INDICE
ODONTOTECNICA
INDICE
ODONTOTECNICA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1993
Sfera di applicazione del contratto
PARTE PRIMA - Comune
Art. 1 - Rapporti sindacali
Art. 2 - Accordo interconfederale del 21-7-1988 Art. 3 - Sistema contrattuale
Art. 4 - Delega sindacale Art. 5 - Permessi retribuiti Art. 6 - Diritto di assemblea
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione
Art. 8 - Lavoratori studenti Art. 9 - Diritto allo studio
Art. 10 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 11 - Classificazione dei lavoratori: profili e declaratorie Art. 12 - Ex indennità di contingenza
Art. 13 - Definizione delle voci retributive Art. 14 - Trasferte
Art. 15 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto Art. 16 - Reclami sulla retribuzione
Art. 17 - Decorrenza e durata Art. 18 - Incrementi retributivi Art. 19 - Una tantum
Art. 20 - Orario di lavoro Art. 21 - Festività
Art. 22 - Festività abolite
Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Contratto a tempo determinato Art. 26 - Tirocinio
Art. 27 - Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro Art. 28 - Previdenza complementare
Art. 29 - Enti bilaterali
PARTE SECONDA - Operai
Art. 1 - Assunzioni Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro Art. 5 - Riposo settimanale
Art. 6 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 7 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione: reclami sulla busta paga Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Gratifica natalizia
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità Art. 13 - Indumenti di lavoro
Art. 14 - Trattamento in caso di malattia o infortunio Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Divieti
Art. 19 - Consegna e conservazione degli utensili personali) Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Permessi
Art. 22 - Custodia metalli preziosi Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Ammonizioni, multe e sospensioni Art. 25 - Licenziamento per mancanze
Art. 26 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 27 - Indennità di anzianità e trattamenti di fine rapporto Art. 28 - Indennità in caso di morte
Art. 29 - Reclami e controversie
Art. 30 - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda
PARTE TERZA - Impiegati
Art. 1 - Assunzione Art. 2 - Documenti
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Sospensione del lavoro Art. 5 - Riposo settimanale Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Passaggio temporaneo di mansioni Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità Art. 9 - Festività
Art. 10 - Lavoro straordinario notturno e festivo Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Indennità maneggio denaro-cauzione Art. 16 - Trattamento di malattia o infortunio Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Doveri del lavoratore Art. 21 - Assenze e permessi
Art. 22 - Provvedimenti disciplinari
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Trasformazione - trapasso - cessione - cessazione e fallimento dell'impresa Art. 27 - Certificato di lavoro
Allegato A - Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende odontotecniche per gli assunti a partire dal 16-6-1989
Allegato B - (Ai soli effetti di quanto previsto all'art. 2, punto 7, 2° comma del presente CCNL) - Ex Art. 5 (Delegato di impresa)
Allegato C - Verbale di accordo 26 marzo 1996
ACCORDI
Ipotesi di accordo 4 dicembre 1998 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane del settore odontotecnico
Accordo 11 febbraio 1999 per la costituzione del Fondo pensione intercatergoriale nazionale per i dipendenti del settore artigiano - ARTIFOND
Accordo 16 aprile 2003 - Riallineamento delle retribuzioni Accordo 3 dicembre 2004 - Riallineamento delle retribuzioni Accordo di rinnovo 18 giugno 2008
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore odontotecnico
26 LUGLIO 1993
(Decorrenza: 1º gennaio 1993 - Scadenza: 31 dicembre 1996)
rinnovato
4 DICEMBRE 1998 (*)
(Decorrenza: 1º gennaio 1997 - Scadenza: 31 dicembre 2000)
rinnovato
18 GIUGNO 2008
(Decorrenza: 1º gennaio 2005 - Scadenza: 31 dicembre 2008)
Parti stipulanti
Federazione nazionale odontotecnici italiani (FENAODI-Confartigianato) Sindacato nazionale odontotecnici (SNO-CNA)
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) e
Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) FIOM-CGIL
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL)
(*) Integrato con l'accordo 11 febbraio 1999 per l'istituzione del Fondo pensione ARTIFOND, con gli accordi 16 aprile 2003 e 3 dicembre 2004 per il riallineamento delle retribuzioni e con l'accordo 30 giugno 2004 in materia di previdenza integrativa.
(I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e X.X. 00 maggio 1928, n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della L. n.
443/1985.
Parte prima COMUNE
Art. 1 (Rapporti sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria odontotecnica ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio, nell'economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di relazioni e rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese odontotecniche, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
In questo quadro si sottolinea l'impegno delle parti a riaffermare l'importanza del settore per le sue caratteristiche economiche e produttive, per la stretta correlazione con i bisogni di prevenzione e tutela della salute dei cittadini (fattori inadeguatamente compresi ed applicati nel paese).
Sono quindi prioritari i riassetti legislativi complessivi sia delle professioni sanitarie, infermieristiche, di riabilitazione e tecniche, superando la legislazione ferma al 1927/28, sia della applicazione anche all'odontotecnica delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 502/1993 in
materia di individuazione dei profili professionali nella forma e con le caratteristiche auspicate dalle Organizzazioni odontotecniche.
Tali riassetti devono tendere a creare condizioni per le imprese odontotecniche italiane per affrontare il Mercato Unico Europeo del 1993 in condizioni di parità con gli altri partners europei, adeguando la legislazione italiana alle normative in vigore nella CEE. Una più adeguata legislazione quadro nazionale è auspicabile per avviare una nuova fase di intervento delle Regioni nel settore odontotecnico per le competenze affidate alle regioni stesse, nel campo della Sanità, dell'Artigianato e della Formazione professionale.
Le Regioni pertanto diventeranno il principale e diretto interlocutore per le categorie degli odontotecnici.
L'impegno delle parti, nell'ambito di nuove relazioni sindacali, deve esplicitarsi attraverso strumenti di confronto su materie specifiche.
Relazioni sindacali
a) In ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese odontotecniche, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione nel settore e nel territorio, le parti si impegnano ad un confronto per l'esame congiunto su scala nazionale, regionale, provinciale, di iniziative congiunte che favoriscano prospettive di sviluppo alle imprese odontotecniche.
Si conviene che il confronto dovrà tener conto della peculiarità che lega l'impresa odontotecnica nell'ambiente socio-economico nel quale sorge ed al quale è connessa in modo essenziale per il proprio sviluppo.
Si tenderà quindi ad un impegno comune finalizzato a sviluppare, in stretto collegamento con la programmazione territoriale l'imprenditorialità artigiana ampliandola nelle realtà più deboli ed in primo luogo nel Mezzogiorno.
In particolare le parti si impegnano a confrontarsi, di norma ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti, per la verifica e la assunzione di eventuali iniziative comuni, su:
a1) stato di attuazione del riordino della disciplina in materia sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, in particolare in riferimento al rapporto tra l'attività del settore e il servizio stesso, con particolare attenzione all'utilizzo dello strumento delle Convenzioni sia a livello nazionale che nel territorio;
a2) stato di attuazione dell'iter parlamentare delle proposte tendenti all'affermazione di una odontotecnica moderna e adeguata alle esigenze reali della popolazione che superi l'anacronistica legislazione vigente.
b) Impegno delle parti al confronto ed all'esame congiunto a livello regionale e provinciale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo delle Regioni e degli Enti locali sui problemi dell'artigianato, ad investimenti agevolati del credito selezionato e principalmente indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle imprese odontotecniche, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione finalizzata a nuove metodologie e innovazioni tecnologiche.
Per quanto riguarda il livello regionale le parti si impegnano a concorrere con azioni congiunte verso le Regioni per interventi di carattere programmatorio atti a:
b1) individuare le linee sia quantitative che qualitative di sviluppo del settore tra il potenziale produzione/prestazione e la domanda espressa dall'utenza anche attraverso, il servizio erogato dalle UU.SS.LL.
b2) individuare le linee quantitative e strutturali, legate ai processi di istituzione scolastica e di formazione rivolta sia alla qualificazione e/o riqualificazione con particolare attenzione agli eventuali interventi per la finalità di cui al punto b1) della lettera b).
Le parti concordano che il confronto e l'impegno comune sui temi ed i livelli sopra indicati avrà specifico riferimento alle conseguenze occupazionali, alle condizioni economiche e normative dei lavoratori, nonché alla realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'impresa, con particolare riguardo alle aree e realtà più deboli del territorio ed in primo luogo del Mezzogiorno.
Le parti si impegnano a confrontarsi di norma ogni sei mesi comunque ogni qualvolta si ritenga necessario, su richiesta scritta di una delle parti per la verifica e l'assunzione di iniziative comuni atte al raggiungimento delle finalità individuate ai punti b1) e b2) della lettera b).
c) lmpegno delle parti per una indagine conoscitiva a livello regionale e provinciale per un confronto in ordine alle tendenze della organizzazione e strutturazione produttiva delle imprese odontotecniche.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazioni, le parti potranno fare riferimento a tutti i dati, compresi quelli disponibili presso gli organismi istituzionali - ad esempio la CPA e la CRA - con la possibilità di opportune integrazioni.
d) Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese odontotecniche.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente c.c.n.l., rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni, anche attingendo dagli enti bilaterali, e l'esame su:
- la consistenza del settore, nonché le prospettive e le tendenze di fondo registrate e prevedibili;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche, specificando le tendenze evolutive previsionali;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai C.f.l., al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento della legislazione nazionale e regionale in materia sanitaria, nonché sulle produzioni sanitarie, infermieristiche e riabilitative tecniche;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Nota a verbale
Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue: Art. 1
All'art. 1, punto d), Osservatori, 3º alinea, dopo part-time aggiungere: "contratto a tempo determinato e lavoro interinale".
Contrattazione regionale in vigenza del presente c.c.n.l.
Inserire il seguente 1º comma:
"In considerazione dei tempi occorsi alla definizione dell'accordo contrattuale le parti concordano che, xxxxx restando i tempi previsti dalle procedure e la decorrenza dei singoli accordi di secondo livello, le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 30 giugno 1999".
Art. 2
(Accordo interconfederale del 21 luglio 1988)
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno alla attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai c.c.n.l.;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo positivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'Ente regionale e degli altri Enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27 febbraio 1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprenscindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali riconosciuti dalle XX.XX. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai c.c.n.l. dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in impresa con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei c.c.n.l. dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fin contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma punto 1).
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2º comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono, per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai c.c.n.l. artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le XX.XX. e le XX.XX. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra i lavoratori da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle XX.XX. il provvedimento diverrà esecutivo;
analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle XX.XX. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia legge n. 300/1970 - legge n. 604/1966 - legge n. 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le XX.XX. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la pecualiarità dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma dell'art. 31 della legge n. 300/70 Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre XX.XX. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo per il regolamento del fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX.
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle XX.XX. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle XX.XX. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1) secondo comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma primo del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA, e la CLAAI prendono atto della nota a verbale. Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino,
prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Norma transitoria
In relazione al punto 7) dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21 luglio 1988 vale quanto previsto al punto 7) dell'accordo su richiamato.
Norma a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non si cumuleranno con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo).
Le Confederazioni Artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle XX.XX. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16) comma secondo.
5) Xxxxx restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da c.c.n.l. xxxxxxxxx stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche.
9) In ogni caso per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del fondo sarà limitata.
Tale durata, nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal fondo all'impresa e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20), e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella prevista dal
c.c.n.l. di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le due ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi all'impresa, quali l'attività formativa, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3, e 4, verrà destinata ad un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con i criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.
24) Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconto annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra XX.XX. ed XX.XX. per la progettazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto
2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1 per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 legge n. 56/1987.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei
lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le XX.XX. esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988,
dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Dichiarazione a verbale
Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le
parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.
Modifiche all'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia
del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'accordo inteconfederale del 21 luglio 1988 le quali sono riferite alla parte che nel testo dell'accordo è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il regolamento del Fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa nota a verbale.
Primo capoverso: Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1): Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane istituiranno a livello regionale un Fondo intercategoriale.
Punto 3): Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7): Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto
3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo della materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8): da cassare.
Punto 9): Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del Fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15): cassare l'ultimo comma e aggiungere:
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1º gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dal 1º gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo è elevato a lire
84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16): Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie.
Punto 17): Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.
Punto 19): Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25): cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".
Art. 3 (Sistema contrattuale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuna dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei c.c.n.l.
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i c.c.n.l. alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai c.c.n.l. di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei c.c.n.l.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
- Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto, sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'accordo interconfederale 3 agosto - 3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale prenderanno in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti.
Tale valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore odontotecnico.
- PIL regionale (Fonte: Istituto X.Xxxxxxxxxne)
- Valore aggiunto per addetto (Fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne)
- Andamento occupazionale del settore (Fonte: INPS/Enti bilaterali)
- Andamento del settore odontotecnico, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese, n. degli addetti, media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIAA).
A livello regionale, le parti inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per il settore odontotecnico, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
Contrattazione regionale in vigenza dal presente c.c.n.l.
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Art. 3
Parte comune sistema contrattuale
Aggiungere, dopo il 2º comma del "livello decentrato di categoria":
"In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie del presente contratto".
Sostituire il terzultimo comma della parte riferita agli indicatori con il seguente:
"In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello le parti in sede regionale prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali.
In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli E.B. forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso.
Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti od altri individuati a quel livello". Le parti concordano di aggiungere dopo l'ultimo comma:
"Infine, le parti, sempre a livello regionale, potranno individuare ulteriori indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore odontotecnico, aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati quali elementi utili ai fini della contrattazione di secondo livello".
Art. 4 (Delega sindacale)
L'impresa opera la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega fornito dalle XX.XX. dei lavoratori per la riscossione dei contributi sindacali.
Le Organizzazioni sindacali territoriali periodicamente definiranno le modalità per la consegna alle aziende, tramite le Associazioni artigiane provinciali, delle deleghe di cui al 2º comma.
Art. 5 (Permessi retribuiti)
E' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi direttivi provinciali o nazionali, verranno concessi permessi nella misura di 3 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue.
Art. 6
(Diritto di assemblea)
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruire collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra il datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 7
(Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese del settore odontotecnico si è convenuto quanto segue:
1) Le aziende effettueranno una ritenuta di L. 35.000 in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia del 1994 per la realizzazione e diffusione del testo contrattuale.
2) Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale prelievo non sarà operato in quanto già compreso nella normale quale associativa mensile che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 novembre 1994 il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione.
4) Entro il termine perentorio del 30 novembre 1994 il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL.
5) La materia in oggetto è di competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6) Le imprese verseranno le somme di cui sopra nei conti correnti bancari aperti da FIM- CISL, FIOM-CGIL-UILM-UIL nazionali in ogni Regione direttamente o per tramite delle loro Associazioni.
7) Nel caso di versamento diretto dell'azienda singola dovrà essere specificato il numero dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la ragione sociale dell'impresa.
8) Nel caso di versamento tramite le Associazioni artigiane, le Associazioni stesse dovranno specificare il numero delle aziende, il numero totale dei lavoratori aderenti e l'esatta denominazione ed indirizzo dell'Associazione artigiana che effettua il versamento.
9) Le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo.
10) Di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenute a livello regionale, il testo contrattuale sarà distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione pervenuta.
11) Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, il testo contrattuale verrà fornito dalle XX.XX. stesse.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Art. ...
(Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione)
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane del settore odontotecnico si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di lire 35.000 sulla retribuzione del mese di marzo 1999 per la realizzazione e diffusione del testo contrattuale;
2) ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale prelievo non sarà operato in quanto già compreso nella normale quota associativa mensile che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 14 febbraio 1999, il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione;
4) entro il termine perentorio del 28 febbraio 1999, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL;
5) la materia in oggetto è di competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
6) le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra nel conto corrente bancario n. 45447 intestato a FIM-FIOM- UIL nazionali - Contratti artigiani - della BNL, sede centrale, xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxx - COD-CAB. 03200 - COD ABI 01005.
7) nel caso di versamento diretto dell'azienda singola dovrà essere specificato il numero dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la ragione sociale dell'impresa;
8) nel caso di versamento tramite le Associazioni artigiane, le Associazioni stesse dovranno specificare il numero delle aziende, il numero totale dei lavoratori aderenti e l'esatta denominazione ed indirizzo dell'Associazione artigiana che effettua il versamento;
9) le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo;
10) di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenute a livello regionale, il testo contrattuale sarà distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione pervenuta;
11) ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, il testo contrattuale verrà fornito dalle XX.XX. stesse.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Quota contribuzione "una tantum"
Sulla base delle intese intercorse in occasione della stipula della presente ipotesi di accordo per le imprese odontotecniche, si è convenuto quanto segue:
- le aziende, con ogni adeguato mezzo di informazione, entro il mese di luglio 2008, comunicheranno che in occasione del rinnovo del c.c.n.l. i Sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di 15 euro da trattenere sulla retribuzione del mese di ottobre 2008.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di agosto l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del Sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 30 settembre 2008. La non riconsegna del modulo verrà interpretata come assenso.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni artigiane, alle Organizzazioni sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali su richiesta di queste ultime, del numero delle trattenute effettuate.
