Monitoraggio della contrattazione integrativa
Monitoraggio della contrattazione integrativa
Monitoraggio della contrattazione integrativa
(art. 40 bis commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall’art. 17 della legge n. 448/2001 e dell’art. 67 della legge 133/2008, come modificato dall’art. 55 del d.lgs. n. 150/2009)
Istruzioni di carattere generale
Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato sulla base di due specifiche sezioni del Conto Annuale:
● la tabella 15, che rileva la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa e la corrispondente destinazione di tali risorse concordata in sede di contrattazione integrativa;
● la scheda informativa 2, finalizzata a raccogliere specifiche informazioni sempre in tema di contrattazione integrativa.
Il comma 4 dell’art. 40 bis del d.lgs. 165/2001, come innovato dal d.lgs. 150/2009 e confermato dall’articolo 21, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, dispone la pubblicazione in via permanente sul sito web di ciascuna amministrazione dei contratti integrativi stipulati, della relativa relazione tecnico-finanziaria nonché delle due sezioni del Conto annuale appena ricordate.
Ne discende la necessità di aggiornare tali informazioni ogni qual volta intervengano variazioni che rendano obsolete le schede informative 2 e le tabelle 15 riportate nel sito web.
Novità della rilevazione 2013
Sono limitate ma significative le novità introdotte per la rilevazione 2013 con riferimento alle due sezioni del Conto annuale, la tabella 15 e la scheda informativa 2, che costituiscono il cuore informativo del monitoraggio della contrattazione integrativa.
In termini di tabella 15:
a. È stata introdotta la possibilità (per la quale va però fornita opportuna giustificazione asseverata dall’organo di controllo) di una non coerenza fra le risorse e gli impieghi di ciascun fondo. Ciò consente, in sede di compilazione della tabella, di dar conto di squilibri formalmente asseverati (ad esempio un contratto integrativo perfezionato su un ammontare di risorse che, in sede di revisione successiva risultasse sovradimensionato ovvero, con riferimento al Servizio sanitario nazionale, registrare eventuali squilibri di un fondo, usualmente quello riferito alle condizioni di lavoro, asseverati a fronte di corrispondenti riduzioni dei restanti fondi). Più in generale l’introduzione di una incongruenza in luogo di una squadratura con riferimento al confronto fra risorse ed impieghi di ciascun fondo è finalizzata a registrare e portare all’attenzione ogni circostanza per la quale la previsione di utilizzo delle risorse risulta differente da quella certificata in sede di costituzione del fondo.
b. È stata inserita la voce di finanziamento riferita ai disposti di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, in relazione ai cosiddetti piani di razionalizzazione, in coerenza con il ciclo disegnato dalla norma (programmazione entro il 31 marzo
dell’anno delle azioni di risparmio, consuntivazione dei risparmi effettivamente realizzati e successiva finalizzazione alla contrattazione integrativa di specifiche quote di tali risparmi).
In termini di scheda informativa 2:
a. È stata posta attenzione all’informativa circa l’annualità più recente per la quale il fondo risulta regolarmente costituito e certificato alla data della compilazione del Conto annuale. A titolo esemplificativo l’indicazione “2014” alla domanda (1) della scheda darà conto di un fondo 2014 già certificato al momento della rilevazione riferita al fondo 2013, così come l’indicazione “2010” segnalerà l’evidenza che l’amministrazione, ad alcuni anni di distanza, risulta ancora priva di una quantificazione certa e asseverata dall’organo di controllo del proprio limite di spesa di quella annualità.
b. È stato sostituito il corpo delle domande finalizzato alla misura della differenziazione individuale della premialità riferita al fondo dell’annualità corrente con una misura complessiva – tecnicamente più agevole in termini di rilevazione – da un lato del totale delle somme di premialità effettivamente erogate, sia a titolo individuale che collettivo, e dall’altro del totale delle somme di premialità “non erogata” in conseguenza dell’applicazione dei criteri di valutazione (cosiddetta premialità non piena).
c. Limitatamente al comparto Università, sono state rivisitate le domande relative alle posizioni organizzative per tener conto distintamente, nell’ambito della medesima scheda informativa, sia delle posizioni EP che delle posizioni e funzioni ex articolo 91, commi 1 e 3 del CCNL 2006-09.
Una ulteriore novità della scheda informativa 2 è l’inserimento di una soglia di tolleranza dello 0,1% (in pratica 100 euro ogni 100.000) ai fini della quantificazione del cosiddetto “valore massimo teorico”, in modo da evitare segnalazioni di mancata coerenza rispetto a tale limite determinate da arrotondamenti di calcolo privi di significato statistico.
Poiché tale soglia teorica è risultata oggetto di numerose richieste di chiarimento si rendono necessarie alcune specificazioni operative circa le modalità di calcolo adottate a seconda dell’attestarsi o meno del fondo dell’istituzione - prima dell’applicazione dei disposti dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 - al di sopra o al di sotto del limite 2010 per l’anno di riferimento.
Prima eventualità: il fondo dell’annualità di rilevazione, al netto delle poste correttive che non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2011, risulta superiore o uguale al medesimo fondo rilevato per il 2010. In questa evenienza, a seguito dell’applicazione della prima parte del disposto normativo che impone come noto di “non superare il corrispondente importo dell’anno 2010”, il fondo dell’annualità di rilevazione viene ricondotto a quest’ultimo.
