ACCORDO
TRADUZIONE
ACCORDO
sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e Israele
IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE,
rappresentato dal ministero della difesa di Israele, in appresso «MDI», e
L’UNIONE EUROPEA,
in appresso «UE»,
rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea, in seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO che le parti intendono cooperare sulle questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza;
CONSIDERANDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci tra le parti possono richiedere l’accesso alle informazioni e al materiale classificati di Israele e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra Israele e l’UE;
CONSIDERANDO che le parti auspicano proteggere e salvaguardare le informazioni e il materiale classificati oggetto degli scambi;
CONSIDERANDO che la protezione delle informazioni classificate e del relativo materiale, oggetto di consultazione e scambi, richiede misure di sicurezza appropriate,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Al fine di realizzare gli obiettivi di una cooperazione piena ed efficace tra le parti su questioni di comune interesse relative in particolare alla difesa ed alla sicurezza, il presente accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni e mate riale classificati (in appresso «l’accordo») si applica alle informa zioni e al materiale classificati, in qualsiasi forma e relativi a qualsiasi settore, forniti dalle parti o tra esse scambiati.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «informazioni classificate» qualsiasi informazione (vale a dire, conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma, scritta, orale o visiva) o qualsiasi materiale ricono sciuti da entrambe le parti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, come parte dei rispettivi interessi in materia di sicurezza e come protetti dalla divul gazione non autorizzata e a cui le parti del presente accordo hanno attribuito una classificazione di sicurezza (in appresso
«informazioni classificate»);
b) «materiale» qualsiasi documento, prodotto o sostanza in cui possono essere registrate o inserite informazioni, indipen
dentemente dalle loro caratteristiche fisiche, inclusi anche, ma non esclusivamente: documenti scritti (lettere, note, pro cessi verbali, relazioni, memorandum, segnali/messaggi), l’hardware, dischi fissi dei computer, CD-ROM, chiavi USB, attrezzature, macchinari, apparecchiature, dispositivi, modelli, fotografie/diapositive/schizzi, registrazioni, nastri, cassette, film, riproduzioni, mappe, carte, planimetrie, notebook, ma trici, carta carbone, nastri di macchine per scrivere o di stampanti.
Articolo 3
Ai fini del presente accordo si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in appresso «il Consiglio»), il segretario generale/Alto rappresentante e il segretariato generale del Con siglio, e la Commissione delle Comunità europee (in appresso
«la Commissione europea»).
Articolo 4
Ciascuna parte:
a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate fornite da una parte o con essa scambiate a norma del presente ac cordo conformemente alle disposizioni legislative e regola mentari interne;
b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classificazione di sicurezza attribuito dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda tali informazioni clas- sificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il ma- teriale classificati cui è attribuita una classificazione di sicu- rezza equivalente ai sensi dell’articolo 6. Così facendo, le parti attribuiscono all’insieme di tali informazioni classificate il medesimo grado di protezione della sicurezza previsto per le proprie informazioni classificate aventi una classificazione equivalente;
c) si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate a fini di- versi o in condizioni di sicurezza diverse da quelli stabiliti dall’originatore o da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata; ciò include l’ubicazione delle attrezzature clas- sificate;
d) non comunica le informazioni classificate a terzi e ad istitu- zioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso scritto dell’originatore;
e) non consente alle persone l’accesso alle informazioni classi- ficate a meno che non abbiano una necessità di sapere (ossia che debbano avere accesso nel compimento delle loro fun- zioni ufficiali) e, ove occorra, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza e siano stati autorizzati dalla parte interessata.
tutte le misure necessarie per controllare e proteggere le infor- mazioni classificate in relazione a ciascuno di detti impianti o stabilimenti.
Articolo 6
1. Le informazioni classificate sono contrassegnate come se- gue:
a) Per lo Stato di Israele, le informazioni classificate recano la menzione (Top Secret), (Secret) o (Con- fidential);
b) Per l’UE, le informazioni classificate recano la menzione TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFI- DENTIEL UE o RESTREINT UE.
Classificazione di Israele | Classificazione UE |
(Top Secret) | TRES SECRET UE/EU TOP SECRET |
(Secret) | SECRET UE |
(Confidential) | CONFIDENTIEL UE |
(senza equivalente per Israele) | RESTREINT UE |
2. La corrispondenza tra le classificazioni di sicurezza è la seguente:
Articolo 5
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse da una parte (la parte fornitrice) all’altra parte (la parte ricevente).
2. Per la trasmissione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente adotta una decisione di trasmissione o divulgazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte for- nitrice.
3. Ciascuna parte decide caso per caso in merito alla trasmis- sione di informazioni classificate all’altra parte. Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 la trasmissione generica è consentita unica- mente quando le parti hanno definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
4. La parte ricevente può trasmettere ad un contraente o potenziale contraente informazioni classificate ricevute dalla parte fornitrice previo consenso scritto di quest’ultima. Prima della trasmissione o divulgazione ad un contraente o potenziale contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dalla parte fornitrice, la parte ricevente garantisce, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne, che tale con- traente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni classificate e dispongono di un nulla osta appropriato.