La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle Organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori e pertanto non comporta iniziative per le aziende, che si limiteranno all'applicazione della procedura di informazione, trattenuta e versamento della quota contribuzione "una tantum".
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul x.x. xxxxxxxx x. 00000 intestato a FIM-FIOM-UILM - Contratti aziende artigiane presso BNL.
Cod. IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
Art. 8 (Lavoratori studenti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Viene stabilito che ai lavoratori studenti oltre la corresponsione della retribuzione per i giorni di assenza per esami, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 20 ore annue, previa certificazione.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2008 per disciplinare il contratto a part-time, il contratto a tempo determinato, il contratto di inserimento e il contratto di apprendistato professionalizzante.
Art. 9 (Diritto allo studio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per i lavoratori delle aziende artigiane che occupano almeno 5 (cinque) dipendenti deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni lavoratore avente diritto.
Tale monte-ore viene costituito al fine di permettere che ogni lavoratore possa frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore (centocinquanta) retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno fino ad esaurimento del monte-ore aziendale e sempreché il corso al quale il lavoratore intenda partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso, e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopraindicate, escludendo comunque criteri di contemporaneità (si intende con ciò che un solo lavoratore all'anno può usufruire del diritto):
a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto;
b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto;
c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i multipli di cinque.
Possono usufruire dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti con esclusione degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Congedi per la formazione
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola d'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di:
1) oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
2) mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
1) un lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
2) per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata dall'azienda con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
Formazione continua
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le condizioni di confronto e le modalità di attuazione dei temi di cui al 1º comma, saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria di II livello.
3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
4. Le imprese favoriranno la partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione.
Aggiornamento professionale
1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 25 ore annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere e concordare l'utilizzo delle ore previste per i corsi di formazione continua con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
4. Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall'impresa.
Le parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
Art. 10
(Tutela dei licenziamenti individuali)
Le parti, in attuazione della L. n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sede permanenti istituite dall'accordo interconfederale - intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 11
(Classificazione dei lavoratori, profili e declaratorie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono uguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate all'art. 18:
categorie professionali:
1ªS - 1ª - 2ª - 3ª - 4ª - 5ª - 6ª.
I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (173 ore).
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali, e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto c). La classificazione unica di cui sopra mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che s'intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
A) Mobilità professionale
Le parti convengono che i lavoratori (operai) assunti dal 1º gennaio 1990, inquadrati nella 6ª categoria della classificazione unica, dopo 10 mesi di permanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria superiore (la 5ª).
I lavoratori in forza al 31 dicembre 1989 mantengono la normativa di cui al precedente c.c.n.l.
B) Classificazione unica 1ª S
Appartengono a questa categoria odontotecnici e non che oltre alle caratteristiche
indicate nella declaratoria della 1ª categoria ed a possedere esperienza notevole, siano preposti ad attività di coordinamento dei servizi, uffici, settori produttivi fondamentali dell'azienda.
Per questa categoria si richiede una elevata preparazione professionale, garantita da un costante aggiornamento tecnico-pratico, atto ad assolvere le funzioni sopra esposte a seconda della esigenza data dalla specifica produzione dei diversi laboratori e competenza in tutti i seguenti settori:
- protesi fissa oro-resina e oro-ceramica;
- protesi mobile;
- protesi ortodontica;
- protesi scheletrica;
1ª
Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che eseguono e/o coordinano con potere di iniziativa una o più tipi di lavorazioni sottoelencate, secondo le prescrizioni e indicazioni tecniche fornitegli:
- esecutore di protesi fissa che sappia costruire lavori nell'arco della protesi fissa oro- resina, oro-ceramica, considerati speciali nelle diverse complessità date dall'esigenza funzionale ed estetica della protesi nell'ambito e nei limiti delle prescrizioni fornite;
- esecutore di protesi mobile in tutta la sua complessa e articolata esecuzione;
- progettazione ed esecuzione di protesi scheletrica in tutto il suo ciclo completo e nelle sue applicazioni articolate;
- progettazione ed esecuzione di protesi ortodontiche fisse o mobili in tutta la sua complessa ed articolata esecuzione;
Per le diverse componenti di questa categoria è necessaria la conoscenza e la capacità d'uso di tutte le attrezzature e tecnologie inerenti.
Appartengono a questa categoria gli impiegati che:
- svolgono funzioni direttive o che richiedano elevata preparazione e capacità professionale;
- svolgono i compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie da varie fonti o reparti o uffici elaborandone sintesi per eventuali soluzioni di problemi;
- provvedono all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali;
- provvedono ad approvvigionamenti di rilevante impegno, impostano e concludono le relative trattative, individuano i fornitori e definiscono le condizioni e le clausole d'acquisto e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di aggiornamento;
- progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione e al fine di definire le fasi di elaborazione dati le procedure, i procedimenti di calcolo i flussi di lavoro, ovvero coloro che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati.
2ª
A questa categoria appartengono gli odontotecnici e non che, secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche di lavorazione, eseguono operazioni complete di protesi fissa, oro-resina, oro-ceramica, ortodontica e scheletrica. Ad essa appartengono inoltre:
- i lavoratori che guidano e controllano con l'apporto della necessaria competenza tecnico/pratica, un gruppo di altri lavoratori esercitando un adeguato potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che su indicazioni ed anche avvalendosi di una particolare esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, svolgono, nell'ambito del proprio settore, lavori di natura complessa e/o controllo con responsabilità della qualità e funzionalità del prodotto finito.
Appartengono a questa categoria gli impiegati che:
- guidano e controllano con competenza necessaria un gruppo di altri lavoratori esercitando un adeguato potere di iniziativa;
- con specifica collaborazione svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa, nei limiti delle indicazioni fornite richiedendo il diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza;
- applicando procedure operative al sistema contabile adottato, nell'ambito dello specifico campo di competenza, impuntano, contabilizzano dati, sistemano e chiudono conti, elaborano situazioni contabili ed effettuano aggiornamenti, verifiche, rettifiche sui pagamenti, evidenziano le posizioni irregolari;
- in base a documentazioni o informazioni o ad istruzioni ricevute, provvedono all'approvvigionamento di materiali;
- eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell'elaborazione assicurandone la regolarità con interventi di ordine di rettifica;
- traducono in programmi i problemi tecnici o amministrativi, controllandone il risultato ed apportando ai programmi elaborati variazioni o migliorie.
3ª
Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che svolgono attività di particolare rilievo, rispetto a quelle indicate nella declaratoria della 4ª categoria; spetta inoltre a detti lavoratori il compito di addestrarne altri e correggere il manufatto risultante.
I lavoratori amministrativi che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono particolari cognizioni tecnico/pratiche. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria, che coordinano il lavoro di altre persone, senza alcuna iniziativa per la condotta delle operazioni.
I lavoratori che svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria, redigendo corrispondenza e documenti, esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti, compilano su precise istruzioni progetti e/o tabelle, elaborano situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti ed effettuano, se del caso, imputazioni di conti.
I lavoratori che, secondo schemi, effettuano la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico, eseguono le fasi operative e intervengono in caso di irregolarità, in ausilio all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
4ª
Appartengono a questa categoria gli odontotecnici e non che eseguono lavori per i quali occorre un adeguato periodo di pratica e sufficiente cognizione tecnico professionale, come parti di lavorazioni di protesi fisse, ortodontiche, mobili e di tutte le lavorazioni della protesi scheletrica.
Esemplificazioni
Modellazione o finitura di parti di protesi fissa (corone fuse, weener, elementi di ponte), montaggio e finitura di protesi provvisorie, montaggio denti, finitura apparecchi, modellazione scheletrati, finitura scheletrati, esecuzione e posizionamento attacchi protesi ortodontiche fisse.
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnica/amministrativa che richiedono in modo particolare, preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro, maturate nell'ambito delle mansioni che svolgono;
- i lavoratori che, seguendo procedure stabilite e in base alla loro esperienza e/o pratica di ufficio sappiano portare a termine attività esecutive di natura tecnico/amministrativa.
Dattilografi, stenografi, centralinisti telefonici, contabili preposti alla classificazione, confronto, trascrizione e totalizzazione di dati su moduli e prospetti.
5ª
Appartengono a questa categoria i lavoratori che eseguono lavorazioni semplici per le quali non occorrono particolari cognizioni professionali.
Esemplificazioni
Esecuzione di tutte le lavorazioni del gesso, galvaniche, ganci, ceratura protesi, modelli, blocchi occlusali, porta impronte individuali, fusioni, zeppatura di muffole, lucidatura.
- lavoratori che eseguono compiti specifici di ufficio, lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività tecnico-amministrativa che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
Dattilografi, centralinisti telefonici, archivisti che se in possesso di attestato ai sensi della legge n. 845/1978 passano automaticamente alla categoria superiore dopo 6 mesi.
6ª
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, compiono lavori del tutto elementari, come manovalanza, pulizia, trasporto.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Inquadramento
E' istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale paritetico cui affidare il compito di avviare un lavoro di analisi e studio finalizzato alla riforma del sistema di inquadramento unico dei lavoratori del settore.
Il gruppo tecnico potrà avvalersi di eventuali esperienze territoriali o nazionali e dovrà terminare il proprio lavoro entro il 31 dicembre 2008, avanzando a tal fine proposte di merito alle parti.
Art. 12
(Ex indennità di contingenza)
Le parti convengono che i valori della ex indennità di contingenza sono, per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 11, i seguenti:
Livelli | Importi |
1º S | 1.021.839 |
1º | 1.012.286 |
2º | 1.007.890 |
3º | 997.549 |
4º | 992.327 |
5º | 989.530 |
6º | 987.162 |
Art. 13
(Definizione delle voci retributive)
Allo scopo di chiarire il significato delle voci retributive indicate in ogni singolo istituto, vengono adottate le seguenti definizioni:
Livello retributivo: è quello stabilito contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 18.
Retribuzione di fatto: è il livello retributivo di cui al punto precedente più l'indennità di contingenza, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonché gli scatti di anzianità maturati.
Retribuzione globale di fatto: è la retribuzione di fatto di cui al punto precedente più l'eventuale guadagno o di incentivo o di altri elementi retributivi.
Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.
Art. 14 (Trasferte)
1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dal laboratorio per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati provvisoriamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute, nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo.
Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell'impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennità indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a piè di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competerà il seguente trattamento:
La misura dell'indennità di trasferta è la seguente a far data dal 1º gennaio 1990:
a) per trasferte previste di durata sino a giorni 30: L. 34.000 giornaliere;
b) per trasferte previste di durata superiore a giorni 30: L. 32.000 giornaliere.
Tale importo sarà maggiorato di L. 200 per ogni aumento di contingenza pari a L. 6.000 calcolato sulla retribuzione del lavoratore di 4º livello.
Eventuali frazioni di L. 6.000 di aumento dell'indennità di contingenza di cui sopra verranno contabilizzate al momento degli scatti successivi.
A far data dal 1º gennaio 1993 la suddetta maggiorazione (L. 200) sarà corrisposta per ogni incremento retributivo pari a L. 6.000 della retribuzione del lavoratore di 4º livello.
Gli importi di cui alle lettere a) e b) comprendono due pasti e il pernottamento. Le cifre di cui ai punti a) e b) avranno vigore fino al 30 giugno 1992.
Pertanto si intende che ai fini della cadenza semestrale la prima rivalutazione sarà effettuata con la retribuzione di maggio 1990.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a quattro mesi continuativi, l'azienda concederà a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio, con il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere la sede di origine e per il ritorno e con l'aggiunta di 1/3 o 2/3 dell'indennità di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di 3 giorni dei quali uno retribuito.
Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo la necessità produttiva dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopra detta.
Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Le aziende comunicheranno al lavoratore con congruo anticipo la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diversa sede il lavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche ed organizzative.
2) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto meridiano e serale o per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero della indennità di trasferta, secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopracitato importo per il pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, nel laboratorio, per il quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe per consumare il pasto un periodo inferiore a 40 minuti o di minore tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano.
b) La corresponsione dell'indennità per il pasto serale al lavoratore che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le 22 successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o dal laboratorio di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro.
c) La corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
d) L'indennità giornaliera di cui al punto 1) è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, o laboratorio di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata dalla media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta.
3) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai punti 1) e 2) spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) corresponsione di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il normale lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione.
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto 1) del presente articolo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
4) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il 6º giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché i primi giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.
Per i lavoratori addetti alla consegna dei prodotti, che usano mezzi propri sarà corrisposta una indennità chilometrica secondo le tabelle A.C.I. previo accordo sul tipo di mezzo da prendere a riferimento per il calcolo dei rimborso.
Art. 15
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto)
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la Formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del c.c.n.l. e di legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore esistenti.
Art. 16
(Reclami sulla retribuzione)
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Art. 17 (Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto ha decorrenza dal 1º gennaio 1993 e durata fino al 31 dicembre 1996 salvo specifiche decorrenze dei singoli istituti e si intenderà rinnovato automaticamente di anno in anno sempreché non venga disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata A.R.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Decorrenza e durata
Il presente contratto ha vigenza dal 1º gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000.
Clausola di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente c.c.n.l. con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3 dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x.x.x.x. xx determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Decorrenza e durata
La presente ipotesi di accordo, fatte salve specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1º gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008.
Art. 18 (Incrementi retributivi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
- 1993-1994: 8%;
- 1995: 2%;
- 1996: 2%.
Pertanto, a partire dal 1º luglio 1993, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:
Tabella A)
Categorie | 1.7.1993 | 1.7.1994 | 1.7.1995 | 1.2.1996 |
1ª S | 85.000 | 95.000 | 80.000 | 85.000 |
1ª | 65.000 | 75.000 | 60.000 | 65.000 |
2ª | 55.000 | 65.000 | 50.000 | 55.000 |
3ª | 45.000 | 55.000 | 40.000 | 45.000 |
4ª | 40.000 | 50.000 | 35.000 | 40.000 |
5ª | 35.000 | 45.000 | 25.000 | 35.000 |
6ª | 30.000 | 40.000 | 20.000 | 30.000 |
La somma forfettaria di L. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.D.R., sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. n. 38/1986.
Eventuali aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente c.c.n.l., mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
Le parti convengono che gli incrementi retributivi relativi al mese di luglio 1993 possano essere corrisposti con gli emolumenti relativi al successivo mese di agosto.
Tabella B)
Nuovi minimi contrattuali
(importi complessivi derivanti dalla somma della paga base al 1º ottobre 1990, determinati dalle voci previste dall'art. 13, 1º e 2º comma, Parte prima (Comune) del c.c.n.l. 16 giugno 1989, e degli incrementi retributivi di cui alla tab. A).
Categorie | 1.7.1993 | 1.7.1994 | 1.7.1995 | 1.2.1996 |
1ª S | 926.000 | 1.021.000 | 1.101.000 | 1.186.000 |
1ª | 796.700 | 871.700 | 931.700 | 996.700 |
2ª | 727.000 | 792.000 | 842.000 | 897.000 |
3ª | 591.500 | 646.500 | 686.500 | 731.500 |
4ª | 523.250 | 573.250 | 608.250 | 648.250 |
5ª | 484.350 | 529.350 | 554.350 | 589.350 |
6ª | 450.500 | 490.500 | 510.500 | 540.500 |
Nota a verbale
Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 1992 e 3 dicembre 1992, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui alla Tab. B), anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (1995-1996) allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A partire dal mese di gennaio 1995 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1993-1994.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1994.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
N.d.R.: Per il riallineamento dei minimi di retribuzione, si veda l'Allegato C.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Nuovi minimi retributivi
I nuovi minimi di retribuzione riportati nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 30 novembre 1998 e degli incrementi retributivi di seguito riportati.
Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo interconfederale vigente i materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
- 1997-1998: 3,5%;
- 1999: 1,5%;
- 2000: 1,5%.
Premesso che l'I.V.C. deve essere erogata fino al 30 novembre 1998, a partire dall'1 dicembre 1998 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi per i rispettivi periodi:
Parametri | Categoria | In vigore dall'1/12/1998 | In vigore dall'1/7/1999 | In vigore dall'1/7/2000 | Totale |
212 | 1ª S | 116.000 | 63.000 | 76.000 | 255.000 |
180 | 1ª | 98.000 | 53.000 | 64.000 | 215.000 |
162 | 2ª | 88.000 | 48.000 | 59.000 | 195.000 |
133,4 | 3ª | 73.000 | 40.000 | 47.000 | 160.000 |
119 | 4ª | 65.000 | 35.000 | 43.000 | 143.000 |
108,6 | 5ª | 60.000 | 32.000 | 39.000 | 131.000 |
100 | 6ª | 55.000 | 30.000 | 35.000 | 120.000 |
La somma forfetaria di lire 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.d.r., sarà mantenuta separata all'interno della busta paga, sotto la voce E.d.r., pur considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. n. 38/1986.
