COLLABORATORI DOMESTICI STRANIERI
COLLABORATORI DOMESTICI STRANIERI
Regolazione del rapporto di lavoro
Febbraio 2009
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Introduzione
Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro attività esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, colf, assi- stenti familiari o badanti, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, ecc.), anche presso le comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze mili- tari (caserme, comandi, stazioni) nonché le comunità senza fini di lucro (or- fanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Per il lavoro domestico può essere assunto un lavoratore straniero il cui rapporto di lavoro è regolato dalle stesse norme contrattuali, lo stesso trat- tamento economico e le stesse assicurazioni previdenziali previste per i la- voratori italiani.
Di seguito sono riportate le procedure da seguire per assumere un lavorato- re extracomunitario residente all’estero o un lavoratore neocomunitario.
Assunzione di lavoratori extracomunitari (Decreto Flussi 2007)
a) Se il lavoratore si trova all’estero
Prima di venire in Italia:
Il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero deve inviare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione della provin- cia di residenza (ovvero quella in cui ha sede legale l’impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa), esclusivamente via Internet.
Il Ministero dell’Interno, infatti, ha messo a punto una nuova procedura di invio delle domande che elimina l’obbligo della spedizione postale e richiede, da parte del datore di lavoro, la disponibilità di un computer e di un colle- gamento internet.
Come inviare la domanda:
a) L’utente deve collegarsi al sito xxx.xxxxxxx.xx e registrarsi all’interno di una ‘sezione dedicata’, inserendo nome, cognome, data di nascita, un indirizzo di posta elettronica e una password di accesso.
b) Riceve una e-mail di conferma e di perfezionamento della regi- strazione all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato.
c) Restando in linea, l’utente deve scegliere, da un apposito elenco, la domanda che vuole presentare ed inserire i dati anagrafici propri, del lavoratore e il luogo d’impiego. La procedura genera un modulo che l’utente deve salvare sul proprio computer, per poi compilarlo, anche in momenti successivi, senza dover rimanere connesso ad internet.
N.B. È possibile richiedere anche ulteriori moduli per altre domande, fi- no ad un massimo di cinque.
d) Per compilare il modulo così salvato, occorre scaricare un apposito programma seguendo le istruzioni contenute nel sito.
e) Terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda è pronta per l’invio.
La domanda va presentata:
▪ a partire dalle ore 8.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto flussi 2007 se il lavoratore domestico ap- partiene a un Paese che ha sottoscritto un accordo di cooperazione con l’Italia1;
▪ a partire dalle ore 8.00 del 18° giorno, se il lavoratore domestico non appartiene a Paesi che hanno sottoscritto un accordo.
Per ogni domanda inviata, l’utente riceve una e-mail di conferma contenen- te, oltre ai riferimenti per identificarla, anche la data e l’ora dell’ invio.
N.B. Le graduatorie verranno stilate in base all’ordine cronologico di spedi- zione.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
• garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
• dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di importo almeno il doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavo- ratore da assumere.
Attenzione: il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
▪ assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
▪ impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavora- tore nel paese di provenienza;
▪ impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di la- voro.
NOVITÀ
Nella domanda il datore di lavoro non deve più dichiarare la retri- buzione mensile lorda destinata al lavoratore, in quanto si impegna, comunque, ad erogare una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. È, pertanto, la Direzione provinciale del lavoro a fissare la retribuzione minima sulla base dei contratti collettivi e, al mo- mento della firma del contratto di soggiorno, il datore può confermare la retribuzione così determinata, oppure offrirne una superiore. In quest’ultimo caso, è lo Sportello Unico che provvede all’opportuna modi- fica del contratto di soggiorno.
N.B. il contratto collettivo dei domestici prevede per il lavoratore a ore un minimo orario. Pur rispettando tale minimo, si rischia, però, di eroga- re al lavoratore una retribuzione mensile inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, che per il 2007 corrisponde ad euro 389,36. Si ricorda che la retribuzione mensile non deve essere in nessun caso inferiore al suddetto importo.
Trattandosi di una domanda in formato elettronico, non vi può essere apposta la marca da bollo. Il pagamento della marca avviene telema- ticamente presso i rivenditori autorizzati e sulla domanda, nel campo dedicato, l’utente deve digitare il codice identificativo della marca stessa.
1 Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakestan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia.
Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro:
1. La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questu- ra e al Centro per l’Impiego competenti;
2. lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l’attribuzione di un codice numerico provvisorio;
3. lo Sportello Unico invia il nulla osta e la proposta di contratto di sog- giorno alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, da lui pre- cedentemente richiesto;
4. lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta – che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contrat- to di soggiorno, predisposto dallo stesso Xxxxxxxxx. In questa occasio- ne, inoltre, il datore di lavoro deve esibire la documentazione rela- tiva al reddito e la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciata dal Comune o dalla ASL competen- ti)
Dopo l’ingresso in Italia:
1. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno;
2. lo Sportello unico richiede all’Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fi- scale alfanumerico definitivo, oppure la ‘verifica’ del codice fiscale nel caso in cui sia stato indicato sulla domanda di nulla osta o venga di- chiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso di sog- giorno. In ogni caso lo Sportello rilascia al cittadino straniero un certificato di attribuzione del codice fiscale.
