CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
ASSICURAZIONE DI RENDITA IMMEDIATA RIVALUTABILE
Rendita Immediata
- vitalizia: Tariffa 17RI
- vitalizia con 5 annualità certe: Tariffa 17RI5
- vitalizia con 10 annualità certe: Tariffa 17RI10
- vitalizia su due assicurati: Tariffa 19RI
Rendita Immediata
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata;
d) Glossario;
e) Modulo di proposta;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
SOMMARIO
Scheda sintetica Nota Informativa
Condizioni contrattuali comprensive di:
- Regolamento della Gestione separata
- Documentazione da presentare per le richieste di pagamento Glossario
Informativa privacy Proposta
SCHEDA SINTETICA
(ultimo aggiornamento: maggio 2012)
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1) INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a Euro 977.710.929, con capitale sociale pari a Euro 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari a Euro 604.028.328.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 275,1%.
1.c) Denominazione del contratto
“Rendita immediata - Assicurazione di rendita immediata rivalutabile”, stipulabile in una delle seguenti forme tariffarie:
A) vitalizia (tariffa 17RI);
B) vitalizia con 5 annualità certe (tariffa 17RI5);
C) vitalizia con 10 annualità certe (tariffa 17RI10);
D) vitalizia su due Assicurati (tariffa 19RI).
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni fornite dall’assicurazione sulla vita qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.
1.e) Durata
L’assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 35 e i 90 anni.
Ferma restando la durata minima di 5 e 10 anni, rispettivamente per le forme B e C, la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
Il contratto non può essere risolto anticipatamente mediante riscatto.
1.f) Pagamento dei premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di almeno Euro 25.000,00.
In aggiunta al premio devono essere corrisposti i diritti di quietanza pari a Euro 1,00.
2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
L’assicurazione, fornendo una rendita vitalizia, consente di ottenere un introito periodico certo, integrativo degli altri redditi già percepiti dall’Assicurato (ad esempio la pensione); oppure può sopperire alla mancanza di altri redditi. La modalità di corresponsione della rendita viene scelta in funzione delle proprie esigenze: la forma A massimizza la rendita a favore dell’Assicurato; le forme B e C garantiscono, in caso di decesso dell’Assicurato prima che siano trascorsi 5 o, rispettivamente, 10 anni di erogazione della rendita, il pagamento della rendita a favore dei Beneficiari designati per il periodo residuo di tale durata minima; la forma D fornisce una rendita totalmente o parzialmente reversibile su un secondo Assicurato, che viene così tutelato insieme a quello principale.
Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi (vedi punto 5.1.1 della Nota informativa), pertanto non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
La rendita annua si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute in base al rendimento della Gestione separata. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa.
Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede una delle seguenti tipologie di prestazioni in caso di vita, dipendente dalla forma tariffaria prescelta:
A) Tariffa 17RI:
il pagamento immediato di una rendita a beneficio dell’Assicurato finché in vita.
B) Tariffa 17RI5:
il pagamento immediato di una rendita certa per i primi 5 anni - a beneficio dell’Assicurato se in vita, altrimenti a favore dei Beneficiari designati - e successivamente a beneficio dell’Assicurato finché in vita.
C) Tariffa 17RI10:
il pagamento immediato di una rendita certa per i primi 10 anni - a beneficio dell’Assicurato se in vita, altrimenti a favore dei Beneficiari designati - e successivamente a beneficio dell’Assicurato finché in vita.
D) Tariffa 19RI:
il pagamento immediato di una rendita a beneficio dell’Assicurato designato, fino al decesso di uno dei due Assicurati, e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell’Assicurato superstite finché in vita.
La rendita annua, che verrà corrisposta in rate posticipate (annuali, semestrali, trimestrali o mensili in base alla rateazione richiesta), si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni vengono definitivamente acquisite dal contratto (consolidamento annuale).
La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale della rendita.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali.
4) COSTI
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione C della Nota informativa.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Le seguenti tabelle forniscono alcune esemplificazioni degli importi di premio unico (in Euro) richiesti per le specifiche combinazioni assicurative indicate in ciascuna tabella.
