ACCORDO QUADRO
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO Settore III - INFRASTRUTTURE
ACCORDO QUADRO
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PRORPIETA’ DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO COMPRESO OPERE E ATTIVITA’ CIMITERIALI , ANNO 2017 – 2019
CIG : 6921775D6A
CUP: B26J16000950004
CAPITOLATO D’APPALTO
INDICE GENERALE
ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO ART. 2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 3 LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA - AMMONTARE DELL’ACCORDO
QUADRO
ART. 4 CATEGORIA DEI LAVORI
ART. 5 DURATA DELL'APPALTO
ART. 6 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
ART. 7 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 9 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO ART. 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 11 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
ART. 12 MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI
ART. 13 TIPOLOGIA D’INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 14 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA ART. 15 RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 16 CONDOTTA DEI LAVORI
ART. 17 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE - CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO
ART. 18 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO - MODALITÀ DICONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
ART. 19 SUBAPPALTI O COTTIMI
ART. 20 OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 21 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLIMPRESA
ART. 22 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
ART. 23 PIANI DI SICUREZZA
ART. 24 AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI
ART. 25 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 26 NORMATIVA ANTIMAFIA
ART. 27 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
PREMESSA
Il Comune di Castellammare del Golfo, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi al proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con tre Operatori Economici, un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Immobili Comunali compreso opere e attivita’ cimiteriali che si renderanno necessari nell’arco di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
Il presente Capitolato d’Oneri detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto e quella relativa ai singoli Ordini di Esecuzione, che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l’affidamento di uno o più interventi di cui sopra .
Trattandosi di un documento meramente programmatico, l’importo complessivamente posto a base di gara è stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora puntualmente individuati tutti gli interventi. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture e degli acquisti che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio o determinazioni dalla Stazione Appaltante.
I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella documentazione tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione, in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, ove non siano necessarie specifiche e/o dimensionamenti, dal semplice Computo Metrico, eventualmente corredato da una Relazione .
Articolo 1
OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro in questione, di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati tecnici approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’uopo applicabile.
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come indicati nei successivi articoli, per interventi non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità di costruzione , manutentive e di conservazione dei fabbricati Comunali.
L’Accordo Quadro prevede l’esecuzione esclusivamente di categorie di lavoro, connotati da serialità e caratteristiche standardizzate.
Gli elementi tecnico-prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato e nell’Elenco dei Prezzi Unitari della Regione Siciliana pubblicati nell’ anno 2013.
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche del Comune, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione o regolari analisi dei prezzi predisposti dalla direzione dei lavori.
I preventivi di cui al comma precedente su indicazione della D.L. possono essere predisposti dall’operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.
Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari inerente i lavori ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte, nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l’Impresa nell’ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità del Comune, si procederà successivamente all’emissione di appositi Ordini di Lavoro/Servizio scritti o verbali o Determinazioni della Stazione Appaltante.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune di Castellammare del Golfo, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, e le forniture di arredi ed attrezzature necessarie alla esecuzione di ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato, nonché quelle indicate nella documentazione tecnica del singolo intervento o lavoro. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.
Articolo 2
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
- Lavori di edilizia, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale
- Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo
- Demolizioni e rimozioni
- Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme
- Prefabbricati in calcestruzzo
- Murature, tramezzature
- Solai, coperture, xxxxxxxx, controsoffitti
- Vespai, riempimenti, massetti
- Opere da lattoniere
- Opere in ferro
- Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento
- Pavimentazioni, marmi, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker
- Battiscopa ed accessori
- Pavimentazioni diverse
- Rivestimenti
- Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature
- Infissi ed accessori
- Opere da vetraio
- Giunti e coprigiunti
- Condotti, canne fumarie, comignoli
- Opere da marmista
- Interventi di ripristino del C.A.
- Porte e vetrate resistenti al fuoco
- Lavori di inumazione , esumazione , tumulazione, estumulazione e fornitura di attrezzature .