Eventuali aumenti corrisposti a qualsiasi titolo in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente c.c.n.l., mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno il mese di gennaio di ciascun anno (1999-2000) allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A partire dal mese di gennaio 1999 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1997-1998.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%, uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1998.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quella prevista dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
Nota a verbale
Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 1992 e 3 dicembre 1992, per cui rispondono, ricompresi nell'unico importo di cui alla tabella allegata, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora
norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Categoria | In vigore dal 30/11/1998 | In vigore dall'1/12/1998 | In vigore dall'1/7/1999 | In vigore dall'1/7/2000 |
1ª S | 1.256.000 | 1.372.000 | 1.435.000 | 1.511.000 |
1ª | 1.061.700 | 1.159.700 | 1.212.700 | 1.276.700 |
2ª | 959.000 | 1.047.000 | 1.095.000 | 1.154.000 |
3ª | 789.500 | 862.500 | 902.500 | 949.500 |
4ª | 703.250 | 768.250 | 803.250 | 846.250 |
5ª | 642.350 | 702.350 | 734.350 | 773.350 |
6ª | 591.500 | 646.500 | 676.500 | 711.500 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 30 novembre 1998 è corrisposto un importo forfettario, al netto dell'I.V.C. dovuta ai sensi dell'art. 3 del previgente c.c.n.l., di lire 280.000, in misura uguale per tutti i livelli di classificazione, suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1º gennaio 1997 al 30 novembre 1998.
Detto importo, commisurato all'anzianità maturata a partire dal 1º gennaio 1997, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro concordate a seguito dell'esame congiunto svolto ai sensi dell'art. 4, Parte operai, Assenza facoltativa "post-partum" - Lavoratori a tempo parziale. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.
L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'articolo 2120 cod. civ., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'erogazione avverrà con i criteri su indicati con le seguenti misure e scadenze:
- lire 140.000 con la retribuzione del mese di marzo 1999;
- lire 140.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1999.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati con i criteri previsti ai commi precedenti, a titolo di "una tantum", i seguenti importi, indipendentemente dall'anzianità di servizio:
- lire 102.000 con la retribuzione del mese di marzo 1999;
- lire 102.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1999.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 50% in occasione della corresponsione di ognuna delle due rate di "una tantum".
N.d.R.: L'accordo 16 aprile 2003 prevede quanto segue:
C.c.n.l. odontotecnici Incrementi retributivi a regime
Categoria | Euro |
1º S | 57,02 |
1º | 51,58 |
2º | 48,74 |
3º | 43,94 |
4º | 41,51 |
5º | 39,82 |
6º | 38,39 |
Nuovi minimi contrattuali in vigore dal 1º aprile 2003
Categoria | Minimi contrattuali | Riallineamento 50% | Totale |
1º S | 780,37 | 28,51 | 808,88 |
1º | 659,36 | 25,79 | 685,15 |
2º | 595,99 | 24,37 | 620,36 |
3º | 490,38 | 21,97 | 512,35 |
4º | 437,05 | 20,75 | 457,80 |
5º | 399,40 | 19,91 | 419,31 |
6º | 367,46 | 19,19 | 386,65 |
Nuovi minimi contrattuali in vigore dal 1º settembre 2003
Categoria | Minimi contrattuali | Riallineamento 50% | Totale |
1º S | 808,88 | 28,51 | 837,39 |
1º | 685,15 | 25,79 | 710,94 |
2º | 620,36 | 24,37 | 644,73 |
3º | 512,35 | 21,97 | 534,32 |
4º | 457,80 | 20,76 | 478,56 |
5º | 419,31 | 19,91 | 439,22 |
6º | 386,65 | 19,20 | 405,85 |
N.d.R.: L'accordo 3 dicembre 2004 prevede quanto segue:
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Così come previsto dall'accordo interconfederale 17 marzo 2004, a partire dal 1º gennaio 2005 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º aprile 2002 al 31 dicembre 2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" pari a euro 470,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", prevista con la retribuzione del mese di dicembre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà così erogato:
- € 325,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2004;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali;
- € 70,00 corrisposti con la retribuzione del mese di aprile 2005;
- € 70,00 corrisposti con la retribuzione del mese di ottobre 2005.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" euro 329,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, come segue:
- € 226,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2004;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali;
- € 49,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2005;
- € 49,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2005.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º aprile 2002-31 dicembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono quantificati pari a euro 260,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a euro 182,00. La detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di "una tantum".
C.c.n.l. imprese esercenti attività nel settore odontotecnico Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º S | € 93,81 | € 46,90 | € 46,91 |
1º | € 84,85 | € 42,42 | € 42,43 |
2º | € 80,18 | € 40,09 | € 40,09 |
3º | € 72,28 | € 36,14 | € 36,14 |
4º | € 68,29 | € 34,15 | € 34,14 |
5º | € 65,51 | € 32,76 | € 32,75 |
6º | € 63,15 | € 31,58 | € 31,57 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | 1ª tranche 01.01.05 | Totale paga base |
1º S | € 837,39 | € 46,90 | € 884,29 |
1º | € 710,94 | € 42,42 | € 753,36 |
2º | € 644,73 | € 40,09 | € 684,82 |
3º | € 534,32 | € 36,14 | € 570,46 |
4º | € 478,56 | € 34,15 | € 512,71 |
5º | € 439,22 | € 32,76 | € 471,98 |
6º | € 405,85 | € 31,58 | € 437,43 |
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º S | € 884,29 | € 527,74 | € 10,33 | € | 1.422,36 |
1º | € 753,36 | € 522,80 | € 10,33 | € | 1.286,49 |
2º | € 684,82 | € 520,53 | € 10,33 | € | 1.215,68 |
3º | € 570,46 | € 515,19 | € 10,33 | € | 1.095,98 |
4º | € 512,71 | € 512,49 | € 10,33 | € | 1.035,53 |
5º | € 471,98 | € 511,05 | € 10,33 | € | 993,36 |
6º | € 437,43 | € 509,83 | € 10,33 | € | 957,59 |
Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º S | € 93,81 | € 46,90 | € 46,91 |
1º | € 84,85 | € 42,42 | € 42,43 |
2º | € 80,18 | € 40,09 | € 40,09 |
3º | € 72,28 | € 36,14 | € 36,14 |
4º | € 68,29 | € 34,15 | € 34,14 |
5º | € 65,51 | € 32,76 | € 32,75 |
6º | € 63,15 | € 31,58 | € 31,57 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º agosto 2005
Livelli | Paga base | 2ª tranche 01.08.05 | Totale paga base |
1º S | € 884,29 | € 46,91 | € 931,20 |
1º | € 753,36 | € 42,43 | € 795,79 |
2º | € 684,82 | € 40,09 | € 724,91 |
3º | € 570,46 | € 36,14 | € 606,60 |
4º | € 512,71 | € 34,14 | € 546,85 |
5º | € 471,98 | € 32,75 | € 504,73 |
6º | € 437,43 | € 31,57 | € 469,00 |
Retribuzione in vigore dal 1º agosto 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º S | € 931,20 | € 527,74 | € 10,33 | € | 1.469,27 |
1º | € 795,79 | € 522,80 | € 10,33 | € | 1.328,92 |
2º | € 724,91 | € 520,53 | € 10,33 | € | 1.255,77 |
3º | € 606,60 | € 515,19 | € 10,33 | € | 1.132,12 |
4º | € 546,85 | € 512,49 | € 10,33 | € | 1.069,67 |
5º | € 504,73 | € 511,05 | € 10,33 | € | 1.026,11 |
6º | € 469,00 | € 509,83 | € 10,33 | € | 989,16 |
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Parte economica
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente a partire dal 1º luglio 2008 e dal 1º novembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione convenzionalmente concordata (metodo composto) per il 5º livello, definiti nelle seguenti misure:
- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2,9%.
Pertanto dal 1º luglio 2008 i nuovi importi di paga base saranno quelli riportati nella seguente tabella. Retribuzione in vigore dal 1º agosto 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º S | € 931,20 | € 527,74 | € 10,33 | € | 1.469,27 |
1º | € 795,79 | € 522,80 | € 10,33 | € | 1.328,92 |
2º | € 724,91 | € 520,53 | € 10,33 | € | 1.255,77 |
3º | € 606,60 | € 515,19 | € 10,33 | € | 1.132,12 |
4º | € 546,85 | € 512,49 | € 10,33 | € | 1.069,67 |
5º | € 504,73 | € 511,05 | € 10,33 | € | 1.026,11 |
6º | € 469,00 | € 509,83 | € 10,33 | € | 989,16 |
Livelli | Paga base in vigore fino a giugno 2008 | Aumenti dall'1.7.2008 | Paga base in vigore dall'1.7.2008 | ||
1º S | € 931,20 | € 73,10 | € | 1.004,30 | |
1º | € 795,79 | € 66,05 | € | 861,84 | |
2º | € 724,91 | € 64,08 | € | 788,99 | |
3º | € 606,60 | € 59,45 | € | 666,05 | |
4º | € 546,85 | € 54,12 | € | 600,97 | |
5º | € 504,73 | € 51,00 | € | 555,73 | |
6º | € 469,00 | € 48,12 | € | 517,12 |
Quindi dal 1º luglio 2008 i minimi contrattuali saranno quelli riportati nella seguente tabella:
Livelli | Paga base in vigore dall'1.7.2008 | Ex contingenza | E.d.r. | Minimi contrattuali in vigore dall'1.7.2008 | |
1º S | € | 1.004,30 | € 527,74 | € 10,33 | € 1.542,37 |
1º | € | 861,84 | € 522,80 | € 10,33 | € 1.394,97 |
2º | € | 788,99 | € 520,53 | € 10,33 | € 1.319,85 |
3º | € | 666,05 | € 515,19 | € 10,33 | € 1.191,57 |
4º | € | 600,97 | € 512,49 | € 10,33 | € 1.123,79 |
5º | € | 555,73 | € 511,05 | € 10,33 | € 1.077,11 |
6º | € | 517,12 | € 509,83 | € 10,33 | € 1.037,28 |
Pertanto dal 1º novembre 2008 i nuovi importi di paga base saranno quelli riportati nella seguente tabella:
Livelli | Paga base in vigore fino a ottobre 2008 | Aumenti dall'1.11.2008 | Paga base in vigore dall'1.11.2008 | ||
1º S | 1.004,30 | € 73,10 | € | 1.077,40 | |
1º | 861,84 | € 66,05 | € | 927,89 | |
2º | 788,99 | € 64,08 | € | 853,07 | |
3º | 666,05 | € 59,45 | € | 725,50 | |
4º | 600,97 | € 54,12 | € | 655,09 | |
5º | 555,73 | € 51,00 | € | 606,73 | |
6º | 517,12 | € 48,12 | € | 565,24 |
Quindi dal 1º novembre 2008 i minimi contrattuali saranno quelli riportati nella seguente tabella:
Livelli | Paga base in vigore dall'1.11.2008 | Ex contingenza | E.d.r. | Minimi contrattuali in vigore dall'1.11.2008 | |
1º S | € | 1.077,40 | € 527,74 | € 10,33 | € 1.615,47 |
1º | € | 927,89 | € 522,80 | € 10,33 | € 1.461,02 |
2º | € | 853,07 | € 520,53 | € 10,33 | € 1.383,93 |
3º | € | 725,50 | € 515,19 | € 10,33 | € 1.251,02 |
4º | € | 655,09 | € 512,49 | € 10,33 | € 1.177,91 |
5º | € | 606,73 | € 511,05 | € 10,33 | € 1.128,11 |
6º | € | 565,24 | € 509,83 | € 10,33 | € 1.085,40 |
Art. 19 (Una tantum)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A titolo di "una tantum" verranno corrisposte al personale in forza alla data di stipula del c.c.n.l., quale soluzione economica transattiva al periodo di carenza contrattuale, l'importo di L.
50.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1993.
Xxxx apprendisti in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l. il suddetto importo sarà pari a L. 35.000.
Detti importi sono commisurati all'anzianità di servizio maturata a partire dal 1º luglio 1992 al 31 dicembre 1992, con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare;
- assenza facoltativa post-partum.
Gli importi predetti non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del t.f.r.
N.d.R.: L'accordo 16 aprile 2003 prevede quanto segue:
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 marzo 2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari a euro 210 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- euro 105 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003;
- euro 105 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.
Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 marzo 2002, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari a euro 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- euro 75 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2003;
- euro 75 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.
Gli importi "una tantum" di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
Gli importi dell'"una tantum" sono stati quantificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dall'importo dell'"una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º gennaio 2001-31 marzo 2002. Gli importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono quantificati forfetariamente in euro 90 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a euro 65.
La suddetta detrazione verrà effettuata in misura del 50% (45 euro; 32,5 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum" (retribuzioni di giugno 2003) ed in misura del restante 50% (45 euro; 32,5 per gli apprendisti) in occasione della erogazione della seconda rata di "una tantum" (retribuzioni di gennaio 2004).
N.d.R.: L'accordo 3 dicembre 2004 prevede quanto segue:
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Così come previsto dall'accordo interconfederale 17 marzo 2004, a partire dal 1º gennaio 2005 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º aprile 2002 al 31 dicembre 2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" pari a euro 470,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", prevista con la retribuzione del mese di dicembre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà così erogato:
- € 325,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2004;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali;
- € 70,00 corrisposti con la retribuzione del mese di aprile 2005;
- € 70,00 corrisposti con la retribuzione del mese di ottobre 2005.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" euro 329,00 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, come segue:
- € 226,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2004;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali;
- € 49,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2005;
- € 49,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2005.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º aprile 2002-31 dicembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono quantificati pari a euro 260,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a euro 182,00. La detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di "una tantum".
C.c.n.l. imprese esercenti attività nel settore odontotecnico Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º S | € 93,81 | € 46,90 | € 46,91 |
1º | € 84,85 | € 42,42 | € 42,43 |
2º | € 80,18 | € 40,09 | € 40,09 |
3º | € 72,28 | € 36,14 | € 36,14 |
4º | € 68,29 | € 34,15 | € 34,14 |
5º | € 65,51 | € 32,76 | € 32,75 |
6º | € 63,15 | € 31,58 | € 31,57 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | 1ª tranche 01.01.05 | Totale paga base |
1º S | € 837,39 | € 46,90 | € 884,29 |
1º | € 710,94 | € 42,42 | € 753,36 |
2º | € 644,73 | € 40,09 | € 684,82 |
3º | € 534,32 | € 36,14 | € 570,46 |
4º | € 478,56 | € 34,15 | € 512,71 |
5º | € 439,22 | € 32,76 | € 471,98 |
6º | € 405,85 | € 31,58 | € 437,43 |
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º S | € 884,29 | € 527,74 | € 10,33 | € | 1.422,36 |
1º | € 753,36 | € 522,80 | € 10,33 | € | 1.286,49 |
2º | € 684,82 | € 520,53 | € 10,33 | € | 1.215,68 |
3º | € 570,46 | € 515,19 | € 10,33 | € | 1.095,98 |
4º | € 512,71 | € 512,49 | € 10,33 | € | 1.035,53 |
5º | € 471,98 | € 511,05 | € 10,33 | € | 993,36 |
6º | € 437,43 | € 509,83 | € 10,33 | € | 957,59 |
Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º S | € 93,81 | € 46,90 | € 46,91 |
1º | € 84,85 | € 42,42 | € 42,43 |
2º | € 80,18 | € 40,09 | € 40,09 |
3º | € 72,28 | € 36,14 | € 36,14 |
4º | € 68,29 | € 34,15 | € 34,14 |
5º | € 65,51 | € 32,76 | € 32,75 |
6º | € 63,15 | € 31,58 | € 31,57 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º agosto 2005
Livelli | Paga base | 2ª tranche 01.08.05 | Totale paga base |
1º S | € 884,29 | € 46,91 | € 931,20 |
1º | € 753,36 | € 42,43 | € 795,79 |
2º | € 684,82 | € 40,09 | € 724,91 |
3º | € 570,46 | € 36,14 | € 606,60 |
4º | € 512,71 | € 34,14 | € 546,85 |
5º | € 471,98 | € 32,75 | € 504,73 |
6º | € 437,43 | € 31,57 | € 469,00 |
Retribuzione in vigore dal 1º agosto 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º S | € 931,20 | € 527,74 | € 10,33 | € | 1.469,27 |
1º | € 795,79 | € 522,80 | € 10,33 | € | 1.328,92 |
2º | € 724,91 | € 520,53 | € 10,33 | € | 1.255,77 |
3º | € 606,60 | € 515,19 | € 10,33 | € | 1.132,12 |
4º | € 546,85 | € 512,49 | € 10,33 | € | 1.069,67 |
5º | € 504,73 | € 511,05 | € 10,33 | € | 1.026,11 |
6º | € 469,00 | € 509,83 | € 10,33 | € | 989,16 |
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
"Una tantum"
A integrale copertura del periodo 1º gennaio 2005-31 maggio 2008, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario "una tantum" pari a 464,00 euro lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:
- euro 232 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2008;
- euro 232 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dall'importo di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di acconti sui futuri miglioramenti contrattuali fino a un importo complessivo massimo di 350 euro. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per il titolo di cui sopra viene quantificato in un importo massimo di 246 euro.