Seconda eventualità: il fondo dell’annualità di rilevazione, sempre considerato al netto delle poste correttive che non rilevano ai fini dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, risulta inferiore al medesimo fondo rilevato per il 2010 ancora prima dell’intervento correttivo di riduzione proporzionale previsto dalla seconda parte della norma.
In tale circostanza il controllo si attesta alla condizione più favorevole, considera cioè l’applicazione della automatica riduzione proporzionale direttamente calcolata a partire dal limite 2010 in luogo che dalla soglia inferiore concretamente realizzata. Ciò in quanto tale controllo, di carattere automatizzato e generalizzato non può, per costruzione, escludere le circostanze per le quali tale più favorevole modalità di calcolo può essere applicata, riferita cioè a comportamenti di riduzione storica del fondo che si
concretizzano in misura ancora più severa della calmierazione voluta dal legislatore. Va preso atto che il controllo, così come meccanizzato, non risulta di per sé in grado di cogliere:
- comportamenti opportunistici ed elusivi, ad esempio incrementi del fondo 2010 effettuati in vigenza della norma di contenimento che, incrementando il limite 2010 dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010, abbiano determinato un innegabile beneficio per le annualità successive;
- ovvero diminuzioni del fondo determinate, negli anni successivi soggetti a calmierazione, da interventi ispettivi o comunque legati a necessari adeguamenti dettati dal rispetto di specifiche norme legislative o contrattuali.
In tali eventualità gli esiti automatizzati del controllo non sono in grado di segnalare i casi che, utilizzando una consolidata terminologia medica, sono identificati come “falsi negativi”, relativi a situazioni in cui lo specifico responso di analisi restituisce una assenza di patologia nonostante la presenza della stessa.
Conferma delle indicazioni già esposte nelle circolari n. 16/2012 e n. 21/2013
Restano confermate, con le avvertenze appena indicate, le indicazioni relative al monitoraggio della contrattazione integrativa già esposte nelle circolari n. 16/2012 riferita al Conto Annuale 2011 e n. 21/2013, riferita al Conto Annuale 2012 che per completezza qui di seguito si riportano.
Anche la rilevazione 2013 dei Fondi per la contrattazione integrativa trova infatti la sua principale criticità nella verifica delle prescrizioni dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010. Tale disposto prevede, come chiarito dalla circolare Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12, che:
a. i fondi delle annualità dal 2011 al 2014, come in ultimo disposto dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 non possono superare il limite 2010
b. una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale.
L’applicazione delle indicazioni del legislatore richiede tre ordini di considerazioni:
1. I due vincoli del comma 2-bis (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale) costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dare luogo a due distinte e successive riduzioni.
2. Le indicazioni generali dell’art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito nella legge 122/2010 vanno lette, secondo i diversi articolati interventi, come una scelta di calmierazione generale della spesa come:
- congelamento della tornata di contrattazione collettiva di livello nazionale;
- congelamento della quota ordinariamente spettante a livello individuale;
- congelamento ai livelli del limite 2010;
- congelamento della quota media pro-capite in presenza di riduzione del personale.
Questa ultima fattispecie necessita di una particolare attenzione: in presenza infatti di una riduzione del personale (asseverata dalla cosiddetta regola della semisomma indicata dalla richiamata circolare n. 12), una riduzione proporzionale delle sole quote variabili del fondo, ovvero una riduzione proporzionale - ove previsto - che non consideri le poste temporaneamente allocate a bilancio - in particolare i differenziali per le progressioni orizzontali concretamente pagati al personale in servizio in asseverazione dell’art. 1 comma 193 della legge 266/2005, le
cosiddette PEO a bilancio - si traduce matematicamente in un “aumento” delle quote medie pro- capite riferite al personale che rimane in servizio; tale personale si troverebbe infatti a godere, in aumento, delle quote di salario accessorio cosiddette fisse non più percepite dal personale cessato, ovvero dei ritorni al fondo delle quote di risorse a bilancio liberate dal personale cessato, in particolare delle PEO. Tale incremento contrasta con le indicazioni della seconda parte dell’art. 9 comma 2-bis in una lettura coordinata con i diversi interventi previsti dall’art. 9 nel suo complesso.
3. Si segnalano di seguito istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell’art. 9 comma 2-bis:
- le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l.
98/2011;
- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell’anno precedente);
- le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 163/2006;
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’Amministrazione;
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (quest’ultimo riferito ad attività non ordinariamente rese dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del d.l. 78/2010);
- con solo riferimento al personale dirigente, le reggenze affidate a fronte di cessazioni in regime di art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010.
Vanno ricomprese invece nel rispetto del limite 2010 le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e le risorse eventualmente destinate all’incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell’art. 208, comma 5 bis, del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (codice della strada).
Risulta opportuno sottolineare come gli effetti calmierativi dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 convertito con la legge 122/2010 sono da intendersi come una restrizione di carattere finanziario che nulla innova sul complesso di norme di legge e contrattuali pre-esistenti ad eccezione, appunto, degli aspetti di contenimento.
