AREA MANUTENTIVA - IGIENE URBANA - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Città Metropolitana di Cagliari
AREA MANUTENTIVA - IGIENE URBANA - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “SERVIZI TRIENNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE URBANO DEL COMUNE DI ASSEMINI” - CUI S80004870921202100023 - CIG 8675150041
FAQ E CHIARIMENTI
FAQ N. 9)
IN ORDINE AL REQUISITO DI MANUTENTORE DEL VERDE
In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste
In merito al possesso di qualifica dell'attestato di manutentore del verde, come comprova viene richiesto l'attestato di qualificazione di “manutentore del verde".
Considerato che:
Ai sensi dell’art. 7 lettera H) dell’ACCORDO CONFERENZA STATO - REGIONI CHE MODIFICA ED INTEGRA L’ACCORDO IN CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DELL’08 GIUGNO 2017 SULLO “STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PERL’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE”, AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 2 DELLA LEGGE 154/2016,
“sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
- con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
- il titolare
- il socio con partecipazione di puro lavoro
- il coadiuvante
– il dipendente
- il collaboratore familiare dell’impresa.
Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane”.
Ciò premesso, un'impresa, in forza della disposizione citata, attesa l’esperienza biennale del titolare amministratore unico alla data di stipula dell’accordo in oggetto, che è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA come “manutentore del verde” e, pertanto, esentata dalla presentazione dell’attestato di formazione ai sensi della citata normativa, può soddisfare il requisito richiesto?
RISPOSTA alla FAQ N. 9:
Ai sensi dell’art. 7.1.3 punto c) del Disciplinare di gara è previsto quale requisito di idoneità tecnica in materia di CAM (Decreto 10 marzo 2020) che:
“Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito
dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute.
In particolare, il personale impiegato per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, è dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.”
Considerato che:
• il Decreto 10 marzo 2020 prevede all’art. 3 lettera E punto a) comma 1) riporta quanto segue:
“E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (5)” .
a. Selezione dei candidati.
Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 50/2016 i criteri di selezione tecnico- professionale riportati di seguito non sono obbligatori:
1. Competenze tecniche e professionali.
Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa possiede la qualifica di manutentore del verde (6), ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, è dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del
14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.
Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde» previsto dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 e rilasciato da un organismo accreditato, almeno posseduto dal titolare o da altro preposto dell’impresa, e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l’elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità.”
• la nota al punto (6) del sopra citato articolo recita che:
“(6) Ai sensi dell’art. 7 dell’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 sono previsti casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo.”
• l’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, relativo allo “STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PER L’ATTIVITA’ DEL MANUTENZIONE DEL VERDE”, all’art. 7, relativo ai casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo prevede alla lettera h) che:
“sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:
o - con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
o - il titolare
o - il socio con partecipazione di puro lavoro
o - il coadiuvante
o – il dipendente
o - il collaboratore familiare dell’impresa.
Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane”.
In riferimento al quesito posto, si conferma quanto richiesto a condizione che:
l’impresa sia iscritta, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA con cod. ATECO 81.30.00 e che per le figure indicate sia stata riconosciuta un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell’accordo citato, attraverso specifica documentazione presentata agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane.
La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere stata presentata presso la CCIAA o agli Albi di cui sopra entro 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo (22/02/2018) e pertanto entro il 22/02/2020.
Sarà cura dell’operatore economico dimostrare in sede di gara quanto sopra, nonché l’avvenuto recepimento da parte del Registro delle Imprese o Albo delle imprese artigiane competenti per territorio.