In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008.
Le detrazioni, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari importo in occasione della erogazione delle due tranches di "una tantum".
Art. 20 (Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite in 5 giorni sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Dichiarazione
Per quanto concerne la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro, le Confederazioni datoriali come sopra costituite, d'intesa con le rispettive Federazioni di categoria aderenti, dichiarano che la ripartizione dell'orario stesso, così come articolato nel c.c.n.l. di settore, è la trasposizione di una situazione di fatto obiettivamente riscontrata nella specifica attività.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Banca-ore individuale (nuovo articolo)
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'articolo 20, Parte comune del c.c.n.l., le parti convengono quanto segue: per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di dodici mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retributivo pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive con l'obiettivo di rendere effettivamente fruibile il recupero, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte-ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro dodici mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative sull'andamento generale del fenomeno.
Art. 21 (Festività)
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui agli artt. 5 parte seconda (parte operai) e art. 5 parte terza (impiegati)
b) le festività di:
- 25 aprile (Anniversario della liberazione)
- 1º maggio (Festa del lavoro)
c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1º gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedì di Pasqua (Mobile)
4) Assunzione di M.V. (15 agosto)
5) Ognissanti (1º novembre)
6) Immacolata Concezione (8 dicembre)
7) Natale (25 dicembre)
8) X. Xxxxxxx (26 dicembre)
d) le festività di cui ai punti b), c), e) sono equiparate a 8 ore giornaliere se cadenti dal lunedì al venerdì; se cadenti di sabato o domenica sono equiparate a ore 6,66 per gli operai, e a 1/26 della retribuzione mensile globale di fatto per gli impiegati
e) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. Qualora la festività coincida con altra festività, le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa.
Per le festività verrà applicato il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, di cui ai punti c) e d).
Nei casi di assenza dal lavoro, il giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l'impresa integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere le retribuzioni normali che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.
Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 22 (Festività abolite)
Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792: reintroduzione dell'Epifania).
Detti permessi saranno fruiti previo accordo tra le parti in relazione alle esigenze aziendali.
I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1º gennaio - 31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi).
I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.
Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Art. 23
(Flessibilità dell'orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 152 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dal 1º luglio 1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, nono comma, c.c.n.l. 23 gennaio 1985, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da
convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora a decorrere dalla data del 1º gennaio 1993 venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Gestione dei regimi di orario (da inserire art. 23, c.c.n.l. 26 luglio 1993 su flessibilità)
Le parti a livello regionale o su esplicito mandato a livello territoriale potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni da utilizzare in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di secondo livello potranno costituire una banca-ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'articolo 23, quelli più idonei a determinare l'accantonamento in questione.
Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.
Art. 24
(Lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 20 del presente contratto. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) possono essere assunti n. 3 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 6 dipendenti; n. 5 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 15 dipendenti; n. 7 lavoratori a tempo parziale nelle imprese da 15 dipendenti in poi;
f) può essere previsto un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto;
g) l'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile col rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa: sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
h) le parti convengono che, in presenza di specifiche esigenze organizzative e previo accordo scritto tra gli interessati, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto a quello concordato.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Lavoro a tempo parziale
L'art. 24 del c.c.n.l. 26 luglio 1993 è sostituito dal seguente:
"Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 20 del presente contratto.
E' da considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro che preveda una prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico- produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro, previo accordo tra gli interessati;
f) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, previo accordo tra gli interessati, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Il lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.
L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale".
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2008 per disciplinare il contratto a part-time, il contratto a tempo determinato, il contratto di inserimento e il contratto di apprendistato professionalizzante.
Art. 25
(Contratto a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L. n. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla L. n. 230/1962 e successive modificazioni nonché all'art. 8 bis della L. n. 79/1983, le parti concordano sulla possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine, anche nei casi di seguito elencati:
- casi di aspettativa previsti dal 2º comma dell'art. 2 del capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 ai sensi dell'art. 5 del medesimo accordo;
- punte di più intensa attività connesse a richieste indifferibili, che non sia possibile evadere con il normale potenziale lavorativo.
Il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai sensi del comma precedente sarà pari a un lavoratore per le imprese fino a 6 addetti; 2 lavoratori per le imprese oltre 6 addetti.
La durata massima dei contratti a termine stipulati ai sensi del presente articolo non potrà superare i quattro mesi rinnovabili.
E' fatto salvo quanto in vigore nei contratti collettivi regionali.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Contratto a tempo determinato (ex art. 25, c.c.n.l. 26 luglio 1993)
L'art. 25 del c.c.n.l. 26 luglio 1993 è sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell'art. 23, 1º comma, della L. n. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della L. n. 79/1983, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
- casi di aspettative previsti dal 2º comma dell'art. 2 del capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 ai sensi dell'art. 5 del medesimo accordo;
- incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assunti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa;
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro, l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare;
- incremento temporaneo delle attività di carattere amministrativo.
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine.
Per le imprese con più di 4 dipendenti e fino a 10, così come sopra calcolati è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con rapporto a tempo determinato.
Per le imprese con oltre 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di 3 dipendenti con contratto a tempo determinato, più l'8% sul totale dei dipendenti.
Tali assunzioni avranno la durata fino a 12 mesi rinnovabili. Restano confermate le condizioni di maggior favore esistenti.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni reali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio le parti, a livello regionale, possono individuare ulteriori casistiche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale".
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2008 per disciplinare il contratto a part-time, il contratto a tempo determinato, il contratto di inserimento e il contratto di apprendistato professionalizzante.
Art. 26 (Tirocinio)
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22 L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel 4º livello.
Art. 27
(Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro)
Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro valgono le norme di legge nazionali e regionali, ove vigenti, per tutelare e salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore.
Art. 28 (Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai fini della costituzione del Fondo nazionale sulla previdenza complementare sono disponibili L. 200.000 (150.000 per i lavoratori apprendisti), di cui L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1995 e L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1996.
In caso di mancata attuazione del Fondo, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di dicembre 1996 a titolo di una tantum ai lavoratori in forza al 1º gennaio 1995. Per i rapporti di lavoro interrotti dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 l'importo verrà erogato pro quota.
A far data dal 1º gennaio 1994 verrà costituita una commissione tecnica bilaterale allo scopo di definire un progetto di fattibilità del Fondo.
Le parti si incontreranno entro 60 gg. dalla promulgazione di una eventuale legge in materia ai fini di definire le modalità di utilizzo di tale normativa.
In carenza della stessa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1994 allo scopo di definire le possibili modalità di costituzione del Fondo nazionale previdenza complementare ai sensi dei punti precedenti.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Previdenza complementare
Premesso
- che la normativa sui fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- che, infine, si intende contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico;
- che in data 8 settembre 1998 è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND;
tutto ciò premesso
le parti: FE.NA.ODI (Confartigianato), SNO (CNA), CASA, ANTLO-CLAAI, e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL,
anch'esse competenti in materia di previdenza complementare Concordano
1. di aderire come parti istitutive, alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato, recependo le modalità di cui all'accordo nazionale interconfederale intercategoriale dell'8 settembre 1998 e di cui all'intesa allegata all'accordo stesso;
2. che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata:
- 1% a carico del lavoratore,
- 1% a carico dell'impresa,
- 16% del T.f.r. maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del T.f.r. maturando.
Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999.
Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3. che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare che, fermo restando quanto stabilirà ARTIFOND in materia, vengono così definite:
Quota di avviamento
Nel mese successivo alla data della costituzione di ARTIFOND le imprese verseranno al Fondo medesimo la somma di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione ad ARTIFOND in forza a tale data.
Quota d'iscrizione
All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000 a carico dell'impresa e di lire 10.000 a carico del lavoratore.
4. che il versamento ad ARTIFOND avverrà con decorrenza dicembre 1999 con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;
5. che, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore odontotecnico, entro giugno 1999, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND.
N.d.R.: Si veda anche l'accordo 11 febbraio 1999 per la costituzione del Fondo pensione ARTIFOND, riportato in calce al c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Previdenza complementare (ARTIFOND)
Le parti concordano sulla estensione del diritto alla previdenza complementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai lavoratori apprendisti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato.
Art. 29 (Enti bilaterali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. sulla base dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le possibilità e le opportunità di costituire appositi fondi di categoria da collocare all'interno degli Enti Bilaterali.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Art. ...
(Enti bilaterali)
Aggiungere alla fine dell'art. 29 "Enti bilaterali" il seguente testo:
"Inoltre, con la contrattazione di secondo livello, possono essere istituiti specifici fondi di categoria all'interno degli Enti bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale.
Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 3, Parte prima.
Qualora in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 1992 e del protocollo per la politica dei redditi del 1993, le Associazioni artigiane e CGIL, CISL e UIL modifichino anche le norme che regolano gli Enti bilaterali, le parti firmatarie del vigente c.c.n.l. si impegnano ad armonizzare i contenuti del presente articolo con quanto eventualmente previsto in quella sede".
Parte seconda OPERAI
Art. 1 (Assunzioni)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite la sezione Circoscrizionale per l'impiego in conformità alle norme di legge.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
1) la località alla quale è destinato;
2) la data di decorrenza dell'assunzione;
3) la categoria professionale della classificazione unica, cui viene assegnato;
4) la qualifica e la retribuzione.
L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione stessa.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che non intendono mutare l'attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Art. 15 bis - Qualifiche escluse dalle quote di riserva, di cui all'art. 25, 2º comma, legge 23 luglio 1991, n. 223
Ai sensi del 2º comma dell'articolo 25 della legge n. 223/1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1S, 1, 2 e 3. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni custodia, fiducia e sicurezza;
- i lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma dell'art. 25 della legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 2 (Documenti)
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) Mod. 01/M delle assicurazioni sociali qualora ne sia provvisto;
d) codice fiscale;
e) documenti necessari per usufruire degli assegni familiari se il lavoratore ne ha diritto;
f) certificato di residenza ed ogni altro documento o dichiarazione previsti dalle disposizioni di legge;
g) eventuale titolo di studio posseduto;
h) al lavoratore potrà essere eventualmente chiesto il certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi, ai sensi dell'art. 607 cod.proc.pen. e nei limiti dell'art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L'impresa dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali mutamenti di domicilio.
Art. 3 (Periodo di prova)
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova fino a un massimo di giorni lavorativi come indicato nella seguente tabella:
Xxxxxx | Xxxxxxxxx professionali |
60 | 1ª S - 1ª - 2ª |
40 | 3ª - 4ª |
20 | 5ª |
10 | 6ª |
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.
La retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante il periodo di prova, sarà quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Art. 4 (Sospensione del lavoro)
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le Organizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno incontrarsi per un esame della situazione.
Art. 5 (Riposo settimanale)
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale, il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Art. 6
(Lavoro straordinario notturno e festivo)
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
E' consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Xxxxx restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura massima del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero sopracitato non potrà essere inferiore a una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro notturno: 25%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore): 55%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
E' ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Inoltre le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare le disposizioni di legge vigenti in materia le quali si riferiscono unicamente ad una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto qualsiasi denominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e fino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione delle percentuali di maggiorazione.
Art. 7
(Cumulo di mansioni e passaggio di categoria)
Al lavoratore che è assegnato con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni di diverse categorie professionali, competerà la categoria corrispondente alla mansione superiore
sempreché questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza rispetto alle mansioni espletate.
Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni inerenti a categorie superiori alla sua deve essere corrisposta, per il periodo in cui è adibito a tale attività, la retribuzione relativa alla categoria professionale superiore.
Art. 8 (Apprendistato)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.
Art. 9
(Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga)
A) La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore, con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'impresa, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
B) Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento.
La parte di retribuzione non contestata sarà comunque corrisposta al lavoratore.
Art. 10 (Ferie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 160 ore retribuite pari a 4 settimane.
I giorni festivi di cui ai punti b), c), d) dell'art. 20 parte comune che ricorrono nel periodo di godimento di ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dall'impresa tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata utile ai fini della maturazione del rateo di ferie.
In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad inscindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le tre settimane, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole giornate di ferie s'intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Diritti individuali: utilizzo ferie e permessi
Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.
Art. 11 (Gratifica natalizia)
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.
Ai fini della maturazione del rateo di gratifica natalizia sarà considerata utile la frazione di mese superiore ai 15 gg.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti.
Art. 12
(Aumenti periodici di anzianità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A partire dal 1º gennaio 1985 il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1993;
b) dal 1º gennaio 1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20º anno di età.
Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20º anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.l.
FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1º gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo.
Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in un'unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianità in vigore a tale data.
Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente c.c.n.l. per la determinazione dell'importo degli aumenti periodici di anzianità, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno entro 30 gg. dalla data di stipula delle intese stesse.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Scatti di anzianità
Art. 12 (Parte operai) e Art. 8 (Parte impiegati)
(Aumenti periodici di anzianità)
A partire dal 1º gennaio 1985 il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1993;
b) dal 1º gennaio 1993, per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20º anno di età.
Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentanti, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20º anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.l.
FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1º gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo.
A partire dal 4 dicembre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito specificato.
Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di cinque bienni.
Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a:
Categorie | Importo massimo |
1ª S | 378.000 |
1ª | 320.000 |
2ª | 289.000 |
3ª | 238.000 |
4ª | 215.000 |
5ª | 201.000 |
6ª | 182.000 |
I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 4 dicembre 1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa:
Categorie | Valore scatto |
1ª S | 68.600 |
1ª | 57.985 |
2ª | 52.350 |
3ª | 43.125 |
4ª | 38.412 |
5ª | 35.117 |
6ª | 32.325 |
In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria.
La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti al presente c.c.n.l.
Per i lavoratori di cui alla Parte terza, in forza alla data del 31 dicembre 1984, restano in vigore le condizioni del c.c.n.l. 26 luglio 1993.
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente c.c.n.l.
Art. 13 (Indumenti di lavoro)
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.
Art. 14
(Trattamento in caso di malattia o infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.
Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore, l'invio del certificato medico attestante la malattia, da recapitarsi a mezzo lettera A.R. entro 2 gg. dalla data del rilascio.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio del lavoratore soltanto attraverso i servizi degli istituti previdenziali di competenza.
In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi.
Nel caso di più assenze per malattia il periodo di assenza si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi.
Le malattie in corso alla data di stipula del presente accordo manterranno il periodo di conservazione del posto previsto dalla precedente regolamentazione, pari a 6 mesi.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dei postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dello stesso con il solo diritto al t.f.r. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per la quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
Le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto. Tale integrazione verrà corrisposta a partire dal quarto giorno compreso.
Nel caso di malattia di durata superiore a 9 (nove) giorni l'integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia.
Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per una durata massima di 150 giorni.
Le malattie in corso alla data di stipula del presente accordo manterranno i trattamenti economici previsti dalla precedente regolamentazione.
Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro che sia ascrivibile alla responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Art. 14 - (Parte II - Operai) e art. 16 (Parte impiegati): Trattamento in caso di malattia ed infortunio
A parziale modifica dell'art. 14 (Parte operai), le parti convengono:
1. Di inserire dopo il decimo capoverso:
"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".
2. Di inserire dopo il dodicesimo capoverso:
"In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato".
3. Di cassare il comma 7.
4. Di depennare dal 12º capoverso il termine "Artigiane".
5. Modificare il quart'ultimo capoverso sostituendo la durata di "9 (nove) giorni" con "7 (sette) giorni".
6. Prima del penultimo comma, aggiungere dopo "150 giorni": "fatte salve le condizioni di migliore favore".
A parziale modifica dell'art. 16 (Parte impiegati), le parti convengono di inserire dopo il 2º comma il seguente testo:
"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".
Art. 15 (Congedo matrimoniale)
In caso di matrimonio compete al lavoratore ed alla lavoratrice, non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto corrisposto dall'INPS.
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere compiuto nel periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato in tutto od in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 16
(Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione netta di fatto.
In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla legge.
Art. 17 (Servizio militare)
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizio sostitutivo civile, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.
Al lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio di leva, sarà riconosciuta - agli effetti della sola indennità d'anzianità - il periodo trascorso sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento di cui sopra.
Art. 18 (Divieti)
E' proibito al lavoratore di prestare l'opera propria presso imprese diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Art. 19
(Consegna e conservazione degli utensili personali)
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.
Il lavoratore deve interessarsi di fare elencare per iscritto gli oggetti di sua proprietà onde poterli asportare.
Art. 20 (Assenze)
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5% al 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.
