o i propri servizi o il proprio Personale ai requisiti legislativi e/o tecnico normativi oggetto di Valutazione della conformità da parte di ITEC per tutto il periodo di validità del Certificato emesso da ITEC medesima. L’Organizzazione si obbliga altresì a mantenersi conforme agli specifici Regolamenti di certificazione che sono riportati in allegato alle presenti Condizioni generali.
8.3 Successivamente alla conclusione del Contratto, l’Organizzazione si impegna a fornire immediatamente ad ITEC tutte le informazioni, la documentazione, nonché ogni altro dato tecnico necessario all'esecuzione delle valutazioni previste nel "Contratto". L'Organizzazione dovrà in particolare mettere a disposizione di ITEC la documentazione completa, compresa la documentazione di accompagnamento del Prodotto, Processo, Servizio inerente o il Sistema di gestione o inerente il Personale indicato nel Contratto per il quale è richiesta la Certificazione.
8.4 L’Organizzazione garantisce la veridicità e la rispondenza della documentazione, delle informazioni e dei dati tecnici forniti e si assume conseguentemente ogni responsabilità inerente l'invio di informazioni non veritiere, parziali e/o incomplete. L'Organizzazione si obbliga inoltre a manlevare ITEC nei confronti di qualsiasi pretesa proveniente da soggetti terzi e/o da qualsivoglia ulteriore conseguenza pregiudizievole derivante dalla documentazione, dalle informazioni e dai dati tecnici forniti.
8.5 L’Organizzazione si obbliga ad informare tempestivamente e preventivamente ITEC in occasione di eventuali modifiche del Prodotto, Processo, Servizio e/o del Sistema di gestione che potrebbero incidere sulla validità della Certificazione emessa o comunque sulla sussistenza dei requisiti tecnici previsti dalla legislazione vigente o nel Documento normativo ai fini del rilascio della Certificazione.
8.6 L’Organizzazione si obbliga a comunicare tempestivamente ad ITEC il contenuto di qualsiasi contestazione formulata dalle Autorità di Vigilanza del mercato, nonché in merito all'eventuale
emissione di provvedimenti di ritiro e/o richiamo e/o sequestro e/o di fermo in Dogana proveniente di prodotti proveniente dalle Autorità di vigilanza del mercato e/o di vigilanza delle frontiere dell'Unione Europea. L'Organizzazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad ITEC qualsiasi altro provvedimento che possa incidere sulla validità della Certificazione e/o sulla correttezza della Valutazione di conformità eseguita.
8.7 L'Organizzazione si obbliga altresì a comunicare immediatamente ad ITEC l'avvio di procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i Prodotti, i Sistemi di Gestione o il Personale assoggettati a Certificazioni di conformità o comunque che possano incidere su tali Certificazioni e/o sulla Valutazione di conformità eseguite da ITEC.
8.8 Nei casi di cui ai precedenti articoli 8.6. ed 8.7 e comunque quando previsto dai contratti e dai regolamenti applicabili, ITEC avrà il diritto di eseguire audit straordinari o supplementari in esito ai quali si riserva, se necessario, l'emissione di provvedimenti di Sospensione e/o di Revoca dei Certificati o delle attestazioni emessi. In tutti i casi previsti dalla legge ITEC si riserva inoltre il diritto di informare le competenti autorità di Vigilanza del Mercato nonché gli Organismi di accreditamento in merito agli esiti delle suddette verifiche.
8.9 Qualora ITEC, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 8.8 richieda l’effettuazione di audit straordinari o supplementari, l’Organizzazione non potrà rifiutarsi di accettarli, pena la decadenza della certificazione.
8.10 Qualora intervengano modifiche rilevanti ai fini della validità della certificazione di Prodotto o di Sistema di Gestione o del Personale, l’Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta ad ITEC, che si riserva la facoltà di richiedere l’effettuazione di ulteriori esami e/o audit straordinari o supplementari.
8.11 Se una Organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve inoltrare richiesta scritta a ITEC, che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.
9. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
9.1 ITEC si obbliga a mantenere la più stretta riservatezza sulle informazioni, sui dati tecnici e sulla documentazione fornita dall’Organizzazione, nonché su di ogni altra informazione di cui la stessa sia venuta a conoscenza in occasione o a causa dell’espletamento dell’attività di Valutazione di conformità oggetto del Contratto. Sono fatti salvi gli obblighi di informazione legislativamente previsti nei confronti delle Autorità di notifica, delle Autorità di Vigilanza del Mercato, nonché nei confronti delle Autorità Giudiziarie.
9.2 L’Organizzazione fornisce il proprio consenso preventivo, senza la necessità di alcuna ulteriore autorizzazione, alla eventuale partecipazione del personale dell'Organismo nazionale di accreditamento alle attività di Valutazione di conformità previste dal Contratto, ogni qualvolta il suddetto Organismo lo ritenga opportuno e/o necessario per finalità di accreditamento, accertamento e/o verifica finalizzato all'ottenimento e/o al mantenimento degli Accreditamenti da parte di ITEC.
10. MODALITA' DI UTILIZZO DEL CERTIFICATO
10.1 L’Organizzazione può fare uso dei Certificati degli attestati e dei rapporti emessi da ITEC nei limiti consentiti dalla legge e/o dal Documento normativo e/o dalla Normativa tecnica di riferimento nonché dalle presenti Condizioni generali.
10.2 Le Certificazioni, gli attestati, i Rapporti di prova, di esame e di ispezione ed in generale qualsiasi documento emesso da ITEC possono essere utilizzati unicamente nella loro forma integrale. E' espressamente esclusa la possibilità di utilizzazione i suddetti documenti in forma parziale o per stralcio o, in ogni caso, in forma tale da poter fuorviare i terzi in merito alla Conformità dei prodotti o in merito ai risultati delle Valutazioni di conformità e/o delle prove di laboratorio e/o delle ispezioni eseguite da ITEC.
10.3 E' fatto divieto all'Organizzazione di utilizzare certificati che siano stati Sospesi, Ritirati, Revocati o che siano scaduti nei confronti di soggetti terzi, siano essi enti pubblici o privati, e comunque di utilizzare i suddetti documenti per qualsiasi finalità di carattere pubblicitario, promozionale o divulgativo, compreso l'utilizzo di riferimenti ai documenti medesimi in carta intestata e/o sui Prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento dei prodotti.
11. MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
11.1 ITEC si riserva il diritto modificare le procedure di certificazione in caso di sostituzione, di modifica e/o di emendamento della legislazione vigente, dei documenti normativi di riferimento, o delle norme tecniche di riferimento o ancora sulla base di specifica richiesta proveniente parte dell'Organismo Nazionale di Accreditamento.
11.2 ITEC si impegna ad informare tempestivamente l'Organizzazione di qualsiasi modifica apportata alla procedura di certificazione sulla base del precedente articolo 11.1 nonché ad informare l'Organizzazione medesima degli eventuali costi supplementari che possono derivare in funzione delle suddette modifiche.
11.3 Nel caso in cui le modifiche apportate alle procedure di certificazione siano causa di costi supplementari, l'Organizzazione avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto fatto salvo l'obbligo di corrispondere ad ITEC i compensi maturati in ragione di prestazioni già eseguite fino alla data di efficacia del Recesso decorrente dal momento del ricevimento della comunicazione da parte di ITEC medesima.
12. VARIAZIONI A REGOLAMENTI E O NORME
Le comunicazioni per le variazioni alle situazioni di seguito elencate:
• modifiche al contratto/regolamento di carattere sostanziale e che prevedano l’accettazione da parte dell’azienda concessionaria
• modifiche a norme o direttive che richiedano l’adeguamento del prodotto,
devono essere fatte da ITEC all’azienda per iscritto e l’azienda darà conferma dell’avvenuto ricevimento entro 30 gg, anch’essa per iscritto.
Nel caso di mancata risposta entro 30 gg. la o le clausole contrattuali variate si intendono accettate.
Per variazioni alle norme che contemplino modifiche al prodotto, l’azienda ha a disposizione un appropriato periodo (indicato sulla norma stessa) per l’adeguamento; entro questo periodo può rinunciare alle modifiche e quindi avrà revocata la concessione.
