DIPARTIMENTO CULTURA
DIPARTIMENTO CULTURA
2 6 APR 2018
Prot. N. QO..A......3...-3....1...c9..,/.......
ROMA CAPITALE
ROMA
Dipartimento Attività Culturali
Direzione Organismi partecipali e gestione degli spazi culturali Il Direttore
PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVÈNZIONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE
A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA DENOMINATO "NUOVO CINEMA AQUILA".
Quale parte integrante della determinazione diri$Jenziale QD/689 del 26 aprile 2018 (prot.n. 13266/2018), si pubblica lo schema di convenzione relativo alla concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila in favore della Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus.
Roma Capitale
Piazza dì Camprtellì, 7 -00186 Roma
Tel. 00 0000 0000-0000
Patrizi
Del Vecchio
1
Schema di CONVENZIONE
CONCESSIONE IMMOBILE denominato "NUOVO CINEMA AQUILA"
L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di le parti come di seguito costituite:
Roma Capitale (C.F. 02438750586 e P.I. 01057861005) rappresentato da ______, nato a
, nella sua qualità di Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente ("Concedente");
e
, nato a il in qualità di Legale
Rappresentante della con sede in n.
C.F. . P.I. _ ("Concessionario");
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 in data 17 marzo 2017, sono stati approvati il "Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila" e le linee guida per la predisposizione dell'Avviso Pubblico per la selezione del soggetto Concessionario del suindicato immobile ascritto al patrimonio indisponibile di Roma Capitale, ubicato in via L'Aquila nn. 66/74 e xxx Xxxxxx Xxxxxx nn. 35/41 e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40;
in esecuzione della sopracitata deliberazione, il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha approvato, con propria Determinazione rep. QD 673 del 28 marzo 2017, l'Avviso pubblico per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila a favore di un soggetto da selezionare tra quelli individuati dall'articolo 48 comma 3, lettera c), D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- a conclusione dell'intero iter, con provvedimento dirigenziale n. 163 del 1 febbraio 2018 (Prot. QD 3125) è stato determinato:
- di approvare la graduatoria definitiva di merito in relazione all"'Avviso Pubblico per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila", individuando quale unica classificata la COSTITUENDA ATI - CINEMA MUNDI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS (CAPOFILA) E MEN AT WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER AZIONI;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila in favore della Costituenda ATI - Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) (P.IVA e C.F 11423881009), in persona del legale rappresentante pro tempere, con sede legale in xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx, e Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni (PIVA e C.F. 05647761005), in persona del legale rappresentante pro tempere, con sede l�gale in xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 0000 Xxxx;
- di approvare l'allegato schema di Convenzione, parte integrante della Determinazione Dirigenziale in esame;
- a seguito del recesso della Men At Work Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni dalla Costituenda ATI Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus (capofila) e Men At Work Società Cooperativa Sociale
Onlus per azioni, il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali del Dipartimento Attività Culturali, esperite tutte le verifiche, con propria determinazione rep. QD ........ del 2018, ha
individuato, quale Concessionario dell'immobile, la Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus e ha approvato lo schema della presente Convenzione, regolante i rapporti tra il Concessionario e Roma Capitale;
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premessa
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
Roma Capitale concede a titolo gratuito l'immobile denominato Nuovo Cinema Aquila, a
, nel rispetto dì quanto previsto dall'art. 48 comma 3, lettera c), del D. Lgs. n. 159/2011, per le finalità e gli obiettivi declinati al successivo articolo 3.
L'immobile, descritto con planimetria {allegato "A"), è concesso nello stato di fatto e dì diritto in cui si trova.
Gli arredi e le attrezzature di cui è dotato l'immobile, contenuti nell'inventario di cui al successivo articolo 26, sono concessi in comodato d'uso al Concessionario per tutta la durata della Convenzione.
Il Nuovo Cinema Aquila è sito in Roma, via L'Aquila nn. 66/74 e xxx Xxxxxx Xxxxxx nn. 35/41. L'immobile è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40, ed è costituito da tre sale per complessivi 321 posti, sue pertinenze e impianti di servizio (piano interrato di mq 82 circa, piano terra di mq 428 circa, piano primo di mq 126 circa, piano secondo di mq 252 circa e piano terzo di mq 40 circa per una superficie complessiva di mq 928 circa), come descritto nelle planimetrie agli atti dell'ufficio. È altresì costituito dai seguenti spazi: due foyer, due cabine di proiezione, un punto bar-ristoro, un piano uffici e dotato dell'impiantistica per la messa in esercizio di un cinema multisala.
