Convenzione di Tampere
Convenzione di Tampere
sulla fornitura di risorse di telecomunicazione per
l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe
Conclusa a Tampere (Finlandia) il 18 giugno 1998
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 aprile 2002 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 gennaio 2005
Gli Stati parte della presente Convenzione,
riconoscendo che le catastrofi sono sempre più gravi per ampiezza, complessità, frequenza e impatto e hanno conseguenze particolarmente serie nei Paesi in svilup- po;
ricordando che gli organismi di soccorso e assistenza umanitaria hanno bisogno di risorse di telecomunicazione affidabili e flessibili per adempiere i loro compiti d’importanza vitale;
ricordando anche che le risorse di telecomunicazione svolgono un ruolo essenziale, permettendo di assicurare più facilmente la sicurezza del personale incaricato del soccorso e dell’assistenza umanitaria;
ricordando inoltre che la radiodiffusione svolge un ruolo determinante nella diffu- sione di informazioni precise destinate alle popolazioni colpite;
convinti che l’approntamento corretto e in tempi brevi di risorse di telecomunica- zione e la diffusione efficace e rapida di informazioni precise e affidabili siano essenziali per ridurre le perdite di vite umane, le sofferenze e i danni causati dalle catastrofi ai beni e all’ambiente;
preoccupati per le conseguenze delle catastrofi sugli impianti di telecomunicazione e sulla diffusione delle informazioni;
consapevoli dei bisogni particolari dei Paesi meno avanzati vittime di catastrofi naturali in materia di assistenza tecnica per sviluppare risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe;
riaffermando la priorità assoluta accordata alle telecomunicazioni di emergenza destinate a salvare vite umane in oltre 50 strumenti normativi internazionali, com- presa la Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni;
considerando gli antecedenti della cooperazione e del coordinamento internazionale per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe, e in particolare il fatto che l’approntamento e l’utilizzazione rapida delle risorse di telecomunicazione possono contribuire a salvare vite umane;
RU 2011 3839
prendendo atto inoltre dei lavori della Conferenza internazionale sulle comunica- zioni in caso di catastrofe (Ginevra, 1990) relativi al ruolo svolto dai sistemi di telecomunicazione per rimediare alle catastrofi e far fronte alle loro conseguenze;
tenendo conto che gli autori della Dichiarazione di Tampere sulle comunicazioni in caso di catastrofe (Tampere, 1991) hanno chiesto con insistenza che siano utilizzati sistemi di telecomunicazione affidabili per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe e che sia redatta una Convenzione internazionale sulle comunicazioni in caso di catastrofe per facilitare l’impiego di tali sistemi;
prendendo atto della risoluzione 44/236 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che proclama il periodo 1990–2000 Decennio internazionale della preven- zione delle catastrofi naturali, e della risoluzione 46/182, che chiede il rafforzamento del coordinamento dell’aiuto umanitario di emergenza;
prendendo atto inoltre del preminente ruolo svolto dalle risorse di comunicazione nella Strategia di Yokohama per un mondo più sicuro e nel Piano d’azione adottati dalla Conferenza mondiale sulla prevenzione delle catastrofi naturali (Yokohama, 1994);
prendendo atto anche della risoluzione 7 della Conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni (Buenos Aires, 1994), interinata dalla risoluzione 36 della Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Kyoto, 1994), che prega con insistenza i governi di adottare tutte le misure possibili nella pratica per facilitare l’approntamento rapido e l’utilizzazione efficace di attrez- zature di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe, riducendo e, laddove possibile, elimi- nando gli ostacoli normativi e rafforzando la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati;
prendendo atto inoltre della risoluzione 644 della Conferenza mondiale delle radio- comunicazioni (Ginevra, 1997), che prega con insistenza i governi di apportare il loro pieno contributo all’adozione della presente Convenzione e alla sua attuazione a livello nazionale;
prendendo atto inoltre della risoluzione 19 della Conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni (La Valletta, 1998), che prega con insistenza i governi di proseguire l’esame della presente Convenzione al fine di apportare il loro pieno contributo alla sua adozione;
prendendo atto inoltre della risoluzione 51/94 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che incoraggia lo sviluppo di una procedura trasparente e rapida per l’istitu- zione di modalità di coordinamento efficaci in materia di soccorso in caso di cata- strofe e lo sviluppo della rete ReliefWeb quale sistema d’informazione su scala mondiale per la diffusione di elementi d’informazione affidabili e attuali sulle situa- zioni di emergenza e sulle catastrofi naturali;
riferendosi alle conclusioni del Gruppo di lavoro sulle telecomunicazioni di emer- genza in relazione al ruolo essenziale svolto dalle telecomunicazioni nell’attenua- zione degli effetti delle catastrofi e nelle operazioni di soccorso;
con il sostegno dei lavori di numerosi Stati, organismi delle Nazioni Unite, organiz- zazioni governative, intergovernative o non governative, agenzie di aiuto umanita- rio, fornitori di attrezzatura e di servizi di telecomunicazione, rappresentanti della stampa, università e organizzazioni attive nel settore delle comunicazioni o del soccorso in caso di catastrofe, allo scopo di migliorare e di facilitare le comunica- zioni legate alle operazioni di soccorso in caso di catastrofe;