Per il periodo intercorso dalla comunicazione alla rinuncia e fino alla scadenza più vicina prevista per la concessione, i diritti relativi devono essere pagati.
Per eventuali prove, necessarie alla verifica di rispondenza del prodotto alle nuove norme, le spese sono a carico dell’azienda concessionaria.
13. SUBAPPALTO ED UTILIZZO DI SOGGETTI ESTERNI
13.1 In conformità a quanto previsto dalla decisione 768/2008/CE, l'Organizzazione autorizza ITEC ad avvalersi per l'esecuzione delle attività di verifica, di ispezione e di prova previste dal Contratto di soggetti esterni. In caso di necessità di ricorso a soggetti esterni o a subappaltatori sarà cura di ITEC comunicare all'Organizzazione le generalità delle stesse. ITEC in alcun caso potrà appaltare le attività legate alla decisione per la certificazione.
13.2 ITEC si obbliga a garantire il possesso delle necessarie qualifiche e dei necessari requisiti professionali da parte dei soggetti esterni o subappaltatori, nonché a garantire la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di riservatezza da parte degli stessi.
13.3 ITEC si obbliga, inoltre, a mantenere a disposizione dell'Organizzazione, dell'Organismo nazionale di Accreditamento, delle Autorità di notifica e delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato i documenti necessari a dimostrare le qualifiche di soggetti esterni e dei subappaltatori in rispondenza a quanto previsto dalla legislazione dell'Unione Europea pertinente ed applicabile.
14. RINUNCIA, SOSPENSIONE E RIPRISTINO, REVOCA DELLA CONCESSIONE D’USO DELLA CERTIFICAZIONE
14.1 Rinuncia del licenziatario
Il concessionario può rinunciare all'uso dell’attestato di certificazione e all’eventuale numero o marchio identificativo di ITEC dando disdetta al contratto non prima del secondo anno di impegno e almeno tre mesi prima della fatturazione pattuita per i diritti d’uso ed indicando la data a decorrere dalla quale il cliente rinuncia alla certificazione e di conseguenza non potrà più mettere in commercio dispositivi oggetti del certificato accompagnati dal numero o marchio identificativo di ITEC.
La rinuncia potrà essere inoltrata:
1. per tutti i modelli di una categoria di prodotti.
• In ogni tempo, sempre con preavviso di tre mesi, sulle date previste di scadenza dei diritti per tutti o per alcuni modelli dl una categoria, nei seguenti casi:
• quando non accetti le variazioni alle condizioni economiche stabilite da ITEC;
• per sopravvenute modifiche alle Direttive o Norme, qualora non intenda adeguarsi alle nuove norme tecniche da queste fissate;
2. per il singolo modello, alla cessazione definitiva della produzione di questo;
• per la cessazione definitiva dell’attività;
• qualora non accetti eventuali sostanziali modifiche al presente regolamento.
ITEC si riserva la possibilità di eseguire una verifica ispettiva prima della data indicata al fine di verificare quanto riportato nel seguente paragrafo. In caso di non disponibilità ad effettuare tale audit, ITEC si riserva di dare opportuna comunicazione all’Autorità Competente.
In caso di rinuncia, l'organizzazione deve cessare definitivamente l’utilizzo del Marchio OdA, in qualsivoglia forma e sede relativamente alla qualifica schema e ITEC adotterà le misure necessarie per assicurarsi che gli intestatari della certificazione e i licenziatari del suo marchio di certificazione cessino immediatamente e definitivamente di far riferimento al Marchio OdA congiuntamente a quello di ITEC.
14.2 Sospensione e ripristino della concessione
Prima di procedere ad una eventuale revoca, ITEC può sospendere l’autorizzazione all’uso dell’attestato e del numero o marchio identificativo di ITEC se applicabile, per un periodo massimo di 6 mesi a suo insindacabile giudizio, onde consentire all’azienda di adottare le azioni correttive proposte per il risanamento della situazione non conforme; ITEC revoca la sospensione solo se l’azienda dimostra di essersi adeguata in modo valido anche per il futuro. Se i motivi che hanno condotto alla sospensione vengono eliminati ITEC ripristina la concessione d’uso dell’attestato e del numero o marchio.