Art. 3 - Finalità e obiettivi dell'utilizzo dell'immobile
La "Proposta progettuale" del soggetto aggiudicatario della concessione, allegato "B" parte integrante della presente Convenzione, garantisce la coerenza delle attività che si svolgeranno con le seguenti finalità dì utilizzo dell'immobile:
a) realizzare un luogo dedicato, innanzitutto, allo svolgimento dell'attività cinematografica alla quale è storicamente vocato, anche partecipando a reti di cinema a carattere cittadino, nazionale e internazionale;
b) sviluppare un presidio culturale vitale volto alla costruzione di relazioni e trame sociali, anche intergenerazionali, sul territorio di riferimento mediante l'attivazione e la cura di relazioni che siano costanti nel tempo, rendendosi accessibile ai singoli cittadini, alle associazioni, alle istituzioni ivi presenti;
c) realizzare, per il territorio di riferimento e per la città, un luogo di aggregazione sociale e culturale, di ricerca, di sperimentazione, d'incontro e di formazione nell'ambito dell'audiovisivo, della cinematografia e della multimedialità mediante la creazione di scambi, di ricerca e di percorsi di crescita condivisa;
d} qualificarsi quale spazio dedicato ai servizi cutturalr per la promozione della cinematografia e delle arti visive multimediali digitali, nel perseguimento di finalità sociali, educative, di aggregazione giovanile e di coesione sociale;
e) rappresentare un presidio ove realizzare progetti volti alla diffusione della cultura della legalità.
Il Concessionario del Nuovo Cinema Aquila deve assicurare un utilizzo orientato alla trasparenza e al dialogo con la cittadinanza, attraverso azioni mirate di confronto, comunicazione e informazione, avvalendosi di un sistema di dialogo e di monitoraggio partecipato da svolgere in itinere in relazione al funzionamento e allo sviluppo del bene stesso, così da garantire un allineamento alle mutevoli esigenze del territorio, in costante e necessario rapporto con l'Amministrazione.
2
Nel quadro di riferimento rappresentato dalle suddette finalità, il concessionario del Nuovo Cinema Aquila dovrà utilizzare il bene contribuendo al perseguimento dei seguenti obiettivi considerati di rilevante interesse pubblico per l'uso culturale e sociale del bene, di cui al "Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila" approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 17 marzo 2017:
1. svolgere attività cinematografica attraverso una programmazione che favorisca l'ampliamento e il rinnovamento dell'offerta nel settore, prestando particolare attenzione ad opere filmiche riconducibili a produzioni non commerciali e a mercati distributivi alternativi;
2. accedere a reti cinematografiche cittadine, nazionali, europee e internazionali, nelle quali divenire punto di riferimento, d'aggregazione e di sperimentazione costante nel tempo, e crearne attivamente di nuove, che si contraddistinguano, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, anche per una specifica vocazione sociale;
3. realizzare progetti culturali e sociali in sinergia (strategica e operativa) con i presidi culturali istituzionali presenti sul territorio, quali bib)ioteche comunali, centri anziani e scuole, con reti di cittadini e con l'associazionismo locale, al fine di facilitare l'aggregazione culturale e sociale del quartiere Pigneto, e con altre istituzioni presenti in ambito cittadino, come istituzioni universitarie, capaci di apportare un valore aggiunto alle iniziative pianificate e promosse;
4. attivare, sperimentare e consolidare nuove modalità d'incontro e costruzione di trame sociali anche organizzando visioni collettive di opere, rappresentazioni o eventi non cinematografici che utilizzino come medium l'immagine in movimentò, e dando luogo ad attività culturali diversificate (come esposizioni, rassegne, eventi speciali, festival, incontri) e attività formative (come corsi di formazione) che creino occasioni d'incontro e coesione sociale;
5. offrire alla cittadinanza occasioni di ricerca, di sperimentazione, d'incontro e di formazione nel campo dell'audiovisivo, della cinematografia e della multimedialità, mediante l'organizzazione di attività culturali e formative negli ambiti summenzionati, con particolare riguardo alle fasce più deboli, alle nuove generazioni, alla terza età attiva e alle comunità di stranieri;
6. estendere l'accesso alle attività cinematografiche, culturali, di formazione e di aggregazione a un pubblico sempre più ampio e trasversale, tenendo conto il più possibile della composizione del territorio di riferimento, delle sue minoranze e della componente multietnica e multiculturale del Municipio Roma V nel quale il Cinema ha sede;
7. consentire un utilizzo del Nuovo Cinema Aquila che sappia coinvolgere, nella pianificazione e nello svolgimento di attività e servizi, soggetti terzi rispetto al soggetto concessionario anche attraverso rapporti di collaborazione duraturi nel tempo, nel rispetto del bene e della sua sostenibilità economico finanziaria;
8. massimizzare l'utilizzo dei tempi e degli �pazi del Nuovo Cinema Aquila mediante un uso flessibile, efficace ed efficiente del bene per rispondere alle differenti esigenze e necessità dei suoi reali e potenziali frequentatori, locali e non;
9. realizzare progetti e percorsi volti all'educazione alla legalità e alla diffusione della cultura della stessa; 10.garantire la sostenibilità delle attività nel tempo, in un'ottica di miglioramento e di crescita continui.