L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore di retribuzione.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi dell'art. 25 (licenziamento per mancanze).
L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Art. 21 (Permessi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Permessi retribuiti straordinari
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.
Diritti individuali: utilizzo ferie e permessi
Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.
Art. 22 (Custodia metalli preziosi)
Al lavoratore incaricato di custodire e distribuire metalli preziosi o leghe, sarà riconosciuto un trattamento pari a quello previsto dall'art. 13 parte terza (impiegati).
Art. 23 (Provvedimenti disciplinari)
Le infrazioni del presente contratto e delle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con multa fino a un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell'art. 25 (licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danni dovranno essere versati all'INPS.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Art. 24 (Ammonizioni, multe e sospensioni)
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danni per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
Art. 25 (Licenziamento per mancanze)
casi:
L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque per
la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- rissa nell'interno dell'impresa, furto o frodi e danneggiamento volontario con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
- trafugamento di disegni, di utensili, o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
- assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 26
(Preavviso di licenziamento e dimissioni)
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 25 (licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore:
Anni di servizio | Cat. 1S-1-2 | Cat. 3-4 | Cat. 5-6 |
Fino a 5 anni | 45 | 25 | 8 |
Oltre 5 anni e fino a 10 | 50 | 40 | 12 |
Oltre 10 anni | 60 | 45 | 18 |
I giorni indicati in tabella si intendono di calendario.
Per i periodi di preavviso in corso alla data di stipula del presente accordo vale la normativa prevista dal c.c.n.l. 16 giugno 1989.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari al rapporto della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Art. 27
(Indennità di anzianità e trattamenti di fine rapporto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un'indennità d'anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nelle seguenti misure:
1) per anzianità di servizio dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973:
- gg. 7 pari a 56 ore di retribuzione;
2) per anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1974:
- gg. 9 dal 1º al 5º anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione;
- gg. 13 dal 6º al 15º anno compiuto pari a 104 ore di retribuzione;
- gg. 15 oltre i 15 anni compiuti pari a 120 ore di retribuzione.
Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982.
Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1º giugno 1982 il trattamento di fine rapporto viene regolato dall'art. 2120 del codice civile, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, e da quanto previsto al punto 2), primo comma, del presente articolo.
A far data dal 1º gennaio 1990 il t.f.r. viene computato nella misura prevista dall'art. 1 della legge n. 297/1982.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
T.f.r.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 del cod. civ., convengono che a decorrere dalla firma della presente ipotesi, la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui agli articoli 27 (Parte operai) e 24 (Parte impiegati) è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 28 (Indennità in caso di morte)
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 26 e 27 (preavviso di licenziamento) saranno corrisposte secondo le disposizioni dell'art. 2122 del codice civile.
Art. 29 (Reclami e controversie)
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l'Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.
Art. 30
(Cessione, trasformazione o trapasso di azienda)
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore, sempreché non venga liquidato dal precedente titolare, conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti, (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
Parte terza IMPIEGATI
Art. 1 (Assunzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'assunzione dei lavoratori avviene tramite la sezione Circoscrizionale per l'impiego nei limiti delle norme di legge e alle disposizioni emanate dalle competenti autorità.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) con esattezza la località alla quale è destinato;
2) la data di decorrenza dell'assunzione;
3) le mansioni cui deve attendere e la categoria cui viene assegnato;
4) il trattamento economico iniziale;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
6) tutte le eventuali condizioni eventualmente concordate.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Art. 15 bis - Qualifiche escluse dalle quote di riserva, di cui all'art. 25, 2º comma, legge 23 luglio 1991, n. 223
Ai sensi del 2º comma dell'articolo 25 della legge n. 223/1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1S, 1, 2 e 3. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni custodia, fiducia e sicurezza;
- i lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma dell'art. 25 della legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 2 (Documenti)
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro;
c) Mod. 01/M INPS ove ne sia già provvisto;
d) titolo di studio posseduto;
e) codice fiscale;
f) al lavoratore potrà essere inoltre richiesto il certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi ai sensi dell'art. 607 cod.proc.pen. e nei limiti dell'art. 8 legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Al lavoratore potranno essere richiesti i certificati di lavoro per occupazioni antecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre.
La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare eventuali successivi mutamenti del suo domicilio.
Art. 3 (Periodo di prova)
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego, può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè di indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e la anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali, però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Art. 4 (Sospensione del lavoro)
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le Organizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno incontrarsi per un esame della situazione.
Art. 5 (Riposo settimanale)
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Art. 6 (Cumulo di mansioni)
Ai lavoratori ai quali vengono affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi di età sarà attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Dei casi particolari che non rientrano nei sopra indicati, si terrà conto nella retribuzione.
Art. 7
(Passaggio temporaneo di mansioni)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria ed al gruppo a cui è stato assegnato.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'impresa.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, il lavoratore passerà a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Il passaggio di categoria previsto dal precedente comma, dovrà essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni di categoria superiore vengano disimpegnate dal lavoratore non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di tre anni, raggiunga mesi sei per il passaggio alle altre categorie.
La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare o richiamo di durata non superiore alla durata del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo, alla categoria superiore.
Art. 8
(Aumenti periodici di anzianità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavoratori di cui alla presente parte assunti a partire dal 1º gennaio 1985 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile di categoria cui appartiene detto lavoratore.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori come meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1993;
b) dal 1º gennaio 1993 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20º anno di età.
Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20º anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.l.
FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1º gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sulla indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili.
I lavoratori di cui alla presente parte terza in forza alla data del 31 dicembre 1984 proseguiranno nella maturazione dei 12 aumenti periodici di anzianità calcolati sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore.
In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente parte terza, in forza alla data del 31 dicembre 1984, a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 30% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dell'importo del 30% degli scatti di cui alla prima parte del comma precedente.
Il passaggio dal 4º al 3º livello della classificazione unica poiché avviene nell'ambito delle diverse categorie impiegatizie d'ordine, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, e gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d'ordine alla quale l'impiegato è stato assegnato.
A decorrere dal 1º gennaio 1985 in relazione alla introduzione del nuovo sistema verrà erogata la somma di L. 3.500 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1984. Detta somma costituirà apposito aumento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1º gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Norma transitoria
In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo gli aumenti periodici dei lavoratori di cui alla parte terza, in forza alla data del 31 dicembre 1984 maturati dopo il 1º gennaio 1985 continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli
retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1984. Tali valori sono così definiti:
Livelli | Importi |
1º S | 36.000 |
1º | 31.500 |
2º | 29.000 |
3º | 23.500 |
4º | 21.000 |
5º | 19.000 |
6º | 18.000 |
Di conseguenza per i suddetti valori e gli aumenti periodici, non si farà luogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi contrattuali di stipendio mensile previste successivamente al 31 dicembre 1990.
Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in un'unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianità in vigore a tale data.
Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali con altre associazioni imprenditoriali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente c.c.n.l. per la determinazione dell'importo degli aumenti periodici di anzianità, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno entro 30 gg. dalla data di stipula delle intese stesse.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Scatti di anzianità
Art. 12 (Parte operai) e Art. 8 (Parte impiegati)
(Aumenti periodici di anzianità)
A partire dal 1º gennaio 1985 il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1993;
b) dal 1º gennaio 1993, per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20º anno di età.
Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentanti, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20º anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.l.
FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1º gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo.
A partire dal 4 dicembre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito specificato.
Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di cinque bienni.
Categorie | Importo massimo |
1ª S | 378.000 |
1ª | 320.000 |
2ª | 289.000 |
3ª | 238.000 |
Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a:
4ª | 215.000 |
5ª | 201.000 |
6ª | 182.000 |
I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 4 dicembre 1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa:
Categorie | Valore scatto |
1ª S | 68.600 |
1ª | 57.985 |
2ª | 52.350 |
3ª | 43.125 |
4ª | 38.412 |
5ª | 35.117 |
6ª | 32.325 |
In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria.
La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti al presente c.c.n.l.
Per i lavoratori di cui alla Parte terza, in forza alla data del 31 dicembre 1984, restano in vigore le condizioni del c.c.n.l. 26 luglio 1993.
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente c.c.n.l.
Art. 9 (Festività)
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi;
b) le festività del:
25 aprile (anniversario della Liberazione) 1º maggio (festa del lavoro)
c) le festività di cui appresso:
- Capodanno (1º gennaio)
- il lunedì dopo Pasqua
- Assunzione di M.V. (15 agosto)
- Ognissanti (1º novembre)
- Immacolata Concezione (8 dicembre)
- Natale (25 dicembre)
- X. Xxxxxxx (26 dicembre)
Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica precedente (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico per le festività che coincidono con la domenica.
d) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.
Per il trattamento delle festività punto b) valgono le norme di legge.
Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno compensativo. Al trattamento in parola, si aggiunge inoltre, per coloro che lavorino di domenica, il compenso previsto dall'art. 9.
Art. 10
(Lavoro straordinario notturno e festivo)
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 20 parte comune.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
E' consentito il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Xxxxx restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo potrà essere effettuato nel corso di ogni singolo semestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Comunque il recupero nei due casi sopraindicati non potrà essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per il lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 21 parte comune.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro notturno: 25%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore): 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore): 55%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì) è ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato; il lavoro straordinario effettuato nelle giornate del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Inoltre le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare le disposizioni di legge vigenti in materia, le quali si riferiscono unitamente ad una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto qualsiasi denominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e fino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione delle percentuali di maggiorazione.
Art. 11 (Ferie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:
- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;
- per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuite.
I giorni festivi di cui all'art. 21 parte comune che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie. All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo delle ferie per non avere un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda spetterà per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1º comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie nonché per giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
In caso di richiamo in servizio nel periodo di ferie sarà corrisposto all'impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio.
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Diritti individuali: utilizzo ferie e permessi
Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.
Art. 12
(Calcolo per ferie non godute, festività lavorate e straordinario)
Agli effetti delle ferie non godute, delle festività lavorate, dello straordinario i calcoli della indennità si effettuano con la seguente formula:
Mensilità x ore lavorate / 173
Art. 13 (Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui si riferisce la retribuzione (stipendio, eventuale incentivo di produzione, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 3 mesi dal giorno del pagamento, affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Tanto in pendenza dal rapporto di lavoro quanto alla fine di esso in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi la retribuzione, dovrà intanto essere corrisposta all'impiegato la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte dell'impiegato stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Art. 14 (Tredicesima mensilità)
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato alla intera retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o cessazione di impiego durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese
intero.
Art. 15
(Indennità maneggio denaro - Cauzione)
Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità pari al 6% minimo dello stipendio della categoria o gruppo di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Art. 16
(Trattamento di malattia o infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo e inviare all'azienda stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
In caso di interruzione del servizio, dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti.
Per le anzianità di cui al punto a); intera retribuzione globale per i primi 2 mesi; metà per i 4 successivi; per le anzianità di cui al punto b); intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; metà retribuzione per i 5 mesi successivi.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro al lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
Il lavoratore soggetto all'assunzione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente quello di cui ai punti a) e b) il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.
Ove ciò avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità per licenziamento.
Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori valgono le norme regolanti la materia.
Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento più favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, per dimissioni, xxxxx, tredicesima mensilità, ecc.).
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Art. 14 - (Parte II - Operai) e art. 16 (Parte impiegati): Trattamento in caso di malattia ed infortunio
A parziale modifica dell'art. 14 (Parte operai), le parti convengono:
1. Di inserire dopo il decimo capoverso:
"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".
2. Di inserire dopo il dodicesimo capoverso:
"In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato".
3. Di cassare il comma 7.
4. Di depennare dal 12º capoverso il termine "Artigiane".
5. Modificare il quart'ultimo capoverso sostituendo la durata di "9 (nove) giorni" con "7 (sette) giorni".
6. Prima del penultimo comma, aggiungere dopo "150 giorni": "fatte salve le condizioni di migliore favore".
A parziale modifica dell'art. 16 (Parte impiegati), le parti convengono di inserire dopo il 2º comma il seguente testo:
"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".
Art. 17 (Congedo matrimoniale)
In caso di matrimonio compete al lavoratore ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto al lavoratore che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta a entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano
diritto.
Il lavoratore dovrà presentare alla ditta il certificato di matrimonio entro 30 giorni dal
giorno di inizio del congedo.
Art. 18
(Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi, sarà corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta.
In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla legge.
Art. 19 (Servizio militare)
La chiamata di leva o il richiamo alle armi o il servizio sostitutivo civile non risolve il rapporto di lavoro.
Il lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva ha diritto alla decorrenza dell'anzianità. Ai fini del computo della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie, e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se il lavoratore chiamato alle armi o richiamato risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, nè il diritto alla indennità sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Art. 20 (Doveri del lavoratore)
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi di produzione aziendale;
4) non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l'impresa può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano nei limiti di cui al presente comma, e comunque quelli previsti dall'art. 2125 del codice civile;
5) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati;
6) il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli.
Art. 21 (Assenze e permessi)
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Sempreché ricorrano giustificati motivi compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Dichiarazione a verbale
La dichiarazione di cui al 2º comma non esclude per l'azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Art. 22 (Provvedimenti disciplinari)
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre altresì il lavoratore che commetta recidiva in qualunque delle mancanze per le quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Art. 23
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore.
Anni di servizio | 1ª S, 1ª, 2ª cat. | 3ª, 4ª, 5ª, 6ª cat. |
Fino a 5 | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
Oltre 5 e fino a 10 | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
Oltre i 10 | 2 mesi e 1/2 | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E' facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso stesso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'impresa concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'impresa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
Art. 24
(Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, di almeno quindici giorni, verranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costituitivi la retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonché l'indennità di contingenza.
Le predette norme valgono per il computo dell'indennità di anzianità maturata sino al 31 dicembre 1982.
Per l'anzianità maturata a decorrere dal 1º giugno 1982 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
T.f.r.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 del cod. civ., convengono che a decorrere dalla firma della presente ipotesi, la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui agli articoli 27 (Parte operai) e 24 (Parte impiegati) è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 25 (Indennità in caso di morte)
In caso di morte del lavoratore l'indennità di cui agli artt. 25 e 26 (preavviso di licenziamento) saranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell'art. 2122 del codice civile.
Art. 26
(Trasformazione - Trapasso - Cessione - Cessazione e fallimento dell'impresa)
Nel caso di trapasso, trasformazione o cessazione dell'impresa, il lavoratore che resta dipendente della ditta subentrante, conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato in tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento è causato da fallimento o cessione dell'azienda il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e alla indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Art. 27 (Certificato di lavoro)
Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile, l'impresa dovrà rilasciare al lavoratore impiegato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia in possesso del libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni esercitate.
Allegato A
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende odontotecniche per gli assunti a partire dal 16 giugno 1989
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Art. 1 (Norme generali)
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato odontotecnico è regolata dalle norme di legge, dalle disposizioni della presente regolamentazione dell'accordo interconfederale del 22 dicembre 1983.
Art. 2 (Periodo di prova)
Per l'assunzione in prova dell'apprendista non è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o di indennità con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.
Art. 3
(Tirocinio presso diverse imprese)
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separate da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alla stessa attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le
quali sono stati effettuati altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Art. 4
(Durata dell'apprendistato e percentuali retributive)
1) La durata del tirocinio degli apprendisti per il settore odontotecnico assunti dalla data di stipula del presente accordo è fissata in 5 anni.
La relativa retribuzione viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente accordo per l'operaio qualificato (4º livello).
Progressione retributiva (in %)
1º trim. | 2º trim. | 2º sem. | 3º sem. | 4º sem. | 5º sem. | 6º sem. | 7º sem. | 8º sem. | 9º sem. | 10º sem. |
55 | 57 | 63 | 66 | 68 | 72 | 76 | 85 | 85 | 90 | 90 |
La retribuzione globale di fatto dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore di 4º livello al netto delle ritenute previdenziali.
Norma transitoria
Xxxx apprendisti in forza alla data del 15 giugno 1989 si applica il trattamento economico e normativo previsto dal precedente c.c.n.l. del 25 gennaio 1985.
2) Le parti nel concorde intento di dare applicazione al 5º comma dell'art. 21 della L. n. 56/1987 ed in considerazione delle peculiarità del settore cui si applicano le presenti disposizioni, convengono quanto segue:
a) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino al compimento del 23º anno di
età.
b) In sede regionale le parti potranno verificare la possibilità di elevare l'età di assunzione
fino a 29 anni per giovani inabili ed ex-tossicodipendenti.
c) Xxxxx restando la durata del periodo di apprendistato di cui al primo gruppo (5 anni), per gli apprendisti assunti tra i 20 ed i 23 anni (ovvero 29 se inabili), il calcolo della retribuzione andrà effettuato sulla retribuzione globale del 3º livello, secondo le seguenti progressioni percentuali:
- 1º semestre: 75%;
- 2º semestre: 85%;
- 3º semestre e seguenti: 90%.