desiderosi di mettere rapidamente a disposizione risorse di telecomunicazione affi- dabili per attenuare gli effetti delle catastrofi e permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso; e
desiderosi inoltre di facilitare la cooperazione internazionale volta ad attenuare gli effetti delle catastrofi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Salvo indicazione contraria a seconda del contesto in cui sono utilizzati, ai fini della presente Convenzione i seguenti termini significano:
1. «Stato parte»: Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Con- venzione;
2. «Stato parte che presta assistenza»: Stato parte della presente Convenzione che presta assistenza in materia di telecomunicazione in virtù della Conven- zione;
3. «Stato parte richiedente»: Stato parte della presente Convenzione che chiede assistenza in materia di telecomunicazione in virtù della Convenzione;
4. «la presente Convenzione»: la Convenzione di Tampere sulla fornitura di risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe;
5. «depositario»: il depositario della presente Convenzione designato all’arti- colo 16;
6. «catastrofe»: grave perturbazione del funzionamento della società, che com- porta una minaccia reale e generalizzata per la vita o la salute umana, i beni o l’ambiente, indipendentemente dal fatto che la causa sia un incidente, un fenomeno naturale o un’attività umana e che si tratti di un evento improv- viso o del risultato di processi complessi protrattisi per lungo tempo;
7. «attenuazione degli effetti delle catastrofi»: misure volte a prevenire, preve- dere o monitorare le catastrofi, a prepararvisi, ad affrontarle e ad attenuarne le conseguenze;
8. «rischio sanitario»: improvviso insorgere di malattie infettive, quali epide- mia o pandemia, o qualsiasi altro evento che comporta una minaccia reale per la vita o la salute umana e può provocare una catastrofe;
9. «rischio naturale»: evento o processo, quali sisma, incendio, inondazione, vento, smottamento, valanga, ciclone, tsunami, invasione di insetti, siccità o eruzione vulcanica, che può provocare una catastrofe;
10. «organizzazione non governativa»: qualsiasi organizzazione, comprese le entità private o le imprese, che non sia uno Stato, un’organizzazione gover- nativa o un’organizzazione intergovernativa, che opera nel settore dell’atte- nuazione degli effetti delle catastrofi e delle operazioni di soccorso in caso di catastrofe e/o della fornitura di risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe;
11. «entità che non è uno Stato»: qualsiasi entità che non sia uno Stato, compre- si le organizzazioni non governative e il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che opera nel settore dell’attenuazione degli effetti delle catastrofi e delle operazioni di soccorso in caso di catastrofe e/o della fornitura di risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe;
12. «operazioni di soccorso»: attività destinate a ridurre le perdite umane, le sof- ferenze e i danni ai beni e/o all’ambiente provocati da una catastrofe;
13. «assistenza in materia di telecomunicazione»: fornitura di risorse di teleco- municazione e altre risorse o sostegni destinati a facilitare l’utilizzazione delle risorse di telecomunicazione;
14. «risorse di telecomunicazione»: personale, attrezzatura, materiale, informa- zioni, formazione, spettro di frequenze radioelettriche, capacità di rete o di trasmissione o qualsiasi altra risorsa necessaria alle telecomunicazioni;
15. «telecomunicazioni»: qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, testi, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura, attraverso cavi, radioelettricità, fibre ottiche o altri sistemi elettromagnetici.
Art. 2 Coordinamento
1. Il Coordinatore delle Nazioni Unite dei soccorsi di emergenza è il coordinatore delle operazioni della presente Convenzione e in quanto tale assume le responsa- bilità di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 9.
2. Il coordinatore delle operazioni chiede alle istituzioni delle Nazioni Unite compe- tenti, segnatamente all’Unione internazionale delle telecomunicazioni, di aiutarlo a realizzare gli obiettivi della presente Convenzione e, in particolare, ad adempiere alle responsabilità di cui agli articoli 8 e 9 e di fornire qualsiasi sostegno tecnico necessario, conformemente al loro scopo.
3. Le responsabilità del coordinatore delle operazioni nell’ambito della presente Convenzione si limitano alle attività di coordinamento di portata internazionale.
Art. 3 Disposizioni generali
1. Gli Stati parte collaborano tra di loro e con le entità che non sono Stati e le orga- nizzazioni intergovernative, conformemente alle disposizioni della presente Con- venzione, allo scopo di facilitare l’utilizzazione delle risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe.
2. Tale utilizzazione può comprendere, ma non esclusivamente:
a) l’approntamento di attrezzature di telecomunicazione terrestre e satellitare per prevedere e monitorare i rischi naturali, i rischi sanitari e le catastrofi e per fornire informazioni corrispondenti;
b) la condivisione delle informazioni concernenti i rischi naturali, i rischi sani- tari e le catastrofi tra gli Stati parte e con altri Stati ed entità che non sono Stati e la diffusione di tali informazioni alla popolazione e segnatamente alle comunità esposte;
c) la rapida fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione per atte- nuare gli effetti delle catastrofi; e
d) l’installazione e il funzionamento di risorse di telecomunicazione affidabili e flessibili destinate a essere utilizzate dalle organizzazioni di soccorso e assi- stenza umanitaria.
