COMUNE DI BREMBATE
COMUNE DI BREMBATE
Provincia di Bergamo
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE
IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO A
BREMBATE – XXXXXXXX XXXXXXXX - XXX XXXXX XXXXXX
CON DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA AD ASILO NIDO
PERIODO DAL 1/09/2015 AL 31/07/2016
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ART. 1.– FINALITÀ DELLA CONCESSIONE 3
ART. 2 – OGGETTO 3
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 3
ART. 4 – REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 6
ART. 5 - OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ 6
ART. 6. - SCELTA DEL CONCESSIONARIO 6
ART. 7 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 6
ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 7
ART. 9 – OBBLIGHI E RISERVE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 8
ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI 8
ART. 11 – PENALITÀ 9
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 13 – AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – SPESE CONTRATTUALI. 9
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DECADENZA DELLA CONCESSIONE 9
ART. 15 – REVOCA DELLA CONCESSIONE 10
ART. 16. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ 10
ART. 17. – CONTROVERSIE 11
ART. 18 – CAUZIONE 11
ART. 19. –CONSEGNA IMMOBILE 12
ART. 20.– RIFERIMENTI NORMATIVI 12
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Art. 1 – Finalità della concessione
La finalità della presente concessione è offrire in uso ad operatori del settore una porzione di immobile di proprietà comunale, meglio individuata nella planimetria allegata, da adibirsi a servizio di asilo nido a favore dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni con priorità per le famiglie residenti nel Comune di Brembate .
Art. 2 – Oggetto
1. Oggetto della gara è la concessione in uso della porzione di immobile di proprietà del Comune di Brembate, sito in via Monte Grappa, con destinazione vincolata a servizio di asilo nido per bambini dai tre mesi ai tre anni con diritto di precedenza a favore dei residenti in Brembate.
2. L’immobile posto in concessione è già adibito a servizio di asilo nido con ricettività autorizzata a favore dell’attuale ente titolare (Comune di Brembate) pari a 16 posti, elevabile, ai sensi della circolare R.L. n.45/2005 nella misura massima del 20%, Nell’anno educativo 2014/15 i bambini frequentanti il servizio sono circa n. 20.
3. Il concessionario dovrà garantire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e delle norme sanitarie emanate dalla ASL, l’utilizzo del bene comunale con destinazione vincolata ad asilo nido assicurando la gestione educativa e ausiliaria, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la cura e l’igiene personale dei bambini, distribuzione e assistenza ai pasti (per la preparazione ci si dovrà avvalere dell’attuale gestore del servizio di refezione scolastica comunale), il servizio di igiene e pulizia dei locali, il servizio lavanderia, la manutenzione ordinaria dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi ed attrezzature, la gestione amministrativa in ordine all’elaborazione delle graduatorie di iscrizione, all’introito a propria cura, rischio e spese, delle rette dovute dalle famiglie degli utenti e quant’altro connesso alla regolare gestione di un asilo nido.
4. Per la concessione in uso di cui al presente capitolato dovranno quindi essere rispettate le seguenti normative in materia:
- Delibera Giunta Regione Lombardia n. 7/20588 del 11 febbraio 2005 – “Requisiti d’Unità d’Offerta Sociali per la Prima Infanzia”-
- “Linee guida sulla corretta gestione igienico-sanitaria dei nidi della Provincia di Bergamo” predisposte dall’Azienda Sanitaria della Provincia di Bergamo.
5. Il concessionario dovrà quindi subentrare al Comune di Brembate nell’esercizio dell’unità di offerta.
6. Il Comune mantiene il potere di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standards di qualità del servizio sulla stato di manutenzione dei locali, arredi e d attrezzature e sul rispetto del diritto di precedenza a favore degli utenti residenti.
Art. 3 – Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara cooperative sociali di tipo A, loro Consorzi, che siano iscritte nell’apposito “Albo Regionale delle cooperative sociali e loro consorzi” per la “gestione di servizi educativi” nonché imprese individuali, società commerciali, iscritte alla camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente i servizi per la prima infanzia che non si trovino in nessuna delle seguenti cause ostative alla sottoscrizione di contratti con una Pubblica Amministrazione:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
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c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) avere commesso secondo motivata valutazione di questo Comune, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Brembate ; o avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, salvo il disposto del comma 2;
k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
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qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale .
Le suddette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio, in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara.
