CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
E
Kyocera Mita Italia S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio, xxx Xxxxx x. 00/00, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 01788080156, P. IVA 02973040963, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio, xxx Xxxxx x. 00/00, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione con atto del 11/09/2008 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per la fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 08 aprile 2009;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto
delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica, e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
b) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e dei servizi connessi;
d) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
e) Verbale di istallazione: verbale sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore all’atto della consegna ed istallazione delle apparecchiature.
f) Data di istallazione: data riportata nel verbale di istallazione da cui inizia a decorrere il tempo di noleggio delle apparecchiature (3 o 5 anni per le fotocopiatrici, tempo residuo per i dispositivi opzionali richiesti in data successiva all’Ordinativo di Fornitura delle fotocopiatrici cui i dispositivi sono collegati).
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali e di tutti gli altri servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a prestare il servizio di noleggio di fotocopiatrici e di eventuali dispositivi opzionali, nonché i servizi inclusi nel canone di noleggio e quelli extra canone di noleggio, se richiesti dalle Amministrazioni Contraenti, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 6.716.334,00 IVA esclusa.
3. All’atto della formulazione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere due differenti durate del contratto di noleggio, pari a 3 anni ovvero 5 anni, a decorrere
dalla “Data di istallazione” riportata nel Verbale di Istallazione sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore ad eccezione dei dispositivi opzionali richiesti successivamente all’istallazione delle fotocopiatrici di base.
4. Il quantitativo indicato nell’Ordinativi di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
6. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
7. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L’invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Kyocera Mita Xxxxxx X.x.X., Xxx Xxxxx x. 00/00, telefono n. 0000000000 ovvero mediante fax al numero dedicato 0292179390.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. L’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. In ogni caso, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovranno avvenire entro i termini previsti nel successivo articolo 11.
6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito
l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per richiedere l’attivazione dei servizi.
5. Le singole forniture ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura potranno avere una durata corrispondente a:
• 3 (tre) anni a decorrere dalla “Data di istallazione” riportata nel Verbale di Istallazione sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore ad eccezione dei dispositivi opzionali richiesti successivamente all’istallazione delle fotocopiatrici di base;
• 5 (cinque) anni a decorrere dalla “Data di istallazione” riportata nel Verbale di Istallazione sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore ad eccezione dei dispositivi opzionali richiesti successivamente all’istallazione delle fotocopiatrici di base.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di
Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc.
3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
• per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura;
• per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di
Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura.
5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.
6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità coma da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature istallate.
7. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Istallazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici.
8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature.
9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
10. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all’approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.
Articolo 12 - Servizi connessi
1. Oltre al servizio di noleggio delle fotocopiatrici, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico:
- Consegna, installazione, predisposizione e disinstallazione delle apparecchiature ed eventuali dispositivi opzionali entro i termini stabiliti nella presente Convenzione all’articolo 11 e nelle modalità descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.1
- Assistenza e manutenzione: il servizio deve essere richiesto dall’Amministrazione al Fornitore mediante le modalità previste al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive, esclusi il sabato, domenica e festivi, successive alla richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione. Nel caso che l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura, entro
72 (settantadue) ore naturali e consecutive- escluso sabato, domenica e festivi – successive alla chiamata, con una apparecchiatura di caratteristiche identiche o superiori a quella in stato di fermo. Resta inteso che, in tal caso, verrà corrisposto il canone relativo alla fascia cui appartiene l’apparecchiatura sostituita e non quello, eventualmente, di fascia superiore. Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati almeno:
- il numero progressivo assegnato all’Ordinativo di Fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento;
- l’ora ed il giorno della chiamata;
- il numero dell’intervento, l’ora ed il giorno di intervento;
- l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).
I dettagli relativi ad ogni singolo intervento dovranno essere documentati, su richiesta dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Agenzia.
- Affiancamento agli utenti: il Fornitore è obbligato a fornire, contestualmente all’attività di istallazione e di verifica della funzionalità delle apparecchiature, un’attività di affiancamento agli utenti come descritto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.
- Fornitura di materiale di consumo: le richieste del materiale di consumo, con la sola eccezione della carta, dovranno essere soddisfatte entro 72 (settantadue) ore naturali e consecutive dalla richiesta dell’Amministrazione,esclusi sabato domenica e festivi. Il
Fornitore si obbliga affinché, presso i locali dell’Amministrazione, sia sempre presente una dotazione toner di scorta per ciascuna fotocopiatrice installata.
- Ritiro e smaltimento del materiale di risulta: il Fornitore si impegna a ritirare il materiale di risulta entro 72 (settantadue) ore solari dalla richiesta dell’Amministrazione, come descritto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.5 esclusi sabato domenica e festivi pena applicazioni delle penali. A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del servizio, dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche.