A) Tariffa 17RI: assicurazione di rendita immediata vitalizia | ||||||
Età (anni) | Sesso dell’Assicurato: Maschio | Sesso dell’Assicurato: Femmina | ||||
Rendita annua (Euro): | Rendita annua (Euro): | |||||
12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | |
55 | 281.625,35 | 563.250,70 | 844.876,04 | 306.023,06 | 612.046,13 | 918.069,19 |
60 | 249.113,02 | 498.226,03 | 747.339,05 | 275.054,57 | 550.109,14 | 825.163,70 |
65 | 208.307,96 | 416.615,93 | 624.923,89 | 234.687,72 | 469.375,44 | 704.063,16 |
B) Tariffa 17RI5: assicurazione di rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia | ||||||
Età (anni) | Sesso dell’Assicurato: Maschio | Sesso dell’Assicurato: Femmina | ||||
Rendita annua (Euro): | Rendita annua (Euro): | |||||
12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | |
55 | 282.033,32 | 564.066,65 | 846.099,97 | 306.298,34 | 612.596,69 | 918.895,03 |
60 | 249.817,62 | 499.635,24 | 749.452,86 | 275.442,05 | 550.884,10 | 826.326,14 |
65 | 209.735,35 | 419.470,70 | 629.206,06 | 235.406,64 | 470.813,28 | 706.219,92 |
C) Tariffa 17RI10: assicurazione di rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia | ||||||
Età (anni) | Sesso dell’Assicurato: Maschio | Sesso dell’Assicurato: Femmina | ||||
Rendita annua (Euro): | Rendita annua (Euro): | |||||
12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | |
55 | 283.328,50 | 566.656,99 | 849.985,49 | 307.083,13 | 614.166,26 | 921.249,40 |
60 | 252.125,98 | 504.251,95 | 756.377,93 | 276.659,16 | 553.318,32 | 829.977,48 |
65 | 214.157,47 | 428.314,94 | 642.472,42 | 237.684,66 | 475.369,32 | 713.053,98 |
D) Tariffa 19RI: assicurazione di rendita immediata vitalizia su due Assicurati | |||
Coetanei di età (anni) | Sesso del 1° Assicurato: Maschio Sesso del 2° Assicurato: Femmina | ||
Rendita annua reversibile al 100% all’Assicurato superstite (Euro): | |||
12.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | |
55 | 331.698,23 | 663.396,46 | 995.094,68 |
60 | 301.640,63 | 603.281,26 | 904.921,88 |
65 | 262.136,12 | 524.272,25 | 786.408,37 |
5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “MILASS R.E.” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto ai contratti | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2007 | 5,23% | 4,38% | 4,41% | 1,71% |
2008 | 5,00% | 4,20% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,52% | 3,72% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 4,03% | 3,23% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 4,04% | 3,24% | 4,89% | 2,73% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
*****
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
NOTA INFORMATIVA
(ultimo aggiornamento: maggio 2012)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 Informazioni generali
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
Ha sede legale e direzione generale in Italia. Sede Legale e Direzione: 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxxxx, 00/0; tel. (x00) 00-00000. Sito Internet: xxx.xxxxxx.xx. Email: xxxxxx@xxxxxx.xx.
È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario
n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l’Isvap al n. 1.00010.
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite dell’intermediario incaricato dalla Società, al quale è assegnata la competenza sulla polizza (l’elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse direttamente a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Direzione Vita
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento.
B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE
2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte
“Rendita immediata - Assicurazione di rendita immediata rivalutabile” può essere stipulata in una delle seguenti forme:
A) vitalizia (tariffa 17RI);
B) vitalizia con 5 annualità certe (tariffa 17RI5);
C) vitalizia con 10 annualità certe (tariffa 17RI10);
D) vitalizia su due Assicurati (tariffa 19RI).
