Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Svizzera e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti
Concluso il 13 settembre 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2014
(Stato 1° gennaio 2014)
0.142.113.602
La Svizzera e
la Georgia,
in seguito «le Parti»,
desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini della Georgia;
ribadendo l’intenzione di istituire un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i propri cittadini quale obiettivo di lungo termine, purché sussistano le condi- zioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza;
tenendo presente che dal 1° giugno 2006 i cittadini svizzeri sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Georgia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio;
riconoscendo che se la Georgia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini della Svizzera o per determinate categorie di cittadini della Svizzera, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini della Georgia;
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare la migra- zione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammis- sione;
tenendo conto dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
tenendo conto dell’Accordo del 17 giugno 2010 tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1° marzo 2011, e della Dichia- razione comune relativa alla Svizzera, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia allegata al predetto Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
RU 2014 439
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RS 0.362.31
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
1. Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini georgiani per soggiorni di 90 giorni al massimo su periodi di 180 giorni.
2. Se la Georgia reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini della Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Svizzera, a questi si applicheranno automatica- mente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini georgiani.
Art. 2 Clausola generale
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente Accordo si applicano ai cittadini georgiani solo se questi non sono esenti dal visto in virtù della legislazione nazionale della Svizzera, del presente Accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della suffi- cienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontana- mento, sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Svizzera o della Georgia.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
(a) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza svizzera confor- memente alla legislazione nazionale;
(b) «cittadino della Georgia»: chiunque abbia la cittadinanza georgiana confor- memente alla legislazione nazionale;
(c) «visto»: autorizzazione rilasciata dalla Svizzera per consentire il transito o un soggiorno di 90 giorni al massimo nel territorio della Svizzera o di uno o più Stati Schengen su un periodo di 180 giorni dalla data della prima entrata nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen;
(d) «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino georgiano autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Svizzera ai sensi della legislazione nazionale;
(e) «Stato Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen nei termini dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
(f) «Spazio Schengen»: territorio degli Stati Schengen.
Art. 4 Documenti giustificativi della finalità del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini georgiani, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra Parte:
(a) parenti xxxxxxx – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera:
– una richiesta scritta della persona ospitante;
(b) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale alla Georgia, parteci- pano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative:
– una lettera rilasciata da un’autorità georgiana attestante che il xxxxxx- xxxxx è membro di una sua delegazione in viaggio nel territorio della Svizzera per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
(c) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post- universitari e docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche:
– una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, colle- gio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato atte- stante i corsi da frequentare;
(d) persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:
– documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;
(e) giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale:
– un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di catego- ria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato o un accom- pagnatore a titolo professionale, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finaliz- zato ad assistere a tale attività;
(f) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale:
– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitato olimpico nazionale della Svizzera;
(g) imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria:
– una richiesta scritta, vistata dalla Camera statale di registrazione della Georgia, della persona giuridica, della società o dell’organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità nazionali e locali della Svizzera, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali che si svolgono nel territorio della Svizzera;
(h) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Svizzera:
– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la par- tecipazione dell’interessato all’evento;
(i) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per parteci- pare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scam- bio:
– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità conferma l’iscrizione di tale organizzazione nel pertinente registro conformemente alla normativa nazionale;
(j) partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo:
– una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organiz- zazione ospitante;
(k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Geor- gia:
– un’attestazione scritta della compagnia nazionale di autotrasportatori georgiana relativa a un trasporto internazionale su strada indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
(l) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemel- lati:
– una richiesta scritta del capo dell’amministrazione comunale o del sin- daco;
(m) persone che visitano cimiteri civili:
– un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto.
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 di questo articolo deve indicare:
(a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto, data e scopo del viaggio, numero di entrate e se del caso nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;
(b) per la persona che invita: nome, cognome e xxxxxxxxx;
(c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: nome e indirizzo completi nonché:
– se la richiesta proviene da un’organizzazione o autorità: nome e fun- zione della persona che firma la richiesta,
– se a presentare l’invito è una persona giuridica, una società o un ufficio o una filiale di tale persona giuridica o società avente sede nel territorio della Svizzera: il numero di registro previsto dalla legislazione nazio- nale della Svizzera.
3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 di questo articolo, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla legisla- zione nazionale della Svizzera.
Art. 5 Rilascio di visti per più entrate
1. Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini georgiani:
(a) coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e genitori in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di sog- giorno regolare di tali cittadini;
(b) membri dei Governi nazionali e regionali, delle Corti costituzionali e delle Corti supreme nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
(c) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative.
2. Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a un anno alle seguenti categorie di cittadini geor- giani, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alle disposizioni nazionali in materia d’entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più entrate:
(a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale, partecipano periodi- camente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergo- vernative;
(b) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodica- mente in Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
(c) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi, che si recano periodicamente in Sviz- zera;
(d) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente in Svizzera;
(e) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodica- mente per motivi di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
(f) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da Comuni gemel- lati;
(g) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
(h) giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;
(i) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente in Svizzera;
(j) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
(k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso il territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Georgia.
3. Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini georgiani di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condi- zione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto annuale per più entrate conformemente alle disposizioni nazionali in materia d’entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen, e che i motivi per xxxxxx- dere un visto per più entrate siano ancora validi.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen delle persone di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto
1. L’emolumento per il trattamento delle domande di visto dei cittadini georgiani ammonta a 35 euro.
Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 15 para- grafo 3.
Se la Georgia reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Svizzera o per determinate categorie di essi, l’emolumento richiesto non può superare i 35 euro o l’importo concordato se l’emolumento è rivisto secondo la procedura di cui all’arti- colo 15 paragrafo 3.
2. Nel caso in cui cooperi con un fornitore esterno di servizi, la Svizzera può esigere diritti per servizi addizionali. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 euro. La Svizzera mantiene la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai propri consolati.
3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti cate- gorie di cittadini georgiani:
(a) pensionati;
(b) bambini di età inferiore a 12 anni;
(c) membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado;
(d) disabili ed eventuali accompagnatori;
(e) parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel ter- ritorio della Svizzera;
(f) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Geor- gia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organiz- zazioni intergovernative;
(g) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di forma- zione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolasti- che o accademiche;
(h) giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;
(i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
(j) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per parteci- pare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scam- bio;
(k) partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
(l) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umani- tari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti – nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori – o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.
4. In virtù della sua associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 di questo articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo del 17 giugno 2010 tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti.
Art. 7 Durata della procedura di domanda di visto
1. Le missioni diplomatiche e le rappresentanze consolari della Svizzera decidono in merito alla domanda di rilascio del visto entro dieci giorni di calendario dalla data
di ricezione della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
Art. 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini della Svizzera e della Georgia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Georgia o della Svizzera possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari della Svizzera o della Georgia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Art. 9 Proroga del visto in casi eccezionali
Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno previsti da un visto rilasciato a un cittadino della Georgia sono prorogati qualora l’autorità competente svizzera ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di natura umanitaria che gli impediscono di lasciare il territorio della Svizzera prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.
Art. 10 Passaporti diplomatici
1. I cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nel territorio della Svizzera, uscirne e transitarvi senza visto.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 di questo articolo possono soggiornare nei terri- tori della Svizzera o di un altro Stato Schengen per un massimo di 90 giorni su periodi di 180 giorni.
Art. 11 Scambio di documenti tipo
Le Parti si scambiano documenti tipo che riproducono i rispettivi passaporti, nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo di tali passaporti, entro 30 giorni a decorrere dalla firma del presente Accordo. Le Parti si informano reciprocamente delle modi- fiche formali di tali passaporti e si trasmettono i documenti tipo che riproducono i nuovi passaporti prima della loro introduzione.
Art. 12 Incontri peritali
I rappresentanti delle Parti si incontrano ogni volta che lo ritengono necessario su richiesta di una delle Parti per discutere dell’attuazione del presente Accordo ed eventualmente proporre emendamenti, in particolare in seguito a modifiche
dell’Accordo del 17 giugno 2010 tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti.
Art. 13 Protezione dei dati
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera e della Georgia sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni degli accordi internazionali firmati dalle Parti.
Art. 14 Connessioni tra il presente Accordo e gli accordi bilaterali tra la Svizzera e la Georgia
Sin dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni ivi contenute preval- gono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra la Svizzera e la Georgia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente Accordo.
Art. 15 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle rispet- tive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese succes- sivo alla data in cui l’ultima Parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore dopo che le Parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure richieste a tal fine.
4. Ciascuna Parte può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La deci- sione di sospensione è notificata all’altra Parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta venuti meno i motivi della sospensione, la Parte che ha sospeso l’Accordo informa senza indugio l’altra Parte.
5. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricezione della notifica.
Fatto a Neuchâtel il 13 settembre 2013 in duplice esemplare in lingua tedesca, georgiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
Per la Svizzera: Per la Georgia:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx