VERBALE Dl ACCORDO
VERBALE Dl ACCORDO
Il giorno 1 marzo 2007, in Bergamo, tra
Banca Popolare di Bergamo spa,
e
La Delegazione Sindacale Aziendale della DIRCREDITO La Delegazione Sindacale Aziendale della FABI
La Delegazione Sindacale Aziendale della FALCRI
La Delegazione Sindacale Aziendale della FIBA-CISL La Delegazione Sindacale Aziendale della FISAC-CGIL La Delegazione Sindacale Aziendale della UILCA
si conviene quanto segue
Art. 1 Assegno ex BPB-CV
Viene istituito un assegno aziendale, denominato nel cedolino-paga "assegno ex BPB-CV", da erogarsi mensilmente (per 12 mensilità) secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.
Personale interessato
L'assegno ex BPB-CV verrà riconosciuto al Personale alle dipendenze della Banca Popolare di Bergamo Spa alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Voci retributive e modalità di calcolo
Le voci retributive che vengono consolidate nell' "assegno ex BPB-CV" - con le relative percentuali di consolidamento - sono indicate nella tabella che segue:
Premio ad personam | Premio aziendale 2005 | Assegno aziendale QD 1 O-20 liv |
100% | 25% | 100% |
L'individuazione delle voci retributive da consolidare nell'assegno ex BPB-CV e dei relativi importi avverrà:
• sulla base dell'inquadramento in essere alla data del 0 1/03/2007
• sulla base degli importi tabellari relativi all'anno 2006
• per il solo premio aziendale, sulla base degli importi tabellari "base" - ossia privi delle maggiorazioni correlate agli scatti di anzianità - relativi all'anno 2005.
Pertanto, in applicazione di quanto sopra, si procederà al calcolo degli importi di tali voci retributive sulla base dell'inquadramento in essere alla data del 01/03/2007. Tali importi costituiranno quindi la base per la determinazione dell'ammontare dell'assegno ex BPB-CV.
Il criterio di calcolo sopra delineato conduce alla determinazione di importi relativi alle voci retributive da consolidare superiori o uguali - e comunque mai inferiori - a quelli percepiti dal Lavoratore nel corso del 2006.
Importo dell'assegno mensile
Il calcolo dell'ammontare mensile dell' "assegno ex BPB-CV" avverrà:
• individuando, per ogni livello in cui e inquadrato il Personale, l'importo relativo a ciascuna voce retributiva da consolidare nell'assegno in parola, in applicazione delle regole sopra indicate e delle percentuali di consolidamento riportate in tabella;
maggiorando del 15% gli importi relativi alle voci retributive come sopra individuate;
Per il Personale appartenente al 30 e 40 livello retributivo dei Quadri Direttivi, l'importo annuo della maggiorazione non puô risultare inferiore a € 300,00 annui.
• sommando gli importi annui delle voci retributive da consolidare con la maggiorazione come sopra determinata e dividendo l'ammontare cosi ottenuto per 12 mensilità.
Rivalutazione dell' "assegno ex BPB-CV"
A decorrere dall'anno 2008, l'importo dell' "assegno ex unificazione CIA" verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT "dei prezzi a! consumo de~~e famig~ie di operai e impiegati" incrementato di 0,5 punti percentuali.
Computabilità ai fini del TFR e della previdenza complementare
L'assegno ex BPB-CV e computabile ai fini del TFR e della previdenza complementare.
Part-time e assenze
L' "assegno ex BPB-CV" e rapportato alla prestazione lavorativa a tempo parziale ed è proporzionalmente ridotto in caso di assenze non retribuite.
Modalità e decorrenza di erogazione
L'assegno verrà erogato a partire dal mese di aprile 2007.
Unitamente alla prima erogazione saranno altresi corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007 calcolati tenendo conto della periodicità annuale o mensile delle voci che hanno concorso a determinare l'assegno ex BPB-CV.
Con riferimento alla quota consolidata di premio aziendale, confluita nell'assegno ex unificazione CIA, le Parti hanno convenuto di adottare il criterio di competenza. Pertanto, entro il prossimo mese di aprile, sarà corrisposta un'ulteriore apposita erogazione Una Tantum, di importo pari alla stessa quota consolidata, a copertura dell'anno 2006
Dinamicità di carriera
In caso di promozione, disposta con decorrenza dal 01/04/2007, l'importo dell' "assegno ex unificazione CIA" viene maggiorato del 10%.
Tale maggiorazione, pari al 10%, verrà inoltre riconosciuta:
1) ai Dipendenti appartenenti alle Aree Professionali, decorsi 3 anni dalla data di maturazione dell'ultimo scatto di anzianità e comunque non prima di 3 anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo
2) con decorrenza 1/1/2008 ai Dipendenti con un'anzianità di almeno 5 anni nei primi 2 livelli retributivi dei Quadri Direttivi.
Voci consolidate nell'assegno ex BPB-CV
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le voci retributive "Premio ad personam" e "Assegno aziendale QD1 e QD2" confluite nell'assegno ex BPB-CV secondo le modalità sopra individuate, cesseranno di essere corrisposte e le relative norme aziendali istitutive cesseranno di essere applicate.
Dichiarazione dell'Azienda
In relazione all'ASSegno ex unificazione CIA, la Banca garantiSce la conServazione dell'importo
economico dell'aSSegno in tutti i caSi di operazioni Societarie all'interno del Gruppo. In caSo di ceSSione di ramo d'azienda, la Banca Si adoperera per procurare che l'eventuale acquirente Si impegni a mantenere ai Dipendenti intereSSati il trattamento compleSSivo.
Art.2
Indennita' ex ristrutturazione CIA
Dalla data di stipulazione del presente Accordo, la voce retributiva "indennità ex ristrutturazione CIA" cesserà di essere erogata e la relativa norma aziendale istitutiva cesserà di essere applicata.
Con pari decorrenza, l' "assegno ex BPB-CV" verrà mensilmente incrementato di un importo pari a 1112 (un dodicesimo) dell'ammontare annuo della soppressa "indennità ex ristrutturazione CIA". Per la determinazione di tale importo si farà riferimento:
• all'inquadramento in essere alla data del 0110312007;
• agli importi tabellari relativi all'anno 2006 della voce retributiva soppressa.
Con le competenze del prossimo mese di aprile saranno altresi corrisposti - con assegno una tantum - i necessari conguagli rivenienti dalla distribuzione su 12 mensilità di quest'ultimo incremento rispetto alla precedente articolazione su 13 mensilità della voce retributiva "indennità ex ristrutturazione CIA".
Art.3 Avvicinamento alla residenza
La Banca conferma l'impegno ad esaudire le richieste di avvicinamento alla residenza presentate dai Dipendenti appartenenti alla categoria delle Aree Professionali e riserverà particolare attenzione a quelle presentate per iscritto da coloro che prestano servizio da almeno due anni presso unità organizzative distanti piU di 40 km (A9R) dalla residenza.
L'avvicinamento alla residenza puô comportare l'adibizione a mansioni nuove o diverse da quelle espletate nell'unità organizzativa di provenienza, purché proprie dell'Area Professionale di appartenenza.
La Banca comunica entro tre mesi per iscritto e in modo motivato la propria impossibilità a prendere in carico la domanda nel caso che:
• nelle u.o. di destinazione non vi siano mansioni dell'Area Professionale del richiedente;
• l'interessato sia addetto a mansioni con elevato contenuto tecnico-specialistico, non utilizzabili nelle u.o. di destinazione;
• vi siano particolari ed eccezionali motivi che non consentano il trasferimento del
Dipendente.
L'Azienda segnala periodicamente alle RSA il numero di domande non soddisfatte.
Salvo che sia ricorso uno dei casi di cui copra, trascorsi due anni dalla presentazione della richiesta senza che la Banca abbia potuto attuare il trasferimento, viene riconosciuta un'indennità mensile, per 12 mensilità, non computate nel calcolo del TFR, secondo la seguente tabella:
• fascia 40-45 km AIR: euro 75
• fascia 46-55 km AIR: euro 85
• fascia 56-65 km AIR: euro 100
• fascia 66-80 km AIR: euro 125
• fascia 81 - 100 km AIR: euro 155
• oltre 100 km AIR:euro 185
Qualora il Lavoratore non accetti il trasferimento disposto dall'azienda presso una u.o. situata a non piU di 40 km (AR) dalla residenza o, in mancanza di questa, presso una delle u.o. piU vicine, decorre un nuovo periodo di due anni prima della maturazione del diritto alla indennità.
La corresponsione delle indennità decorre dal mese successivo al raggiungimento dei due anni dalla data di presentazione della domanda.
L'indennità non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e la sua corresponsione cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano.
Nell'ambito dei comuni con piU di 500.000 abitanti e per le frazioni di montagna, la Banca terrà in particolare considerazione le richieste di avvicinamento alla residenza.
Norma transitoria
Con riferimento al solo Personale già destinatario della disciplina in oggetto prima della sottoscrizione del presente accordo, restano con fermate le domande già eventualmente presentate e le relative decorrenze.
Art.4
Mobilità
Gli importi della indennità una tantum da erogare in unica soluzione in caso di trasferimento ad un punto operativo piU distante dalla residenza del Dipendente rispetto all'attuale sede di lavoro, vengono cosi definiti:
1 A fascia | da 35 a 45 km | andata e ritorno | 1.900,00 Euro |
2A fascia | da 46 a 55 km | andata e ritorno | 2.200,00 Euro |
3A fascia | da 56 a 65 km | andata e ritorno | 2.500,00 Euro |
4A fascia | da 66 a 80 km | andata e ritorno | 3.200,00 Euro |
5A fascia | da 81 a 100 km | andata e ritorno | 3.800,00 Euro |
Gli importi sopra citati sono maggiorati del 10% per i Dipendenti appartenenti alla categoria dei
Quadri Direttivi.