3. Per facilitare tale utilizzazione, gli Stati parte possono concludere accordi o convenzioni internazionali o bilaterali supplementari.
4. Gli Stati parte chiedono al coordinatore delle operazioni, in consultazione con l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, il depositario, le altre istituzioni delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative, di fare tutto quanto possibile, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, per:
a) elaborare, d’intesa con gli Stati parte, accordi tipo sui quali potranno basarsi gli accordi internazionali o bilaterali volti a facilitare la fornitura di risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le opera- zioni di soccorso in caso di catastrofe;
b) mettere a disposizione degli Stati parte, degli altri Stati, delle entità che non sono Stati e delle organizzazioni intergovernative accordi tipo, buone prassi e altre informazioni pertinenti concernenti la fornitura di risorse di teleco- municazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe, attraverso canali elettronici o altri meccanismi adeguati;
c) elaborare, gestire e aggiornare le procedure e i sistemi di raccolta e diffu- sione di informazioni necessarie all’attuazione della presente Convenzione; e
d) informare gli Stati sulle condizioni della presente Convenzione nonché faci- litare e sostenere la cooperazione tra gli Stati parte prevista dalla presente Convenzione.
5. Gli Stati parte cooperano tra di loro allo scopo di rafforzare la capacità delle organizzazioni governative, delle entità che non sono Stati e delle organizzazioni intergovernative per permettere loro di creare meccanismi di formazione sull’utiliz- zazione e sulla gestione delle attrezzature nonché corsi di apprendimento delle tecniche di sviluppo, concezione e costruzione di impianti di telecomunicazione di emergenza atti a facilitare la prevenzione e il monitoraggio delle catastrofi nonché la riduzione dei loro effetti.
Art. 4 Fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione
1. Uno Stato parte che chiede assistenza in materia di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e per le operazioni di soccorso in caso di catastrofe può rivolgersi a qualsiasi altro Stato parte, direttamente o per il tramite del coordinatore delle operazioni. Nel secondo caso, il coordinatore delle operazioni comunica immediatamente tale domanda a tutti gli altri Stati parte interessati; nel primo caso, lo Stato parte richiedente informa al più presto il coordinatore delle operazioni.
2. Uno Stato parte che chiede assistenza in materia di telecomunicazione precisa l’entità e il tipo di assistenza richiesta nonché le misure prese in applicazione degli articoli 5 e 9 della presente Convenzione e, se possibile, fornisce allo Stato parte a cui si rivolge e/o al coordinatore delle operazioni ogni altra informazione necessaria per stabilire in che misura tale Stato parte possa rispondere alla sua domanda.
3. Ogni Stato parte a cui è presentata una domanda di assistenza in materia di tele- comunicazione, direttamente o per il tramite del coordinatore delle operazioni, stabilisce e comunica immediatamente allo Stato parte richiedente se è disposto a prestare l’assistenza richiesta, direttamente o in altro modo, e indica la portata, i termini, le condizioni e le restrizioni applicabili a tale assistenza nonché, se del caso, i relativi costi.
4. Ogni Stato parte che decide di prestare assistenza in materia di telecomunica- zione informa al più presto il coordinatore delle operazioni.
5. Nessuna assistenza in materia di telecomunicazione sarà fornita da uno Stato parte in virtù della presente Convenzione senza il consenso dello Stato parte richie- dente. Quest’ultimo ha il diritto di rifiutare la totalità o una parte dell’assistenza in materia di telecomunicazione che gli propone un altro Stato parte conformemente alla propria legislazione e alla propria politica generale.
6. In virtù del presente articolo, gli Stati parte riconoscono agli Stati parte richieden- ti il diritto di chiedere assistenza in materia di telecomunicazione direttamente a entità che non sono Stati o a organizzazioni intergovernative e riconoscono alle entità che non sono Stati e alle organizzazioni intergovernative il diritto di prestare, conformemente alle disposizioni giuridiche a cui sono soggette, assistenza in materia di telecomunicazione agli Stati parte richiedenti.
7. Le entità che non sono Stati e le organizzazioni intergovernative non possono essere «Stati parte richiedenti» e non sono autorizzate a chiedere assistenza in materia di telecomunicazione in virtù della presente Convenzione.
8. Nessuna disposizione della presente Convenzione altera il diritto di uno Stato parte di dirigere, gestire, coordinare e sorvegliare, in applicazione della propria legislazione nazionale, l’assistenza in materia di telecomunicazione prestata sul proprio territorio in virtù della presente Convenzione.