Nel caso del Servizio sanitario nazionale, caratterizzato per ciascun comparto di contrattazione collettiva integrativa da tre distinti fondi (fondo fasce/posizione, fondo condizioni di lavoro e fondo premialità), questa considerazione risulta particolarmente rilevante in quanto la scelta allocativa di contenimento fra i diversi Fondi legata alla riduzione del personale in servizio lascia alcuni margini alle scelte gestionali in sede regionale. Infatti:
a. la volontà calmierativa del legislatore interviene sugli aspetti di contenimento della spesa senza dare indicazioni di natura ordinamentale;
b. l’impianto ordinamentale disegnato dalle norme e dai contratti in essere, a sua volta, permette che vengano operate alcune scelte a carattere allocativo dettate da esigenze gestionali, a condizione tassativa che non vengano violati gli specifici vincoli da esso disegnati.
Ne consegue che, continuando con l’esempio riferito al Servizio sanitario nazionale, ove risultasse problematico comprimere il Fondo condizioni di lavoro a seguito di riduzione di personale, può manifestarsi l’esigenza di mantenere invariato tale fondo. In tal caso occorre compensare la mancata decurtazione riducendo ulteriormente e corrispondentemente i restanti Fondi.
In termini generali, atteso che le decurtazioni operate ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis sono da considerarsi da modulare, una tantum, specificamente per ciascuna annualità, tali margini di autonomia debbono in definitiva comportare scelte allocative tali da contemperare le esigenze di operatività nel rispetto rigoroso:
- del vincolo finanziario di cui all’articolo 9, comma 2-bis della legge n. 122/2010;
- dei diversi vincoli previsti dall’ordinamento di legge e contratto in essere.
Alla luce di tali considerazioni le modalità applicative secondo le quali viene operato il controllo automatizzato, esemplificativamente nel caso del Servizio sanitario nazionale, fanno riferimento al totale dei fondi di ciascun comparto di contrattazione integrativa (personale non dirigente, dirigenza medica e veterinaria, dirigenza SPTA).
Ad esclusione delle novità descritte nella sezione iniziale (soglia di tolleranza dello 0,1% al fine di evitare segnalazioni determinate da arrotondamenti di calcolo privi di significato statistico e specificazioni circa il significato statistico dell’esito del controllo) le modalità operative sono le medesime di quelle previste per il Conto Annuale 2012:
i. Le domande (2) e (3) della scheda informativa 2 sono riferite al totale della tabella 15 rispettivamente del 2010 e dell’annualità corrente (quest’ultima è inserita direttamente dal sistema).
ii. Le quote di Fondo di cui alla domanda (5), riferita al 2010, e alla domanda (6), riferita all’anno corrente, possono avere segno sia positivo che negativo (tramite un menù a tendina), a causa della circostanza che, in alcuni casi particolari, tali voci possono anche assumere valore negativo. Infatti in ciascuna di queste due caselle va inserita la somma algebrica di:
- (con segno positivo) voci considerate esenti dall’azione di calmierazione del legislatore, come economie fondo anno precedente, progettazione, avvocatura e più in generale voci che hanno l’effetto di ridurre il valore del fondo rilevante ai fini dell’art. 9 comma 2-bis rispetto al dato della tabella 15, ovvero, con riferimento alla sola domanda 5 riferita al 2010, la cessione di personale da un Comune ad una Unione di Comuni avvenuta in tempi successivi;
- (con segno negativo) voci che hanno l’effetto di innalzare il limite oggetto del controllo rispetto al totale presentato in tabella 15, come recupero di somme erogate in eccesso nelle annualità precedenti, stabilizzazioni avvenute in corso 2010 e, continuando con l’esempio precedente, e sempre limitatamente alla domanda (5) riferita al 2010, l’incorporazione di personale in una Unione di Comuni cui corrisponda una simmetrica riduzione dei fondi dei Comuni che cedono tale personale.
Se le poste inserite in sommatoria con segno positivo risultano maggiori di quelle con segno negativo, il valore andrà registrato nella casella appunto con segno positivo. In caso contrario andrà selezionato il segno negativo.
iii. Le ulteriori voci sono elaborate automaticamente a partire dai valori inseriti dall’Amministrazione:
- la prima voce - domanda (7) è costituita dal “Valore massimo teorico fondo anno corrente nel rispetto dell’art. 9 c. 2-bis L. 122/2010”, elaborata secondo la seguente formula:
[domanda (2) - domanda (5)] x [1 - domanda (4) / 100] + domanda (6)
Nota bene: il valore massimo teorico è elaborato prendendo il valore totale 2010 al netto delle poste non calmierate e/o che elevano il limite; il risultato di questa prima operazione è una quantificazione del limite 2010 sottoposta all’attenzione; tale limite 2010 viene quindi ulteriormente
decurtato per la percentuale di automatica riduzione proporzionale; il risultato di questa operazione è una quantificazione del limite anno corrente a seguito, appunto, anche della decurtazione proporzionale prevista dalla seconda parte dell’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010; infine, per consentire un confronto con il totale anno corrente come certificato, il limite così ottenuto è riaggregato alle poste non calmierate e/o che elevano tale totale riferite specificamente all’anno corrente;
- la seconda voce è una posta descrittiva denominata “Verifica coerenza anno corrente con massimo teorico”, che può restituire, a seconda della situazione, tre possibili risposte
Prima possibile risposta - La verifica non è possibile in base ai dati forniti. Questa risposta viene restituita in caso di mancata compilazione della tabella 15 dell’anno di riferimento e/o in caso di mancata compilazione della domanda (2).
Seconda possibile risposta - Il valore esposto alla domanda (3) non risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda (7). Questa risposta viene restituita nel caso in cui il Fondo come certificato dell’annualità in esame risulta eccedere il limite massimo teorico calcolato, con una tolleranza dello 0,1%, cioè in pratica di 100 euro ogni 100.000.
