Contract
Il Codice Civile e gli AEC
L’art. 1750
e la durata del contratto o recesso
1750. Durata del contratto o recesso.
" Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario."
Il contratto di agenzia è un contratto di durata, in quanto la sua esecuzione (nella fattispecie, l’obbligo di promuovere la conclusione degli affari) si protrae nel tempo per soddisfare un interesse delle parti che si estende anch’esso nel tempo.
Ciò comporta che il contratto possa essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, a seconda che sia o meno stabilita una scadenza. In questa seconda ipotesi trattandosi di rapporto di durata, il legislatore si è preoccupato di prevedere e disciplinare il potere di ciascuna parte contrattuale di sciogliere unilateralmente ed in qualunque momento il rapporto che sia stato stipulato senza fissazione di un termine. Il recesso unilaterale risponde alla esigenza di evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori. Ciascuna delle parti può quindi recedere dal contratto dando all’altra parte il preavviso nei termini che la norma ben definisce. Per i contratti di durata a tempo determinato che continuino ad essere eseguiti dalle parti successivamente alla scadenza del termine, va segnalato che il 1° co. dell’art. 1750 cod. civ. prevede la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato.
Tale ipotesi non trova applicazione quando i contratti prevedono una clausola di rinnovo automatico per un periodo di tempo stabilito con facoltà di disdetta, in quanto in tali ipotesi si avrà una serie di contratti a tempo determinato.
Il recesso configura un diritto potestativo che per diventare efficace (cioè produrre i propri effetti) deve essere portato a conoscenza della persona destinataria di tale dichiarazione. Per il recesso la norma non richiede l’uso di una forma particolare (al contrario degli AEC che prevedono la comunicazione scritta), ma sarà necessario che la comunicazione di esso giunga a conoscenza dell’altra parte (anche al suo indirizzo), non è però necessaria la sua accettazione. Poiché la legge non richiede una particolare forma, si deve ammettere la possibilità che il contratto si risolva anche per comportamenti concludenti.
Il preavviso è una obbligazione che pone il receduto (ossia colui che subisce il recesso) in condizione di conoscere, con un certo margine di preavviso, il momento dal quale il contratto sarà sciolto e perciò non produrrà più effetti. L’istituto in esame assolve la specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell’improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce la iniziativa del recesso. Nel caso in cui il preavviso non venga dato, il receduto avrà diritto ad una indennità sostitutiva del mancato preavviso (calcolata sulla base delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, per i mesi di preavviso spettanti all’agente o rappresentante, o una somma a questa proporzionale - si vedano sul punto gli AEC c.d. erga omnes). Tuttavia, gli obblighi del preavviso e del pagamento dell’indennità sostitutiva vengono meno nel caso in cui lo scioglimento del contratto dipenda dall’inadempimento degli obblighi propri di una delle parti (recesso per giusta causa o giustificato motivo).
Richiamata la funzione del periodo di preavviso è bene sottolineare che gli AEC stabiliscono che “durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti ed obblighi connessi al mandato”. Preponente ed agente sono tenuti ad assolvere tutti i loro originari e derivati obblighi continuandosi ad applicare al rapporto tutte le norme e le clausole (collettive e/o individuali) che hanno regolato lo stesso fin dall’inizio.
Segnalo che gli AEC stabiliscono che “la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto od in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.
Il quarto comma dell’art. 1750 c.c., nel fissare i termini di preavviso, individua termini minimi che come tali non possono in alcun modo essere ridotti dalle parti. I termini minimi sono inderogabili mentre la norma non preclude alle parti di prevedere termini più ampi.
Infine, la norma prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del preavviso coincida con l’ultimo giorno di mese del calendario. In pratica, però, la scadenza avviene in qualsiasi giorno del mese nei contratti che prevedono l’applicazione degli AEC, sia del
settore Industria che del Commercio.
Avv. Xxxx Xxx - consulente di USARCI Vicenza - componente del Centro Giuridico Nazionale