- Servizio di Call Center: il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione, dovrà comunicare all’Agenzia almeno un numero verde di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, dedicati unicamente alla presente fornitura, idonei a svolgere le attività descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.6.
- Reportistica: il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.7.
- Servizio di gestione remota delle apparecchiature: su richiesta delle Amministrazioni, il Fornitore dovrà fornire un software di gestione remota delle apparecchiature, come indicato al paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico.
2. Trasmissione all’Agenzia del catalogo prodotti informatizzato, relativo ai beni oggetto della presente Convenzione: il Fornitore si obbliga, a consegnare alla Agenzia, nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione, le informazioni previste nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.8. Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina sarà possibile:
- scegliere il tipo e la quantità del prodotto da ordinare con relativo costo globale,
- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”,
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore,
- stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).
3. Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, e dietro il pagamento di un corrispettivo (non incluso nel canone di noleggio) definito nell’Offerta Economica il Servizio di Ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate. Il Fornitore si fa carico, in via esclusiva, di ogni onere o spesa inerenti la rimozione, il ritiro e lo smaltimento delle fotocopiatrici usate, di qualsiasi tipo modello o marca, già di proprietà dell’Amministrazione stessa. Tale obbligo è da intendersi, al massimo, nelle quantità pari al numero di fotocopiatrici richieste nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio dovrà essere erogato entro 30 giorni dalla data indicata nell’Ordinativo di Fornitura. Il corrispettivo per tale servizio è da intendersi comprensivo di tutte le attività che vanno dal ritiro “al piano” fino allo smaltimento delle fotocopiatrici. Al fine del ritiro delle fotocopiatrici usate è richiesto in capo al Fornitore il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche.
Articolo 13 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base delle seguenti voci di costo:
UTabella AU - COSTO APPARECCHIATURA BASE
Descrizione | Canone trimestrale offerto | |
Numero di canoni trimestrali | 12 | 20 |
Fotocopiatrice con velocità >= a 18 copie al minuto | € 43,45 | € 26,87 |
Fotocopiatrice con velocità >= a 25 copie al minuto | € 114,95 | € 71,20 |
Fotocopiatrice con velocità >= a 50 copie al minuto | € 203,28 | € 126,25 |
Fotocopiatrice con velocità >= a 62 copie al minuto | € 325,01 | € 208,11 |
Fotocopiatrice a colori >= a 30 copie al minuto | € 195,43 | € 121,27 |
UTabella BU - COSTI DISPOSITIVI OPZIONALI
Descrizione | Canone trimestrale offerto | |
Numero di canoni trimestrali | 12 | 20 |
Fotocopiatrice con velocità >= a 18 copie al minuto | ||
Dispositivo opzionale “stampante” | Costo incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
Dispositivo opzionale “fax” | Xxxxx incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
Fotocopiatrice con velocità >= a 25 copie al minuto | ||
Dispositivo opzionale “stampante” | Costo incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
Dispositivo opzionale “scanner” | Costo incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
Dispositivo opzionale “fax” | € 20,68 | € 12,80 |
Fotocopiatrice con velocità >= a 50 copie al minuto | ||
Dispositivo opzionale “stampante” | Costo incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
Dispositivo opzionale “scanner” | Costo incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
Dispositivo opzionale “fax | € 20,68 | € 12,80 |
Dispositivo opzionale “fascicolatore” | € 22,92 | € 14,19 |
Fotocopiatrice con velocità >= a 62 copie al minuto | ||
Dispositivo opzionale “stampante” | € 44,59 | € 27,67 |
Fotocopiatrice a colori con velocità >= a 30 copie al minuto | ||
Dispositivo opzionale “stampante | Costo incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
Dispositivo opzionale “scanner” | Costo incluso nel canone di noleggio | Costo incluso nel canone di noleggio |
UTabella CU - COSTO COPIA
Descrizione | Prezzo unitario |
Costo per singola copia fot. Velocità >= 18 copie | € 0,01023 |
Costo per singola copia fot. Velocità >= 25 copie | € 0,00605 |
Costo per singola copia fot. Velocità >= 50 copie | € 0,00483 |
Costo per singola copia fot. Velocità >= 62 copie | € 0,00321 |
Costo per singola copia b/n fotocopiatrice colori Velocità >=30 copie | € 0,00873 |
Costo per singola copia colori fotocopiatrice colori Velocità >= 30 copie | € 0,02772 |
UTabella DU – COSTO RITIRO E SMALTIMENTO
Descrizione | Prezzo unitario |
Ritiro e smaltimento Fotocopiatrice usate | € 170,00 |
come segue:
− canone trimestrale posticipato relativo al noleggio per 36 ovvero 60 mesi (quindi 12/20 canoni trimestrali complessivi) delle fotocopiatrici, comprensivo altresì della fornitura dei materiali di consumo, dei dispositivi opzionali, qualora richiesti contestualmente alle fotocopiatrici, dei servizi accessori e di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale;
− al costo per copia in bianco e nero, derivante dal numero di copie conteggiate dal contatore di ciascuna fotocopiatrice, calcolato, al termine di ogni trimestre, dal Fornitore o, se richiesto, in contradditorio con la singola Amministrazione richiedente;
− al costo per copia a colori , derivante dal numero di copie a colori conteggiate dal contatore di ciascuna fotocopiatrice a colori, calcolato, al termine di ogni trimestre, dal Fornitore o, se richiesto, in contradditorio con la singola Amministrazione richiedente;
− costo per il ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici se richiesto dall’Amministrazione;
− canone trimestrale posticipato aggiuntivo, relativo al noleggio di eventuali dispositivi opzionali, ove richiesti dalle Amministrazioni Contraenti successivamente alle fotocopiatrici.