Questa assicurazione sulla vita è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 35 e i 90 anni. Ferma restando la durata minima di 5 e 10 anni, rispettivamente per le forme B e C, la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi di cui al successivo punto 5.1.1; pertanto tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Di seguito si indicano le prestazioni previste dall’assicurazione, rinviando alle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
2.1 Prestazioni in caso di vita
La Società garantisce il pagamento di una rendita annua vitalizia immediata, in rate posticipate (annuali, semestrali, trimestrali o mensili in base alla rateazione richiesta). A seconda della forma tariffaria prescelta fra quelle sopra elencate, la rendita verrà corrisposta:
A) all’Assicurato, finché in vita;
B) all’Assicurato, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al quinto anniversario della decorrenza del contratto – se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
C) all’Assicurato, finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al decimo anniversario della decorrenza del contratto – se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
D) all’Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – nella misura (totale o parziale) prestabilita – all’Assicurato superstite finché in vita.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali.
La rendita annua assicurata si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute e consolidate, di cui al successivo punto 4. La rivalutazione si aggiunge all’attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale della rendita stessa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali.
3 Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di almeno Euro 25.000,00.
L’importo del premio dipende dalla forma tariffaria prescelta, dall’ammontare e dalla rateazione della rendita annua inizialmente assicurata, dal sesso e dall’età dell’Assicurato.
Oltre al premio sono dovuti i diritti di quietanza indicati al successivo punto 5.1.1.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato,
purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
L’assicurazione è collegata alla Gestione separata “MILASS R.E.”, una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.
La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.
Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse precontato nelle prestazioni assicurate, sia di rivalutazione annuale delle prestazioni stesse.
La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l’eventuale commissione di performance indicate al successivo punto 5.2.
Ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale viene rivalutata la rendita da corrispondere nell’anno seguente.
La progressiva maggiorazione della rendita assicurata si consolida annualmente e avviene in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse del 2%, riconosciuto anticipatamente nel valore iniziale della rendita stessa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5 Costi
Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente. In calce a ciascuna tabella viene anche riportata l’eventuale quota-parte dei costi retrocessa in media agli intermediari incaricati, riferita all’insieme dei costi rappresentati nella tabella stessa.
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia di costo | Onere |
Diritti di quietanza dovuti in aggiunta al premio: | Euro 1,00 |
Caricamento in percentuale del premio: | 3,6% |
Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: | Euro 50,00 |
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 77,7%.
5.1.2 Costi per l’erogazione della rendita
L’importo della rendita assicurata derivante dal versamento del premio è già al netto delle seguenti spese per il servizio di erogazione della rendita.
Tipologia di costo | Onere | |
Spese, in percentuale della rendita, per la sua erogazione in rate | annuali: | 0,9% |
semestrali: | 1,0% | |
trimestrali: | 1,2% | |
mensili: | 2,0% |
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0,0%.
5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili
Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione separata.
Tipologia di costo | Onere |
Commissione annua base: | 0,8% |
Commissione annua di performance, per ogni punto percentuale di rendimento della Gestione separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione): | 0,2% |
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 0,0%.
6 Regime fiscale
6.1 Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di rendita vitalizia avente funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione - le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa.
D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
7 Modalità di conclusione del contratto
Per le modalità di conclusione del contratto, la decorrenza e l’entrata in vigore delle garanzie si rinvia all’articolo “Conclusione del contratto, entrata in vigore dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali.
8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
L’assicurazione richiede il versamento di un unico premio. Pertanto non è prevista la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.
9 Riscatto e riduzione
L’assicurazione non prevede valore di riscatto o di riduzione.
Per le informazioni relative al proprio contratto, è possibile rivolgersi alla Società:
Servizio Assistenza Clienti
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-000000
e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx NumeroVerde: (x00) 000-000000
10 Revoca della proposta
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax.
In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.
11 Diritto di recesso
Il Contraente, previo assenso scritto dei Beneficiari, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto 5.1.1, nonché diminuito delle rate di rendita eventualmente già erogate.
12 Documentazione da consegnare alla Società per i pagamenti e termini di prescrizione
La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota
informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..