3. La Questura convoca il lavoratore straniero (per telefono o per posta or- dinaria) per la consegna del permesso di soggiorno.
Delega per il ritiro del nulla osta
Se il datore di lavoro, per motivi di salute, non può recarsi allo Sportello U- nico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare il contratto di soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altro parente in linea retta o collaterale fi- no al 3° grado.
Il delegato deve esibire un proprio documento di riconoscimento e pre- sentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente l’esatta indicazione del motivo dell’ impedimento.
b) Se il lavoratore si trova in Italia
Se il datore di lavoro vuole assumere uno straniero già residente in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno che gli consenta di svolgere un'at- tività di tipo subordinato (permesso per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per studio e formazione, per pro- tezione sussidiaria e per asilo politico), deve stipulare con questo un “contratto di soggiorno per lavoro”.
▪ Il contratto di soggiorno per lavoro si stipula compilando e sottoscriven- do il modulo Q, scaricabile dai siti xxx.xxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxx.xx o dal sito dello Sportello Unico della Prefettura competente. Si ricorda che il modulo Q va compilato nel caso di ogni nuovo rapporto di lavoro in- staurato a partire dal 25 febbraio 2005 (giorno di entrata in vigore del
D.P.R. n. 334/04);
▪ Il datore di lavoro deve inviare tramite raccomandata a. r. allo Spor- tello Unico per l'immigrazione l'originale del contratto (mod. Q) con al- legata la copia di un proprio documento d'identità.
▪ Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico.
Assunzione di lavoratori neocomunitari
A partire dal 26 luglio 2006, trovano piena applicazione le disposizioni in merito al libero ingresso al mercato del lavoro italiano dei cittadini ap- partenenti ai seguenti nuovi Paesi membri dell’Unione Europea: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Lettonia, Re- pubblica di Ungheria.
Dette disposizioni sono state applicate, per le Repubbliche di Malta e di Ci- pro, fin dal 1° maggio 2004 - data di ingresso in U.E.
Dal 1° gennaio 2007, anche la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione Europea, con automatica applicazione di tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda l’accesso al lavoro subordinato dei cittadini rumeni e bulgari, il Governo ha, però, deciso l’immediata apertura solo per alcune ti- pologie di lavoro, fra le quali è incluso il lavoro domestico e di assistenza al- la persona.
Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro do- mestico con un cittadino appartenente ad un Paese neocomunitario, non deve più richiedere presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il nulla osta al lavoro.
Ne consegue che, ai fini dell’iscrizione all’Inps, il lavoratore neocomunitario deve esibire solo un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale, da richiedere all’Agenzia delle Entrate.
Il contratto di lavoro
Comunicazioni da fare
Il datore di lavoro, ai fini dell’assunzione di un collaboratore domestico (ita- liano o straniero), deve svolgere le seguenti operazioni:
1. dal 29 gennaio 2009, deve presentare la comunicazione di assun- zione direttamente all’Inps, che provvederà, poi, a trasmetterla agli altri
enti interessati (Ministero del Lavoro, Inail e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefettura). La comunicazione di assunzione deve essere effettuata entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro (anche se festivo) in una delle seguenti modalità:
• chiamando il numero verde 803.164 e fornendo i dati necessari;
• utilizzando l’apposita procedura INTERNET di compilazione e invio on-line, disponibile sul sito xxx.Xxxx.xx;
• utilizzando il modulo cartaceo ”COLD-ASS”, disponibile presso gli uffi- ci Inps, e presentandolo direttamente all’ufficio Inps di competenza o inviandolo tramite raccomanda a./r.
Come data certa di comunicazione l’Inps considererà quella risultan- te dalla procedura di validazione temporale attestante il luogo e l’ora in cui la comunicazione è stata ricevuta. In caso di invio postale, farà fede la data di spedizione della raccomandata.
N.B. Per i datori di lavoro che avessero inviato, successivamente al 29 gennaio 2009 (ma non oltre il 16 febbraio 2009), la comunicazione di assunzione secondo la vecchia procedura (che prevedeva la presenta- zione del mod. “Unificato LAV domestici/assunzione” al Centro per l’Impiego), tale comunicazione sarà considerata valida e non si renderà, pertanto, necessario ripeterla.
2. nel caso in cui il lavoratore (italiano o straniero) sia convivente, comuni- care la presenza del lavoratore presso la propria abitazione all’Anagrafe del Comune di residenza entro 20 giorni;
3. nel caso di lavoratore extracomunitario, solo se convivente, comunicare l’assunzione alla Questura entro 48 ore.
Si precisa che la comunicazione di cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico deve essere presentata all’Inps entro 5 giorni dall’evento, utilizzando una delle modalità sopra indicate.