Art. 4 – Requisiti organizzativi per l’ammissione alla gara
a) aver gestito nidi prima infanzia per due interi anni educativi nell’ultimo triennio- anni scolastici/educativi: 2012/2013 - 2013/2014 e 2014/15 aventi caratteristiche di ricettività dell’utenza pari o superiore ai 16 bimbi. Il soggetto partecipante dovrà precisare, in autodichiarazione, i periodi, gli Enti affidatari o concessionari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di bimbi iscritti e gli importi dei relativi affidamenti (o del fatturato), evidenziando inoltre l’assenza di contestazioni o rilievi in merito, ricomprese eventuali revoche di contratto o concessione intervenute.
b) avere alle proprie dipendenze il personale idoneo e sufficiente al corretto funzionamento di un asilo nido autorizzato.
c) di godere al momento della procedura di gara di referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 a dimostrazione della propria solidità finanziaria.
Art. 5 - Obbligo del sopralluogo ed esonero di responsabilità
A pena di esclusione dalla gara, è obbligatorio per le imprese concorrenti, effettuare il sopralluogo della struttura, previa prenotazione presso l’Ufficio P.I. del Comune di Brembate. Il sopralluogo sarà condotto a cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Brembate e potrà essere effettuato, fino a 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'offerta, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il predetto Ufficio P.I. (tel. 000.0000000).
L’incaricato rilascerà apposita attestazione che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico dell’Impresa o da un incaricato, dipendente dell’impresa, munito di apposita formale delega.
Art. 6. - Scelta del concessionario
Il contraente viene individuato a seguito di gara con selezione pubblica. Si fa presente che ai sensi dell’art. 30 del codice dei contratti (D. Lgs n. 163/2006 s.m.i.) le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni spazi per la gestione dei servizi, salvo il rispetto dei principi contenuti nell’articolo citato.
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali gli offerenti saranno invitati a migliorare la loro offerta. Nel caso i concorrenti non siano presenti all’invito, si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Art. 7 – Durata e valore della concessione
1. Il contratto avrà la durata di n. 1 (uno) anni educativi con decorrenza dal 01 settembre 2015 o dalla data di sottoscrizione dello stesso qualora successiva e sino al 31/07/2016.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di affidare, alle stesse condizioni, al medesimo concessionario, l’uso degli spazi oggetto del presente
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capitolato per un periodo massimo di un anno, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della normativa vigente in materia.
3. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l’Amministrazione Comunale, con provvedimento adottato e notificato al concessionario almeno tre mesi prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi finalizzato all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova gara. Il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.
Art. 8 – Obblighi a carico del concessionario
1. Per tutta la durata del rapporto giuridico, il concessionario dovrà impegnarsi, a proprie cure e spese, ad eseguire la manutenzione ordinaria dei locali e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ed arredi.
2. In particolare il concessionario deve assicurare tutti gli interventi di manutenzione dei servizi igienici (con particolare riguardo alle rubinetterie, con eventuale sostituzione di componenti quali guarnizioni, manopole, ecc., alla pulizia dei sifoni e delle pilette di scarico), di riparazione di arredi e attrezzature, di sostituzione luci ecc.
3. Inoltre, ex art. 1577 c.c., nel caso in cui la struttura necessiti di riparazioni che non sono a carico del concessionario, questi è tenuto a darne avviso al concedente. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto nel momento in cui si è rilevata la necessità dell’intervento.
4. L’Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere all’aggiudicatario di adottare tutti quei provvedimenti che essa ritenga opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.
5. Qualora il concessionario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza, il concedente si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al concessionario, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all’art.13 del presente capitolato.
6. Qualora si ravvisassero danni o rotture irreparabile a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario e recuperati anche mediante incameramento della cauzione definitiva nell’importo corrispondente al danno.
7. In occasione di lavori di manutenzione o trasformazioni a carico del Comune, il concessionario dovrà dare libero accesso al personale dell’Amministrazione comunale o di altre imprese autorizzate.
8. Alla scadenza del contratto il concessionario si impegna a riconsegnare all’Amministrazione comunale i locali con impianti, arredi, attrezzature e materiali consegnati secondo verbale; tali attrezzature, arredi e materiali dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto dell’usura normale dovuta all’utilizzo durante la gestione.
9. Restano a carico del Comune le spese per le utenze (acqua, gas, luce) mentre resta a carico del concessionario l’eventuale utenza/e telefoniche, compresi gli oneri per l’attivazione di una nuova utenza fissa se necessario.