Per ulteriori lavorazioni che si riterranno necessarie ed opportune, non previste nelle su richiamate voci di lavorazioni, si farà riferimento a quanto previsto al successivo art. 3. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l’importo contrattuale nei limiti di 1/5 (un quinto) dell’importo di affidamento e l’Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.
Articolo 3
LAVORI A MISURA ED IN ECONOMIA - AMMONTARE DELL’APPALTO
Le opere consistenti saranno valutate a misura e/o in economia, secondo l’Elenco Prezzi posto a base di gara, sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale. Nell’eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti, si farà riferimento al prezziario della Regione Siciliana 2013 e dei materiali e manodopera della Provincia di Trapani, su cui sarà applicato il ribasso contrattuale.
L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stimato in €.988.200,00 come dal seguente quadro economico compresi oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, che saranno valutati e computati in dettaglio per ogni singolo contratto ed oltre l’I.V.A. di legge.
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 783.000,00 |
IMPORTO ONERI SICUREZZA | 15.000,00 |
IMPORTO COMPLESSIVO | 798.000,00 |
IVA 22% | 175.560,00 |
SPESE VARIE (CONTRIBUTO ANAC, PUBBLICITÀ, COMMISSIONE AGGIUDICATRICE ECC) 10.000,00
SOMME ART 113 DEL DLGS 50/2016 14.640,00
TOTALE 998.200,00
Articolo 4 CATEGORIA DEI LAVORI
I lavori rientrano nell’ambito della categoria OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI).
Articolo 5 DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto e terminerà alla scadenza del predetto termine, senza che l'Amministrazione Comunale comunichi disdetta alcuna.
L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale. Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, la ditta appaltatrice lascerà gli immobili e relativi impianti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano lavori in corso, dovrà completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte.
L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
Articolo 6
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro :
a) il presente Capitolato d’Oneri;
b) l’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, al quale si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara;
c) Xxxxxx prezzi riferito alle opere cimiteriali
d) l'offerta dell’Impresa.
Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell’Accordo Quadro :
- il Piano Operativo di Sicurezza;
- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, se previsto;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.
Articolo 7
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e in generale di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.
Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
Articolo 8 CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva dovrà prevedere :
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione.
Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal succitato articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del 50% e delle ulteriori riduzioni, anche cumulabili, previste sempre al citato comma 7 rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall’art. 93 e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 9
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Accordo Quadro dovrà inoltre intendersi risolto “ipso iure” , previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi :
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle norme sul subappalto;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
d) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Impresa;
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo.
La Stazione Appaltante infine potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati con la “Comunicazione di esecuzione delle riparazioni” in essere alla data in cui è dichiarata.
Articolo 10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l’Impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo l’attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E’ competente, in via esclusiva, il Foro di Trapani
Articolo 11
POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione .
Certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 123/2004.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a €. 1.000.000,00 così ripartita :
- una somma pari ad €. 500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento;
- una somma pari ad €. 500.000,00 per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento.
La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
Articolo 12
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
In considerazione dell’attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.
L’Impresa dovrà, quindi, prevedere :
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate al successivo art. 18. Ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della D.L., l’intervento manutentivo, prima della sua realizzazione, dovrà essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo come disciplinato al precedente art. 1.
Articolo 13
TIPOLOGIA D’INTERVENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
I lavori di Manutenzione Ordinaria sono raggruppati in 4 (quattro) categorie d’intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei
Lavori secondo quanto di seguito specificato :
- priorità “01” - in emergenza - lavoro immediato :
affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax, e successivamente confermato con Ordine di Servizio. I lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo;
- priorità “02” - urgente - lavoro urgente :
affidato tramite Ordine di Servizio ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- priorità “03” - ordinario - lavoro ordinario :
affidato tramite Ordine di Servizio ed iniziato entro le 48 ore dalla data della relativa comunicazione;
- priorità “04” - programmato - lavoro programmato :
affidato tramite Ordine di Servizio e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l’Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.