Rapporto di lavoro domestico e attività professionale del datore di lavoro
Nel caso in cui il lavoratore domestico svolga attività di pulizia sia in famiglia sia presso l’azienda o lo studio professionale del “padro- ne di casa”, si devono applicare due distinti rapporti di lavoro: subordi- nato, per il lavoro svolto per il professionista o per l’azienda, domestico per quello svolto presso la famiglia. Il lavoratore domestico, infatti, è co- lui/colei che esaurisce i suoi compiti nell’ambito della famiglia. Il datore di lavoro, pertanto, dovrà fare due distinte comunicazioni di assunzione al Centro per l’Impiego e applicare per ognuno dei due rapporti di lavoro la specifica normativa (retribuzione, contributi, ferie, malattia, ecc.).
Il datore di lavoro e il lavoratore devono stipulare e firmare un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale vanno indicati:
▪ data di inizio del rapporto di lavoro;
▪ durata del periodo di prova;
▪ esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);
▪ livello di appartenenza;
▪ residenza del lavoratore
▪ orario giornaliero di lavoro;
▪ eventuale divisa da lavoro (fornita dal datore di lavoro);
▪ riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
▪ retribuzione;
▪ previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altro;
▪ periodo di ferie annuali concordato;
▪ indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre i propri effetti personali.
Assunzione a tempo determinato
Si può assumere un collaboratore domestico anche a tempo determinato
e nella lettera di assunzione occorre specificarne le ragioni.3
2 Le indicazioni di seguito riportate sono relative al nuovo Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico, in vigore dal 1° marzo 2007.
Infatti, l’assunzione a termine è consentita nei seguenti casi:
▪ per l’esecuzione di un servizio definito;
▪ per sostituire altri lavoratori (malati, infortunati, in maternità, in ferie, ecc.);
▪ per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura o di riposo.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, ma solo se la du- rata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. La proroga è ammessa una sola volta e, comunque, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore, compresa l’eventuale proroga, ai 3 anni.
Conviventi part-time
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, B super e C, nonché gli stu- denti di età compresa tra i 16 e i 40 anni, frequentanti regolari corsi di stu- dio, possono essere assunti con orario fino a 30 ore settimanali, che di- ventano 20 se il lavoratore è extracomunitario in possesso di un per- messo di soggiorno per motivi di studio.
Il loro orario di lavoro dovrà essere interamente collocato:
▪ tra le ore 6.00 e le 14.00;
▪ tra le ore 14.00 e le 22.00;
▪ nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni settimanali.
Assistenza o presenza notturna
È possibile assumere un lavoratore domestico per:
▪ garantire la sola presenza notturna in un orario compreso tra le ore
21.00 e le ore 8.00;
▪ prestazioni di assistenza notturna a soggetti autosufficienti o non au- tosufficienti, in un orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
3 La lettera di assunzione non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni di calendario.
Lavoro “in coppia” o ripartito
È possibile assumere due lavoratori per lo svolgimento di un’unica prestazione lavorativa.
▪ I due lavoratori gestiscono autonomamente la ripartizione dell’ at- tività lavorativa, dividendosi l’orario di lavoro, modificandolo se ne- cessario ed effettuando sostituzioni fra loro.
▪ In caso di assenza di uno dei due lavoratori, il datore di lavoro può richiedere all’altro lo svolgimento dell’intera prestazione, corrisponden- dogli una retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavo- ro svolto. Sono, invece, vietate eventuali sostituzioni da parte di terzi.
▪ Il trattamento economico e normativo è proporzionato all’effettivo numero di ore lavorate da ciascuno dei due lavoratori.
▪ Nel caso di licenziamento o di dimissioni di uno dei due lavoratori, il rapporto si interrompe per entrambi. E’, però, possibile per l’altro lavoratore, nel caso in cui lo richieda il datore di lavoro, individuare un sostituto o trasformare il contratto di lavoro ripartito in un normale con- tratto di lavoro subordinato.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e nella lettera di assunzione devono essere indicati i seguenti elementi:
▪ misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che verrà svolto da ciascun lavoratore;
▪ trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore.
N.B. L’assunzione può avvenire anche se il lavoratore non è iscritto nelle liste di collocamento.
È possibile assumere lavoratori domestici tramite le agenzie di lavo- ro interinale:
▪ per l’esecuzione di un servizio predeterminato, anche se ripetitivo;
▪ per sostituire lavoratori che hanno sospeso il rapporto di lavoro per mo- tivi familiari (compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero);
▪ per sostituire lavoratori in malattia, in infortunio o in maternità;
▪ per sostituire lavoratori in ferie.
Rapporto di lavoro domestico tra parenti
Il rapporto di lavoro domestico tra parenti e affini entro il terzo grado è ammesso, purché sia provato. La prova non è richiesta nel caso in cui il da- tore sia non autosufficiente oppure un sacerdote.
Il rapporto di lavoro domestico tra coniugi è, invece, ammesso solo se il “datore coniuge” sia non autosufficiente.
Livelli di appartenenza
I lavoratori domestici sono inquadrati, a seconda delle mansioni che svolgo- no, in 4 livelli, ciascuno dei quali comprende un secondo livello definito ‘su- per’.
