COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE verso TERZI e verso i PRESTATORI D’OPERA RCT/RCO
COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE verso TERZI e verso i PRESTATORI D’OPERA RCT/RCO
Lotto n. 1
Polizza RCT/O n° ………..……..
Tra: …
Partita I.V.A./C.F.: …
con sede in : …
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE Numero ………….
Contraente : …
Assicurato : Come da condizioni di polizza
Sede Legale : …
Broker : RTI – Xxxxxx Italia S.p.A / Kensington Risk Management S.r.l. Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del …
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del …
Scadenze annuali: Ore 24:00 del … di ogni anno
Frazionamento: …
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione o Azienda Contraente
Il soggetto persona fisica o giuridica che stipula la polizza;
Azienda Aderente o Azienda Assicurata
(di seguito anche: Azienda): ciascuna Azienda Sanitaria (ASP, AO, AOU, IRCCS, ecc.) facente parte del Servizio Sanitario della Regione Siciliana
Assicurato Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:
- la Azienda Aderente;
- il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Sociali della Azienda, anche in qualità di legali rappresentanti della stessa;
- i componenti del Comitato Etico;
- i componenti del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere)
- tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della Azienda e tutti i soggetti anche non dipendenti che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività della Azienda quali indicate in questa polizza.
Assicurazione Il contratto di assicurazione
Società la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, ovvero se trattasi di sindacati dei Lloyd’s uno o più sottoscrittori e i relativi corrispondenti.
Broker il Broker vigente, RTI - Xxxxxx Italia S.p.A. / Kensington Risk Management S.r.l.
Polizza Il documento, emesso e sottoscritto tra le Parti, che prova e regolamenta l’assicurazione
Premio La somma dovuta alla Società
Liquidazione del danno La determinazione / corresponsione della somma rimborsabile a
titolo di risarcimento
Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia La parte di danno che l’Assicurato tiene a proprio carico
Scoperto La parte dell’ammontare del danno espressa in percentuale che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato; laddove previsto, l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in base alla applicazione della percentuale di scoperto all’ammontare del danno non potrà essere, rispettivamente, inferiore o superiore agli importo a tale titolo indicati in polizza
Massimale per sinistro L’importo massimo indennizzabile per ogni sinistro
Massimale per sinistro in serie o serie di sinistri
L’importo massimo indennizzabile per ogni sinistro in serie
Massimale per anno La massima esposizione della Società a titolo di risarcimento per
uno o più sinistri riferibili alla medesima annualità assicurativa
Annualità assicurativa o Periodo assicurativo
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione
Xxxxx Xxxxxxxxx pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danno corporale Il pregiudizio economico di natura patrimoniale e non patrimoniale
conseguente a lesioni o morte di persone
Danno materiale La distruzione, il deterioramento, l’alterazione, la perdita, il
danneggiamento totale o parziale di cose, nonché i danni ad essi conseguenti
Danno patrimoniale / Danno patrimoniale puro
Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni corporali o materiali
Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali
Sinistro La richiesta di risarcimento rivolta all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata dell’assicurazione e regolarmente denunciata alla Società nei termini stabiliti in polizza, in relazione alle responsabilità per le quali e’ prestata l’assicurazione
Sinistro in serie o Serie di sinistri
Tutti i sinistri provenienti da più soggetti e riconducibili a uno stesso evento o a uno stesso atto illecito o errore o omissione, oppure a più atti, errori o omissioni, che abbiano una causa comune
Richiesta / Richiesta scritta di risarcimento
Ogni inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato, o qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale un terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure rivolge all’Assicurato una formale richiesta scritta di risarcimento dei danni subiti, o la notifica di un atto con il quale, in un procedimento penale, un terzo si sia costituito parte civile, o la domanda di mediazione.
Fatto noto / Circostanze pregresse
Ogni richiesta scritta di risarcimento come sopra definita, di cui sia venuto formalmente a conoscenza l’Ufficio Affari Legali o l’Ufficio Assicurazioni dell’Azienda antecedentemente alla decorrenza della presente copertura assicurativa
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di uno o più sinistri
rientranti nella presente polizza
Limite di indennizzo I massimali stabiliti nella Scheda riepilogativa, che rappresentano il
limite dell’obbligazione della Società per capitale, interesse e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualunque titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con la presente polizza.
Salvo quanto diversamente normato in polizza, la Scheda riepilogativa prevede, o può prevedere:
- un limite di indennizzo per ogni sinistro, che definisce il massimale al quale la Società è tenuta per ciascun sinistro
- un limite di indennizzo per ogni serie di sinistri, che definisce il massimale al quale la Società è tenuta per ogni serie di sinistri
- un limite di indennizzo annuale e/o per ciascuna Azienda, che definisce il massimale cumulativo per l’insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo per ciascuna Azienda, qualunque sia il numero dei danneggiati e dei soggetti assicurati coinvolti.
- un sottolimite di indennizzo per talune tipologie / voci di rischio; il sottolimite di indennizzo può essere definito per sinistro e/o per periodo assicurativo (secondo le definizioni che precedono) o in altra forma se definita in polizza, e non deve intendersi in aggiunta al limite di indennizzo essendo esso una parte di quest’ultimo
Scheda riepilogativa Scheda di polizza
La scheda allegata alla polizza, che identifica i sottolimiti di indennizzo e/o le franchigie e/o gli scoperti con i rispettivi importi minimo e massimo
Dipendenti o Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività incluse quelle distaccate temporaneamente presso altre Aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza, nonché quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.
Sono inoltre considerati “prestatori di lavoro”: i medici a rapporto convenzionale, compreso il personale di strutture sanitarie convenzionate con l’Azienda aderente, i medici della continuità assistenziale e i soggetti operanti presso altri enti/strutture sulla base di specifiche convenzioni, i soggetti che esercitano attività intra-moenia, nonché gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi per il rilascio del diploma universitario, i contrattisti di ricerca ex art. 11 c. 2 D.Lgs. 288/2003, e ogni altro soggetto assimilabile, quando operano sotto la responsabilità o nell’interesse dell’Azienda
Intra Moenia L’erogazione di prestazioni di tipo ambulatoriale, di ricovero, di day
hospital e/o day surgery in regime di attività libero professionale debitamente autorizzata dalla Azienda
Retribuzioni Il cumulo delle voci che seguono, al lordo di ogni onere o
contributo:
a. l’ammontare degli stipendi e salari corrisposti a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, soggetti o non soggetti all’assicurazione Inail
b. il totale dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati
c. il totale dei compensi relativi alla attività intra moenia
d. il totale degli emolumenti riconosciuti ai componenti del Comitato Etico
e. il totale di quanto corrisposto alle ditte, regolarmente autorizzate, per lavoratori interinali o ai soggetti somministratori per la fornitura professionale di manodopera alla Azienda in qualità di utilizzatore
PREMESSA
Questa premessa è destinata alla più ampia comprensione del presente contratto assicurativo, di cui ne forma parte integrante e vincolante.
Forma dell’assicurazione:
La presente é una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.
