CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO 2013/2014
COMUNE DI ABBASANTA
Via Garibaldi - 09071 ABBASANTA – tel. 0785/5616 – fax 0000 000000 Sito: www. xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx:
C.F. 00068600956
P.I. 00068600956
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO 2013/2014
Capo Primo
Disciplinare di gara
Articolo 1
Ente appaltante
1. COMUNE DI ABBASANTA - Xxx Xxxxxxxxx - 00000 XXXXXXXXX
Articolo 2
Oggetto dell’ appalto
1. Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la gestione annuale per l’anno scolastico 2013-2014, del servizio integrato di mensa scolastica ed educazione alimentare, presso la scuola dell’Infanzia, Via Xxxxxx Xxxxxxx, ABBASANTA, salva la possibilità di rinnovo secondo quanto indicato nel successivo art. 3 comma 3.
2. Per una chiara lettura del presente Capitolato si precisa che con l’abbreviazione“I.A.”s’intende per Impresa” o “Appaltatore” risultata aggiudicataria, mentre per “Stazione Appaltante” o “A.C.” ’intende l’amministrazione Comunale del Comune di ABBASANTA
Articolo 3
Durata dell’appalto
1. La durata dell’appalto è di un anno scolastico2013-2014 e precisamente dal 01/10/2013 al 30/06/2014, salvo la possibilità di rinnovo previsto al comma 3
L’aggiudicatario dovrà comunque garantire, su richiesta dell’A.C., la prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza nelle more dell’espletamento della nuova gara, per un periodo massimo di sei mesi.
2. La data effettiva di inizio del servizio è fissata per il 01/10/2013.
3. L’A.C. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b)del D.Lgs
n. 163/06 ed in virtù della normativa vigente, per un ulteriore anno scolastico(dal 01/10/2014 al 30/06/2015) ai medesimi patti e condizioni, previa disponibilità ed accettazione da parte dell’aggiudicatario.
4. È prevista la revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art 115 del Decreto Legislativo n.163/2006. L’aggiornamento del prezzo avverrà secondo l’aumento ISTAT del costo della vita a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015.
Articolo 4
Importo a base d’asta per pasto unitario
1. L’importo a base di gara per pasto unitario è pari a Euro 5,00 (IVA esclusa) di cui Euro 4,983 soggetto a ribasso ed Euro 0,017 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
2. È prevista la revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006. L’eventuale aggiornamento del prezzo avverrà secondo l’aumento ISTAT del costo della vita a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015.
Articolo 5
Importo presunto dell’appalto
1. Il valore del presente appalto per il corrente anno scolastico ammonta ad indicativi € 53.100,00 (Euro cinquantatremilacento/00),di cui € 52.919,46 soggetti a ribasso ed € 180,54 relativi ad oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso ed al netto dell’IVA riferito ad un numero presunto di n° 10.620 pasti annui.
2. Tali importi sono suscettibili di variazione, in aumento o in diminuzione in relazione al numero di pasti effettivamente somministrati.
Articolo 6
Finanziamento del servizio
1. Il servizio è finanziato con fondi comunali e risorse proprie derivanti dalla contribuzione dell’utenza.
Articolo 7
Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara
1. Sono ammessi a partecipare alla gara, a norma dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti soggetti:
a. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del citato D.Lgs n. 163/2006;
e. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del citato D.Lgs. n.
163/2006;
f. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del citato X.Xxx. 163/2006.
2. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
3. Verranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
4. Per i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di gara dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c) del presente articolo, si applica la disciplina dell’articolo 35 del citato D.Lgs. n. 163/2006.
5. Per i Consorzi stabili si applica la disciplina dell’articolo 36 del citato X.Xxx. n. 163/2006.
6. È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti indicati alla precedente lettera d) del presente articolo anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti.
7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui alla precedente lettera b) del punto 1. Del presente articolo, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;
8. È vietata l’associazione in partecipazione.
9. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del citato D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza di tale divieto comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
10. Per quanto qui non regolamentato si rimanda alle norme previste dal D.Lgs. 163/2006.
Articolo 8
Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti:
a. Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. Nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c. Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d. Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e. Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f. Che, secondo motivata valutazione dell’A.C., hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’A.C che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’A.C
g. Che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i. Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j. Che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
k. Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l. Che, con riferimento alla precedente lettera b), anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, non risultino aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n° 689.
m. Che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
2. I partecipanti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
3. Si precisa che le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere rilasciate dai seguenti soggetti:
a. dal titolare e dall’eventuale Direttore Tecnico se non dovesse coincidere col titolare;
b. dai soci e dall’eventuale Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c. dai soci accomandatari e dall’eventuale Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d. dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dall’eventuale direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
4. Nel caso di partecipazione alla gara da parte dei soggetti indicati alla lettera b), c), d) ed e) del comma 1. del precedente articolo 7, la dichiarazione prevista dal comma precedente deve essere presentata da tutti i soggetti del gruppo con le precisazione del precedente comma 3.
Articolo 9
Requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara
1. I partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
a. Se si tratta di cittadini italiani o di altro stato membro e residenti in Italia devono possedere regolare iscrizione al registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato, per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara;
b. Se si tratta di cittadini di altro stato membro e non residenti in Italia, devono possedere regolare iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs 163/2006, per l’esercizio dell’attività di cui alla presente gara, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito;
c. I Partecipanti alla gara appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato Allegato XI C del D.Lgs 163/2006 attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
d. Se i partecipanti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio previsto dalla presente gara, devono provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.
2. I partecipanti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato.
3. Nel caso di partecipazione alla gara da parte dei soggetti indicati alla lettera b), c), d) ed e) del comma 1. del precedente articolo 7, la dichiarazione prevista dal comma precedente deve essere presentata da tutti i soggetti.
Articolo 10
Capacità economica e finanziaria per la partecipazione alla gara
1. I partecipanti alla gara devono possedere un fatturato globale, al netto dell’IVA, di importo complessivo pari o superiore a € 20.000,00 (Euro ventimila/00),realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2010/2011/2012) precedenti alla pubblicazione del bando di gara e relativo allo svolgimento di servizi nel settore oggetto della gara (es. servizi di ristorazione per minori, comunità per minori, reparti pediatrici, asili nido).
2. I partecipanti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato.
Articolo 11
Capacità tecnica e professionale per la partecipazione alla gara
1. I partecipanti alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a. Aver effettuato, nell’arco temporale intercorrente dal 01/01/2010 al 31/12/2012, servizi oggetto della gara per almeno un n. di 15 pasti giornalieri e della durata minima di 09 mesi continuativi. Il servizio dovrà essere unico, ossia non frazionabile. Per la dimostrazione di tale requisito deve essere presentato l’elenco dei principali servizi prestati nel triennio di riferimento con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi resi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, devono essere provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;
b. Il possesso della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001:2008 non è un requisito a pena d’esclusione, ma è valutabile in fase di calcolo dei punteggi.
2. I partecipanti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato.
Articolo 12
Dichiarazioni e obblighi
1. Le imprese concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione:
a. Le propria posizione nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
b. Di aver acquisito ed esaminato il presente capitolato speciale d’appalto e di accettarne integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni di responsabilità in esso contenute e che i servizi oggetto dell’appalto saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;
c. Di aver preso visione dei locali nei quali dovrà essere erogato il servizio con le modalità indicate nel presente Capitolato;
d. Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
e. Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di osservare ed applicare integralmente tutte le norme del D.Lgs 81/2008;
f. Di essere in regola con l’applicazione (ovvero: di non essere soggetto all’applicazione) delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della L.68/99;
g. Di non avere in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge 383/2001 Art. 1 bis, comma 14, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge ma il periodo di emersione si è concluso;
h. Di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure previste dalle leggi e normative vigenti, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni Che nella gara di cui trattasi non partecipano altre imprese che siano tra loro collegate o controllate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile contrattuali;
i. Di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela della privacy.
2. Le imprese concorrenti, in caso di aggiudicazione, devono obbligarsi espressamente a pena di esclusione:
a. A disporre, alla data prevista come inizio del servizio e per tutta la sua durata, di una sede fisica nel territorio della ASL n°5 di Oristano;
b. A disporre di un centro di cottura ubicato entro un raggio di 20 Km dal luogo di distribuzione dei pasti, in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza e salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti;
c. Ad indicare, prima dell’avvio del servizio, un Responsabile del Servizio, operante in ABBASANTA, di esperienza e professionalità adeguate. Lo stesso dovrà essere in possesso di un idoneo diploma di istruzione secondaria e di un esperienza almeno biennale nel settore inerente la refezione collettiva e incaricato di:
d. Dirigere, coordinare e controllare tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e garantire la reperibilità in qualsiasi momento durante l’effettuazione del servizio, intervenendo, anche direttamente qualora si verificassero problemi di qualsiasi natura. In caso di assenza o impedimento, anche momentanei, del R.d.S., l’impresa dovrà provvedere alla sua tempestiva sostituzione, o supplenza, con un altro di pari professionalità, dandone immediata comunicazione scritta all’I.S. che validerà l’avvenuta sostituzione;
e. Curare i rapporti con l’I.S., gli utenti, la commissione mensa, le autorità sanitarie e gli addetti al controllo segnalati dall’I.S.;
f. Ad erogare il servizio nel rispetto del Capo Secondo del Capitolato d’Appalto “Modalità di esecuzione della prestazione”;
g. Ad espletare il servizio nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 155/97 (HACCP);
h. A non utilizzare prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) per l’espletamento del servizio oggetto della gara;
i. Al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l’aggiudicatario per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
j. Alla tenuta dei registri fiscali a norma di legge;
k. Al rispetto scrupoloso di tutte le normative vigenti;
3. Nel caso di partecipazione alla gara da parte dei soggetti indicati alla lettera b), c), d) ed e) del comma 1. del precedente Articolo 7, la dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti del gruppo.
