Consorzio “PROGETTO SOLIDARIETA"
Consorzio “PROGETTO SOLIDARIETA"
Distretto Sociale di Mantova
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 0 – xxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxx Telefono: 0376/0000000 – Fax 0376/00000000
CAPITOLATO SPECIALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) A TITOLARITA’ DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI “PROGETTO SOLIDARIETA’ DI MANTOVA” PER IL TRIENNIO 2017/2019, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO (DM 10 AGOSTO 2016) SUDDIVISO IN 4 LOTTI/UNITA’ PROGETTUALI: LOTTO 1 PRESA IN CARICO INTEGRATA; LOTTO 2 GESTIONE ALLOGGI E AUTONOMIA ABITATIVA; LOTTO 3 ALFABETIZZAZIONE E SUPPORTO TRANSCULTURALE; LOTTO 4 ASSISTENZA DIRETTA E SOCIALIZZAZIONE.
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Consorzio “Progetto Solidarietà” - Distretto Sociale di Mantova, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxx – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Responsabile del procedimento: Xxxxxxx Xxx Xxxxx, Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà
Art. 2 - OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO
Il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova è un consorzio di enti locali (art.31 D.Lgs. 267/2000) per la gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia nell’ambito territoriale corrispondente al Distretto sanitario di Mantova che si occupa anche delle problematiche relative all’accoglienza e integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, proponendosi come Ente attuatore del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni di cui alla L.189/2002.
L’obiettivo principale del sistema SPRAR è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria. Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili. Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al Manuale operativo ed. 2015 per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell’Interno e alle Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (allegato al bando Sprar decreto del ministero dell’interno 10 agosto 2016). Entrambi i documenti sono disponibili nel sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Consorzio Progetto Solidarietà al fine di garantire continuità dei servizi destinati ai beneficiari del progetto SPRAR “Enea” è subentrato alla Provincia di Mantova in qualità di capofila di una rete di comuni del territorio nella prosecuzione del progetto di cui al bando del Ministero dell’Interno del
10 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27/08/2016 per accedere ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA).
Il progetto SPRAR attualmente in esecuzione è visionabile presso gli uffici del Consorzio, previo appuntamento.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con Decreto del 20 dicembre 2016 ha approvato e finanziato la prosecuzione del Progetto SPRAR “Enea Adulti” per
n.39 posti per il triennio 2017-2019 che comporta un costo complessivo annuo pari a € 662.475,00 e un finanziamento a carico del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) di € 628.975,00 e un cofinanziamento di € 33.500,00.
Il Progetto SPRAR di cui al presente avviso, che è stato ammesso al finanziamento, è rivolto ad offrire accoglienza a:
- n.39 posti SPRAR categoria ORDINARI, richiedenti asilo e rifugiati, ospitati in alloggi nei Comuni aderenti al progetto Territoriale.
Il progetto prevede che la gestione degli interventi di presa in carico integrata, gestione alloggi e autonomia abitativa, alfabetizzazione e supporto transculturale, formazione professionale e mediazione linguistico culturale, assistenza diretta e socializzazione è affidata a soggetti del Terzo settore in base ad apposita Convenzione di partenariato che regolamenterà i rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale e le modalità attuative risultanti dalla coprogettazione.
L’Ente capofila resta titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo e provvede alla direzione di progetto, alla gestione ed erogazione dei pocket money e all’erogazione diretta delle spese generali per l’assistenza ai titolari di protezione.
Oggetto della presente procedura è l’individuazione di soggetti gestori del Terzo settore con cui il Consorzio articolerà un percorso di coprogettazione e realizzerà la gestione della prosecuzione del progetto SPRAR Enea per il periodo 2017-2019 in base ad apposito accordo di partenariato.
La gestione in corso avviene in base a proroga del precedente accordo di partenariato per garantire la continuità dei servizi SPRAR nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.
L'accoglienza complessiva dei beneficiari del Progetto SPRAR attualmente in essere dovrà essere garantita senza soluzione di continuità dai soggetti che si propongono quale gestori.
