CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana AMMINISTRAZIONE APPALTANTE CITTA’ DI CORLEONE
SCHEMA DI CONTRATTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELL’ AFFIDAMENTO PER MESI QUATTRO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORLEONE
Ente Appaltatore Comune di Corleone
PREMESSA
Il presente Contratto contiene le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara relativa al servizio di “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” per il comune di CORLEONE, tenendo conto:
- delle specificità del territorio interessato;
- delle caratteristiche previste per l’organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto prescritto:
- della normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006“Codice unico dell’ambiente”;
- della L.R. n° 12/2011 ““Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.”;
- del Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- della L.R. n. 9/2010 e s.m.i. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- delle Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. n 9/2010;
- i riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. contenuti nella l.r. n. 12/2011 e nel d.P.R.S. n.
13/2012 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni del d.lgs n. 50/2016.
- del Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
- dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.
Il Comune di Corleone ha determinato di procedere all’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” mediante l’indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito: Codice dei contratti), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in lotto unico.
Il presente contratto contiene le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara.
Il presente Contratto viene stipulato tra il Comune di Corleone con sede in Xxxxxx X. Xxxxxxxxx x.0 00000 Xxxxxxxx (XX) nella persona .......................................
e .............................................. con sede in .......................................... nella
persona ...............................................................................................
1. Norme regolatrici
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle di natura imperativa, che potessero essere emanate in corso del contratto.
Per quanto attiene alle prestazioni oggetto di appalto verrà applicata la disciplina normativa, regolamentare e tecnica vigente, con particolare riferimento, anche per analogia, al D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici.
L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle norme del contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto, del Disciplinare di gara, nonché dalle norme contenute:
- Nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’Offerta, siano esse emanate durante il corso dell’erogazione dei servizi;
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
L’Appaltatore dovrà ottenere altresì tutte le eventuali autorizzazioni, presso le competenti autorità, necessarie all’espletamento dei servizi oggetto del Capitolato Speciale di Appalto, non assumendo l’Ente alcuna responsabilità al riguardo.
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come, nello specifico, ancorché non materialmente allegati, gli atti di gara (Bando/Disciplinare di gara ed allegati), l’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, l’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara e il Capitolato Speciale di Appalto.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
d) dalle disposizioni di cui al X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 x xx.xx.xx xxxxxx xx xxxxxx.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Ente Comune di Corleone prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Ente.
2. Oggetto
I servizi oggetto dell’appalto sono:
“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno del territorio del comune di Corleone.
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90500000-2; Servizi di raccolta rifiuti 90511000-2;
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 90511100-3; Servizi di raccolta di rifiuti domestici 90511200-4; Trattamento e smaltimento dei rifiuti 90510000-5; Servizi di trasporto rifiuti 90512000-9;
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000-6;
Il servizio dovrà essere svolto sull’intero territorio del Comune di Corleone, in particolare sono ricompresi i seguenti servizi:
raccolta differenziata dei rifiuti urbani; spazzamento stradale comprensivo dello svuotamento cestini gettacarte, diserbo e scerbatura; lavaggio stradale; la raccolta di rifiuti abbandonati di qualsiasi genere, compresi i rifiuti rinvenuti negli edifici di proprietà del Comune di Corleone e i rifiuti urbani così come definiti dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. 162/2006 e s.m.i.; la rimozione di siringhe, deiezioni animali e carcasse animali; la raccolta rifiuti e lo spazzamento stradale in occasione di fiere, manifestazioni, eventi; la raccolta rifiuti prodotti nelle attività mercatali e il relativo spazzamento stradale; il trasporto dei rifiuti raccolti e/o conferiti dalle utenze presso il CCR ed ecopunti, agli impianti di conferimento; la realizzazione, l'adeguamento, ove necessario, la gestione ed il presidio dei CCR; la manutenzione ed il lavaggio carrellati, cassonetti e campane per la raccolta differenziata e indifferenziata (ove presenti).