La concessione risulta sospesa nei casi in cui:
• Le attività di sorveglianza dimostrino il ripetuto non soddisfacimento dei requisiti previsti per il sistema di gestione.
• Le attività di sorveglianza dimostrino una mancanza dei requisiti previsti per il sistema di gestione, ma la revoca sia ritenuta non necessaria.
• L’Organizzazione non si renda disponibile all’effettuazione delle Visite Ispettive previste, anche se presso fornitori quando richiesto.
• L’Organizzazione non rispetti i tempi di comunicazione con ITEC riguardo modifiche/variazioni e/o azioni correttive da intraprendere.
• L’Organizzazione non rispetti gli impegni economici per il mantenimento della certificazione.
• L’Organizzazione abbia messo in commercio prodotti non rispondenti alla documentazione tecnica.
• L’Organizzazione non abbia comunicato variazioni di sede legale/ragione sociale, di proprietà e/o dei siti produttivi.
• L’Organizzazione abbia richiesto volontariamente la sospensione della certificazione.
ITEC provvede a comunicare la sospensione tramite lettera raccomandata, con possibile anticipazione mezzo fax o posta elettronica. All’interno della comunicazione saranno riportate la data di decorrenza della sospensione, la durata massima (comunque non superiore a 6 mesi) e le condizioni per la rimozione della stessa.
In caso di accertato uso scorretto della certificazione, e conseguentemente del numero o marchio identificativo di ITEC prenderà misure atte a impedire la prosecuzione di tale situazione salvaguardando i propri interessi.
L’inadempimento da parte del licenziatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presentazione della domanda determina la risoluzione del contratto stesso per suoi fatto e colpa, con conseguente diritto di revoca da parte di ITEC della certificazione e/o fatto salvo il risarcimento del danno in favore di ITEC.
ITEC, durante il periodo di sospensione, non può consentire l’utilizzo del marchio ITEC e se previsto del marchio OdA agli intestatari delle eventuali attestazioni di conformità rilasciate.
Per prodotti già presenti in azienda (es. magazzino) la possibilità di immissione sul mercato degli stessi sarà valutato da ITEC in funzione delle motivazioni che hanno portato alla sospensione.
14.3 Revoca della concessione
ITEC revoca l’autorizzazione all’uso del certificato nei casi in cui:
• per frequenti casi di non conformità rilevate su prodotti oggetto di concessioni d’uso del marchio
• l’Organizzazione non abbia risolto nei tempi stabiliti le cause che hanno portato alla sospensione o al superamento del limite di 6 mesi di sospensione.
• Cessazione dell’attività da parte del cliente.
• nel caso di non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti
• nel caso di mancato versamento delle somme dovute a ITEC, qualora il concessionario persista nella sua inadempienza nonostante una diffida inviatagli per lettera raccomandata e trascorso un mese dalla spedizione di detta diffida;
• nel caso venissero a mancare o fossero modificati dal produttore, senza consenso di ITEC i mezzi destinati alla produzione, controllo, verifica del prodotto oggetto dell’attestato.
ITEC provvede a comunicare la revoca tramite lettera raccomandata, con possibile anticipazione mezzo fax o posta elettronica citata. All’interno della comunicazione sarà riportata la data di decorrenza della revoca e da quel momento l’Organizzazione non potrà più mettere in commercio dispositivi oggetti del certificato accompagnati dal numero o marchio identificativo di ITEC.
14.4 Conseguenze della revoca / rinuncia alla concessione
Nel caso di revoca/rinuncia alla concessione d’uso del certificato, l’azienda si obbliga a comunicare le giacenze del prodotto marchiato nei propri stabilimenti o magazzini e cessando comunque di apporre il numero identificativo di ITEC e di altri marchi di accreditamento al prodotto in questione ed eliminando da carta intestata e/o documenti pubblicitari i riferimenti relativi la certificazione.