13 Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
13.1 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
13.2 Trattamento dei dati personali
I dati personali del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
13.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
13.4 Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
14 Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, di norma, in lingua italiana.
15 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti Indirizzo: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia, lo stesso può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet:
<xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx>) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16 Informativa in corso di contratto
Entro 60 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Società invierà al Contraente l’estratto conto dell’assicurazione riferito alla suddetta data.
L’estratto conto indicherà il premio versato e fornirà il dettaglio della rivalutazione spettante, nonché l’ammontare delle prestazioni assicurate per l’anno seguente.
La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l’estratto conto dell’anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.
17 Conflitto di interessi
La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.
Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile.
E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
18 Progetto esemplificativo
Le successive elaborazioni sono riferite alla seguente combinazione assicurativa:
• Periodicità dei versamenti: unico
• Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto del versamento: Euro 1,00
• Premio unico (al netto dei diritti): ........................................................................................................ Euro 70.000,00
• Caricamento applicato: …………………………..................................................................................... Euro 2.520,00
• Pagamento della rendita annua in rate: annuali
• Età dell’Assicurato: ......................................................................................................................................... 50 anni
• Sesso dell’Assicurato: maschio
• Età del secondo Assicurato (tariffa 19RI): ...................................................................................................... 50 anni
• Sesso del secondo Assicurato (tariffa 19RI): femmina
• Reversibilità all’Assicurato superstite (tariffa 19RI): all’Assicurato designato: 100%
al secondo Assicurato: 60%
• Rendita assicurata iniziale: A) vitalizia (tariffa 17RI): ........................................................................ Euro 2.642,53 B) vitalizia con 5 annualità certe (tariffa 17RI5): .................................... Euro 2.640,60
C) vitalizia con 10 annualità certe (tariffa 17RI10): ………………...…... Euro 2.634,71
D) vitalizia su due Assicurati (tariffa 19RI): ............................................ Euro 2.442,29
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, al lordo degli oneri fiscali, sono stati elaborati sulla base dei due diversi valori che seguono:
a) il primo sviluppo è elaborato in base al tasso annuo di rendimento minimo garantito dal contratto, pari al 2%, sotto forma di tasso tecnico di interesse anticipatamente riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale;
b) il secondo sviluppo è elaborato in base a un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall’ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%. Come riportato nei parametri di calcolo utilizzati, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione tiene conto della commissione annua di gestione prevista contrattualmente ed è ottenuta scorporando il tasso tecnico già riconosciuto.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali – a condizione che il premio previsto sia stato puntualmente versato – e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Infatti, non c’è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione separata potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
18.1 Sviluppo in base al tasso di rendimento minimo garantito
Parametri di calcolo:
• Tasso annuo di rendimento minimo (tasso tecnico): 2,0%
• Misura annua di rivalutazione: 0,0%
(importi in Euro)
Anno | Premio (più diritti) | Rendita erogata nell’anno | |||
A) vitalizia | B) vitalizia con 5 annualità certe | C) vitalizia con 10 annualità certe | D) vitalizia su due Assicurati | ||
1 | 70.001,00 | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
2 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
3 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
4 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
5 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
6 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
7 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
8 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
9 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
10 | - | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.634,71 | 2.442,29 |
18.2 Sviluppo in base all’ipotesi di rendimento stabilita dall’ISVAP
Parametri di calcolo:
• Tasso annuo di rendimento: 4,0%
• Commissione annua di gestione: 0,8%
• Tasso tecnico: 2,0%
• Misura annua di rivalutazione: 1,18%
(importi in Euro)
Anno | Premio (più diritti) | Rendita erogata nell’anno | |||
xxxxxxxxx | xxxxxxxxx con 5 annualità certe | vitalizia con 10 annualità certe | vitalizia su due Assicurati | ||
1 | 70.001,00 | 2.642,53 | 2.640,60 | 2.640,60 | 2.442,29 |
2 | - | 2.673,72 | 2.671,76 | 2.671,76 | 2.471,11 |
3 | - | 2.705,27 | 2.703,29 | 2.703,29 | 2.500,27 |
4 | - | 2.737,19 | 2.735,19 | 2.735,19 | 2.529,77 |
5 | - | 2.769,49 | 2.767,46 | 2.767,46 | 2.559,62 |
6 | - | 2.802,17 | 2.800,12 | 2.800,12 | 2.589,83 |
7 | - | 2.835,23 | 2.833,16 | 2.833,16 | 2.620,39 |
8 | - | 2.868,69 | 2.866,59 | 2.866,59 | 2.651,31 |
9 | - | 2.902,54 | 2.900,42 | 2.900,42 | 2.682,59 |
10 | - | 2.936,79 | 2.934,64 | 2.934,64 | 2.714,25 |
*****
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI
(ultimo aggiornamento: maggio 2012)
I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione, a fronte del premio dovuto dal Contraente in unica soluzione alla conclusione del contratto, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto la rendita annua vitalizia immediata.
