Comparto: Accordi quadro Area: Tutto il personale Data: 08/02/1996 Tipo: CCNQ Descrizione: Contratto quadro in materia di contributi sindacali
Comparto: Accordi quadro | Area: Tutto il personale | Data: 08/02/1996 |
Tipo: CCNQ | Descrizione: Contratto quadro in materia di contributi sindacali |
A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 30 novembre 1995, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il contratto quadro per la disciplina delle ritenute dei contibuti sindacali concordato il 9 novembre 1995 con tutte le confederazioni sindacali, nel testo allegato, il giorno 8 febbraio alle ore 17,30, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:
Prof. Xxxxx Xxxx'Xxxxxx Presidente (firma) Xxxx. Xxxx Xxxxxxx De Xxxxxx Componente (firma) Avv. Xxxxx Xxxxxxx Componente (firma) Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx (firma) Avv. Xxxxxx Xxxxxx Componente (firma) e le seguenti confederazioni sindacali:
CGIL (firma)
CISL (firma)
UIL (firma)
CONFSAL (firma)
CISAL (firma)
CISNAL (firma)
CIDA (firma)
CONFEDIR (firma)
RDB/CUB (firma)
USPPI (firma)
Unione italiana quadri (firma)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto quadro per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali, tenuto conto della deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo, I collegio n. 20 dell'11 gennaio 1996.
CONTRATTO QUADRO IN MATERIA DI CONTRIBUTI SINDACALI
Art. 1 Principi
1. I contratti collettivi nazionali in corso di stipulazione, relativi ai comparti delle aziende, dell'Università, della ricerca, nonchè quelli relativi a tutte le separate aree di contrattazione della dirigenza, disciplinano la materia dei contributi sindacali sulla base dei seguenti principi:
a. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessati.
b. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
c. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
d. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.
e. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art. 2
Norma programmatica
1. Nel corso del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali di comparto, fermo restando il principio dell' art. 1, comma 1, lettera c), le parti potranno valutare ulteriori modalità di disciplina della delega non previste dal medesimo articolo, tali da consentirne anche la verifica.
Art. 3 Norma transitoria
1. Le parti si danno atto che nei contratti collettivi nazionali già stipulati per i comparti regioni- autonomie locali, enti pubblici non economici e sanità è stata confermata, in materia di contributi sindacali, la disciplina preesistente ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tale disciplina vale fino al rinnovo dei CCNL medesimi, salvo per quanto riguarda modalità ed effetti della revoca della delega, per i quali si applica quanto previsto dall' art. 1, comma 1, lettera c).
2. Per i comparti dei Ministeri e della scuola l' art. 1costituisce la disciplina della materia dei contributi sindacali, senza soluzione di continuità con la preesistente normativa, in attesa del completamento della disciplina del rapporto di lavoro del personale dei predetti comparti da attuarsi mediante la stipulazione, tuttora in corso, dei contratti previsti dagli articoli 42, comma 2 (e dichiarazione congiunta n. 4), e 81 dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati il 16 maggio ed il 4 agosto 1995.
3. Per i contratti di cui all' art. 1, le regole previste nel medesimo articolo costituiscono la disciplina provvisoria in materia di contributi sindacali, senza soluzione di continuità con la preesistente normativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE CIDA - CONFEDIR
Cida e Confedir nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro sui contributi sindacali prendono atto della nuova autorizzazione del Governo che rimette l'accoglimento della validità dell'accordo solo a condizione del rispetto delle indicazioni della Corte dei conti in merito all' art. 1, lettera c) , del testo dell'accordo e nell'assumerla, dichiarano tuttavia di non condividere l'interpretazione della funzione di controllo ex art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che la Corte stessa sostiene.
L'accettazione dell'indicazione della Corte non constituisce pertanto in alcun modo precedente a cui queste confederazioni intendono attenersi.
Si riservano pertanto ogni iniziativa allo scopo di pervenire ad una definizione della funzione di controllo che sia coerente con il principio della autonomia contrattuale delle parti come istituita dalle norme del decreto legislativo n. 29/1993.
Roma, 8 febbraio 1996 Firme: CONFEDIR CIDA
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CGIL in riferimento all' art. 2 del contratto quadro, dichiara che le ulteriori modalità di disciplina della delega sono da intendersi riferite anche alla periodicità della verifica.
Roma, 8 febbraio 1996 Firme: CGIL
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL - CISL - UIL
CGIL, CISL e UIL nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro sui contributi sindacali prendono atto della nuova autorizzazione del Governo che rimette l'accoglimento della validità dell'accordo solo a condizione del rispetto delle indicazioni della Corte dei conti in merito all' art. 1, lettera c), del testo dell'accordo e nell'assumerla, dichiarano tuttavia di non condividere l'interpretazione della funzione di controllo ex art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che la Corte stessa sostiene.
L'accettazione dell'indicazione della Corte non costituisce pertanto in alcun modo precedente a cui queste confederazioni intendono attenersi.
Si riservano pertanto ogni iniziativa allo scopo di pervenire ad una definizione della funzione di controllo che sia coerente con il principio della autonomia contrattuale delle parti come istituita dalle norme del decreto legislativo n. 29/1993.
Roma, 8 febbraio 1996 Firme: CGIL CISL UIL
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le sottoscritte organizzazioni sindacali nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro sui contributi sindacali prendono atto della nuova autorizzazione del Governo che rimette l'accoglimento della validità dell'accordo solo a condizione del rispetto delle indicazioni della Corte dei conti in merito all' art. 1, lettera c), del testo dell'accordo e nell'assumerla, dichiarano tuttavia di non condividere l'interpretazione della funzione di controllo ex art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che la Corte stessa sostiene.
L'accettazione dell'indicazione della Corte non costituisce pertanto in alcun modo precedente a cui queste confederazioni intendono attenersi.
Si riservano pertanto ogni iniziativa allo scopo di pervenire ad una definizione della funzione di controllo che sia coerente con il principio dell'autonomia contrattuale delle parti come istituita dalle norme del decreto legislativo n. 29/1993.
Roma, 8 febbraio 1996
Firme: CISNAL, UNIONQUADRI, USPPI, CONFSAL DICHIARAZIONE A VERBALE
La confederazione RDB/CUB, pur non condividendo il rinvio della verifica delle adesioni ai
prossimi rinnovi contrattuali come previsto dall' art. 2, sottoscrive il presente contratto quadro in
materia di contributi sindacali, al fine di garantire la continuità dell'azione sindacale, prendendo atto che detto contratto quadro è applicabile a tutte le organizzazioni sindacali anche non firmatarie di contratto.
La RDB/CUB si impegna fin d'ora a far si che in tutti i contratti di categoria siano inserite clausole che, al fine di contrastare la pratica delle iscrizioni a vita, prevedano periodiche verifiche delle adesioni.
La RDB/CUB si adopererà affinchè la volontà popolare chiaramente espressa con l'esito referendario sia pienamente rispettata.
Roma, 8 febbraio 1996 Firme: RDB/CUB
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro in materia di contributi sindacali, prende atto dell'autorizzazione al Governo che condiziona l'accoglimento della validità dell'accordo al rispetto delle indicazioni della Corte dei conti, che ha inteso modificare il testo dell'accordo all' art. 1 lettera c), non condivide il comportamento del Governo e contesta l'ingerenza dell'organo di controllo che impone al Governo di tornare sulle decisioni assunte in materia di accordi, che hanno natura prettamente pattizia. La sottoscrizione del presente accordo non rappresenta quindi accettazione della decisione della Corte nè in alcun modo valido precedente cui attenersi per il futuro. La CISAL si riserva ogni iniziativa tesa anche alla difesa dall'autonomia contrattuale delle parti.
Roma, 8 febbraio 1996 Firme: CISAL