Terza possibile risposta - Il valore esposto alla domanda (3) risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda (7). Questa risposta viene restituita nel caso in cui il controllo automatico verifichi che la domanda (3) abbia un valore inferiore o uguale al limite massimo teorico di cui alla domanda (7).
Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa
COMPARTO …
TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: ...
Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*) | Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*) | |||||
DESCRIZIONE | CODICE | IMPORTI | DESCRIZIONE | CODICE | IMPORTI | |
Fondo unico per le risorse decentrate Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | Fondo unico per le risorse decentrate Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di xxx.xx | |||||
Totale Destinazioni non contrattate dal CI di xxx.xx | ||||||
Destinazioni contrattate specificamente dal CI di xxx.xx | ||||||
Totale Risorse fisse | ||||||
Risorse variabili | ||||||
Totale Destinazioni contrattate dal CI di xxx.xx | ||||||
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare | ||||||
Totale Risorse variabili | Totale Destinazioni ancora da regolare | |||||
Totale Fondo unico | Totale Fondo Unico | |||||
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | |||||
Totale poste temporaneamente esterne Fondo | Totale poste temporaneamente esterne Fondo | |||||
TOTALE | TOTALE |
(*) tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro
Le fonti
La tabella 15 è finalizzata a rilevare le risorse dei Fondi per la contrattazione integrativa e le relative modalità di utilizzo come regolate in sede di contrattazione integrativa. Va rimarcato che la tabella va compilata anche nel caso di assenza di contrattazione integrativa formalizzata. La mancata formalizzazione può essere conseguenza di ritardi nella contrattazione stessa, ovvero determinata da atti di concertazione non formalizzati (es. art. 4 c. 4 CCNL 23.12.1999 della Dirigenza degli Enti Locali per gli enti con meno di cinque dirigenti) o anche perché, come nel caso dei dirigenti di prima fascia dei comparti statali, non è prevista direttamente in sede di CCNL una contrattazione integrativa. Anche in tali eventualità il “fondo” costituisce un limite di spesa che va in ogni caso esplicitamente formalizzato dall’Amministrazione al fine di consentire alla stessa nonché agli Organi di controllo di verificarne il rispetto.
Tale limite di spesa, articolato nelle diverse voci che costituiscono la costituzione del fondo, va quindi riportato nella sezione di sinistra della tabella 15. La sezione di destra, in assenza di contrattazione integrativa formalizzata, va riempita unicamente per la parte riferita alle “destinazioni non contrattate specificatamente dal C.I. di riferimento (ed eventualmente nella sezione “risorse ancora da contrattare” a fini di quadratura con la sezione di costituzione).
In generale i “documenti” a partire dai quali è necessario procedere alla compilazione della tabella 15 non vanno rintracciati nelle scritture contabili dell’Amministrazione (in particolare nel bilancio), alle cui evidenze sono dedicate le tabelle 12, 13 e 14 del Conto Annuale. I documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono i seguenti:
a) l’atto formale di costituzione del fondo per l’anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell’Amministrazione;
b) in assenza (eventualmente) di un atto di costituzione del fondo formalmente separato dall’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse, andranno prese a base della compilazione della sezione “Costituzione del fondo” della tabella 15 le evidenze che emergono, al medesimo titolo, dall’accordo annuale debitamente siglato e certificato, usualmente nel preambolo o nella presa d’atto delle parti;
c) il contratto collettivo integrativo quadriennale (o biennale);
d) l’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse siglato in sede di contrattazione integrativa
e) i verbali di certificazione dei fondi da parte dell’organo di controllo previsto dall’art. 40-bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001.
La casistica di compilazione
La tempistica attraverso cui si sviluppa la contrattazione integrativa può essere molto differenziata fra i diversi comparti e, all’interno di essi, fra gli enti che li compongono. Alla data di scadenza della presentazione del Conto annuale le Istituzioni possono trovarsi in situazioni molto differenti, rispetto alla definizione dell’accordo annuale di utilizzo delle risorse per l’anno di riferimento della rilevazione, ciascuna delle quali deve trovare una sua corretta rappresentazione all’interno dei modelli in esame.
Si elenca una possibile casistica in cui gli enti possono trovarsi alla luce dell’assenza di uno o più dei documenti sopra elencati.
1) Non risulta evidenza formale della costituzione del fondo (o dei fondi) per la contrattazione integrativa per l’anno di riferimento del Conto Annuale
In questa eventualità manca il fondamento stesso con cui procedere alla contrattazione integrativa. Questo non impedisce l’erogazione di risorse che possono essere comunque destinate a diversi istituti contrattuali anche in assenza di un adempimento fondamentale quale quello della corretta identificazione delle risorse dei Fondi, cioè del limite di spesa determinato nell’osservanza dei disposti del contratto collettivo nazionale di lavoro, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Tuttavia, in mancanza dell’atto formale con cui l’amministrazione stabilisce l’esatta consistenza di un Fondo, l’intera tabella 15 dovrà essere corrispondentemente lasciata in bianco e tale circostanza sarà asseverata sul sito web dell’Amministrazione che dovrà pubblicarvi la stampa dell’intero modello del Conto annuale, da cui risulta appunto la mancata compilazione della tabella 15.