Livello A | Livello A super |
il collaboratore familiare generico con meno di 12 mesi di esperienza profes- sionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi); addetto alle pulizie; aiuto di cucina; assistente ad animali domestici; addetto alla pulizia ed annaf- fiatura delle aree verdi; operaio comune (svolge lavori manuali e di fatica). | baby sitter; addetto alla compagnia (a persone autosufficienti). |
Livello B | Livello B super |
collaboratore generico polifunzionale (svolge mansioni plurime di pulizia, di addetto alla cucina, di assistente ad a- nimali domestici, ecc.);custode di abita- zione privata; cameriere; giardiniere; operaio qualificato; autista; addetto al riassetto camere e servizio di prima co- lazione anche per persone ospiti del da- tore. | assistente a persone autosufficienti (svol- ge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa). |
Livello C super | |
cuoco. | Vi appartengono: assistente a persone non autosufficienti (non formato e svolge, se richieste, anche mansioni legate al vit- to e pulizia della casa). |
Livello D | Livello D super |
Vi appartengono: amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo; gover- nante; capo cuoco; capo giardiniere; i- stitutore. | Vi appartengono: assistente a persone non autosufficienti (formato e svolge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa) e il direttore di casa. |
I documenti
Il lavoratore domestico deve presentare al datore di lavoro, al momento dell’assunzione, i seguenti documenti:
▪ documento di identità o altro documento equivalente ed eventuali di- plomi professionali specifici;
▪ tessera sanitaria rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria Loca- le;
▪ codice fiscale;
▪ permesso di soggiorno (per i lavoratori extracomunitari) o, se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordi- nato, la copia del modello di richiesta del permesso, rilasciata dallo Sportello Unico, e la ricevuta attestante la presentazione della ri- chiesta del permesso, rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.
Periodo di prova
Il lavoratore è soggetto ad un periodo di prova regolarmente retribuito della durata di 30 giorni di lavoro effettivo, se inquadrato nei livelli D e D super, e di 8 giorni, se inquadrato negli altri livelli.
Il lavoratore che supera il periodo di prova senza ricevere disdetta s’intende automaticamente confermato e il lavoro prestato è utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in qual- siasi momento da ciascuna delle parti e senza preavviso. E’, comunque, dovuto il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione per il lavoro prestato.
L’orario di lavoro
È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di:
▪ 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore alla settimana, se il lavora- tore è convivente;
▪ 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente.
La retribuzione e il prospetto paga
Nel pagare lo stipendio con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.), il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
Nel prospetto paga vanno indicate le seguenti voci:
▪ la retribuzione concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore (che non deve essere inferiore alla minima contrattuale - vedi tabella);
▪ eventuali scatti di anzianità (spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% calcolato sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti);
▪ eventuale indennità di vitto e alloggio;
▪ i compensi per lavori straordinari e festivi;
▪ i contributi previdenziali a carico sia del datore sia del lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione, firmata, dalla quale risulti la somma dei compensi e- rogati nell'anno precedente.
Tale dichiarazione (paragonabile al Cud dei lavoratori dipendenti) può age- volare lo straniero nel momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di ricongiungimento familiare, quando, cioè, deve dimostrare di percepire un reddito superiore a determinati limiti fissati dalla legge.
La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano:
▪ conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno;
▪ conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale;
▪ non conviventi;
▪ addetti all'assistenza o alla sola presenza notturna.
La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei seguenti minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale.
I minimi retributivi 2009
Lavoratori conviventi (valori mensili) | |||
Livelli | Importi | Livelli | Importi |
A | euro 569,52 | A super | euro 673,07 |
B | euro 724,85 | B super | euro 776,62 |
C | euro 828,40 | C super | euro 880,17 |
D | euro 1.035,50* | D super | euro 1.087,27* |
* Spetta un’ulteriore indennità mensile di 153,12 euro.
Lavoratori conviventi-30 ore settimanali (val. mensili) | |||
Livelli | Importi | Livelli | Importi |
B | euro 517,75 | B super | euro 543,64 |
C | euro 600,59 |
Lavoratori non conviventi (valori orari) | |||
Livelli | Importi | Livelli | Importi |
A | euro 4,14 | A super | euro 4,87 |
B | euro 5,18 | B super | euro 5,49 |
C | euro 5,80 | C super | euro 6,10 |
D | euro 7,04 | D super | euro 7,35 |
Assistenza notturna (val. mensili) | |||
Livelli | Importi | Livelli | Importi |
B super (autosuff.) | euro 893,12 | D super (non autosuff.) | euro 1.250,37 |
C super (non autosuff.) | euro 1.012,20 |
Presenza notturna (val. mensili) | |
Livello unico | euro 598,01 |
Indennità di vitto e alloggio (val. giornalieri) | |
Pranzo e/o colazione | euro 1,709 |
Cena | euro 1,709 |
Alloggio | euro 1,478 |
Totale | euro 4,896 |
Indennità di vitto e alloggio
Lavoratore convivente a tempo pieno:
▪ ha diritto a vitto (pranzo e cena) e alloggio;
Lavoratore convivente a tempo parziale (fino a 30 ore di lavoro settimana- li):
▪ ha diritto al solo vitto;
Lavoratore non convivente che effettua un orario pari o superiore alle 6 ore giornaliere e assicura la presenza continuativa:
▪ ha diritto ad un pasto giornaliero o ad una indennità sostitutiva (il tem- po trascorso per il pasto – concordato tra le parti – non è retribuito).