La descrizione dei servizi, intese come prestazioni minime, e dei quantitativi e caratteristiche minime dei beni da fornire sono indicati nel capitolato d’oneri che si intende interamente riportato.
L’offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione, nel rispetto di quanto riportato nel capitolato d’oneri allegato.
3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato d’Oneri e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Per l’espletamento dei servizi la ditta aggiudicataria si impegnerà a regime, a mantenere nel territorio comunale di Corleone n° 15 figure professionali. Tale personale dovrà essere rintracciato nel bacino del personale ex ATO PA2, in capo al Comune di Corleone, ritenuto idoneo al servizio, con la tutela della salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi della L.R. n. 9/2010, dall’Accordo Quadro del 06.08.2013 e definitivamente approvato con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 2032 del 18.11.2013.
Per quanto non espressamente previsto e, comunque, non specificato, il presente appalto è soggetto all’osservanza: del Codice Civile, delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri, del Capitolato Generale di appalto delle pubbliche forniture, delle leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune dove sarà eseguito il servizio oggetto del presente appalto.
4. Durata del Contratto
La durata del presente appalto è fissata in 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio .
5. Importo contrattuale
L’importo del servizio di cui sopra è di € oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
1.576,33 ed IVA al 10%..
6.Luogo di esecuzione dell’appalto
I servizi oggetto di appalto saranno espletati nell’intero territorio del Comune di Corleone.
7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore è altresì responsabile, in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del D L n. 112/2008 convertito in legge n.
133/2008 e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.
Ai sensi dell’art 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, e ss.mm.ii..In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto d’appalto l’Ente e l’Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e xx.xx ii..
Nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro.
Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U n. 81/2008 e ss.mm.ii ; D.Lgs. n. 106/2009) qualora le attività previste siano da realizzarsi all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l’Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la Sicurezza.
L’Appaltatore, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, dovrà predisporre un Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.. Copia del Piano di sicurezza dovrà essere consegnata al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei Lavoratori dell’Appaltatore, nonché al Supervisore, prima dell’inizio delle attività relative all’erogazione dei servizi oggetto d’appalto.
In particolare l’Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al Capitolato Speciale di Appalto, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Dovrà altresì dovrà dotare il personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad esempio guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto impegnandosi a portare a conoscenza dei rischi specifici legati agli ambienti di lavoro ove operano i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell’area predetta, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l’erogazione dei servizi oggetto d’appalto.
L’Appaltatore dovrà munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente contratto di tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dell’art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e dell’art 5 della legge n. 136/2010 e xx.xx. ii con evidenza della data di assunzione e , in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessere di riconoscimento di cui all’art 21 lett c) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii deve contenere anche l’indicazione del Committente.
8. Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Ente.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 13 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
9. Verifica dei servizi erogati
L’Appaltatore dovrà, su richiesta dell’Ente, comunicare attraverso anche dell’utilizzo di sistemi informatici, in merito alle attività svolte, con particolare riferimento alle attività manutentive e di pulizia, nel mese oggetto di rendicontazione, segnalando puntualmente interferenze e anomalie.
Tale rendicontazione viene richiesta al fine di controllo dell’esecuzione di servizio e di verifica della rispondenza dell’offerta tecnica con la reale esecuzione di servizio, a titolo esclusivamente esemplificativo si riportano alcune tipologie di attività da rendicontare:
- Eventuale formazione svolta dagli esecutori del servizio;
- Eventuali interventi manutentivi svolti sulle apparecchiature;
- Relazione sulle attività di educazione ambientale svolta;
- Relazione sulle visite guidate effettuate;
- Relazione sulle attività di pulizia svolte;
Ove possibile, la rendicontazione dovrà essere corredata dai documenti rilasciati conseguentemente alle attività svolte.
10. Divieto di sospendere o di ritardare il servizio
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Comune.