Articolo 13
Presa visione dei luoghi
1. Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la presa visione dei luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o persona munita di apposita procura generale o speciale della concorrente. La presa visione dovrà essere certificata direttamente dal responsabile del procedimento o dall’incaricato del supporto al responsabile del procedimento indicato dall’Ente.
2. La mancata certificazione dell’avvenuta presa visione del luogo interessato, è causa di esclusione.
3. Il sopralluogo dei siti interessati dal servizio potrà avvenire, previo appuntamento telefonico da concordare con gli uffici della Direzione scolastica.
4. Nel giorno ed ora concordati, il soggetto indicato dall’impresa si dovrà presentare presso gli uffici scolastici, consegnando copia della documentazione attestante la propria identità ed il titolo di rappresentanza. Terminato il sopralluogo l’incaricato del supporto al responsabile del procedimento, rilascerà apposita certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi in duplice copia di cui una tenuta agli atti della I.S. per le verifiche da effettuare in sede di gara.
5. Saranno escluse dalla gara le imprese alle quali non sia stata rilasciata la certificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi.
6. In caso di RTI sarà sufficiente la presa visione dei luoghi attestata per la sola impresa capogruppo ovvero per una delle mandanti o loro procuratori muniti di apposita procura generale o speciale. In caso di Xxxxxxxxx, la presa visione dei luoghi potrà essere effettuata dal legale rappresentante (o
procuratore) del consorzio, ovvero dal legale rappresentante (o procuratore) della consorziata per la quale il consorzio concorre o rispettivi direttori tecnici.
7. Il titolo di procuratore sarà valido per una sola concorrente. Un medesimo procuratore non potrà pertanto presentarsi quale rappresentante di più di un’impresa.
8. Qualora in sede di gara si verifichi che due o più imprese partecipanti abbiano indicato un unico procuratore, si procederà alla automatica esclusione dalla gara.
Articolo 14
Possesso dei requisiti in caso di partecipazione alla gara da parte dei soggetti indicati alla lettera b),
c) d) ed e) del comma 1. del precedente Articolo 7
1. I requisiti di ordine generale, previsti dal precedente articolo 8, devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate;
2. I requisiti di idoneità professionale, previsti dal precedente articolo 9, devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate.
3. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al precedente articolo 10, potrà essere dimostrato cumulando i fatturati delle singole imprese facenti parte del RTI o del consorzio o del GEIE. L’impresa indicata come mandataria deve comunque possedere almeno il 50% del fatturato minimo richiesto per la partecipazione alla gara e ciascuna impresa mandante deve possedere almeno il 25% del fatturato minimo richiesto.
4. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera a) del comma 1 del precedente articolo 11, può essere posseduto da una delle imprese del RTI o da almeno una delle consorziate, fermo restando il divieto di frazionalità del servizio.
5. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 11, deve essere posseduto da tutte le imprese del RTI e da tutte le consorziate. La certificazione UNI-EN-ISO 9001:2008 di almeno una delle imprese del RTI o consorzio dovrà ricomprendere anche la veicolazione dei pasti.
Articolo 15
Avvalimento
È ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006. Le imprese partecipanti possono ricorrere all’avvalimento per l’attestazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Articolo 16
Cause di esclusione dalla gara
1. Saranno escluse dalla gara tutte quelle imprese per le quali manchi, risulti incompleta o irregolare l’istanza, l’offerta o la documentazione richiesta.
2. Saranno comunque escluse le offerte presentate dalle imprese:
x. Presentate successivamente al termine perentorio per la presentazione dell’offerta;
b. Che manchino anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti nel presente capitolato;
c. Che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, accertato in qualsiasi momento del procedimento;
d. Delle quali si è riscontrata la mancata sottoscrizione dell’offerta.
Articolo 17
Termini di presentazione dell’offerta
1. L’offerta deve essere redatta secondo le modalità del successivo articolo 24. 2. L’offerta può essere recapitata, a scelta dell’offerente, con raccomandata A/R, a mezzo servizio postale di Stato, tramite agenzia di recapito o direttamente a mano presso il protocollo A.C. al seguente indirizzo:
Comune di ABBASANTA Xxx Xxxxxxxxx, xxx xxx 00000– Xxxxxxxxx(XX)
2.L’offerta deve pervenire, a pena la non ammissione alla gara, entro le ore 12,30 del giorno
09.09.2013.
3. Non si terrà conto dei plichi pervenuti al protocollo della A.C. dopo tale termine, che è da intendersi perentorio.
4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Articolo 18
Validità dell’offerta
1. I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di aggiudicazione.
Articolo 19
Offerte parziali e varianti
1. Non sono ammesse varianti o offerte parziali.
Articolo 20
Subappalto
1. Questa A.C. non ammette, per alcuna ragione, il subappalto o la cessione del contratto di appalto del servizio.
Articolo 21
Procedura di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte
1. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 81 comma 1 e articolo 83 del medesimo provvedimento normativo.
2. La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i seguenti criteri di valutazione (votazione espressa in centesimi):
a. Offerta tecnico-qualitativa: max70 punti;
b. Offerta economica: max30 punti.
3. Gli elementi di valutazione e il relativo punteggio sono esposti nella seguente tabella:
DESCRIZIONE CRITERI E RELATIVI AL PUNTEGGIO
DESCRIZIONE CRITERI E RELATIVI PUNTEGGIO | PUNT.MAX | |
A | Programma degli approvvigionamenti/forniture | 20 |
Qualità tecnica ed efficacia delle proposte contenute nel Programma degli approvvigionamenti/forniture definito all’interno del Piano della Qualità, da cui si evinca in particolare la presenza preponderante degli alimenti indicati all'Art. 48 “Caratteristiche delle derrate” e la presenza di alimenti locali (territorio regionale) e a filiera corta (cioè l’impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano ridotto al minimo i passaggi commerciali tra produttori e consumatori). Il punteggio sarà attribuito in relazione a quanto il Programma degli approvvigionamenti/forniture soddisfa le richieste del capitolato, in termini qualitativi e quantitativi, così come da griglia approvata | ||
B | Giornata del biologico Organizzazione della/delle “giornata del biologico” dove, sulla base del menù previsto per quel giorno, il pasto verrà integralmente preparato con l’utilizzo di ingredienti e prodotti “biologici” certificati (cfr Art. 47 Caratteristiche delle derrate)..Sino ad un max di 10 punti | 10 |
C | Giornata tradizionale sarda Organizzazione,della “giornata tradizionale sarda” dove, sulla base del menù previsto per quel giorno, il pasto verrà integralmente preparato con l’utilizzo di ingredienti e prodotti “tradizionali”, di provenienza regionale (cfr Art. 47 Caratteristiche delle derrate). Sino ad un max di 10 punti | 10 |
D | Programma di riduzione e gestione dei rifiuti Qualità tecnica ed efficacia delle proposte contenute nel Programma di riduzione e gestione dei rifiuti, definito all’interno del Piano della Qualità, in particolare per quanto riguarda: la somministrazione dei pasti con soluzioni alternative al mono uso (es. posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili) e/o utilizzo di materiali riciclabili/compostabili (es. amido di mais); il monitoraggio periodico e la riduzione delle eccedenze e il recupero degli avanzi. Il punteggio è così suddiviso: sino a 7 pt in caso di soluzioni alternative al mono uso o di utilizzo di stoviglie in materiale riciclabile/compostabile sino a 3 pt per la proposta relativa al monitoraggio e la riduzione delle eccedenze e per l’individuazione di azioni per il recupero degli avanzi | 10 |
E | Sistema di monitoraggio e valutazione Qualità tecnica ed efficacia del Sistema di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio e della soddisfazione dell’utenza definito all’interno del Piano della Qualità | 10 |
F | Programma di informazione all’utenza e di educazione alimentare Qualità tecniche ed efficacia delle proposte contenute nel Programma di informazione all'utenza e di educazione alimentare definito all'interno del Piano della Qualità | 10 |
G | Prezzo Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: il punteggio massimo previsto pari a 30 punti sarà attribuito all’offerta con il prezzo più basso e alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio derivante dall’applicazione della seguente formula: X= (Pm/Po) x 30 Dove:X: indica il punteggio da attribuirsi alla singola offerta; Pm: indica il prezzo più basso offerto; Po: indica il prezzo della singola offerta in esame. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovràessere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa | 30 |
TOTALE PUNTEGGIO MAX | 100 |
4. Saranno ammesse esclusivamente le offerte in ribasso. Non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.
5. Verranno ammesse all’apertura delle Offerte Economiche le sole Offerte Tecnico-qualitative che hanno ottenuto una valutazione che risulti uguale o superiore a 35 punti su 70.