Art. 5 Privilegi, immunità e facilitazioni
1. Lo Stato parte richiedente concede, nei limiti permessi dalla propria legislazione nazionale, alle persone che non sono propri cittadini e alle organizzazioni che non hanno sede o non sono domiciliate sul proprio territorio, che operano in virtù della presente Convenzione e che sono state regolarmente notificate allo Stato parte richiedente e accettate da quest’ultimo, i privilegi, le immunità e le facilitazioni necessari all’esercizio delle loro funzioni, compresi, ma non esclusivamente:
a) l’immunità in materia di arresto, detenzione e giurisdizione, anche per quan- to riguarda la competenza in materia civile, penale e amministrativa dello Stato parte richiedente in relazioni agli atti od omissioni legati speci- ficatamente e direttamente alla fornitura di assistenza in materia di teleco- municazione;
b) l’esenzione da imposte, tasse o altri dazi, ad eccezione di quelli inclusi abi- tualmente nei prezzi dei beni e dei servizi, nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza o per le attrezzature, il materiale e gli altri beni introdotti o ac- quistati nel territorio dello Stato parte richiedente allo scopo di prestare assi- stenza in materia di telecomunicazione in virtù della presente Convenzione; e
c) l’immunità contro il sequestro, il pignoramento o la requisizione di tali at- trezzature, materiale e beni.
2. Lo Stato parte richiedente fornisce, nei limiti delle proprie capacità, impianti e servizi in loco per la gestione adeguata ed efficace dell’assistenza in materia di telecomunicazione; deve tra l’altro provvedere affinché le attrezzature di telecomu- nicazione introdotte nel suo territorio in virtù della presente Convenzione siano autorizzate al più presto o esonerate dall’autorizzazione conformemente alle sue disposizioni giuridiche e normative.
3. Lo Stato parte richiedente garantisce la protezione del personale, delle attrezzatu- re e del materiale introdotti nel suo territorio in virtù della presente Convenzione.
4. I diritti di proprietà sulle attrezzature e sul materiale forniti in virtù della presente Convenzione non sono alterati dal loro impiego in virtù della presente Convenzione. Lo Stato parte richiedente assicura che tali attrezzature, materiale e beni siano resti- tuiti al più presto allo Stato parte che presta assistenza.
5. Lo Stato parte richiedente non può destinare l’approntamento o l’utilizzazione di risorse di telecomunicazione fornite in virtù della presente Convenzione a scopi non direttamente legati alla previsione o al monitoraggio delle catastrofi oppure alle misure volte a prepararvisi, ad affrontarle, ad attenuarne gli effetti o a prestare soc- corso durante le catastrofi o in seguito a queste ultime.
6. Nessuna disposizione del presente articolo esige che uno Stato parte richiedente conceda privilegi e immunità ai propri cittadini, ai propri residenti permanenti o alle organizzazioni che hanno sede o sono domiciliate sul suo territorio.
7. Fatti salvi i privilegi e le immunità conformemente alle disposizioni del presente articolo, tutte le persone che entrano sul territorio di uno Stato parte per prestare assistenza in materia di telecomunicazione o facilitare in altro modo l’utilizzazione di risorse di telecomunicazione in virtù della presente Convenzione e tutte le orga- nizzazioni che prestano assistenza in materia di telecomunicazione o facilitano in altro modo l’utilizzazione di risorse di telecomunicazione in virtù della presente Convenzione sono tenute a rispettare la legislazione e la normativa di tale Stato parte. Tali persone e organizzazioni sono anche tenute a non interferire negli affari interni dello Stato parte sul territorio del quale sono entrate.
8. Nessuna disposizione del presente articolo deve pregiudicare i diritti e gli obbli- ghi relativi ai privilegi e alle immunità concessi alle persone e alle organizzazioni che partecipano direttamente o indirettamente all’assistenza in materia di telecomu- nicazione conformemente ad altri accordi internazionali (compresa la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea generale il 13 febbraio 1946, e la Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall’Assemblea generale il 21 novembre 1947) o al diritto internazionale.
Art. 6 Cessazione dell’assistenza
1. Lo Stato parte richiedente o lo Stato parte che presta assistenza può, in qualsiasi momento, porre fine all’assistenza in materia di telecomunicazione riveduta o pre- stata ai sensi dell’articolo 4 mediante notifica scritta. Non appena ricevuta la noti- fica, gli Stati parte interessati avviano consultazioni allo scopo di porre fine in modo adeguato e rapido all’assistenza, tenendo conto dei rischi per le vite umane che comporta la cessazione dell’assistenza e delle conseguenze sulle operazioni di soc- corso in caso di catastrofe in corso.
2. Gli Stati parte che prestano o ricevono assistenza in materia di telecomunicazione in virtù della presente Convenzione restano vincolati dalle disposizioni della pre- sente Convenzione dopo la cessazione di tale assistenza.
3. Ogni Stato parte che chiede la cessazione dell’assistenza in materia di telecomu- nicazione notifica tale domanda al coordinatore delle operazioni. Il coordinatore fornisce l’aiuto richiesto e necessario per facilitare la cessazione dell’assistenza in materia di telecomunicazione.