La sospensione o il ritardo del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore qualora questi dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Comune a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC non abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
11. Forza maggiore
Nei casi di sciopero che impediscano il regolare espletamento del servizio l’operatore economico è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione all’Ente Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 0 (xxx) giorni prima del verificarsi dell’evento.
12. Altri oneri
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi:
- Alla fornitura di prodotti di sanificazione e sacchi per la raccolta rifiuti nelle operazioni di pulizia;
- Alle attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio oggetto d’appalto;
- Alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti ( art.74 d.lgs. 81/08) ;
- Ogni altro onere necessario per l’espletamento dei servizi oggetto d’appalto.
Si precisa che nell’erogazione dei servizi oggetto d’appalto in genere sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali occorrenti per garantire la sicurezza delle persone e delle cose presenti nelle aree, o confinanti, a quelle dove si eseguono i servizi, tanto se di proprietà dell’Ente Appaltante, quanto se di proprietà di terzi.
Resta in ogni caso stabilito che ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni anche a terzi ricade sull’Appaltatore, restandone sollevato l’Ente Appaltante, anche quando l’Appaltatore farà uso delle attrezzature concesse in uso dal Comune.
Se l’Appaltatore, o i suoi agenti e rappresentanti, venissero a conoscenza di danneggiamenti o situazioni di pericolo verificatesi per opera di terzi, nei luoghi, aree in cui dovranno essere erogati i servizi oggetto d’appalto, saranno obbligati a darne immediata notizia al Responsabile del Settore competente per i provvedimenti del caso.
Sono a carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese contrattuali (carte bollate, diritti di segreteria ecc.) tutte le imposte e le tasse derivanti dalla specificità del contratto, nonché le spese relative alle polizze assicurative richieste.
Ai sensi dell’art. 216 c. 11 D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Bando di gara e/o altre testate sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
L’Appaltatore si impegna ad informare l’Ente relativamente a qualsiasi informazione utile di cui venisse a conoscenza in relazione all’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto.
13. Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
14. Responsabilità per infortuni e danni
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Ente e/o di terzi.
15. Subappalto
Non è consentito alcun tipo di subappalto.
16. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
17. Garanzia definitiva
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, quest’ultimo ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore del Comune di Corleone.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (mesi quattro) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Corleone beneficiario, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Il Comune può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, X.Xxx. 50/2016 per la garanzia provvisoria ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Lo svincolo è subordinato al nulla osta del Comune , a seguito preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità dei servizi oggetto di appalto e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
18. Sospensione e risoluzione del contratto
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non previste e non prevedibili che impediscono in via temporanea che i servizi oggetto di appalto non vengono espletati come da accordi, il Comune può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi stessi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode, negligenza o in caso di controversia riguardo agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all’Appaltatore saranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Comune, dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio dei servizi non erogati.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, del D.Lgs. 50/2016 l’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte :
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto sarà risolto di diritto duranteil periododi efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016, così come integrato dal provvedimento ANAC 11 ottobre 2017.
Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva inoltre di escutere dalla garanzia fideiussoria le somme necessarie all’indennizzo di eventuali danni e o maggiori oneri derivanti dall’affidamento ad altra impresa della parte di servizio non espletata.
Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge sono cause risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile:
- il subappalto non autorizzato;
- la cessione in tutto o in parte dell’appalto di cui al Capitolato d’oneri ;
- ritardi sugli orari di servizio concordati comportanti gravi disagi all’utenza;
- mancata reperibilità comportante mancata, parziale e ritardata esecuzione del servizio;
- comportamenti inidonei e scorretti da parte del personale comportanti gravi disagi all’utenza;
- parziale esecuzione del servizio comportanti gravi disagi all’utenza;
- mancata esecuzione del servizio comportanti gravi disagi all’utenza;
- altre gravi irregolarità che possono arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente,al Comune;
- la violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti, Capitolato e contratto;
- il ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- l’utilizzo, per il servizio, di personale non corrispondente alle qualifiche professionali richieste e/o a quanto dichiarato nell’offerta;
- gravi danni a luoghi, impianti ed attrezzature concessi in uso all’Appaltatore e/o di proprietà del Comune e/o di terzi riconducibili a comportamento doloso o colposo dell’Appaltatore;
- il mancato rispetto dell’indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo;
- il mancato svolgimento, in tutto o in parte, dei servizi richiesti;
- sospensione o interruzione dei servizi per cause non dipendenti da forza maggiore;
- inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio.