A seconda della tariffa prescelta dal Contraente - indicata nella scheda contrattuale - la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata nella rateazione pattuita, con una delle seguenti modalità:
A) all’Assicurato, finché è in vita (tariffa 17RI);
B) all’Assicurato, finché è in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al quinto anniversario della decorrenza del contratto - se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario (tariffa 17RI5);
C) all’Assicurato, finché è in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al decimo anniversario della decorrenza del contratto - se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario (tariffa 17RI10);
D) all’Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - nella misura, totale o parziale, stabilita nella scheda contrattuale - all’Assicurato superstite finché è in vita (tariffa 19RI).
Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato (o dell’Assicurato superstite, con la modalità di cui alla lettera D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con le modalità di cui alle lettere B) e C).
La rendita annua assicurata, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente, come stabilito all’art. 5.
Il contratto non è riscattabile.
II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 2 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure,
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.
Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.
Art. 4 Diritto di recesso
Il Contraente, previo assenso scritto dei Beneficiari, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento, da inviare a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Direzione Vita
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito delle rate di rendita eventualmente già erogate.
III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 5 Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione separata “MILASS R.E.”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
• una commissione base pari a 0,8 punti percentuali;
• una commissione di performance pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.
b) Misura di rivalutazione - Considerato che l’importo iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso.
c) Rivalutazione della rendita assicurata - Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell’anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).
Art. 6 Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV) PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 7 Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).
I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente intermediario incaricato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento
da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co., c.c..
V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 8 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.
Art. 9 Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Art. 10 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
REGOLAMENTO DELLA “GESTIONE SPECIALE MILASS R.E.” (in breve “MILASS R.E.”)
Art 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “Gestione Speciale MILASS R.E.”, in breve “MILASS R.E.” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente e, in particolare, investimenti del comparto immobiliare.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito
• Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
• Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
• Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale
• Azioni negoziate su mercati regolamentati;
• Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari
• Depositi bancari;
• Pronti contro termine;
• Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
• Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art 4
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art.
7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art 5
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata .
Art 6
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art 7
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.
Art 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Allegato A
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO
Rendita annua vitalizia immediata (tariffa 17RI) | • Esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Rendita annua vitalizia immediata (tariffa 17RI5) | • Esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Inoltre, se si verifica decesso dell’assicurato prima del quinto anniversario della decorrenza del contratto: • Certificato di morte dell’Assicurato. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario designato. • Codice fiscale del Beneficiario designato • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
Rendita annua vitalizia immediata (tariffa 17RI10) | • Esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Inoltre, se si verifica decesso dell’assicurato prima del decimo anniversario della decorrenza del contratto: • Certificato di morte dell’Assicurato. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario designato. • Codice fiscale del Beneficiario designato • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
Rendita annua vitalizia immediata (tariffa 19RI) | • Esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dei due Assicurati o dell’assicurato superstite se vi verifica il decesso di uno dei due Assicurati. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Inoltre, se si verifica decesso di uno dei due assicurati: • Certificato di morte dell’Assicurato deceduto. |
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
GLOSSARIO
(ultimo aggiornamento: maggio 2012 )
Appendice (contrattuale): Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Beneficiario: Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.
