Mandato per l’espletamento di operazioni doganali
Mandato per l’espletamento di operazioni doganali
La società …………………… con sede legale in …………… (………), P.IVA n. in persona del
rappresentante legale/procuratore pro tempore, (di seguito “Mandante”), conferisce
con la presente
Mandato
Alla Società S.D.C. SERVIZIO DOGANALE SRL con sede in Marghera, Via dell’Idrogeno 9/4, P.IVA n. 00662130277 (di seguito “Mandatario”), ad operare in dogana in rappresentanza diretta avvalendosi dei propri legali rappresentanti, di doganalisti regolarmente iscritti all’albo, di soggetti diversi dai precedenti accreditati presso l’autorità doganale, nonché di altri soggetti a lui legati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, Xxx.xx (UE) 9 ottobre 2013, n. 952, secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, nell’esclusivo interesse del mandante e tenuto conto della natura particolare dell’operazione da svolgere.
Art. 1
(Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)
1. Le operazioni coperte dal presente mandato hanno ad oggetto le operazioni doganali relative alle merci descritte nei documenti1, che il mandante ha l’obbligo di consegnare al fine dell’esecuzione del presente incarico, corredate dal foglio di istruzioni di sdoganamento.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e verbali e l’espletamento delle formalità necessarie per l’introduzione di merci in deposito Iva, ove richiesto.
3. Il mandante dichiara che le fatture emesse/ricevute dal mittente/destinatario delle merci oggetto delle spedizioni, sono state correttamente compilate in tutte le loro parti e che l’importo in esse esposto corrisponde al prezzo effettivamente pagato/ricevuto o da
1"Per documenti si intendono i documenti commerciali a corredo della spedizione, quali fatture commerciali, packing list, polizza di carico, etc..
pagare/da ricevere per dette merci, con piena disponibilità di produrre a richiesta ogni documentazione atta a dimostrare la correttezza dell’importo espresso in fattura (assicurazione, royalties, nolo, etc.).
4. Sono incluse nelle prestazioni accessorie le verifiche doganali ed il potere difensivo per l’impugnazione di atti di accertamento fiscale o la facoltà di proporre autonomamente revisioni dell’accertamento.
5. Per quanto riguarda l’origine delle merci, il mandante s’impegna a farle indicare e sottoscrivere, esplicitamente dal mittente nella fatture o in apposita autocertificazione separata, con la precisazione che detta attestazione farà beneficiare il Paese di destinazione del trattamento preferenziale daziario. Qualora richiesto nel foglio di istruzioni di sdoganamento cui al comma 1, il mandante autorizza il mandatario, e suoi incaricati, alla richiesta di rilascio del certificato EUR1, EUR MED o X.XX e alla loro sottoscrizione a suo nome e per suo conto. In tal senso il mandato dichiara di essere perfettamente a conoscenza del significato di “origine doganale preferenziale e origine doganale non preferenziale” delle merci e manleva il mandatario e suoi incaricati, da eventuali informazioni errate che, qualora riportate sulle fatture, potrebbero portare all’emissione irregolare dei certificati sopra citati.
Art. 2
(Poteri del Mandatario)
1. In relazione a quanto previsto all’art. 1 il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai suoi incaricati ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed alle altre che necessitassero ai fini dell’espletamento del mandato, nonché a ricevere rimborsi, quietanzare e firmare dichiarazioni, documenti e verbali.
Art. 3
(Poteri del Mandante)
1. Il Mandante ha il potere di chiedere al Mandatario ed ai suoi incaricati la copia delle operazioni doganali espletate per suo conto in qualsiasi momento entro 5 anni dalla data di effettivo sdoganamento
2. Qualora il mandante sia oggetto di contestazione da parte delle pubbliche autorità in riferimento alle formalità doganali per colpa o dolo del mandatario o dei suoi rappresentanti si riserva la facoltà di chiedere allo stesso di corrispondere l’eventuale
imposta o le eventuali sanzioni qualora egli non ha adempiuto usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione.
Art. 4
(Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)
1. Il Mandatario darà esecuzione al mandato secondo i principi di buona fede, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, osservando i criteri di correttezza e agirà, ai fini del mandato, mediante l’impiego delle proprie migliori risorse, dotate di tutti i necessari requisiti e capacità e investite dei poteri occorrenti per l’espletamento dei servizi di cui al mandato stesso.
2. Nell’esecuzione delle relative attività, il Mandatario si atterrà strettamente alle istruzioni del Mandante; il Mandatario si impegna, altresì, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento dell’incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.
3. Il Mandatario risponde per colpa dell’espletamento degli adempimenti doganali nell’esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli, ex. Art. 1717, commi 2 e 3, c.c. A tal fine, una copia originale del presente mandato sarà consegnata ai soggetti che cureranno le operazioni doganali.
Art. 5 (Obblighi del Mandante)
1. Il Mandante dichiara che le merci importate e i loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false x xxxxxxx, ai sensi dell’Accordo di Madrid sulla repressione delle faslse od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.09.2009 (art.16) o qualora presenti, il mandante dichiara su apposito modello la successiva regolarizzazione degli stessi. Tale dichiarazione sarà fornita al mandatario unitamente al foglio di istruzioni di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. Il Mandante solleva e tiene indenni il Mandatario ed i suoi incaricati da ogni responsabilità od onore, incluso costi per spese legali, connesso all’espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca documenti o informazioni incomplete o non veritiere.
Art. 6
(Durata del Mandato)
1. Il presente mandato è conferito esclusivamente per le operazioni descritte all’art.1 ed ha una durata illimitata, fino a revoca o recesso come riportato al seguente art.7.
Art. 7 (Recesso delle parti)
1. In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto previo invio all’altra di lettera raccomandata a.r. da spedirsi tre mesi prima della scadenza ed in ogni caso non si prevede l’esclusività né per l’una né per l’altra parte.
Art. 8
(Foro competente)
1. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di ………
, lì
IL MANDANTE IL MANDATARIO
Ai sensi degli articoli 1341 b) e 1342 c.c., si approvano in forma specifica premessa e gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7.
IL MANDANTE IL MANDATARIO