ITEC provvede ad annullare la o le certificazioni relative e ad aggiornare elenchi e registrazioni e comunicando il provvedimento ad enti di accreditamento e Autorità Competenti.
ITEC può richiedere al concessionario di ritirare nei propri depositi tutte le unità di prodotto marcato in commercio, entro il termine che verrà indicato da ITEC, se ne sia stata revocata la concessione d’uso del marchio per la presenza di difetti che possano rappresentare pericolo per gli utilizzatori.
15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ITEC non risponderà dei ritardi, né più in generale dell'imperfetta o mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal Contratto che siano determinati da forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni avvenimento che non sia dipendente dalla volontà o capacità di ITEC e che si sottragga
quindi alla sua possibilità di controllo e che abbia carattere di imprevedibilità. Sono considerati tali, senza che la presente elencazione abbia carattere tassativo ed esaustivo calamità naturali, guerre, rivoluzioni, scioperi, atti della pubblica autorità, interruzioni nelle forniture di energia elettrica, ecc.
La forza maggiore sospenderà l'esecuzione del contratto per la durata dell'evento che la determina. Qualora il caso di forza maggiore importi la sospensione del contratto per un periodo superiore a sei mesi, sarà facoltà di ciascuna parte recedere dal contratto medesimo, mediante semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
16. LIMITITAZIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ – CASI SPECIFICI DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
16.1 Le prestazioni tecniche svolte da ITEC costituiscono servizi di natura intellettuale. Il Contratto é conseguentemente disciplinato dall’art. 2236 del c.c. con la conseguenza che le obbligazioni assunte da ITEC costituiscono obbligazioni di mezzi e che l’eventuale responsabilità di ITEC potrà sussistere esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave. In deroga a quanto previsto dall’art. 1228
c.c. ITEC non sarà in alcun modo ritenuta responsabile dei danni a qualunque titolo derivanti da fatti dolosi o colposi posti in essere da soggetti terzi e/o collaboratori della stessa.
16.2 Fatti salvi termini di legge più brevi, ogni contestazione, reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di ITEC dovrà essere notificata dall’Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla consegna del Certificato o comunque entro e non oltre sei mesi dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
16.3 In ogni caso la responsabilità di ITEC, con riferimento alle attività oggetto del Contratto, sarà limitata al valore del compenso contrattualmente previsto per l’attività oggetto del Contratto medesimo. In nessun caso la responsabilità di ITEC potrà superare la somma di duecentomila Euro.
16.4 Certificazione di sistema
Fermo restando quanto stabilito nei singoli Regolamenti di ITEC, la certificazione del Sistema di gestione non può essere estesa ai Prodotti o ai Servizi erogati dall'Organizzazione la quale rimane l’unico soggetto responsabile, nei confronti dei terzi e dell’Autorità, della conformità dei Servizi e dei Prodotti medesimi alla legislazione vigente e alla normativa tecnica applicabile. L’Organizzazione si impegna a mantenere indenne e a manlevare ITEC nei confronti di qualsiasi azione, reclamo, o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di ITEC medesima in base al Contratto e alle presenti Condizioni generali.
16.5 Certificazione di prodotto, processo, servizio
La Valutazione di conformità di un prodotto in ambito volontario ha per oggetto il rispetto dei requisiti previsti in un Documento normativo quale una Norma tecnica internazionale, Europea o nazionale. La Certificazione emessa da ITEC in tale ambito non costituisce quindi un’attestazione del rispetto degli obblighi di legge previsti dalla legislazione dell’Unione Europea o nazionale o ancora dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive e dai Regolamenti dell’Unione Europea. L’Organizzazione, quale Fabbricante, conserva quindi l’esclusiva responsabilità in merito allo svolgimento della propria attività e in merito alla conformità dei propri Prodotti al complesso della legislazione applicabile. L’Organizzazione si impegna a manlevare ITEC nei confronti di
qualsiasi azione, reclamo o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di ITEC in base al Contratto ed alle presenti Condizioni generali.
16.6 Certificazione del personale
Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del Personale hanno esclusivamente ad oggetto la verifica dei requisiti professionali sussistenti in capo al Personale medesimo, rispetto prescrizioni contenute nella legislazione e/o in determinato documento normativo di riferimento. La certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di ITEC nei confronti del personale, dell’Organizzazione o dei soggetti terzi, in merito alla correttezza dell’operato e/o comunque della diligenza dello stesso personale certificato. L’Organizzazione rimarrà quindi l’unico soggetto responsabile del corretto e diligente svolgimento delle attività svolte dal personale certificato e pertanto l’Organizzazione medesima si impegna a tenere indenne e a manlevare ITEC ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di ITEC in base al presente contratto.
17. USO DEL MARCHIO
17.1 L’uso del marchio ITEC da parte delle Organizzazioni è consentito esclusivamente sulla base di una specifica concessione rilasciata con accordo eventuale e separato stipulato in forma scritta tra le parti. ITEC potrà concedere l’utilizzo del proprio marchio esclusivamente con riguardo agli schemi certificativi per i quali tale concessione risulta prevista e rispetto a Prodotti e/o Sistemi di gestione dell’Organizzazione per i quali risulta ancora in vigore una certificazione.
17.2 L’utilizzo del marchio ITEC dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni che sono previste dalla legge, nelle presenti Condizioni generali e negli appositi Regolamenti. L’utilizzo del marchio ITEC non è consentito su prodotti per i quali non è stata rilasciata Certificazione o per i quali la Certificazione risulta Scaduta, Sospesa o Revocata. L’utilizzo scorretto, ingannevole, confusivo del Marchio ITEC comporterà l’attivazione da parte di ITEC medesima di tutte le misure ritenute necessarie a far cessare tale uso scorretto.
17.3 ITEC invierà all’Organizzazione il modello grafico del marchio, comprensivo di indicazioni riguardanti le caratteristiche dimensionali e cromatiche. Il marchio potrà essere riprodotto anche con dimensioni differenti nel rispetto delle previsioni legislative e nel rispetto di quanto previsto dagli specifici regolamenti di ITEC che indicano, tra l’altro, le proporzioni ed i valori minimi volti a garantire una sufficiente visibilità, leggibilità e distinguibilità. Non è consentita la riproduzione parziale o modificata del marchio. Ogni utilizzo del marchio con modalità differenti da quelle previste nella presente clausola dovrà essere espressamente autorizzata da ITEC.
17.4 E’ altresì vietato l’utilizzo e/o la riproduzione del marchio ITEC con modalità che non siano espressamente previste dalla legislazione di riferimento e/o dalla normativa tecnica e/o dai Regolamenti ITEC, dai Contratti e/o da eventuale altra normativa pertinente ed applicabile.
17.5 Fatto salvo quanto specificamente previsto dalla Legge, dalle norme Tecniche e dagli specifici Regolamenti, nel caso di certificazione di sistema di Gestione, l’Organizzazione non potrà apporre il marchio ITEC sui propri prodotti, sugli imballaggi di qualsiasi tipo e sulla documentazione di
accompagnamento dei prodotti. E’ consentito l’utilizzo di diciture volte ad evidenziare che l’Organizzazione si è dotata di un sistema di gestione certificato da ITEC.
17.6 E’ vietato l’utilizzo del marchio ITEC da parte di soggetti terzi anche appartenenti al medesimo gruppo dell’Organizzazione che ha stipulato il Contratto.
17.7 ITEC si riserva la più ampia possibilità di verifica in merito al corretto utilizzo del proprio marchio.
17.8 In caso di violazione delle previsioni contenute nel presente articolo ITEC si riserva la possibilità di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
18. CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE MARCATURE E DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO – USO SCORRETTO DEL MARCHIO
18.1 Quando richiesto dalle Direttiva, assieme al marchio CE sul prodotto se ITEC effettua la sorveglianza della produzione deve comparire il numero o marchio identificativo dell’ITEC, le cui modalità di apposizione sono indicate nel presente regolamento.
Il Marchio di fabbrica o i contrassegni del concessionario devono essere riportati sul prodotto in base a quanto prescritto dalle Direttive e dalle Prescrizioni particolari
Il concessionario si impegna ad intraprendere le opportune azioni legali contro chiunque utilizzasse in modo scorretto il Marchio di certificazione, il marchio CE ed il numero o marchio identificativo di ITEC, in combinazione con il proprio marchio di fabbrica.