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o
subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi
1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. In particolare, la prima fattura relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà emessa dal Fornitore allo scadere dei primi tre mesi di noleggio a partire dalla “Data di Istallazione”, di cui al precedente articolo 7. Il costo copia, sia per le copie b /n che colori, verrà fatturato con cadenza trimestrale. All’uopo si precisa che sarà esclusivo onere del Fornitore, entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, procedere al conteggio delle copie effettuate mediante la lettura del contatore presente su tutte le fotocopiatrici, anche in contraddittorio con un rappresentante dell’Amministrazione contraente. Se richiesto dall’Amministrazione il numero di copie dovrà essere riportato su un documento controfirmato dall’Amministrazione stessa. Si precisa che per quanto riguarda esclusivamente le macchine fotocopiatrici a colori il Fornitore deve procedere, entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, al conteggio distino delle copie effettuate in b/n e delle copie effettuate a colori mediante la lettura del contatore Se richiesto dall’Amministrazione il numero di copie distinto come sopra dovrà essere riportato su un documento controfirmato dall’Amministrazione stessa
2. Il Fornitore, dopo averne dato comunicazione all’Amministrazione contraente, potrà fatturare il totale del costo copia maturato in un trimestre nella fattura relativa al trimestre successivo, pertanto, il Fornitore potrebbe emettere la prima fattura relativa al solo canone di noleggio del primo trimestre, la seconda relativa al canone di noleggio del secondo trimestre più il totale del costo copia del primo, fino ad arrivare all’ultima fattura relativa al solo totale costo copia dell’ultimo trimestre di validità del contratto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
4. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
6. L’importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente n. 000015505605, intestato a Kyocera Mita Italia S.p.A., presso The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd – Viale della Liberazione, 18 – 00000 Xxxxxx, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
Articolo 16 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 - Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione per l’erogazioni delle seguenti attività:
- consegna, istallazione e disinstallazione delle fotocopiatrici e/o dispositivi opzionali;
- consegna del materiale di consumo;
- ritiro del materiale di risulta;
- ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate,
l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 4% (quattro per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’ Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino delle apparecchiature/dispositivi opzionali, di cui all’articolo 12 del presente documento, Servizi Accessori “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui all’articolo 12 Servizi Accessori “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato come dall’articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L’Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
13. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 18 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali) eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n.163/2006.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni: in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente
inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 - Possesso dei prodotti
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce il possesso dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’ Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 20 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’ articolo “ Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” della presente Convenzione;
g) variazione della normativa come da Capitolato Tecnico, paragrafo 8;
h) variazione dei protocolli di utilizzo come da Capitolato Tecnico, paragrafo 9.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” della presente Convenzione;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “ Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
i) variazione della normativa come da Capitolato Tecnico, paragrafo 8.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o l’Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 22 - Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 26 - Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0292179.326, cell. 0000000000, numero di fax 0000000000, indirizzo e-mail xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 27 - Innovazione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.
Articolo 29 - Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 32 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, 5/08/2009
AGENZIA
IL FORNITORE
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Proprietà dei prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 26 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Innovazione tecnologica), Articolo 28 (Conciliazione presso le CCIAA), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali), Articolo 32 (Clausola finale).
,
IL FORNITORE
Rep.n.
Certifico io sottoscritto ---------------, nominato Ufficiale Rogante con atto ,
che i signori:
- , nato a , il giorno del mese
di
dell’anno
e residente a , in xxx
,xxxxxx xxxxxx , (xxxxxx xxxxxxx );
- , nato a , il giorno del mese
di
dell’anno
e residente a , in via
,numero civico
);
, (codice fiscale
della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----------------------
Bologna, li ….. /….. /…….---------------------