E’ inoltre causa risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il mancato rispetto
nell’esecuzione del servizio di parti dell’offerta per le quali è stato attribuito punteggio ai fini dell’aggiudicazione.
Il Comune revocherà il servizio di gestione di cui al presente contratto, qualora l’Appaltatore, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dello stesso, non produrrà la documentazione e non metterà in atto gli adempimenti necessari al fine di consentire il corretto espletamento del servizio
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Comune, inoltre, avrà la facoltà di affidare temporaneamente il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendone all’impresa aggiudicataria gli eventuali maggiori costi rispetto agli importi di aggiudicazione. In sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
Il Comune incamererà la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al risarcimento degli eventuali danni che possano esserne derivati all’Appaltante.
In caso di scioglimento del contratto, l’Appaltatore è comunque tenuto a proseguire l’incarico fino a nuova assegnazione.
L’appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell’operatore economico, di sottoposizione dello stesso a procedure che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 107 e 108 del D Lgs 50/2016.
19. Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il presente contratto per l’affidamento del servizio di cui al presente bando di gara rimane sottoposto a clausola risolutiva nel caso in cui la SRR Palermo Ovest, dovesse assumere in proprio il servizio stesso, ai sensi dell’Ordinanza D.P. n. 526 del 09/03/2017 e della delibera n. 1 del 13/03/2017 del Commissario straordinario.
Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà facoltà di rivalersi su tutta la cauzione, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni. Sarà inoltre addebitata all’Appaltatore la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dell’appalto ad altro operatore economico.
L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.).
20. Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
21. Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016.
La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore secondo le prescrizioni e con i limiti dell’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto.
Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7375916E6C al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
22. Penali e rilievi
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o da altri articoli del contratto, qualora risultino all’Amministrazione Comunale mancanze di qualsivoglia natura, inosservanze del contratto, circostanze che possono causare disservizio o disagio all’utenza turistica in particolare, imputabile alla responsabilità dell’operatore economico, queste verranno direttamente contestate al Gestore del Servizio.
In caso di infrazioni accertate, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni, potrà addebitare all’operatore economico a cui sono affidati i servizi oggetto d’appalto una sanzione, a tal fine si precisa che per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel piano di lavoro concordato con questo Ente potranno essere applicate le seguenti penalità:
Mancata effettuazione dei servizi base per ogni giorno € 1.500,00.
Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio € 500,00.
Per ogni altro inadempimento rilevato salvo quanto stabilito dagli altri articoli del Capitolato d’oneri, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato, dopodiché si potrà procedere a insindacabile giudizio del Comune all’esecuzione d’ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Comune.
Le penali saranno applicabili immediatamente e con deduzione dal pagamento della prima fattura utile e/o incameramento sulla garanzia definitiva. L’applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta degli addebiti, mediante raccomandata A.R. e/o PEC e assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
23. Risoluzione per inadempimento
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall’art 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, Il Comune dichiara risolto il contratto.
In ogni caso si conviene che Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. o PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione:
- condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3);
- obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art.7);
- obblighi di riservatezza (art.8);
- responsabilità per infortuni e danni (art. 14);
- subappalto (art. 15);
- garanzia definitiva (art. 17);
- divieto di cessione del contratto; Cessione del credito (art. 2).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
24. Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
25.Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
26.Quinto d’obbligo e Varianti
Nel corso del rapporto contrattuale Il Comune si riserva di chiedere all’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante semplice preavviso da comunicare all'Appaltatore. In caso di diminuzione, entro tali limiti, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore; del pari, in caso di aumento, gli ulteriori costi saranno calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata.