Art. 3 – DESCRIZIONE
La presente procedura è volta all’individuazione di soggetti del Terzo Settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal bando ministeriale, per divenire partner del Consorzio Progetto Solidarietà e degli altri enti locali del partenariato territoriale per la co- progettazione e la gestione del progetto per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell’ambito della prosecuzione della progettazione SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) a titolarità del Consorzio Progetto Solidarietà per il triennio 2017 / 2019, a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l’Asilo – DM 10 agosto 2016 per complessivi n. 39 beneficiari.
Ad oggi, i posti abilitati dal Servizio Centrale per il Progetto Territoriale SPRAR di Mantova è pari a 39 “ordinari”, ma nel rispetto delle indicazioni ANCI e del Ministero dell’Interno è volontà del Ente locale titolare in accordo con gli altri Comuni partner di ottenere un progressivo ampliamento della capacità di accoglienza del progetto territoriale. Pertanto, si richiede al terzo settore di predisporre una proposta di co-progettazione che consideri soluzioni e attività operative per un massimo di 80 posti.
Nello specifico i Soggetti Gestori dovranno garantire l'esatta esecuzione di tutte le azioni e di tutti gli interventi previsti dalla prosecuzione per il triennio 2017/2019 delle attività del progetto territoriale SPRAR Enea già approvato ed ammesso al finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione e secondo le modalità di esecuzione contenute
nelle PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE presentate dai soggetti gestori individuati con la presente procedura rispetto alle attività e servizi affidati.
La coprogettazione si svilupperà negli ambiti individuati corrispondenti alle 4 aree di seguito indicate, fermi restando i contenuti generali, le azioni e gli interventi previsti dal progetto già approvato, con il quale i nuovi aspetti di coprogettazione dovranno integrarsi.
Il presente affidamento è suddiviso in 4 (quattro) lotti/unità progettuali funzionali, corrispondenti alle aree di coprogettazione e gestione nell’ambito della prosecuzione del progetto SPRAR “Enea” per il triennio 2017/2019:
Lotto 1 - Presa in carico integrata (CIG71648594B0) ;
Lotto 2 - Gestione alloggi e autonomia abitativa (CIG7164871E94); Lotto 3 - Alfabetizzazione e supporto transculturale (CIG7164888C9C); Lotto 4 - Assistenza diretta e socializzazione (CIG716490282B).
I soggetti del terzo settore potranno presentare offerta per tutti o alcuni dei lotti o anche per un singolo lotto.
L’appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che, per ciascun lotto, avrà ottenuto il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi previsti per i criteri di aggiudicazione sotto riportati.
Le proposte saranno valutate da una Commissione nominata dall’Amministrazione come indicato al successivo art. 10.
Tra il Consorzio e i Soggetti Gestori selezionati sarà stipulato apposita convenzione di partenariato per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi di accoglienza integrata ammessi a finanziamento e i rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale (Consorzio, Comuni e soggetti del terzo settore selezionati con la presente procedura).
Il presente servizio rientra nei Servizi Sociali di cui all’allegato IX del d.lgs n. 50/2016.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI - Caratteristiche dei lotti
L’accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti che sono:
a) mediazione linguistico-culturale;
b) accoglienza materiale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) formazione e riqualificazione professionale;
e) orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
f) orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
g) orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
h) orientamento e accompagnamento legale;
i) tutela psico-socio-sanitaria.
I servizi minimi richiesti sono quelli identificati nell’allegato A “Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” integrate dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell’Interno di agosto 2016, documenti ai quali si rimanda per la formulazione delle proposte progettuali e dei loro requisiti.
Ad integrazione e/o precisazione di quanto già contenuto nei sopracitati documenti, si descrivono alcune specificità e caratteristiche proprie del servizio attivo dal 2014 in relazione al contesto territoriale e istituzionale mantovano:
a) Presa in carico integrata
Le attività relative all’accoglienza integrata devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l’ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l’efficacia del servizio. Questo servizio potrà essere svolto in collaborazione con risorse già presenti nel territorio.
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire:
• coordinatore equipe multidisciplinare;
• operatori sociali;
• operatore legale
• orientamento e informazione legale
• supporto psico-sanitario
La presa in carico integrata prevista dalla progettualità Sprar richiede una risposta complessiva a bisogni di accoglienza, integrazione protezione.
La presa in carico integrata prevede la presenza di operatori specializzati e di un coordinamento dell'equipe multidisciplinare, con un rapporto numerico medio di 1 operatore ogni 10 beneficiari
Il coordinamento dell'equipe multidisciplinare adotta un metodo olistico per garantire una presa in carico che ha come obiettivo principale la ri-acquisizione dell'autonomia della persona accolta, sia essa adulto, minore, vulnerabile o appartenente a nucleo familiare.
L'equipe multidisciplinare del progetto Sprar Enea deve inoltre coniugare l'accoglienza integrata con strumenti professionali e metodologici che superino il mero assistenzialismo e predispongano ad un rapporto di partecipazione e di reciprocità del beneficiario con il progetto stesso, garantendo la fruizione e l'accesso ai servizi previsti all'interno del progetto e parametrati in base ai singoli progetti individualizzati.
La presa in carico integrata, mandato di ogni singolo operatore, prevede l'acquisizione dei singoli bisogni e l'accompagnamento all'acquisizione di una completa autonomia attraverso, una formazione specifica.
Le macro-aree che l'operatore della presa in carico è tenuto a trattare e predisporre sono:
. tenuta di un fascicolo personale e produzione di un progetto personale condiviso;
. accoglienza materiale (accompagnamento e presa di possesso della casa e del corredo, aiuto all'orientamento all'accesso all'alimentazione ed utilizzo del pocket money, ecc);
. presa in carico psico-socio-sanitaria (iscrizione al SSN, assegnazione del medico di base, accompagnamento ai servizi sanitari, visite specialistiche, preventive, riabilitative, ecc, accompagnamento alla cura o riabilitazione di particolari problemi legati alla condizione di migrazioni forzate: tortura, abusi, ecc);
. orientamento e accesso ai servizi del territorio (scuole, biblioteche, servizi per la casa, banca, posta, trasporti, ecc);
. predisposizione di un CV e orientamento alla formazione e riqualificazione professionale; istruzione obbligatori;
. orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
. orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
. orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
. orientamento alla attività culturali e sportive
. orientamento e accompagnamento legale e giurisdizionale
Aspetto fondante dell'accoglienza è la relazione di fiducia che si instaura tra il beneficiario e l'operatore di riferimento. E' necessario che l'operatore tenga conto della persona nella sua complessità, in termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche personali, della storia, del contesto politico e culturale di provenienza, dei suoi bisogni e soprattutto delle risorse individuali. L'operare, dove possibile, deve avere delle competenze di antropologia nella lettura delle esigenze culturali e religione delle persone accolte e delle forme alternative di presa in carico che possano richiedere.
Parte integrante dell'accoglienza integrata è il sostegno legale, per il quale si intendono azioni mirate di orientamento, informazione, supporto e preparazione alla procedura asilo, alle norme vigenti in Italia ed in Europa in materia di protezione internazionale e in materia di immigrazioni; interlocuzioni con le istituzioni preposte, produzione di documentazione necessaria, orientamento alla tutela giurisdizionale, possibilità di tutela dei propri diritti. L'operatore legale deve aggiornare il fascicolo personale del beneficiario (procedure, documenti, ecc)
Il progetto Sprar Enea prevede la presenza di un servizio specialistico e di supporto psicologico dei beneficiari accolti ed in particolare per le vulnerabilità derivanti dalle migrazioni forzate. La preparazione e la metodologia adottata deve essere affine e in coerenza con le specificità dei beneficiari accolti: migrazioni forzate, tratta, torture, detenzioni forzate, persecuzioni, mutilazioni genitali femminili, ecc., con un orientamento etnopsichiatrico e transculturale. Il servizio di supporto psicologico partecipa inoltre all'equipe multidisciplinare nell'analisi olistica dei bisogni specifici della presa in carico.