La distanza viene calcolata in base al tragitto piU breve tra l'indirizzo della residenza del Lavoratore
• l'indirizzo dell'unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l'utilizzo del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
L'indennità viene corrisposta per tutti i trasferimenti (sia quelli disposti dalla Banca che quelli effettuati in seguito alla richiesta del Dipendente) dopo che siano trascorsi 3 mesi dall'effettivo trasferimento del Dipendente e a condizione che lo stesso rimanga assegnato all'unità organizzativa di destinazione.
In caso di ulteriore trasferimento nei 12 mesi successivi spetta al Dipendente l'eventuale conguaglio per passaggio di fascia.
L'indennità non spetta in caso di:
• trasferimenti nell'ambito dello stesso comune, salvo quanto indicato nell'ultimo capoverso;
• trasferimenti effettuati per corsi o stages;
• erogazione di analoga indennità nei 12 mesi precedenti.
Ai fini del calcolo dell'indennità previste per la 4A e 5A fascia si considerano anche le variazioni in aumento o in riduzione delle distanze - non inferiori a 3 km - determinate da spostamenti della sede di lavoro disposti all'interno del medesimo comune.
Art.5
Grande Mobilità
Gli importi delle indennità mensili da corrispondere per trasferimenti che comportano un allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza, o dalla Filiale piU vicina alla residenza stessa se questa e piU prossima alla attuale sede di lavoro, e a condizione che il dipendente non usufruisca dei mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, vengono cosi fissati:
Oltre 100 e fino a 150 km andata e ritorno 700,00 Euro
Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno 1.000,00 Euro, e se necessario, l'alloggio
Oltre 200 km andata e ritorno 1.300,00 Euro, oltre alloggio e viaggio settimanale a/r
con mezzi pubblici (aereo compreso).
Per il Personale che utilizza i mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, vengono fissati i seguenti importi mensili:
Oltre 100 e fino a 150 km andata e ritorno 630,00 Euro
Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno 853,00 Euro, e se necessario, l'alloggio
Oltre 200 km andata e ritorno 1.080,00 Euro, oltre alloggio e viaggio settimanale
a/r con mezzi pubblici (aereo compreso).
La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l'indirizzo della residenza del Lavoratore o dall'indirizzo della Filiale più vicina alla residenza stessa se questa e più prossima alla attuale sede di lavoro, e l'indirizzo dell'unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l'utilizzo del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità, con decorrenza dal giorno del trasferimento e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR.
L'indennità non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e la sua corresponsione cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano.
Ai fini del calcolo dell'indennità di grande mobilità, si considerano anche le variazioni in aumento o in riduzione delle distanze - non inferiori a 3 km - determinate da spostamenti della sede di lavoro disposti all'interno del medesimo comune.
Art.6
Tratta VA-MI-BC
Al Personale BPB che si trovi in mobilità territoriale sulla tratta VA-Ml-BG a seguito di un trasferimento disposto da una unità organizzativa della provincia di VA o Ml a BG se:
• ricorre il presupposto dell'allontanamento di oltre 50 km dalla residenza (presupposto per l'erogazione dell'indennità di grande mobilità ai sensi del presente accordo);
• non ha beneficiato dei trattamenti di mobilità previsti dagli accordi del 25/6/1992 e del 7/7/1995,
verrà riconosciuta l'indennità mensile di € 630,00 a condizione che non abbia in assegnazione un'auto aziendale e assorbendo l'eventuale trattamento ad personam assegnato per la stessa motivazione.
Art.7 Rimborsi Chilometrici
Ai Dipendenti che, in caso di invio in missione temporanea da parte della Banca, sono stati autorizzati ad utilizzare la propria auto, vengono riconosciuti i rimborsi chilometrici determinati secondo il metodo di calcolo di seguito concordato:
• individuazione di due categorie di autovetture: uno composto da cinque auto alimentate a benzina (1) e l'altro composto da cinque auto alimentate a gasolio (2)
1. - Alfa1591.816V140cv
- Fiat Croma 1.8 16V 140 cv
- VW Golf plus 1.6
- VW Passat1.6102cv
- Citroen C3 1.1 60cv elegance
2. - Fiat Punto 1.3 16V M.jet dynamic
- Fiat Croma 1.9 M.jet
- Alfa 159 1.9jtdm
- VW Golf 2.0 16V TDI 4 motion
- VWPassat2.0TDI 170 cv
• utilizzo degli importi di rimborso chilometrico individuati dalle "tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI (Automobile Club d'Italia) - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Il rimborso da riconoscere ai Dipendenti che utilizzano la propria auto per motivi di servizio sarà pari alla media dei rimborsi previsti dalla sopra citate tabelle ACI per ognuno dei due gruppi di automobili individuati.
Tali importi saranno poi ricalcolati annualmente, in coerenza con l'aggiornamento delle stesse tabelle ACI.
Alla data odierna i rimborsi calcolati come sopra ammontano a:
- 0,49 € per km per le auto a benzina
- 0,45 € per km per le auto a gasolio
I nuovi importi dei rimborsi chilometrici di cui sopra verranno corrisposti per le missioni in pagamento a decorrere dal 1/3/2007.
Art.8
Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti, anche in quiescenza e beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà
Beneficiari delle borse di studio sono i figli (o equiparati) studenti a carico (secondo il criterio per l'individuazione dei titolari degli assegni familiari) dei Dipendenti in servizio, degli ex Dipendenti beneficiari delle prestazioni del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione profeSSionale del PerSonale del credito" o del Personale direttamente collocato in quieScenza dalla Banca o deceduto.
Per Studenti Si intendono coloro che riSultano iScritti e frequentano:
• corSi regolari di Studio riconoSciuti in Scuole di iStruzione primaria o Secondaria o di qualificazione profeSSionale, Statali, pareggiate o legalmente riconoSciute o comunque abilitate al rilaScio di titoli di Studio legali;
• corSi regolari di Studio univerSitario preSSo facoltà legalmente riconociute ed abilitate al rilaScio di lauree o diplomi univerSitari validi ad ogni effetto di legge, compreSi i diplomi di Special izzazione un iverSitari.
Le BorSe di Studio poSSono eSSere conceSSe per un numero di volte non Superiore a quello degli anni di durata del corSo legale di Studi previSto dai riSpettivi ordinamenti ScolaStici.
Il riconoScimento della BorSa di Studio Subordinato alla condizione che il beneficiario non percepiSca altra borSa di Studio analoga, Salvo quelle erogate dalla Pubblica AmminiStrazione.
Le BorSe di Studio vengono riconoSciute per i Seguenti importi annuali e con le Seguenti condizioni
per il riconoScimento:
Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | ridotta | Fuori Comune |
1) Elementare | 150, 00€ | - | - | - |
2) Media inf. | 300,0 0€ | 350,00€ | - | - |
3) Media sup. | 400,0 0€ | 550,00€ | 140,00 € | + 100,00€ |
4) Università | 450,0 0€ | 750,00€ | 160,00 € | + 160,00€ Aumentati a 300€ per distanze superiori a 100 km (solo andata) dalla residenza |
Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | ridotta |
1) Elementare | promozione | - | - |
2) Media inf. | promozione | promozione con distinto/ottimo | - |
3) Media sup. | promozione senza debiti formativi | promozione con media di almeno 7/10 (esclusi voti per religione, condotta e ed. fisica) | promozione con debito form ativo |
4) Università | ottenimento di almeno il60% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell'anno accademico per cui viene richiesta | ottenimento di almeno il80% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell'anno accademico per cui viene richiesta | studente iscritto per la prima volta che non abbiaraggiuntoil60% dei crediti formativi previsti per il primo anno |
Le borSe di Studio vengono riconoSciute, direttamente al figlio Studente, dopo la fine dell'anno ScolaStico o accademico di riferimento, nei meSi di Seguito indicati:
• meSe di novembre: Scuola elementare, Scuola media inferiore e Scuola media Superiore;
• meSe di maggio: univerSità.
Art.9
Provvidenze per motivi di studio
A) Xx Xxxxxxxxxx che conseguano per una sola volta dopo l'assunzione il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea vengono corrisposte le provvidenze di seguito indicate:
• € 700,00 al conseguimento del diploma di scuola media superiore conseguita in servizio;
• € 1.300,00 al conseguimento in servizio del diploma di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di xxxxxx xxx comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM3/11/1999, n. 509.
Dette provvidenze vengono erogate il mese seguente alla consegna della documentazione a comprova del titolo di studio conseguito.
B) Ai Dipendenti iscritti alle scuole medie superiori e che hanno superato un anno di corso, esclusi coloro che hanno conseguito la maturità nell'anno considerato, viene erogato un premio di € 500. Ai Dipendenti iscritti a corsi di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di xxxxxx xxx comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 3/11/1999,
n. 509 a condizione che abbiano raggiunto almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal Piano di studi per l'anno in corso, viene erogato un premio di €650.
C) Ulteriori provvidenze a sostegno della frequenza:
• € 103 al Dipendente che, indipendentemente dalla promozione, abbia frequentato con regolarità un anno di studio di scuola media superiore;
• € 310 al Dipendente che, indipendentemente dalla percentuale di crediti formativi raggiunti, dichiara di essere iscritto a corsi di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di xxxxxx xxx comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 3/11/1999, n. 509.
Dette provvidenze vengono erogate nel mese di dicembre e si sommano a quelle dei precedenti punti A) oppure B).