27. Controlli dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
Fermo restando quanto offerto in sede di gara relativamente al sistema di gestione e monitoraggio dell’erogazione dei servizi, Il Comune si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo dell’operato dell’Appaltatore nell’erogazione dei servizi previsti dal Capitolato d’oneri, integrato dall’Offerta presentata.
L’Appaltatore è tenuto a tal fine a fornire tutta la necessaria collaborazione verso Il Comune stesso. Il Comune ha potere di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto al fine di assicurarne la regolare esecuzione.
L’esecuzione del contratto dovrà avvenire nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tale attività, che potrà essere esercitata sia attraverso i propri dipendenti sia ricorrendo a società specializzate all’uopo incaricate, potrà riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l’esercizio dell’attività dell’Appaltatore;
- verifiche della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
- verifiche sui materiali e mezzi utilizzati necessari all’accertamento del rispetto della normativa vigente e di quanto offerto in sede di gara;
- acquisizione di tutte le informazioni disponibili presso l’Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all’esecuzione dell’appalto, mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione, amministrativa o tecnica, fermo restando l’obbligo di riservatezza;
- richiesta di relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico appalto.
La forma e la metodologia dei controlli sarà preventivamente comunicata all’Appaltatore e potrà variare nel corso dell’appalto a discrezione del Comune.
Il Comune, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 111, comma 2, e 216, comma 17, del D.Lgs. 50/2016 – rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
28.Fatturazione e pagamenti
L’importo contrattuale è pari a € ..............
I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.
L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..
I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.
Il Comune procederà al pagamento del corrispettivo dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata in base ai servizi effettivamente erogati nel mese.
Si precisa che ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto, e dovrà riportare il relativo numero di CIG ed il numero d’ordine di riferimento.
Per la quantificazione del pagamento periodico, Il Comune determina l’effettiva quota di competenze mensili, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzione di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo del presente Capitolato d’oneri o dalle norme applicabili.
L’Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014. Ai fini della fatturazione elettronica, si indicano, nel seguito, i dati relativi a:
- Codice Univoco Ufficio IPA: E7CDE1;
- Nome dell’ufficio: III Settore.
Il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore verificata d’ufficio dall’Ente stesso, ex art. 16 bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105, c.9, D.Lgs.50/2016, attraverso la richiesta del
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.
In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta economica, rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1 del Codice civile.
I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Supervisore, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Xxxx nel suo complesso.
Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato se e solo se l’Appaltatore risulti in regola coi versamenti di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri.
Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’Appaltatore è tenuto a riportare gli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.
29. Adempimenti a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuta a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Al termine delle attività contrattuali, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Comune.
30. Clausola sociale
Per l’espletamento dei servizi la ditta aggiudicataria si impegnerà a regime, a mantenere nel territorio comunale di Corleone n° 15 figure professionali. Tale personale dovrà essere rintracciato nel bacino del personale ex ATO PA2, in capo al comune di Corleone, ritenuto idoneo al servizio, con la tutela della salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi della L.R. n. 9/2010, dall’Accordo Quadro del 06.08.2013 e definitivamente approvato con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 2032 del 18.11.2013.
31. Forma contrattuale e spese
Il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, le cui spese sono a completo carico dell’Appaltatore.
Tutte le spese contrattuali, l’imposta di bollo, l’eventuale imposta di registro e i diritti di segreteria sono a carico dell’Appaltatore.
32. Contestazioni
Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Settore competente e debitamente documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione oppure dal ricevimento del documento del Comune che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi. Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.
33. Contradditorio
Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contradditorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del contratto; la richiesta fatta dal Comune ed è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora contestabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze derivanti dall’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.
34. Legge applicabile – Contenzioso – Foro competente
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.
Per quanto di competenza della giustizia amministrativa è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.
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