Premesso:
Accordo Contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502
tra l’Azienda X.X.XX. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale
Premesso:
- che Studio Gin. Xxxxxx Xxxxxxx Sas è titolare di accreditamento isti- tuzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 agosto 2019, n. 1201, in corso di rinnovo triennale, per l’erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 37 ostetricia e ginecologia;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell’attività d strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e re- gionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l’Azienda X.X.XX. ha formulato la proposta di programma- zione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’X.X.XX. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac- creditati, di cui all’art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modifiche.
Tutto ciò premesso; tra
l’Azienda X.X.XX. n. 8 BERICA (di seguito “Azienda”) rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx con sede legale in Vicenza Via X. Xxxxxxx n. 37 c.f. 02441500242
e
Studio Gin. Xxxxxx Xxxxxxx Sas. (di seguito “erogatore”), con sede legale a Vicenza in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, x. xxx 00000000000, nella persona del Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro- tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (in- clusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su ri- chiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che compor- tano l’incapacità di contrarre con la P.A.
si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco- nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta- zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor- do, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea,
senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presen- te contratto non saranno remunerate.
Art. 2 Governo delle liste d’attesa
La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicu- rezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestio- ne delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.
Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedalie- re, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei
confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Ma- nager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenota- zione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 3 Obblighi dell’erogatore
L’erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo;
- assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).
Qualora l’erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi
delle classi di priorità in modalità “garantita 1”, tali prestazioni
non potranno essere oggetto di remunerazione;
- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero anno fat- te salve le esigenze dettagliate dall’Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di per- mettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Programmabile. Trimestralmente l’Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall’Azienda nella presente contrattazione di cui all’allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola branca, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più corretto e puntuale ri- spetto della programmazione contrattata; L’erogatore si impegna al- tresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell’anno suc- cessivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo
amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu- late previa consultazione tra le parti;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni oggetto del presente accordo;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell’Azienda delle agen- de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l’Azienda garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;
- si conferma, per l’erogatore, l’obbligo di integrazione con il si- stema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i pro- cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro- dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso all’erogatore privato accreditato in modo da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto ospedaliero SIO.
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio-
nale;
- tutela e manleva dell’Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo con- tratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe mi- sure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis,
D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 4 Obblighi dell’Azienda
L’Azienda:
‐ garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in rela- zione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
‐ remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa;
‐ effettua il pagamento delle competenze spettanti all’erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri- cevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even-
tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat- ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta- menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
‐ comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
L’Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.
L’Azienda può effettuare accertamenti a campione sull’effettiva ese- cuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L’erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta- tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e
s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 6 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura.
Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e deca-
denza
L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
a) l’accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra- sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l’erogatore subentrato dovrà stipulare un nuo- vo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accor- do contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autoriz- zate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all’esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di ac- creditamento istituzionale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces- sione di ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore
privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda competente territorialmente.
c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda determina l’avvio della procedura regionale di revoca del provvedi- mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re- golarità e qualità del servizio
d) accertamento dell’insussistenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio o per l’accreditamento;
e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale;
g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci- pazioni;
h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
L’Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando
all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di
Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio na- zionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgi- mento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata nor- mativa in materia.
L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in parti- colare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vi- gente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “partico- lari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all’interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia
di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non su- periore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento. L’erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ri- durre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizio- ni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni na-
zionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente ac- cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 10 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole del- la Regione.
Art. 11 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.
Art. 12 Registrazione
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01210210430515, 01210210430503, 01210210430491 – Imposta
bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,
Art. 13 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro- vano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d’attesa), 3 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di ri- soluzione del contratto), 11 (Controversie).
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. X.X.XX. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Studio Gin. Xxxxxx Xxxxxxx Sas - Dr. Xxxxxx Xxxxxxx
Allegato 1)
PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L’EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO STUDIO GINECOLOGICO XXXXXX XXXXXXX S.a.s.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA | QTA indicativa 2022-2024 (per anno) | VALORE indicativo 2022-2024 (per anno) | |
037 | OSTETRIA E GINECOLOGIA | |||
89.26.3 | PRIMA VISITA OSTETRICA | 20,50 | 155 | 3.177,50 |
89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 20,50 | 480 | 9.840,00 |
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 140 | 1.995,00 |
89.26.4 | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 14,25 | 192 | 2.736,00 |
70.21 | COLPOSCOPIA. | 11,60 | 650 | 29.251,50 |
88.78 | ECOGRAFIA OSTETRICA. | 39,05 | ||
88.78.2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA. | 33,45 | ||
88.79.7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE. | 46,90 | ||
TOTALE BUDGET ASSEGNATO OGN | 47.000,00 |