Il perseguimento degli obiettivi non potrà presciAdere da una periodica attività di dialogo con la cittadinanza sulle azioni svolte, che andrà ad affiancarsi alle attività di monitoraggio partecipato di competenza dell'Amministrazione, per apportare eventuali interventi migliorativi alla propria otferta nel caso di scostamenti dai bisogni espressi dalla comunità di riferimento.
Art. 4 - Durata della concessione
La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla sottoscrizione della presente Convenzione, salvo i casi di risoluzione o di recesso disciplinati ai successivi articoli 20 e 21.
Art. 5 - Messa in esercizio e apertura al pubblico
Il Concessionario deve mettere in esercizio l'immobile tempestivamente e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, previa comunicazione al Dipartimento Attività Culturali.
3
In caso di inadempimento è prevista la risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 20.
Il Concessionario deve garantire, per la prima annualità dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'apertura al pubblico a decorrere dalla data di messa in esercizio e di non cumulare oltre 20 (venti) giorni di chiusura, nel rispetto degli orari di cui al successivo comma.
Per le annualità successive a quella di sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario deve garantire l'apertura al pubblico per non meno di 345 (trecentoquarantacinque) giorni l'anno. Le attività di cui alla proposta progettuale devono essere svolte, come indicato dalla medesima proposta, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9,00 e le ore 23,30.
Art. 6 - Modalità di utilizzo dell'immobile
Il Concessionario nell'utilizzo dell'immobile deve rispettare la "Proposta progettuale" (Allegato "B") parte integrante della presente Convenzione con riferimento ai punti di seguito declinati:
a) progetto gestionale;
b) modello organizzativo;
e) piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria.
Al momento della sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario deve, con riferimento all'annualità 2018-2019, produrre una relazione aggiornata a tale data contenente il piano delle attività
previste che si intenderanno svolgere in ambito cinem�tografico, il piano delle attività culturali e di formazione e dei servizi aggiuntivi, le strategie di dialogo con la cittadinanza, il piano di fattibilità e di sostenibilità economico - finanziaria e il piano di comunicazione, nonché organigramma e funzionigramma
aggiornato.
Con riferimento alle annualità successive, la predetta relazione, comprensiva di tutti i contenuti sopra indicati, dovrà essere presentata entro il giorno 31 luglio di ciascun anno, evidenziando in particolare, per quanto concerne il piano delle attività previste in ambito cinematografico, culturale, di formazione, dei servizi aggiuntivi e in relazione alle strategie di dialogo con la cittadinanza, lo sviluppo culturale e sociale del Nuovo Cinema Aquila e il correlato piano di sviluppo e implementazione del modello organizzativo. La mancata presentazione entro il termine previsto comporta l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 22.
I competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali, qualora rilevino nella relazione elementi di non coerenza rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui al precedente artjcolo 3, ne danno comunicazione per iscritto al Concessionario, che dovrà presentare l'adeguamento entro 15 (quindici) giorni. Il mancato rispetto di tale termine comporta, in base alla fattispecie rilevata, la risoluzione della Convenzione di cui al successivo articolo 20.
Al fine di garantire un'interlocuzione stabile con il Dipartimento Attività Culturali il Concessionario deve, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dell'immobile, comunicare ai competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali il nominativo del proprio rappresentante per le relazioni con il medesimo Dipartimento, nonché dei referenti dei seguenti livelli di organizzazione:
direzione/organizzazione gestionale; direzione artistica;
amministrazione;
comunicazione/relazioni esterne.
Il Concessionario deve utilizzare l'immobile concesso in modo corretto, osservando la vigente normativa in materia di sicurezza e di igiene e i regolamenti capitolini in materia di luoghi per il pubblico spettacolo.
Non potranno essere apportate modifiche allo stato dell'immobile e dei beni mobili consegnati in comodato d'uso per la stessa durata della concessione, al di fuori delle· ipotesi previste dalla presente Convenzione.
Il Concessionario è tenuto, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Dipartimento Attività Culturali di eventuali danni occorsi all'immobile sia per ragioni connesse alla gestione diretta del bene, sia per ragioni indipendenti, ivi anche ragioni di ordine naturale.
Art. 7 - Servizi aggiuntivi
4
Il Concessionario offre servizi aggiuntivi anche a valenza economica, in conformità con quanto previsto dalla
"Proposta progettuale", anche mediante collaborazioni sinergiche con partner di progetto.