10. Restano altresì a carico del concessionario gli oneri gestionali compresi quelli di natura tributaria connessi alla gestione e utilizzo dello spazio, l’acquisizione a proprie cure e spese presso gli enti di vigilanza e controllo preposti di tutte le autorizzazioni tecniche ed amministrative per lo svolgimento dell’attività di asilo nido; Il Concessionario dovrà quindi provvedere a presentare il prima possibile il subentro nella Comunicazione Preventiva di Esercizio per l’avvio del servizio alla competente “Unità autorizzazione al funzionamento” dell’Ambito Territoriale di riferimento, senza che il comune si assuma alcun onere in merito.
11. Il concessionario è costituito custode del bene immobile di cui trattasi ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il concedente ed i terzi per eventuali danni derivanti dall’uso e/o abuso e dalla trascuratezza dello stesso.
12. Il concessionario dovrà allo scopo stipulare idonee polizze assicurative:
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a. per responsabilità civile verso terzi: per danni arrecati a terzi compresi il Comune di Brembate. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia congruo ed adeguato alle attività svolte;
b. per responsabilità civile verso prestatori di lavoro per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, inclusi i soci lavoratori e gli altri collaboratori, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga;
L’operatività delle suddette polizze, che il concessionario consegnerà in copia al Comune di Brembate, non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualsiasi genere su di esso incombenti nè dal rispondere di quanto non coperto, in tutto e in parte, dalle suddette polizze assicurative, rimanendone l’Amministrazione comunale totalmente indenne;
13. Le rette, compresa la quota pasto, dovute dalle famiglie per le prestazioni di asilo nido liberamente stabilite dal concessionario, verranno versate direttamente dagli utenti al concessionario nei tempi e modi dallo stesso stabiliti.
14. Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
15. All’inizio del primo anno di attività ed in occasione di eventuali modifiche dovrà essere consegnata al Comune di Brembate copia della Carta di servizio del servizio asilo nido che dovrà comprendere:
- gli obiettivi educativi del servizio;
- la descrizione dei diversi momenti della giornata al nido;
- le rette applicate
- il calendario educativo.
Art. 9 – Obblighi e riserve a carico dell’Amministrazione
1. Sono a carico dell’Amministrazione la copertura assicurativa dell’immobile, gli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio, le utenze di luce, acqua e gas.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva sulla base delle indicazioni allo scopo formulate dai servizi specialistici territoriali (U.O.N.P.I.A.) di sostenere la spesa per il personale di “assistenza ad personam” per i bambini con handicap inseriti presso l’asilo nido;
3. L’Amministrazione comunale si riserva altresì di compartecipare al pagamento delle rette mediante la previsione di contributi alle famiglie, nelle sole situazioni in carico ai servizi sociali a seguito di segnalazioni di servizi specialistici, fatta salva la possibilità di utilizzo di finanziamenti da altri enti.
Art. 10 – Verifiche e controlli
1. Sono riconosciute al Comune di Brembate , tramite propri funzionari o altri servizi pubblici a ciò delegati, facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riguardo:
- al buon svolgimento dei servizi realizzati, in termini di regolare funzionamento, rispetto delle norme relative all’autorizzazione al funzionamento ed all’accreditamento, rispetto della carta dei servizi;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- al rispetto del diritto di precedenza dei minori residenti;
- allo stato di manutenzione dei locali, delle aree verdi, degli arredi e delle attrezzature in dotazione;
- al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.
2. Il concessionario si impegna a fornire all’amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio e degli obblighi contrattuali.
3. L’Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del servizio o suoi delegati, ha accesso all’asilo nido in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
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Art. 11 – Penalità
1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 16, l’Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario una penale di € 500,00 per ogni violazione.
2. L’importo delle penali potrà essere trattenuto sull’importo della cauzione prestata, che in tal caso, dovrà essere reintegrata.
3. Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione adotterà il seguente procedimento:
- Le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario;
- La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale competente nella gestione del contratto.
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell’amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione di cui al seguente Art. 18 – Cauzione del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell’interesse pubblico.
Art. 13 – Aggiudicazione ed adempimenti conseguenti – spese contrattuali
1. Dopo l’aggiudicazione definitiva della concessione in uso del bene, l’aggiudicatario è tenuto, nel termine perentorio che gli sarà assegnato, a completare tutti gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione del contratto.
2. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei termini fissati, ovvero non si presenti alla stipulazione nel giorno e nell’ora stabiliti, è facoltà dell’amministrazione comunale ritenere non avvenuta l’aggiudicazione e procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, fatte salvi l’incameramento della cauzione provvisoria e la possibilità di richiedere all’inadempiente il risarcimento di danni derivanti da responsabilità precontrattuale.
3. Sono a carico del concessionario:
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara e la stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di concessione in uso degli spazi, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.
Art. 14 – Risoluzione del contratto – decadenza della concessione
1. Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato e del contratto di concessione, l’Amministrazione comunale invierà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre di 10 giorni.
2. Trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione comunale potrà, a seconda della gravità dell’inadempienza:
• applicare una sanzione a titolo di penalità;
• avviare la procedura di decadenza della concessione.
3. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
- mancato avvio del servizio di asilo nido o attivazione di servizio diverso, salvo il caso in cui i diversi servizi siano ad integrazione dell’asilo nido;
- interruzione del servizio per causa a sé imputabili;
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- perdita di uno o più requisiti indispensabili richiesti dalla normativa regionale di settore vigente, compreso il mancato rispetto dello standard di personale richiesto dall’accreditamento del servizio;
- inadempienza nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzo di personale privo dei requisiti prescritti;
- omissione del pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute nonché di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione;
- contravvenzione al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;
- mancato reintegro della cauzione contrattuale ai sensi dell’art. 13, comma 2 del presente C.S.A.;
- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e ordinaria e straordinaria degli arredi ed attrezzature richiesti dall’Amministrazione per il mantenimento del buon stato manutentivo di tutti i beni immobili e mobili consegnati;
- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in modo difforme dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8 della legge 136/2010,
- mancate o insufficienti controdeduzioni ad inadempienze contestate successive alla terza nel periodo di validità della concessione.
4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell’Amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta, altresì, che il concessionario non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione del servizio o concessione degli spazi oggetto del presente capitolato, indetta dall’Amministrazione Comunale.
5. La risoluzione del contratto per colpa del concessionario comporta l’obbligo da parte dello stesso al risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell’amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell’impresa.
6. Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:
• far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento e impedire l’interruzione del servizio;
• coprire le spese di indizione di una nuova gara per la concessione degli spazi o l’affidamento del servizio;
• soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dal concessionario.
Art. 15 – Revoca della concessione
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutazione della situazione di fatto e nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’atto di revoca verrà inviato con congruo anticipo e comunque almeno sei mesi prima della data prevista per la riconsegna dell’immobile.
Art. 16. – Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
1. Il concessionario potrà richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili da dimostrare con dati inconfutabili.
Art. 17. – Controversie
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Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere e non dovesse essere risolta tra le parti in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Capitolato, qualunque ne sia la natura o la causa, sarà sottoposta al giudizio della magistratura ordinaria – Tribunale di Bergamo.
Art. 18 – Cauzione: cauzione provvisoria:
1. L’offerta presentata dal concorrente deve essere accompagnata da una garanzia, pari ad €
2.000,00, da corrispondere:
a) sotto forma di cauzione costituita mediante versamento della predetta somma presso la Tesoreria – Banca Popolare di Sondrio - filiale di Osio Sotto (la ricevuta da allegare deve essere quella in originale rilasciata dalla Tesoreria comunale);
oppure
b) sotto forma di fidejussione mediante FIDEJUSSIONE bancaria o FIDEJUSSIONE assicurativa oFIDEJUSSIONE rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del Dlgs 58/1998.
2. La garanzia dovrà:
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del citato contratto.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
3. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
4. Qualora l’aggiudicatario non accetti l’aggiudicazione, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’amministrazione comunale.
cauzione definitiva:
5. L’aggiudicatario deve altresì costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria pari ad € 20.000,00 dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. a garanzia dell’esatto e puntuale assolvimento di ogni obbligo contrattuale. La stessa è considerata in caso di risoluzione per inadempimento o per qualsiasi causa imputabile al concessionario, quale liquidazione anticipata e forfettizzata del risarcimento dei danni insiti nello scioglimento prematuro del contratto, salvo i maggiori importi che risulteranno dovuti.
6. Il deposito cauzionale resterà vincolato per l’intero importo e per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l’assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.