La polizza copre le richieste avanzate nei confronti dell’Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo temporale definito dal corrispondente Articolo delle condizioni contrattuali.
Attività delle Aziende Assicurate:
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.
L'attività dell'Assicurato riguarda la gestione e l'erogazione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la vigente legislazione prevede possano essere effettuati dalle Aziende Assicurate quali, a puro titolo esemplificativo e non limitativo:
- Presidi ospedalieri
- Ambulatori
- Gabinetti di analisi e diagnosi
- Centri trasfusionali
- Farmacia interna
L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche) e può svolgere anche attività di sperimentazione e/o ricerca.
L'Assicurato, stipulando apposite convenzioni, può inoltre, avvalersi delle prestazioni di cliniche universitarie ed istituti a carattere scientifico e può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie strutture a fini didattici e di ricerca.
L'Assicurato, stipulando apposite convenzioni, può inoltre erogare/prestare presso strutture di terzi tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati, anche in favore degli utenti delle strutture di detti terzi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
Per ogni Azienda assicurata, verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato e quelle economiche di ogni Azienda assicurata.
Ciascun documento di polizza riporterà, per ciascuna Azienda assicurata, la data di retroattività della garanzia, la data di decorrenza e scadenza della garanzia, nonché l’importo del premio alla firma e delle rate successive.
E’ facoltà della Società recedere dai contratti in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata a tutte le Singole Aziende assicurate - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende.
E’ altresì facoltà delle Aziende recedere dai contratti, in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata alla Società - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, purché tale recesso/disdetta venga esercitato da tutte le Aziende.
E’ facoltà delle Aziende assicurate notificare alla Società, la prosecuzione della stessa alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Tale prosecuzione deve essere esercitata da tutte le Aziende assicurate.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto assicurativo per tutto il tempo della durata dello stesso, comprese proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, è affidata al broker di assicurazione RTI - Xxxxxx Italia S.p.A./Kensigton Risk Management S.r.l.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione contraente, le Aziende assicurate e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l’Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalla/e Impresa/e con la/e quale/i verranno stipulati i contratti assicurativi di cui al presente Capitolato, in misura pari al 5% (cinquepercento) ricorrente dei premi imponibili.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l’Azienda.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:
1. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
2. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 5: Facoltà di recesso per sinistro
Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno dalla sua denuncia, la Società può recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi all’Azienda a cui il sinistro si riferisce e per conoscenza a tutte le Aziende assicurate a mezzo lettera raccomandata A.R., fermo restando che detto recesso/disdetta avrà efficacia nei confronti di tutte le Aziende assicurate.
In tale caso le coperture assicurative rimarranno efficaci per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso.
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà i ratei di premio per i periodi non fruiti, al netto delle imposte.
Qualora invece i contratti abbiano una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, o esso pervenga all’Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà un’appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che l’Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Qualunque atto della Società, compresa la riscossione del premio o rateo di premio venuto a scadenza dopo la denuncia del sinistro, non potrà essere interpretato come sua rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 6: Oggetto dell’assicurazione
Verso pagamento del premio convenuto nei modi e nei termini stabiliti, e alle condizioni e norme di questa polizza e con le modalità in essa previste, ivi comprese le definizioni che precedono, l’assicurazione è prestata per :
• la Responsabilità Civile verso Terzi - RCT
• la Responsabilità Civile verso i Dipendenti - RCO in relazione all’esercizio delle attività indicate in polizza.
La Società é obbligata fino a concorrenza dei limiti e sottolimiti di indennizzo stabiliti nella Scheda di Polizza.
Art. 7: Responsabilità civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio delle attività indicate in questa polizza.
L’assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.i. .
Ogni persona diversa dai dipendenti dell’Azienda assicurata è considerata terzo ai fini della assicurazione RCT.
Anche il dipendente è considerato terzo qualora subisca il danno quando non è sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni e dei servizi erogati dalla Azienda o quando subisca danni ai propri beni o veicoli come di seguito normato.
Art. 8: Responsabilità civile verso i dipendenti (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge (capitale interessi e spese) per danni sofferti dai dipendenti a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.
La Società è pertanto obbligata a tenere indenne gli Assicurati delle somme che essi siano legalmente tenuti a pagare:
- agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso;
- all’infortunato o ad i suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno (danno differenziale).
L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (RCO) soggetti e non soggetti alla assicurazione di legge contro gli infortuni, è estesa, ferme le esclusioni previste in polizza, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto o non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza dello stesso o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fermo quanto previsto in polizza in merito alla validità temporale dell’assicurazione.
La garanzia non è operante:
1. per le malattie professionali che si manifestino oltre 12 mesi successivi alla cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
2. per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di “mobbing”
3. per le malattie professionali connesse all’amianto (asbestosi e ogni malattia ad essa collegata).
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza che rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a. per più danni, anche manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; tuttavia, l’assicurazione conserva la propria validità se l’eventuale irregolarità è commessa in buona fede e deriva da errore, dimenticanza, omessa dichiarazione di attività svolte occasionalmente, oppure da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Art. 9: Validità temporale dell’assicurazione (claims made) – Retroattivita’ – Territorialità
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata del presente contratto, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività della garanzia indicata nella scheda di polizza riferita all’Azienda assicurata, a condizione che la stessa ne dia regolare avviso alla Società, nei modi e nei termini stabiliti in polizza, nel corso del periodo di durata del presente contratto e comunque non oltre il 30’ (trentesimo) giorno lavorativo dalla data della sua cessazione.
L’assicurazione RCT vale per i danni verificatisi in tutto il mondo, ad eccezione di USA e CANADA. L’assicurazione RCO vale per i danni verificatisi in tutto il mondo.
Art. 10: Fatto dei collaboratori – Xxxx e colpa grave
L’assicurazione è valida anche per la responsabilità derivante agli Assicurati quando il danno sia causato da persone del cui fatto gli Assicurati siano legalmente tenuti a rispondere, compresi i componenti del Comitato Etico, il CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere), i dirigenti, i medici e paramedici e tutti i dipendenti della Azienda, nonché tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza con la Azienda, prestano la loro opera presso le strutture della stessa, quali i medici occasionali, gli specializzandi, i tirocinanti e gli allievi che frequentano i corsi presso le apposite scuole.
Xxxxx e invariati i disposti dell’art. “rivalsa e surrogazione” che segue, l’assicurazione è valida anche se i fatti di cui sopra sono commessi con dolo o colpa grave.