I clienti di ITEC nel caso il loro prodotto sia certificato secondo uno schema accreditato, possono utilizzare il marchio dell’OdA ma devono garantire:
• che l’intestatario non utilizzi mai il Marchio di Accreditamento disgiuntamente dal Marchio di ITEC.
• che il Marchio dell’OdA non sia utilizzato in modo da lasciare intendere che l’OdA abbia certificato o approvato il prodotto.
• l'accesso ai locali dell'organizzazione ai propri ispettori, a quelli dell'ente di accreditamento e delle autorità regolatrici del mercato (ministeri, ecc.)
L’uso del Marchio dell’OdA da parte dei suddetti clienti à consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell’organismo accreditato.
Il Marchio dell’OdA deve essere utilizzato rispettando le prescrizioni indicate nel regolamento di ACCREDIA RG-09 e dal regolamento ITEC REG UDM.
18.2 L’uso del certificato e dei marchi di certificazione e di accreditamento sono strettamente riservati al richiedente e non sono trasferibili.
Il richiedente ha la facoltà di dare opportuna pubblicità all’ottenuta certificazione, purché sia veritiera e completa di tutti i dati di riferimento; in particolare (con obbligo e diritto di verifica da parte di ITEC):
• Il certificato può essere riprodotto, ma solo integralmente;
• può essere ingrandito o ridotto uniformemente, purché risulti leggibile e non siano alterati struttura, colori e contenuti;
Il marchio di certificazione è previsto per essere utilizzato solo nel quadro dello schema di certificazione applicabile.
Nell’eventuale utilizzo del doppio marchio (di certificazione e di accreditamento):
• deve essere usato il marchio di accreditamento solo unitamente al marchio di certificazione cui esso si riferisce, solo per il determinato schema di certificazione accreditato a cui si riferisce;
• è fatto divieto di estendere l’accreditamento in qualsivoglia forma ad altri schemi di certificazione non accreditati;
• le diciture del nome dell’Organismo di Certificazione (ITEC) ed il disegno debbono essere chiaramente distinguibili tra loro;
• per la parte del marchio di accreditamento si applica quanto previsto dal regolamento dell’OdA (ACCREDIA) per le dimensioni (ingrandimento e riduzione uniforme mantenendo il rapporto delle dimensioni), i colori e il posizionamento.
• Il Marchio deve comunque avere dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti;
• Il Marchio di accreditamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire che l’OdA (ACCREDIA) abbia certificato o approvato il personale, oppure il prodotto di un licenziatario di un marchio di certificazione, o in altra maniera comunque fuorviante.
E’ fraudolento l’uso dei Marchi e/o del Certificato quando questo uso può trarre in inganno un qualsiasi cliente del concessionario sulla sua natura e scopo nello schema di certificazione applicabile oppure quando non venga usato conformemente al regolamento di ITEC e/o di ACCREDIA e alle prescrizioni particolari eventualmente segnalate.
In modo specifico è uso fraudolento dei marchi e/o del certificato:
• quando non sia stato ancora concesso l’uso ufficiale, se non concordato per iscritto con ITEC;
• quando gli scopi differiscono da quelli oggetto della certificazione;
• quando sia stata revocato, sospeso o rinunciato il diritto d’uso del certificato e/o dei marchi.
Questi casi sono enunciati a titolo indicativo, non limitativo.
19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
19.1 Nel caso di attività che ITEC deve svolgere presso sede dell’Organizzazione e di conseguenti rischi da interferenze, quest’ultima si impegna a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le attività del proprio personale dipendente ed il personale di ITEC, o di eventuali soggetti affiliati o subappaltatori di quest'ultima, mediante l'elaborazione e predisposizione di un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da allegare al singolo Contratto secondo quanto previsto dalla legge.