7. La mancata costituzione, da parte dell’aggiudicatario, della cauzione definitiva determina la decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
8. L’Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione sia provvisoria che definitiva, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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Art. 19. –Consegna immobile
Ad avvenuta sottoscrizione del contratto l’ufficio comunale competente provvederà alla consegna dei locali oggetto della concessione, previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale di consegna dell’immobile e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.
Art. 20.– Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, di ambito, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonchè per quanto applicabile, alle norme del Codice Civile.
Allegati:
• planimetria asilo nido
• inventario dei beni mobili
• schema atto di concessione
Brembate, 10.06.2015
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COMUNE DI BREMBATE
Provincia di Bergamo
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE
IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO A
BREMBATE – XXXXXXXX XXXXXXXX - XXX XXXXX XXXXXX
CON DESTINAZIONE D’USO VINCOLATA AD ASILO NIDO
PERIODO DAL 1/09/2015 AL 31/07/2016
L’anno il giorno del mese in Brembate TRA
il Comune di Brembate, con sede in x.xx xxx Xxxxxxxxxx n. 2, legalmente rappresentato dal responsabile del settore Affari Genrali …, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’ente, di seguito anche definito Comodante
E
, con sede in , via , rappresentata
dal legale rappresentante nato a il cod. fiscale di seguito definito Comodatario
si conviene e si stipula quanto segue
1. ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Brembate affida in comodato d’uso al Comodatario, che accetta, parte dello stabile di proprietà comunale sito in Xxx Xxxxx Xxxxxx, definito “Asilo nido La piccola Tribù”, così come individuato nell’allegata piantina, nello stato di fatto, di diritto e di manutenzione in cui lo stesso si trova (con le dotazioni di arredi ed attrezzature risultanti dall’allegato 1).
Il Comodatario si servirà dell’immobile con la dovuta diligenza, esclusivamente per svolgervi il servizio di asilo nido ed altri eventuali servizi rivolti alla prima infanzia.
Usi diversi dell’immobile dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale.
All’atto della consegna viene sottoscritto apposito verbale che tiene conto sia della struttura che degli arredi/attrezzature concessi in comodato.
Alla scadenza del presente contratto, o nell’ipotesi di risoluzione anticipata, il Comodatario dovrà riconsegnare i beni, mobili e immobili, nello stato di manutenzione ordinaria e di qualità non inferiore a quella in cui si trovavano all’atto della concessione, come risultavano dal verbale, salvo il normale deperimento d’uso.
Il Comodatario dovrà integrare, a proprie spese, la dotazione di arredi, corredi, apparecchiature ed attrezzature necessari alla gestione e al funzionamento dei servizi che verranno espletati. Essi resteranno di proprietà del Comodatario.
Alla scadenza del contratto verrà redatto un verbale che documenterà lo stato di rilascio dei locali e degli arredi/attrezzature di proprietà comunale.
La responsabilità della custodia dei locali concessi permane a carico del Comodatario fino a quando non venga redatto il relativo verbale di rilascio.
Saranno disciplinati in appositi atti integrativi i rapporti patrimoniali derivanti da eventuali strutture di nuova realizzazione, ovvero dalla ridefinizione, stabilita di comune accordo, degli spazi assegnati in comodato.
ART. 2 – DURATA E RINNOVO
Il contratto ha la durata di anni 1, con decorrenza 1 settembre 2015, eventualmente rinnovabili, su richiesta del comodatario, per ulteriori 1 anno, fatto salvo quanto previsto infra art. 11 (recesso). L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Sono a carico del Comodatario tutti gli oneri relativi alla gestione e al funzionamento della struttura. Fra detti oneri vanno compresi:
• tutti quelli relativi all’erogazione dei servizi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per personale, materiali sanitari, materiali non sanitari, servizi e tasse, guardiania, pulizia, smaltimento dei rifiuti, compresi quelli speciali.
Per quanto concerne le utenze domestiche si specifica che, poiché la rilevazione delle spese relative ad energia elettrica, acqua e calore è unica con la scuola materna, i consumi di tali utenze non verranno addebitati al comodatario;
• quelli relativi alla struttura e adiacenze, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile, pertinenze ed aree esterne;
• per quanto concerne la biancheria, gli arredi e le attrezzature, spetta al Comodatario l’onere di dotarsi di tutto quanto necessario non incluso nel verbale di consegna. Tutti gli arredi e le attrezzature di nuova acquisizione devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di conformità in relazione al servizio erogato.