Art. 11: Precisazioni ed estensioni dell’assicurazione
1) Responsabilità civile professionale - Responsabilità civile personale
Xxxxx e invariati i disposti dell’art. “rivalsa e surrogazione” che segue, l’assicurazione comprende:
a. la responsabilità civile professionale gravante su tutto il personale medico, ivi compresi i sanitari non alle dirette dipendenze della Azienda quando agiscono per conto della Azienda stessa e quando agiscono nell’esercizio della libera professione intra-moenia;
b. la responsabilità civile che possa gravare personalmente su tutti i dirigenti e dipendenti della Azienda, o suoi collaboratori, anche convenzionati, a qualsiasi ruolo appartenenti, sui consulenti di cui la Azienda si avvale nell'esercizio delle attività indicate in polizza, su ogni operatore, frequentatore, volontario, obiettore, tirocinante, allievo, borsista, che agisce per conto della Azienda, compresi gli addetti al servizio pubblico di emergenza sanitaria 118 e comprese le famiglie alle quali la Azienda assegna minori a fini assistenziali, di adozione o affidamento;
c. la responsabilità civile che possa gravare, collegialmente o individualmente, sui componenti del Comitato Etico;
d. la responsabilità civile che possa gravare personalmente sui dipendenti della Azienda che svolgono attività presso altre strutture sanitarie in virtù di convenzioni stipulate con la Azienda e per prestazioni presso soggetti pubblici o privati, in scuole, asili, domicili di terzi, per conto della Azienda;
e. la responsabilità civile che possa gravare personalmente sugli anziani, sui portatori di handicap anche mentali, nonché sui soggetti seguiti dai competenti servizi della Azienda, per danni da loro cagionati durante il tirocinio lavorativo presso aziende private, istituti, centri o altre organizzazioni;
f. la responsabilità civile che possa gravare, collegialmente o individualmente, sui componenti del Comitato Infezioni Ospedaliere.
2) Altre attività incluse nella copertura assicurativa
L’assicurazione è delimitata dai disposti di questa polizza e non ha altre esclusioni al di fuori di quelle contenute nell’art. “Esclusioni” che segue, o introdotte mediante atto sottoscritto dalla Amministrazione, dalle Aziende e dalla Società.
L’assicurazione è riferita a tutte le attività esercitate dalle Aziende assicurate e riassunte nella premessa di polizza, inclusi i servizi e le operazioni ad esse pertinenti.
Tali attività, servizi e operazioni comprendono o possono comprendere anche ognuna delle voci che seguono, se svolte dall’Azienda, ferme le esclusioni di polizza:
g. Attività intra-moenia libero professionale del personale dirigente medico e del ruolo sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività, nonché del personale del comparto di supporto.
E’ inteso altresì che tale attività intramuraria può essere svolta sia presso le strutture della Azienda sia presso altre strutture convenzionate o autorizzate dalla Azienda, ovunque ubicate.
h. Raccolta, distribuzione o utilizzazione del sangue o di suoi preparati o derivati di pronto impiego - anche se ne conseguano danni da HIV - a condizione che la Azienda e gli Assicurati ottemperino a tutti gli obblighi previsti, in merito al controllo preventivo del sangue, dalle leggi e circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.
L’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante sui produttori e i fornitori di tali preparati e derivati.
Si intendono altresì compresi ai sensi del DPR 24/08/1971 n. 1256, i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione, purché eseguite da personale della struttura aziendale preposta.
i. Produzione per uso interno, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanze di origine umana (quali ad esempio: tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.), e di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze nonché di ogni prodotto biosintetico.
j. Sperimentazione autorizzata, effettuata su pazienti consenzienti e svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, in via diretta o tramite istituti o soggetti appositamente convenzionati.
E’ inteso che l’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante sugli sponsor o i committenti delle sperimentazioni.
Questa copertura assicurativa non e’ applicabile alle sperimentazioni cliniche no profit il cui Parere Unico sia stato rilasciato dagli Organismi preposti della Azienda Contraente o da altro Centro Coordinatore in caso di sperimentazioni cliniche no profit multicentriche successivamente all’entrata in vigore del DM 14 luglio 2009.
k. Trasporto primario e secondario per il trasferimento del paziente tra sedi ospedaliere, oppure dal domicilio del paziente alle ubicazioni ove la Azienda esercita la propria attività e viceversa.
l. Esercizio di scuole, asili, colonie estive o invernali, corsi di istruzione professionale o di formazione.
m. Somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali farmaceutici, parafarmaceutici e protesi.
n. Esercizio di laboratori chimici e di analisi, compresa anche l’elaborazione di esiti e referti e la redazione, conservazione e consegna di atti o documenti inerenti alle attività indicate in questa polizza.
o. Uso di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi , compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature consimili.
p. Esercizio di farmacie con vendita al pubblico.
q. Servizi erogati agli assistiti presso il loro domicilio o comunque fuori sede.
r. Attività del Dipartimento di Medicina preventiva.
s. Terapie particolari, quali la “pet therapy” (terapia con impiego di animali), la “ippoterapia” (terapia con impiego di cavalli), la terapia riabilitativa in acqua.
t. Operazioni di disinfestazione e derattizzazione, eseguite anche con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici.
u. Esercizio di mense e spacci all’interno delle proprie strutture, anche se affidato in gestione a terzi.
v. Somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili, anche tramite distributori automatici di proprietà di terzi o affidati in gestione a terzi.
w. Attività formative e ricreative per i dipendenti della Azienda e loro familiari, quali convegni, congressi, corsi di addestramento e di aggiornamento, concorsi, tavole rotonde, seminari; escursioni, gite aziendali, viaggi, spettacoli, feste, gare e manifestazioni sportive dilettantistiche, ecc., anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica.
x. Partecipazione a mercati, mostre e fiere ed esposizioni collettive e ad iniziative promozionali di ogni tipo, compreso l’allestimento e lo smantellamento dei propri stand e compresa la concessione di strutture a terzi ai fini dell’organizzazione di tali manifestazioni e iniziative.
y. Ogni altra attività sussidiaria, esercitata all’interno delle proprie strutture per uso esclusivo e necessario delle Aziende assicurate, anche se affidata in gestione o in manutenzione a terzi, quali: officine meccaniche, falegnamerie, autorimesse, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture, centrali di compressione, serbatoi e colonnine di distribuzione di carburante, impianti di saldatura autogena e ossiacetilica
e relativi depositi; servizio di sorveglianza con guardie che possono far uso di armi e anche con utilizzo di cani; servizio di squadra antincendio.
3) Altre voci di rischio
Le voci di rischio che seguono, riferite ai danni quali definiti in polizza, sono menzionate allo scopo di precisarne la delimitazione e, ove il caso, il sottolimite di indennizzo applicabile e l’eventuale rispettiva franchigia, fermo quanto previsto dall’art. “Esclusioni” che segue:
z. Fabbricati e terreni - Danni derivanti dalla proprietà e conduzione - continuativa o temporanea - dei fabbricati, delle unità immobiliari, dei locali e dei terreni, che siano utilizzati dalla Azienda per l’esercizio delle attività indicate in questa polizza, compresi tutti gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radio o televisive, recinzioni, cancelli elettrici e simili e ogni altra pertinenza, e inclusi gli spazi destinati a cortile, giardino, parco (anche con alberi di alto fusto), posteggio di mezzi di trasporto stradale, piazzali destinati a carico e scarico o depositi all’aperto.
aa. Manutenzione e pulizia - Danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, demolizione, ricostruzione, pulizia dei beni di cui al punto che precede. Ove i lavori siano appaltati a terzi, l’assicurazione è riferita alla responsabilità civile derivante alla Azienda dalla direzione dei lavori e dal rapporto di committenza.