Il Concessionario al momento della stipula della presente Convenzione, deve consegnare al Dipartimento Attività Culturali l'originale della documentazione dalla quale risulti la formalizzazione delle partnership per lo svolgimento di servizi aggiuntivi o l'impegno a sottoscrivere i contratti con i soggetti gestori degli stessi, da produrre comunque successivamente alla loro formalizzazione.
Gli adempimenti amministrativi, richiesti ai fini del rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari per la gestione dei servizi aggiuntivi, saranno espletati in conformità con le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia dal soggetto che ne risulterà titolare.
I suddetti provvedimenti, essendo vincolati alla realizzazione della "Proposta progettuale", non potranno avere una durata eccedente quella della presente Convenzione, ivi compresi i casi di risoluzione e di recesso, di cui ai successivi articoli 20 e 21.
Le entrate derivanti dai servizi aggiuntivi devono essere comunicate al Dipartimento Attività Culturali per le opportune valutazioni di coerenza con la "Proposta progettuale".
Art. 8 - Rapporti di collaborazione e attività culturale istituzionale
Il Concessionario, al momento della stipula della presente Convenzione, deve consegnare al Dipartimento Attività Culturali l'originale delle lettere d'impegnò, dalle quali risulti la formalizzazione delle partnership per lo svolgimento di attività culturali e formative.
Lo svolgimento di attività istituzionali promosse dalle strutture dell'Amministrazione Capitolina sarà definito con successivo accordo.
Art. 9 - Sistema delle tariffe
Al momento della sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario deve presentare al Dipartimento Attività Culturali un documento contenente il sistema delle tariffe relativo allo sbigliettamento, inclusivo di agevolazioni sulle tariffe e scontistiche, anche previste da eventuali convenzioni e opportunamente descritte, all'utilizzo delle sale e degli spazi complementari da parte di terzi, nonché alle attività culturali e di formazione.
Sarà inoltre possibile la vendita di biglietti on line.
Per le annualità successive alla prima, il documento di cui al primo comma dovrà essere presentato entro la data del 31 luglio, unitamente al piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria e alla restante documentazione prevista dall'articolo 6.
Art. 10 - Comunicazione
Le attività, i materiali di comunicazione e i messaggi pubblicitari del Nuovo Cinema Aquila dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Capitolino recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014.
Le attività di comunicazione non dovranno essere correlate ad alcun messaggio offensivo, discriminatorio, di violenza e di propaganda politica.
Il Concessionario deve presentare il Piano di comunicazione, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione presentata in sede di Avviso Pubblico, al momento della sottoscrizione della Convenzione in riferimento alla programmazione per l'annualità 2018-2019.
Per le annualità successive alla prima, il docum�nto di cui al presente articolo dovrà essere presentato entro la data del 31 luglio, unitamente alla restante documentazione prevista dall'articolo 6.
Tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati dal Concessionario per la divulgazione delle attività dovranno essere comunicati preventivamente al Dipartimento Attività Culturali.
Art. 11 - Pubblicità commerciale
Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in- forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'immobile oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.
5
Art. 12 - Contributo di Roma Capitale e finanziamenti di altri enti pubblici e privati
Il Dipartimento Attività Culturali erogherà con determinazione dirigenziale dei competenti uffici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed entro i limiti in esse previsti, il contributo richiesto a sostegno dell'avvio delle attività gestionali e il cui importo è indicato n·e11a "Proposta progettuale", secondo le seguenti modalità:
- prima annualità
il 40% del contributo richiesto per la prima annualità, pari a€ 16.800,00 (euro sedicimilaottocento//00), sarà erogato, a titolo di acconto entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, previa presentazione al Dipartimento Attività Culturali di una relàzione tecnica, di cui all'articolo 6 e comprensiva di tutti i contenuti nel medesimo articolo indicati, inerente le attività che si intenderanno svolgere nel primo anno; il restante 60%, pari a€ 25.200,00 (euro venticinquemiladuecento//00), sarà erogato al termine del primo anno di attività, a seguito della presentazione di una relazione tecnica inerente le attività svolte nel primo anno di attività e del positivo esito delle verifiche, effettuate dal competente ufficio del Dipartimento Attività Culturali, relative alla documentazione probante gli impegni assunti ai fini della realizzazione delle suddette attività, consistente in contratti o altri titoli giuridici correlati a rapporti indicati nella proposta progettuale, nelle relative fatture/ricevute di pagamento intestate al beneficiario, conformi e quietanzate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- seconda annualità
il 40% del contributo richiesto per la seconda annualità, pari a€ 11.200,00 (euro undicimiladuecento//00), sarà erogato trascorso un anno di attività dalla sottoscrizione della Convenzione, previa presentazione al Dipartimento Attività Culturali di una relazione tecnica, di cui all'articolo 6 e comprensiva di tutti i contenuti nel medesimo articolo indicati, inerente le attività che si intenderanno svolgere nel secondo anno di attività, nel rispetto delle modalità previste al precedente articolo 6, subordinatamente all'avvenuta liquidazione del 60% dell'annualità precedente; il restante 60%, pari a € 16.800,00 (euro sedicimilaottocento//00), sarà erogato a seguito della presentazione di una relazione tecnica inerente le attività svolte nel secondo anno di attività e del positivo esito delle verifiche, effettuate dal competente ufficio del Dipartimento Attività Culturali, relative alla documentazione probante gli impegni assunti ai fini della realizzazione delle suddette attività, consistente in contratti o altri titoli giuridici correlati a rapporti indicati nella proposta progettuale, nelle relative fatture/ricevute di pagamento intestate al beneficiario, conformi e quietanzate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
La mancata presentazione nei termini delle relazioni tecniche e della relativa documentazione probante gli impegni assunti, determina l'applicazione della penale prevista dall'articolo 22.
