INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL
Xxxxxx xx Xxxxx
Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 – 08033 Isili
Codice Fiscale 00159990910 | Telefono 0000 000000 -0782.804458 | |
Partita IVA 00000000000 | Fax 0000 000000 |
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
del Comune di
ISILI
redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della
A. M. A. s . a. s .
INSURANCE BROKERS
CAPITOLATO PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI Pagina N. 1
Redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della X.XX. Insurance Brokers s.a.s.
SOMMARIO
• Contraente/Assicurato | Pag. | 3 |
• Ubicazione del rischio | Pag. | 3 |
• Descrizione del rischio | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 4 |
• Scadenza | Pag. | 4 |
• Rateizzazione | Pag. | 4 |
• Enti e somme da assicurare | Pag. | 4 |
• Vincoli | Pag. | 5 |
• Note | Pag. | 5 |
• Premio annuo lordo complessivo | Pag. | 5 |
• Tassi lordi pro mille applicati alle varie partite | Pag. | 5 |
• Definizioni | Pag. | 6 |
• Condizioni generali di assicurazione: | Pag. | 9 |
- Norme che regolano l'Assicurazione in generale | Pag. | 9 |
- Norme che regolano l'Assicurazione Incendio | Pag. | 11 |
• Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo | Pag. | 22 |
Comune di ISILI
Sede: Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXX (XX) P.I.:00159990910 – CF.: 00159990910
UBICAZIONE DEL RISCHIO
Ubicazioni varie nell’ambito del territorio comunale.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Premesso che:
il Contraente possiede e/o ha in uso o nelle disponibilità a qualsiasi titolo, anche in locazione, fabbricati e/o altri enti tutti costituenti il patrimonio immobiliare del medesimo, comunque costruiti e/o ubicati nell'ambito del territorio comunale ed inoltre macchinari, attrezzature, arredi, merci e/o altri enti costituenti il patrimonio mobiliare del medesimo, sottotetto ai fabbricati di cui sopra e/o nell'ambito degli stessi, anche all'aperto, secondo destinazione;
per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione allegata;
tutto ciò premesso, si assicura alle condizioni e nei termini che seguono costituito da:
Patrimonio immobiliare
1) FABBRICATI, intendendosi per tali l'intera costruzione edile o parte di essa compresi: cancelli, recinzioni in genere, gli infissi, i relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le cabine elettriche e le altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento dei fabbricati:
a) di proprietà del Comune;
b) di proprietà di terzi e dal Comune condotti in locazione, comodato, uso, o a qualsiasi altro titolo occupati dall'Assicurato;
Patrimonio mobiliare:
2) CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura, nulla escluso, sia all'aperto nelle aree di pertinenza del Comune che contenuto nei fabbricati di cui al precedente punto 1) di proprietà del Comune o allo stesso in uso o in deposito da terzi, esclusi:
- gli autoveicoli, i motoveicoli, i natanti e le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza.
Anni 3 con effetto dalle ore 24 del 15.04.2021
SCADENZA
15.04.2024, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta
RATEIZZAZIONE
Annuale
ENTI E SOMME DA ASSICURARE / LIMITI DI RISARCIMENTO
Partita 1) | Fabbricati | € 9.203.000,00 |
Partita 2) | Contenuto | € 1.172.000,00 |
Partita 3) | Fenomeno Elettrico | € 30.000,00 |
Partita 4) | Ricorso terzi | € 500.000,00 |
Totale somme da assicurare € 10.905.000,00
Relativamente alla partita 1) Fabbricati resta convenuto fra le Parti che la massima unità di rischio è pari a € 670.000,00
Relativamente alla partita 2) Contenuto resta convenuto fra le Parti che il massimo risarcimento per singolo sinistro viene stabilito in € 50.000,00
VINCOLI
Nessuno
NOTE
//
PREMIO XXXXX XXXXX COMPLESSIVO
€
TASSI LORDI PROMILLE APPLICATI ALLE VARIE PARTITE
Partita 1) | Fabbricati | pro mille |
Partita 2) | Contenuto | pro mille |
Partita 3) | Fenomeno Elettrico | pro mille |
Partita 4) | Ricorso terzi | pro mille |
FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Come indicato alle singole voci e riepilogate nel prospetto in calce al presente capitolato d’oneri
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Relative all’assicurazione in generale
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l'assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente: il Contraente della polizza
Compagnia: la Società assicuratrice
Società: la Società assicuratrice
Xxxxxx: il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, cioè l’A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.
Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo
Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Perizia
preventiva: il valore attribuito al bene a seguito di valutazione analitica
Deprezzamento: la diminuzione di valore subita dal bene, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Danni diretti: I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione
Danni consequenziali: I danni materiali non direttamente provocati dall’evento ( ad esempio : incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso
Relative all’assicurazione Incendio
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Implosione: il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi
Fabbricati: l'intera costruzione edile o parte di essa e tutte le opere murarie e di finitura, le pertinenze, compresi fissi ed infissi, le opere di fondazione, interrate e le recinzioni nonché gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per la depurazione, l'illuminazione e il controllo e la prevenzione, gli impianti per il riscaldamento e il condizionamento dei locali, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, tensostrutture come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes.
Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione di macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e scorte, valori e oggetti d'arte.
Macchinario: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; apparecchiature e impianti semaforici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione; altri impianti (ad esempio gli impianti tecnologici dell’acquedotto) non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobilio e arredamento in genere nonché tutto quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze.
Attrezzature: mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; elementi di arredo urbano; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; apparecchiature ed elaboratori elettronici; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.
Arredamento: mobilio di ufficio, corredi, attrezzatura e scorte, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, supporti dati in genere.
Arredamento
domestico: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione.
Merci/Scorte: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte, parti di ricambio e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Valori e preziosi: denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Oggetti d’arte e/o di
particolare pregio: a titolo esemplificativo e non limitativo si intendono per tali: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, archivi storici ed altre collezioni in genere, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, cose aventi valore artistico.
Infiammabili: Sostanze e prodotti ( ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
Tipo A
- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Tipo B
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.
Tipo C
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
Merci speciali: Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:
D 1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;
D 2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;
D 3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.
Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché‚ di lavori di costruzione ed allestimento.
L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, cosi come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno il presente contratto di assicurazione.
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.
Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento fino al 15.04.2022 la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data di decorrenza.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società A.M.A.s.a.s. –CAGLIARI gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le Compagnia .............. di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla A.M.A. s.a.s. la quale tratterà con la delegataria.
Le eventuali Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per conto comune.
Ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 CC)
ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art.1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere la polizza.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
ART. 7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
ART. 8 - FORO COMPETENTE
Competente a dirimere eventuali controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente o l'Assicurato.
ART. 9 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.
ART. 10 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 dalle ore 24 del 15/04/2021 alle ore 24 del 15/04/2024 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di prorogare le garanzie assicurative per ulteriori tre mesi, dalla data di scadenza, notificandolo alla Compagnia aggiudicataria almeno 30 giorni prima del termine del contratto, al fine di procedere all’espletamento di una nuova gara.
Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere superiore ad un
¼ del premio annuale.
ART. 11 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il Settore Competente ne sia venuta a conoscenza.
Il Comune fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.
ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessat
i
all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
ART. 13 - BENI ASSICURATI
Con il presente contratto si intendono assicurati:
1. I FABBRICATI, intendendosi per tali l’intera costruzione edile o parte di essa compresi: cancelli, recinzioni in genere, gli infissi, i relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le cabine elettriche e le altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento dei fabbricati (e comunque come definiti alla voce Fabbricato delle “Definizioni”):
a) di proprietà dell’Ente;
b) di proprietà di terzi e dal Comune condotti in locazione, comodato, uso, o a qualsiasi altro titolo occupati dall’Assicurato;
2. Il CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile , sia all’aperto nelle aree di pertinenza del Comune che contenuto nei fabbricati di cui al punto 1) e/o presso Terzi, di proprietà del Comune o alla stessa in gestione, comodato, detenzione, possesso, custodia, uso o in deposito da terzi o a qualsiasi altro titolo detenuto dal Comune.
Si intendono compresi oggetti d’arte in genere (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore artistico).
Sono comprese inoltre le cose di proprietà dei dipendenti e dei Consiglieri Comunali.