Art. 10
lndennità di turno
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL l'Azienda applicherà i seguenti trattamenti:
• viene confermata la durata dei turni in 7 ore e 25 minuti e la collocazione della pausa di 30 minuti alla fine del turno;
• l'indennità di turno prevista dall'art. 93 CCNL 12/2/2005 viene corrisposta anche nel caso di turni collocati all'interno del nastro orario extra standard;
• nel rispetto dell'orario settimanale di lavoro di 36 ore previsto per i turnisti dall'art. 93 CCNL 12/2/2005 viene concordata, per i turnisti inquadrati nelle Aree Professionali, una riduzione d'orario di lavoro da aggiungere alla spettanza annuale delle ferie; tali accrediti vengono effettuati il 1A gennaio di ogni anno sulla base dei turni effettuati l'anno precedente. La misura della riduzione e calcolata nel seguente modo:
tipologia | orario 1giornaliero | giorni lavorativi | orario 1settimanale | riduzione giornaliera |
turnista | 6oree55min. | 5 | 34oree35min. |
pausa | 30 min. | 5 | 2 ore e 30 min |
o r a r i o complessivo | 37 ore e 5 min. | |||
riduz. su 1previsione CCNL (36 h) | - 1 ora e 5 min. | 13 min. | ||
Banca delle ore | 30 min. | 6 min | ||
differenza turnisti | 7 min. |
• l'indennità di turno diurno prevista dal CCNL viene aumentata a 5,50 Euro per i turni effettuati a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
• l'indennità di turno notturno prevista dal CCNL viene aumentata a 60,00 Euro per i turni effettuati a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
• il compenso forfettario da erogarsi nei casi in cui la collocazione del turno preveda la necessità dell'utilizzo dell'automobile per raggiungere il posto di lavoro, è fissato a 8,00 Euro;
• in occasione di turni effettuati nelle giornate di sabato e domenica verrà corrisposto il buono pasto nella misura corrispondente a quella percepita dai Dipendenti che prestano servizio in unità organizzative site in comuni non dotati di mensa aziendale.
L'eventuale richiesta di passaggio a mansioni con un orario di lavoro diurno, qualora presentata dopo 5 anni dalla adibizione individuale, e comunque non prima di 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, viene accolta dalla Banca per quanto possibile entro i 6 mesi e comunque al massimo entro i 12 mesi successivi, con eventuale trasferimento ad altra unità organizzativa.
Il termine di 12 mesi e impegnativo solo se il numero di richieste presentate negli ultimi 12 mesi non supera il 10% del numero complessivo degli addetti ai turni. In caso di presentazione di piU richieste di trasferimento contemporaneamente, verrà data la precedenza a coloro che da piU tempo sono addetti ai turni.
Norma transitoria
Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che nelle unità organizzative di Milano, presso le quali sono effettuati turni di durata diversa da quella prevista nel presente articolo, restano in vigore i turni attuali.
Le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2007 per esaminare eventuali problematiche applicative proprie del contemperamento con la normativa in essere.
Art. 11
Reperibilità ordinaria
Oltre a quanto riconosciuto dal CCNL 12/2/2005, vengono corrisposti al Personale in reperibilità i seguenti trattamenti:
Aree Professionali:
• indennità aggiuntiva di intervento pari a 35,00 Euro;
• in caso di intervento a seguito di reperibilità la sommatoria complessiva di quanto previsto dal CCNL a titolo di reperibilità, di indennità aggiuntiva di intervento, e di lavoro straordinario, non puô essere inferiore a 65,00 €.
Quadri Direttivi di 1" e 2" liveio retributivo:
• indennità aggiuntiva di intervento pari a 35,00 Euro;
• in caso di intervento a seguito di reperibilità la sommatoria complessiva di quanto previsto dal CCNL a titolo di reperibilità, e di indennità aggiuntiva di intervento, non puo essere inferiore a 65,00 €.
Art. 12
Intervento spot richiesto extra reperibilità
Al Dipendente inquadrato nelle Aree Professionali o nel 1' e 2A livello retributivo dei Quadri Direttivi, cui venga richiesto un intervento senza che si trovi in reperibilità, in caso di situazioni di emergenza o particolari, viene corrisposta un'indennità di 35,00 €, da aggiungersi ai riconoscimenti previsti dal CCNL.
Art. 13
Prestazioni e reperibilità in giornate sensibili
Premesso che per "giornate sensibili" si intendono il 10 gennaio, il giorno di Pasqua, il giorno di Natale, il 31 dicembre dopo le 19,15 (orario extra-standard), la Banca riconosce ai Dipendenti impegnati in lavori diversi da quelli di guardianìa e sorveglianza - in aggiunta al compenso per lavoro straordinario e alle eventuali indennità di reperibilità e intervento - il seguente trattamento:
1) Ulteriore riposo compensativo:
R riposo compensativo in misura corrispondente ad un'ora per ogni ora di prestazione lavorativa (servizio effettivo in Banca); le ore di riposo cosi totalizzate vengono sommate alla spettanza di ferie se non complessivamente inferiori all'orario giornaliero di lavoro (7 ore e 30
minuti), mentre gli eventuali resti vengono liquidati in busta paga;
2) Rimborsi spese:
R viene riconosciuto il buono pasto nella misura in vigore nella piazze in cui non vi è il servizio di mensa aziendale ai Dipendenti il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l'intervallo di tempo intercorrente fra le ore 12 e le ore 14;
R i Dipendenti che per recarsi al lavoro utilizzano sempre l'auto, possono fare richiesta di rimborso chilometrico (casa-Banca+ritorno);
R i Dipendenti che normalmente utilizzano i mezzi pubblici (treni, pullman in abbonamento), qualora questi vengano a mancare a causa delle festività oppure a causa dell'orario,
possono richiedere il rimborso chilometrico (casa-Banca+ritorno) giustificando la richiesta con l'annotazione: "per mancanza dei mezzi pubblici normalmente utilizzati".
Qualora le unità organizzative interessate non dispongano di adeguati posti auto, il rimborso comprenderà anche il parcheggio.
3) Ulteriore riconoscimento economico:
Viene riconosciuto un gettone di 85,00 Euro (43,00 Euro per mezza giornata) elevata a 115,00 Euro (58,00 Euro per mezza giornata) per Quadri Direttivi.
Art. 14
Partecipazione a manifestazioni fieristiche
Con riferimento alla possibilità per la Banca di partecipare a manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand), viene concordato che la Banca utilizzerà per quanto possibile il criterio della volontarietà e della turnazione, e che verranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
Rimborsi spese:
Pranzo | rimborso delle spese (pie di lista) documentate in supero del ticket pasto, se riconosciuto (ove non competa il trattamento di diaria ex CCNL) |
Cena | rimborso delle spese (pie di lista) documentate (ove non competa il trattamento di diaria ex CCNL) |
Utilizzo auto propria | rimborso chilometrico: la distanza sarà misurata dall'indirizzo della residenza, e maggiorata degli ulteriori chilometraggi ascrivibili alla eventuale necessità di recarsi presso l'unità organizzativa per motivi di servizio. |
Competono inoltre i trattamenti indicati nella tabella che segue, differenziati in base all'appartenenza ad una delle Aree Professionali oppure alla categoria dei Quadri Direttivi:
Aree Professionali | Quadri Direttivi | |
sabato e festività infrasettimanali | il Dipendente puo comunque scegliere tra imputazione in banca delle ore oppure compenso per lavoro straordinario | compenso forfettario di 125,00 Euro, qualora la prestazione sia almeno pari a mezza giornata di lavoro |
domenica | Vengono riconosciuti: - sia il compenso per lavoro straordinario; - sia il riposo compensativo. | Vengono riconosciuti, qualora la prestazione sia almeno pari a mezza giornata di lavoro: - sia un compenso forfettario di 125,00 Euro; - sia il riposo compensativo. |
Art. 15 lndennità di sostituzione
In caso di sostituzione effettuata mediante svolgimento effettivo, da parte del Quadro Direttivo di1' e 2' livello retributivo, delle mansioni del Responsabile dell'Unità Organizzativa, la relativa indennità di sostituzione viene riconosciuta, indipendentemente dagli scatti di anzianità, nella misura fissa di € 50,00.
Art. 16
Contributo famiglie monoreddito
L'Azienda erogherà ai Dipendenti delle Aree Professionali e del 1' e 2A livello retributivo dei Quadri Direttivi con famiglia monoreddito, un contributo annuo pari a € 250,00 per ogni figlio che abbia i requisiti che consentono di beneficiare delle prestazioni della "Polizza rimborso spese di cura per malattia e infortunio".
E' considerata monoreddito la famiglia che, oltre al reddito del Dipendente, non possiede altri redditi in misura superiore all'importo del trattamento minimo pensionistico maggiorato del 30% che siano riferibili al coniuge del Dipendente stesso in via diretta (stipendio o altro) o indiretta (pensione di reversibilità in caso di coniuge deceduto, assegno di mantenimento in caso di coniuge separato).
Il contributo monoreddito verrà erogato nel mese di gennaio di ciascun anno ai Dipendenti in servizio in tale mese; le condizioni che danno diritto all'erogazione devono essere presenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 17 Permessi retribuiti
La Banca concederà permessi retribuiti di:
• 3 giorni, frazionabili anche a ore a fronte di domanda scritta, ad uno dei genitori per l'inserimento del figlio presso l'asilo nido o presso la scuola materna, se richiesto da queste struttu re;
• 3 giorni in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica);
• 3 giorni per nascita o adozione di figli;
• 3 giorni anche frazionabili ad ore per l'assistenza all'intervento chirurgico di famigliari conviventi o parenti di 1° grado, sorelle e fratelli anche se non conviventi e del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica);
• 1 giorno per ricovero urgente di famigliari conviventi, parenti di 1° grado e del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica);
• 2 giorni ad uno dei genitori per ricovero in ospedale del figlio di età inferiore a 14 anni, indipendentemente dall'urgenza.