La mancata presentazione delle relazioni tecniche e della relativa documentazione probante gli impegni assunti gli impegni assunti, determina l'impossibilità di erogare il contributo richiesto.
Le somme erogate a titolo di contributo sono garantite dalla fideiussione assicurativa/bancaria prevista all'articolo 19 della presente Convenzione.
Eventuali finanziamenti di enti privati, generati da finanziamenti di organismi pubblici e privati, devono essere coerenti con la "Proposta progettuale", e devono essere comunicati al Dipartimento Attività Culturali per le opportune valutazioni.
Art. 13 - Obblighi a carico del Concessionario
Sono a carico del Concessionario:
a) i singoli interventi di spesa necessari all'attuazione del progetto gestionale e del modello organizzativo;
b) la custodia e la sorveglianza dell'immobile;
c) le utenze - il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti d'utenza per tutta la durata della concessione;
d) il ripristino dell'impianto di antintrusione e di videosorveglianza;
6
e) la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti in esso installati, che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme C.E.I., e di quelle antincendio e anti effrazione, nonché gli adeguamenti tecnici che si renderanno necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale;
f) gli investimenti relativi al completamento e al miglioramento degli allestimenti tecnici e di arredo secondo il piano presentato a corredo della proposta progettuale;
g) l'acquisizione, a proprie spese, delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo nel rispetto di quanto previsto dal "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", Regio Decreto n. 773/1931 e ss.mm.ii.;
h) l'acquisizione, a proprie spese, delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dei servizi aggiuntivi o per lo svolgimento delle attività culturali e formative;
i) la stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 18 e il mantenimento della copertura assicurativa per tutta la durata della Convenzione;
I) la stipula della fideiussione assicurativa/bancaria di cui al successivo articolo 19, il mantenimento di tale garanzia per tutta la durata della Cor:,venzione e la reintegrazione in caso di escussione entro e
non oltre 1O giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento Attività Culturali;
m) presentazione dei documenti di cui agli articoli 6 e 24;
n) il rispetto integrale, come accettato e sottoscritto in fase di offerta, dei contenuti del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Trien_nale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018 - 2020, approvato con Deliberazione di Giunta capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018.
Il Concessionario deve utilizzare l'immobile concesso in modo corretto osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene e i regolamenti capitolini in materia di luoghi per il pubblico spettacolo.
Il Concessionario deve mantenere l'immobile, gli arredi e le attrezzature a corredo in perfetto stato di efficienza e conservazione, per poterlo riconsegnare al termine della Convenzione nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui versava al momento della sottoscrizione della Convenzione.
Il Concessionario non deve apportare modifiche allo stato dell'immobile e degli arredi e delle attrezzature consegnati in comodato d'uso per l'intera durata della concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla presente Convenzione.
Il Concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Dipartimento Attività Culturali di eventuali danni occorsi all'immobile sia per ragioni connesse alla gestione diretta del bene, sia per ragioni indipendenti, ivi anche ragioni di ordine naturale.
Art. 14- Oneri a carico del Concedente
Il Dipartimento Attività Culturali mette a disposizione copia delle planimetrie dell'immobile e copia di tutta la documentazione in suo possesso per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle attività culturali e di pubblico spettacolo e per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi.
Sono a carico di Roma Capitale, che vi provvede con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da trasmettere al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.