19.2 L'Organizzazione si impegna inoltre ad effettuare per quanto le compete, tramite il proprio responsabile, le necessarie azioni di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto del Contratto, nonché a coordinare, sempre per quanto di competenza dell'Organizzazione medesima, gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, contribuendo alla reciproca informazione con altre imprese, affinché siano eliminati o ridotti i rischi interferenziali connessi all’esecuzione del Contratto.
19.3 ITEC si obbliga ad attuare correttamente e tempestivamente, per tutto quanto gli compete, le misure che sono previste nel DUVRI allo scopo di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo,
i rischi da interferenze, tenendo conto, peraltro, dell’adeguamento delle suddette misure in funzione dell’evoluzione dei lavori.
19.4 Inoltre, ITEC si obbliga in modo esclusivo ad attuare tutte le necessarie misure per la eliminazione o riduzione al minimo dei rischi specifici della propria attività o degli eventuali singoli lavoratori autonomi cui compete identico obbligo di stretta osservanza del DUVRI, nonché di attuazione esclusiva delle misure connesse ai rischi specifici propri delle rispettive attività.
19.5 ITEC, al pari degli eventuali subappaltatori, si obbliga altresì a cooperare, per tutto quanto gli compete, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto del Contratto, nonché, sempre per quanto gli compete, a contribuire al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. A tale riguardo ad ITEC medesima ed agli eventuali subappaltatori compete altresì l’obbligo di contribuire alla reciproca informazione tra tutte le imprese e/o i lavoratori autonomi che sono coinvolti nell’esecuzione delle attività previste dal Contratto al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali.
19.6 La violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, nonché, comunque, di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti e disciplinati dal D.lgs. 81/08 e dalla relativa legislazione direttamente o indirettamente richiamata dal suddetto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, comporta, previa contestazione in forma scritta, il diritto di ITEC di risolvere automaticamente il contratto ex art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
20. PRIVACY - INFORMATIVA EX ART. 13, REG. (UE) 679/2016
20.1 - Ai sensi del Reg. UE 679/2016, i dati personali (qui di seguito “i dati”) direttamente forniti dal richiedente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da ITEC - ed in particolare registrati e conservati in una banca dati – al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il richiedente stesso, sia sul piano legale (ad es. adempimento di obblighi contabili, fiscali, ecc.) sia sul piano commerciale (ad es. per l’invio dei propri cataloghi, brochure, ecc.). In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati del richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con ITEC, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per ITEC di dar corso ai medesimi rapporti. I dati potranno essere comunicati da ITEC, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni, responsabili e/o incaricati da ITEC, ai quali la comunicazione sia necessaria per l’esecuzione dei servizi disposti da ITEC, ivi comprese le società di recupero del credito, alle quali potrà essere affidato l’incarico di procedere al recupero dei crediti. La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l’esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.
20.2 - "Titolare" dei dati personali è ITEC S.r.l. con sede in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 0, nella persona dell’Amministratore Unico pro-tempore. Ai sensi dell’artt. 15-21 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del Regolamento, l’Organizzazione potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al Titolare del trattamento dati. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il suo diritto di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è conoscibile inoltrando la relativa richiesta all’indirizzo e- mail: xxxx@xxxx-xxxx.xx
20.3 - Con la sottoscrizione del Contratto, il richiedente acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell’ambito delle finalità su riportate.
21. CONTENZIOSI
Eventuali contenziosi nell’applicazione del presente regolamento, ad esclusione di questioni tecniche interpretative, potranno essere risolti con ricorso a composizione amichevole, scegliendo l’arbitro, di comune accordo tra le parti, tra i professionisti del ramo, che deciderà secondo i propri criteri deontologici.
In mancanza di accordo sul nome dell’arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Prato, che avrà la facoltà di scegliere oppure no tra i nomi proposti dalle parti. Le spese di arbitrato, la cui sede è Firenze, sono a carico del soccombente.
22. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del Contratto di certificazione di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Prato.
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ITEC potrà risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1476 del Codice Civile con decorrenza immediata e senza alcun preavviso, in caso di inadempimento da parte dell’Organizzazione degli obblighi previsti dalle Clausole n.ri 4, 5, 6, 8, 10, 18, 19 delle presenti "Condizioni generali", fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.