• 3 giorni annui anche frazionabili ad ore per cicli di terapie/riabilitazione in relazione a patologie documentate ed effettuate presso strutture pubbliche dietro specifica certificazione medica, con esclusione delle cure termali.
Art. 18
Permessi non retribuiti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del vigente CCNL, su richiesta del Lavoratore interessato, la Banca si dichiara disponibile a concedere permessi non retribuiti fino ad un massimo di 6 mesi ai Lavoratori colpiti da lutti o gravi malattie documentate del coniuge, o convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) e dei parenti di 1° grado.
Su richiesta documentata verrà inoltre concessa una aspettativa non inferiore a 10 giorni lavorativi, frazionabili in due periodi, e non superiore a 3 mesi di calendario ripartiti in non piU di quattro periodi, fruibile ogni 3 anni di servizio.
Dietro presentazione di richiesta documentata e compatibilmente con le esigenze del servizio, viene concessa una aspettativa per scopi umanitari a coloro che svolgono operazioni di soccorso in caso di calamità per un periodo di 3 mesi anche frazionabili nell'arco di tre anni.
Alla Lavoratrice madre o, in alternativa, al Lavoratore padre, viene riconosciuto il diritto di prolungare l'astensione dal lavoro, esaurito l'intero periodo di congedo parentale previsto dalle vigenti leggi, sino al compimento di un anno di età del figlio.
Alla lavoratrice madre o, in alternativa, al Lavoratore padre che ne faccia richiesta vengono concessi permessi non retribuiti per malattie dei figli di età inferiore a sei anni comprovate da certificato medico.
Ferme le previsioni di legge in materia, l'Azienda si impegna a considerare con attenzione le richieste relative a permessi non retribuiti presentate per malattie dei figli di età superiore a sei anni e comprovate da certificato medico.
Art. 19
Pari Opportunità
Viene confermata una Commissione paritetica composta da rappresentanti aziendali e due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) per ciascuna O.S. firmataria del presente CIA.
La Commissione studia ed elabora proposte in merito alla parità dei sessi in azienda, promuove e sviluppa progetti di azioni positive tendenti a favorire il perseguimento delle finalità della legge 125/1991 nell'ambito della Banca, propone altresi interventi mirati allo sviluppo di tutte le Risorse e progetti di azioni positive tese ad eliminare le discriminazioni dirette e indirette nell'ambito della Banca.
La Commissione si avvale, se necessario, della collaborazione di esperti esterni con competenze specifiche in materia e nell'organizzazione del lavoro e della gestione delle Risorse Umane.
Le attività della Commissione sono finanziate dalla Banca entro un limite massimo di spesa di
€7.500 per il biennio 2007-2008.
Al rappresentante effettivo di ogni 0.S verrà riconosciuto un permesso retribuito di 15 ore all'anno per partecipare ai lavori della Commissione.
Art. 20
Maternità e gravidanza
Al rientro in servizio, dopo l'assenza per maternità, la Lavoratrice viene di norma riassegnata, all'unità organizzativa presso la quale si trovava prima dell'assenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino al compimento di 18 mesi di età del figlio.
L'unità lavorativa di destinazione le viene comunque comunicata con anticipo - indicativamente di un mese - rispetto alla data di rientro.
Al rientro in servizio la Banca, compatibilmente con le esigenze organizzative, consentirà alle lavoratrici che ne faranno richiesta, una elasticità dell'orario di entrata e uscita fino ad un massimo di 30 minuti fino al compimento di 1 anno di età del figlio.
Durante la gravidanza e per giustificati motivi la Banca prevede la possibilità di concedere la stessa flessibilità d'orario di cui sopra.
Art. 21 Anticipazione TFR
Ferme restando le condizioni per l'anticipazione del TFR previste dall'art. 2120 cc., saranno prese in considerazione, anche le richieste relative a:
1) ristrutturazione dell'abitazione primaria con gli stessi limiti e modalità in essere per l'acquisto della prima casa;
2) acquisto e ristrutturazione di immobile ad uso abitazione secondaria, con gli stessi limiti e le stesse modalità in essere per l'acquisto della prima casa;
3) estinzione o riduzione del mutuo o prestito casa (riservato ai Dipendenti Banca) contratto per l'acquisto dell'abitazione primaria e secondaria;
4) spese di studio dei figli conviventi, limitatamente a quelle di iscrizione a:
o scuole medie superiori: per un importo non inferiore a € 1.000 e fino ad un massimo di € 5.000; la richiesta e ripetibile per ogni anno scolastico;
o corsi universitari e di specializzazione post-universitari legalmente riconosciuti: per un importo non inferiore a € 1.000 e fino ad un massimo di € 10.000; la richiesta e ripetibile per ogni anno accademico;
6) contribuire, nel limite del 75%, alle spese di avviamento documentate di attività artigianale, commerciale o professionale dei figli conviventi regolarmente iscritti negli appositi Albi, e di quelle relative all'acquisto dell'immobile in cui detta attività sara svolta;
7) tassa di successione sostenuta dal Dipendente erede;
8) spese di trasloco;
9) estinzione o riduzione delle esposizioni in conto corrente; tale anticipazione sara concessa una sola volta e per un importo massimo di € 10.330;
10) acquisto di autovetture nuove o usate, incluse motociclette, campers, roulottes, intestate al Dipendente; tale erogazione non potra superare la somma di € 20.000;
11)spese matrimoniali documentate fino ad un massimo di € 15.000;
12)spese conseguenti a separazione o divorzio, fino ad un massimo di € 15.000; 13)estinzione o riduzione del prestiauto fino ad un massimo di € 20.000.
Nel caso di piU anticipazioni concesse con riferimento ai punti 10 e 13, l'importo massimo concedibile sara di € 20.000 e nel caso di piU anticipazioni concesse con riferimento ai punti 9, 10 e 13, l'importo massimo concedibile xxxx di € 30.000.
Gli importi indicati devono ritenersi sempre al lordo della relativa imposta fiscale.
Art. 22
Rotazioni
La Banca riconosce il principio della rotazione del Personale nell'intento di evitare al Lavoratore l'adibizione prolungata a mansioni ripetitive e consentire il miglioramento della sua professionalità.
Verranno quindi valutate con la massima attenzione le richieste di rotazione e trasferimento con particolare riguardo alle indicazioni fornite dal Lavoratore nella richiesta stessa.
La Banca si rende disponibile ad evadere con particolare sollecitudine le richieste di rotazione presentate per motivi di salute purché corredate da certificazione del medico competente.
Art. 23
Adibizione alla cassa
A modifica della normativa aziendale precedente, l'Azienda eviterà di adibire alla cassa il Personale di eta superiore a 48 anni che ne faccia espressa richiesta.
Norma transitoria
La Banca si impegna ad evadere le richieste già presentate alla data odierna sulla base della normativa precedente.
Art. 24
Affidamenti di conto corrente e prestiti
Il fido "in convenzione" sul conto di accredito dello stipendio a Dipendenti confermati in servizio, avente durata a revoca, è accordato sino a 7.000,00 Euro (modulo standard).
In aumento al fido di Euro 7.000,00 appena citato - ed assorbendo una porzione corrispondente degli altri fidi aggiuntivi eventualmente in corso con scadenza a temine - il Dipendente che abbia maturato 15 anni di anzianità di servizio effettivo presso la Banca puô richiedere alla Dipendenza la concessione di un ulteriore fido (modulo aggiuntivo) con durata a revoca, sino a un massimo di altri:
• 3.000,00 Euro per i Dipendenti inquadrati nelle Aree professionali;
• 5.000,00 Euro per i Dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi.
Pertanto - nell'ovvio presupposto che la concessione e la gestione dei fidi dei Dipendenti non puô prescindere dalla corretta logica di valutazione del rischio e dalla regolarità del rapporto - per il Dipendente che abbia maturato 15 anni di anzianità di servizio effettivo, i fidi complessivi a tempo indeterminato ("a revoca" risultanti dalla sommatoria del modulo standard e del modulo agg iuntivo), potran no essere di:
• un massimo complessivo di 10.000,00 euro per i Dipendenti inquadrati nelle Aree Professionali;
• un massimo complessivo di 12.000,00 euro per i Dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi.
Indipendentemente dalla durata del fido, l'agevolazione del tasso che la Banca riserva agli affidamenti ai Dipendenti è a valere solo sul conto corrente di accredito dello stipendio e viene riconosciuta sino a concorrenza del fido di cui al primo capoverso.
L'importo massimo del Prestiauto viene fissato a 20.000,00 euro, e lo scopo viene esteso, oltre che ad auto nuove od usate, anche all'acquisto di motociclette.
Art. 25
Mutui Ipotecari e Prestiti per l'acquisto della I' casa
In materia di Mutui Ipotecari e Prestiti per la 1' casa di abitazione vengono apportate le seguenti modificazioni alla normativa contrattuale in xxxxx (Xxxxxxx 00/0/0000, regolativo dell'intera
materia).
A) Importi massimi finanziabili
Viene fissato in Euro 250.000 l'importo massimo finanziabile con il Mutuo lpotecario agevolato avente come programma di investimento immobiliare per la 1' casa di abitazione (acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile), non superabile per cumulo con quello del comma successivo.
Resta confermato in Euro 77.500.= l'importo massimo finanziabile con Xxxxxxxx non ipotecario agevolato per lo stesso scopo, richiedibile quando non sia già in corso un precedente mutuo ipotecario.
B) Nuove richieste
Nell'ambito dell'importo massimo di 250.000 euro, che viene reso rotativo, il Dipendente potrà presentare nuove richieste di mutuo ipotecario o prestito non ipotecario agevolati, fermo restando il requisito della effettiva destinazione anche del nuovo programma di investimento a 1' casa di abitazione.
