CAPITOLATO GENERALE
CAPITOLATO GENERALE
PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA DENOMINATO “SINTEL” PER LA FORNITURA N.1 PORTATILE PER FLUOROSCOPIA DIGITALE CON ARCO A C E DI UN LETTO OPERATORIO PER CHIRURGIA VASCOLARE, DA DESTINARE ALLA
U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Lotto I
N.1 PORTATILE PER FLUOROSCOPIA DIGITALE CON ARCO A C – Base d’Asta € 220.000,00 + IVA
Lotto II
UN LETTO OPERATORIO PER CHIRURGIA VASCOLARE – Base d’Asta € 20,000,00+ IVA
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
Xxx Xxxxxxx,00 – 23100 Sondrio – Tel: 0000000000 – fax. 0000000000 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148
Indice Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 - Fabbisogno presunto e caratteristiche qualitative 3
Art. 6 - Termini e luoghi di consegna dei beni 4
Art. 7 - Spese di imballo di trasporto smantellamento e smaltimento esistente 4
Art. 10 - Addestramento del personale dell'Azienda 5
Art. 13 – Materiale di consumo se del caso 5
Art. 14 - Risoluzione del contratto 6
Art. 15 - Responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria 7
Art. 16 - Obblighi dell’Impresa Aggiudicataria 7
Art. 17 - Norme di comportamento 7
Art. 18 - Garanzie a corredo dell’offerta e di esecuzione del contratto 8
Art. 19 - Norme di sicurezza 8
Art. 20 - Danni a persone e/o cose 10
Art. 21 Fatturazione Elettronica - Pagamenti 10
Art. 22 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 13
Art. 25 - Clausola di estensione 14
Art. 26 - Brevetti industriali e diritti d’autore 15
Art. 28 - Rinvio ad altre norme 15
Art. 1 – Oggetto
Il presente capitolato disciplina la fornitura di n. 1 portatile per fluoroscopia digitale con arco a C e un letto operatorio per Chirurgia Vascolare da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario e della Valle Olona.
Art. 2 - Fabbisogno presunto e caratteristiche qualitative
Le caratteristiche qualitative della fornitura sono riportate nell' allegato tecnico al presente capitolato quale parti integranti (All.1).
I beni oggetto di fornitura dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle caratteristiche qualitative indicate nel suddetto allegato.
Art. 3 - Requisiti minimi
Dovrà essere dichiarato che quanto offerto, provvisto di marchio “Œ” in conformità al disposto di cui alla Direttiva CE 2007/47 e del Decreto Legislativo attuativo 25.01.2010 n. 37 che nella fascia di qualità richiesta rappresenterà il modello più recente in produzione.
Art. 4 - Scheda Tecnica
I concorrenti dovranno restituire, la scheda tecnica preliminare (All.2) allegata, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Art. 5 - Norme di sicurezza
Le apparecchiature dovranno :
X. Xxxxxxxxx serigrafato in modo indelebile:
1. il nominativo del produttore;
2. il nominativo dell’importatore, se prodotte in paesi aderenti all’Unione Europea.
B. Riportare in modo indelebile:
3. la classe (I-II-III) nonché i simboli di classificazione B, BF o CF
• Essere dotate di:
4. interruttore generale onnipolare con relativa indicazione acceso/spento;
5. due fusibili con l’indicazione indelebile all’esterno del rispettivo valore di corrente (un fusibile e ammesso solo per la apparecchiatura di classe II)
Si intende indelebile l’indicazione amovibile esclusivamente con uso di un utensile, resistente agli effetti dell’umidità, della temperatura, dei vapori ed al logorio dell'impiego usuale.
Il sistema nel suo complesso, nonché le singole componenti, dovranno essere rispondenti alla normativa CEI 62/5 o similare, nonché al decreto legislativo 81/2007 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
I concorrenti dovranno pertanto allegare all’offerta le attestazioni di cui alla scheda tecnica preliminare (All.2) e la dichiarazione originale ed autentica del Legale rappresentante della Ditta produttrice o della Ditta fornitrice in ordine alla rispondenza del prodotto alla normativa CEI 62/5, normative equivalenti o marchi di qualità o certificazioni.
L'aggiudicatario, all'atto della consegna dei sistemi, sarà tenuto a produrre le documentazioni previste dalla normativa vigente e quelle riferite alle attrezzature fornite e
contenute negli allegati (all.ti n. 1 e n. 2), affinché si possa accertare la completa evasione della fornitura e liquidare le relative fatture.