Il servizio di consulenza psicologico lavora in stretta connessione con il mediatore linguistico culturale. I richiedono pertanto preparazioni specifiche ed un orientamento alla etnipsichiatria e trasculturalità. Dove necessario il servizio di supporto psicologico deve prevedere l'utilizzo di forme di supporto alternative garanti della provenienza culturale e religiosa dei beneficiari accolti.
Al fine di favorire il lavoro di equipe e per sostenere nella presa in carico, è previsto un servizio di supervisione esterna all'equipe multidisciplinare.
b) Gestione alloggi e autonomia abitativa
Il servizio si occupa ella fornitura, manutenzione e gestione economica relativa agli alloggi del progetto. Le abitazioni del progetto devono essere di capienza conforme al numero dei beneficiari previsto dagli enti locali per il territorio di riferimento.
Gli immobili devono essere provvisti dei mobili e corredi necessari alla vita quotidiana nella casa, rispondenti a standard di qualità e decoro, nel rispetto delle esigenze del singolo, del gruppo casa e del vicinato. Lo stesso servizio si occupa della manutenzione degli immobili e dei mobili a seconda delle disposizioni sottoscritte in sede di locazione; della pulizia e manutenzione degli impianti di fornitura di acqua, gas e luce, delle spese condominiali.
Ulteriore azione importante e caratteristica del progetto SPRAR territoriale è di facilitare percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti del territorio in grado di supportare con gradualità il raggiungimento completo di una autonomia abitativa in relazione ad una
integrazione socio-lavorativa soddisfacente per il beneficiario in fase di uscita dall’accoglienza.
Il soggetto attuatore deve reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all’accoglienza dei beneficiari. Tutti i costi e le utenze dei posti reperiti dall’ente gestore sono a carico del soggetto terzo.
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:
- reperire soluzioni abitative completamente e adeguatamente arredata da adibire all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale nel territorio dei Comuni aderenti al progetto Territoriale, ad oggi Asola, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Curtatone, Guidizzolo, Mantova, Medole e San Giorgio di Mantova
- reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “contratto di accoglienza” individuale, così come delineati dal “Manuale operativo” e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di quartiere, tavole rotonde conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza.
- garantire l’alloggio (incluso il servizio di pulizia giornaliero ed il servizio di raccolta smaltimento rifiuti);
- provvedere con tempestività a interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o alla comunità da parte degli ospiti.
L’impegno da parte del soggetto attuatore, ad avere la disponibilità suddetta, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione del progetto di cui al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante, come specificato nell’avviso di gara.
Il soggetto attuatore dovrà avere, al momento dell’inizio dell’attività, la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto territoriale del Consorzio Progetto Solidarietà.
In mancanza di tale disponibilità decadrà dall’aggiudicazione e il Consorzio potrà procedere all’assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero secondo la graduatoria esito della procedura.
c) Alfabetizzazione e supporto transculturale
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:
• organizzare corsi di alfabetizzazione;
• garantire il supporto transculturale/etnopsichiatrico
• facilitare la narrazione personale, collettiva e culturale;
Il progetto territoriale deve garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi per l'apprendimento e l'approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un numero minimo di dieci ore settimanali.