ATTENZIONE |
Se la costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa risultasse formalizzata oltre la scadenza di compilazione del Conto annuale sarà necessario aprire una rettifica (cfr. § “Rettifica dei dati” delle Informazioni operative) ed inserire la tabella 15, integrando la documentazione del sito web dell’Istituzione. |
2) L’Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa dell’anno di riferimento ed eventualmente alla loro certificazione secondo le raccomandazioni indicate dalla circolare RGS n. 25/2012, ma il corrispondente accordo annuale sull’utilizzo delle risorse non risulta perfezionato e certificato all’atto della compilazione del Conto annuale
In questo caso andrà compiutamente compilata la sezione di sinistra della tabella 15 (Costituzione dei Fondi) e dimensionate le poste della sezione di destra (Destinazione dei Fondi), per quanto possibile (cfr. più oltre) con riferimento alla sezione “Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di riferimento”. Dovrà invece essere lasciata completamente in bianco la sezione “Destinazioni contrattate specificamente dal CI di riferimento” in quanto non risulta alcun atto formale dal quale ricavare gli importi.
3) L’Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa per l’anno di riferimento della rilevazione ma l’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse risulta perfezionato e certificato solo in parte (presenza di code o rinvii contrattuali)
Nel caso in cui l’accordo non abbia compiutamente definito l’utilizzo di tutte le risorse va compilata la sezione “Destinazioni contrattate specificamente dal CI di riferimento” per le quote concordate mentre le somme ancora non regolate vanno riportate nella voce “Importi ancora da contrattare”. La sezione “Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di riferimento” va compilata come descritto al punto precedente. Al momento in cui la coda contrattuale venisse formalizzata e certificata si renderà necessario aprire una rettifica per aggiornare la tabella 15 e spostare nelle destinazioni concordate le risorse iscritte nella voce “Importi ancora da contrattare”.
4) L’Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa e l’accordo annuale sull’utilizzo delle risorse risulta definito e certificato
In tale evenienza è possibile la compilazione definitiva di tutte le sezioni della tabella 15.
La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa
La prima sezione della parte sinistra della tabella 15 è deputata a registrare la costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa (es. Fondo unico per le risorse decentrate per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali ovvero Fondo fasce, Fondo condizioni di lavoro e Fondo produttività per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale); ciò trova conferma anche nel caso del comparto Università per il quale, a partire dalla rilevazione 2012, i Fondi relativi al personale tecnico amministrativo e al personale elevate professionalità sono rilevati, ancorché distintamente, in una unica tabella 15.
Come anticipato tale sezione è a sua volta suddivisa in Risorse fisse/Risorse variabili cui si aggiunge, ove espressamente prevista, l’ulteriore tipologia delle Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo (voce obbligatoria ove presente).
Nell’ambito di ciascuna tipologia sono elencate le singole voci che compongono tale aggregato, secondo la seguente strutturazione, peraltro coerente con i disposti della circolare RGS n. 25/2012:
Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
- Unico importo consolidato secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (es. nel caso delle Regioni ed Autonomie locali, personale non dirigente, il CCNL del 2004 disponeva un unico importo consolidato delle risorse fisse, specificando in dettaglio le modalità di tale consolidamento).
- Incrementi previsti da CCNL successivamente al consolidamento di cui al punto precedente (es. gli incrementi disposti dai CCNL 2002-05, 2004-05 e 2006-09 nel caso del personale non dirigente del
comparto Regioni e Autonomie locali). Tali incrementi vanno ad arricchire, unicamente in occasione del relativo CCNL, le risorse del fondo per la contrattazione integrativa di volta in volta disciplinato e, quali risorse fisse, restano appostate al Fondo per gli anni successivi.
- Ulteriori incrementi delle risorse fisse. Si tratta di tipologie di incremento che possono arricchire il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni; l’esempio tipico è la RIA personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo unicamente nelle occasioni in cui si registra personale cessato. Un ulteriore esempio è l’incremento del Fondo operato per incrementi dotazione organica o servizi, fattispecie prevista da diverse tipologie di Contratti collettivi.
- Decurtazioni del Fondo/Parte fissa, distinte nelle due voci riferite all’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 (limite 2010 e la successiva decurtazione proporzionale) nonché le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o ad applicazione di normative contrattuali. Questa ultima voce è inoltre progettata per accogliere le risorse recuperate entro la tornata contrattuale integrativa successiva di parte fissa nei casi previsti dall’art. 40 comma 3-quinques del d.lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 54 del d.lgs. 150/2009) ovvero nei casi in cui il recupero entro la tornata contrattuale successiva delle poste erogate in eccesso viene posto in essere direttamente dall’Amministrazione in applicazione dei principi giuridici appena riportati. Gli importi in riduzione non vanno indicati con il segno meno, in quanto il segno di tutte le voci che agiscono in riduzione è già considerato sia in SICO che nel kit excel.
- Altre risorse fisse. In tale voce residuale è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell’atto di costituzione del Fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci. Tale circostanza va asseverata da parte dell’Organo di controllo specificando la natura delle eccezioni nello spazio in coda alla scheda informativa 2.
Risorse variabili
Si tratta di risorse che in ogni caso non sono consolidate nel tempo, delle quali, cioè, non è rintracciabile certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi (a quadro giuridico invariato). L’esempio tipico è, ove contrattualmente previsto, l’istituto delle risorse non utilizzate fondo anno precedente, che vanno di conseguenza quantificate ogni anno con apposito atto ricognitivo. Anche in questa sezione è prevista la voce Decurtazione del Fondo/Parte variabile, che segue la medesima logica della corrispondente voce di parte fissa con riferimento alle poste variabili che compongono il Fondo.