Premesso che la Azienda può appaltare i lavori predetti a imprese o singoli soggetti, così come può affidare a imprese o singoli soggetti la gestione e manutenzione di talune attività sussidiarie, si conviene che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese o singoli soggetti, sempre ferme le Esclusioni di polizza,
- la Azienda ed i suoi dipendenti, tali imprese e soggetti ed i loro rispettivi dipendenti, sono considerati terzi tra loro.
E’ compreso il danno sofferto da terzi per danneggiamenti:
- a cose di terzi che si trovino nell’ambito dell’esecuzione dei lavori,
- a condutture e impianti sotterranei,
- a cose, dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno.
bb. Fonti radioattive - Danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive o magnetiche in connessione con le attività indicate in questa polizza.
cc. Propagazione di incendio - Danni cagionati dall’azione di un incendio, un’esplosione o uno scoppio, che abbia origine all’interno dei fabbricati o dei locali in cui si svolgono le attività indicate in polizza oppure da cose utilizzate dall’Assicurato nello svolgimento di tali attività, a beni mobili e immobili di terzi.
dd. Cose depositate - Danni cagionati agli assistiti e agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate o non consegnate, ai sensi degli articoli 1783 - 1786 c.c.
ee. Cose dei dipendenti - Danni a cose di proprietà dei dipendenti della Azienda, detenuti o in consegna o custodia, esclusi in ogni caso i materiali e le apparecchiature utilizzate o utilizzabili nell’esercizio delle attività indicate in polizza.
ff. Interruzione di attività di terzi - Danni derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di proprietà di terzi, purchè derivanti da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
gg. Comodato o uso - Danni:
- derivanti dalla proprietà delle apparecchiature concesse dalla Azienda in comodato o uso a terzi;
- cagionati dalle e alle apparecchiature che la Azienda ha in comodato o uso nel corso delle attività indicate in polizza.
hh. Conferimento di rifiuti - Danni derivanti dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi, ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Sono comprese le lesioni alla persona e la morte provocate a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi durante il trasporto o lo smaltimento di detti rifiuti.
L’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante direttamente sulle dette aziende.
ii. Fatto degli assistiti e dei minori - Danni cagionati a terzi o ai propri operatori da fatto commesso da pazienti assistiti nei centri gestiti dalla Azienda, o da minori, studenti e altri ospiti di tali centri, scuole, asili, colonie ecc., da fatto commesso da minori durante il periodo di dimora presso famiglie a fini della loro assistenza, adozione o affidamento, comprese le lesioni alla persona arrecate ai membri della famiglia affidataria.
jj. Xxxxxxxx e insegne - Danni derivanti dalla proprietà, dall’installazione, dall’uso e dalla manutenzione di targhe, cartelli, insegne (anche luminose) e striscioni, ad uso di segnaletica stradale o viaria, di indicazione di direzione, o di carattere pubblicitario.
kk. Committenza - Danni di cui gli Assicurati siano tenuti a rispondere nella qualità di committente quando abbiano appaltato, commissionato o delegato lavori, servizi o prestazioni attinenti alle attività indicate in polizza o a beni di proprietà, comodato, uso alla Azienda.
ll. Committenza all’uso di veicoli - Danni, compresi i danni ai trasportati, di cui gli Assicurati siano tenuti a rispondere nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c. c., e che siano cagionati da taluno dei dipendenti o incaricati della Azienda quando si trovi alla guida di un veicolo stradale purché tale veicolo non sia di proprietà della Azienda o alla stessa locato o noleggiato.
mm. Uso di mezzi di trasporto e macchinari - Danni derivanti:
- dall’uso di biciclette e ciclofurgoni;
- dalla circolazione e dall’utilizzo, all’interno delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in polizza, di veicoli in genere, anche a motore, di muletti, macchine semoventi, di macchinari e impianti, anche se azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
nn. Mezzi di trasporto di terzi - Danni, escluso il furto o tentato furto, causati :
- a mezzi di trasporto di terzi e alle cose su di essi caricate, che si trovino nell’ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in polizza allo scopo di compiere operazioni di carico o scarico;
- ai veicoli di terzi, di dipendenti o collaboratori della Azienda, mentre si trovano in sosta nell’ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in polizza, esclusi i danneggiamenti subiti dalle cose giacenti nei o sui veicoli.
4) Inquinamento accidentale
L’assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'ambiente derivante dalle attività indicate in polizza, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni che la Azienda utilizza per l’esercizio delle attività indicate in polizza.
5) Chirurgia Estetica
A parziale deroga di quanto previsto per tale voce dall’art. “Esclusioni”, si conviene che l’assicurazione è estesa ai danni derivanti dall’esercizio della chirurgia estetica esercitata dagli Assicurati.
La Società risarcirà i danni estetici e fisioniomici soltanto se determinati da errore tecnico dell’intervento, restando esclusi i danni dovuti a mancata rispondenza dell’intervento al risultato prefissato.
6) Trattamento dei dati personali, comuni e/o sensibili
A parziale deroga dell’art. 12 lettera g), si conviene che l’assicurazione e’ estesa ai danni, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non e’ invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente alla Azienda o alle persone di cui essa debba rispondere.
7) Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
L’assicurazione é estesa agli obblighi che competono agli Assicurati ai sensi del D. Lgs. 626/1994, del D.Lgs. 494/1996 nel testo ora vigente X.Xxx. 81/2008 e del D.Lgs. 195/2003 e loro successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti.
Art. 12: Esclusioni
Sono esclusi i sinistri che siano denunciati alla Società oltre il 30’ (trentesimo) giorno lavorativo dalla data di cessazione del presente contratto, salvo il caso di una serie di sinistri il primo dei quali sia già stato regolarmente denunciato alla Società.
L'assicurazione non comprende i sinistri:
a) che fossero già noti alla Azienda prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori (Fatto noto – Circostanze pregresse);
b) causati da furto, salvo quanto diversamente specificato ai punti cc e ee dell’art. “Precisazioni e estensioni dell’assicurazione” che precede;
c) riconducibili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
d) derivanti dall'impiego di natanti a motore o di aeromobili;
e) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati, imballati, distribuiti o messi in vendita dall’Assicurato, dopo che siano stati consegnati a terzi, salvo quanto diversamente specificato dall’art. “Precisazioni e estensioni dell’assicurazione” che precede;
f) derivanti dall’incapacità, parziale o totale, dei computer e dei loro sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario;
g) patrimoniali puri, salvo quanto stabilito all’art.11, punto 6 – trattamento dei dati personali, comuni e/o sensibili.
h) derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
i) relativi ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni comminate alla Azienda o all’Assicurato;
j) conseguenti a interventi di chirurgia puramente estetica, ossia effettuati a scopo diverso da quello ricostruttivo a seguito di infortunio o malattia o malformazione funzionale, salvo quanto previsto dall’art. “Precisazioni e estensioni dell’assicurazione” che precede;
k) che abbiano origine o siano connessi con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali negli immobili della Azienda;
l) derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; o derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
m) in relazione a eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della data di retroattività stabilita;
n) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni da guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.