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima stabilita tra le parti.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria così maggio- rata:
▪ del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
▪ del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
▪ del 60%, se prestato di domenica o in un giorno festivo.
N.B. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste con almeno un giorno di preavviso.
La tredicesima
La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzio- ne annua, che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore domestico in oc- casione delle festività natalizie, e comunque entro il mese di dicembre.
La tredicesima, che deve essere comprensiva dell’eventuale indennità di vit- to e alloggio, va calcolata moltiplicando la paga – mensile, settimanale o o- raria – per il numero di mesi, settimane o ore lavorate e dividendola per 12.
Esempio: ad una colf che ha lavorato dal 1° aprile al 31 dicembre e che percepisce una paga mensile di 1.000, spettano 750 euro di tredicesima. Il calcolo è: 1.000 x 9 (i mesi lavorati) :12= 750 euro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, in- fortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità (nei limiti del periodo di conservazione del posto).
I riposi settimanali
Il riposo settimanale complessivo è di 36 ore: la domenica (24 ore) e un altro giorno non festivo concordato tra datore di lavoro e lavoratore (12 ore). Nel giorno di riposo concordato, il lavoratore non può prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore alla metà di quelle che costitui- scono il normale orario di lavoro giornaliero.
N.B. Al lavoratore spetta una giornata di riposo interamente retribuita.
Ferie
Per ogni anno solare presso lo stesso datore di lavoro, e indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, al lavoratore domestico spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godi- mento delle ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, gli spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie globale, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o supe- riore a 15 giorni di calendario).
Esempio: al domestico che ha lavorato 8 mesi, spettano 16 giorni di fe- rie (26 giorni spettanti:12= 2 dodicesimi; 2x8 mesi lavorati = 16 giorni di ferie).
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, il cui calcolo varia a seconda che il lavoratore percepisca una retribuzione mensile o su base oraria.
In caso di retribuzione mensile, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giornaliera pari a 1/26 della normale retribuzione mensile, comprensi- va dell’eventuale indennità di vitto e alloggio.
Esempio: se il lavoratore percepisce 600 € al mese, gli spetta, per ogni giorno di ferie, una somma pari a 23,08 € (600 mensili:26 = 23,08€). Se, poi, il lavoratore è convivente, a questa cifra va aggiunta l’indennità di vitto e alloggio. Dunque, 23,08 € + 4,773 = 27,853 €.
In caso di retribuzione oraria, occorre prendere a riferimento il numero di ore lavorate nel mese precedente e dividerlo per 26. Questo importo deve, poi, essere moltiplicato per la retribuzione oraria convenuta per determinare la retribuzione di ogni giorno di ferie.
Esempio: se un lavoratore, nel mese immediatamente precedente alle ferie, ha lavorato per un totale di 52 ore ed ha una retribuzione oraria di 8,66 €,, gli spetta, per ogni giorno di ferie una somma pari a 17,32 € [52 ore lavorate:26 = 2; 2x8,66 (retribuzione giornaliera)= 17,32 €]
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. E’ possibile, però, frazio- narle in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.
N.B. Colf e badanti stranieri possono, con il consenso del datore di lavoro, ‘saltare’ le ferie dell’anno in corso e sommarle a quelle dell’anno successivo, così da ottenere un periodo complessivo di 52 giorni lavorativi ininterrotti.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie, con le solite modalità.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licen- ziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
Fine rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro domestico può avvenire per dimissioni del lavoratore o per licenziamento. In entrambi i casi si devono rispet- tare dei periodi di preavviso, come di seguito riportato.
Anzianità | Xxxxxx di preavviso | |
Per prestazioni pari o superiori a 25 ore settimanali | fino a 5 anni pres- so lo stesso datore | 15 giorni in caso di licenziamento |
7 giorni in caso di dimissioni | ||
oltre 5 anni presso lo stesso datore | 30 giorni in caso di licenziamento | |
15 giorni in caso di dimissioni | ||
Anzianità | Xxxxxx di preavviso | |
Per prestazioni infe- riori a 25 ore setti- manali | fino a 2 anni pres- so lo stesso datore | 8 giorni di calendario |
oltre 2 anni presso lo stesso datore | 15 giorni di calendario |
In caso di licenziamento Il datore di lavoro deve:
▪ comunicare la cessazione del rapporto di lavoro all’Inps, entro 5 giorni dall’evento, in una delle seguenti modalità:
o chiamando il numero verde 803.164;
o utilizzando l’apposita procedura INTERNET, disponibile sul sito xxx.Xxxx.xx;
o utilizzando il modulo cartaceo ”COLD-VAR”e presentandolo di- rettamente all’ufficio Inps di competenza o inviandolo tramite rac- comanda a./r.