ATTENZIONE |
Qualora l’Istituzione, una volta concluso l’anno di riferimento, non provveda a stipulare il relativo accordo di utilizzo, le “risorse ancora da contrattare”, accertate mediante idonea ricognizione amministrativa, concorrono a formare le economie che vanno ad incrementare, una tantum e quindi da utilizzarsi unicamente per istituti di retribuzione variabile, le risorse contrattuali del Fondo dell’anno successivo. |
Le risorse variabili appostate al Fondo in forza di specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l’amministrazione. Ne consegue che la relativa entrata è da considerarsi comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle |
risorse per la progettazione ex articolo 92 commi 5-6 del d.lgs. 163/06, del recupero evasione ICI ex articolo 59, comma 1 lettera p) del d.lgs. 446/97, delle liquidazioni per sentenze favorevoli all’Ente ex regio decreto 1578/1933 nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex articolo 43 della legge 449/1997. Nel caso della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, le risorse in oggetto debbono essere in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. |
Risorse allocate temporaneamente all’esterno del Fondo
Per alcuni comparti il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche contabilizzate a bilancio ai sensi dell’art. 1 comma 193 della legge 266/2005. Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate alle progressioni orizzontali, tali risorse “escono dal Fondo” per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore voce – obbligatoria - destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto.
ATTENZIONE |
Va richiamata l’esigenza che le “Risorse” temporaneamente allocate all’esterno del Fondo coincidano esattamente con le “Destinazioni” temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. Tale identità contabile deriva dalla natura giuridico-programmatoria della costituzione del Fondo e della relativa programmazione di utilizzo alla luce del Contratto Integrativo di riferimento. Anche le voci temporaneamente allocate all’esterno del fondo debbono, quindi, rispondere alla medesima natura delle restanti poste della tabella 15. |
La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa
La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione delle risorse rese disponibili dalla corrispondente costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa. La sezione è a sua volta suddivisa in quattro parti.
Destinazioni contrattate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento
Questa parte può essere compilata unicamente in presenza di un accordo contrattuale debitamente formalizzato e certificato che regoli specificamente l’utilizzo delle risorse del Fondo (o dei Fondi) cui la rilevazione si riferisce.
Destinazioni contrattate non specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento
In questa parte vanno registrate le previsioni di spesa per istituti che debbono comunque essere erogati e non possono essere - o in definitiva non vengono - regolati in sede di accordo integrativo formalmente stipulato. Si tratta a titolo esemplificativo:
• delle indennità che partecipano al fondo per la contrattazione integrativa ma la cui misura è inderogabilmente disciplinata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (come l’indennità di comparto nel caso degli enti locali o l’indennità di specificità medica nel caso della dirigenza medica e veterinaria);
• della previsione della spesa per le progressioni economiche già perfezionate antecedentemente a quelle eventualmente regolabili ex-novo con riferimento alle risorse dei Fondi dell’anno di rilevazione;
• della previsione di spesa per indennità legate a condizioni di lavoro come turni, disagio ecc. che l’Amministrazione deve comunque sostenere per assicurare l’ordinato svolgersi dei servizi ecc.;
• dei compensi per produttività collettiva/individuale e progetti che l’Istituzione ritiene di conferire, usualmente di concerto con la parte sindacale ed alla luce di accordi pregressi, anche in assenza di un formale accordo integrativo per l’utilizzo delle risorse specificamente riferito ai fondi dell’annualità corrente.
Importi ancora da contrattare
Vanno qui registrate le risorse che, a causa di ritardi nella stipula del contratto integrativo di riferimento, non vengono erogate dall’Istituzione in attesa della stipula di tale accordo. Sono le eventuali code contrattuali, che la contrattazione integrativa, in tutto o in parte, deve ancora disciplinare all’atto della compilazione (o aggiornamento) del Conto annuale.
Destinazioni allocate temporaneamente all’esterno del Fondo
Per i comparti per i quali il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche, va inserita in questa sezione delle “destinazioni” il totale della corrispondente sezione delle “risorse”, al fine di garantire la quadratura di queste poste.
Ulteriori indicazioni per la corretta compilazione delle tabelle 15
L’Istituzione deve compilare un modello per ogni macrocategoria di personale indicando, separatamente, tutti i valori relativi ai fondi che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.
Le macrocategorie di riferimento e le voci che compongono le sezioni di costituzione e destinazione dei fondi, sono indicate nelle tabelle del modello di ciascun comparto di contrattazione. I totali delle due sezioni (costituzione ed utilizzo) devono in generale corrispondere. Più specificamente il totale delle risorse del Fondo (somma di risorse fisse e risorse variabili) deve di norma corrispondere esattamente al totale delle destinazioni del Fondo (somma di destinazioni regolate specificamente dal Contratto Integrativo di riferimento, altre destinazioni ed eventuali importi ancora da contrattare). Ove previsto, inoltre, il totale delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo deve coincidere con il totale delle destinazioni allocate all’esterno del Fondo.
A partire dalla rilevazione del Conto Annuale per il 2013 è stata introdotta la possibilità (per la quale va però fornita opportuna giustificazione asseverata dall’organo di controllo) di una non coerenza fra le risorse e gli impieghi di ciascun fondo (incongruenza 9, in luogo della precedente squadratura 5, cfr. quanto segnalato nella sezione riferita alle novità della rilevazione 2013).