Al termine del periodo di apprendistato di cui sopra gli apprendisti saranno inquadrati nel 3º livello.
Alla luce di quanto espresso in premessa le parti concordano di procedere all'ingresso dei lavoratori per le figure e nei limiti di età di cui al presente articolo, esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso i contratti di formazione e lavoro. L'esclusione del ricorso al C.f.l. per detti lavoratori non sarà operante qualora non risulti ammissibile il rapporto di apprendistato di cui alla legge n. 56/1987 articolo 21, 5º comma. La presente normativa decorre a tutti gli effetti dal 16 giugno 1989.
Art. 5 (Malattia e infortuni)
Ferme restando le modalità previste per la parte operai, riguardante l'erogazione dell'integrazione salariale per malattia e infortunio agli apprendisti verrà corrisposta nel caso di malattia una indennità sostitutiva pari al 45% dal 1º al 20º giorno e dal 21º al 120º giorno il 30% della paga tabellare netta.
Per gli infortuni dell'apprendista dovrà essere garantito il 100% della retribuzione di fatto al netto.
Art. 6
(Ferie)
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, agli apprendisti di età non superiore ai sedici anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retributivo di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di età saranno adeguate a quelle degli operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all'anno (160 ore).
Art. 7 (Gratifica natalizia)
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'apprendista considerato in servizio in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 4,33 settimane di retribuzione globale di fatto riferita all'orario di cui all'art. 19 (orario di lavoro) in vigore alle singole ricorrenze.
Art. 8 (Insegnamento complementare)
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 parte seconda, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Art. 9 (Attribuzione della qualifica)
1) Ultimato il periodo di tirocinio di cui all'art. 4 della presente regolamentazione, previa prova di idoneità, all'apprendista dovrà essere attribuita la categoria professionale del lavoratore di quarta categoria.
2) L'apprendista, superato il 18º anno di età e la metà del periodo di tirocinio, ha la facoltà di chiedere all'azienda la prova di idoneità alla qualifica. Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comporterà il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni considerando tale periodo utile all'ulteriore perfezionamento della qualifica stessa.
Art. 10 (Inscindibilità)
La progressione delle percentuali salariali nei vari semestri, di cui alla tabella annessa, forma un tutto inscindibile con il risultato globale, concordato per i singoli gruppi.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue:
Allegato Apprendistato Art. 4
(Durata dell'apprendistato e percentuali retributive)
Le parti concordano che il punto 2 venga così modificato:
a) sostituire alla lettera a) "23" con "29";
b) cassare lettera b);
c) sostituire le parole "tra i 20 ... fino ad inabili" con "tra i 24 o 26 ed i 29";
sostituire, sempre al punto c), dopo "progressioni percentuali": "75%" con "80%", "85%" con "87%".
Inserire prima della Norma transitoria il seguente capoverso: "Le predette durate vengono ridotte come segue:
- per gli apprendisti in possesso di titolo di studio media superiore idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei, secondo la progressione retributiva di cui alla successiva Tabella A);
- per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre secondo la progressione retributiva di cui alla successiva Tabella B);
- per gli apprendisti in forza al 4 dicembre 1998, restano in vigore le precedenti normative". Tab. A)
Progressione della retribuzione - 1º Gruppo - durata ridotta di mesi sei
Xxxxxx apprendistato | 1º trim. | 2º trim. | 2º sem. | 3º sem. | 4º sem. | 5º sem. | 6º sem. | 4º anno | Ultimo sem. |
4 anni e 6 mesi | 55% | 57% | 63% | 66% | 68% | 72% | 76% | 85% | 90% |
Tab. B)
Progressione della retribuzione - 1º Gruppo - durata ridotta di mesi tre
Xxxxxx apprendistato | 1º trim. | 2º trim. | 2º sem. | 3º sem. | 4º sem. | 5º sem. | 6º sem. | 4º anno | Ultimi 9 mesi |
4 anni e 9 mesi | 55% | 57% | 63% | 66% | 68% | 72% | 76% | 85% | 90% |
Art.
(Apprendisti impiegati)
Per i rapporti di apprendistato instaurati dal 5 dicembre 1998 la durata è di 2 anni e 6 mesi, secondo le progressioni retributive di seguito riportate:
- 1º semestre: 55%;
- 2º semestre: 60%;
- 3º semestre: 70%;
- 4º semestre: 80%;
- 5º semestre: 90%.
La predetta durata viene ridotta come segue:
1. per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato, secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella C);
2. per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella D).
Le percentuali della retribuzione per detti lavoratori saranno calcolate sulla retribuzione globale di 4ª categoria.
I lavoratori che rientrano in questo gruppo al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati nella 3ª categoria. Tab. C)
Progressione della retribuzione - apprendisti impiegati in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere (durata ridotta di mesi 6)
Xxxxxx apprendistato | 1º sem. | 2º sem. | 3º sem. | Penultimo sem. | Ultimo sem. |
anni 2 | 55% | 60% | 70% | 80% | 90% |
Tab. D)
Progressione della retribuzione - apprendisti impiegati in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere (durata ridotta di mesi 3)
Xxxxxx apprendistato | 1º sem. | 2º sem. | 3º sem. | 4º sem. | Ultimi 3 mesi |
anni 2 e 3 mesi | 55% | 60% | 70% | 80% | 90% |
Art. 2
Sostituire prima riga con "per l'assunzione di prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto".
N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue:
Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2008 per disciplinare il contratto a part-time, il contratto a tempo determinato, il contratto di inserimento e il contratto di apprendistato professionalizzante.
Allegato B
(Ai soli effetti di quanto previsto all'art. 2, punto 7, 2º comma del presente c.c.n.l.)
Ex art. 5
(Delegato di impresa)
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell'impresa. Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell'impresa artigiana in un'assemblea che potrà tenersi nei locali dell'azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un'unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al 3º comma sarà utilizzato:
per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti; per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
La Confartigianato (CGIA) dichiara di esercitare la facoltà di opzione prevista per l'utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l'erogazione in forma mutualistica tramite l'Ente bilaterale o in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni CNA, CASA, CLAAI optano per l'utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni. La FLM conviene sulle opzioni sopra indicate. La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sè e pertanto non recepisce nè direttamente nè in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
Allegato C
Verbale di accordo 26 marzo 1996
Le organizzazioni artigiane Fe.Na.Od.I.-CONFARTIGIANATO, SNO-CNA, CASA E ANTLO-CLAAI e le Organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL si sono incontrate a Roma il 26 marzo 1996, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del c.c.n.l. 26 luglio 1993 per i dipendenti dalle imprese odontotecniche.
In considerazione dello scostamento verificatosi tra il tasso di inflazione programmata per il 1995 e il tasso di inflazione reale registrato per il medesimo anno, pari al 3,4%, le parti hanno convenuto su un riallineamento retributivo pari, per le singole categorie di inquadramento, a:
Categorie | Importi |
1ª S | 70.000 |
1ª | 65.000 |
2ª | 62.000 |
3ª | 58.000 |
4ª | 55.000 |
5ª | 53.000 |
6ª | 51.000 |
Degli importi sopra indicati, una parte verrà erogata a partire dalla retribuzione relativa al mese di aprile 1996.
Il restante importo verrà erogato secondo le modalità che saranno concordate nel corso delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l.
Pertanto, a partire dal 1º aprile 1996, i livelli dei nuovi minimi contrattuali in atto per le singole categorie saranno incrementati come segue:
Categorie | Importi |
1ª S | 42.000 |
1ª | 39.000 |
2ª | 37.000 |
3ª | 35.000 |
4ª | 32.000 |
5ª | 30.000 |
6ª | 28.000 |
Laddove le trattative per il rinnovo contrattuale non fossero concluse secondo i tempi stabiliti, i restanti importi di riallineamento saranno riconosciuti a partire dalla retribuzione relativa al mese di dicembre 1996 e saranno corrisposti a partire dalla retribuzione relativa al mese di febbraio 1997, comprese - in un'unica soluzione - le quote mensili relative a dicembre 1996, 13ª mensilità 1996, gennaio 1997.
Ai fini della corretta applicazione degli importi relativi ai nuovi minimi contrattuali in vigore dal 1º aprile 1996, si riporta, di seguito, la tabella aggiornata a decorrere dal 1º aprile 1996:
Categorie | Importi |
1ª S | 1.228.000 |
1ª | 1.035.700 |
2ª | 934.000 |
3ª | 766.500 |
4ª | 680.250 |
5ª | 619.350 |
6ª | 568.500 |
I
Ipotesi di accordo 4 dicembre 1998
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane del settore odontotecnico
Decorrenza e durata
Il presente contratto ha vigenza dal 1º gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000.
Clausola di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente c.c.n.l. con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3 dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x.x.x.x. xx determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.
Norma di rinvio
Le parti si incontreranno entro la data prevista per la stesura del c.c.n.l. per definire quanto di seguito elencato:
- orario di lavoro (articolo 20);
- imprese odontotecniche non artigiane: problemi connessi;
- armonizzazione normativa apprendistato delle imprese industriali con le norme di legge;
- modalità di adeguamento dell'orario massimo legale di lavoro e delle relative flessibilità a quanto stabilito dalla direttiva U.E. ed armonizzazione con le norme di recepimento qualora intervenute;
- nuova definizione di impresa odontotecnica.
T.f.r.
Le parti, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 del cod. civ., convengono che a decorrere dalla firma della presente ipotesi, la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui agli articoli 27 (Parte operai) e 24 (Parte impiegati) è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Previdenza complementare
Premesso
- che la normativa sui fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- che, infine, si intende contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico;
- che in data 8 settembre 1998 è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND;
tutto ciò premesso
le parti: FE.NA.ODI (Confartigianato), SNO (CNA), CASA, ANTLO-CLAAI, e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, anch'esse competenti in materia di previdenza complementare
Concordano
1. di aderire come parti istitutive, alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato, recependo le modalità di cui all'accordo nazionale interconfederale intercategoriale dell'8 settembre 1998 e di cui all'intesa allegata all'accordo stesso;
2. che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata:
- 1% a carico del lavoratore,
- 1% a carico dell'impresa,
- 16% del T.f.r. maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del T.f.r. maturando.
Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999.
Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3. che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare che, fermo restando quanto stabilirà ARTIFOND in materia, vengono così definite:
Quota di avviamento
Nel mese successivo alla data della costituzione di ARTIFOND le imprese verseranno al Fondo medesimo la somma di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione ad ARTIFOND in forza a tale data.
Quota d'iscrizione
All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000 a carico dell'impresa e di lire 10.000 a carico del lavoratore.
4. che il versamento ad ARTIFOND avverrà con decorrenza dicembre 1999 con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;
5. che, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore odontotecnico, entro giugno 1999, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND.
Scatti di anzianità
Art. 12 (Parte operai) e Art. 8 (Parte impiegati) (Aumenti periodici di anzianità)
A partire dal 1º gennaio 1985 il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di età, l'anzianità decorre:
a) dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1993;
b) dal 1º gennaio 1993, per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data, non abbiano compiuto il 20º anno di età.
Per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA. e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentanti, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20º anno di età contenuta nei precedenti c.c.n.l.
FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1º gennaio 1985 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1984 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Lo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 1984 sarà corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilità effettivamente maturate. Tale somma verrà riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo.
A partire dal 4 dicembre 1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità così come di seguito specificato.
Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di cinque bienni.
Alla data del 31 dicembre 2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti alla presente intesa, pari a:
Categorie | Importo massimo |
1ª S | 378.000 |
1ª | 320.000 |
2ª | 289.000 |
3ª | 238.000 |
4ª | 215.000 |
5ª | 201.000 |
6ª | 182.000 |
I lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 4 dicembre 1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno per ogni scatto di anzianità i seguenti importi in cifra fissa:
Categorie | Valore scatto |
1ª S | 68.600 |
1ª | 57.985 |
2ª | 52.350 |
3ª | 43.125 |
4ª | 38.412 |
5ª | 35.117 |
6ª | 32.325 |
In caso di passaggio del lavoratore alla categoria superiore il valore degli scatti già maturati sarà adeguato al valore previsto per la nuova categoria.
La presente normativa si applica a tutti i lavoratori soggetti al presente c.c.n.l.
Per i lavoratori di cui alla Parte terza, in forza alla data del 21 dicembre 1984, restano in vigore le condizioni del c.c.n.l. 26 luglio 1993.
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero concordare, con altre Associazioni di datori di lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, previo incontro per accertare la loro applicabilità con verbale redatto tra le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l., si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente c.c.n.l.
Art. 1
All'art. 1, punto d), Osservatori, 3º alinea, dopo part-time aggiungere: "contratto a tempo determinato e lavoro interinale".
Art. 3
Parte comune sistema contrattuale
Aggiungere, dopo il 2º comma del "livello decentrato di categoria":
"In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla istituzione di fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti bilaterali.
A fronte di richieste congiunte delle parti del livello regionale circa l'eventuale utilizzo, per la costituzione di detti fondi, di istituti contrattuali, occorre il consenso delle parti firmatarie del presente contratto".
Sostituire il terzultimo comma della parte riferita agli indicatori con il seguente:
"In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione di secondo livello le parti in sede regionale prenderanno in esame le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori regionali.
In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché gli E.B. forniscano agli Osservatori i dati di categoria in loro possesso.
Verranno comunque presi in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti od altri individuati a quel livello".
Le parti concordano di aggiungere dopo l'ultimo comma:
"Infine, le parti, sempre a livello regionale, potranno individuare ulteriori indicatori come elementi di analisi dell'andamento del settore odontotecnico, aggiuntivi rispetto a quelli sopra elencati quali elementi utili ai fini della contrattazione di secondo livello".
Art. ...
(Enti bilaterali)
Aggiungere alla fine dell'art. 29 "Enti bilaterali" il seguente testo:
"Inoltre, con la contrattazione di secondo livello, possono essere istituiti specifici fondi di categoria all'interno degli Enti bilaterali regionali previsti dal suddetto accordo interconfederale.
Tali fondi possono essere realizzati per fornire ai lavoratori e alle imprese prestazioni decise a quel livello negoziale sulla base di quanto previsto dall'art. 3, Parte prima.
Qualora in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 1992 e del protocollo per la politica dei redditi del 1993, le Associazioni artigiane e CGIL, CISL e UIL modifichino anche le norme che regolano gli Enti bilaterali, le parti firmatarie del vigente c.c.n.l. si impegnano ad armonizzare i contenuti del presente articolo con quanto eventualmente previsto in quella sede".
Contrattazione regionale in vigenza del presente c.c.n.l.
Inserire il seguente 1º comma:
"In considerazione dei tempi occorsi alla definizione dell'accordo contrattuale le parti concordano che, xxxxx restando i tempi previsti dalle procedure e la decorrenza dei singoli accordi di secondo livello, le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 30 giugno 1999".
Lavoro a tempo parziale
L'art. 24 del c.c.n.l. 26 luglio 1993 è sostituito dal seguente:
"Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 20 del presente contratto.
E' da considerarsi a tempo parziale, altresì, il rapporto di lavoro che preveda una prestazione nell'arco del mese o dell'anno ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di riferimento.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro, previo accordo tra gli interessati;
f) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, previo accordo tra gli interessati, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Il lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.
L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale".
Contratto a tempo determinato (ex art. 25, c.c.n.l. 26 luglio 1993)
L'art. 25 del c.c.n.l. 26 luglio 1993 è sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell'art. 23, 1º comma, della L. n. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della L. n. 79/1983, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
- casi di aspettative previsti dal 2º comma dell'art. 2 del capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 ai sensi dell'art. 5 del medesimo accordo;
- incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assunti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa;
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro, l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare;
- incremento temporaneo delle attività di carattere amministrativo.
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine.
Per le imprese con più di 4 dipendenti e fino a 10, così come sopra calcolati è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con rapporto a tempo determinato.
Per le imprese con oltre 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di 3 dipendenti con contratto a tempo determinato, più l'8% sul totale dei dipendenti.
Tali assunzioni avranno la durata fino a 12 mesi rinnovabili. Restano confermate le condizioni di maggior favore esistenti.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni reali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio le parti, a livello regionale, possono individuare ulteriori casistiche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale".
Gestione dei regimi di orario (da inserire art. 23, c.c.n.l. 26 luglio 1993 su flessibilità)
Le parti a livello regionale o su esplicito mandato a livello territoriale potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.
Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni da utilizzare in maniera complementare con gli strumenti bilaterali.
A tale scopo le parti nella contrattazione di secondo livello potranno costituire una banca- ore, individuando tra gli istituti contrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'articolo 23, quelli più idonei a determinare l'accantonamento in questione.
Inoltre stabiliranno le modalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di liquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.
Banca-ore individuale (nuovo articolo)
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dall'articolo 20, Parte comune del c.c.n.l., le parti convengono quanto segue: per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di dodici mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retributivo pari al 5% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive con l'obiettivo di rendere effettivamente fruibile il recupero, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte-ore accumulato secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro dodici mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative sull'andamento generale del fenomeno.