▪ indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro nel bollettino di pagamento dei contributi Inps e fare il relativo versamento entro 10 giorni dalla fine del rapporto di lavoro4.
▪ corrispondere al lavoratore l’importo dovuto per le ferie fino ad al- lora maturate.
4 Il ritardo nel pagamento comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’Inps.
In particolare, spettano al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie a cui ha diritto (26 giorni), quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Esempio: se il lavoratore, licenziato o dimesso, ha svolto la sua attività per 5 mesi, ha maturato 10 giorni di ferie (26:12= 2 dodicesimi; 2x5mesi lavorati = 10 giorni di ferie).
Il calcolo dell’importo dovuto per ogni giorno di ferie maturato varia a se- conda che il lavoratore percepisca una retribuzione mensile o su base ora- ria. V.d. il paragrafo ‘Ferie’.
In caso di dimissioni il datore di lavoro deve seguire la stessa procedura prevista per i casi di licenziamento sopra descritta.
N.B. All’interno del modulo “COLD-VAR”, si deve indicare nell’apposito cam- po il motivo della cessazione del rapporto di lavoro.
Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per li- cenziamento, al lavoratore domestico spetta il trattamento di fine rap- porto (T.F.R.) o liquidazione.
Il T.F.R. si calcola sommando le retribuzioni percepite nell’anno, comprensi- ve della tredicesima e dell’eventuale indennità di vitto e alloggio, e dividen- do il totale per 13,5. La somma ottenuta va, poi, incrementata dell’1,5% annuo (mensilmente riproporzionato), e del 75% dell’aumento del costo della vita accertato dall’Istat.
N.B. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. fino ad un massimo del 70% di quanto maturato.
Le assenze dal lavoro
Malattia
In caso di malattia, il lavoratore domestico deve informare tempestivamen- te il datore di lavoro e inviare allo stesso (personalmente o mediante rac- comandata), entro 2 giorni dal rilascio, il certificato medico.
Quando è ammalato, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazio- ne del posto per i seguenti periodi nell’anno solare:
▪ 10 giorni di calendario, se ha un’anzianità di servizio fino a 6 mesi;
▪ 45 giorni di calendario, se ha un’ anzianità di servizio fra i 6 e i 24 mesi;
▪ 180 giorni di calendario, se l’anzianità di servizio è superiore ai 24 mesi.
Ha inoltre diritto, durante il periodo di malattia, alla metà del xxxxxxx xxx- tuito per i primi 3 giorni e al salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo nell’anno solare di:
▪ 8 giorni, se ha un’anzianità di servizio fino ai 6 mesi;
▪ 10 giorni, se ha un’anzianità dai 6 mesi ai 2 anni;
▪ 15 giorni, se ha un’anzianità superiore ai 2 anni.
N.B. Il lavoratore domestico non ha diritto al congedo per malattia del figlio ne all’ indennità di malattia.
Si precisa, però, che sarà attivata la Cassa Malattia Colf, per l’erogazione dell’ indennità di malattia, entro il 30 aprile 2007.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il lavoratore do- mestico ha diritto alla conservazione del posto per gli stessi periodi previsti in caso di malattia.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’Inail, nei seguenti termini:
▪ entro 24 ore, se è stato mortale;
▪ entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, se il lavoratore non è guaribile entro 3 giorni. In questo caso, il datore di lavoro deve corri- spondere al lavoratore la normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, mentre l’ Inail - a partire dal quarto giorno – versa un’ in- dennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media convenziona- le stabilita con decreto ministeriale.
Se, invece, il lavoratore è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro non è tenuto a farne denuncia all’INAIL, ma deve pagare la normale retribu- zione.
Maternità
La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per:
▪ i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo eventuali anticipi previsti dalla legge);
▪ i 3 mesi successivi alla data del parto.
Per i suddetti periodi di ‘astensione obbligatoria’ dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad una indennità di maternità, pagata dall’Inps e pari all’80% della retribuzione convenzionale.
Ai fini dell’indennità, la lavoratrice deve avere almeno 52 contributi setti- manali nei 2 anni precedenti l’inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nell’ anno precedente il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.
La domanda, per ricevere l’indennità di maternità, deve essere presentata, su apposito modulo (modulo MAT.), sia alla sede Inps competente per resi- denza sia al datore di lavoro.
N.B. La lavoratrice domestica può - dietro certificazione medica - avvalersi della ‘flessibilità’ del congedo di maternità, cioè proseguire l’attività la- vorativa durante l’ottavo mese di gravidanza e prolungare, così, a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
I periodi di congedo per maternità sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio, spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
La retribuzione, comprensiva di vitto e alloggio se spettanti, sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
Permessi retribuiti
Possono essere concessi per:
▪ visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro:
o 16 ore annue di permesso retribuito, se convivente;
o 12 ore annue, se convivente con un orario di lavoro fino a 30 ore settimanali;
o 12 ore annue, se non convivente con un orario di lavoro di almeno 30 ore settimanali;
o 12 ore annue proporzionate in base all’effettivo orario di lavoro svolto, se non convivente con un orario inferiore a 30 ore settima- nali;
▪ comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il se- condo grado: 3 giorni lavorativi di permesso retribuito;
▪ nascita di un figlio: 2 giorni di permesso retribuito al lavoratore uo- mo;
▪ formazione professionale: 40 ore annue per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari, se in possesso di un contratto a tempo pieno e indetermina- to e di un’ anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi;
▪ motivi sindacali: 6 giorni lavorativi all’anno ai componenti di organi direttivi, provinciali o nazionali.