Gli importi devono essere espressi in euro, senza cifre decimali, con arrotondamento per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.
ATTENZIONE |
Tutti gli importi di tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell’inserimento nella tabella 15. |
Il controllo dei dati
Sia nel kit excel che nelle schermate web viene effettuato un controllo ai fini dell’individuazione della incongruenza 9. Il controllo verifica che le risorse e gli impieghi di ciascun fondo coincidano e restituisce un segnale di attenzione in caso di mancata corrispondenza. Come di consueto, la eventuale incongruenza andrà giustificata ai fini della validazione del Conto annuale.
Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l’importo non dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché la formula posta a base del controllo lo considera già in riduzione dalle “voci di finanziamento”.
La scheda informativa 2 – Monitoraggio del contratto integrativo
Nel caso in cui l’Istituzione non abbia ancora provveduto a definire il fondo per l’anno di riferimento della rilevazione del Conto Annuale, la scheda va comunque compilata per la parte di notizie non direttamente ad esso riferite.
La scheda è divisa in sezioni, alcune delle quali variano in funzione della macrocategoria cui sono riferite. Di seguito sono richiamate ed approfondite le diverse sezioni.
Prima sezione: Fondo (domande relative ai dati esposti nella corrispondente tabella 15)
Le prime tre caselle della scheda riguardano altrettante date relative agli atti più rilevanti in tema di contrattazione integrativa:
a) Data di Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa. Con tale data ci si intende riferire all’atto amministrativo con il quale l’Istituzione ha formalizzato il dimensionamento dei Fondi per la contrattazione integrativa per l’anno 2013.
ATTENZIONE |
● Questa data va lasciata in bianco nel caso in cui l’Istituzione non abbia provveduto a costituire il Fondo per la contrattazione integrativa per l’annualità corrente (la tabella 15 risulterà in questo caso del tutto non compilata). ● Nel caso in cui l’atto di costituzione del Fondo non risulti formalmente separato dal relativo accordo integrativo annuale è necessario indicare la data formale riportata in tale accordo. |
b) Data di certificazione positiva dell’Accordo vigente. Si tratta della data di certificazione dell’ultimo accordo annuale di utilizzo formalmente in essere, che non necessariamente è quello relativo ai fondi 2013: è possibile ad esempio che l’ultimo Accordo in essere sia relativo ad un Fondo antecedente. La data non va compilata unicamente nel caso in cui non si registri alcun atto di contrattazione integrativa formalmente certificato presso l’Istituzione. Nel caso in cui in sede di compilazione - ma soprattutto di rettifica - del Conto annuale sopraggiunga l’accordo relativo ad un anno successivo a quello della rilevazione va comunque mantenuta la data dell’Accordo relativo al Fondo cui si riferisce la presente rilevazione.
c) Data di entrata in vigore dell’Accordo vigente. Tale data coincide con la data di certificazione positiva, se l’accordo acquista validità formale con l’atto di certificazione. Presso le Istituzioni che prevedono l’iter Ipotesi di accordo 🡪 Certificazione positiva 🡪 Accordo definitivo va indicata la data di tale ultimo atto.
Il successivo gruppo di domande numerate da 1 a 8 di questa sezione è stato già descritto nella precedente sezione “Novità della rilevazione 2013”, cui si rinvia, ricordando qui brevemente che sono destinate ad individuare:
- l’annualità più recente per la quale il Fondo per la contrattazione integrativa risulta costituito formalmente e certificato ai sensi dell’art. 40-bis primo comma del d.lgs. n. 165/2001;
- l’importo totale dei fondi riferiti all’anno della rilevazione e al 2010, comprensivo delle progressioni economiche orizzontali eventualmente contabilizzate temporaneamente all’esterno del fondo per i comparti sottoposti alla previsione dell’art. 1, comma 193 della legge 266/2005;
- la percentuale di automatica riduzione proporzionale a quella del personale applicata al fondo dell’anno corrente in attuazione della seconda parte dell’articolo 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010. Il valore va esposto arrotondato alla seconda cifra decimale; non va inserito il segno meno né il simbolo di percentuale. A titolo esemplificativo, qualora la percentuale di riduzione fosse pari al “- 3,13%” vanno inserite le cifre “3,13”;
- la somma algebrica degli importi riferiti a poste non rilevanti alla verifica dei disposti dell’art. 9 comma 2-bis legge 122/2010 (con segno positivo, es. economie, conto terzi, progettazioni, ecc.) e delle eventuali poste che innalzano tali soglie di verifica (con segno negativo, es. decurtazioni per recupero somme erogate in eccesso nelle annualità precedenti);
Seconda sezione: Posizioni nell’anno di rilevazione
Questa sezione contiene domande relative alle posizioni dirigenziali per la macrocategoria “Dirigenti” e a quelle organizzative per la macrocategoria “Non dirigenti”. È volta a monitorare il numero ed il valore unitario annuo delle posizioni dirigenziali/organizzative - che deve essere espresso in euro, senza decimali
- che risultano effettivamente coperte al 31.12 dell’anno di rilevazione, distintamente per fascia.
• Le fasce individuate dall’Istituzione sono superiori a 4?