L'assicurazione non comprende inoltre i danni:
o) verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto ai punti o e bb dell’art. “Precisazioni e estensioni dell’assicurazione” che precede;
p) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo o interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto “Inquinamento accidentale” dell’art. “Precisazioni e estensioni dell’assicurazione” che precede;
q) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi, salvo quando tale impiego sia richiesto per l’esecuzione di lavori di cui la Azienda sia committente;
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13: Coesistenza di altre assicurazioni
a. Assicurazioni stipulate dall’Azienda
Se un sinistro è coperto anche da altra assicurazione stipulata dall’Azienda, l’assicurazione prestata con questa polizza opererà “a secondo rischio”, vale a dire dopo che il massimale o i massimali previsti dall’altra assicurazione si sono esauriti, fermi in ogni caso i limiti e i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza e applicabili al caso e ferma la franchigia convenuta.
b. Assicurazioni stipulate dall’Assicurato persona fisica
Se un sinistro è coperto anche da altra assicurazione stipulata dal singolo medico o sanitario o da altro Assicurato diverso dall’Azienda, si applicheranno i disposti dell’art. 1910 c.c. e questa assicurazione contribuirà al risarcimento nella dovuta proporzione, fermi in ogni caso i limiti e i sottolimiti di indennizzo stabiliti in questa polizza e applicabili al caso e ferma la franchigia convenuta.
Il disposto di questo articolo vale anche qualora l’assicurazione stipulata dal singolo Assicurato sia prestata in secondo rischio, essendo inteso che in nessun caso il presente contratto varrà a coprire il primo rischio con rinuncia ai criteri dell’art.1910 c.c.
Obbligo di avviso del sinistro a tutti gli assicuratori
L’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altra assicurazione sussiste soltanto in caso di sinistro.
In entrambi i casi a. e b. sopra previsti, l’Azienda o l’Assicurato sono tenuti a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c. c., terzo comma.
Art. 14: Obblighi in caso di sinistro
Fermo quanto previsto all’art. “Accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri” che segue, i sinistri saranno denunciati per iscritto alla Società, per il tramite del broker, al più presto possibile e comunque entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi a quello in cui l’Ufficio Affari Legali o l’Ufficio Assicurazioni dell’Azienda ne ha avuto conoscenza.
La Azienda dovrà fornire tempestivamente alla Società tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirle ragionevolmente richiesti, come anche tutti gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.
L’Assicurato è tenuto a cooperare in ogni momento con la Società nella gestione e liquidazione dei sinistri.
Ai fini dell’assicurazione RCO, si conviene che la Azienda dovrà denunciare il sinistro unicamente in caso di:
o formale notifica, alla Azienda e/o a un Assicurato, della apertura di una inchiesta per infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale, o della apertura di un procedimento penale
o formale richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, suoi aventi diritto e/o legali, o da parte di Enti di previdenza o assistenza aventi diritto ad esperire azioni di regresso.
Deve poi dare notizia di ogni domanda o azione proposta dall’infortunato o chi per lui nonché dall’Istituto assicurativo interessato, trasmettendo tempestivamente tutto quanto riguardi la vertenza.
Art. 15: Accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri
Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri vengono disciplinate come segue:
a) la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti, o prevedibilmente possa comportare, un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza, assumendo la gestione della vertenza a nome dell’Assicurato;
b) definiti i termini della potenziale transazione con la controparte, la Società ne darà formale comunicazione all’Azienda e, immediatamente dopo aver ottenuto da essa l’assenso, procederà alla definizione del sinistro con la controparte dandone successiva comunicazione all’Azienda; qualora, decorsi 45 giorni dalla comunicazione formale dei termini della potenziale transazione all’Azienda, non sia giunta alla Società alcune risposta, la proposta della Società verrà ritenuta tacitamente accettata e la Società potrà procedere alla definizione del sinistro con la controparte;
c) la liquidazione del sinistro avverrà:
o per i sinistri rientranti nella franchigia prevista dalla presente polizza: direttamente da parte delle Aziende con propri mezzi organizzativi e finanziari;
o per i sinistri superiori alla franchigia prevista dalla presente polizza: la Società procederà al pagamento diretto al danneggiato, l’Azienda corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi rientranti nella franchigia per sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà all’Azienda nei 60 (sessanta) giorni successivi ad ogni scadenza (intermedia e finale) di polizza.
d) quadrimestralmente la Società invierà all’Azienda un rapporto sui sinistri gestiti che contenga, oltre ai riferimenti necessari all’Azienda per l’individuazione della pratica, l’importo posto a riserva, l’importo liquidabile o liquidato, la data di chiusura del sinistro;
Fermo quanto previsto alle lettere precedenti, la Società si rende disponibile a definire di concerto con il Contraente una più dettagliata procedura di gestione che consenta un efficace collaborazione tra gli Uffici aziendali preposti e la Società stessa; in particolare la Società si rende disponibile a partecipare periodicamente agli incontri dei Comitati Aziendali di Valutazione Sinistri, tali comitati collaboreranno per una più efficace e tempestiva gestione dei sinistri.
Art. 16: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
Si conviene tra le parti che, per i sinistri ad essa denunciati o da essa presi in carico, la Società assume tutte le vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato,
designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società fino a concorrenza di un importo pari al quarto del limite o del sottolimite di indennizzo stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la richiesta di risarcimento.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite o sottolimite, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma).
Qualora l’interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a suo carico fino all’esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.
La Società non riconosce spese sostenute dalla azienda o dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati.
In nessun caso saranno applicabili franchigie e/o scoperti per i costi relativi alla difesa dell’Assicurato.
La Società, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato, rinuncia ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5 c. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 , fermo quanto normato dall’art. 24 del medesimo decreto.
Art. 17: Mediazione
Si prende atto tra le parti che alle controversie inerenti risarcimenti di danno ai sensi di polizza, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Ciascuna delle parti sarà pertanto tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento degli oneri posti a carico dell’Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Amministrazione e/o dagli Assicurati su istanza della Società, o direttamente da essi nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto.
Se la domanda di mediazione è proposta dal terzo, l’Assicurato è tenuto a darne tempestiva notizia alla Società trasmettendo altresì la documentazione necessaria per l’istruzione della pratica di sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti.
In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un
preavviso tale da Consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore.
In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.
Le conseguenze dannose della mancata partecipazione alla mediazione o della mancata conciliazione di cui all’art. 13 del Decreto, o comunque derivanti alle parti ai sensi di legge in conseguenza dell’illegittimo comportamento dell’altra parte, sono poste contrattualmente a carico esclusivo della Contraente o della Società (a seconda di chi le ha cagionate), per quest’ultima anche oltre il limite del massimale di polizza.
La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Alle spese ed oneri della mediazione e della conciliazione si applica rispettivamente il disposto dell’art. Gestione delle vertenze di danno e spese legali.
Art. 18: Rivalsa e surrogazione
Diritto di surrogazione della Società
In caso di sinistro la Società é surrogata, ai sensi dell’art. 1916 c. c., nei diritti di rivalsa spettanti alla Azienda nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dalla Azienda e indicate in polizza, che abbia causato il danno per fatto commesso con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva.
Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e sempreché l’Azienda stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti:
▪ dei componenti del Comitato Etico, per le attività svolte in questa loro qualità salvo il caso di dolo o colpa grave;
▪ dei componenti del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere), per le attività svolte in questa loro qualità salvo il caso di dolo o colpa grave;
▪ delle associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le attività indicate in polizza salvo il caso di dolo o colpa grave;
▪ delle altre categorie di personale non dipendente della Azienda, nei confronti delle quali sussista per legge l’obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico della Azienda senza diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo o colpa grave;
▪ dei soggetti disabili o portatori di handicap, inseriti temporaneamente nelle strutture della o riconducibili alla Azienda per finalità di recupero;
▪ delle persone assistite nell’ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
▪ dei minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la sorveglianza dell’Assicurato, nonché delle famiglie affidatarie.
Art. 19: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Amministrazione, della Azienda e/o degli Assicurati, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 c.c.
Qualora invece la Amministrazione, la Azienda e/o gli Assicurati abbiano omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte o incomplete in buona fede, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 20: Costituzione del premio
Il premio di polizza é costante, non soggetto a regolazione.
Art. 21: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker, che provvederà a corrisponderlo alla Società mandataria la quale tratterà direttamente con ciascuna Società mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 22: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 23: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Amministrazione/dalla Azienda su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 24: Tracciabilita’ dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA
La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione contenute nel presente contratto, presta l’assicurazione per le seguenti Aziende, fino alla concorrenza delle somme, valide per ciascuna Azienda aderente e con la retroattività della garanzia specificata per ciascuna:
AZIENDE ADERENTI
AZIENDA SEDE LEGALE e PARTITA IVA
1 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxxx
P.I. n. 02570930848
2 Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxxx
P.I. n. 01825570854
3 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania Xxx X. Xxxxx Xx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
P.I. n. 04721260877
4 Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Xxx Xxxx, 0/0 - 00000 Xxxx
P.I. n. 01151150867
5 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Xxx Xx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx
P.I. n. 01919340834
6 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
P.I. n. 00557720109
7 Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa Xxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
P.I. n. 01426410880
8 Azienda Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
P.I. n. 01661590891
9 Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
P.I. n. 02363280815
10 ARNAS “Garibaldi” di Catania Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
P.I. n.04721270876
11 ARNAS “Civico-Xx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx” di Palermo
12 A.O. Ospedali Riuniti “Papardo-Piemonte” di Messina
13 A.O.U. Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” di Palermo
14 A.O.U. Policlinico “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Catania
15 A.O.U. Policlinico “Xxxxxxx Xxxxxxx” di Messina
16 A.O. per l’Emergenza “Xxxxxxxxxx” di Catania
17 A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo
18 IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 0/X - 00000 Xxxxxxx P.I. n. 05841770828
X.xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxxxx
P.I. n. 03051880833
Xxx xxx Xxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx P.I. n. 05841790826
Xxx X. Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx P.I. n. 04721290874
Xxx X. Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxx P.I. n. 03051890832
Xxx Xxxxxxx, 000
P.I. n. 04721280875
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 000
P.I. n. 05841780827
Xxx Xxxxxxx, X.xx Xxxxxxx XX 000 – 00000 Xxxxxxx
P.I. n. 02733700831
MASSIMALI ASSICURATI PER OGNI AZIENDA
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) – Massimale di Copertura (in Euro)
per ciascun sinistro
per ciascun sinistro in serie
per anno per ciascuna Azienda
per sinistro, di cui 10.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00
per persona, e 10.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00
per danni a cose e/o animali 10.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) - Massimale di copertura (in Euro)
per ciascun sinistro
per ciascun sinistro in serie
per anno per ciascuna Azienda
per sinistro, di cui 10.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00
per persona 5.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO PER OGNI AZIENDA
Garanzia / Tipologia di danno (art. 11)
per ogni sinistro /
Per anno per ciascuna
sinistro in serie Azienda
Raccolta del sangue – p. 2 h. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
Sperimentazione autorizzata – p. 2 j. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
Fonti radioattive – p. 3 bb. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Propagazione d’incendio – p. 3 cc. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
Cose depositate – p. 3 dd. | 2.000,00 | 500.000,00 |
Cose dei dipendenti – p. 3 ee. | 2.000,00 | 500.000,00 |
Interruzione attività di terzi – p. 3 ff. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Inquinamento accidentale – p. 4 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Trattamento dati personali – p. 6 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
FRANCHIGIA DI POLIZZA PER SINISTRO
Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della Azienda assicurata una franchigia pari a:
Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00)
VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE - RETROATTIVITA’
Fermo quanto normato al riguardo dalle condizioni di polizza, la copertura assicurativa e’ operante per i sinistri conseguenti a eventi, errori o omissioni accaduti o commessi non prima del:
AZIENDA | DATA di RETROATTIVITA’ |
1 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento | 16/05/2001 |
2 Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta | 30/05/2005 |
3 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania | 01/06/2000 |
4 Azienda Sanitaria Provinciale di Enna | 31/12/2001 |
5 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina | 31/05/2000 |
6 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo | 31/12/2001 |
7 Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa | 01/01/2006 |
8 Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa | 28/06/2004 |
9 Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani | 31/10/2001 |
10 ARNAS “Garibaldi” di Catania | 06/05/2000 |
11 ARNAS “Civico-Xx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx” di Palermo | 25/11/1999 |
12 A.O. Ospedali Riuniti “Papardo-Piemonte” di Messina | 22/07/2001 |
13 A.O.U. Policlinico “Xxxxx Xxxxxxxx” di Palermo | 01/05/2007 |
14 A.O.U. Policlinico “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Catania | 31/12/2000 |
15 A.O.U. Policlinico “Xxxxxxx Xxxxxxx” di Messina | 31/05/2005 |
16 A.O. per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania | 01/06/2000 |
17 A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo | 09/10/1999 |
18 IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina | 01/07/2005 |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ PERSONALE
COLPA GRAVE AD ADESIONE INDIVIDUALE
Polizza RCT n° …………..
Tra: Dott. / Dott.ssa …
C.F.: …
residente in : …
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE Numero ………….
Contraente : xxx xxx
Assicurato : il Contraente
Broker : RTI – Xxxxxx Italia S.p.A / Kensington Risk Management S.r.l. Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del …
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del …
Scadenze annuali: Ore 24:00 del … di ogni anno
Frazionamento: Annuale Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Premessa:
La presente e’ una polizza di responsabilita’ nella forma “claims made”.
La polizza copre le richieste avanzate nei confronti dell’Assicurato e notificati alla Societa’ per la prima volta durante il periodo temporale definito all’art. “Efficacia della garanzia”.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione
Contraente L’Assicurato
Societa’ la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto
Assicurazione Il contratto di assicurazione
Azienda / Azienda di appartenenza
L’Ente del Servizio Sanitario della Regione (SSR) a favore e/o con il consenso del quale l’Assicurato presta la propria opera
Broker il Broker RTI Xxxxxx Italia S.p.A / Kensington Risk Management S.r.l.