Il Comodatario dovrà inoltre:
- garantire l’accoglimento di tutte le richieste fino alla capienza massima autorizzata
- assicurare l’inserimento, in via prioritaria, di bambini residenti nel territorio comunale
- conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.1804 cod.civ, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;
- segnalare tempestivamente ogni situazione che richieda un pronto intervento del Comodante ed in caso d’urgenza, ad adoperarsi per evitare l’aggravamento d’eventuali danni o pericoli di danno.
- farsi carico di ogni adempimento per le eventuali autorizzazioni amministrative obbligatorie per il regolare funzionamento della struttura;
Si precisa infine che:
a) l’apertura dei servizi e lo svolgimento delle attività dovranno avvenire nel pieno e totale rispetto degli standard di funzionamento previsti dalla vigenti normative nazionali e regionali, oltre che delle linee igienico-sanitarie ASL. Il Comodatario è obbligato a rispettare tutti i requisiti organizzativi previsti dalla normativa vigente per le unità d’offerta sociali per la prima infanzia senza accreditamento (carta dei servizi, gestione dell’emergenza, piano delle manutenzioni e delle revisioni, rapporto numerico personale educativo e ausiliario/posti capacità ricettiva….).
b) l’attività esercitata nell’immobile concesso in comodato è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale non potrà essere sospesa o abbandonata.
L’inosservanza dei predetti obblighi potrà comportare la risoluzione del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile, oltre che il risarcimento di tutti i danni arrecati, anche eventualmente all’immagine dell’Amministrazione comunale.
In ogni caso, prima di dichiarare risolto il contratto, è onere del Comodante inoltrare al Comodatario una diffida ad adempiere entro il termine obbligatoriamente ivi prestabilito. In tal caso, è facoltà del Comodatario fa pervenire, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della predetta diffida, memorie e/o controdeduzioni.
In mancanza di queste ultime, o qualora il Comodante non le ritenga obiettivamente giustificate, il contratto, sempre che l’inadempimento, il disservizio o l’omissione persistano, si intenderà risolto.
ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE
1. Il Comune, nell’ambito delle sue specifiche competenze istituzionali, delle proprie funzioni e dell’interesse della collettività, è tenuto ad assicurare al Comodatario le condizioni necessarie all’ottimale gestione del servizio. Esso è tenuto a comunicare tempestivamente al Comodatario i propri progetti o i propri interventi, che possano in qualche modo incidere sulla conduzione del servizio. In particolare, darà notizia dell’adozione dei provvedimenti di assetto e uso del territorio che possano determinare modificazioni nella gestione del servizio ovvero mutamenti delle condizioni dello stesso.
2. Il Comune si impegna a mantenere l’affidamento dell’immobile in esclusiva a favore del Comodatario.
ART. 5 – MIGLIORIE E MODIFICHE DELLA STRUTTURA
Il Comodatario non può apportare innovazioni e modificazioni allo stato della struttura, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale e nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia.
Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Comodatario deve acquisirle a propria cura e spese.
Alla scadenza del contratto le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso alcuno, fatto salvo il diritto del Comodante di pretendere la rimessione in pristino dell’immobile.
ART. 6 – ISPEZIONI E VERIFICHE
Il Comodatario riconosce al Comodante, e ai suoi nominati, il diritto di visitare e di ispezionare l’immobile concesso in comodato, e di compiere comunque tutti i controlli opportuni per accertare il buon andamento della gestione anche in riferimento al Piano di gestione presentato dall’offerente in sede di gara.
ART. 7 – RESPONSABILITÀ
Il Comodatario deve presentare idonea copertura assicurativa che impegni la Compagnia assicurativa a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all’interno della struttura.
L’assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o colpa di persone delle quali debba rispondere.
Analogamente il Comodatario deve predisporre copertura assicurativa per:
• rischio locativo;
• garanzia ricorso terzi da incendio;
Copia di detti contratti assicurativi deve essere depositata presso l’Ufficio Contratti del Comune di Brembate all’atto della sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile.
A tale idoneità assicurativa può concorrere eventuale assicurazione stipulata a tal proposito dal Comune. Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione dell’immobile dato in comodato sono a carico del Comodatario, a prescindere dai massimali assicurativi.