Art. 15 bis - Qualifiche escluse dalle quote di riserva, di cui all'art. 25, 2º comma, legge 23 luglio 1991, n. 223
Ai sensi del 2º comma dell'articolo 25 della legge n. 223/1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1S, 1, 2 e 3. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni custodia, fiducia e sicurezza;
- i lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma dell'art. 25 della legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 14 - (Parte II - Operai) e art. 16 (Parte impiegati): Trattamento in caso di malattia ed infortunio
A parziale modifica dell'art. 14 (Parte operai), le parti convengono:
1. Di inserire dopo il decimo capoverso:
"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".
2. Di inserire dopo il dodicesimo capoverso:
"In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato".
3. Di cassare il comma 7.
4. Di depennare dal 12º capoverso il termine "Artigiane".
5. Modificare il quart'ultimo capoverso sostituendo la durata di "9 (nove) giorni" con "7 (sette) giorni".
6. Prima del penultimo comma, aggiungere dopo "150 giorni": "fatte salve le condizioni di migliore favore".
A parziale modifica dell'art. 16 (Parte impiegati), le parti convengono di inserire dopo il 2º comma il seguente testo:
"Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale".
Formazione
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 196/1997, dai decreti attuativi e dalle relative circolari interpretative le parti si incontreranno entro marzo 1999 per attuare quanto ivi previsto ed armonizzare quanto concordato in materia di apprendistato a livello interconfederale.
Allegato Apprendistato Art. 4
(Durata dell'apprendistato e percentuali retributive)
Le parti concordano che il punto 2 venga così modificato:
a) sostituire alla lettera a) "23" con "29";
b) cassare lettera b);
c) sostituire le parole "tra i 20 ... fino ad inabili" con "tra i 24 o 26 ed i 29";
sostituire, sempre al punto c), dopo "progressioni percentuali": "75%" con "80%", "85%" con "87%".
Inserire prima della Norma transitoria il seguente capoverso: "Le predette durate vengono ridotte come segue:
- per gli apprendisti in possesso di titolo di studio media superiore idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei, secondo la progressione retributiva di cui alla successiva Tabella A);
- per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre secondo la progressione retributiva di cui alla successiva Tabella B);
- per gli apprendisti in forza al 4 dicembre 1998, restano in vigore le precedenti normative".
Tab. A)
Progressione della retribuzione - 1º Gruppo - durata ridotta di mesi sei
Xxxxxx apprendistato | 1º trim. | 2º trim. | 2º sem. | 3º sem. | 4º sem. | 5º sem. | 6º sem. | 4º anno | Ultimo sem. |
4 anni e 6 mesi | 55% | 57% | 63% | 66% | 68% | 72% | 76% | 85% | 90% |
Tab. B)
Progressione della retribuzione - 1º Gruppo - durata ridotta di mesi tre
Xxxxxx apprendistato | 1º trim. | 2º trim. | 2º sem. | 3º sem. | 4º sem. | 5º sem. | 6º sem. | 4º anno | Ultimi 9 mesi |
4 anni e 9 mesi | 55% | 57% | 63% | 66% | 68% | 72% | 76% | 85% | 90% |
Art.
(Apprendisti impiegati)
Per i rapporti di apprendistato instaurati dal 5 dicembre 1998 la durata è di 2 anni e 6 mesi, secondo le progressioni retributive di seguito riportate:
- 1º semestre: 55%;
- 2º semestre: 60%;
- 3º semestre: 70%;
- 4º semestre: 80%;
- 5º semestre: 90%.
La predetta durata viene ridotta come segue:
1. per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato, secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella C);
2. per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo le progressioni retributive di seguito riportate nella tabella D).
Le percentuali della retribuzione per detti lavoratori saranno calcolate sulla retribuzione globale di 4ª categoria.
I lavoratori che rientrano in questo gruppo al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati nella 3ª categoria.
Tab. C)
Progressione della retribuzione - apprendisti impiegati in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo rispetto all'attività da svolgere (durata ridotta di mesi 6)
Xxxxxx apprendistato | 1º sem. | 2º sem. | 3º sem. | Penultimo sem. | Ultimo sem. |
anni 2 | 55% | 60% | 70% | 80% | 90% |
Tab. D)
Progressione della retribuzione - apprendisti impiegati in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere (durata ridotta di mesi 3)
Xxxxxx apprendistato | 1º sem. | 2º sem. | 3º sem. | 4º sem. | Ultimi 3 mesi |
anni 2 e 3 mesi | 55% | 60% | 70% | 80% | 90% |
Art. 2
Sostituire prima riga con "per l'assunzione di prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto".
Nuovi minimi retributivi
I nuovi minimi di retribuzione riportati nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 30 novembre 1998 e degli incrementi retributivi di seguito riportati.
Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo interconfederale vigente i materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
- 1997-1998: 3,5%;
- 1999: 1,5%;
- 2000: 1,5%.
Premesso che l'I.V.C. deve essere erogata fino al 30 novembre 1998, a partire dall'1 dicembre 1998 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi per i rispettivi periodi:
Parametri | Categoria | In vigore dall'1/12/1998 | In vigore dall'1/7/1999 | In vigore dall'1/7/2000 | Totale |
212 | 1ª S | 116.000 | 63.000 | 76.000 | 255.000 |
180 | 1ª | 98.000 | 53.000 | 64.000 | 215.000 |
162 | 2ª | 88.000 | 48.000 | 59.000 | 195.000 |
133,4 | 3ª | 73.000 | 40.000 | 47.000 | 160.000 |
119 | 4ª | 65.000 | 35.000 | 43.000 | 143.000 |
108,6 | 5ª | 60.000 | 32.000 | 39.000 | 131.000 |
100 | 6ª | 55.000 | 30.000 | 35.000 | 120.000 |
La somma forfetaria di lire 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.d.r., sarà mantenuta separata all'interno della busta paga, sotto la voce E.d.r., pur considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. n. 38/1986.
Eventuali aumenti corrisposti a qualsiasi titolo in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente c.c.n.l., mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno il mese di gennaio di ciascun anno (1999-2000) allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A partire dal mese di gennaio 1999 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1997-1998.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%, uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1998.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quella prevista dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
Nota a verbale
Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 1992 e 3 dicembre 1992, per cui rispondono, ricompresi nell'unico importo di cui alla tabella allegata, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Categoria | In vigore dal 30/11/1998 | In vigore dall'1/12/1998 | In vigore dall'1/7/1999 | In vigore dall'1/7/2000 |
1ª S | 1.256.000 | 1.372.000 | 1.435.000 | 1.511.000 |
1ª | 1.061.700 | 1.159.700 | 1.212.700 | 1.276.700 |
2ª | 959.000 | 1.047.000 | 1.095.000 | 1.154.000 |
3ª | 789.500 | 862.500 | 902.500 | 949.500 |
4ª | 703.250 | 768.250 | 803.250 | 846.250 |
5ª | 642.350 | 702.350 | 734.350 | 773.350 |
6ª | 591.500 | 646.500 | 676.500 | 711.500 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 30 novembre 1998 è corrisposto un importo forfettario, al netto dell'I.V.C. dovuta ai sensi dell'art. 3 del previgente c.c.n.l., di lire 280.000, in misura uguale per tutti i livelli di classificazione, suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1º gennaio 1997 al 30 novembre 1998.
Detto importo, commisurato all'anzianità maturata a partire dal 1º gennaio 1997, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro concordate a seguito dell'esame congiunto svolto ai sensi dell'art. 4, Parte operai, Assenza facoltativa "post-partum" - Lavoratori a tempo parziale. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.
L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'articolo 2120 cod. civ., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'erogazione avverrà con i criteri su indicati con le seguenti misure e scadenze:
- lire 140.000 con la retribuzione del mese di marzo 1999;
- lire 140.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1999.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati con i criteri previsti ai commi precedenti, a titolo di "una tantum", i seguenti importi, indipendentemente dall'anzianità di servizio:
- lire 102.000 con la retribuzione del mese di marzo 1999;
- lire 102.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1999.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 50% in occasione della corresponsione di ognuna delle due rate di "una tantum".
Art. ...
(Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione)
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane del settore odontotecnico si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di lire 35.000 sulla retribuzione del mese di marzo 1999 per la realizzazione e diffusione del testo contrattuale;
2) ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale prelievo non sarà operato in quanto già compreso nella normale quota associativa mensile che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 14 febbraio 1999, il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione;
4) entro il termine perentorio del 28 febbraio 1999, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL;
5) la materia in oggetto è di competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
6) le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra nel conto corrente bancario n. 45447 intestato a FIM-FIOM-UIL nazionali - Contratti artigiani - della BNL, sede centrale, xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxx - COD-CAB. 03200 - COD ABI 01005.
7) nel caso di versamento diretto dell'azienda singola dovrà essere specificato il numero dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la ragione sociale dell'impresa;
8) nel caso di versamento tramite le Associazioni artigiane, le Associazioni stesse dovranno specificare il numero delle aziende, il numero totale dei lavoratori aderenti e l'esatta denominazione ed indirizzo dell'Associazione artigiana che effettua il versamento;
9) le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo;
10) di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenute a livello regionale, il testo contrattuale sarà distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione pervenuta;
11) ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FIM/CISL, FIOM/CGIL, UILM/UIL, il testo contrattuale verrà fornito dalle XX.XX. stesse.
II
Accordo 11 febbraio 1999
per la costituzione del Fondo pensione intercategoriale nazionale per i dipendenti del settore artigiano - ARTIFOND
In data 11 febbraio 1999, in Roma, xxxxx Xxxxx 0, xxxxxx xx xxxx xxx XXXX, tra
- le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni
e Associazioni nazionali di categoria:
FNAM - Federazione nazionale artigiani metalmeccanici FNAII - Federazione nazionale artigiani installatori di impianti Federazione nazionale della moda
Associazione nazionale orafi, argentieri, orologiai ed affini FEDAL - Federazione nazionale dell'alimentazione Confartigianato trasporti
Associazione nazionale estetiste Associazione nazionale acconciatori Associazione nazionale marmisti Associazione nazionale produttori occhiali
Fe.Na.Od.I. - Federazione nazionale odontotecnici italiani Associazione nazionale grafici
Associazione nazionale fotografi e videoperatori
Associazione nazionale imprenditori copisterie, eliografie, legatorie Associazione nazionale imprenditori lavanderie
Associazione nazionale ceramica Associazione nazionale chimici, plastici
Associazione italiana artigiani legno e arredamento Associazione nazionale tappezzieri
Associazione nazionale dell'arredo urbano
- le Associazioni di mestiere della CNA:
AIRA ANIM ANPEC
Associazione tessile abbigliamento Associazione podologica italiana ASPEL
Associazione nazionale artigianato artistico Assomeccanica
Assopulizie Federacconciatori Federestetica Federpalestre
FIAAL Associazione agroalimentare FITA
FNALA GRAFICA ILMA SATLA SIAF SNO
Trasporto persone Associazione sarti
- la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;
- la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- la CASA, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento della: FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie SNA
Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici;
- la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con l'intervento di: FEDERNAS
UNAMEM ANVI ANTLO
e
- le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FILTEA-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL;
- le Federazioni di categoria della CISL:
FAT-CISL FILCA-CISL FILTA-CISL FIM-CISL
FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL FLERICA-CISL;
- le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL UILA UILCER UILM UILSIC UILTA
UILTRASPORTI UILTUCS;
- la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
- la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
- la UIL, Unione italiana del lavoro;
- Vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- In conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai c.c.n.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare;
- Vista l'intesa interconfederale 8 settembre 1998, che si allega,
si concorda
di istituire ARTIFOND, Fondo pensione complementare intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, con sede provvisoria in Roma.
1. Costituzione, natura e scopi
Il Fondo, costituito come associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e segg. cod. civ., e regolato dallo statuto, dal regolamento elettorale e dalla norme operative interne che saranno predisposte dal Consiglio di amministrazione, eroga prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dai rendimenti realizzati dai soggetti gestori, nonché eventuali prestazioni accessorie di premorienza e di invalidità.
2. Soci del Fondo
Sono soci di ARTIFOND:
- i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Parti stipulanti il presente accordo;
- i dipendenti delle imprese, aderenti alle Associazioni artigiane firmatarie del presente accordo, per le quali non sia previsto un fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa;
- i dipendenti delle Associazioni che istituiscono il Fondo ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici;
- i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.
3. Adesioni
L'adesione al Fondo è libera e volontaria e si realizza con la sottoscrizione di una domanda di associazione, previa consegna al dipendente di una scheda informativa, secondo le modalità previste dallo statuto e dalle norme operative interne.
4. Imprese obbligate
Si definiscono imprese obbligate le imprese che, rientrando nella sfera di applicazione dei
c.c.n.l. sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, sono tenute al versamento del contributo per ogni loro dipendente che ha aderito al Fondo.
5. Decentramento sul territorio
Il Fondo, sulla base di norme operative interne, si struttura attraverso Sezioni regionali o interregionali che sono articolazioni organizzative ed elettorali del Fondo stesso.
Le funzioni elettorali della Sezione regionale o interregionale sono definite dal regolamento elettorale.
Le Sezioni regionali o interregionali sono presiedute da un Comitato direttivo formato da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, di cui la metà designata dalle Associazioni delle imprese territorialmente competenti e l'altra metà designata dalle strutture categoriali e orizzontali delle Confederazioni sindacali territorialmente competenti secondo quanto stabilito dalle norme operative interne.
In mancanza di designazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di costituzione del Fondo la nomina è fatta dalle fonti istitutive; ove non ci fossero le condizioni per la designazione, le fonti istitutive possono decidere l'accorpamento con altra struttura regionale.
Le Sezioni regionali o interregionali, ove necessario, possono decentrarsi in più nuclei territoriali.
In particolare le Sezioni regionali o interregionali, oltre alla funzione elettorale, hanno i seguenti compiti:
- evidenziano al Comitato dei garanti ed al Consiglio di amministrazione opportunità di impiego delle risorse nel territorio di propria competenza e nei confronti delle piccole imprese;
- contribuiscono a definire ed attuano gli indirizzi del Consiglio di amministrazione in tema di trasparenza nel rapporto con gli associati;
- ricevono dal Fondo le informazioni aggregate e le rendicontazioni relative agli associati ed alle imprese che ad esse fanno riferimento;
- controllano e coordinano l'adesione ed i flussi della raccolta nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
- verificano la rispondenza delle singole posizioni e dei capitali conseguentemente maturati rispetto ai dati in proprio possesso segnalando al Consiglio di amministrazione ed al Comitato dei garanti eventuali difformità;
- scelgono strutture di servizio sul territorio nell'ambito dei compiti, delle compatibilità e dei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
- svolgono ogni altro compito ad esse delegate dal Consiglio di amministrazione.
Le Sezioni regionali o interregionali possono avere la loro sede presso gli Enti paritetici bilaterali dell'artigianato, ove esistenti.
6. Organi del Fondo
Il Fondo ha i seguenti organi:
- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori contabili.
7. Assemblea dei delegati
L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di sessanta ad un massimo di novanta componenti, eletti dai soci secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno diecimila adesioni al Fondo.
8. Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento elettorale, dei quali la metà eletti dall'Assemblea dei delegati e l'altra metà designati dalle Associazioni artigiane sulla base della rappresentanza delle Associazioni stesse con riferimento alle imprese alle quali fanno capo i lavoratori associati ad ARTIFOND.
9. Presidente e Vicepresidente
Il Presidente ed il Vicepresidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese di cui all'art. 4, l'altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Il primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di Assemblea e di Consiglio di amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il primo Vicepresidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
10. Collegio dei revisori contabili
Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le Parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle Associazioni artigiane.
Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
11. Contribuzione
La contribuzione ad ARTIFOND, composta da t.f.r., contributo a carico dell'azienda, contributo a carico del lavoratore, è determinata dai c.c.n.l. o da accordi nazionali di settore. I contratti od accordi nazionali possono prevedere che la contrattazione di secondo livello definisca una contribuzione aggiuntiva ad ARTIFOND.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 17 agosto 1995, la quota di t.f.r. da destinare al Fondo è pari al 100% del t.f.r. stesso; per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, la destinazione al Fondo del 100% del t.f.r. è sospesa fino al 17 agosto 1999.
Gli specifici accordi in tema di contribuzione al Fondo pensione sono allegati al presente
atto.
12. Permanenza e cessazione
L'obbligo di erogare la contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
13. Trasferimenti
L'iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione ovvero comunica al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
a) riscatto della posizione pensionistica;
b) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui l'associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
c) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto.
L'iscritto, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha comunque facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica individuale presso altro fondo pensione non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo, ad eccezione di quanto previsto dal punto 5 dell'intesa interconfederale 8 settembre 1998.