Art. 7 Pagamento o rimborso di spese o dazi
1. Gli Stati parte possono sottoporre la fornitura di assistenza in materia di teleco- municazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soc- corso in caso di catastrofe a un accordo relativo al pagamento o al rimborso delle spese o dei dazi specificati, tenendo sempre presenti le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo.
2. Nel caso in cui si applichi tale condizione, gli Stati parte stabiliscono per iscritto, prima della fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione:
a) l’obbligo di pagamento o rimborso;
b) l’importo di tale pagamento o rimborso nonché le modalità di calcolo; e
c) gli altri termini, condizioni o restrizioni applicabili al pagamento o al rim- borso, compresa, ma non esclusivamente, la valuta in cui è effettuato il pa- gamento o rimborso.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 lettere b e c del presente articolo possono essere soddisfatte mediante un rimando a tariffe, tassi o prezzi pubblicati.
4. Affinché la negoziazione degli accordi relativi al pagamento e al rimborso non ritardi inutilmente la fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione, il coordinatore delle operazioni elabora, d’intesa con gli Stati parte, un accordo tipo di pagamento o rimborso, che può costituire la base per negoziare gli obblighi di pa- gamento e rimborso ai sensi del presente articolo.
5. Nessuno Stato parte è tenuto a procedere al pagamento o al rimborso di spese o dazi ai sensi della presente Convenzione senza prima aver espresso il proprio con- senso alle condizioni stabilite da uno Stato parte che presta assistenza conformemen- te al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Se la fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione è regolarmente soggetta al pagamento o al rimborso di spese o dazi ai sensi del presente articolo, tale pagamento o rimborso è effettuato immediatamente dopo la presentazione della domanda di pagamento o rimborso da parte dello Stato parte che presta assistenza.
7. I fondi pagati o rimborsati da uno Stato parte richiedente nell’ambito della forni- tura di assistenza in materia di telecomunicazione sono liberamente trasferibili al di fuori della giurisdizione dello Stato parte richiedente e non devono essere oggetto di ritardi né essere trattenuti.
8. Per stabilire se sia opportuno assoggettare la fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione a un accordo che preveda il pagamento o il rimborso di spese o dazi specificati nonché l’importo di tali spese o dazi e i termini, le condizioni e le restrizioni associati al loro pagamento o rimborso, gli Stati parte tengono conto segnatamente:
a) dei principi delle Nazioni Unite in materia di assistenza umanitaria;
b) della natura della catastrofe, del rischio naturale o del rischio sanitario;
c) delle conseguenze o delle potenziali conseguenze della catastrofe;
d) del luogo di origine della catastrofe;
e) della regione colpita o potenzialmente colpita dalla catastrofe;
f) di eventuali catastrofi precedenti e della probabilità di future catastrofi nella regione colpita;
g) della capacità di ciascuno Stato colpito dalla catastrofe, dal rischio naturale o dal rischio sanitario di prepararsi o affrontare tale evento; e
h) dei bisogni dei Paesi in sviluppo.
9. Il presente articolo si applica inoltre ai casi in cui l’assistenza in materia di tele- comunicazione è fornita da un’entità che non è uno Stato o da un’organizzazione intergovernativa, a condizione che:
a) lo Stato parte richiedente abbia acconsentito alla fornitura di tale assistenza in materia di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle cata- strofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe e non vi abbia posto fine;
b) l’entità che non è uno Stato o l’organizzazione intergovernativa che presta tale assistenza in materia di telecomunicazione abbia informato lo Stato par- te richiedente della sua accettazione del presente articolo e degli articoli 4 e 5; e
c) l’applicazione del presente articolo non sia incompatibile con qualsiasi altro accordo concernente le relazioni tra lo Stato parte richiedente e l’entità che non è uno Stato o l’organizzazione intergovernativa che presta tale assi- stenza in materia di telecomunicazione.
Art. 8 Inventario delle informazioni concernenti l’assistenza in materia di telecomunicazione
1. Ogni Stato parte notifica al coordinatore delle operazioni il nome della propria autorità o delle proprie autorità:
a) incaricata/e delle questioni riguardanti la presente Convenzione e autoriz- zata/e a chiedere, offrire e accettare assistenza nonché a porvi fine; e
b) abilitata/e a stabilire le risorse governative, intergovernative e/o non gover- native che possono essere liberate per facilitare l’utilizzazione delle risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le ope- razioni di soccorso in caso di catastrofe, compresa la fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione.
2. Ogni Stato parte deve impegnarsi ad informare prontamente il coordinatore delle operazioni di qualsiasi modifica apportata alle informazioni comunicate conforme- mente alle disposizioni del presente articolo.
3. Il coordinatore delle operazioni può accettare che un’entità che non è uno Stato o un’organizzazione intergovernativa gli notifichi le procedure che applica per auto- rizzare l’offerta e la cessazione di assistenza in materia di telecomunicazione con- formemente al presente articolo.