Art. 15 - Migliorie
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. e), il Concessionario, durante il periodo di validità della concessione, potrà prevedere, con oneri a proprio carico, adeguamenti tecnici che si rendono
necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale per una migliore funzionalità dell'immobile in relazione alle attività programmate nella proposta progettuale e, in ogni caso, finalizzata a una maggiore valorizzazione dello stesso. Tali migliorie, che devono essere comunicate preventivamente al Dipartimento Attività Culturali per la relativa approvazione, non devono modificare la struttura dell'immobile concesso e dovranno essere eseguite nel rispetto dei regolamenti e della normativa di legge, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza.
7
Alla scadenza della concessione i miglioramenti e/o le addizioni eventualmente apportate che non siano separabili senza nocumento dell'immobile, saranno acquisiti da Roma Capitale senza possibilità, per il Concessionario, di vantare alcunché nei confronti del Concedente né di pretendere rimborsi o ristori per qualsiasi titolo o causa.
È vietato qualsiasi intervento che modifichi la destinazione urbanistica dell'immobile.
Art. 16 - Reimpiego dell'avanzo di gestione
Il concessionario entro il 15 settembre di ciascun anno ricompreso nella concessione, escluso il primo e, con riferimento all'ultimo periodo di attività (gennaio 2023 - maggio 2024), entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione della stessa, deve trasmettere l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dell'eventuale avanzo di gestione (surplus) accertato nel bilancio dell'esercizio finanziario derivante dalla gestione dell'anno precedente e dell'ultimo periodo di attività.
Tale surplus sarà reimpiegato in servizi, ai fini di un progressivo innalzamento dei loro standard qualitativi, e nella contribuzione al miglioramento del territorio di riferimento.
Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, deve essere sottoposta al Dipartimento Attività Culturali una proposta progettuale integrativa di quella presentata in adesione all'Avviso pubblico, per la relativa approvazione, ai fini delle attività di verifica sull'utilizzo del bene.
L'eventuale surplus accertato entro i 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione dell'attività, dovrà essere versato all'Amministrazione nelle modalità che saranno convenute.
Art. 17- Responsabilità
Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente- per qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli accessori, alle pertinenze, durante la validità della presente Convenzione.
Roma Capitale è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a persone e/o a cose, anche di terzi, conseguenti all'utilizzo dell'immobile concesso e dei beni e delle attrezzature a suo corredo, anche nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.
Roma Capitale non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie e alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.
Art. 18 - Garanzie assicurative
Il Concessionario, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione, deve stipulare apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile contro Terzi con un massimale di€ 2.500.000,00.
Il Concessionario assume ogni responsabilità derivante da furti, danni ed incendi per i quali stipula apposita polizza assicurativa per l'ammontare di€ 25.000,00 per furto ed€ 3.650.000,00 per incendio. Il beneficiario è Roma Capitale in quanto proprietario dei beni assicurati.
Le polizze devono contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Roma capitale
Copia di detti contratti assicurativi sono consegnati, in originale, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione ai competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali; la documentazione comprovante gli avvenuti eventuali rinnovi dovrà essere tempestivamente consegnata ai suddetti uffici.
Art. 19 - Cauzione
Il Concessionario deve sottoscrivere una fideiussione assicurativa/bancaria a titolo di cauzione, per un importo pari a€ 100.000,00 a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti dalla presente Convenzione, nonché delle eventuali somme erogate a titolo di contributo e consegnarla contestualmente alla sottoscrizione della presente.
Il contratto di fideiussione assicurativa/bancaria deve prevedere espressamente la clausola della rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Dipartimento Attività Culturali.
8
In caso di prelievi operati da Roma Capitale per motivi inerenti a quanto sopra previsto, il Concessionario sarà obbligato alla reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento Attività Culturali.
Lo svincolo dalla fideiussione non potrà essere r'ichiesto prima di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza della presente Convenzione previo parere favorevole del competente ufficio del Dipartimento Attività Culturali. In presenza di pendenze risarcitorie, il Dipartimento Attività Culturali non procederà allo svincolo della cauzione.
Copia della documentazione relativa alla costituzione della fideiussione viene consegnata, in originale, all'atto della stipulazione e custodita presso il Dipartimento Attività Culturali. La documentazione comprovante gli avvenuti eventuali rinnovi dovrà essere tempestivamente consegnata, in originale, ai suddetti uffici.
Art. 20 - Risoluzione della Convenzione
Le parti possono sciogliere la presente Convenzione per mutuo consenso, ai sensi dell'articolo 1372 del
Codice Civile.
Ciascuna parte può risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità di svolgere le attività previste nella "Proposta progettuale" da parte del Concessionario per causa ad esso non imputabile, previa comunicazione all'altra parte, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata.