Dalla voce contenuto si devono intendere esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli, i natanti di proprietà dell’Ente.
ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni assicurati, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati:
1. INCENDIO : combustione con fiamma al di fuori di apposito focolare o che dallo stesso si autoestende o propaga;
2. FULMINE
3. ESPLOSIONE : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità;
4. SCOPPIO : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi;
5. IMPLOSIONE : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;
6. CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
7. URTO DI VEICOLI STRADALI E/O CARRI FERROVIARI non di proprietà dell'Assicurato
8. FUMO, GAS E VAPORI
9. EVENTI SOCIOPOLITICI
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, anche connessi a furto- rapina ed estorsione, atti di sabotaggio o terrorismo, dimostrazioni di folla.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 1.500,00 ed un massimo risarcimento pari all'70% delle somme assicurate.
10. FENOMENI ATMOSFERICI
uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 500,00 ed un massimo risarcimento pari all'80% delle somme assicurate.
11. FENOMENI ELETTRICI
Danni arrecati a macchine, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni di natura elettrica, elettromagnetica e/o elettrostatica, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 30.000,00.
12. FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE - TRABOCCHI E RIGURGITI DI FOGNE
Conseguente ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni compresi i danni derivanti da rigurgiti di fogna.
Sono inoltre comprese le spese comunque sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e le spese sostenute per il ripristino delle parti danneggiate.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 15.500,00.
13. INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti e mobili all’aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia resta convenuto che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 500,00 per singolo sinistro;
- in nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno assicurativo somma superiore al 50% delle somme assicurate.
14. ACQUA PIOVANA
Danni causati alle cose assicurate da acqua piovana con esclusione dei:
- danni a cose poste all'aperto e/o sotto tettoie aperte ai lati, eccetto quelle ivi poste per loro naturale destinazione;
- danni ai fabbricati e loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonchè da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.
- I danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 1.000,00 ed un massimo risarcimento pari all'50% delle somme assicurate.
15. XXXXX, SMOTTAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA MASSI, SOVRACCARICO DA NEVE, DA GHIACCIO, DA GRANDINE e DA ACQUA
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 2.500,00 ed un massimo risarcimento pari all'60% delle somme assicurate.
16. ONDA SONICA
Danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;
17. AUTOCOMBUSTIONE
Danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati;
18. TERREMOTO, MOVIMENTI TELLURICI
Danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto (intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene), di maremoto od altro fenomeno di movimento tellurico, nonchè di eruzione vulcanica.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 25.000,00 ed un massimo risarcimento pari all'50% delle somme assicurate.
19. RICORSO DEI LOCATARI
La società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti di € 77.500,00 dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
20. INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento e/o insufficiente capacità di smaltimento delle gronde pluviali.
Per tali danni il pagamento dell’indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell’importo di € 2.500,00 ed un massimo risarcimento di € 26.000,00.
21. GELO
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza.
Per tali danni il pagamento dell’indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell’importo di € 1.500,00 ed un massimo risarcimento di € 26.000,00.
22. SOVVRACARICO NEVE – GHIACCIO – GRANDINE - ACQUA
A condizione che i fabbricati siano in buono stato di conservazione e manutenzione e siano costruiti nel rispetto delle norme in materia di sovraccarichi, la società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da sovraccarico di neve – ghiaccio – grandine – acqua sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, purchè avvenuti a seguito di crollo o cedimento strutturale totale o parziale dei fabbricati provocato dal peso della neve – ghiaccio – grandine – acqua.
Rischi esclusi dall’Assicurazione:
La Società non risarcisce i danni causati:
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed il loro contenuto;
- ai capannoni presso statici ed il loro contenuto.
Per tali danni il pagamento dell’indennizzo per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell’importo di € 2.500,00 ed un massimo risarcimento pari al 50% delle somme assicurate.
23. INDENNITA’ AGGIUNTIVA
In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, l’indennizzo concordato per i danni diretti e materiali cagionati agli enti assicurati, sarà maggiorato delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute dall’Assicurato per interruzione o intralcio dell’attività descritta, quali a titolo puramente esemplificativo ma non limitativo, affitto di locali, noleggio attrezzature, subappalto di servizi, ecc.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di €.2.500,00.