4. Uno Stato parte, un’entità che non è uno Stato o un’organizzazione intergoverna- tiva può, a sua discrezione, includere nel fascicolo che trasmette al coordinatore delle operazioni informazioni concernenti risorse di telecomunicazione particolari o piani relativi all’utilizzazione di tali risorse per rispondere a una domanda di assi- stenza in materia di telecomunicazione presentata da uno Stato parte richiedente.
5. Il coordinatore delle operazioni tiene aggiornati tutti gli elenchi delle autorità e diffonde rapidamente queste informazioni agli Stati parte, agli altri Stati, alle entità che non sono Stati e alle organizzazioni intergovernative, a meno che uno Stato parte, un’entità che non è uno Stato o un’organizzazione intergovernativa non abbia specificato precedentemente per iscritto che la diffusione delle informazioni che fornisce deve essere limitata.
6. Il coordinatore delle operazioni tratta la documentazione presentata da entità che non sono Stati o da organizzazioni intergovernative secondo le stesse modalità applicabili alla documentazione presentata dagli Stati parte.
Art. 9 Ostacoli normativi
1. Gli Stati parte riducono o eliminano, nei limiti del possibile e in conformità con la loro legislazione nazionale, gli ostacoli normativi all’utilizzazione delle risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe, compresa la fornitura di assistenza in materia di telecomunicazione.
2. Gli ostacoli normativi possono includere i seguenti ostacoli, ma non esclusiva- mente:
a) disposizioni normative che limitano l’importazione o l’esportazione di at- trezzature di telecomunicazione;
b) disposizioni normative che limitano l’utilizzazione delle attrezzature di tele- comunicazione o dello spettro di frequenze radioelettriche;
c) disposizioni normative che limitano la libertà di movimento del personale che utilizza le attrezzature di telecomunicazione o che sono indispensabili alla loro utilizzazione efficace;
d) disposizioni normative che limitano il transito delle risorse di telecomunica- zione verso il o dal territorio dello Stato parte o attraverso tale territorio;
e) ritardi dovuti all’amministrazione di disposizioni normative di questo gene- re.
3. Gli ostacoli normativi possono essere ridotti mediante le seguenti misure, ma non esclusivamente:
a) revisione della normativa;
b) esonero di risorse di telecomunicazione specificate dall’applicazione di tali disposizioni normative durante la loro utilizzazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe;
c) autorizzazione preliminare a utilizzare risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe, nel rispetto di tali disposizioni normative;
d) riconoscimento dell’omologazione all’estero delle attrezzature di telecomu- nicazione e/o delle licenze di esercizio;
e) esame accelerato delle risorse di telecomunicazione in vista della loro utiliz- zazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soc- corso in caso di catastrofe, nel rispetto di tali disposizioni normative; e
f) abrogazione temporanea di tali disposizioni normative in vista dell’utiliz- zazione di risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe.
4. Ogni Stato parte facilita, su richiesta di qualsiasi altro Stato parte e nei limiti consentiti dalla propria legislazione nazionale, il transito verso il o dal proprio territorio o attraverso il proprio territorio del personale, delle attrezzature, del mate- riale e delle informazioni legati all’utilizzazione delle risorse di telecomunicazione per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe.
5. Ogni Stato parte notifica al coordinatore delle operazioni e agli altri Stati parte, direttamente o per il tramite del coordinatore delle operazioni:
a) le misure adottate in virtù della presente Convenzione allo scopo di ridurre o eliminare gli ostacoli normativi;
b) le procedure messe a disposizione degli Stati parte, di altri Stati, di entità che non sono Stati e di organizzazioni intergovernative in virtù della presente Convenzione allo scopo di esonerare le risorse di telecomunicazione specifi- cate e utilizzate per l’attenuazione degli effetti delle catastrofi e le operazioni di soccorso in caso di catastrofe dall’applicazione di tali normative per pro- cedere all’autorizzazione preliminare o all’esame accelerato di tali risorse nel rispetto delle normative applicabili, al riconoscimento dell’omologazione all’estero di tali risorse o all’abrogazione temporanea delle normative nor- malmente applicabili a tali risorse;
c) i termini, le condizioni e le restrizioni associati, se del caso, all’utilizzazione di tali procedure.
6. Il coordinatore delle operazioni fornisce regolarmente e rapidamente agli Stati parte, agli altri Stati, alle entità che non sono Stati e alle organizzazioni intergover- native un elenco aggiornato di tali misure, del loro campo d’applicazione nonché dei termini, delle condizioni e delle restrizioni associati, se del caso, alla loro utilizza- zione.
7. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza la violazione o l’abroga- zione di obblighi e responsabilità imposti dalla legislazione di un Paese, dal diritto internazionale o da accordi multilaterali o bilaterali, segnatamente in materia di dogane e controlli delle esportazioni.
Art. 10 Relazioni con altri accordi internazionali
La presente Convenzione non altera i diritti e gli obblighi degli Stati parte che scatu- riscono da altri accordi internazionali o dal diritto internazionale.