Il Dipartimento Attività Culturali potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione al Concessionario, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) frode, dolo e grave negligenza del Concessionario;
b) per cessazione unilaterale del Concessionario dello svolgimento delle attività previste nella "Proposta progettuale";
e) mancato rispetto delle finalità e degli obiettivi, di cui all'articolo 3 della presente Convenzione;
d) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 6, relativa alle annualità successive alla prima, ivi incluso l'adeguamento richiesto dal medesimo articolo ai fini del perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 3;
e) mancata presentazione delle relazioni tecniche e della relativa documentazione probante di cui all'articolo 12;
f) mancata presentazione delle relazioni tecniche, del bilancio finanziario e della relativa documentazione di cui all'articolo 24;
g) la mancata realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale di reimpiego dell'avanzo di gestione (surplus) secondo le disposizioni previste all'articolo 16 della presente Convenzione;
i)
h) ricorso alla subconcessione dell'immobile o cessione, a qualsiasi titolo, della Convenzione; mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze previste dall'articolo 18;
j) mancato pagamento del premio relativo alla fideiussione assicurativa/bancaria sottoscritta a titolo di cauzione;
k) mancata reintegrazione della fideiussione assicurativa/bancaria, nel rispetto delle modalità previste dal precedente articolo 19 a seguito di escussione da parte del Dipartimento Attività Culturali;
I) mutamento della natura giuridica e/o dell'attività del Concessionario;
m) gravi e reiterate violazioni delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
n) xxxxxxx, in capo al Concessionario, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
o) messa in esercizio dell'immobile oltre 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
9
p) violazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018 - 2020, approvato con Deliberazione di Giunta capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018;
q) violazione delle disposizioni attinenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
Salvo l'ulteriore risarcimento del danno, nei casi sopra elencati il Dipartimento Attività Culturali procederà comunque al prelievo dell'importo totale della fideiussione di cui al precedente articolo.
Dalla data di efficacia della risoluzione, il Concessionario deve cessare lo svolgimento delle attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e provvedere a riconsegnare l'immobile nei tempi e secondo le modalità comunicate dal Dipartimento Attività Culturali.
La risoluzione della presente Convenzione comporta la conseguente revoca del provvedimento con il quale è stato individuato il soggetto concessionario dell'immobile.
Art. 21 - Recesso dalla Convenzione
Il Dipartimento Attività culturali potrà recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione al Concessionario, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) comprovati motivi di pubblico interesse;
b) qualora il Concessionario sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) proposizione di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.
Nei casi previsti alle lettere b) e c) il Dipartimento Attività çulturali procederà al prelievo dell'importo totale della fideiussione di cui all'articolo 19.
Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare lo svolgimento delle attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e provvedere a riconsegnare l'immobile nei tempi e secondo le modalità comunicate dal Dipartimento Attività Culturali.
Il recesso dalla presente Convenzione comporta la conseguente revoca del provvedimento con il quale è stato individuato il soggetto concessionario dell'immobile.
Art. 22 - Penali
Qualora il Dipartimento Attività Culturali accerti, al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti articoli, inadempienze determinate da cause dipendenti dal Concessionario, per ciascuna infrazione rilevata nei seguenti ambiti sarà applicata una penale di€ 1.000,00:
a) difformità nell'attuazione della "Proposta progettuale" rispetto alla progettualità proposta e approvata fatte salve le ipotesi di miglioramento dei servizi offerti introdotte a seguito delle attività di dialogo con la cittadinanza e ritenute dal Dipartimento Attività Culturali conformi alla proposta progettuale;
b) mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla presente Convenzione;
c) mancato rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro;
d) mancata presentazione nei termini della relazione di cui all'articolo 6, relativa alle annualità successive alla prima, ivi incluso l'adeguamento richiesto dal medesimo articolo ai fini del perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 3;
10
e) mancata presentazione nei termini delle relazioni tecniche e della relativa documentazione probante di cui all'articolo 12;
f) mancata presentazione nei termini delle relazioni tecniche, del bilancio finanziario e della relativa documentazione di cui all'articolo 24;
g) mancata trasmissione dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'avanzo di gestione
(surplus) accertato nel bilancio di riferimento;
h) mancata presentazione della proposta progettuale integrativa per il reimpiego dell'avanzo di gestione
(surplus).
La riscossione delle penali avverrà tramite prelievo a valere sulla fideiussione costituita a titolo di cauzione dal Concessionario ai sensi dell'articolo 19 della presente Convenzione, o sul contributo annuo.
L'avvio e la conclusione del procedimento finalizzato all'applicazione delle penali sono comunicati al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 23 - Subconcessione e cessione
È fatto espresso divieto al Concessionario di subconcedere l'immobile o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la Convenzione pena la risoluzione ipso jure della Convenzione stessa.