Il servizio dovrà prevedere classi di numero idoneo all'acquisizione delle competenze ed omogenei rispetto ai livelli. Il servizio dovrà prevedere la propria attività nel rispetto della distribuzione territoriale delle accoglienze e del coinvolgimento del territorio provinciale. Il servizio deve
prevedere la fornitura di un “kit alunno” idoneo per ogni beneficiario (quaderni, libro di testo, penne, fotocopie didattiche, materiali laboratoriali…) e del materiale/attrezzatura necessario per lo svolgimento del servizio. Si dovrà predisporre un adeguamento dell'insegnamento in base ai livelli di competenza e verifiche di apprendimento. Il servizio di alfabetizzazione deve interagire con i servizi del territorio predisposti per la certificazione delle competenze, attraverso la condivisione di un'agenda e contenuti didattici concordati. I livelli minimi da raggiungere sono A1 e A2, con possibilità di predisporsi per altri livelli a seconda delle esigenze dei singoli beneficiari di progetto. Il servizio di alfabetizzazione di lingua italiana deve avere la flessibilità necessaria, dettata dalla competenza, per saper coniugare anche le esigenze di alfabetizzazione con strumenti comunicativi atti a sviluppare e sostenere esigenze di socializzazione ed integrazione.
Nel servizio di alfabetizzazione è previsto il coordinamento, la supervisione e la promozione di un gruppo di Itastudio, che svolge un lavoro supporto specifico per l’acquisizione delle materie scolastiche per i beneficiari di progetto impegnati in corsi di formazione scolastica.
Il servizio di alfabetizzazione offre consulenza ai beneficiari di progetto per cui è previsto l'obbligo di iscrizione scolastica.
d) Assistenza diretta e socializzazione
Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:
• garantire supporto e orientamento sociale integrato e favorire l’inserimento sociale
• predisporre promozione alla partecipazione attiva alla vita di comunità
• azioni di sensibilizzazione sul territorio
Il sistema di accoglienza prevede la realizzazione e/o lo stimolo ad attività ricreative, sportive e di socializzazione, che rispondono a propensioni ed abilità individuali, ma al contempo aumentano il senso di appartenenza alla comunità di riferimento, considerandole parte integrante del percorso di presa in carico integrata della persona accolta.
Il servizio deve prevedere azioni di sensibilizzazione per la comunità stessa sul tema delle migrazioni forzate e dell'accoglienza dei richiedenti asilo, affinché la stessa non si limiti alla sola ospitalità materiale, ma sviluppi un senso di condivisione e di reciprocità, potenziando i legami sociali e l'acquisizione dei diritti di cittadinanza.
Si intende con tale servizio proporre laboratori espressivi, ricreativi, di sensibilizzazione garanti del diritto alla diversità (culturale, espressiva, religiosa, ecc) e all'incontro, che promuove la cittadinanza attiva, responsabile e in movimento.
Le attività di sensibilizzazione hanno il compito di favorire la diffusione del progetto di accoglienza e dei principi che lo governano; deve essere divulgativo di argomentazioni sul tema delle migrazioni forzate e più generale di decostruzione di stereotipi e pregiudizi ad essi connessi, per favorire il dialogo interculturale, intergenerazionale e multietnico.
Ognuna delle attività sopra esposte deve essere sempre garante della dignità della persona accolta e del mandato di “protezione” proprio del progetto.
L’attività di assistenza diretta sui “territori” è concepita, per promuovere la partecipazione attiva alla vita di comunità, alla conoscenza e condivisione dei beni comuni, con impiego di collaboratori esterni (con competenze specifiche di educatore/mediatore sociale) in grado di coadiuvare e supportare l’attività dell’operatore sociale al fine di promuovere processi di integrazione sociale, una adeguata presa in carico e la copertura di situazioni emergenziali.
Art. 4 – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO – SPESE AMMESSE AL RIMBORSO
Le risorse destinate alle attività progettuali stanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) e che saranno trasferite ai Soggetti Gestori a fronte dei costi sostenuti, ammontano a € 303.943,00 annuali per l'accoglienza di n.39 beneficiari categoria Ordinari per un totale di € 683.871,75.
I soggetti attuatori dovranno assumere a proprio carico l'onere delle quote di cofinanziamento obbligatorio pari almeno al 10% del valore del proprio lotto.
Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute: i finanziamenti saranno erogati ai Soggetti Gestori nei tempi e nei modi stabiliti dall’accordo di partenariato sottoscritto per la realizzazione del Progetto. Tutta la documentazione e gli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell’Interno in riferimento ai Progetti/azioni/interventi finanziati, dovranno essere trimestralmente fornite al Consorzio in formato elettronico.
Art. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE
Mantova e provincia ovvero nell'ambito territoriale del partenariato tra i Comuni aderenti: Mantova, Asola, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Curtatone, Guidizzolo, Medole e San Giorgio di Mantova, più eventuali altri Comuni/Enti locali che nel tempo dovessero decidere di aderire alla progettualità SPRAR ENEA.
Art. 6 – DURATA – RINNOVO - PROROGA
Le attività del presente affidamento hanno durata presumibilmente dal 1º ottobre 2017 al 31 Dicembre 2019.
Il contratto è corrispondente a 27 mesi di servizio e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con inizio presumibilmente ottobre 2017, con possibilità di revisioni progettuali a livello di budget, gestionale e/o organizzativo.
L’affidamento della gestione a seguito del triennio 2017/2019 potrà essere rinnovato all’aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, se il rinnovo sarà concesso dal Ministero dell’Interno, e qualora l’amministrazione abbia verificato il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento, e nel caso il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità di Bilancio. Il rinnovo è subordinato alla concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti.
Il Consorzio si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto per un periodo di
6 mesi, da comunicarsi alla controparte almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. La controparte è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto stesso. In caso di proroga del progetto prevista dal Ministero, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare per pari periodo di tempo lo svolgimento delle attività in oggetto. Il Consorzio potrà comunque recedere in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, oltre che nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione dei fondi, dal rapporto contrattuale dandone preavviso di almeno 60 giorni tramite pec o raccomandata a.r..
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
Art. 7 – VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Il valore economico complessivo dell’affidamento in oggetto è di € 683.871,75 omnicomprensivo, così articolato per lotti:
Lotto | dal 1-10-2017 | 2018 | 2019 | Totale anni 2017/2019 |
1- Presa in carico integrata | 32.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 288.000,00 |
2- Gestione alloggi e autonomia abitativa | 23.937,50 | 95.750,00 | 95.750,00 | 215.437,50 |
3- Alfabetizzazione e supporto transculturale | 12.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 112.500,00 |
4-Assistenza diretta e socializzazione | 7.548,25 | 30.193,00 | 30.193,00 | 67.934,25 |
TOTALE | 75.985,75 | 303.943,00 | 303.943,00 | € 683.871,75 |
Per i seguenti Xxxxx sono previste dal progetto approvato a carico dei soggetti privati partners attuatori le seguenti quote annuali di cofinanziamento obbligatorio: almeno il 10%.
Tenuto conto della possibilità di affidamento di nuovo analogo servizio nei tre anni successivi alla stipula del contratto, ossia per gli anni 2020-2022 ai sensi dall’art. 63, comma 5 del DLgs n.50/2016 e successive modifiche, l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto, comprensivo di ogni facoltà di ripetizione dei servizi ai sensi del capitolato di appalto, della facoltà di proroga tecnica, deve stimarsi in via presunta in € 1.595.700,75 omnicomprensivo.
La possibilità di affidamento di nuovo analogo servizio potrà riguardare anche soltanto una parte dei lotti.
Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
• Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e
s.m.i. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
• Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge 383/2011 (ossia di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);
• Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici.
B) Requisiti di idoneità professionale
• Per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all’oggetto della presente selezione;
• Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
• Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
• Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
• Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione.
C) ) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
a) Importo totale del fatturato specifico relativo all’espletamento negli anni 2014, 2015 e 2016 dei servizi oggetto di gara, relativo quindi all’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati, non inferiore per ciascun lotto al 50% del valore economico previsto dal progetto per il/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente partecipa.
b) possesso di pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32, c. 3, del D.Lgs. 25/2008, comprovata da attività e servizi di cui trattasi negli ultimi cinque anni rispetto al momento della presentazione della domanda.