24. FURTO DI FISSI ED INFISSI nonché guasti arrecati agli stessi ed al fabbricato.
Per tali danni il pagamento dell’indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell’importo di € 500,00 ed un massimo risarcimento di € 26.000.00.
25. MERCI IN REFRIGERAZIONE
La Società risponde, nel limite di €. 10.000,00 per evento, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di :
1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido refrigerante; conseguenti:
- ad eventi garantiti in polizza;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, purchè tali danni non siano in relazione ad eventi esclusi all’Art. 15 delle Norme che regolano l’assicurazione incendio.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.
La presente garanzia è prestata con una franchigia di €. 250,00 per ogni evento.
26. SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI
La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di €. 50.000,00 per evento e per anno assicurativo.
27. PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE
Si conviene che i beni compresi alla partita “Contenuto” devono intendersi assicurati anche presso mostre e fiere, negli stand dell’Assicurato, fino ad un massimo di €. 50.000,00 per ogni manifestazione.
L’Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l’esistenza e l’entità degli enti assicurati nelle varie località.
28. COSTI DI COLLAUDO
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato per prove di idoneità, collaudo e controllo degli enti assicurati, anche se tali enti risultassero apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che non lo siano.
29. DANNI CONSEQUENZIALI
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione del presente contratto, ma subiti dall’Assicurato in conseguenza di questi eventi.
30. PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO
Sono parificati ai danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione, qualora esistenti.
31. BIBLIOTECHE
Si conviene che la Società, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate, ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, né all'Assicurato né alla Società, di trovare in commercio, entro 90 giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire.
32. ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, iscrizioni, decorazioni, insegne luminose e non, pertinenti ai fabbricati assicurati, distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatisi:
- per cause accidentali;
- per qualsiasi altro evento previsto dalla presente polizza salvo quanto escluso dall’art. 15;
- per rottura di vetri, cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc., all'interno o all'esterno di fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso dall'art. 15.
Resta convenuto che la Società non risarcirà per singola vetrina, porta, finestra, ecc., importo superiore a €. 5.000,00 con il limite di €. 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione di una franchigia fissa di €. 250,00.
B) PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI
Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell’ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato-proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente
ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.
Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
C) IL RICORSO TERZI
intendendosi per tale la pretesa di risarcimento da parte di un terzo di un danno indennizzabile in base alla presente polizza, determinato dal danneggiamento dei beni mobili ed immobili di terzi e del quale il Comune debba rispondere a titolo di responsabilità civile come da artt. 2043 e seguenti del C.C.
La società si obbliga tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 520.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni alle cose di terzi, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato, da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dal Comune a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente punto:
1 - per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà pari al 10% dell’importo del danno risarcibile.
Resta convenuto che nel caso la percentuale di cui sopra fosse insufficiente a coprire l’intero importo delle suddette spese, La Società risponderà per tali spese fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un’ulteriore somma di € 15.000,00 ad integrazione dell’importo risultante dalla percentuale sopra stabilita.
2 - a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonchè gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove il Comune ne abbia l'obbligo.
Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 5.000,00.
3 - a seguito di guasti causati (anche dall'Assicurato) allo scopo di impedire, arrestare o ridurre il danno; 4 - per il trasporto, il montaggio e gli oneri fiscali, limitatamente ai beni di cui all'art. 13 punto 2)
5 - le maggiori spese compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonchè l'uso dei suoli.
Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 15.000,00.
E) ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, LIBRI, MICROFILMS, FOTOCOLORS, SCHEDE, DISCHI, NASTRI E FILI PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE, PER ELABORATORI ELETTRONICI.
Relativamente agli enti di cui sopra, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del bene e liquidato come previsto all'art. 23b), rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.
Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di € 15.000,00 senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.
ART. 15 - ESCLUSIONI
La Società assicuratrice non risarcisce i danni:
- cagionati da dolo del Contraente - Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
- determinati da mareggiate;
- determinati da "EVENTI ATMOSFERICI" a cose mobili poste all'aperto non a motivo della loro natura e/o destinazione;
- dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
1. In deroga a qualsiasi clausola riportata dalle condizioni generali, particolari e/o aggiuntive della presente polizza, è esclusa dall’assicurazione qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente:
- causati da
- con il contributo di
- risultante o derivante da
- in connessione con
una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad essa.
2. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
2.1. la sostanza o l'agente include - ma non è limitato a - un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi variazione dello stesso, considerato vivente o no,
e
2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include ma non è limitato a trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi,
e
2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare danni alla salute umana o benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso della proprietà.
ART. 16 - COPERTURA AUTOMATICA NUOVI BENI
La Società si impegna a ritenere assicurati, nei limiti dei capitali indicati nella presente polizza, tutti i beni di proprietà e/o detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato/Contraente alla data della stipula della presente polizza. Inoltre nel limite del massimo di un ulteriore 20% della somma totale assicurata con la presente polizza, la Società si obbliga a tenere assicurati anche tutti quei beni che fossero costruiti o acquisiti dall’assicurato/Contraente stesso nel corso del periodo di assicurazione.
L’Assicurato/Contraente si impegna a provvedere all’aggiornamento dei capitali assicurati fino dalla prima scadenza annua successiva al periodo nel quale è stata riscontrata l’acquisizione o la costruzione di nuovi beni.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.
ART. 17 – INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
Si precisa che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.
ART. 18 – CLAUSOLA DI UNIVERSALITA’
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l’area dello stesso. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto nel complesso deve intendersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.
ART. 19 – PROSIEGUO ATTIVITA’ SENZA PERIZIA
Fermo quanto previsto riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
ART. 20 – MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI
È facoltà dell'Assicurato di modificare il complesso dei beni assicurati anche con ampliamenti, incrementi, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, all'arredamento, alle attrezzature e agli impianti.
Il Contraente è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Compagnia di Assicurazione.
ART. 21 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Comune con apposito atto unico.
Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dal Comune ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Comune.
Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
ART. 22 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI
I periti e/o gli arbitri devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro
2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt.;
3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.
I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.
ART. 23. - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per danni ai fabbricati di cui all'art. 13) punto 1) verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
b) per i danni ai beni di cui all'art.13) punto 2) (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, xxxxxx, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che il Comune deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
e) per i danni di cui all'art.14 lettera D) l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
ART. 24 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER FABBRICATI DI VALORE STORICO
A precisazione ed integrazione di quanto previsto all' art. 23 a.2) si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti e dell'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti.
ART. 25 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE – COMPENSAZIONE FRA LE PARTITE
La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al suo "valore a nuovo" di oltre il 20%.
L’eventuale eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull’insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e ripartita proporzionalmente alle insufficienza riscontrate.
ART. 26 - MODALITA' PER LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO – RISARCIMENTI SEPARATI
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre al Comune una proposta di liquidazione entro 60 gg. dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 gg. successivi all'accettazione della suddetta proposta.
Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società al Comune entro i 60gg. di cui al comma precedente, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto. Inoltre, nel solo caso di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo, la Società provvederà, entro 30gg. dalla ultimazione dei lavori, al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza tra il valore a nuovo convenuto e il valore commerciale del bene.
Resta convenuto tra le parti che tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita, singolarmente considerata come se ai soli effetti di quanto sopra per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio
– su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di completo indennizzo per il sinistro. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria purchè presenti fideiussione bancaria o assicurativa pari al controvalore del risarcimento convenuto, maggiorato degli interessi legali, a garanzia che dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dei diritti di polizza.
ART. 27 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, nè legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Comune e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
ART. 28 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del C.C., a favore del Comune o dei suoi aventi diritto.
ART. 29 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione
che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00 e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto in questione non potrà in ogni caso essere superiore a € 500.000,00.
ART. 30 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 31 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, alla Direzione della Società, all’Agenzia a cui è assegnata la polizza o al Broker al quale è affidata la gestione del Contratto.
ART. 32 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell'Amministrazione contro le pretese dei danneggiati riguardo il rischio locativo ed il ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome
dell'Amministrazione la quale è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.
Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Amministrazione; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell'Amministrazione di nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società.
In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C., restano a carico della Società. L'Amministrazione farà pervenire alla Società nel termine di sette giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
L'Amministrazione, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.