N.B. Al lavoratore che ne faccia richiesta, possono essere concessi, per giu- stificati motivi (tra i quali la frequenza di corsi scolastici per il conseguimen-
to del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale),
permessi di breve durata non retribuiti.
I contributi
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in favore del lavora- tore domestico.
Il contributo è legato alla retribuzione oraria effettiva, che si compone dei seguenti elementi:
▪ la retribuzione oraria concordata tra le parti;
▪ la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
▪ il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato in misura ora- ria.
I contributi vanno versati ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retri- buiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si somma- no quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per ma- lattia, ferie, festività infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di pro- pria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.
Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro.
I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'Inps e dall'I- nail per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli as- segni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antituber- colare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malat- tie professionali.
L’importo
Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi –rapportati al- la retribuzione oraria effettiva - dovuti per il 2009:
Importo contributo orario anno 2009 | ||
Retribuzione oraria ef- fettiva | con quota assegni familiari | senza quota assegni familiari b) |
fino a 7,17 | 1,33 (0,32)a) | 1,33 (0,32) |
otre 7,17 e fino a 8,75 | 1,50 (0,36) | 1,50 (0,36) |
oltre 8,75 | 1,83 (0,44) | 1,83 (0,44) |
orario di lavoro di almeno 25 ore setti- manali c) (tutte effet- tuate presso lo stesso datore di lavoro) | 0,97 (0,23) | 0,96 (0,23) |
a) La cifra tra parentesi è la quota contributiva a carico del lavoratore domestico. b) Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto solo quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o parente (figlio, xxx- xxxxx o sorella e nipote) o affine (genero, nuora e cognati) entro il terzo grado e convivente. c) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla re- tribuzione oraria corrisposta. |
Dal 1° gennaio 2000 l’importo dei contributi è uguale per tutti i lavoratori domestici – italiani, comunitari, extracomunitari – essendo stato soppresso il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari.
Il versamento
Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal datore di lavoro ogni trimestre alle seguenti scadenze:
Dal 1° al 10 aprile | Versamento per il 1° trimestre |
Dal 1° al 10 luglio | Versamento per il 2° trimestre |
Dal 1° al 10 ottobre | Versamento per il 3° trimestre |
Dal 1° al 10 gennaio | Versamento per il 4° trimestre |
Il pagamento dei contributi si può effettuare tramite bollettini di c/c po- stale, rilasciati dall’Inps, oppure tramite pagamento on-line, collegandosi al sito xxx.Xxxx.xx, nella sezione servizi on-line per il cittadino.
Da ricordare:
prima di accedere al servizio di pagamento on-line è necessario regi- strarsi nel sito di Poste italiane xxx.xxxxx.xx.
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso l’addebito in conto cor- rente BancoPosta; la Carta prepagata postepay emessa da Posteitaliane; le Carte di credito Visa, Visa Electron, MasterCard e Maestro.
Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati, pena l'applicazione di multe da parte dell'Inps.
N.B. Il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare versamenti in caso di lunghe assenze dal lavoro.
Agevolazioni fiscali Colf:
Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo mas- simo di 1.549,37 euro l’anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps.
N.B. L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi di- chiarati.
Assistente familiare:
il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese soste- nute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al sogget- to non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa.
Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari:
▪ il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria;
▪ le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’ assistente familiare.
N.B. Si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supe- ra 40.000 euro.
La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione pre- vista per l’ assistente familiare, e viceversa.
È importante sapere che:
L’Inps accredita, in favore del lavoratore domestico, tanti contributi setti- manali quante sono le settimane lavorate e, quindi, retribuite, a condi- zione che per ciascuna settimana risultino denunciate almeno 24 ore. Se le ore di lavoro settimanali sono inferiori a 24, i contributi accredi- tati vengono proporzionalmente ridotti.
Attenzione: le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche pre- stando attività lavorativa presso più datori di lavoro
La regolarizzazione
I datori di lavoro domestico possono regolarizzare i rapporti di lavoro ‘sco- nosciuti’ all’Inps, cioè non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, effettuando il pagamento dei contributi, finora non versati, in favore del proprio domestico.
Domanda
La domanda di regolarizzazione, all’interno della quale il datore di lavoro deve indicare, oltre alle generalità del lavoratore, i periodi da regolarizzare, va presentata presso la Sede Inps competente entro il 30 settembre 2008.
All’interno della domanda il datore di lavoro deve indicare, oltre alle genera- lità del lavoratore, i periodi da regolarizzare che non possono essere an- teriori ai 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda stes- sa.