Si precisa che di tali servizi di accoglienza, integrazione e tutela, così come descritti al DM 10 agosto 2016, dovrà essere documentato il buon andamento (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportarsi indicazioni, per ciascun servizio, di importi, date e destinatari, comprovate da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
Avvalimento: (valido per tutti i lotti) gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per i cui tali capacità sono richieste (art. 89 del D.Lgs 50 /2016);
Art. 9 – PROCEDURA DI SELEZIONE
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. sss) e 60 del d.lgs 50/2016, da aggiudicarsi mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs 50/2016, con la precisazione che ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo l’elemento relativo al costo, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale i soggetti attuatori competeranno solo in base a criteri qualitativi, fermi restando i vincoli della progettazione in essere già approvata. E’ possibile presentare offerta per tutti o alcuni lotti/unità progettuali oppure anche per uno solo dei lotti/unità progettuali messi a gara
I requisiti di partecipazione e le specifiche modalità di presentazione delle offerte e i criteri e punteggi di valutazione sono descritti nel disciplinare di gara.
Art. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (VALIDO PER TUTTI I LOTTI)
I partecipanti alla selezione dovranno presentare una o più proposte progettuali – riferita ciascuna a uno o più lotti a cui partecipano – al fine di integrare, innovare e qualificare i servizi del progetto SPRAR in essere per assicurarne un miglioramento incrementale, tenuto conto del contesto territoriale specifico e della progettualità in essere.
Le proposte saranno valutate in base ai seguenti criteri:
A) dell’esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento (MAX 20 PUNTI)
B) dell'adeguatezza e la compatibilità della proposta con l’indirizzo e l’organizzazione operativa del progetto territoriale SPRAR ENEA attivo dal 2014 (MAX 15 PUNTI)
C) caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività progettuali, avendo riguardo in particolare ai percorsi personalizzati di tutela e di autonomia dei singoli beneficiari (MAX 15 PUNTI)
D) dei curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto (MAX 20 PUNTI)
E) dell'adeguatezza e la compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria nell'ambito del territorio (MAX 10 PUNTI)
F) dell'innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che accomunano i soggetti beneficiari (MAX 10 PUNTI)
G) capacità della proposta progettuale di integrarsi con la realtà territoriale per rafforzare l’efficacia della stessa aumentando le competenze del territorio. (MAX 10 PUNTI)
Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max 100 punti
Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.
La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, procederà alla assegnazione del punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto delle proposte tecniche presentate.
Punteggio minimo per superare la selezione: 50
Per ognuno dei parametri il punteggio minimo è del 40%
Verrà indicato il partner di riferimento per ciascuna AREA di coprogettazione
Art. 10– PERSONALE
I soggetti gestori, tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegnano a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza
professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità e, comunque, mantenendo invariato il coefficiente del personale autorizzato dal Ministero nella precedenti progettazioni (parte I, capo II, art. 14, DM 10 agosto 2016). Il personale del impegnato nell’appalto è tenuto ad osservare per quanto applicabile il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e quello dei dipendenti del Consorzio.
Il soggetto attuatore si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell’ambito della convenzione e comunque riconducibili al progetto SPRAR di cui all’oggetto, impiegando personale con competenze e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale in ambito di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, nonché a promuovere la partecipazione ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale SPRAR e dal Ministero dell’Interno. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il Consorzio è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto, nonché sulla validità del presente capitolato
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
A) OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE Il Gestore del Progetto si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 17 della L. 68/1999. Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il gestore del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il gestore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa l’Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, Xxxxx restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Il gestore può anche utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, comunica preventivamente l’utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l’utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente. Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, il gestore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/00. Il gestore si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali
con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l’Amministrazione.
OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Tra gli obblighi
derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l’estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice “ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”.
VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Le vertenze sindacali
devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL
PRECEDENTE APPALTATORE Qualora a seguito della presente procedura si verificasse un cambio di gestione del progetto, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del gestore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal gestore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere appositamente sottoscritta in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016. Il Consorzio sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del subentrante.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007. Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l’obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Art. 11 – PAGAMENTI
L’amministrazione si impegna a pagare entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell’Interno in riferimento ai Progetti/azioni/interventi finanziati. I giustificativi di spesa dovranno contenere i dati riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento. Il soggetto attuatore rendiconta, a norma delle indicazione temporali e delle modalità prescritte del Servizio Centrale dal Ministero dell’Interno, le spese effettivamente sostenute, in coerenza ed osservanza della indicazione e criteri del Manuale unico di rendicontazione del Servizi Centrale SPRAR (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). allo scopo di consentire all’Ente Locale di presentare il rendiconto ai sensi dell’art.25 del D.M. succitato.
Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
Al termine di ogni trimestre il gestore dovrà inviare i documenti giustificativi delle spese sostenute, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, i giustificativi di spesa dovranno essere emesse dalla società mandataria. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010 Il gestore
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l’Amministrazione Il gestore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti partner, il codice identificativo gara (CIG).
Art. 12 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’
E’ a carico del Gestore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato. Il Consorzio resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore del gestore da parte della Società Assicuratrice. Il gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Consorzio è considerato “terzo” a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore. La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone. Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato: RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona; RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona INFORTUNI 150.000,00 per morte 150.000,00 per invalidità permanente 10.000,00 per spese mediche 500,00 per spese di trasporto diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza. Detta polizza sarà inviata all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio fornito. Il gestore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all’Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Art. 13 – GARANZIE
Cauzione provvisoria come da disciplinare di gara.
Cauzione definitiva. Il gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale. Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Consorzio per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Consorzio, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.
Art. 13 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L’Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, da Xxxxxxx Xxx Xxxxx.
L’Amministrazione, prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell’Esecuzione provvede: - al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; - a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni
contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; - a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il nominativo del responsabile dell’esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE L’Appaltatore dovrà
fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell’appaltatore, al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il gestore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto e quindi inserito nell’apposito verbale di cui all’articolo successivo. Il Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all’interno della società mandataria.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente. Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L’Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte del gestore. L’Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.
In specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 Xxxx potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’affidamento
- l’andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto;
- l’idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto.
- il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro; osservanza della normativa antinfortunistica; il regolare assolvimento degli obblighi contributivi
- l’adempimento degli obblighi fiscali.
L’Amministrazione effettuerà controlli di tipo tecnico-qualitativo sui servizi svolti dai Soggetti Gestori di copia di materiali di documentazione del Servizio (relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie).
CONTESTAZIONI Ove l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall’amministrazione al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
PENALITA' Ove ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni di cui all’art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l’eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente) Le penali vengono così articolate:
1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell’Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell’appalto;
2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di coprogettazione, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell’infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
3) ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell’Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila).
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto. Il Consorzio si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Sospensione: si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Risoluzione: sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave
irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) quando il Consorzio e il Soggetto attuatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del S.E. per causa ad essa non imputabile;
c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA)
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
g) mancato rispetto da parte dell’S.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall’appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
h) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Consorzio in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
j) interruzione non motivata del servizio;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto in esito alla coprogettazione;
m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall’Amministrazione;
n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti
SUBAPPALTO In applicazione all’art.105,. Comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio in oggetto. E’ quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di
risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato sulla condivisione progettuale delle azioni poste in essere con il soggetto individuato per la coprogettazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Cessione del contratto È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Consorzio.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Consorzio in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Consorzio è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.
DOMICILIO DEL SOGGETTO ATTUATORE, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Mantova.
FORO COMPETENTE Le eventuali controversie insorte tra il Consorzio e il Soggetto Esecutore in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Mantova.
NORME DI RINVIO La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs.
50/2016, e dal D.M. 10/08/2016. La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.