Art. 11 Composizione delle controversie
1. In caso di controversie tra gli Stati parte concernenti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, gli Stati parte della controversia avviano consultazioni allo scopo di comporre la controversia. Tali consultazioni sono avviate subito dopo la dichiarazione scritta, trasmessa da uno Stato parte a un altro Stato parte, concernente l’esistenza di una controversia in virtù della presente Conven- zione. Lo Stato parte che redige tale dichiarazione scritta ne trasmette immediata- mente una copia al depositario.
2. Se una controversia tra Stati parte non può essere composta entro sei (6) mesi dalla data di consegna della dichiarazione scritta a uno Stato parte della controversia, gli Stati parte della controversia possono chiedere a qualsiasi altro Stato parte, a un’entità che non è uno Stato o a un’organizzazione intergovernativa di utilizzare i loro buoni uffici per facilitare la composizione della controversia.
3. Se nessuno degli Stati parte cerca di assicurarsi i buoni uffici di un altro Stato parte, di uno Stato, di un’entità che non è uno Stato o di un’organizzazione intergo- vernativa o ancora se i buoni uffici non consentono di facilitare la composizione della controversia entro sei (6) mesi dalla domanda di buoni uffici, ciascuno Stato parte della controversia può:
a) chiedere che la controversia sia sottoposta a un arbitrato vincolante; o
b) sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia per decisione, a condizione che, al momento in cui hanno firmato o ratificato la presente Convenzione o vi hanno aderito o in qualsiasi altro momento ulteriormente, entrambi gli Stati parte della controversia abbiano accettato la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia per le controversie di questo genere.
4. Nel caso in cui gli Stati parte della controversia chiedano che la controversia sia sottoposta a un arbitrato vincolante e sottopongano la controversia alla Corte inter- nazionale di giustizia per decisione, l’istanza alla Corte internazionale di giustizia ha la priorità.
5. In caso di controversia concernente la fornitura di assistenza in materia di tele- comunicazione conformemente all’articolo 4 tra uno Stato parte che chiede assisten- za in materia di telecomunicazione e un’entità che non è uno Stato o un’organiz- zazione intergovernativa che non ha sede o non è domiciliata sul territorio di tale Stato parte, lo Stato parte sul territorio del quale ha sede o è domiciliata l’entità che non è uno Stato o l’organizzazione intergovernativa può direttamente fare propria, come richiesta da Stato a Stato ai sensi del presente articolo, la richiesta formulata da tale entità, a condizione che tale sostituzione non sia incompatibile con qualsiasi altro accordo concluso tra lo Stato parte e l’entità che non è uno Stato o l’organiz- zazione intergovernativa parti della controversia.
6. Al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato dall’una o dall’altra procedura di composi- zione delle controversie di cui al paragrafo 3 precedente. Gli altri Stati parte non sono vincolati dalle procedure di composizione delle controversie di cui al para- grafo 3 nei confronti di uno Stato parte a cui si applica una dichiarazione di questo genere.
Art. 12 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o dell’Unione internazionale delle teleco- municazioni in occasione della Conferenza intergovernativa sulle telecomunicazioni di emergenza il 18 giugno 1998 a Tampere e dal 22 giugno 1998 al 21 giugno 2003 presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di New York.
2. Uno Stato può esprimere il proprio consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione mediante:
a) la firma (definitiva);
b) la firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione seguita dal depo- sito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; o
c) il deposito di uno strumento di adesione.
3. La Convenzione entra in vigore trenta (30) giorni dopo che trenta (30) Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione o apposto la loro firma definitiva.
4. Per ogni Stato che ha firmato definitivamente o depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, una volta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la presente Convenzione entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data della firma definitiva o dell’espressione del consenso a essere vincolato.
Art. 13 Emendamenti
1. Uno Stato parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione sottopo- nendo tali emendamenti al depositario, che li comunica agli altri Stati parte per approvazione.
2. Gli Stati parte comunicano al depositario se approvano o meno gli emendamenti proposti entro centottanta (180) giorni dalla ricezione.
3. Ogni emendamento approvato da due terzi degli Stati parte è presentato in un protocollo aperto alla firma, presso il depositario, da parte di tutti gli Stati parte.
4. Il protocollo entra in vigore secondo le stesse modalità della presente Conven- zione. Per ogni Stato che ha firmato definitivamente tale protocollo o depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, una volta soddisfatte le condizioni applicabili all’entrata in vigore del protocollo, esso entra in vigore trenta
(30) giorni dopo la data della firma definitiva o dell’espressione del consenso a essere vincolato.
Art. 14 Riserve
1. Al momento della firma definitiva o della ratifica della presente Convenzione o di qualsiasi relativo emendamento, nonché dell’adesione alla Convenzione, uno Stato parte può formulare riserve.
2. Uno Stato parte può ritirare la propria riserva in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario. Il ritiro di una riserva entra in vigore immediatamente dopo la notifica al depositario.
Art. 15 Denuncia
1. Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia entra in vigore novanta (90) giorni dopo la data di deposito della notifica scritta.
3. Su richiesta dello Stato parte che denuncia la presente Convenzione, tutti gli elenchi delle autorità nonché delle misure adottate e delle procedure disponibili per ridurre gli ostacoli normativi da esso comunicati in precedenza sono ritirati alla data in cui la denuncia ha effetto.