ART. 8 – GARANZIE
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti, il Comodante produce all’atto della sottoscrizione del contratto, ma comunque prima della consegna della struttura se anteriore alla sottoscrizione, una cauzione definitiva costituita da versamento per contanti, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria con la quale la Società di Credito o di Assicurazioni dichiara di costituirsi fideiussore nell'interesse del Comodatario ed a favore del Comune di Brembate 20.000 (ventimila/00).
L'accennata polizza viene consegnata all’Ufficio Contratti, il quale si obbliga a custodirla o a farla custodire sino al termine del contratto.
Nel caso di inadempienze contrattuali il Comodatario stipulante ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il Comodante deve reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora il Comodatario abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 9 – PERSONALE
Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente concessione, il Comodatario si obbliga ad applicare integralmente a tutti gli operatori tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella Provincia di Bergamo per il tempo in cui si svolge il servizio anzidetto e per il livello corrispondente alle mansioni prestate. Il Comodatario si impegna inoltre a garantire tutti gli obblighi assicurativi, di tipo assistenziale, infortunistico e previdenziale a seguito della piena applicazione delle normative vigenti, sia a carattere nazionale che provinciale, obbligandosi a dimostrare di aver adempiuto al pagamento dei relativi oneri.
Il Comodatario si obbliga, altresì, per la durata del comodato, ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Comodatario, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione a quanto sopra.
In caso di inadempienza nell'applicazione dei contratti di lavoro l'Amministrazione comunale può addivenire alla rescissione del presente accordo.
Clausola sociale: il comodatario dovrà utilizzare preferibilmente il personale educativo attualmente operante nella struttura a condizione che il numero e la qualifica degli educatori siano armonizzabili con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione dei servizi che verranno attivati.
ART. 10 – RECESSO
Il Comodante ha facoltà di recesso immediato senza preavviso nei seguenti casi:
a) adozione di provvedimenti dai quali derivi, direttamente, per effetto di legge e per provvedimento di qualsiasi Autorità, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico del Comodatario;
b) reiterate violazioni di provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale o da altra autorità amministrativa sotto il profilo del rispetto di tutte le normative in tema di sicurezza, sanità ed igiene;
c) sopravvenute, motivate e urgenti ragioni di interesse pubblico nei casi in cui si manifesti per il Comodante la motivata necessità di recuperare l’immobile libero da cose e persone;
Il Comodatario potrà recedere dal contratto, con preavviso scritto di 3 (tre) mesi rispetto alla chiusura prevista dal calendario fissato per l’anno in cui esercita il recesso, da comunicare mediante lettera raccomandata a/r al Comodante.
In ogni caso il Comodatario è inderogabilmente tenuto a garantire la regolare conclusione dell’intero anno scolastico in corso, nel contempo evitando qualsiasi disagio all’utenza.
ART. 11 – NORME FINALI E MODIFICHE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, resta ferma l’integrale applicazione delle disposizioni del Codice Civile.
Qualunque modifica alle condizioni del presente contratto dovrà essere apportata con apposito atto integrativo, sottoscritto da entrambi i contraenti, A tal fine, è sufficiente anche la comunicazione scritta che la parte intenzionata ad apportare le modifiche inoltri all’altra, purché sia provata per iscritto l’accettazione da parte di quest’ultima delle modifiche.
E’ nulla ogni pattuizione, anche verbale, assunta in forme diverse da quanto previsto dal presente articolo.
ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE
Ai fini del presente contratto il Comodante dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Brembate, mentre il
Comodatario dichiara di eleggere il proprio domicilio in
nr. .
Via
Le eventuali controversie nascenti dall’interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente contratto e relativi allegati saranno di competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali i diritti fissi di segreteria, di scritturazione e di carta bollata, ivi compresa l’imposta di registrazione, saranno a carico del Comodatario.
Il presente contratto viene redatto in triplice copia, di cui ciascuna parte dichiara di possedere la propria. Un’altra copia è redatta ai fini della registrazione.
ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare la cessione del contratto nel caso in cui il Comodatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Letto, firmato e sottoscritto lì .
PER IL COMODANTE
il responsabile del settore Servizi alla Persona
PER IL COMODATARIO
Il legale rappresentante
Ai sensi dell’art.1341 Cod. Civ. il Comodatario dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole contenute negli artt. 2-3-7-8-9-10-11-12-14 del presente contratto.
PER IL COMODANTE
il responsabile del settore Servizi alla Persona
PER IL COMODATARIO
Il legale rappresentante