Art. 6 - Termini e luoghi di consegna dei beni
La consegna, l’installazione delle apparecchiature dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
In caso di ritardo sulla consegna ed installazione in opera sarà applicata la penalità prevista.
La difformità qualitativa e quantitativa dei beni forniti rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel capitolato speciale ed a quanto dichiarato in offerta, potrà essere contestata dall’Azienda anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.
Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle fatture.
Unitamente alle apparecchiature dovranno essere consegnate tutte le dichiarazioni di conformità, di rispondenza alle direttive CEE e di certificazione indicate dalla ditta.
Al momento della consegna dovranno essere altresì forniti almeno n. 2 manuali d’uso e di manutenzione in lingua italiana su CD.
Art. 7 - Spese di imballo di trasporto smantellamento e smaltimento esistente
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese relative all'imballaggio, al trasporto sino al luogo d'installazione, al montaggio, all'installazione ed alle prove di collaudo.
Art. 8 - Penalità
L’Azienda avrà la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario della fornitura:
a) alla risoluzione del contratto ed all’addebito dei maggiori oneri derivanti dalla nuova procedura concorsuale per l’acquisizione del sistema, nell’ ipotesi di mancata rispondenza dei beni consegnati ai requisiti tecnici previsti;
b) all’applicazione della penalità di Euro 200,00 (duecento euro) pro die, nell’ipotesi di inosservanza del termine di cui all’articolo 6 del presente capitolato. Tale penalità non sarà applicabile se il ritardo avrà avuto luogo per fatto dell’Azienda.
c) all’applicazione delle penalità previste nel capitolato tecnico in merito all’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica per guasti bloccanti;
Al momento dell’offerta dovranno essere indicati giorno di fermo macchina dovuti alla manutenzione ordinaria. Il termine ultimo per la risoluzione del guasto, le penali e le modalità di applicazione riguardo questa voce verranno concordate al momento dell’aggiudicazione con l’aggiudicatario.
d) alla risoluzione del contratto ed all’addebito dei maggiori oneri derivanti dalla nuova procedura concorsuale, qualora i beni ordinati vengano consegnati con un ritardo superiore a trenta giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale, ferma restando la responsabilità per danni conseguenti all’inadempienza.
Art. 9 - Controlli
La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti con quanto indicato nel Capitolato, costituisce elemento essenziale della fornitura.
I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati
non solo all’atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui le merci dovessero palesare difetti non rilevati all’atto della consegna.
Art. 10 - Addestramento del personale dell'Azienda
Il fornitore sarà tenuto ad assicurare, a sue spese, l’addestramento, del personale dell’Azienda (medici, tecnici, ) preposto all’utilizzazione delle apparecchiature. I concorrenti, pertanto, dovranno indicare i tipi, i tempi ed i luoghi di tale attività di addestramento (al fine di velocizzare la procedura di messa in funzione delle apparecchiature è possibile prevedere che una parte del personale utilizzatore possa essere formata anche in altra sede, a totale carico della ditta aggiudicataria; il rimanente personale sanitario, paramedico, tecnico ed operativo deve essere addestrato presso il Servizio entro e non oltre 30 giorni dal collaudo delle apparecchiature)
Le modalità pratiche di effettuazione dell’aggiornamento saranno concordate tra le parti.
Quanto dichiarato dalle Ditte partecipanti relativamente alle modalità di formazione diverranno impegnative in caso di aggiudicazione.
Art. 11 - Prove di collaudo
Il collaudo avverrà in modo congiunto con il Servizio di Ingegneria Clinica in seguito alla consegna di quanto previsto. La conclusione del collaudo prevede le seguenti fasi:
• verifiche documentali da parte della U.O.C. Ingegneria Clinica –U.O.C. Approvvigionamenti –
U.O.C. Chirurgia Vascolare.
Alla conclusione delle attività sopra citate sarà emesso verbale di collaudo da parte dell’ Ingegneria Clinica controfirmato da tutte le figure coinvolte nel collaudo.
Nel caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le conseguenze previste.
Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative, nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti al momento del collaudo finale e di quelle eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato.
L’aggiudicatario dovrà produrre in sede di collaudo i manuali d’uso dell’apparecchiatura. Dovrà altresì effettuare:
- le verifiche delle funzionalità delle apparecchiature fornite;
- le verifiche dei parametri di sicurezza;
Copia dei protocolli verrà fornita alla ditta aggiudicataria al momento dell’aggiudicazione.