6. Tale soglia di accesso rappresenta il livello minimo di garanzia per l’ottenimento di un’adeguata qualità del servizio.
Articolo 22
Offerte anormalmente basse
1. Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse, si applicano i criteri e il procedimento previsto dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. I concorrenti devono presentare, a corredo dell’offerta, idonee giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto.
3. In caso di identificazione di offerta anormalmente bassa e qualora le giustificazioni presentate a corredo dell’offerta non fossero sufficienti ad escludere l’incongruità, l’I.S. richiede all’offerente ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta.
Articolo 23
Garanzie a corredo dell’offerta
1. L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% della base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari a €. 1.062,00.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’A.C. aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs.n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia.
4. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici certificati ai sensi dell’articolo 75, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 sempre che in sede di offerta documentino il possesso dei requisiti nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5. La garanzia provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, deve avere validità per 180 giorni e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione dell’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicataria.
6. La garanzia deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore al rilascio di garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse beneficiario.
7. L’A.C. nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1.
Articolo 24
Modalità di presentazione dell’offerta
1. Le imprese interessate a partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno far pervenire a questa A.C.. un plico chiuso e sigillato con ceralacca, atto a garantirne la riservatezza e l’inviolabilità, controfirmato sui lembi di chiusura.
2. All’esterno del plico deve essere riportato:
a. L’esatta denominazione dell’impresa offerente e l’esatto recapito della stessa (comprensivo di numero di telefono e fax); in caso di costituendo RTI dovrà essere indicata la denominazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
b. La seguente dicitura:
“Offerta per la gara relativa al servizio di organizzazione e gestione della mensa della scuola dell’infanzia di ABBASANTA per l’ anno scolastico 2013/2014”
3. Il plico al suo interno, a pena di nullità, deve contenere quattro buste separate, chiuse e sigillate con qualsiasi mezzo atto a garantirne la riservatezza e l’inviolabilità, controfirmate sui lembi di chiusura
4. La prima busta, oltre ad indicare il nominativo dell’offerente, deve indicare la dicitura:“BustaNumero 1 – Documentazione generale” e all’interno deve contenere:
a. Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1);
b. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, unita, a pena di esclusione, da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento dello stesso, resa e sottoscritta dai soggetti indicati dalle lettere b) e c) del precedente articolo 8 (Allegato 2);
c. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, unita, a pena di esclusione, da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento dello stesso, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (Allegato 3);
d. I Consorzi stabili di cui alla lettera c) dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti a presentare, a pena l’esclusione, l’elenco dei consorziati facenti parte del consorzio. I consorzi di cui alle lettere b) e c) che non intendono eseguire direttamente il servizio, a pena l’esclusione, devono indicare l’elenco dei singoli consorziati per conto dei quali concorrono e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati. I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06 costituti o costituendi, pena l’esclusione, devono fornire una dichiarazione da cui risulti la composizione del raggruppamento, o consorzio, o GEIE, con indicazione dei nominativi e della loro ragione sociale, indicazione delle parti o delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il Raggruppamento;
e. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui rispettivamente all’articolo 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/06, pena l’esclusione, dovrà inoltre allegarsi la dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La suddetta dichiarazione dovrà contenere l'oggetto del servizio da appaltare. Tale dichiarazione, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
f. Certificazione di presa visione dei luoghi;
g. In caso di avvalimento il partecipante deve presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
i. Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
ii. Una dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di capacità generale e di idoneità professionale previsti dal Disciplinare, nonché degli eventuali requisiti di capacità economica e tecnica in proprio possesso;
iii. Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte della stessa dei requisiti di capacità generale e di idoneità professionale previsti dal Capitolato, nonché dei requisiti economici e tecnici previsti dal Capitolato e di cui il concorrente si intende avvalere;
iv. Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’A.C.. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
v. Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006, e di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
vi. Contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. In particolare il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, b) durata, c) ogni altro utile elemento dell’avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
h. Garanzia, pari al 2% del prezzo base, sotto forma di cauzione o fideiussione, così come indicato dal precedente articolo 23;
i. Copia del Capitolato Speciale d'appalto controfirmato per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa partecipante. In caso di costituendo RTI il Capitolato deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutte le imprese del gruppo;
j. Copia conforme della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001:2008, se in possesso;
5. La seconda busta, oltre ad indicare il nominativo dell’offerente deve indicare la dicitura:“Busta Numero 2 – Offerta Tecnica” e all’interno deve contenere:
a. Un Piano della Qualità, redatto secondo il format denominato “Formato Standard di Piano della Qualità” allegato al presente capitolato (All. 4), contenente le prestazioni facenti parte dell’offerta tecnico-qualitativa che definisca obiettivi e modalità operative del servizio, volte a soddisfare i criteri stabiliti nel capitolato all’Art. 21. Il Piano della Qualità dovrà essere elaborato secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara. In particolare dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione necessaria ad individuare le caratteristiche tecnico-organizzative, operative, qualitative, metodologiche e migliorie inerenti l’esecuzione del servizio. Il Piano della Qualità non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna indicazione economica diretta o indiretta. Il Piano della Qualità inoltre dovrà avere una lunghezza massima complessiva di venti (20) pagine, più allegati. Nella compilazione di tale documento si raccomanda vivamente semplicità, sintesi e concretezza, adeguatezza e congruità, evitando formulazioni standardizzate, teoriche ed astratte (da manuale) e non aventi attinenza diretta con lo specifico appalto. Il contenuto di tale scheda verrà utilizzato in prima battuta per la valutazione della proposta avanzata ed, in caso di aggiudicazione, costituirà uno dei documenti di riferimento per la valutazione di conformità del servizio rispetto agli obblighi contrattuali sottoscritti. Si sottolinea infatti che quanto dichiarato nel Piano della qualità costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di aggiudicazione e non semplice “dichiarazione di principio”. Il Piano della Qualità dovrà essere redatto esclusivamente secondo le indicazioni sopra riportate e verranno penalizzate le aziende che non rispetteranno tali prescrizioni. Il piano dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa (in caso di costituenda RTI il Piano deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle imprese partecipanti).
b. Eventuali depliants illustrativi riguardanti le caratteristiche dell’azienda, inseriti in un fascicolo
apposito denominato “Materiale informativo e pubblicitario”.
6. La terza busta, oltre ad indicare il nominativo dell’offerente, deve indicare la dicitura:“Busta Numero 3 – Offerta Economica” e all’interno deve contenere:
a. Offerta economica, redatta su carta resa legale e sottoscritta per esteso, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell’impresa offerente. L’offerta, espressa in Euro ed utilizzando due decimali, dovrà contenere, a pena di nullità:
i. L’indicazione in cifre e in lettere del prezzo unitario a base d’asta;
ii. L’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale;
iii. L’indicazione in cifre e in lettere del prezzo unitario offerto, al netto degli oneri per la sicurezza;
iiii. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a Euro 0,017 unitari e non soggetti a ribasso;
v. L’indicazione in cifre e in lettere del prezzo unitario complessivo, comprensivo degli oneri unitari per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quella più conveniente per l’A.C.
In caso di costituendo R.T.I. o di costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 34 comma 1 lett. e). del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta, costituita come sopra descritto, deve essere sottoscritta per esteso, pena la nullità, dai rappresentanti legali delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento o del consorzio.
7. La quarta busta, oltre ad indicare il nominativo dell’offerente deve indicare la dicitura:
“Busta Numero 4 –Documentazione per verifica anomalia”. In tale busta saranno contenuti tutti i documenti a giustificazione dell’offerta presentata che l’Ente si riserva da aprire solo se l’offerta risulterà anomala ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare la documentazione dovrà evidenziare le giustificazioni relative all’incidenza delle seguenti voci di costo, che concorrono a formare il costo del pasto offerto in
sede di gara:
a. Incidenza del costo del personale;
b. Incidenza del costo delle derrate;
c. Incidenza delle spese generali;
d. Utile d’impresa.
8. È facoltà dell’offerente aggiungere ulteriori giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il metodo di prestazione o le soluzioni tecnico organizzative adottate e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa.
9. L’A.C. si riserva la facoltà di richiedere eventuali giustificazioni aggiuntive.
Articolo 25
Procedura di gara
1. Le offerte saranno esaminate dal Segretario Comunale, Presidente della commissione , due dipendenti del settore amministrativo di cui uno anche con funzione di segretario verbalizzante, esperti;
2. La commissione di gara procederà all’apertura dei plichi presso la sede dell’A.C.
3. Il procedimento di gara sarà così articolato:
x. Xx Commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa contenuta nella busta N. 1, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare.
b. Successivamente alle operazioni di cui al precedente punto, la commissione provvederà in seduta riservata all’apertura della busta N. 2, alla valutazione della scheda tecnica contenuta nella busta e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri previsti dal presente Capitolato;
c. In seduta pubblica, di cui data e ora verranno rese note ai partecipanti con comunicazione via fax che verrà trasmessa almeno 1 giorno lavorativo libero prima dell’espletamento delle operazioni, si
procederà, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura della busta N. 3 contenente l’offerta economica e all’attribuzione dei relativi punteggi totali.