ART. 33 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
ART. 34 – CLAUSOLA BROKER
La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. – CAGLIARI.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A.
S.A.S. - CAGLIARI.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
con una provvigione pari al 10.00% del premio Imponibile richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
RIEPILOGO FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI D’INDENNIZZO
Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.
EVENTI/GARANZIE | FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro | LIMITI DI INDENNIZZO |
Eventi Socio politici art. A..9 | € 1.500,00 | 70% della somma assicurata |
Eventi atmosferici art. A.10 | € 500,00 | 80% della somma assicurata |
Fenomeno elettrico art. A.11 | € 250,00 | max € 30.000,00 per sinistro |
Rigurgiti di fogna fuoriuscita di acqua art. A.12 | € 250,00 | max € 15.500,00 per sinistro |
Inondazione, alluvioni, allagamenti art. A. 13 | € 500,00 | 50% della somma assicurata |
- Acqua Piovana art. A .14 | € 1.000,00 | 50% della somma assicurata |
- Frane, smottamenti art. A.15 | € 2.500,00 | 60% della somma assicurata |
. Terremoto art. A.18 | € 25.000,00 | 50% della somma assicurata |
- Intasamento Gronde A. 20 | € 2.500,00 | max € 26.000,00 per sinistro | ||
- Gelo A.21 | €1.500,00 | max € 26.000,00 per sinistro | ||
- Furto di fissi e infissi A. 24 | € 500,00 | max € 26.000,00 per sinistro | ||
-Merci in refrigerazione A. 25 | € 250,00 | € 10.000,00 per sinistro |
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
ELENCO FABBRICATI
VALORI FABBRICATI | CONTENUTO | |
Municipio – Piazza San Xxxxxxxx, 6 | €. 480.000 | €. 180.000 |
Museo del rame e del tesoro – Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 | €. 590.000 | €. 140.000 |
Biblioteca,mediateca e presidio turistico – Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0 | €. 490.000 | €. 350.000 |
Scuola elementare e materna Xxx Xxxxxx 00 | €. 620.000 | €. 80.000 |
Scuola Media – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 | €. 420.000 | €. 68.000 |
Asilo nido – Piazza Xxxxxx Xxxx | €. 350.000 | |
Chiesa San Xxxxxxxx – Piazza San Xxxxxxxx | €. 230.000 | €. 35.000 |
Chiesa S’Xxxxxxx (teatro comunale) -Piazza S’Xxxxxxx | €. 530.000 | €. 12.000 |
Centro Artistico (ex mattatoio) - Via Zaurrai | €. 895.000 | €. 40.000 |
Campo sportivo (struttura stadio e illuminazione) Via | €. 45.000 | €. 5.000 |
Xxxxxx Xxxxxxx | ||
Monte Granatico – Piazza Costituzione | €. 760.000 | |
Magazzino – Piazza Xxxxxx Xxxxx | €. 160.000 | €. 70.000 |
Caserma Carabinieri Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX | €. 670.000 | |
Fabbricato ex Podere Dimostrativo /Casa Direttore Aras) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx iII | €. 200.000 | €. 5.000 |
Fabbricato ex podere dimostrativo – Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX | €. 240.000 | €. 4.000 |
Centro Sociale – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX | €. 323.000 | €. 50.000 |
Cimitero Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX | €. 150.000 | |
Infrastrutture varie – piazze giardini parchi ed aree attrezzate simili | €. 150.000 | €. 20.000 |
Rete deflusso acque meteoriche | €. 180.000 | |
Complesso nuragico Is Paras – Via Xxxxxx Xxxxxxx | €.100.000 | €. 2.500 |
Impianto illuminazione pubblica | €. 400.000 | |
1° Piano ex Convento Scolopi ufficio del giudice di pace – Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 | €.450.000 | €. 10.000 |
Ex centro macellazione carni fabbricato industriale dismesso Zona Industriale Loc. Perd’e Cuaddu | €.600.000 | €.50.000 |
Fabbricato magazzino Via Xxxxxxxx Xxxxxxx | €.50.000 | |
Immobile uso abitativo – Via Porrino | €. 90.000 | |
Ecocentro Comunale | €. 50.000 | € 40.000 |
TOTALE | €. 9.203.000 | €. 1.172.000 |