Art. 12 – Garanzia
Nel corso della validità del contratto l’Aggiudicatario dovrà assicurare l’assistenza e la manutenzione nel rispetto dei tempi e modalità proposte in offerta.
Art. 13 – Materiale di consumo se del caso
I concorrenti dovranno:
- dichiarare se i materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento delle apparecchiature proposte sono fornite da loro in via esclusiva o meno;
- dichiarare l’impiego di eventuali materiali esclusivi;
- elencare il materiale di consumo necessario al funzionamento delle apparecchiature;
Art. 14 - Risoluzione del contratto
L’ Azienda può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
b) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità dell’erogazione del servizio, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
c) quando a carico del Fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
d) in caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
f) nei casi di morte del Fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell’aggiudicazione;
g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del Fornitore in favore dei propri dipendenti;
Ove l’ Azienda ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera b) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al Fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’Azienda adotterà le determinazioni ritenute opportune. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il Fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e f) - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’Azienda. dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Sono in ogni caso salve le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all’interno del presente capitolato speciale.
Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le Imprese sono vincolate alle rispettive offerte, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l’obbligo di ottemperare alla propria offerta.
Se da tale fattispecie derivano aggravi economici a carico della Azienda detti aggravi sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.
Art. 15 - Responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria
L’Impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale dell’Impresa aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
La Società è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni dell’appalto e della perfetta riuscita della fornitura.
Il rispetto delle scadenze temporali previste è condizione indispensabile a garanzia della regolare realizzazione ed espletamento dell’attività contrattuale.
L’aggiudicatario, inoltre, è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità comunitaria, governativa, regionale o municipale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell’Amministrazione che di terzi.
L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della regolare esecuzione della fornitura e ne risponde civilmente, penalmente ed amministrativamente per eventuali fatti illeciti e conseguenti danni causati dalla medesima o dal suo personale.
Art. 16 - Obblighi dell’Impresa Aggiudicataria
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare all’erogazione della fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
La Società dovrà garantire la continuità del servizi odi manutenzione, e collaborare con l’Azienda al fine di evitare interruzioni dello stesso.
La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto.
La Società si impegna ad eseguire le attività contenute e le modalità indicate nelle Disposizioni Tecniche del presente Capitolato o secondo quelle diversamente concordate tra le parti.
La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda.
La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all’Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto e di comportarsi con buona fede e correttezza.
Art. 17 - Norme di comportamento
La Società aggiudicataria e, per essa, il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le
norme di carattere generale emanate dall’Azienda per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme di sicurezza del lavoro.
Art. 18 - Garanzie a corredo dell’offerta e di esecuzione del contratto
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’Offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.
La fideiussione, a scelta dell’Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto legislativo 1.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui il procedimento non sia concluso entro i 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (art. 93 D.lgs 50/2016) , qualora l’Offerente risultasse affidatario
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La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, salvo i casi di cui al comma 1 art. 103 del D.lgs 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora l’ Azienda ritenga di avvalersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o, in caso di inadempimento, per la soddisfazione degli obblighi dell’Impresa (salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno), l’Impresa è tenuta a reintegrare il deposito cauzionale definitivo entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta.
Art. 19 - Norme di sicurezza A- PRESCRIZIONI GENERALI
L’Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell’attività oggetto dell’appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e
sull’igiene nei luoghi di lavoro.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:
• il D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• D.M. del 10/03/98 recante: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
• D.M. del 18/09/2002 recante: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.
Nel contesto degli obblighi derivanti all’aggiudicatario dalle suddette norme si richiama in particolare che lo stesso deve:
⮚ rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
⮚ impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
⮚ istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
⮚ richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall’Azienda Ospedaliera, nell’attuazione del piano di emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto potrà essere richiesto che il suddetto personale venga chiamato a far parte della squadra di emergenza ai sensi del DM 10/03/1998”;
⮚ dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
⮚ controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d’igiene del lavoro da parte del proprio personale e d’eventuali subappaltatori;
⮚ predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
⮚ fornire all’Amministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d’ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
⮚ attuare la cooperazione e coordinamento, con l’appaltante e ogni altro lavoratore – autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice - presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore riguardo alla sicurezza, l’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
B - DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DELLA CONCORRENTE/AGGIUDICATARIA
In fase di aggiudicazione la società aggiudicataria dovrà presentare i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell’appalto.
• documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto;
• modalità operative di prevenzione d’incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell’attività appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);
• elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
• mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
• mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
• dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all’uso;
• organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d’igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
• nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
• formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
• soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti all’interferenza tra i lavori dell’appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell’ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
• adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia d’igiene e sicurezza del lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano qualora lo ritenga inadeguato.
C- RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L.vo n. 81/08
In osservanza dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , la stazione appaltante:
fornisce all’appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nell’opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera e misure di prevenzione ed emergenza”, allegato al presente capitolato (Allegato SPP.1);
Art. 20 - Danni a persone e/o cose
L’Appaltatore si fa interamente carico di ogni responsabilità inerente la gestione della fornitura, ivi compresa la responsabilità degli infortuni del personale addetto che deve essere opportunamente addestrato. L’Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato all’A.O.V.V. od a terzi nell’espletamento della fornitura
In particolare, deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L’Appaltatore è responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell’art. 2049 C.C..
Deve inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell’appalto.
Art. 21 Fatturazione Elettronica - Pagamenti
A far data dal 31 marzo 2015 vige la norma nazionale (Decreto Legge n. 66/2014) che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici(come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ):
Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell’Alto Lario |
Codice iPA: | asstvdal |
Codice Univoco Ufficio: | E6I0NB |
Nome dell'Ufficio: | U.O.C. Approvvigionamenti |
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.: | |
Partita Iva: | 00988090148 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso. Il fornitore provvederà ad emettere la fattura mensile posticipata.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 7 del D. Lgs. 231/2002, le parti nell’ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’ASST entro 60 giorni decorrenti dalla data di collaudo delle apparecchiature e successivamente dal ricevimento delle stesse.
Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.
Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Si porta a conoscenza, inoltre, che questa ASST ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti interessi legali a decorrere dal 61° giorno nella misura di 2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accorsi. La Ditta deve espressamente dichiarare l’accettazione del tasso di interesse debitore.
In adempimento all. art. 3 della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al
medesimo comma 1.
3. .
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA’ ASSOLUTA, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio. 9-bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.
da sottoscrivere espressamente
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
Art. 22 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
Art. 24 – Subappalto
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
La quota appaltabile non deve essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. L’affidamento del subappalto o del cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
I Concorrenti all’atto dell’offerta o l’Affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
L’Affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda Ospedaliera, l’Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando di gara (requisiti generali/economici/tecnici) in relazione alla prestazione subappaltata.
Non dovranno sussistere nei confronti dell’Affidatario del subappalto o del cottimo, alcun divieto previsti dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.
L’Affidatario dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di pagamento diretto, gli Affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite e dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo fiduciario deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Per quanto non espressamente richiamato si demanda all’art. 105 del D.lgs 50/2016.
Art. 25 - Clausola di estensione
In attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx XXX/00000 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 vengono auspicate forme consorziate di acquisto tra gli enti del S.S.R., supportate anche da ulteriori delibere regionali che di anno in anno dettano le “Regole di gestione del Servizio Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su gare aziendali aperte ad adesioni successive.
L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario ha instaurato accordi di collaborazione non formalizzati con le aziende sanitarie sotto indicate al fine di attuare gare associate o comunque collaborazioni per acquisti in adesione con le stesse.
Con la presente si chiede ai soggetti che saranno dichiarati aggiudicatari al termine della procedura, l’estensione del contratto, anche limitatamente a lotti o parti di interesse, alle condizioni tecnico-organizzative definite nella procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l’aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le Aziende.
Tali adesioni potranno essere effettuate nel corso della durata contrattuale.
La Clausola potrà essere utilizzata fino al raggiungimento di un importo di fornitura, oltre alla quota aggiudicata dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, pari al 300% della gara in oggetto.
La Stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda a cui verrà esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
L’aggiudicatario non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
La clausola di estensione è prevista a favore di Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate della Lombardia ed in particolar modo delle seguenti ASST:
- ASST Lariana
- ASST Valcamonica
- ASST Sette Laghi.
- ASST Valle Olona
Art. 26 - Brevetti industriali e diritti d’autore
La Società si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, la Società manleverà e terrà indenne l’Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Azienda.
Art. 27 - Foro Competente
Il foro dell'Azienda sarà competente a dirimere le controversie insorte all’esecuzione del contratto, indipendentemente da eventuali clausole inserite su corrispondenza o su documenti contabili dell’Aggiudicatario.
In ordine alle controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, ciascuna delle parti può richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri designati uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro in funzione di Presidente designato concordemente. Difettando tale designazione congiunta l’arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale dell’Asst di riferiemento.
Art. 28 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato e dagli atti di gara, valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.
Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con X.X. 00/0/0000 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare il D.lgs 50/2016.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)