4. Le date e gli orari delle operazioni di gara potranno in ogni caso essere sempre insindacabilmente modificati dal Presidente della Commissione (previa comunicazione ai concorrenti).
5. Inoltre la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, potrà insindacabilmente aggiornare i propri lavori informando per le vie brevi i concorrenti presenti.
6. Alla gara possono assistere i legali rappresentanti delle imprese o loro delegati, ad esclusione della parte che avviene in seduta segreta.
7. L’A.C. potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida e si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso nessuna offerta sia ritenuta congrua, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno.
Articolo 26
Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione sarà provvisoriamente disposta nei confronti dell’impresa che avrà conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e quelli attribuiti all’offerta economica.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, verrà preferita l’offerta che avrà riportato il maggior punteggio complessivo negli elementi qualitativi.
3. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
4. Il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006.
5. La verifica riguarderà il concorrente provvisoriamente aggiudicatario e il secondo in graduatoria che dovranno presentare entro quindici giorni dalla richiesta, tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
6. La mancata conferma o prova delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda determinano l'esclusione dalla procedura di gara e l’escussione della garanzia provvisoria.
7. L’A.C. si avvarrà dell’Istituto dell’interpello previsto dall’art 140 del D.lgs 163/2006 in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’I.A.
Articolo 27
Adempimenti dell’impresa aggiudicataria
1. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro quindici giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, così come dettagliato nella richiesta.
2. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.
3. La garanzia, prevista con le modalità di cui al precedente articolo 23, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’A.C.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma 2 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’A.C che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, in casi d’urgenza l’A.C si riserva di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
Articolo 28
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge.
Articolo 29
Ulteriori informazioni
1. Si informa che eventuali informazioni possono essere richieste presso l’ufficio pubblica istruzione del Comune.
2. Il presente Capitolato e l’intera documentazione di gara è disponibile presso il sito internet
dell’A.C.: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
CAPO SECONDO
Modalità di esecuzione della prestazione
Articolo 30
Specifiche dell’oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio integrato di ristorazione scolastica ed educazione alimentare, improntato alla sostenibilità ambientale, alla promozione della salute e alla valorizzazione dell’economia locale presso la scuola dell’infanzia presso il Comune di ABBASANTA
2. Il servizio deve comprendere le diverse fasi di approvvigionamento dei prodotti, preparazione, e somministrazione dei pasti, allestimento e pulizia dei locali, gestione dei rifiuti e percorsi di educazione alimentare e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività.
3. In armonia con le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” - definite da un tavolo tecnico istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute, e approvate il 29 aprile 2010 dalla Conferenza Stato- Regioni - il servizio di ristorazione scolastica non deve essere visto esclusivamente come semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma deve essere considerato un importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge anche docenti e genitori.
4. In questa accezione, un sistema evoluto di ristorazione si pone più obiettivi trasversali:
a. promozione di abitudini alimentari corrette,
b. sicurezza e conformità alle norme,
c. appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di caratteristiche nutrizionali delle ricette e proposte alimentari, tecnologie di cottura, derrate utilizzate, ma anche in termini di gradimento sensoriale,
d. rispetto dei tempi e delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità,
e. congruo rapporto tra qualità e prezzo,
f. soddisfazione dell’utenza.
5. Dal momento che obiettivo primario della ristorazione scolastica è garantire col pasto in mensa qualità nutrizionale, fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, in una cornice di gradevolezza sensoriale, le scelte devono essere motivate da aspetti tecnico-teorici considerando nel contempo che le proposte alimentari hanno una forte valenza educativa.
6. In coerenza con la Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2010 “Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale)”, il servizio dovrà promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta
7. Il servizio sarà articolato fondamentalmente:
x. Xxxxx produzione e nella fornitura di pasti caldi destinati agli alunni ed al personale avente diritto, utilizzando le cucine di proprietà della scuola.
b. Nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, deimateriali e delle attrezzature comunque occorrenti per l'esecuzione dell’appalto;
c. Nella fornitura del corredo necessario alla consumazione dei pasti, ossia delle posate, piatti, bicchieri (usa e getta o lavabili a seconda della tipologia di servizio proposto) tovagliette e tovaglioli;
d. Nella preparazione di pasti per diete speciali;
e. Nella predisposizione del refettorio, nella preparazione dei tavoli per i pasti, nello sporzionamento e nella somministrazione dei pasti;
f. Nella pulizia e nel riordino dei tavoli dopo i pasti, nella gestione dei rifiuti; l'impresa aggiudicatrice dovrà inoltre assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta;
g. Nell’informazione all’utenza e realizzazione di percorsi di educazione alimentare.
Articolo 31
Durata ed inizio dell’Appalto
1. L’appalto è conferito per la durata di un anno scolastico, precisamente per l’anno scolastico 2013/2014, salva la possibilità di rinnovo contemplata nell’art 3 comma 3.
2. Il servizio di mensa scolastica si articola su cinque giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
3. L’I.A. si impegna, in relazione a ciascuna annualità del contratto, a garantire l’erogazione del servizio con inizio dall’01/10/2013.
4. Sarà cura dell’I.A prendere utilmente conoscenza di tale calendario. La data finale del servizio, per ciascuna annualità, coinciderà con la data di conclusione dell’anno scolastico per i rispettivi tipi di scuola.
Articolo 32
1. Localizzazione della scuola statale dell’infanzia che usufruisce del servizio, giornate di refezione e turni e numero massimo di pasti giornalieri:
Denominazione: Scuola dell’Infanzia Statale Indirizzo Via Xxxxxx Xxxxxxx
ABBASANTA (OR)
Giornate di refezione dal lunedì al venerdì
Pasti giorno 59
Turno ore 12,00
1. L’I.A. assume l’obbligo di iniziare il servizio il 01/10/2013, pena la risoluzione del contratto e con diritto dell’A.C. ad incamerare la cauzione.
2. L’I.A. dovrà provvedere alla refezione scolastica con ”Cucina in loco” ovvero utilizzare il “centro Cottura” presente all’interno della scuola;
3. I locali delle Scuole sopra elencate saranno messi a disposizione dell’A.C. a titolo gratuito e di ciò dovrà tenersi conto in sede di offerta.
4. Il numero presunto di pasti da somministrare per ciascun anno scolastico è di 10.620 unità.
5. L’A.C. si riserva il diritto di aumentare o diminuire, dandone tempestivo preavviso all’I.A., il numero dei pasti da erogare, nonché di modificare i giorni di erogazione del servizio, sulla base delle esigenze scolastiche.
7. L’I.A. dovrà fornire:
a. Tutto ciò che è necessario per la preparazione, somministrazione, veicolazione e consumazione dei pasti.
b. Le attrezzature usa e getta (ovvero lavabili, sulla base della tipologia di servizio fornito) - piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, contenitori, scottex ecc. - che saranno necessarie quotidianamente;
c. I viveri, la preparazione dei pasti ed il loro sporzionamento nella sala refezione;
d. Le attrezzature ed i materiali necessari alla perfetta pulizia dei refettori nella scuola di cui trattasi; di tutti i prodotti di pulizia che la ditta intende utilizzare, devono essere allegate in sede di offerta le schede tecniche di sicurezza.
Sono da preferire prodotti ecocompatibili (Ecolabel o equivalenti);
9. Inoltre l’.A. dovrà provvedere:
x. Xxxx perfetta pulizia del refettorio e di tutto quanto venga usato per la distribuzione dei pasti, seguendo le istruzioni dell’autorità sanitaria competente, alla raccolta dei rifiuti della refezione e al loro deposito negli appositi cassonetti del servizio pubblico;
b. Alla apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli;
c. a rispettare rigorosamente, su specifica segnalazione dell’A.C e con spese a proprio carico, le prescrizioni per una corretta prestazione del servizio mensa per i bambini con patologie o in condizioni particolari;
d.All’elaborazione del verbale di presa in carico ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti, compresi la sostituzione ed il ripristino del macchinario e la sostituzione di arredi;
10. Peraltro, si precisa che:
a. L’I.A. sarà responsabile di tutti i danni causati da incuria del proprio personale;
b. L’I.A. è tenuta a comunicare all’A.C la necessità di interventi ed a mettere comunque in atto procedure alternative per garantire il servizio mensa, fermo quanto previsto nel successivo comma 13;
11. I pasti dovranno essere distribuiti al tavolo delle mense secondo gli orari che verranno definiti. Tali orari dovranno essere rispettati rigorosamente. Gli orari potranno subire in ogni modo delle variazioni, qualora subentrassero variazioni al programma concordato con l’I.S., nel qual caso si individueranno con l’I.A. le migliori modalità per l’espletamento del servizio.
12. Il servizio di ristorazione scolastica dovrà essere garantito nei giorni e negli orari di effettivo funzionamento delle scuole sulla base del calendario Ministeriale e Regionale;
13. La fornitura dell’energia elettrica, quella dell’acqua ed il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti, che l’I.A. depositerà negli appositi cassonetti del servizio pubblico,
saranno a carico dell’Amministrazione Comunale e del Ministero della Pubblica Istruzione.