I datori di lavoro che hanno già utilizzato la procedura di emersione per pe- riodi fino al 30 settembre 2007, possono avvalersi di questa proroga solo per lavoratori diversi da quelli per i quali già usufruiscono della agevolazione in corso di pagamento.
Come effettuare i versamenti
Il datore di lavoro, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro, deve versare i contributi solo per due terzi della somma dovuta, secondo le seguenti modalità:
▪ al momento della domanda, deve versare un quinto del totale dovuto;
▪ per la parte restante, può pagare in 60 rate mensili di pari importo e senza interessi.
Attenzione:
a) i lavoratori da regolarizzare non devono pagare la parte di contri- buti a loro carico;
b) l’importo delle prestazioni previdenziali relative ai periodi ‘regolarizzati’ è proporzionato ai contributi effettivamente versati;
c) per poter usufruire della regolarizzazione, il datore di lavoro deve man- tenere in servizio il lavoratore per almeno 2 anni dal momento del- la domanda (salve le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa).
I contributi figurativi
Il lavoratore domestico ha diritto, dietro esplicita richiesta, all’accredito dei contributi figurativi per i periodi di:
▪ servizio militare;
▪ disoccupazione indennizzata;
▪ assenza dal lavoro per maternità obbligatoria;
▪ assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare;
▪ assenza dal lavoro per malattia o infortunio.
Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l’assicurazione mediante versamenti volontari, per perfe- zionare i requisiti minimi per il diritto a pensione.
Tutele previdenziali e assistenziali
Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi al fine di garantire al lavoratore domestico le seguenti prestazioni concesse dall’Inps:
▪ prestazioni pensionistiche
- anzianità
- vecchiaia
- superstiti o di reversibilità
- assegno ordinario di invalidità
- inabilità
▪ prestazioni assistenziali
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di maternità;
- indennità di disoccupazione, ordinaria e con requisiti ridotti;
- indennità di assistenza antitubercolare
Si riporta di seguito una breve descrizione delle prestazioni assistenziali.
Assegno per il nucleo familiare
È una prestazione, aggiunta alla retribuzione, a cui si ha diritto se:
▪ il reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le per- sone che compongono il nucleo familiare, non superi determinati li- miti, stabiliti ogni anno dalla legge;
▪ il reddito derivi, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da pre- stazioni derivanti da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccu- pazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).
Spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare:
▪ il richiedente dell'assegno;
▪ il coniuge non legalmente separato;
▪ i figli di età inferiore ai 18 anni;
▪ i figli maggiorenni inabili;
▪ i nipoti, con meno di 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna).
La domanda deve essere presentata direttamente alla sede Inps competen- te per residenza.
Se il lavoratore è extracomunitario
L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori extracomunitari:
1. solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di pro- venienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. [N.B. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risul- ti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.]
2. anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. [N.B. I Paesi che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Argentina, Australia, Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay]
3. anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - ab- bia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previ- denziali di almeno due Stati membri.
Attenzione:
I lavoratori neocomunitari – compresi i rumeni e i bulgari entrati nell’
U.E. dal 1° gennaio 2007 - anche per i familiari residenti nel paese d’origine o in un paese convenzionato.
Indennità di maternità
L'indennità di maternità sostituisce la retribuzione e viene pagata alle la- voratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzio- ne di gravidanza dopo il 180° giorno (spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo).
L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media gior- naliera e spetta:
▪ nei 2 mesi precedenti la data del parto;
▪ nei 3 mesi successivi alla data del parto5.
Da ricordare:
La lavoratrice ha il diritto di rimanere al lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di a- stensione non utilizzato.
Per ricevere l’indennità di maternità, la lavoratrice deve presentare la do- manda sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro.
Indennità di disoccupazione
Indennità ordinaria
L’indennità di disoccupazione viene pagata al lavoratore in caso di licen- ziamento o di dimissioni per giusta causa.
Per avere diritto a questa indennità, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:
▪ almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la fi- ne del rapporto di lavoro;
▪ almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
▪ iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, entro 40 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione - percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il lavo- ratore ha un’età pari o superiore 50 anni.
5 Nel caso, invece, di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, l’indennità viene concessa solo per 30 giorni.
La domanda deve essere presentata, entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, direttamente alla sede Inps competente per residenza.
Indennità con requisiti ridotti
Spetta al lavoratore che:
▪ nell’anno precedente abbia lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
▪ abbia versato almeno un contributo settimanale per la disoccupazione involontaria prima del biennio precedente la domanda.
Dal 1° gennaio 2008, l’indennità con requisiti ridotti è pari al 35% della re- tribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni.
La domanda deve essere presentata, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente alla sede Inps competente per residenza.
Indennità antitubercolare
È un’indennità, sostitutiva o integrativa della retribuzione, che viene pagata al lavoratore dipendente con almeno un anno di contribuzione e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tuber- xxxxxx, anche se non iscritti all’Inps.
La domanda deve essere presentata direttamente alla sede Inps competen- te per residenza.
I moduli per richiedere tutte queste prestazioni sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell’Istituto xxx.Xxxx.xx, nella sezione "moduli".