5. In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari interne, ciascuna parte garantisce la sicurezza degli impianti e degli stabilimenti in cui sono custodite le informazioni classifi- cate trasmessele dall’altra parte e garantisce che siano adottate
La parte israeliana si impegna ad attribuire alle informazioni classificate RESTREINT UE la medesima protezione delle infor- mazioni classificate (Confidential).
Articolo 7
Ciascuna parte provvede a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sulle norme minime di sicurezza stabilite nelle rispettive disposizioni legi- slative e regolamentari interne e riportati nelle modalità che saranno stabilite a norma dell’articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di prote- zione equivalente, conformemente al presente accordo.
Articolo 8
1. Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel com- pimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso, ad infor- mazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali infor- mazioni.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare, conformemente alle disposizioni legi- slative e regolamentari, se tutti i fattori pertinenti relativi ad una persona sono tali da consentire a tale persona di avere accesso a informazioni classificate.
Articolo 9
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 12 effettuano consulta- zioni e visite reciproche sulla sicurezza per valutare, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza delle parti, l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza da stabilire ai sensi di detto articolo. I dettagli pratici di tali visite e di qualsiasi altra visita finalizzata all’attuazione del presente accordo sono stabiliti nelle modalità di cui all’articolo 12.
Articolo 10
1. Ai fini del presente accordo:
a) per quanto riguarda l’UE, tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
Council of the European Union Chief Registry Officer
Xxx xx xx Xxx/Xxxxxxxxx, 000 0000 Xxxxxxxxx
XXXXXX
Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;
b) per quanto riguarda Israele, tutta la corrispondenza è inviata al Directorate of Security of the Defense Establishment
D.S.D.E (XXXXXX), al seguente indirizzo:
Ministry of Xxxxxxx Xxxxxx Xx.
Xxxxxxx Xxx Xxxx
XXXXXX.
0. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi com- petenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, es- sere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, or- gani o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere.
Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attra- verso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della Direzione «Sicurezza» della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea.
Per quanto riguarda Israele, questa corrispondenza è inviata attraverso il Directorate of Security of the Defense Establishment
D.S.D.E (MALMAB). Allorché l’UE intende inviare informazioni classificate a ministeri o organizzazioni israeliane diverse dal MDI, il Directorate of Security of the Defense Establishment
D.S.D.E (MALMAB) comunica al Chief Registry Officer del Con- siglio quale autorità israeliana incaricata della sicurezza è re- sponsabile per tali ministeri o organizzazioni, che applicano
norme equivalenti per la protezione delle informazioni classifi- cate.
Articolo 11
Il MDI, il segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicu- rezza vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Articolo 12
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca delle informazioni classificate ai sensi del presente accordo.
2. Il Directorate of Security for the Defence Establishment
D.S.D.E (MALMAB), sotto la direzione ed a nome del ministero israeliano della difesa, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite ad Israele conformemente al presente accordo.
3. L’Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consi- glio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua auto- xxxx, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicu- rezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’Unione europea conformemente al pre- sente accordo.
4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione respon- sabile per le questioni inerenti alla sicurezza, ha il compito di elaborare le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate conformemente al presente accordo all’interno della Commis- sione europea e dei suoi locali.
5. Per l’UE le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 13
La parte ricevente informa la parte fornitrice in caso di perdita o compromissione, provata o sospetta, delle proprie informazioni classificate. La parte ricevente avvia un’indagine per stabilire le circostanze. I risultati dell’indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per impedire il ripetersi dell’evento sono inoltrate alla parte fornitrice. Le autorità di cui all’articolo 12 possono stabilire procedure a tal fine.
Articolo 14
Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell’attuazione del presente accordo.
Articolo 15
Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informa- zioni classificate ai sensi del presente accordo, le autorità re- sponsabili della sicurezza di cui all’articolo 12 convengono che le parti sono in grado di proteggere e salvaguardare le informa- zioni classificate in maniera conforme al presente accordo e alle modalità da definire ai sensi dell’articolo 12.
Articolo 16
Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate, purché non contrastino con le disposizioni del pre- sente accordo.
Articolo 17
Tutte le divergenze tra Israele e l’Unione europea relative all’in- terpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trat- tate esclusivamente mediante negoziazione tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi ai sensi del presente accordo.
Articolo 18
1. Il presente accordo entra in vigore non appena le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di va- lutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragra- fo 1.
Articolo 19
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia ha ef- fetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle dispo- sizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Tel Aviv, addì 11 giugno 2009 in due copie, ciascuna in lingua inglese.
2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.
Per Israele
Il ministro della difesa
Per l’Unione europea
Il segretario generale/Alto rappresentante