15. In caso di guasti o anomalie nel funzionamento delle cucine situate nei plessi scolastici in cui si svolge il servizio e comunque in tutti i casi di impossibilità a garantire la produzione in loco dei pasti, l’I.A. dovrà, per tutto il periodo di inattività delle medesime, assicurare il corretto svolgimento del servizio mediante la preparazione e la veicolazione, con gli stessi standard qualitativi e quantitativi, dei pasti necessari prodotti e porzionati in centro cottura debitamente autorizzato dalla ASL di competenza per l’effettuazione del servizio di cui all’oggetto del presente capitolato, di proprietà della medesima
I.A. ovvero in regime di convenzione. All’I.A. verrà corrisposto un incremento del corrispettivo previsto per ogni singolo pasto nella misura del 10%.
Articolo 34
Menù
1. I menù devono essere articolati in cicli di cinque settimane, e distinti in menù per le stagioni primavera-estate (indicativamente per il periodo aprile-settembre) e menù per le stagioni autunno- inverno (indicativamente per il periodo ottobre-marzo).
2. La composizione dei pasti da approntare è la seguente:
x. Xxxxx xxxxxx;
b. Secondo piatto;
c. Contorno;
d. Frutta e pane;
3. La I.A. è tenuta a fornire a ogni utente una copia del menù in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, e ogni qualvolta vengano apportate al menù stesso variazioni sostanziali. I menù dovranno essere esposti presso ciascuna scuola in cui si svolgerà il servizio, affinché tutti gli interessati possano prenderne visione. Oltre al menù dovranno essere esposte settimanalmente per ciascuna pietanza fornita, l’elenco completo delle derrate alimentari utilizzate nella preparazione della pietanza,
comprensivo dei relativi marchi, nominativi delle aziende fornitrici, nome commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche ecc.
4. Il servizio oggetto dell’appalto si svolgerà nell’osservanza delle grammature degli alimenti e della Tabella merceologica redatte dalla ASL 5 di Oristano.
5. È consentita la temporanea variazione del menù solo nei seguenti casi d’emergenza:
x. Xxxxxx di uno o più impianti e/o di una o più attrezzature sia produttive che conservative, salvo quanto disposto dal successivo comma 13;
b. Sciopero del personale dell’I.A.;
c. Interruzione delle fonti energetiche;
d. Qualsiasi evento che abbia reso non più commestibile e/o appetitoso qualsiasi piatto in programma.
8. In caso di cambio di menù l’I.A. dovrà essere in grado di approntare tempestivamente approvvigionamenti alternativi in tempi utili alla normale esecuzione del servizio, in tutti questi casi si dovrà comunicare tempestivamente all’I.S. l’avvenuto cambio di menù.
9. La I.S. e la Commissione Mensa, anche in collaborazione con i competenti uffici della ASL 5 di Oristano, potranno chiedere integrazioni e variazioni ai menù settimanali e aggiornamento della Tabella merceologica, per migliorare la qualità e la gradibilità dei pasti. Le variazioni non dovranno comportare modificazioni al prezzo del pasto. Tali variazioni dovranno essere concordate per iscritto con l’X.X. x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xx0 xx Xxxxxxxx.
Articolo 35
Rifiuto del servizio
1. I cibi preparati con alimenti non commestibili, o non rispondenti a norma di legge, saranno respinti e dovranno essere sostituiti senza diritto ad alcun corrispettivo.
Articolo 36
Assicurazione per danni
1. L’I.A. è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente nei riguardi dell’A.C. e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio, ivi compresi i casi di tossinfezione e intossicazione alimentare, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte dell’IA.C.
2. L’I.A. è tenuta a stipulare, per tutta la durata del contratto, apposita polizza contro i relativi rischi, per qualsiasi sinistro derivante dall’espletamento del servizio come sopra descritto.
3. La polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’I.S.
Articolo 37
Personale necessario per l’erogazione del servizio
1. Entro 10 giorni dall’avvio del servizio, l’I.A. dovrà comunicare per iscritto all’I.S. l’elenco nominativo del personale, il relativo contratto di assunzione e la qualifica, indicando il plesso presso il quale svolge il servizio e l’orario di lavoro previsto.
2. Tutte le sostituzioni di personale, per qualsiasi motivo effettuate, dovranno essere tempestivamente comunicate all’I.S. con l’indicazione del nominativo del soggetto sostituito e sostituente.
3. L’I.A. deve tenere un foglio firma giornaliero e riepilogativo mensile del personale addetto, per ciascun plesso presso il quale si svolge il servizio, completo dei nominativi, qualifica ed orari dei dipendenti, da esibire ad ogni richiesta del personale addetto al controllo.
4. L’I.S. si riserva il diritto di chiedere all’I.A. la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tal caso l’I.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò
possa costituire motivo di maggiore onere per l’I.S. Tale sostituzione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta scritta.
5. L’I.A. si obbliga inoltre a esibire in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio (DURC).
6. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, l’I.S. segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.
7. L’I.A. assumerà il personale attualmente in forza all’impresa uscente, in ottemperanza al C.C.N.L. di categoria in merito ai cambi di gestione (articolo 326 e ss.), fermo restando l’obbligo, a carico dell’I.A., della sua formazione ed idoneità e con le modalità di cui agli articoli citati.
Articolo 38
Mansioni del personale
1. Il personale, secondo la qualifica di appartenenza dovrà:
a. Preparare, distribuire i pasti nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie;
b. Servire con cortesia, sbucciare e servire la frutta, sistemare il cesto del pane, versare l’acqua nel bicchiere di ciascun bambino e controllare che ne abbiano sempre a sufficienza;
c. Presentare bene, spiegandone il contenuto, i piatti con il cibo, ed incentivarne la consumazione garbatamente spiegandone i positivi effetti alimentari;
d. Segnalare sempre eventuali difficoltà all’insegnante; sorvegliare che non ci siano abusi fra i bimbi e che il comportamento degli stessi sia sereno, vigilare che non vi siano discordie.
Articolo 39
Vestiario del personale
1. L'I.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. 327/80 e s.m.i., fornirà, annualmente, a tutto il personale, per ogni anno della durata dell’appalto almeno quattro divise complete di lavoro (camice, pettorina e copricapo), nonché guanti monouso, scarpe antinfortunistiche, mascherine e indumenti protettivi da indossare per ogni operazione a rischio.
2. L’I.A. deve fornire, inoltre, almeno due divise complete per il servizio di pulizia. Queste ultime dovranno avere colorazione visibilmente diversa dalle divise utilizzate per il servizio di ristorazione, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 327/80 e s.m.i.
3. Le divise per la distribuzione e per la pulizia devono essere fornite entro il mese di dicembre 2013
4. Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'I.A. dovrà portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche il nome dell'Impresa.
5. L’I.A., senza alcun onere aggiuntivo per l’I.S., deve provvedere che il suddetto vestiario sia in perfette condizioni.
6. I direttori e gli ispettori dell’I.A. sono tenuti ad indossare camice e copricapo nel momento della loro presenza presso i centri refezionali.
7. L’I.A. deve altresì fornire ai rappresentanti dell’I.S. camici monouso, mascherine e cuffie in occasione dei sopralluoghi che effettuerà presso il locale adibito a refezione. L’I.A. dovrà fornire tali indumenti, ai sensi del decreto legislativo 155/97, al personale di vigilanza e ispezione.
Articolo 40
Igiene del personale
1. Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26/03/80 e successive modificazioni ed integrazioni, il
D.Lgs.155/97, nonché a quanto previsto dalle normative e dai Regolamenti vigenti e a quanto espressamente previsto dal presente capitolato.
2. Il personale addetto alla manipolazione, preparazione, veicolazione e distribuzione dei pasti, deve scrupolosamente curare l’igiene personale. Il personale in servizio non deve avere smalti sulle unghie, non deve indossare anelli e braccialetti, al fine di non creare una contaminazione delle pietanze in lavorazione. I copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura.
Articolo 41
Sicurezza sanitaria degli addetti
1. L’I.A. deve provvedere a garantire all'I.S. che il personale impiegato per la realizzazione del servizio, soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. A tal fine l’I.A. deve predisporre un piano specifico al fine di ottemperare alle norme vigenti.
2.
Articolo 42
Scioperi
1. In caso di sciopero del personale dell’I.A., l’A.C. dovrà essere avvisata con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi.
2. In tale circostanza l’A.C. s’impegna a garantire comunque un servizio sostitutivo che andrà preventivamente concordato tra le parti.
Articolo 43
Formazione e aggiornamento del personale
1. Fermo restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, l’I.A. deve assicurare la formazione del personale addetto al servizio mensa in materia di igiene alimentare. Tale formazione è obbligatoria e propedeutica all’inizio del servizio.
2. L’I.A. terrà a disposizione dell’A.C. la documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale.
3. L’I.A. deve garantire, altresì, lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento a tutto il personale impiegato nel corso della durata dell’appalto, al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità previsti nel presente capitolato.
4. La formazione e l’aggiornamento dei lavoratori impiegati nel servizio deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.