In riferimento ai lavori di inumazione tumulazione esumazione ed estumulazione gli stessi rientrano nella priorita’ “01” e l’impresa , nel giorno e nell’ora stabilita con i familiari dei defunti dovra’ presentarsi al cimitero con tre operatori con un ritardo massimo di cinque minuti indipendentemente dall’orario fissato e dal numero di servizi di tumulazione da espletare .
I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
Il referente tecnico dell’Impresa dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell’Impresa, la esecuzione degli stessi.
Inoltre l’Impresa dovrà:
- istituire nel territorio di Castellammare del Golfo, oltre che nel luogo della Sede Sociale, di un ufficio recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e fax, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);
- indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante;
- per tutta la durata dell'appalto far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti come precedentemente stabilito.
Articolo 14
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della documentazione tecnica o di un progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari all’immediata cantierabilità, redatto in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori, un Coordinatore per la Sicurezza se dovuto e, in base della complessità del progetto, un eventuale organo di collaudo.
L’appaltatore sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con l’Amministrazione, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti. Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla documentazione tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
Articolo 15
XXXXXXX E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, cumulati tra loro, si verifichino per più di 3 (tre) volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo ed incamerando la cauzione.
L’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché l'eventuale anche minimo ritardo che si verificasse dopo la chiamata, renderà l'affidatario tassabile di una penale riferita ad ogni singolo intervento da €. 20,00 (venti) a €. 50,00 (cinquanta) , a seconda della gravità della mancanza accertata.
Tale penale sarà determinata dalla D.L. e verrà trattenuta senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente art. 14 sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille (uno per mille) del relativo importo stabilito. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
Articolo 16 CONDOTTA DEI LAVORI
L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
L’Impresa, dovrà, in particolare :
- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Stazione Appaltante;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica o verbale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento :
1. ai richiedenti;
2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi; 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l’affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il D.M. 37/2008 e s.m.i. e, pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante;
- nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori;
- mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
L’Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.
L’Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
Articolo 17
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE - CONTO FINALE E VISITA DI XXXXXXXX
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto negli Ordini di Servizio o nella documentazione tecnica/progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante.
Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall’art. 15 del presente Capitolato, in caso di ritardo.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dalla Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l’ipotesi contemplata dal precedente comma 2.
Il conto finale dei lavori sarà compilato il primo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori.
Il collaudo dei lavori e/o il Certificato di Regolare Esecuzione sarà effettuato in conformità all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto degli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 18
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO - MODALITÀDI CONTABILI ZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 sia delle rate di acconto precedenti.
Il termine di emissione dei Certificati di Pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile
Unico del Procedimento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla redazione del relativo S.A.L.
La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Per i lavori di Manutenzione Ordinaria i pagamenti avvengono per stati di avanzamento da determinarsi sulle quantità effettivamente eseguite, e comunque ogni qual volta si raggiunga, al netto della ritenuta di cui sopra l’importo di €. 25.000,00 . Detto importo è da considerarsi al netto del ribasso d’asta e comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
Per i lavori di Manutenzione Straordinaria le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. Per l’esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori l’appaltatore fornirà, ove necessario, gli elaborati as-built delle opere via via realizzate, le dichiarazioni e certificazioni di conformità relative agli eventuali impianti realizzati e/o materiali messi in opera e la documentazione necessaria per consentire il DL di poter predisporre la contabilità. Senza tali documenti non sarà possibile emettere lo stato di avanzamento.
L'importo complessivo dell’Accordo Quadro è stabilito in €. 988.200,00 compresi oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, che saranno valutati e computati in dettaglio per ogni singolo contratto ed oltre l’I.V.A. di legge.
Il suddetto importo stimato non é, comunque, assolutamente vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili comunali, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.
Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. I lavori oggetto dell’Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, in base a quanto stabiliti nell’art. 3 del presente Capitolato, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall’operatore
economico per l’aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica e nel computo degli oneri della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) approvato dalla Stazione Appaltante, non soggetti ad alcun ribasso. Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010. A tal fine si precisa che le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili d’impresa sui prezzi unitari, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).
I prezzi unitari di aggiudicazione compensano :
- circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi ed eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, quant’altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant’altro;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutti gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell’Accordo Quadro.
Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa sugli appalti.
Il Direttore dei Lavori provvederà, pertanto, ad una contabilizzazione specifica ed alla verifica della regolare esecuzione per ciascun singolo contratto, secondo quanto previsto dal citato D.P.R. n. 207/2010, fermo restando il raggiungimento dell’importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento, con le seguenti specificazioni.
Per i lavori di manutenzione ordinaria, la contabilità finale sarà compilata ai sensi dell’art. 198 del D.P.R. 207/2010 e sarà emessa dalla D.L. entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, per il pagamento della rata a saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria nei termini di Legge, il Certificato di Regolare Esecuzione avrà carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione.
Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nel rispetto di quanto all’uopo previsto dal D.P.R. n. 207/2010.
L’erogazione della rata di saldo è subordinata, così come prescritto dall’art. 102, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d’importo pari alla rata stessa, maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
L'impresa dovrà fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e l'ulteriore modulistica necessaria per la contabilità e la liquidazione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro come previsto dal D.P.R. n. 207/2010, senza onere e spesa a carico del Comune.
Articolo 19 SUBAPPALTI O COTTIMI
E’ ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge.
L’Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati. L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta.
In caso di mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà alcuna autorizzazione.
Ai sensi del comma 13 del succitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi :
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Se il subappaltatore o il cottimista non rientrano in queste casistiche, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Articolo 20
OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA E TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Xxxxx tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’Impresa aggiudicataria dell’appalto è, altresì, tenuta a :
- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Dirigente Scolastico interessato dai lavori e l’R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Dirigente Scolastico interessato dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
- garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell’Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;
- adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
- fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.
Articolo 21
OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nell’Elenco Prezzi annesso al presente Capitolato, nonché nell’offerta da essa presentata, dovrà :
- collaborare con i tecnici degli uffici del Comune di Castellammare del Golfo sia nelle verifiche che nella compilazione di eventuali preventivi e computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
- espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia necessario per l’esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l’eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
- pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori oggetto dell’appalto, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc;
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;
- permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’appalto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell’Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e c ompleto la Stazione Appaltante;
- osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
- procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore
Articolo 22 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
L’Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Entro i 3 (tre) giorni precedenti l’inizio dell’appalto la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale. L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro i 3 (tre) giorni precedenti l’avvio dell’appalto, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.
Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Articolo 23 PIANI DI SICUREZZA
I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Nel caso si dovesse procedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento l’appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) il Piano Operativo di Sicurezza redatto in aderenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento, o l’eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare.
Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’appaltatore dovrà comunque predisporre il Piano Operativo di Sicurezza e trasmetterlo all’Ufficio della Direzione dei Lavori, in questo caso il Direttore dei Lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Le eventuali violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Piano Operativo di Sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 24
AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CONTRATTUALI
L’Amministrazione Comunale potrà affidare, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, lavori di ristrutturazioni, ammodernamento, nuovi impianti, ecc., nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Inoltre l’Amministrazione comunale si riserva di affidare ad altra ditta appaltatrice, nel rispetto della normativa vigente, lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ammodernamento afferenti uno
o più immobili di cui al presente contratto senza che la ditta appaltatrice della manutenzione possa sollevare eccezioni alcuna né vantare compenso aggiuntivo di qualsiasi sorta.
Articolo 25
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.
Articolo 26 NORMATIVA ANTIMAFIA
L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato d’Oneri è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è sottoposta ala condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.
Articolo 27 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.