Liquidazione del danno La determinazione / corresponsione della somma rimborsabile a
titolo di risarcimento
Risarcimento La somma dovuta dalla Societa’ in caso di sinistro
Xxxxx Xxxxxxxxx pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danno corporale Il pregiudizio economico di natura patrimoniale e non patrimoniale
conseguente a lesioni o morte di persone
Danno materiale La distruzione, il deterioramento, la alterazione, la perdita, il
danneggiamento totale o parziale di cose, nonche’ i danni ad essi conseguenti
Danno patrimoniale / Danno patrimoniale puro
Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni corporali o materiali
Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali
Intra Moenia La erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale, di ricovero, di
day hospital e/o day surgery in regime di attività libero professionale debitamente autorizzata dalla Azienda
Polizza Il documento, emesso e sottoscritto tra le Parti, che prova e regolamenta la assicurazione
Premio La somma dovuta alla Società
Annualita’ assicurativa o Periodo assicurativo
Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione
Massimale per sinistro L’importo massimo risarcibile per ogni sinistro / sinistro in serie
Massimale per anno La massima esposizione della Societa’ a titolo di risarcimento per
uno o piu’ sinistri riferibili alla medesima annualita’ assicurativa
Sinistro Il ricevimento da parte dell’Assicurato di una richiesta scritta di risarcimento
Sinistro in serie La pluralita’ di eventi dannosi originatisi da una stessa causa,
anche se manifestatisi in momenti diversi
Richiesta / Richiesta scritta di risarcimento
La richiesta scritta di risarcimento, o
la citazione in giudizio o chiamata in causa, o
qualsiasi circostanza (compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate alla Azienda di appartenenza) di cui l’Assicurato venga formalmente a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, o
la notifica di un atto con il quale, in un procedimento penale, un terzo si sia costituito parte civile
Fatto noto / Circostanze pregresse
I casi in cui l’Assicurato abbia ricevuto un Avviso di garanzia in relazione a danni per i quali e’ prestata l’assicurazione o una richiesta scritta di risarcimento come sopra definita, antecedentemente alla decorrenza della copertura assicurativa
Franchigia La parte di danno che l’Assicurato tiene a proprio carico
Scoperto La parte dell’ammontare del danno espressa in percentuale che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato; laddove previsto, l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in base alla applicazione della percentuale di scoperto all’ammontare del danno non potra’ essere, rispettivamente, inferiore o superiore agli importo a tale titolo indicati in polizza
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1A - Durata del contratto – Decorrenza della copertura assicurativa
Il contratto assicurativo ha effetto dalle e scadenza alle ore / giorno indicati nella facciata di polizza, fermo che per ciascun Assicurato la copertura assicurativa:
1. decorrerà dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese antecedente il mese in cui la richiesta scritta di adesione viene ricevuta dal Broker, per le adesioni pervenute nel periodo compreso tra il 1’ e il 15’ giorno del mese;
2. decorrerà dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di ricevimento da parte del Broker della richiesta scritta di adesione, per le adesioni pervenute nel periodo compreso tra il 16’ e l’ultimo giorno del mese;
3. terminerà anticipatamente rispetto alla scadenza di polizza, con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui egli cesserà il rapporto di lavoro con la Azienda di appartenenza.
Art. 2A - Gestione del contratto
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3A - Interpretazione delle norme contrattuali - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 4A - Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Assicurato pagherà alla Società, per il tramite del broker:
4. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
5. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui viene trasmessa al Broker copia dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 5A - Facoltà di recesso
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza.
Art. 6A - Destinatari dell’assicurazione
Possono divenire Assicurati:
a.1. i soggetti appartenenti all’area della “dirigenza medica e veterinaria” e della “dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa”, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda di appartenenza e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate;
a.2. i soggetti dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale o del Comparto Enti Locali operanti a favore della Azienda di appartenenza, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate;
a.3. altri soggetti che a qualunque altro titolo (quali ad es.: volontari, tirocinanti, studenti, specializzandi, medici liberi professionisti ecc.) svolgano attività, anche di tipo sanitario, a favore e/o con il consenso della Azienda di appartenenza;
a.4. i soggetti a rapporto convenzionale con la Azienda ai sensi della normativa vigente in materia, per i quali i corrispondenti AA.CC.NN.LL. prevedono la copertura assicurativa per i corrispondenti rapporti di impiego / servizio;
a.5. i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Azienda di appartenenza, provenendo da una delle categorie che precedono;
se hanno aderito alla copertura assicurativa e corrisposto il relativo premio, nei termini e con le modalità indicati nel presente contratto.
Art. 7A - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, alle condizioni previste dal presente contratto e nei limiti dei massimali di seguito fissati, a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli debba pagare a terzi e/o alla Azienda di appartenenza e/o ad altra Pubblica Amministrazione a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazione e spese) in dipendenza della responsabilità civile e/o professionale e/o patrimoniale conseguente a richieste scritte riferite a atti, fatti o omissioni gravemente colposi che abbiano causato morte, lesioni personali e/o danni materiali, connessa e/o derivante dall’esercizio delle attività e competenze svolte per conto / a favore e/o con il consenso della Azienda di appartenenza.
Si precisa che la copertura assicurativa è operante per le attività e competenze come descritte nelle parti che precedono anche se svolte presso Enti e/o strutture sanitarie e/o ospedaliere diverse dalle Aziende / Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale di competenza, anche al di fuori dell’ambito regionale, purchè autorizzate dalla Azienda di appartenenza dell’Assicurato.
Si precisa altresì che la copertura assicurativa rimane operante anche in caso di trasferimento dell’assicurato presso ogni altra struttura/Azienda appartenente al Sistema Sanitario Regionale Siciliano.
La copertura assicurativa comprende inoltre le attività / interventi ovunque eseguiti per dovere di solidarietà umana o di emergenza sanitaria, anche al di fuori della attività retribuita.
Rientrano altresì in garanzia i danni, compresi – a parziale deroga di quanto sopra normato - i danni patrimoniali puri, cagionati a terzi e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili.
Questa estensione opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non è invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonchè per le multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alla sua Azienda di appartenenza.
Sono parificati ai danni da lesione o morte i danni cagionati alla persona che non abbiano determinato lesioni fisiche constatabili.
La garanzia assicurativa opera senza limiti territoriali.
Art. 8A - Efficacia della garanzia
Per ciascun Assicurato, la garanzia assicurativa è efficace per le richieste scritte relative ad atti, fatti e/o omissioni accaduti durante il periodo di validità della presente polizza e nei 10 (dieci) anni antecedenti (retroattività della garanzia) e fino alla data di cessazione della presente copertura assicurativa, pervenute allo stesso per la prima volta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa prestata mediante il presente contratto a condizione che l’Assicurato ne dia regolare avviso alla Società, nei modi e nei termini stabiliti in polizza, nel corso del periodo di durata del presente contratto e comunque non oltre il 60’ (sessantesimo) giorno lavorativo dalla data della sua cessazione.
Qualora l’Assicurato abbia in corso altra copertura assicurativa, questa estensione opererà unicamente per l’eccedenza del massimale e per i soli eventi tutelati dalle garanzie previste da tale altra polizza, alle
condizioni da essa normate e semprechè tali garanzie e condizioni siano compatibili con le garanzie e condizioni previste da questa polizza..
Art. 9A - Massimali di garanzia
La copertura assicurativa è prestata con un massimale per sinistro, senza sottolimiti, di:
o euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
La copertura assicurativa opera senza applicazione di alcuna franchigia.
Art. 10A - Rischi esclusi dall’assicurazione
La Società non risarcisce i danni derivanti o connessi:
a) ai rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
b) a inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
c) a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile agli scopi scientifici e/o diagnostico- terapeutici riconducibili alle attività della Azienda di appartenenza;
d) a atti di terrorismo o sabotaggio, nonchè per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
e) a furto; rimangono invece compresi i casi di sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli utenti dei servizi erogati dall’Azienda di appartenenza;
f) di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di natura estetica. Non rientrano in questa esclusione:
o i danni di natura estetica determinati da errore tecnico in tale intervento (rimangono però escluse le pretese per la mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato assunto)
o i danni di natura estetica conseguenti a interventi di chirurgia ricostruttiva (comprese in tale caso le pretese per la mancata rispondenza dell’evento);
g) a detenzione e/o impiego di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
h) a impiego di aeromobili e di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente, salvo quanto precedentemente normato;
i) a contaminazione biologica o chimica a seguito di un atto terroristico di qualsiasi genere. Per atto di terrorismo si intende l’uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione si intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
j) a deterioramento di dati o software a seguito di cancellazione, di manipolazione o di sconvolgimento della struttura originaria, compresi i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
k) a organismi geneticamente modificati;
l) a fenomeni elettromagnetici;
m) a detenzione o impiego di esplosivi da parte dell’Assicurato;
n) a fatti noti e/o circostanze pregresse (come da Definizioni di polizza);
o) a dolo dell’Assicurato.
Art. 11A - Denuncia dei sinistri
I sinistri saranno denunciati per iscritto dall’Assicurato alla Società, per il tramite del broker, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza.
La denuncia conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l’evento cui la richiesta scritta si riferisce, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile.
L’Assicurato trasmetterà alla Società tutti gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.
Art. 12A - Gestione delle vertenze
La Società:
o assume la gestione della vertenza, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso;
o in caso di definizione transattiva del danno e a seguito di richiesta dell’Assicurato, proseguirà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato;
o tiene a proprio carico le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato e di difesa, entro il limite stabilito dall’art. 1917 Codice Civile; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al relativo interesse;
o non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.
In caso di gestione delle vertenze in sede penale, l’Assicurato o il suo difensore trasmetteranno alla Società copia degli atti processuali da essa esplicitamente richiesti.
La Società, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato, rinuncia ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5 c. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 , fermo quanto normato dall’art. 24 del medesimo decreto.
Art. 13A - Costituzione del premio
Il premio lordo unitario, a totale carico dei soggetti assicurati, è pari su base annua ad:
o euro 500,00 (cinquecento/00), per gli assicurati di cui ai punti a.1, a.3 ed a.4 dell’art. 6A;
o euro 80,00 (ottanta/00), per gli assicurati di cui ai punti a.2, dell’art. 6A;
Per i soggetti di cui al punto a.5 dell’art. 6A, gli importi di premio vengono conteggiati in misura pari a 2/3 del premio base annuo per la categoria di provenienza, saranno rapportati all’intero periodo di copertura e verranno versati in una unica soluzione.
Il premio unitario sarà conteggiato con riferimento al periodo di copertura usufruito, fermo che qualora la copertura assicurativa termini anticipatamente:
o per cessazione del rapporto di lavoro, il premio dovuto è rapportato ai mesi di efficacia della copertura;
o per motivi diversi dalla cessazione del rapporto di lavoro, il premio dovuto comprende anche i mesi residui della annualità solare corrente.
La frazione di mese viene conteggiata come mese intero.
Art. 14A - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
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SCHEDA DI POLIZZA - RICHIESTA DI COPERTURA
Spett. Xxxxxx Italia SpA
Via
Telefax
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
domiciliato/a a ……………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………….. codice fiscale……………………………………………………….
Qualifica …………………………………………………………. Matricola ……………………………….
sede di lavoro ………………………………………… e-mail ……………………………………………………..
n. tel. Abitazione ………………………………….…….. n. tel. Mobile ……….…………...………………………..
dipendente (se altra categoria, indicare) ……………………….……………………………… della / presso la Azienda
…………………………….…………………… , con riferimento al contratto per la copertura assicurativa della responsabilità personale - colpa grave, convenuto per il periodo …/…/…… - / …/…/…… con la Compagnia Assicuratrice , presa visione delle condizioni contrattuali e di garanzia di cui al testo di xxxxxxx
che precede, aderisce a quanto proposto e chiede quindi la attivazione della copertura assicurativa nei termini seguenti:
Categorie di appartenenza (Contrassegnare con X):
a.1. con massimale di euro 5.000.000,00 e premio annuo € 500,00
soggetti appartenenti all’area della “dirigenza medica e veterinaria” e della “dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa”, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda di appartenenza e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate
a.2. con massimale di euro 5.000.000,00 e premio annuo € 80,00
soggetti dipendenti non dirigenti di cui al “Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale” o del “Comparto Enti Locali” operanti a favore della Azienda di appartenenza, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate
a.3. con massimale di euro 5.000.000,00 e premio annuo € 500,00
altri soggetti che a qualunque altro titolo (quali ad es.: volontari, tirocinanti, studenti, specializzandi, medici liberi professionisti, ecc.) svolgano attività, anche di tipo sanitario, a favore e/o con il consenso della Azienda di appartenenza
a.4. con massimale di euro 5.000.000,00 e premio annuo € 500,00
soggetti a rapporto convenzionale con la Azienda ai sensi della normativa vigente in materia, per i quali i corrispondenti AA.CC.NN.LL. prevedono la copertura assicurativa per i corrispondenti rapporti di impiego / servizio
a.5.
con massimale di euro 5.000.000,00 e premio in unica
soluzione
€ 2/3 del premio base per categoria di appartenenza
soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Azienda di appartenenza, provenendo da una delle categorie che precedono (a.1 – a.2 –
a.3 – a.4)
Decorrenza della copertura assicurativa:
dalle ore 00:00 del primo giorno del mese se il modulo viene ricevuto tra il 1’ e il 15’ giorno, altrimenti ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese
Retroattività: anni 10 (dieci)
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(luogo / data / firma)
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Attestazione di avvenuta corresponsione del premio:
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver effettuato il pagamento dell’importo di premio a proprio carico pari a
0
0
euro , tramite bonifico bancario:
- intestato a xxx
- presso Istituto xxx
- IBAN xxx
- con valuta beneficiario / /
- con la seguente causale:
Adesione a copertura assicurativa responsabilita’ personale Assicuratore xxx Azienda di appartenenza
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luogo / data / firma)