5. Le materie di formazione e aggiornamento dovranno riguardare i seguenti temi:
a. Personale addetto alla produzione;
b. Standards di qualità;
c. Modalità di distribuzione e sporzionamento;
d. Norme relazionali e comportamentali con l’utenza.
e. Gestione delle diete speciali
6. La durata della formazione e aggiornamento del personale addetto alla distribuzione del pasto non deve essere inferiore alle 12 ore annuali.
Articolo 44
Regimi alimentari particolari
1. L’I.A. dovrà approntare diete speciali per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e/o intolleranze alimentari.
2. La predisposizione delle diete speciali deve avvenire da parte di un dietista, sulla base della Tabella merceologica redatta dalla ASL competente, e deve essere controfirmata dal medico curante.
3. In particolare, nel caso di bambini affetti da patologie croniche tipo: diabete infantile, morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi ecc, dovrà essere presentato un certificato medico di recente rilascio. Per ricevere la dieta speciale per le allergie alimentari è richiesto un certificato con la valutazione allergologica, redatto da uno specialista in allergologia pediatrica appartenente ad una struttura pubblica.
4. Le diete speciali sono predisposte per tutti gli utenti del servizio mensa. Le spese inerenti all’acquisto di materie prime particolari e prodotti dietetici, anche non previste dal presente capitolato, ma necessarie all’esecuzione delle “diete speciali” sono a carico dell’I.A.
Dovrà essere garantito agli utenti sottoposti a regime dietetico speciale un menù variato e il più possibile simile a quello dei compagni di classe. Per tutte le diete relative ad allergie ed intolleranze alimentari si dovrà porre la massima attenzione, attenendosi alle indicazioni mediche degli specifici protocolli esistenti ed alle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, sostituendo gli alimenti ai quali l’utente è allergico, verificando con la massima cura che tra gli ingredienti utilizzati che compongono le ricette proposte, anche quelli in alternativa, non compaiano in alcuna forma anche solo tracce degli alimenti allergizzanti. Per la realizzazione delle diete relative ad allergie ed intolleranze, l’I.A. dovrà prevedere una linea di produzione dedicata in zona specifica e con l’utilizzo di attrezzature, stoviglie e posate dedicate in modo tale da escludere la minima possibilità di contaminazione crociata. Per la distribuzione delle diete relative ad allergie e intolleranze, l’I.A. dovrà utilizzare posate espressamente dedicate in modo tale che non vi sia nemmeno la minima possibilità di contaminazione crociata allergizzante. I pasti per le diete speciali dovranno essere confezionati (pur nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali) con modalità che consentano inequivocabilmente di individuare il relativo destinatario, in particolare dovranno essere etichettate riportando: nome, cognome, scuola, classe, tipo di dieta.
5. In caso di indisposizione temporanea dell’utenza deve essere prevista, senza oneri aggiuntivi, la
possibilità di richiedere un menù così composto:
a. Primo piatto: pasta o riso in bianco condito con olio di oliva extravergine, o minestra in brodo vegetale;
b. Secondo piatto: porzione di formaggio o, in alternativa, di carni bianche cotte a vapore con carote o patate lesse.
Articolo 45
Diete differenziate per esigenze etnico-religiose
1. L’I.A. è tenuta, su richiesta dell’utenza, a predisporre menù conformi ad esigenze etnico religiose e/o vegetariane.
2. Le variazioni vanno concordate con l’A.C. su richiesta.
Articolo 46
Introduzione di nuovi pasti
1. Qualora si introducano nuove e diverse preparazioni gastronomiche, l’I.A. deve presentare all’A.C. la grammatura e di tutti gli ingredienti dei piatti proposti sempre che esse non siano già previste nella Tabella merceologica elaborata dalla ASL n° 5 di Oristano.
Articolo 47
Quantità degli ingredienti
1. Le quantità da somministrare sono quelle previste nella Tabella merceologica e delle grammature elaborate dalla ASL n° 5 di Oristano, Tali pesi si intendono al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.
2. L’I.A. deve predisporre, entro 15 gg. dall’inizio del servizio, una tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola preparazione: tale tabella deve essere formulata per ogni menù.
3. Le tabelle dei pesi a cotto devono essere approvate dall’A.C. previo parere del Servizio Igiene e degli Alimenti e della Nutrizione della ASL competente ed essere utilizzate sia dagli operatori addetti allo scodellamento, che dagli organismi preposti al controllo del servizio, al fine di verificare la rispondenza tra le grammature a crudo e le effettive quantità poste in distribuzione.
Articolo 48
Caratteristiche delle derrate
1. Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. Le materie prime utilizzate devono avere i requisiti di buona qualità.
2. Si precisa che ai fini del presente capitolato si intendono:
a. Per prodotto “biologico”: un prodotto ottenuto ed etichettato secondo quanto disposto dal Regolamento CE 834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
b. Per prodotti “tipici”: i prodotti certificati come DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), così come definiti dal Reg. CE n° 510/2006, e STG (Specialità Tradizionali Garantite), così come definite dal Reg. CE n° 509/2006.
c. Per prodotto “tradizionale”: un prodotto ottenuto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 Aprile 1998, n. 173 e D.M. 8 Settembre 1999, n. 350, contenuto negli appositi elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali (Cfr.Elenco nazionale aggiornato dei prodotti agroalimentari tradizionali del MIPAF, rif. Regione Sardegna).
3. In sintonia con l’Art.2 della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2010, il servizio intende promuovere “il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali, prodotti locali e a filiera corta all’interno dei servizi di ristorazione collettiva, dando priorità a quelli di cui si garantisca l’assenza di organismi geneticamente modificati”.
4. Pertanto, dovranno essere forniti, così come definito dalla I.A. nel Programma degli approvvigionamenti/forniture, i seguenti generi alimentari:
a. Prodotti biologici: pane bianco e semi-integrale, pasta secca, riso, legumi secchi, pomodori pelati, passata di pomodoro, farina, carne bovina e suina, verdura e ortaggi, frutta fresca;
b. Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione
Geografica Protetta (IGP): Zafferano di Sardegna (DOP); Fiore Sardo (DOP);Pecorino Sardo (DOP); Olio di oliva Sardegna (DOP); Agnello di Sardegna (IGP);Prosciutto crudo di Parma (DOP); Prosciutto di X. Xxxxxxx (DOP); ParmigianoReggiano (DOP).
c. Prodotti provenienti dal commercio equo e solidale: Banane.
d. Prodotti tradizionali:
i. Pane di produzione locale - civraxiu; pane carasau; spianata;
ii. Carni bovine - carne di razza sardo-bruna; carne sardo-modicana;
iii. Formaggi: bonassai; casizolu; casuaxedu; dolcesardo arborea; fresa; provoletta di latte vaccino sardo provola; ricotta fresca ovina;
iiii. Paste fresche/Riso - culurgiones; fregola; malloreddus; riso prodotto elavorato in Sardegna.
5. Le carni avicunicole, le uova fresche ed il latte fresco sono richiesti di provenienza locale.
6. Il pesce, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. I bastoncini di pesce devono essere costituiti da filetto intero impanato di merluzzo.
7. La I.A. dovrà garantire un’alternanza nella fornitura dei diversi prodotti biologici e tradizionali, preferibilmente con la proposta di giornate tematiche quali la “giornata del biologico” e la “giornata tradizionale sarda”.
8. La I.A. dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti ortofrutticoli freschi rispettando il calendario di stagionalità definito dalla I.S. nell’allegato 6. Su autorizzazione della X.X.xx I.A. potrà utilizzare come contorno ortaggi e verdure surgelati (al massimo una sola volta a settimana).
9. É obbligatorio l’utilizzo, per quanto riguarda le bevande, dell’acqua della rete idrica urbana. L’acqua somministrata nel corso dei pasti deve essere servita in contenitori riutilizzabili.
10. La I.A. si impegna a fornire, in considerazione dell’utilizzo dell’acqua della rete idricaurbana, entro l’inizio dell’anno scolastico, filtri a struttura composita, conformi alle norme sul trattamento delle acque potabili D.M. 443 del 21.12.1990, in grado di eliminare dall’acqua eventuali odori e sapori sgradevoli e materiale in sospensione, restituendo all’acqua le proprie qualità organolettiche. Sono a carico dell’I.A., oltre la fornitura , le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri.
11. Nell’ipotesi di non utilizzabilità della stessa, la A.C. potrà chiedere alla I.A. la fornitura di acqua minerale in quantità sufficiente per il consumo durante tutti i pasti previsti.
12. L’I.A. deve inviare agli uffici preposti dell’I.S l’elenco delle derrate alimentari, comprensivo dei relativi marchi, nominativi delle aziende fornitrici, nome commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche ecc.
13. L’I.A. deve avere la certificazione attestante il non utilizzo di prodotti e loro derivati provenienti da colture geneticamente modificate (OGM), né carni di animali allevati con mangimi prodotti da tali colture.
14. L’I.A. dovrà esibire, a richiesta della I.S., i certificati rilasciati dalle ditte fornitrici attestanti la conformità dei prodotti biologici.
Articolo 49
Etichettatura delle derrate alimentari
Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. 2. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Articolo 50
Garanzie di qualità
L’I.A. deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili all’I.S., idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.