Art. 24 - Controlli sul rispetto della Convenzione e sulle modalità di utilizzo dell'immobile
I controlli di cui al presente articolo sono di competenza del Dipartimento Attività Culturali, che potrà effettuarli in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con possibilità di richiedere al Concessionario la consegna di documentazione a supporto.
Il Dipartimento Attività Culturali potrà, inoltre, compiere controlli periodici, effettuando sopralluoghi presso l'immobile, sul corretto uso e manutenzione dello stesso, avvalendosi anche dell'apporto di personale delle strutture tecniche capitoline con funzioni ispettive.
A partire dal 2019, entro il 15 settembre di ciascun anno ricompreso nella durata della Convenzione nonché, con riferimento all'ultimo periodo di attività (gennaio 2023 - maggio 2024), entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione della stessa, il Concessionario deve· predisporre e consegnare una dettagliata relazione tecnica delle attività svolte, corredata dal bilancio dell'esercizio finanziario, derivante dalla gestione dell'anno precedente, e da adeguata documentazione volta alla verifica da parte del Dipartimento Attività Culturali di sostenibilità economico-finanziaria.
Tale relazione, trasmessa ai suindicati uffici capitolini, deve porre in evidenza i contenuti dell'attività realizzata, anche con riferimento agli obiettivi i11dividuati nella "Proposta progettuale" tra quelli proposti dal Dipartimento Attività Culturali nell'Avviso Pubblico.
La mancata presentazione nei termini dei documenti di cui ai commi precedenti, comporta l'applicazione della penale, di cui al precedente articolo 22.
I competenti uffici del Dipartimento Attività Culturali, qualora dovessero rilevare la mancata presentazione dei documenti di cui ai commi precedenti, applicheranno la risoluzione.
Art. 25 - Monitoraggio partecipato
Il Dipartimento Attività Culturali, al di fuori dei controlli di cui al precedente articolo 24, con cadenza annuale effettuerà un monitoraggio partecipato sull'attività condotta dal Concessionario dell'immobile al fine di esaminarne, con il contributo della cittadinanza, l'operato e supportarlo nell'implementazione di eventuali azioni di miglioramento finalizzate a fornire un'adeguata risposta alle mutevoli esigenze del territorio e ai bisogni espressi dalla comunità di riferimento.
Il monitoraggio partecipato è svolto dal Dipartimento Attività Culturali, direttamente o attraverso soggetti esterni anche con il coinvolgimento eventuale del Concessionario, tenendo conto dei principi e standard di qualità individuati dall'Avviso Pubblico per l'individuazione del soggetto Concessionario.
11
Gli esiti del monitoraggio partecipato saranno comunicati nelle forme di legge al Concessionario, nonché condivisi con la cittadinanza attraverso i canali di comunicazione istituzionali.
Nel caso in cui si evidenzi la necessità di un riallineamento delle attività, pur nel generale rispetto della "Proposta progettuale" e delle finalità e degli obiettivi della concessione di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, il Concessionario, in occasione della presentazione al Dipartimento Attività Culturali del piano annuale delle attività di cui all'articolo 6, farà pervenire al medesimo Dipartimento specifica proposta progettuale integrativa ai fini della relativa approvazione.
Art. 26 - Inventario e riconsegna del bene
Dopo la sottoscrizione della presente convenzione si procederà alla consegna dell'immobile, di cui si darà atto con apposito verbale, contestualmente alla sottoscrizione dell'inventario degli arredi e delle attrezzature tecniche, di cui all'articolo 2, parte integrante del verbale medesimo.
Alla scadenza naturale della concessione, il bene torna nella disponibilità dell'Amministrazione Capitolina.
Il Concessionario dovrà restituire gli arredi, le attrezzature, gli impianti e quant'altro indicato nell'inventario sottoscritto alla consegna nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
A tal fine, è redatto un verbale di riconsegna dove saranno indicati e verificati gli arredi, le attrezzature, gli impianti e quant'altro indicato nell'inventario di consegna di proprietà comunale.
Gli eventuali danni accertati comporteranno l'obbligo del risarcimento da parte del Concessionario a valere sulla polizza assicurativa di cui all'articolo 18 della presente Convenzione.
Art. 27 - Disposizioni generali e finali
Per quanto non regolamentato dalla presente concessione. si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.
Il presente contratto, stipulato mediante forma pubblica amministrativa, è soggetto a registrazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.
Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza della Legge 13 agosto 201O, n. 136.
Art. 29 - Trattamento dei dati personali
Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.
Art. 30 - Foro competente
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Allegati: Allegato "A" planimetria dell'immobile;
Allegato "B" "Proposta progettuale".
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.
Per Roma Capitale Per il Concessionario
12