Tale domanda condiziona il modo di rilevare i valori economici della retribuzione di posizione/posizioni organizzative, nel caso in cui il numero delle posizioni sia superiore a 4 si procederà nel seguente modo:
- il primo e l’ultimo dei campi “numero posizioni” vanno utilizzati per l’unità di personale destinatarie del valore minimo e massimo delle indennità in questione ed, in corrispondenza, vanno indicati i valori pro-capite negli spazi riservati al “valore”;
- negli altri due campi intermedi, va indicato il valore delle fasce/posizioni numericamente più numerose. In corrispondenza di tali valori intermedi, vanno indicate come numero di posizioni tutte quelle attribuibili, aggregandole al valore più vicino, come da esempio di seguito riportato:
Situazione dell’Istituzione | Scheda informativa 2 (conto annuale) | ||
N. posizioni | Valore unitario | N. posizioni | Valore unitario |
10 | 15.000 | 10 | 15.000 |
20 | 12.000 | 38 | 12.000 |
18 | 11.000 | 39 | 7.500 |
9 | 9.000 | 25 | 6.000 |
30 | 7.500 | ||
25 | 6.000 |
Per il personale non dirigente vengono richieste ulteriori notizie alcune riguardanti il modo in cui vengono finanziate le posizioni:
• Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tabella 13 a carico del fondo
• Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tabella 13 ed eventualmente a carico del bilancio
Altre domande riguardano i criteri sulla base dei quali sono state poste in essere le nuove posizioni organizzative eventualmente realizzate nel corso dell’anno di riferimento:
• L’affidamento delle posizioni organizzative è avvenuto con la scelta del dirigente sulla base di incarichi predeterminati?
• Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa?
• Per scelta dell’organo politico?
• Sulla base di altri fattori?
Terza sezione: Progressioni orizzontali nell’anno di rilevazione
Questa sezione ha il compito di monitorare il numero ed il peso delle progressioni orizzontali poste in essere nell’anno di rilevazione, come oggettivamente rappresentate in tabella 4 del medesimo Conto annuale.
Viene preliminarmente chiesto se è stata verificata la sussistenza del requisito che prevede un periodo minimo di permanenza del lavoratore nella posizione economica in godimento al fine di accedere alla progressione successiva (es. come indicato dall’art. 9 comma 1 del CCNL 11.04.2008 degli EE.LL.).
La successiva domanda è volta a verificare il rispetto del disposto dell’art. 9 comma 21 d.l. 78/2010 che prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011-2012-2013 hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.
Il numero di progressioni va indicato separatamente per Area, Categoria o Fascia (a seconda della dizione utilizzata nei diversi comparti). Nella casella successiva, sempre separatamente per Area, Categoria o Fascia, va riportata l’incidenza delle progressioni sul totale del personale in servizio a inizio dell’anno di quella particolare Area, Categoria o Fascia. Quest’ultima informazione è contenuta nel Conto annuale precedente, nella cui tabella 1 è riportato il personale in servizio al 31.12.2012. La formula, per le progressioni orizzontali di categoria A, è la seguente:
Tot. progr. econ. categoria A tabella 4 Conto Annuale dell ' anno di rilevazione
Tot. pers. (maschi + fem min e) categoria A al 31.12.12 tabella 1 Conto Annuale anno precedente
×100
Il risultato va riportato arrotondato all’unità (cioè senza cifre decimali) nella corrispondente casella della scheda informativa 2. Nell’ipotesi di 11 progressioni orizzontali su un totale a inizio anno di 40 unità di categoria A avremo 11 diviso 40 per 100 che restituisce 27,5 che, arrotondato all’unità porta al numero “28” da trascrivere nella scheda informativa 2 nella casella “Percentuale di Area/Categoria/Fascia A”.
Viene inoltre chiesto di indicare il personale che complessivamente ha concorso alle procedure per le progressioni orizzontali al fine di giungere ad una misura quantitativa del grado di selettività delle stesse.
Quarta sezione: produttività / risultato regolata dall’accordo annuale di utilizzo delle risorse
Questa sezione della scheda informativa 2 è dedicata alla rilevazione dello strumento premialità nelle pubbliche amministrazioni sotto due distinti profili:
a. la misura delle quote complessive di premialità come definite in sede di contrattazione integrativa relativa all’anno di riferimento distintamente per le quote destinate a remunerare i risultati individuali e per le quote destinate a remunerare i risultati collettivi;
b. la misura del grado di selettività nella attribuzione della premialità stessa (sia individuale che collettiva) come misurata, a valle dei processi di valutazione, in termini di:
- premialità effettivamente erogata a valere sul fondo riferito all’anno oggetto di rilevazione
- premialità “non erogata”, sempre con riferimento al fondo dell’annualità oggetto di rilevazione, in conseguenza dell’applicazione dei criteri per l’erogazione della stessa concordati in sede di contrattazione integrativa.
Notizie aggiuntive o commenti dell’organo di controllo
In questo spazio - pari a 1.500 caratteri - il Presidente del Collegio deve riportare sinteticamente le valutazioni formulate sul contratto integrativo in oggetto.
Si ribadisce che il Presidente del collegio dei revisori dei conti operante al momento dell’acquisizione dei dati, deve sottoscrivere il conto annuale predisposto dall’Istituzione (cfr. § “Informazioni operative”), ed in particolare la tabella 15 e la scheda informativa 2, ancorché non abbia certificato i corrispondenti contratti integrativi. Detta situazione andrà evidenziata nello spazio dedicato al “Commento dell’organo di controllo”.