Articolo 51
Conservazione delle derrate
1. I magazzini, le celle ed i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico ed in buon ordine.
2. Il carico delle celle e dei frigoriferi deve essere compatibile con le potenzialità dell’impianto frigorifero.
3. I contenitori delle derrate deperibili e non deperibili non devono mai essere appoggiati a terra e devono essere tenuti fuori dai locali di manipolazione.
4. I prodotti sfusi non debbono essere a diretto contatto con l’aria sia nei magazzini che nelle celle e nei frigoriferi.
5. Nessun contenitore per alimenti, specie se in banda stagnata, deve essere riutilizzato.
6. Ogni qual volta venga aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto non venga immediatamente consumato, tale contenuto dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto ad ossidazione.
7. I sacchetti, le scatole e i contenitori metallici, una volta usati, vanno svuotati e gettati; il contenuto residuo va riposto in recipienti idonei per alimenti, con coperchio sui quali va apposta l’etichettatura originale corrispondente al contenuto.
8. La conservazione delle derrate deve essere effettuata nel rispetto di tutte le vigenti norme igieniche.
9. I prodotti cotti dovranno essere mantenuti solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox.
10. È vietato l’uso di recipienti di alluminio.
11. I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, ecc. devono essere conservati inconfezioni ben chiuse, riportanti l’etichettatura completa.
12. Durante la veicolazione dei pasti devono essere assicurate tutte le procedure igienicosanitarie previste dalla normativa vigente.
Articolo 52
Riciclo
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo, pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.
Articolo 53
Gestione dei rifiuti e post consumo
1. L’I.A. deve presentare un Programma di riduzione e gestione dei rifiuti, definito all’interno del Piano della Qualità, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali del servizio e ridurre gli impatti sull’ambiente.
2. Il Programma dovrà chiaramente indicare: gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti; le azioni per la gestione e riduzione dei rifiuti, ad esempio l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili, l’utilizzo di imballaggi provenienti da materiali di riciclo, la distribuzione di acque e bevande sfuse, l’eventuale utilizzo di posate stoviglie e bicchieri riutilizzabili, le azioni previste per gestire le eccedenze e gli avanzi, ecc.
3. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e cercare dunque soluzioni alternative ai piatti, posate e bicchieri monouso di plastica, la somministrazione dei pasti potrà avvenire in piatti in ceramica, bicchieri in vetro infrangibile, posate e vassoi lavabili meccanicamente con assoluta sicurezza igienica.
4. Una soluzione alternativa potrà essere ricercata nell’uso di piatti, posate e bicchieri monouso realizzati con materiale riciclabile/compostabile.
5. L’I.A. deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale su cui il servizio di mensa insiste. I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti regolamentari, forniti dall’I.A., conferiti separatamente secondo le disposizioni vigenti in materia e le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. La frutta e il pane freschi di giornata, eventualmente in esubero rispetto al consumo a pasto, ancora in buono stato di conservazione e di presentazione, possono essere lasciati a disposizione dell’utenza seguendo le modalità concordate con la Stazione Appaltante.
7. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie le derrate integre non consumate potranno essere ritirate dalle Associazioni Onlus che ne facciano richiesta alla Stazione Appaltante. In aderenza alla Legge 155/2003 “Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale” detta “Legge del Buon Samaritano”, infatti, la Stazione Appaltante può promuovere progetti relativi al ritiro di preparazioni alimentari, secondo le modalità concordate con la Ditta e con le Associazioni Onlus.
8. I residui potranno essere destinati agli animali, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 22/1997 così come modificato dalla Legge n° 179 del 31/7/2002 – art. 23 su G.U. n° 189 del 13/8/2002
– art. 8. In merito alla possibilità di ritirare, da parte di Associazioni o volontari zoofili, i residui di mense dalle refezioni scolastiche si dispone che:
a. L’Associazione deve essere iscritta nell’apposito albo presente nella ASL;
b. Deve essere individuata la colonia felina o canina interessate;
c. L’Associazione deve essere in possesso di adeguati contenitori idonei per il ritiro del materiale e il volontario addetto al ritiro non può, comunque, entrare nei locali di cucina e mensa;
d. La Ditta che effettua il servizio di ristorazione scolastica deve esserne informata;
e. Deve essere regolamentato il momento del ritiro a norma di Xxxxx.
9. A garanzia della sicurezza alimentare, il recupero e il conferimento delle eccedenze e degli avanzi deve essere chiaramente disciplinato indicando fruitori, modalità e procedure. Utilizzare le eccedenze e devolverle, in luogo del loro smaltimento come rifiuti, costituiscono rispettivamente una soluzione utile alla riduzione dei rifiuti e un gesto di solidarietà. Questo tipo di gestione non può essere però la soluzione automatica del problema degli “avanzi”, cheinvece deve essere oggetto di un sistema di valutazione, al fine di identificarne le cause, intervenire per il superamento di eventuali carenze e ottenere il miglioramento del servizio. In ogni singola realtà scolastica deve essere, infatti, valutata l’eventuale esistenza di eccedenze e/o avanzi di alimenti, ricercandone le cause e intervenendo per superare eventuali carenze e ottenere il miglioramento del servizio, oltre che perseguire obiettivi di riduzione e di riutilizzo.
Tutti i residui che non possono essere diversamente destinati dovranno essere smaltiti come rifiuti, secondo le modalità dettate dal regolamento di igiene urbana comunale.
Articolo 54
Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione
1. Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:
a. Tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, devono essere sottoposti a scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° e 4°C, ad eccezione dei prodotti che vengono cotti tal quali;
b. La porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o il giorno precedente il consumo;
c. La carne trita deve essere macinata in giornata;
d. Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata;
e. Il lavaggio ed il taglio della verdura dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente antecedenti la cottura;
f. Le fritture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate;
g. Ogni cottura analoga alla frittura, deve essere realizzata in forni a termoconvenzione, (frittate, cotolette, polpette ecc.) ;
h. Tutte le vivande devono essere cotte in giornata, ai sensi di quanto indicato al precedente articolo 51;
i. Le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione;
j. I legumi secchi devono essere sottoposti ad adeguato ammollo con almeno due ricambi di acqua.
Articolo 55
Informazione all’utenza ed Educazione Alimentare
1. La I.A. deve presentare un Programma di Informazione all’utenza ed Educazione
alimentare, definito all’interno del Piano della Qualità, con l’obiettivo di considerare il servizio di ristorazione scolastica, non come semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma come un importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge anche docenti e genitori.
2. Il Programma dovrà chiaramente indicare: gli obiettivi, le azioni informative e di educazione alimentare proposte, i target individuati, le tematiche trattate, le metodologie adottate, i materiali e supporti che verranno realizzati, i profili professionali del personale esperto che verrà impiegato, la tempistica di svolgimento, ecc.
3. Le azioni di informazione all’utenza ed educazione alimentare potranno riguardare le seguenti tematiche:
a. Alimentazione e salute
b. Territorio ed alimentazione
c. Stagionalità degli alimenti
d. Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti
4. Si possono prevedere iniziative di educazione al consumo e alla solidarietà ed educazione ambientale in cui gli alunni delle scuole siano coinvolti su temi quali:
a. educazione al consumo (accettazione dei cibi, richieste adeguate alla possibilità di consumo, ecc.),
b. riciclo dei rifiuti organici (compostaggio),
c. iniziative di solidarietà per la destinazione del cibo in eccedenza ad enti assistenziali
Articolo 56
Forme di monitoraggio e di controllo
1. Al fine di perseguire il continuo miglioramento del servizio reso all’utenza e tenendo conto di tale forma di autonomia gestionale concordata con l’Istituto Comprensivo, sono predisposti due diversi “livelli” di Commissione Mensa:
a. La Commissione Mensa Comunale, istituita direttamente dall’Amministrazione, quale organismo centrale di indirizzo e controllo, costituita da:
- Il Dirigente Comunale competente (Presidente);
- Il Funzionario Comunale competente;
- Un impiegato comunale appositamente delegato (Segretario);
- Un rappresentante delle Commissioni Decentrate (Dirigente Scolastico o suo delegato);
- Un rappresentante della A.S.L. nominato dal Direttore d’Azienda.
- Due rappresentante dei genitori 3. La Commissione Mensa Comunale ha un ruolo di:
a. Indirizzo, fornendo pareri ed impartendo direttive di massima all’A.C. sulle modalità di gestione del servizio;
b. Controllo sulla qualità del servizio, in stretta collaborazione con il rappresentante della A.S.L. facente parte della Commissione e con il Dirigente Scolastico dell’I.S., effettuando sopralluoghi al fine di:
- Verificare le modalità di erogazione del servizio e rilevare le eventuali disfunzioni che siano occorse nell’espletamento dello stesso cercando di individuarne le cause;
- Verificare le condizioni delle strutture ed in particolare gli aspetti igienico sanitari ed ambientali;
- Accertare che sia presso i centri di distribuzione che presso i centri di elaborazione dei pasti, siano rispettate le direttive impartite dalla A.S.L.relativamente alle tabelle merceologiche, alle grammature e alle modalità di preparazione degli alimenti, confrontandoli con quanto previsto dal capitolato d’appalto e monitorando gli aspetti igienico-nutrizionali (la cuiverifica resta un compito precipuo dei competenti uffici A.S.L.);
- Svolgere attività consultiva per quanto riguarda le variazioni dei menù e degli orari, e attività di proposta in ordine al funzionamento del servizio ed al suo miglioramento anche in riferimento al rispetto delle normecontrattuali che regolano i rapporti con l’I.A.;
- Verificare le modalità di cottura dei pasti, delle condizioni di trasporto, della dotazione tecnologica e strutturale nonché dell’organizzazione adottata nelle cucine poste nei singoli plessi e nel centro di cottura dell’I.A.;
- Valutazione delle richieste e delle informazioni provenienti dalle Commissioni Decentrate, nell’ottica di perseguire un maggior gradimento del servizio da parte dell’utenza.