Le modalità relative all'esercizio di tali funzioni sono determinate dallo statuto.
14. Prestazioni
Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza.
Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa.
Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto.
Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore.
Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore".
Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità.
L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo.
Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
15. Impiego delle risorse
Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione ai soggetti abilitati dalla normativa vigente.
Lo statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.
Le convenzioni di gestione, oltre alle linee di indirizzo dell'attività, conterranno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e modalità della facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.
Gli investimenti possono riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati tra redditività e sicurezza in modo da soddisfare le particolari esigenze che derivano dall'uso del t.f.r.
16. Comitato dei garanti
Il Comitato dei garanti è composto, su base paritetica, da trentasei rappresentanti delle Parti che sottoscrivono il presente atto.
Per le Associazioni dei lavoratori dipendenti, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie con le loro articolazioni.
Per le Associazioni imprenditoriali, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie con le loro articolazioni.
Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo stesso e le fonti istitutive e per rappresentare gli interessi e le istanze del comparto artigiano, esprime il proprio parere sulle seguenti questioni:
a) valutazioni in merito alla corretta applicazione dei contratti per le materie relative al Fondo;
b) indirizzi generali di gestione del Fondo;
c) individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;
d) criteri di scelta dei gestori assicurativi e finanziari, della banca depositaria, del gestore del servizio amministrativo, dei fornitori di altri servizi;
e) modifiche statutarie;
f) scioglimento del Fondo.
Il parere, non vincolante, deve essere fornito entro quindici giorni dalla richiesta, ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di amministrazione.
Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.
17. Spese per la costituzione e la gestione del Fondo
Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire ventimila. Di tale cifra metà, a carico dell'impresa, è rientrante negli oneri contrattuali stabiliti per la previdenza complementare e metà è a carico del dipendente.
La quota associativa, che è compresa nel contributo al Fondo, viene determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo dello 0,18% della retribuzione annua lorda di ogni iscritto.
18. Fase transitoria
Dal momento della costituzione, e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni, l'Associazione è retta da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto componenti, due dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il Collegio dei revisori contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità.
19. Funzioni degli organi provvisori
Il Consiglio di amministrazione provvisorio effettua gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, predispone piani operativi di formazione ed informazione idonei a favorire la conoscenza di ARTIFOND e a rendere possibili l'adesione immediata di tutti i lavoratori interessati e, al raggiungimento di diecimila adesioni, svolge la fase elettorale.
Con la proclamazione degli eletti nell'assemblea dei delegati e successivamente nel primo Consiglio di amministrazione non provvisorio, il Consiglio provvisorio ed il Collegio dei revisori contabili provvisorio decadono dal loro incarico.
20. Promozione del Fondo
Le Parti istitutive, al fine di favorire la massima conoscenza, tra le imprese e tra i lavoratori, del Fondo e delle sue finalità, si impegnano a raccomandare alle proprie strutture di dar vita a momenti di confronto unitario sul territorio, e tra le categorie, e si propongono come realizzatori di specifiche iniziative promozionali valorizzando, anche, le strutture bilaterali dell'artigianato.
21. Adesioni successive
Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità.
Allegato 1
Intesa allegata all'accordo di istituzione di un Fondo pensione interconfederale-intercategoriale nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane
Le sottoscritte Parti istitutive del Fondo pensione "ARTIFOND", di cui all'accordo indicato in premessa, valutata la opportunità di consentire l'eventuale istituzione di uno o più fondi pensione intercategoriale su base regionale, concordano i seguenti criteri procedurali e condizioni.
1. La richiesta di poter istituire un fondo regionale deve essere presentata alle sottoscritte Parti istitutive da tutte le rappresentanze delle Parti istitutive medesime presenti nella regione.
2. Le medesime Parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico-finanziario del Fondo nazionale, precisate al successivo punto 3., nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo regionale del quale si richiede la costituzione, precisate anch'esse al punto 3. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le Parti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del fondo regionale.
3. La richiesta di istituzione del fondo regionale può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta condizione che gli iscritti al Fondo nazionale, occupati nella regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il Fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti.
4. Per poter prendere in considerazione successive richieste di costituzione di fondi regionali, dovranno essere nuovamente presenti i parametri ed i criteri di cui al punto 3.
5. Adempiuto a quanto previsto al punto 2., le medesime Parti istitutive avvieranno le procedure nei confronti di tutti i soggetti interessati o competenti al fine di procedere al trasferimento nel fondo regionale degli accantonamenti finanziari del Fondo nazionale dei lavoratori occupati nella regione, garantendo continuità e qualità delle prestazioni, previo consenso dei lavoratori stessi.
Allegato 2
Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per ARTIFOND
A) Meccanici
Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nel c.c.n.l. del 27 novembre 1997, art. 37, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
B) Legno e arredamento
In attuazione di quanto previsto dal c.c.n.l. 15 dicembre 1997, art. 41, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione
possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
C) Tessile, abbigliamento, calzaturiero
In attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di accordo del 27 gennaio 1998, nel titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
D) Xxxxx, argentieri e affini
Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto nell'ipotesi di accordo del 7 ottobre 1998, nel titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
E) Grafici
In attuazione di quanto previsto dal c.c.n.l. del 1º luglio 1998, art. 49, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra
definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
F) Tintolavanderie
In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 29 luglio 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
G) Ceramica
In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 29 gennaio 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
H) Panificazione, alimentaristi
In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 15 gennaio 1998, art. 62, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra
definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
I) Chimica, gomma, plastica, vetro
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
J) Autotrasporto
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
K) Acconciatura ed estetica
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
L) Imprese esercenti servizi di pulizia
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
M) Lapidei
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
N) Occhialeria
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
O) Odontotecnici
Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nell'ipotesi di accordo del 4 dicembre 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
STATUTO
Sezione I COSTITUZIONE DI ARTIFOND
Art. 1
(Costituzione, denominazione, durata e sede)
1. In attuazione degli accordi sindacali stipulati in data 8 settembre 1998 e .......
tra
- le federazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle associazioni nazionali di categoria:
Alimentazione
Associazione nazionale artigiani caseari Associazione nazionale artigiani lavorazioni carni Associazione nazionale panificatori
Associazione nazionale dei produttori alimentari vari Associazione italiana gelatieri
Associazione italiana pasticceri artigiani Associazione nazionale per la pizza di qualità Associazione nazionale molitori
Associazione nazionale produttori di pasta fresca
Comunicazione
Associazione nazionale fotografi e videoperatori Associazione nazionale grafici
Associazione nazionale imprenditori copisterie, eliografie e legatorie
Moda
Associazione nazionale imprenditori abbigliamento Associazione nazionale sarti
Associazione nazionale pellicciai (CTNA/AIT) Associazione nazionale pellettieri Associazione nazionale calzettieri Associazione nazionale terzisti - TAC
Associazione nazionale produttori occhiali Associazione nazionale calzaturieri
Servizi
Associazione nazionale estetiste Associazione nazionale acconciatori Associazione nazionale odontotecnici
Associazione nazionale imprenditori lavanderie Associazione nazionale imprenditori servizi di pulizia Associazione nazionale operatori di spiaggia Associazione produttori di cosmetici
Associazione produttori erboristi Associazione nazionale chimici e plastici
Associazione nazionale orafi, argentieri orologiai affini Associazione nazionale del restauro
Associazione nazionale strumenti musicali Associazione nazionale ceramica Associazione nazionale vetrai
Legno
Associazione italiana artigiani legno e arredamento Associazione nazionale tappezzieri
Associazione nazionale dell'arredo urbano
Metalmeccanici
Associazione nazionale carrozzieri Associazione nazionale meccanici Associazione nazionale elettrauto Associazione nazionale gommisti
Associazione nazionale meccanici di produzione e subfornitura Associazione nazionale serramentisti e carpentieri meccanici per l'edilizia Associazione nazionale carpentieri meccanici
Associazione nazionale elettronici meccanici Associazione nazionale produttori di armi
Trasporto
Confartigianato trasporti (trasporto merci c/ terzi) Associazione nazionale noleggiatori con conducente Associazione nazionale taxisti
Associazione nazionale imprenditori autoscuole Associazione nazionale trasportatori su acqua Associazione nazionale soccorritori stradali Associazione nazionale imprenditori nautici
Costruzioni
Associazione nazionale ceramisti terzo fuoco Associazione nazionale marmisti
Associazione nazionale fumisti e spazzacamini
Installazione di impianti Associazione nazionale elettricisti
Associazione nazionale termici e idraulici Associazione nazionale ascensoristi Associazione nazionale bruciatoristi Associazione nazionale antennisti ed elettronici Associazione nazionale frigoristi
Associazione nazionale esercenti di impianti lampade votive elettriche;
- le associazioni di mestiere della CNA: AIRA
ANIM ANPEC
Associazione tessile abbigliamento Associazione podologica italiana ASPEL
Associazione nazionale artigianato artistico Associazione nazionale artigianato agroalimentare Assomeccanica
Assopulizie Federacconciatori Federestetica Federpalestre FITA
FNALA GRAFICA ILMA SATLA SIAF SNO
Trasporto persone Associazione sarti
- la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;
- la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- la CASA, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento della: FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie SNA
Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici;
- la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e
- le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FILTEA-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL;
- le Federazioni di categoria della CISL: FAT-CISL
FILCA-CISL FILTA-CISL FIM-CISL
FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL FLERICA-CISL;
- le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL UILA UILCER UILM UILSIC UILTA
UILTRASPORTI UILTUCS;
- la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
- la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
- la UIL, Unione italiana del lavoro;
è costituito il "Fondo pensione intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano - ARTIFOND ", di seguito denominato "ARTIFOND".
2. ARTIFOND è costituito quale Associazione ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato decreto.
3. ARTIFOND ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35.
4. ARTIFOND ha sede in Roma.
Art. 2
(Scopo)
1. Scopo esclusivo di ARTIFOND e l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ai beneficiari più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del decreto.
2. ARTIFOND non ha fini di lucro.
Art. 3
(Associati)
1. Sono soci di ARTIFOND:
- i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti il presente accordo:
- i dipendenti delle imprese aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa;
- i dipendenti delle associazioni che istituiscono il Fondo per i quali non sia istituito o non operi un Fondo pensione;
- i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.
2. L'adesione a ARTIFOND comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi comprese quelle relative alla contribuzione.
Sezione II ORGANI DI ARTIFOND
Art. 4
(Organi di ARTIFOND)
Sono organi di ARTIFOND:
a) l'Assemblea dei delegati,
b) il Consiglio di amministrazione,
c) il Presidente ed il Vicepresidente,
d) il Collegio dei revisori.
Art. 5
(Assemblea dei delegati)
1. I lavoratori aderenti ad ARTIFOND sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati, appresso denominata Assemblea.
2. L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che forma parte integrante del presente statuto.
3. Nel caso in cui sia superata la soglia di 105.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia, e della conseguente modifica nella composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
4. I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.
6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del Consiglio di amministrazione.
8. L'Assemblea si svolge presso la sede di ARTIFOND ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
9. Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio.
Art. 6
(Attribuzioni dell'Assemblea)
1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei revisori di propria competenza e, su proposta del Consiglio di amministrazione ne determina i compensi;
b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e sulla loro eventuale revoca;
c) determina l'entità della quota di iscrizione su proposta del Consiglio di amministrazione;
d) approva il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di ARTIFOND predisposto dal Consiglio di amministrazione;
e) approva il rendiconto annuale di ARTIFOND e la relazione illustrativa, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
f) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti annuali di ARTIFOND.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in materia di:
a) modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
b) scioglimento e procedure di liquidazione di ARTIFOND, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 7
(Convocazione dell'Assemblea)
1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla Commissione di vigilanza, per l'adempimento di cui al precedente art. 6, comma 2, lettere d) ed e).
2. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedono, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei delegati, ovvero un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
3. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o via fax, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione spedita almeno sette giorni prima della riunione.
Art. 8
(Deliberazioni dell'Assemblea)
1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno i due terzi dei delegati e:
a) delibera solitamente con il voto favorevole della metà più uno dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9;
b) delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9, quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;
c) delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9, quando sia convocata per decidere lo scioglimento di ARTIFOND.
Art. 9
(Rappresentanza nell'Assemblea)
1. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato.
2. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere custoditi a cura del Consiglio di amministrazione.
3. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.
4. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea per gli eventuali aggiornamenti.
5. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori o ai Revisori.
6. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.
Art. 10
(Cessazione, decadenza e sostituzione dei delegati)
1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal regolamento elettorale.
2. Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza, morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dal regolamento elettorale.
3. Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell'Assemblea.
4. I delegati che non presenzino o che non si facciano rappresentare, ai sensi del precedente art. 9, a due adunanze assembleari successive, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si interviene come previsto al precedente comma 2.
Art. 11
(Il Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da dodici consiglieri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, sei nominati in rappresentanza delle imprese e sei eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ad ARTIFOND, Presidente e Vicepresidente compresi.
2. In attuazione del principio di pariteticità i delegati dai lavoratori in seno all'Assemblea provvedono alla nomina della propria metà dei consiglieri sulla base di liste elettorali. I consiglieri che rappresentano le organizzazioni artigiane sono nominati sulla base dell'effettiva rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese cui fanno capo i lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto dalle norme operative interne.
3. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. In caso di subentro di un supplente, la prima assemblea utile provvederà all'elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte, consegue la totalità dei consiglieri; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
5. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi.
6. I consiglieri che all'atto della elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili; in caso di opzione negativa subentra il supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità conformemente alle disposizioni previste dalla legge e dai decreti ministeriali e a loro carico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.
8. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.
10. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Componente dell'Assemblea.
11. I Componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto di partecipare all'Assemblea nazionale dei delegati.
Art. 12
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di ARTIFOND e dispone di tutte le facoltà necessarie e opportune per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi che non siano espressamente riservate all'Assemblea; può inoltre deliberare in ordine all'apertura di uffici operativi.
2. Il Consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al Presidente, al Vicepresidente o a uno o più degli altri suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 16;
b) provvede alla gestione amministrativa di ARTIFOND ed alla sua organizzazione in conformità alle istruzioni della Commissione di vigilanza, emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del decreto;
c) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale, con l'allegata relazione illustrativa e il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di ARTIFOND;
d) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio di ARTIFOND;
e) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 21;
f) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito al successivo art. 21;
g) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse di ARTIFOND, coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina legislativa che regola la materia e con quanto stabilito nel successivo art. 24 e definisce i contenuti delle convenzioni;
h) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con le
indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h), del decreto;
i) propone all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche allo Statuto; il Consiglio di amministrazione ha, in particolare, l'obbligo di promuovere, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal decreto, nonché l'obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti di cui è caso alla Commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi del decreto, art 17, comma 2, lett. b);
j) propone all'Assemblea di deliberare di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti d'esercizio e di deliberare sulla scelta della società di revisione;
k) predispone ed invia alle parti istitutive di ARTIFOND, al Comitato dei garanti di cui al punto 16 dell'accordo istitutivo del ../../1998 e al Collegio dei revisori, la relazione e il rendiconto della gestione almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale, nonché, con il preavviso ritenuto opportuno, notizie e dati in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;
l) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
m) propone all'Assemblea di deliberare sull'entità della quota di iscrizione, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, e definisce la quota associativa, sulla base del bilancio di previsione, nel limite massimo determinato dalle fonti istitutive;
n) riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
o) determina, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti l'ammontare delle anticipazioni complessivamente erogabili da ARTIFOND, di cui al successivo art. 34;
p) esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà di ARTIFOND conferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, conferendo delega al Presidente o ad altro consigliere;
q) nomina il Comitato direttivo delle Sezioni regionali nel caso previsto dall' art. 35.
Art. 13
(Convocazione del Consiglio di amministrazione)
1. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione.
2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 14
(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.
2. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.
3. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 20 e 23 è richiesta la presenza di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/1997, rispettivamente eletti uno dai delegati delle imprese e nominato uno dai delegati dei lavoratori.
Art. 15
(Cessazione, decadenza e sostituzione degli amministratori)
1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere, la perdita dei requisiti legali e statutari e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.
2. Qualora, durante il mandato, uno degli amministratori venga a cessare per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per dimissioni, subentra il supplente corrispondente: qualora risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima della assunzione delle funzioni: gli amministratori subentranti decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei revisori il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5 Gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 16
(Presidente e Vicepresidente)
1. Il Presidente ed il Vicepresidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese di cui all'art. 4, l'altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Il primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di assemblea e di Consiglio di amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il primo Vicepresidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di ARTIFOND e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente, inoltre:
a) soprintende al funzionamento di ARTIFOND;
b) indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
c) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea come previsto dal precedente art. 7;
d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
f) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza, in particolare riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; trasmette alla Commissione di vigilanza ogni innovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;
g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 17
(Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane.
Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Per l'elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente della parte istitutiva sindacale si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; ciascuna lista