A tal proposito resta espressamente confermato che:
a) per 1' casa di abitazione si intende la casa di effettiva e stabile abitazione della famiglia, che consente di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro;
b) a comprova del requisito sopraddetto il Dipendente produrrà entro 6 mesi dall'investimento il certificato anagrafico di residenza ed eventuale altra documentazione utile e/o richiesta.
Resta inteso che la produzione della documentazione formale non sana la carenza sostanziale del requisito, e che la Banca fa affidamento in primo luogo sulla fiducia specifica del rapporto con il proprio Dipendente.
C) Quota finanziabi~e.
Il programma di investimento immobiliare per la 1' casa di abitazione (acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile) potra essere finanziato anche sino all'intero ammontare dell'esborso effettivamente richiesto per la sua realizzazione, fermo il principio che la concessione e l'ammontare del Mutuo lpotecario o del Prestito al Dipendente non possono prescindere dalla corretta log ica di valutazione del rischio e capacita di rimborso.
D) Durata
La durata massima delle richieste di Xxxxx lpotecario agevolato per l'acquisto della 1' casa viene portata a 30 anni, con il limite che la data di scadenza finale prevista dal contratto di mutuo non potra essere collocata oltre l'80A anno di eta anagrafica del Dipendente mutuatario; a tale regola potra farsi eccezione solo nel caso in cui:
- il piano di ammortamento concordato alla stipula del contratto di mutuo preveda che alla data di compimento dell'80A anno del Dipendente mutuatario il capitale residuo sara ridotto a non piU di 1/3 (un terzo) del capitale originario;
- il Dipendente mutuatario sia garantito dalla coobbligazione del coniuge e/o di un figlio per il quale ricorrano le condizioni sopra indicate, titolare di reddito di reversibilità o d'altro tipo.
Verrà introdotta anche per i Mutui Ipotecari, sia di nuova accensione sia gia in corso, la possibilità di scegliere la rata di rimborso mensile.
Resta confermata in 15 anni la durata massima del Prestito non ipotecario agevolato avente come programma di investimento immobiliare per la 1' casa di abitazione.
E) Tasso aqevolato
Il tasso e variabile e indicizzato a un parametro costituito dalla media aritmetica semplice dei valori giornalieri dell'Euribor a 6 mesi del mese di dicembre e di giugno (d'ora in poi: "parametro"), considerando esclusivamente i primi due numeri espressi dopo la virgola, ed arrotondato in base alla seguente regola:
- al primo decimale intero immediatamente superiore se il secondo numero e compreso fra il sei
ed il nove;
- al decimale intero inferiore se il secondo numero e compreso fra l'uno ed il cinque.
Fermo restando che le variazioni di tasso trovano applicazione sulla rata successiva a quella in corso al momento della variazione, la misura dell'agevolazione di tasso viene determinata secondo i criteri di seguito indicati:
1) Mutui ipotecari e Prestiti da accendere entro il limite di 150.000 euro (includendo nel computo quelli eventualmente gia in corso al momento dell'accensione):
a) il tasso agevolato coincide esattamente col "parametro" se questo non supera il 2;
b) il tasso agevolato e fissato al 2% se il "parametro" e maggiore del 2 ma non supera il 3;
c) il tasso agevolato e fissato al 2,3% se il "parametro" e maggiore del 3 ma non supera il 3,5;
d) il tasso agevolato e fissato al 2,6% se il "parametro" e maggiore del 3,5 ma non supera il 4; e) il tasso agevolato e fissato al 3% se il "parametro" e maggiore del 4 ma non supera il 4,5. Qualora il "parametro", alle previste date di rilevazione, esprima un valore superiore a 4,5, il tasso agevolato ne seguira l'andamento e il suo valore verrà determinato mediante applicazione di uno spread in riduzione di 01,75 punti percentuali rispetto a quello del "parametro" stesso con un minimo del 3%.
2) Qualora la richiesta ecceda il limite di 150.000 euro (includendo nel computo quelli eventualmente gia in corso al momento dell'accensione), per la parte in supero e fino al massimo previsto di 250.000 euro verrà acceso un altro Mutuo ipotecario, con le seguenti agevolazioni di tasso:
a) il tasso agevolato coincide esattamente col "parametro" se questo non supera il 2;
b) se il "parametro" e maggiore del 2 ma non supera il 2,2: si applica uno spread in riduzione di 0,1 punti percentuali, senza scendere al di sotto di un tasso del 2%;
c) se il "parametro" e maggiore del 2,2 ma non supera il 3: si applica uno spread in riduzione di 0,3 punti percentuali, senza scendere al di sotto di un tasso del 2,2%;
d) se il "parametro" e maggiore del 3 ma non supera il 3,5: si applica uno spread in riduzione di 0,4 punti percentuali, senza scendere al di sotto di un tasso del 2,8%;
e) se il "parametro" e maggiore del 3,5 ma non supera il 4: si applica uno spread in riduzione di 0,5 punti percentuali, senza scendere al di sotto di un tasso del 3,2%;
f) se il "parametro" e maggiore del 4 ma non supera il 4,5: si applica uno spread in riduzione di 0,6 punti percentuali, senza scendere al di sotto di un tasso del 3,6%.
Qualora il "parametro", alle previste date di rilevazione, esprima un valore superiore a 4,5, il tasso agevolato ne seguira l'andamento e il suo valore verrà determinato mediante applicazione di uno spread in riduzione di 0,75 punti percentuali rispetto a quello del "parametro" stesso, senza scendere al di sotto di un tasso del 4%.
Resta inteso che il il Mutuo ipotecario acceso a sensi del presente punto 2):
- una volta acceso, prosegue con le regole di indicizzazione sopraddette sino al completamento del relativo piano di ammortamento, anche quando il cumulo degli strumenti accesi a sensi dei precedenti punti 1) e 2) scende al di sotto dei 150.000 euro;
- qualora venga acceso in via contestuale a un Mutuo ipotecario a sensi del precedente punto 1), xxxx garantito da un'unica ipoteca, da iscriversi ovviamente a garanzia di entrambi gli importi.
F) Norme transitorie
1. Decorrenze delle previsioni contenute nel presente accordo:
• tutto quanto convenuto ai precedenti punti A), B), C), D) troverà applicazione a partire dal 12 marzo 2007;
• le indicizzazioni e agevolazioni sui tassi contenute nelle previsioni di cui alla lettera
E) si applicano a partire dal 1/7/2007, mentre le operazioni da stipulare dal 12/3/2007 sino a tale data verranno perfezionate e nel durante seguiranno le
regole previste nel precedente Accordo.
• anche la possibilità di passare da rata semestrale a rata mensile avrà decorrenza dal 1/7/2007;
2. Mutui ipotecari e Prestiti in corso alla data odierna:
• per Mutui ipotecari le indicizzazioni e agevolazioni sui tassi si applicano a partire dalla 1' rata che decorre dopo la data del 30 giugno 2007;
• per i Prestiti in corso sia con rata semestrale che con rata mensile le indicizzazioni e agevolazioni sui tassi si applicano a partire dalla 1' rata che decorre dopo la data del 30 giugno 2007.
3. Nuovedurate:
il Dipendente che ha in corso un Mutuo lpotecario per la 1' casa di abitazione potra richiedere un prolungamento di 10 anni del piano di ammortamento in corso, nel rispetto di tutti parametri di cui alla precedente lettera D) in ordine al limite degli 80 anni.
4. Ai Mutui Ipotecari DPR 601 accesi per capitale originario non superiore a 100.000 euro ed in via contestuale a un Mutuo lpotecario per la 1' casa di abitazione, verranno applicate le nuove agevolazioni di indicizzazione e di tasso convenute al precedente punto E2) a decorrere dal 1/7/07.
Art. 26
Mutui ipotecari e Prestiti per Ia 2 casa di abitazione
E' confermata l'intera normativa in corso relativamente agli importi massimi concedibili, nonché alle misure di indicizzazione ed alle altre regole attualmente vigenti.
Si prevedono le seguenti integrazioni:
a) il programma di investimento immobiliare del Mutuo lpotecario per la 2' casa di abitazione potra consistere in:
- acquisto, costruzione, ristrutturazione della casa di villeggiatura, entro gli standard di fruizione abitativa diretta da parte del Dipendente e della sua famiglia;
- acquisto da parte del Dipendente della casa destinata di fruizione abitativa diretta e da parte dei propri genitori o suoceri, purché impossidenti immobiliari e di età superiore a 65 anni;
- integrazione del Mutuo lpotecario per la 1' casa di abitazione del Dipendente, qualora il suo
fabbisogno superi l'importo massimo di 250.000 euro.
b) La durata massima del mutuo lpotecario viene portata a 30 anni; resta confermata in 15 anni quella del prestito non ipotecario.
c) Anche il Mutuo lpotecario e Prestito per la 2A casa di abitazione viene reso rotativo e il Dipendente potrà presentare nuove richieste, ma, una volta attivato, il suo capitale residuo "impegna" l'importo massimo concedibile a fronte di nuove richieste di Mutuo lpotecario (250.000 euro) o Prestito (77.500 euro) per la 1' casa.
Art. 27
Mutui ipotecari DPR 601
E' confermata l'intera normativa in corso.
Art. 28
Sportelli turistici
Con riferimento alla possibilità per la Banca, presso le Dipendenze operanti in località turistiche, di distribuire l'orario di lavoro e di sportello in modo da ricomprendere il sabato ai sensi dell'art. 94, c.5 CCNL, si prevede per il Personale interessato appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi quanto segue:
R l'erogazione di una indennità di 40,00 Euro a fronte dell'articolazione d'orario su 6 giorni;
R un periodo di riposo aggiuntivo di 40 minuti da aggiungere alla spettanza annuale di ferie dell'anno successivo sulla base delle settimane di lavoro con orario 6x6 effettuate l'anno precedente.