4. La Commissione Mensa Comunale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al trimestre nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e in seduta straordinaria su richiesta scritta e motivata del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.
5. La riunione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri titolari.
6. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, devono indicare i punti principali della discussione, sono firmati dal Presidente e dal Segretario, letti alla Commissione e dalla medesima approvati nella riunione successiva.
7. I componenti della Commissione possono effettuare visite di controllo presso le cucine ed i refettori situati nei locali dell’A.C. e nei centri di elaborazione dei pasti di proprietà dell’I.A.,previacomunicazione al Responsabile della Scuola, in modo da non intralciare la normale attività del personale.
8. Al termine del sopralluogo i commissari dovranno redigere un verbale che resterà agli atti.
9. Le eventuali osservazioni o reclami non dovranno essere riferiti al personale dell’i.A., ma in caso di fondato sospetto di possibili e gravi irregolarità che comportino pericolo immediato, si dovrà avvisare subito il Dirigente Scolastico che adotterà le decisioni del caso.
10. La Commissione Mensa Decentrata ha un ruolo di verifica e monitoraggio del servizio, che viene esercitato mediante sopralluoghi finalizzati a:
a. Verificare le modalità di erogazione del servizio e rilevare le eventuali disfunzioni che siano occorse nell’espletamento dello stesso;
b. Verificare che la gestione da parte della Ditta aggiudicataria sia conforme a quanto previsto dal capitolato sia per ciò che concerne la qualità che le caratteristiche del servizio;
c. Monitorare il gradimento del servizio da parte dell’utenza mediante la distribuzione di appositi questionari di rilevamento.
11. I sopra citati sopralluoghi potranno essere effettuati anche giornalmente, senza necessità di alcun preavviso alla ditta appaltatrice.
12. Al termine di ogni sopralluogo i commissari devono compilare un verbale a cui sono allegate:
a. una scheda di valutazione in cui vengono evidenziate sia le non conformità che gli aspetti positivi rilevati;
b. una scheda riepilogativa del monitoraggio effettuato sul gradimento del servizio da parte dell’utenza.
13. Ciascun verbale deve essere catalogato e trasmesso, a firma del Presidente della Commissione Decentrata, alla Commissione Comunale.
Articolo 57
Campionatura dei cibi somministrati
1. L’I.A. si fa carico di prelevare giornalmente una porzione a campione dei cibi somministrati e di riporli in sacchetti sterili opportunamente etichettati in frigorifero per le 48 ore successive al consumo.
2. Tali campioni saranno utilizzati in caso di reclamo.
Articolo 58
Decadenza e risoluzione del contratto
1. L’A.C.. promuoverà nel ruolo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:
a. Abbandono dell’appalto e/o interruzione immotivata dei servizi;
b. Ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
c. Assenza e irreperibilità del Responsabile del Servizio per più di cinque volte in un mese;
d. Fallimento, fatto salvo il disposto dei commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006;
e. Frode;
f. Intossicazione alimentare per colpa accertata dell’I.A.;
g. Ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai termini dell’art. 1453 del codice civile;
h. Cessione dell’attività ad altri;
i. Non osservanza del divieto di subappalto totale o parziale;
j. Applicazione di penali in misura superiore al 10 % dell'importo contrattuale annuo.
Articolo 59
Vicende soggettive dell’I.A
1. In base all’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’I.A. non hanno effetto nei confronti dell’I.S. fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’A.C.. stessa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del X.X.X.X. X. 000/0000 (Xx società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili perazioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile cheabbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto), e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.
Nei sessanta giorni successivi l’A.C.. può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto, con effetti sulla situazione in essere, qualora, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge n.575/1965 (antimafia).
Articolo 60
Penalità
1. In caso di inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato, incluso il mancato rispetto delle previsioni della Piano della Qualità, A.C. provvederà ad inviare formale diffida al gestore del servizio circa le contestazioni delle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale. Nella contestazione sarà anche indicata la misura della penalità che la A.C. intende applicare, come specificato nella tabella di seguito riportata e con invito a conformarsi entro un termine che sarà ritenuto congruo ad insindacabile giudizio della A.C. L’I.A., ricevuta la diffida deve tempestivamente provvedere agli adempimenti richiesti e darne immediata comunicazione scritta alla A.C. Alla terza diffida l’I.S. ha facoltà di risolvere il contratto con
danni a carico del gestore. A tale scopo, l’A.C. procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danni.
2. L’I.A. avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide l‘A.C. adotterà le penalità con provvedimento formale del Dirigente Scolastico e lo trasmetterà all’I.A.
Tabella riepilogativa delle sanzioni connesse al tipo di violazione SANZIONE TIPO DI VIOLAZIONE
€ 150,00 Per ogni violazione di quanto stabilito nelle tabelle dietetiche.
€ 100,00 Per mancata somministrazione dei prodotti biologici previsti.
€ 100,00Per ogni analisi microbiologica o chimica giudicata negativa dalla ASL rispetto a quanto previsto dai limiti di carica microbica;
€ 100,00Per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nelle tabelle elaborate dalla ASL n° 5 di Oristano verificato su dieci pesate della stessa preparazione da verificarsi, in presenza del Responsabile dell’I.A. o di unsuo incaricato.
€ 100,00Per ogni caso di mancata corrispondenza alle qualità ed alle caratteristiche dei generi alimentari individuate nelle tabelle elaborate dalla ASL n° 5 di Oristano.
€ 200,00Per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate, la produzione e distribuzione dei pasti e quanto altro previsto dalla legge in materia.
€ 250,00In caso di ritrovamento di corpi estranei inorganici ed organici nei pasti e nelle derrate.
€ 50,00Per ogni ritardo superiore a 10 minuti nella consegna e distribuzione dei pasti (salvo casi di forza maggiore e non prevedibili).
€ 50,00 Per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del D.P.R. 327/80.
€ 50,00 Per la fornitura di pasti in numero insufficiente rispetto alle prenotazioni.
€ 100,00 Per la mancata disponibilità della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP ai responsabili dei controlli incaricati dall’amministrazione comunale.
€ 150,00 Per mancata presenza, presso ogni centro refezionale, dei documenti previsti dal capitolato (bolle di consegna, Menù settimanale, ecc.).
€ 250,00Per somministrazione di diete speciali non conformi alle patologie segnalate.
€ 50,00Per comportamento scorretto o sgarbato o non professionale del personale. Da € 50,00A € 100,00Per ogni mancato rispetto del Piano della Qualità.
2. Per i casi non specificamente previsti l’importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo
3. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% del totale contrattuale previsto su base annua.
4. Si procederà al recupero della penalità da parte dell’Amministrazione Comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.
Articolo 61
Corrispettivi
1. I corrispettivi della prestazione del servizio di refezione scolastica saranno liquidati in relazione al numero dei pasti effettivamente forniti ed in base al prezzo unitario risultante dall’offerta, previo controllo da parte dei competenti uffici dell’A.C.
2. La liquidazione avverrà previa presentazione di fatture con cadenza mensile, che verranno liquidate non oltre 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle stesse al protocollo dell’A.C.
3. Le fatture dovranno essere vistate, prima della liquidazione, dal responsabile amministrativo dell’A.C.per congruità e fornitura effettuata.
4. Nel caso il numero dei pasti dovesse risultare superiore al numero massimo di pasti erogabili indicati nel presente Capitolato gli eccedenti saranno pagati sulla base del prezzo contrattualmente definito.
Articolo 62
Spese inerenti al contratto
Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del presente contratto sarà a carico dell’I.A.
Articolo 63
Osservanza di leggi e regolamenti
1. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l’I.A. avrà l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale, o che potessero essere emanati durante
la vigenza del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali) e specialmente quelle riguardanti l’igiene (legge 283/62; D.P.R.
327/1980; D.Lgs. n. 155/97; Regolamento (CE) n. 852/2004) e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e tutte le altre leggi e/o norme comunque attinenti ai servizi oggetto dell’appalto attuali e future.
Articolo 64
Controversie
1. Per eventuali controversie giudiziarie il Foro competente è quello di Oristano.
2. Per quant’altro non prescritto si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto.
Articolo 65
Elenco allegati
1. Formano parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:
• Allegato 1)
• Allegato n° 1 – Istanza di ammissione;
• Allegato n ° 2 - Dichiarazione sostitutiva per organizzazione e gestione mensa scolastica;;
• Allegato n ° 3 - Dichiarazione sostitutiva requisiti economico finanziari e tecnico professionali;
• Allegato n ° 4 – Formato standard del Piano della Qualità;
• Allegato n ° 5 Offerta economica;
• Allegato n ° 6 – Menù