Art. 16 Depositario
Il depositario della presente Convenzione è il Segretario generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite.
Art. 17 Testi facenti fede
L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario. Solo i testi facenti fede in inglese, francese e spagnolo sono disponibili per la firma il 18 giugno 1998 a Tampere. Il depositario elabora i testi facenti fede in arabo, cinese, e russo non appena possibile dopo tale data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Tampere (Finlandia) il 18 giugno 1998.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 7 febbraio 20221
Stati parte | Ratifica Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (F) | Entrata in vigore | ||
Albania | 3 settembre | 2014 A | 3 ottobre | 2014 |
Argentina | 5 luglio | 2007 | 4 agosto | 2007 |
Armenia | 25 marzo | 2008 A | 24 aprile | 2008 |
Barbados | 25 luglio | 2003 A | 8 gennaio | 2000 |
Xxxxxx | 0 luglio | 2010 A | 1° agosto | 2000 |
Xxxxxxxx | 00 giugno | 2000 | 8 gennaio | 2005 |
Burundi | 23 gennaio | 2013 | 22 febbraio | 2013 |
Canada | 18 maggio | 2001 | 8 gennaio | 2005 |
Capo Verde | 22 marzo | 2018 A | 21 aprile | 2018 |
Ceca, Repubblica | 17 giugno | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
Cipro | 14 luglio | 2000 | 8 gennaio | 2005 |
Colombia* | 12 giugno | 2008 A | 12 luglio | 2008 |
Danimarca* | 2 giugno | 2003 | 8 gennaio | 2000 |
Xxxxxxxxxxx | 0 giugno | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
Isole Xxxxxxx | 2 giugno | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
Dominica | 26 dicembre | 2000 A | 8 gennaio | 2005 |
El Xxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 | 0 xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxxx | 0° aprile | 1999 | 8 gennaio | 2005 |
Francia | 6 agosto | 2009 A | 5 settembre | 2009 |
Guinea | 8 ottobre | 2002 A | 8 gennaio | 2005 |
India | 29 novembre | 1999 | 8 gennaio | 2000 |
Xxxxxxx* | 16 agosto | 2007 A | 15 settembre | 2007 |
Islanda | 13 maggio | 2011 | 12 giugno | 2011 |
Kenya | 12 febbraio | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
Kuwait | 13 giugno | 2002 | 8 gennaio | 2005 |
Libano | 27 gennaio | 2006 | 26 febbraio | 2006 |
Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 ottobre | 2000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 0 giugno | 2004 A | 8 gennaio | 2005 |
Lituania | 9 dicembre | 2004 A | 8 gennaio | 2000 |
Xxxxxxxxxxx* | 8 giugno | 2012 A | 8 luglio | 2012 |
Marocco | 11 marzo | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
Montenegro* | 21 luglio | 2010 A | 20 agosto | 2010 |
Nicaragua | 18 novembre | 1999 | 8 gennaio | 2005 |
Oman | 16 aprile | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
1 RU 2011 3839; 2013 2451; 2016 3013 e 2022 84. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale
«Fedlex» all’indirizzo seguente: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx
Stati parte | Ratifica Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (F) | Entrata in vigore |
Paesi Bassi | 6 luglio | 2001 | 8 gennaio | 2005 |
Aruba | 17 luglio | 2001 | 8 gennaio | 2005 |
Curaçao | 6 luglio | 2001 | 8 gennaio | 2005 |
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 6 luglio | 2001 | 8 gennaio | 2005 |
Sixx Xxxxxxx | 0 xuglio | 2001 | 8 gennaio | 2005 |
Pakistan | 30 gennaio | 2009 A | 1° marzo | 2009 |
Panama | 5 marzo | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
Perù | 27 ottobre | 2003 | 8 gennaio | 2005 |
Regno Unito* | 18 giugno | 2003 F | 8 gennaio | 2005 |
Romania | 17 novembre | 2005 | 17 dicembre | 2005 |
Saint-Xxxxxxx e le Grenadines | 14 agosto | 2003 A | 8 gennaio | 2005 |
Slovacchia | 6 febbraio | 2001 | 8 gennaio | 2005 |
Spagna* | 27 febbraio | 2006 A | 29 marzo | 2000 |
Xxx Xxxxx | 03 ottobre | 1999 | 8 gennaio | 2005 |
Svezia* | 13 settembre | 2004 | 8 gennaio | 2005 |
Svizzera | 24 aprile | 2002 | 8 gennaio | 2005 |
Tonga | 8 maggio | 2003 A | 8 gennaio | 2005 |
Uganda | 5 settembre | 2002 | 8 gennaio | 2005 |
Ungheria | 7 aprile | 2004 | 8 gennaio | 2005 |
Uruguay | 19 aprile | 2012 | 19 maggio | 2012 |
Venezuela* | 13 maggio | 2005 | 12 giugno | 2005 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Se- zione Trattati internazionali, 3000 Xxxxx. |