Art. 29
Buono pasto
Ai Lavoratori che consumano il pasto fuori casa in via continuatuiva spetta, in sostituzione di quanto previsto dal vigente CCNL e in conformità al regolamento aziendale, il buono pasto aziendale dell'importo indicato nella tabella di cui sotto, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio per il quale non venga corrisposto il trattamento di diaria.
La misura del ticket da riconoscere ai Dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e tutti i livelli dei Quadri Direttivi viene cosi rideterminata:
Località Importi
Dipendenti di unità organizzative centrali
site in Bergamo o altro Comune dotato di € 3,00 a decorrere dal 1/4/2007 mensa aziendale
€ 3,50 dal 1/12/2007
Dipendenti di unità organizzative site in Comune non dotato di mensa aziendale, nonché le seguenti dipendenze nel comune di Bergamo: Longuelo, Redona, Borgo S. Caterina, Città Alta, Xxxxxxxxxx, Loreto, Monterosso
€ 6,30 a decorrere dal 1/4/2007
€ 7,00 dal 1/12/2007
Il buono pasto spetta anche al personale con contratto di lavoro a tempo parziale il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l'intervallo di tempo intercorrente tra le ore 12,00 e le ore 14,00.
I buoni pasto:
• sono nominativi, non cedibili, non cumulabili, non commerciabili, non convertibili in denaro e devono essere firmati al momento dell'utilizzo;
• sono consegnati in via anticipata e sono utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati da società specializzate del settore individuate dalla Banca.
Art. 30
Part time
Le domande di trasformazione delle prestazioni di lavoro da tempo pieno a tempo parziale vengono accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
La Banca si impegna a trovare soluzioni atte a favorire l'accoglimento delle domande, possibilmente nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza.
Il numero massimo dei rapporti a tempo parziale è pari all'll% del Personale in servizio, in aggiunta agli eventuali rapporti part-time concessi in seguito a richiesta motivata da situazioni di gravita particolare relative al richiedente, al coniuge, ai parenti di primo grado conviventi e alle persone in affido legale (che siano, ad esempio, portatori di handicap o che necessitino di assistenza continua), il cui numero non viene computato nella percentuale massima sopra indicata (extra massimale).
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di richieste di part-time superiori alla quota percentuale sopra indicata, fermo restando quanto già previsto per le situazioni di gravità particolare di cui al paragrafo precedente (cd. extra massimale) le stesse verranno accolte dando la precedenza a quelle motivate dalla necessità di:
• cura dei figli o di altri minori in affido legale, entro i limiti d'età della licenza elementare;
• seri motivi familiari e/o di salute relativi al richiedente, al coniuge, ai parenti di primo grado conviventi o alle persone in affido legale;
• a l t r i m o t i v i .
Durata del periodo e proroghe
La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale e, al massimo, di 4 anni. Possono essere richieste proroghe biennali che vengono concesse in relazione ai posti disponibili.
I rapporti di lavoro a tempo parziale extra massimale ottenuti per situazioni di gravità particolare di cui al terzo paragrafo del presente articolo, durano fino a che sussistono i motivi per i quali sono stati richiesti e, possono essere ottenuti, in deroga alla previsione generale, anche senza fissazione di temine.
Presentazione delle domande
Le domande di part time possono essere presentate con un anticipo massimo di 9 mesi rispetto alla decorrenza richiesta: a parità di condizioni tra i richiedenti prevale la data di presentazione e, in subordine, l'anzianità di servizio.
L'eventuale proroga biennale del part time in corso non puo essere richiesta prima di 6 mesi dalla
scadenza del contratto in essere.
Nuove richieste di part time avanzate da Lavoratori a tempo pieno che abbiano in passato effettuato periodi di part time, non potranno pervenire prima che siano trascorsi 2 anni dalla fine del precedente periodo di part time.
Le richieste per situazioni di gravità particolare possono essere presentate in qualsiasi momento e vengono accolte immediatamente.
La Banca comunica l'esito delle richieste con almeno 40 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza richiesta o, comunque, con almeno 40 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del rapporto a tempo parziale.
La Lavoratrice con rapporto part time che si assenta dal lavoro per gravidanza, maternità e puerperio ha diritto, al termine di tale assenza, di fruire, a sua richiesta, di un ulteriore periodo di rapporto part time della durata di 4 anni.
Orario di lavoro
L'orario settimanale e giornaliero viene concordato sulla scorta della richiesta del Dipendente nell'ambito di quanto previsto dal vigente CCNL e compatibilmente con le esigenze di servizio; parimenti, su r ichiesta del Dipendente, possono essere concordate variazioni di quantità/distribuzione dell'orario in corso compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il Personale addetto alla cassa dovrà disporre del tempo necessario, indicativamente 30 minuti, per le operazioni di chiusura.
Il Dipendente ha la facoltà di richiedere il ritorno anticipato a tempo pieno, e la sua richiesta sarà accolta appena possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Ove il passaggio a tempo parziale o il ritorno a tempo pieno comportino il cambio di unità organizzativa, esso verrà individuato, ove possibile, in avvicinamento alla residenza.
Nei giorni semifestivi di cui all'art. 46 del CCNL l'orario dei Lavoratori a tempo parziale e direttamente proporzionale a quello previsto per i Dipendenti a tempo pieno.
Prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite possono essere richieste unicamente per specifiche esigenze organizzative.
In sostituzione al pagamento, le eventuali prestazioni supplementari potranno, su espressa richiesta del Dipendente, essere recuperate sotto forma di permesso orario, tramite scelta da effettuarsi ad inizio anno e valida per l'intero anno.
I nformativa
La Banca fornirà annualmente alle RSA l'elenco nominativo dei Lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale completo delle ore lavorative, della data di inizio e scadenza del periodo, dell'unità organizzativa di appartenenza, oltre l'elenco delle domande giacenti in attesa di accoglimento.
Art. 31
Valorizzazione dei periodi di collaborazione con la Banca
Al Personale che abbia prestato servizio presso la Banca per almeno 6 mesi con contratto di lavoro non a tempo indeterminato o in virtU di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
verranno riconosciute, ai fini delle anzianità contrattuali, in caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di collaborazione svolti in Banca.
Art. 32
Contribuzione aziendale alla previdenza complementare
L'agevolazione del presente articolo trova applicazione per i Lavoratori assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante dal mercato esterno successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e con inquadramento non superiore al 10 livello retributivo della 3A area professionale al momento dell'assunzione.
Per i primi 5 anni di anzianità aziendale, la contribuzione a carico della Banca per il finanziamento della previdenza complementare sarà pari al 6% della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR.
Tale contribuzione passerà, per i successivi 5 anni di anzianità aziendale, al 4,5% della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR.
Trascorso tale ultimo quinquennio, la contribuzione aziendale alla previdenza complementare verrà allineata a quella normativamente prevista per i Dipendenti di BPB Banca (attualmente pari al 3% della retribuzione utile per la determinazione del TFR).
Le contribuzioni maggiorate di cui ai capoversi precedenti verranno riconosciute con le seguenti modalità e tempistiche:
• per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, essa verrà corrisposta sin dall'inizio del rapporto;
• per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, essa avrà decorrenza dall'avvio di tale contratto, con recupero mediante unico versamento da parte della Banca del monte di maggior contribuzione per i periodi precedenti eventualmente prestati con contratto di lavoro a termine; pertanto, tali periodi precedenti all'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato saranno computati a degrado del periodo massimo di contribuzione di cui al 2A e 3A capoverso del presente articolo.
Art. 33
Incentivazione all'acquisto della prima casa per i giovani
Al fine di favorire l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dei Dipendenti che saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, con età anagrafica al momento dell'assunzione non superiore a 30 anni, la Banca terrà a proprio carico le spese relative all'onorario professionale del notaio chiamato a stipulare l'atto di mutuo, a condizione che l'acquisto avvenga entro 10 anni dall'assunzione stessa.
Tale norma troverà applicazione nei confronti dei Lavoratori assunti dal mercato esterno che, al momento dell'assunzione, siano inquadrati nell'ambito delle Aree Professionali.
Art. 34
Servizio di orientamento al lavoro
Ove, al termine del periodo di servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non si proceda alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Banca si impegna, su richiesta del Lavoratore, a procurare, tramite una società di consulenza specializzata, la possibilità di fruire di un servizio di orientamento al lavoro comprendente:
• un programma di assessment per l'individuazione dei propri punti di forza e per l'indirizzo della ricerca di lavoro;
• un miglioramento della capacità di muoversi nel mercato del lavoro;
• l'opportunità di effettuare almeno due colloqui di lavoro;
• la segnalazione di eventuali opportunità lavorative.
Art. 35
Personale assunto nel 2° livello retributivo della 2' area professionale
Al PerSonale aSSunto, SucceSSivamente alla data di SottoScrizione del preSente Accordo, con inquadramento nel 2° livello retributivo della 2A area profeSSionale e con età, al momento dell'aSSunzione, inferiore a 29 anni, verrà riconoSciuto con periodicità menSile (13 menSilità) un aSSegno annuo di € 720,00.
Tale previSione Si applica ai Lavoratori aSSunti dal mercato eSterno; l'aSSegno è aSSorbibile in caSo di SucceSSivo paSSaggio di livello retributivo.
Art. 36
Erogazione aggiuntiva annua
Al PerSonale aSSunto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di SottoScrizione del preSente Accordo, verrà riconoSciuto in aumento all'importo del Premio aziendale, ove erogato, un importo aggiuntivo di € 180,00 nel meSe di pagamento dello SteSSo.
Tale importo e riferito al 1' livello retributivo della 3A Area ProfeSSionale e Sarà da riparametrare Secondo la Scala in uSo per il Premio aziendale.
Tale previSione Si applica ai Lavoratori aSSunti dal mercato eSterno.
Art. 37
Prestazioni previdenziali
A) Con decorrenza 1° gennaio 2007:
• le preStazioni in caSo di premorienza (polizza vita) vengono fiSSate in € 100.000; tale copertura aSSorbe fino a concorrenza di 100.000,00 Euro, le analoghe garanzie previSte tra le preStazioni previdenziali del Fondo PenSione;
• le preStazioni per i caSi di inabilità o morte per infortunio avranno i Seguenti maSSimali aSSicurati
Aree Pro fessionali e QDI e QD2:
103.291,38 Euro, per inabilità 300.000,00 Euro, per caSo morte
QD3eQD4:
206.582,76 Euro per inabilità 300.000,00 Euro per caSo morte
A) Con riferimento ai Dipendenti diSabili con invalidità certificata Superiore al 70%, la contribuzione aziendale per il finanziamento della previdenza complementare viene elevata di un punto percentuale riSpetto a quanto normativamente previSto.
Art. 38 Inquadramenti
Per le figure professionali sotto indicate, vengono previsti i seguenti inquadramenti: Assistant Private:
• 3A Area Professionale, 2A livello retributivo dopo 2 anni dall'adibizione;
• 3A Area Professionale, 3A livello retributivo dopo altri 2 anni dall'adibizione;
• 3A Area Professionale, 4A livello retributivo dopo altri 4 anni dall'adibizione.
Gestore Small Business - Hunter
• 3A Area Professionale, 3A livello retributivo dall'adibizione;
• 3A Area Professionale, 4A livello retributivo dopo altri 5 anni dall'adibizione;
• Ad Personam di importo pari alla metà dell'aumento retributivo per il passaggio dalla 3' Area Professionale, 4A livello retributivo al primo livello dei Quadri Direttivi dopo altri 3 anni;
• primo livello dei Quadri Direttivi dopo altri 3 anni.
Art. 39
Partecipazione a manifestazioni fieristiche
Con riferimento alla possibilità per la Banca di partecipare a manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand), viene concordato che la Banca utilizzerà per quanto possibile il criterio
della volontarietà e della turnazione, e che verranno riconosciuti i seguenti trattamenti: Rimborsi spese:
Pranzo | rimborso delle spese (pie di lista) documentate in supero del ticket pasto, se riconosciuto (ove non competa il trattamento di diaria ex CCNL) |
Cena | rimborso delle spese (pie di lista) documentate (ove non competa il trattamento di diaria ex CCNL) |
Utilizzo auto propria | rimborso chilometrico: la distanza sarà misurata dall'indirizzo della residenza, e maggiorata degli ulteriori chilometraggi ascrivibili alla eventuale necessità di recarsi presso l'unità organizzativa per motivi di servizio. |
Competono inoltre i trattamenti indicati nella tabella che segue, differenziati in base all'appartenenza ad una delle Aree Professionali oppure alla categoria dei Quadri Direttivi:
Aree Professionali | Quadri Direttivi | |
sabato e festività infrasettimanali | il Dipendente può comunque scegliere tra imputazione in banca delle ore oppure compenso per lavoro straordinario | compenso forfettario di 125,00 Euro, qualora la prestazione sia almeno pari a mezza giornata di lavoro |
domenica | Vengono riconosciuti: - sia i l compenso per lavoro straordinario; - sia il riposo compensativo | Vengono riconosciuti, qualora la prestazione sia almeno pari a mezza giornata di lavoro: - sia un compenso forfettario di 125,00 Euro; |
- sia il riposo compensativo. |
Art. 40
Decorrenze
Le previsioni del presente accordo troveranno applicazione nei confronti di tutti i Dipendenti di BPB Banca a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fermo restando quanto diversamente previsto negl i specifici articol i.
L.C.S.
BPB Spa
DIRCREDITO
FABI
FALCRI
FISAC.CGIL
Premio aziendale
per Quadri Direttivi e Personale delle Aree Professionali
per l'anno 2006
Il giorno 1 marzo 2007, in Bergamo tra:
Banca Popolare di Bergamo S.p.a. e
Le Delegazioni Sindacali Aziendali di
- DIRCREDITO - FABI
- FALCRI
- FIBA-CISL
- FISAC - CGIL - UILCA
si conviene quanto segue:
ART.1
Il PREMIO dell'esercizio 2006, da erogarsi nell'anno 2007, verrà calcolato sulla base dei quattro seguenti indicatori:
1) Risultato della Gestione Operativa netta pro capite;
2) Variazione del risultato della Gestione Operativa netta pro capite del 2006 rispetto al 2005 (Incremento redditività);
3) Masse gestite pro capite (Produttività);
4) Utile Operatività Corrente pro capite al lordo delle Imposte ed al netto delle componenti straordinarie (Redditività).
Ad ognuno dei quattro indicatori viene riconosciuto un peso per il calcolo del premio aziendale pari rispettivamente a:
1) 30% per il risultato della gestione operativa netta pro capite;
2) 20% per la variazione del risultato della Gestione Operativa netta pro capite del 2006 rispetto al 2005 (Incremento redditività);
3) 20% per le masse gestite pro capite (Produttività);
4) 30% per l'Utile Operatività Corrente pro capite al lordo delle Imposte e al netto delle componenti straordinarie (Redditività).
ART.2
a) 1° indicatore: determinazione del Risultato della Gestione Operativa netta pro capite (RGO pro capite)
Tale indicatore corrisponde al valore del risultato della gestione operativa, nettato della voce "Utile/perdita da cessione/riacquisto crediti e attività/passività finanziarie", diviso per i Dipendenti medi (media aritmetica semplice dei Dipendenti in servizio al 31-12-05, 30-6-06, 31-12-06) calcolato secondo la logica della forza lavoro.
Il valore del risultato della gestione operativa netta pro capite dovrà essere trasformato in un
punteggio secondo la seguente tabella:
Risultato della gestione operativa netta pro capite | punteggio |
Fino a 90.000 euro compresi | 0 |
Oltre 90.000 e fino a 105.000 euro compresi | 40 |
Oltre 105.000 e fino a 125.000 euro compresi | 60 |
Oltre 125.000 euro | 100 |
Il punteggio ottenuto, moltiplicato per la percentuale indicata all'art.1, cioè il 30%, rappresenta il valore del primo indicatore.
b) 11° indicatore: determinazione del valore della variazione del Risultato della gestione operativa
c) netta pro capite del 2006 rispetto al 2005
Tale indicatore si determina confrontando il valore del risultato della gestione operativa netta pro capite di cui al punto precedente con il valore dello stesso indicatore del 2005, con riferimento ai Dipendenti medi 2005 (media aritmetica semplice dei Dipendenti in servizio al 31-12-04, 30-6-05, 31- 12-05) secondo la logica della forza lavoro [(RGO pro capite 2006 - RGO pro capite 2005)! RGO pro capite 2005].
Il risultato dell'operazione dovrà essere trasformato in un punteggio secondo la seguente tabella:
Variazione del risultato della gestione operativa netta pro capite | punteggio |
Fino a10% | 0 |
oltre 10% e fino a 15% compreso | 20 |
oltre 15% e fino a 20% compreso | 40 |
oltre 20% e fino a 30% compreso | 80 |
Oltre 30% | 120 |
Il punteggio ottenuto, moltiplicato per la percentuale indicata all'art.1, cioè il 20%, rappresenta il valore del secondo indicatore.
b) 111° indicatore: determinazione delle masse gestite pro capite
Tale indicatore corrisponde al valore degli impieghi gestiti verso la clientela sommato al valore della raccolta diretta dalla clientela, diviso per i Dipendenti medi (media aritmetica semplice dei Dipendenti in servizio al 31-12-05, 30-6-06, 31-12-06) secondo la logica della forza lavoro.
Il risultato dell'operazione dovrà essere trasformato in un punteggio secondo la seguente tabella:
Masse gestite pro capite | punteggio |
Tra 0 e 7 milioni di euro compresi | 0 |
Oltre 7 milioni e fino a 7,5 milioni di euro compresi | 50 |
Oltre 7,5 milioni e fino a 8,5 milioni di euro compresi | 90 |
Oltre 8,5 milioni di euro | 140 |
Il punteggio ottenuto, moltiplicato per la percentuale indicata all'art.1, cioè 20%, rappresenta il valore del terzo indicatore.
d) 1'° indicatore: determinazione dell'utile dell'operatività corrente pro capite al lordo delle imposte ed al netto delle componenti straordinarie (UOCL1 pro capite)
Tale indicatore corrisponde al valore dell'utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte, nettato
della voce "Utile!perdita da cessione!riacquisto crediti e attività!passività finanziarie", diviso per i Dipendenti medi (media aritmetica semplice dei Dipendenti in servizio al 31-12-05, 30-6-06, 31-12-06) secondo la logica della forza lavoro.
Il risultato dell'operazione dovrà essere trasformato in un punteggio secondo la seguente tabella:
UOCLI pro capite | punteggio |
Tra 0 e 60.000 euro compresi | 0 |
Oltre 60.000 e fino a 80.000 euro compresi | 30 |
Oltre 80.000 e fino a 120.000 euro compresi | 60 |
Oltre 120.000 euro | 90 |
Il punteggio ottenuto, moltiplicato per la percentuale indicata all'art.1, cioè 30%, rappresenta il valore del quarto indicatore.
Ai fini della determinazione del PREMIO relativo all'anno 2006 si calcola la somma dei punteggi ottenuti ai precedenti punti a),b),c),d) e la si confronta con la seguente tabella
Punteggio complessivo | Premio aziendale |
Minore di 15 | ---- |
Maggiore o uguale a 15 e minore di 30 | Premio base maggiorato del 2% |
Maggiore o uguale a 30 e minore di 45 | Premio base maggiorato del 3% |
Maggiore o uguale a 45 e minore di 55 | Premio base maggiorato del 6% |
Maggiore o uguale a 55 e minore di 65 | Premio base maggiorato del 8% |
Maggiore o uguale a 65 | Premio base maggiorato del 11% |
Il PREMIO BASE da assumere come riferimento per la 3 Area professionale 30 Livello retributivo è pari a €
1.642,00, integrato, per le sole Aree Professionali, di un importo di € 29,67 per ogni scatto di anzianità.
Per il restante Personale l'ammontare del PREMIO si otterrà applicando all'importo suddetto la seguente scala di parametrazione, secondo la formula PREMIO BASE x valore parametro /100:
Inquadramento | fascia da € | retributiva a € | parametro |
1Aarea | 71,59 | ||
2A area - 1 A livello | 71,59 | ||
2A area - 2A livello | 71,59 | ||
2A area - 3A livello | 78,67 | ||
3A area - 1A livello | 85,79 | ||
3A area - 2A livello | 92,92 | ||
3" area - 3" livello | 100,00 | ||
3A area - 4A livello | 107,22 | ||
Quadro Dir. 1A liv. | 138,51 | ||
Quadro Dir. 2A liv. | 145,64 | ||
Quadro Dir. 3A liv. | 204,20 | ||
Quadro Dir. 4A liv. | fino a | 51.970 | 226,59 |
Quadro Dir. 4A liv. | 51.970 | 56.299 | 248,79 |
Quadro Dir. 4A liv. | 56.299 | 60.632 | 271,27 |
Quadro Dir. 4A liv. | 60.632 | 64.962 | 293,24 |
Quadro Dir. 4A liv. | 64.962 | 69.292 | 315,71 |
Quadro Dir. 4A liv. | 69.292 | 73.624 | 337,73 |
Quadro Dir. 4A liv. | 73.624 | 77.954 | 360,21 |
Quadro Dir. 4A liv. | oltre | 77.954 | 382,37 |
Art.3
Il PREMIO viene erogato unitamente alle competenze del mese di agosto a tutto il Personale in servizio nello stesso mese, sulla base dell'inquadramento (e della fascia retributiva per quanto attiene ai Quadri Direttivi di 4" livello) e degli scatti di anzianità per le Aree professionali in essere al 31 dicembre 2006; per i cessati nel corso dell'anno 2007 lo stesso viene erogato nel mese seguente la cessazione.
Nel caso di assenze non retribuite il "PREMIO" viene ridotto in ragione del numero di settimane di assenza; tale variazione non si applica in caso di assenza inferiore alle 12 settimane. Al personale con contratto a tempo parziale il "PREMIO" viene erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato nell'anno 2006.
Nel caso di assenza per malattia nell'anno 2006, la riduzione di cui al precedente comma non si applica se l'assenza e inferiore a 12 settimane; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per le prime 12 settimane, salvo che l'assenza duri l'intero anno.
Al Personale assunto nel corso del 2006, il "PREMIO" viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.
Le somme erogate a titolo di "PREMIO" sono computabili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo del Fondo Pensione.
Al Personale cessato nel corso dell'anno 2007 verrà erogato, a liquidazione del "PREMIO" non ancora definito tra le parti relativamente all'anno 2007, un PREMIO determinato in ragione di tanti dodicesimi del PREMIO dell'anno 2006 quanti sono i mesi di servizio prestato nell'anno 2007, considerando come mese intero l'eventuale frazione; qualora l'importo del premio relativo all'esercizio 2006 non sia ancora definito, verrà utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dei dodicesimi il premio base di cui al presente Accordo.
Art.4
L'importo del PREMIO spettante potrà, a discrezione del Dipendente, essere riversato ad incremento della posizione personale presso il Fondo Pensione nelle seguenti percentuali:
10% dell'importo spettante
25% dell'importo spettante 50 % dell'importo spettante
La scelta di versare al Fondo Pensione parte dal proprio Premio Aziendale ha valenza per il solo anno di riferimento del premio stesso e deve essere effettuata entro il giorno 30 del mese di luglio di ciascun anno.
L'importo versato al Fondo Pensione verrà incrementato a carico Banca ai sensi della Legge 135 del 23/5/1997, per effetto della origine della contribuzione.
Art.5
Per quanto attiene al premio relativo all'anno 2007, la relativa negoziazione dovrà considerarsi comunque libera e non condizionata dai criteri, dai parametri di riferimento e dai risultati che hanno dato luogo al presente accordo.
Art.6
Il presente accordo verrà depositato, entro i termini di legge, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione e presso le Sedi Provinciali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. ai fini delle agevolazioni contributive previste dalle norme in vigore.
L.C.S.
Banca Popolare di Bergamo S.p.a.
DIRCREDITO
FABI
FALCRI
FISAC.CGIL
FIBACISL
Bergamo, 1 marzo 2007 Spett.
Delegazioni Sindacali Aziendali
DIRCREDITO FABI
FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL XXX.XX
Oggetto: Contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili
Siamo lieti di comunicare che la Banca ha deciso di erogare un contributo annuo di € 5.000, a partire dall'anno 2007, riservato ai Dipendenti, anche dopo il passaggio in quiescenza, nonché a coloro che non sono più in servizio e che beneficiano delle prestazioni del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione professionale del Personale del credito" che abbiano:
• Figli affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell'autonomia personale ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o ricoverati presso strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore al 70%.
Potranno richiedere il contributo i Dipendenti il cui figlio abbia un reddito inferiore 6.700 netti (nel reddito non vengono calcolate le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento).
• Coniugi e Genitori affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell'autonomia personale ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o ricoverati presso strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore al 75%.
Potranno richiedere il contributo i Dipendenti il cui genitore abbia un reddito complessivo inferiore € 12.500 e comunque inferiore a € 20.000 cumulandolo con quello del coniuge; nel calcolo del reddito vengono considerate anche le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento.
L'erogazione del contributo avverrà nel mese di maggio di ogni anno sulla base della documentazione comprovante le condizioni richieste.
Per coloro che abbiano già ottenuto il contributo relativo all'anno 2007, nello stesso mese di maggio verrà corrisposta, previa presentazione della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui sopra, l'integrazione fino alla nuova misura del contributo.
L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.
Bergamo, I marzo 2007
Spett.
Delegazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO
XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL XXX.XX
Oggetto: Candidature e selezione dei figli del Personale della Banca
Vi intratteniamo sull'argomento in oggetto, per confermarVi che la Banca manterrà un atteggiamento di sensibilità particolare nei confronti dei figli/coniuge di Dipendenti che sono deceduti in costanza di servizio oppure non piu dipendenti a causa di una sopravvenuta inabilità al lavoro.
Al proposito, fermo restando il rispetto delle esigenze di congruità dei profili professionali in relazione ai bisogni dell'azienda - la nostra Banca valuterà con particolare attenzione le candidature dei figli in età di maturità lavorativa e/o del coniuge superstite dei Dipendenti sopra specificati, al fine di verificare, per una eventuale assunzione, la corrispondenza dei requisiti professionali da loro posseduti con quelli dei profili tempo per tempo ricercati dalla Banca.
L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.
BPB Spa
Bergamo, I marzo 2007
Spett.
Delegazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO
XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL XXX.XX
Oggetto: risarcimento dei danni ai dipendenti che utiizzano I'auto propria per motivi di servizio
In caso di incidente subito dall'auto del Dipendente nel corso di spostamenti regolarmente comandati per servizio, l'Azienda si impegna ad accollarsi le spese rimaste effettivamente a suo carico per:
- i danni all'autovettura causati da terzi, che non trovino risarcimento del terzo e/o assicurativo;
- danni dovuti ad atti vandalici (purché denunciati), o causati da agenti atmosferici.
Per i casi di responsabilità o concorso di colpa del Dipendente, il risarcimento è subordinato alla valutazione delle modalità dell'incidente ed alla condizione che la responsabilltà non sia grave.
L'entità dei danni dovrà essere preventivamente rappresentata all'Azienda, previa presentazione di idonea documentazione (preventivi riparazione, ecc.).
L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.
Bergamo, 1 marzo 2007
Spett.
Delegazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO
XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL XXX.XX
Oggetto: assunzioni a tempo indeterminato
In relazione all'argomento in oggetto Vi confermiamo che in caso di ricerca di Personale la sottoscritta Banca terra in particolare evidenza le candidature dei Lavoratori che abbiano gia
collaborato con la stessa per periodi di almeno 12 mesi, anche non continuativi.
L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.
BPB Spa
Bergamo, I marzo 2007
Spett.
Delegazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO
XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL XXX.XX
Oggetto: incontro
Facciamo seguito alle intese nell'incontro odierno per confermarVi la disponibilità ad incontrarVi entro il 30 settembre 2007 per verificare congiuntamente eventuali soluzioni integrative delle prestazioni della Polizza Malattia, nonché le condizioni di accesso dei genitori dei Dipendenti alle prestazioni della polizza stessa.
L'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti.
BPB Spa
Bergamo, I marzo 2007
Spett.
Delegazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO
XXXX XXXXXX FIBA-CISL FISAC-CGIL XXX.XX
Oggetto: Extra orario quadri direttivi
Con riferimento al Vostro quesito, Vi comunichiamo che per l'anno 2007 la Banca continuerà a dare applicazione agli strumenti aziendali di cui all'oggetto, con l'unica variazione relativa alle fasce massime di extra orario, per le quali gli importi attuali saranno incrementati entrambi a € 5.000
Cogliamo l 'occasione per porgere i nostri migliori saluti.
BPB Spa