Collettiva: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti).
Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Consolidamento: Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata.
Controassicurazione: Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.
Convenzione: Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria: Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale.
Garanzia (Assicurazione) di rischio: Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Gestione separata: Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione separata.
Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario incaricato: Xxxxxxxx (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Opzione: Xxxxxxxx contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto al premio - si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
Progetto personalizzato: Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP.
Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Quietanza: Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata.
Scheda contrattuale (di polizza): Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Sinistro: Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Soprapremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo).
Sostituzione (Trasformazione): Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Tassazione separata: Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.
INFORMATIVA
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).
5. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
6. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, c/o l’Ufficio Privacy (fax 000.0000000).
(*) elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx, presso le Agenzie della Società o l’Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 000.0000000)
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta di assicurazione sulla vita (ultimo aggiornamento: maggio 2012 )
Proposta N.
Agenzia Generale
ASSICURATO
Cognome
Nome
Sesso
Nato il
Cod. fiscale
/ / a
Prov.
Indirizzo di domicilio Localita' Professione
Sport
ASSICURATO SUPERSTITE (SOLO per tariffa 19RI)
Cognome
Nome
C.A.P. Prov.
Sesso
Nato il
Cod. fiscale
/ / a
Prov.
Indirizzo di domicilio Localita'
C.A.P. Prov.
Documento Rilasciato il / /
Professione Sport
CONTRAENTE
Cognome
n. in
Nome Sesso
Nato il
Cod. fiscale
/ / a
Prov.
Indirizzo di domicilio Localita'
C.A.P. Prov.
Documento Rilasciato il / /
n. in
S.A.E. - XX.XXX. -
BENEFICIARI
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta N.
TARIFFA
DURATA DEL CONTRATTO
Data di decorrenza / / Durata Vita intera
PREMIO
Importo dovuto (Premio + diritti EUR in unica soluzione: EUR
PRESTAZIONI
+ imposte EUR 0,00) da versare
Rendita annua iniziale posticipata EUR
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta N.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio unico deve essere corrisposto in unica soluzione.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta, alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.
E' comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Non è consentito incassare il premio su proposta e, comunque, prima della stipulazione del contratto. Concluso il contratto il premio dovrà essere corrisposto secondo le modalità e termini di pagamento riportati nelle Condizioni Contrattuali.
RECESSO
Il Contraente ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di
EUR
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a fronte delle spese sostenute.
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta N.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196,
acconsentono
* al trattamento da parte del Titolare, nonche' degli altri soggetti della Catena Assicurativa , dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Societa' assicuratrice , nonche' alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
* al trasferimento degli stessi dati all' estero ( Paesi UE e Paesi extra UE);
acconsentono (*)
* al trattamento , dei dati personali comuni che li riguardano per finalita' di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato;
* al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE )per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato.
(*) ( ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale , nonche' di indagine sul gradimento circa la qualita' dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono" ).
Rimane fermo che il loro consenso e' condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta:
* il Fascicolo informativo mod. n.
edizione
di cui al
Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010 relativo alla forma assicurativa suddetta, contenente i seguenti documenti:
• Scheda Sintetica
• Nota Informativa
• Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione separata
• Glossario
• Il presente modulo di fac-simile proposta
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
* le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.
IL CONTRAENTE
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta N.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE
La Società emetterà, in base alla presente proposta e ad eventuale altra documentazione,il relativo contratto di assicurazione (sempre che essa ritenga di accettare il rischio).
* La Società presta le garanzie indicate nella Proposta alle condizioni della
forma assicurativa tariffa riportate nel Fascicolo Informativo
Mod. Ed. , condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver
ricevuto, ben conoscere ed accettare.
* Relativamente alle dichiarazioni riportate sulla presente proposta si precisa che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto , possono compromettere il diritto alla prestazione.
* L' Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1919 - secondo comma – del Codice Civile.
* Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 , prima della conclusione del contratto ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
L’AGENTE GENERALE
(Certifico le firme apposte sulla presente proposta)
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO